REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 28 NOVEMBRE 1998 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 settembre 1998.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Rosolini.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 17 luglio 1977, n. 683;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 10 agosto 1985, n. 37 e 30 aprile 1991, n. 15;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la nota n. 13649 del 21 maggio 1996, con la quale il comune di Rosolini ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio di cui sopra per l'approvazione;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rosolini n. 34 del 10 aprile 1995, avente per oggetto: «Esame del piano regolatore generale - Relazione del progettista»;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rosolini n. 35 del 18 aprile 1995 avente per oggetto: «Esame del piano regolatore generale - Emendamenti al progetto di piano»;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rosolini n. 36 del 24 aprile 1995 avente per oggetto: «Adozione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78», riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, nella seduta del 25 maggio 1995, decisione n. 7480/6980;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa prot. n. 14354/94 e n. 3030/95 del 17 marzo 1996;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dai quali si evince che il piano è stato depositato, per la visione al pubblico, presso la segreteria generale del comune di Rosolini per venti giorni consecutivi dal 24 giugno 1995 al 13 luglio 1995;
Vista la certificazione del 16 maggio 1996, con la quale il sindaco del comune di Rosolini attesta che durante il periodo di pubblicazione e nei 10 giorni successivi sono state presentate avverso al piano regolatore generale n. 92 osservazioni ed opposizioni delle quali 73 entro i termini e 19 fuori termine, che di seguito si elencano:
a)  osservazioni e/o opposizioni pervenute entro i termini
«1)  Di Martino Vincenzo;
 2)  Grullo Giuseppe;
 3)  Criscione Francesca;
 4)  Brafa Musicoro Rosario;
 5)  Rapaglia - Fava - Vaccaro;
 6)  Criscione Francesca;
 7)  Aprile Aldo ed altri;
 8)  Dotato Francesco;
 9)  Solarino Vincenzo;
10)  Trombatore Giovanni;
11)  Trombatore Rosaria;
12)  Muriana Triberio Giovanna;
13)  Fidilio Concetta;
14)  Caccamo Francesca;
15)  Gennaro Corrado;
16)  Gallo Rosario;
17)  Zocco Giuseppe;
18)  Moncada Rosario;
19)  Moncada Domenico;
20)  Latino Giuseppe ed altri;
21)  Saletti Maria ed altri;
22)  Salemi Pietro ed altri;
23)  Boscarino Ippolito ed altri;
24)  Di Lorenzo Vincenzo ed altri;
25)  Cannata Rosaria;
26)  Boscarino Ippolito ed altri;
27)  Locche Ignazia ed altri;
28)  Vindigni Giuseppe;
29)  Papaleo Andrea ed altri;
30)  Cicero Giuseppe;
31)  Vigna Carmelo;
32)  Calvo Corrado;
33)  Triberio Paolo;
34)  Scarso Maria;
35)  Calvo Corrado;
36)  Salonia Angela ed altri;
37)  Guarino Pierluca ed altri;
38)  Lao Maria;
39)  Agosta Carmela ed altri;
40)  Papaleo Natale;
41)  Casto Grazia;
42)  Oddo Concetta;
43)  Garaffa Michele;
44)  Papaleo Luigi;
45)  Tiralongo Giuseppa;
46)  Aparo Giorgio ed altri;
47)  Branca Francesco ed altri;
48)  Cappello Giuseppe ed altri;
49)  Cataudella Francesco ed altri;
50)  Carpanzano Carmela;
51)  Gugliotta Giuseppe;
52)  Giarratana Giovanni ed altri;
53)  Di Mari Carmelo;
54)  Pirosa Giuseppe;
55)  Antoci Francesca;
56)  Roccasalvo G. e A.;
57)  Gennuso A. e Sipione S.;
58)  Cerruto Ignazio;
59)  Misseri Rosario;
60)  Liuzzo Lasagna Raffaele;
61)  Failla Fabrizio;
62)  Sarra Giorgio e Borgia Nunzio;
63)  Poidomani G. e Cannata O.;
64)  Roccasalvo Francesca;
65)  Di Tommasi Giuseppe;
66)  Di Rosa E. e Gennuso C.;
67)  Cavallo Giovanni;
68)  Nevola G., S., G.;
69)  Calvo Antonino;
70)  Ciccazzo Agata e Rizza G.;
71)  Puglisi Giuseppe;
72)  Zocco Rosaria;
76)  Corrao Calvo (si specifica che la presente osservazione è stata erroneamente classificata col n. 76);
b)  osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine
73)  Di Stefano C. e Oddo C.;
74)  Salemi Salvatore;
75)  Spatola Antonietta;
77)  Fresca Rosario;
78)  Spadaro Salvatore;
79)  Civello Anna e Maria;
80)  Di Dio Luigi;
81)  Livori Francesca;
82)  Floridia Rosaria;
83)  Franzò Giuseppe;
84)  Di Natale Giuseppe;
85)  Cerruto Biagio ed altri;
86)  Fratantonio Rosaria;
87)  Assenza Antonella;
88)  Amaddio Maria;
89)  Giudanella Vincenzo;
90)  Basile Salvatore;
91)  Biondi Francesca;
92)  Zocco Orazio ed altri»;
Inoltre sono state presentate direttamente in Assessorato le opposizioni delle ditte Antoci Francesca e Terminello Angela;
Visti i pareri dell'ufficio tecnico del comune di Rosolini sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale datati 6 ottobre 1995, 24 novembre 1995 e 12 gennaio 1996;
Viste le delibere consiliari relative all'esame delle osservazioni e opposizioni sopra descritte:
—  n. 5 del 12 gennaio 1996;
—  n. 7 del 18 gennaio 1996;
—  n. 8 del 23 gennaio 1996;
—  n. 11 del 30 gennaio 1996;
—  n. 12 del 5 febbraio 1996;
—  n. 15 del 12 febbraio 1996;
—  n. 16 del 13 febbraio 1996;
—  n. 17 del 22 febbraio 1996;
—  n. 18 del 27 febbraio 1996, tutte riportanti l'attestazione di legittimità da parte del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo;
Visti gli elaborati progettuali allegati alla delibera consiliare n. 36 del 24 aprile 1995 di seguito elencati:
«Studio agricolo forestale
1)  relazione;
2)  carta di stratificazione del territorio in unità di paesaggio (tavv. 1a e 1b);
3)  carta delle aree da salvaguardare (tavv. 2a e 2b);
4)  carta pedo-morfologica delle possibili aree d'espansione (tav. 3.1.);
5)  carta della vegetazione e dell'attuale uso del suolo delle possibili aree d'espansione (tav. 3.2.);
6)  carta delle infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola siti nel perimetro urbano e nelle possibili aree d'espansione (tav. 3.3.);
Studio geologico
- relazione tecnica; 
- studio geologico; 
- carta geolitologica (2 tavv.); 
- carta idrogeologica (2 tavv.); 
- carta di suscettività d'utilizzazione del territorio (2 tavv.); 
- sezioni geolitologiche (1 tav.); 

Piano regolatore generale
1/a  - relazione; 
2/b  - regolamento edilizio; 
3/c  - norme di attuazione; 

Analisi
A1  - posizione del territorio comunale in rapporto al territorio provinciale; 
A2  - sinossi delle distanze orarie medie dalle principali località d'interesse; 
A3  - sinossi delle principali relazioni funzionali; 
A4  - dinamica demografica; 
A5  - crescita del centro urbano; 
A6  - direttrici di espansione spontanea; 
A7  - distribuzione insediativa - Città consolidata e città dispersa - Densità abitative territoriali; 
A8  - evoluzione delle tipologie abitative; 
A9  - fascicolo dati statistici; 
A10  - evoluzione del patrimonio abitativo; 
A11  - distribuzione insediativa urbana - Consistenza del patrimonio abitativo; 
A12  - Schede censuarie - Matrici di affollamento - Analisi del patrimonio edilizio nei tessuti urbani di antica formazione; 
A13  - parcellizzazione catastale; 
A14  - situazione morfologica in rapporto all'epoca di costruzione - Valori architettonici e ambientali; 
A15  - numero dei piani - Condizioni statiche; 
A16  - destinazioni d'uso dei piani terra; 
A17  - mappa degli abbandoni; 
A18  - schede di rilevamento; 

Stato di fatto - Inquadramento territoriale
B1  - schema regionale di riferimento - Emergenze territoriali; 
B2  - schema regionale con l'indicazione della posizione del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse; 
B3A  - viabilità esistente - Emergenze territoriali; 
B3B  - viabilità esistente - Emergenze territoriali; 
B4  - viabilità esistente; 

Edifici pubblici - Manufatti industriali - Aree demaniali - Vincoli - Esistenti - Emergenze urbane
B5A  - zona ovest dell'abitato; 
B5B  - zona centro dell'abitato; 
B5C  - zona est dell'abitato; 

Previsioni di progetto
P1  - viabilità di progetto - Vincoli territoriali; 
P2/A  - zonizzazione - Aree e immobili di uso pubblico - Rete stradale principale e secondaria - Aree di recupero ex legge n. 457/78 (scala 1:10.000); 
P2/B  - zonizzazione - Aree e immobili di uso pubblico - Rete stradale principale e secondaria - Aree di recupero ex legge n. 457/78 (scala 1:10.000); 
P3  - schema funzionale del piano - Viabilità urbana e periurbana - Previsioni insediative, residenziali produttive e per servizi; 
P4  - zonizzazione - Aree e immobili di uso pubblico - Rete stradale principale e secondaria - Aree di recupero ex legge n. 457/78 (scala 1:5.000); 

Zonizzazione - Aree e immobili di uso pubblico - Rete stradale principale e secondaria - Aree di recupero ex legge n. 457/78 (scala 1:2.000)
P5A  - zona ovest dell'abitato; 
P5B  - zona centro dell'abitato; 
P5C  - zona est dell'abitato; 
P6  - emergenze e ambiti di particolare valore da tutelare; 
P7  - aree oggetto di prescrizioni esecutive; 
P8  - piani pluriennali di attuazione - Previsioni di progetto (aggiornate secondo le delibere di C.C. n. 35 del 18 aprile 1995 e n. 36 del 24 aprile 1995); 
1P/P  - relazione; 
2P/P  - norme di attuazione; 
3P/P  - inquadramento comunale (tavv. P.2A, P2B); 
4P/P  - piano dei servizi (tav. P3); 
5P/P  - previsioni insediative resid. produtt. per servizi (tavv. P5A, P5B, P5C); 
6P/P  - emergenze e ambiti di particolare valore da tutelare (tav. P6); 
7P/P  - aree oggetto di prescrizioni esecutive (tav. P7); 
8P/P  - piani pluriennali di attuazione (tav. P8); 

Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive sono relative ai seguenti piani particolareggiati.
1P/E  - zona D4/1 e D6/1 Scardina; 
2P/E  - zona B3/4 contrada Perpetua; 
3P/E  - zona B3/2 viale Aldo Moro; 
4P/E  - zona C3/1 P.E.E.P. S. Alessandra; 
5P/E  - zona C1/1 Vignatelli; 
6P/E  - zona B3/7 Croce; 
7P/E  - zona B3/6 Conzaga Alta; 
8P/E  - zona D5/7 Eloro; 
9P/E  - zona D5/1 Serbatoio; 
10P/E  - zona D1/1 S.S. 115; 
11P/E  - zona C3/2 PEEP Barbieri; 
12P/E  - zona F3/23 Barbieri. 

Ognuna delle sopraelencate prescrizioni esecutive è composta dai seguenti elaborati:
—  relazione;
—  stralcio del piano regolatore generale;
—  stralcio catastale;
—  zonizzazione viabilità e servizi;
—  planimetria quotata;
—  lottizzazione su mappa catastale;
—  schema planivolumetrico;
—  profili regolatori altimetrici;
—  sezione stradale tipo;
—  schema rete idrica e fognante;
—  schema rete elettrica telefonica e di illuminazione;
—  piano parcellare di esproprio;
—  costo delle opere di urbanizzazione;
—  norme tecniche di attuazione»;
Vista la nota prot. n. 254/96 del 10 agosto 1996, con la quale il gruppo di lavoro XXVII della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati del piano regolatore generale di Rosolini, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive redatte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, adottati con delibera consiliare n. 36 del 21 aprile 1995;
Visto il voto n. 522 del 6 agosto 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che
1.  Il piano
Occorre preliminarmente considerare che il piano regolatore generale in esame tende a definire un nuovo ruolo di Rosolini nel contesto territoriale, ponendo attenzione al grande processo di edificazione avvenuto negli ultimi vent'anni in assenza di strumenti ordinatori e in particolare ricercando una strategia di sviluppo in grado di coniugare due differenti ma interconnessi livelli d'intervento:
—  la costruzione di rapporti "esterni" con il contesto territoriale in cui è collocato il comune di Rosolini;
—  la riqualificazione urbanistica dell'attuale struttura urbana con particolare attenzione all'adeguamento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi e al potenziamento della struttura produttiva.
Per quanto riguarda il primo livello, costituito essenzialmente dall'integrazione di Rosolini con i centri urbani viciniori e con l'articolazione territoriale di riferimento, il piano regolatore generale tende al potenziamento della viabilità e alla costituzione di un polo di servizio e di attrezzature in grado di poter costituire un'offerta funzionale ai fattori esterni di sviluppo. E' del tutto ovvio che un tale obiettivo si basa sulla valorizzazione delle risorse produttive esistenti e sulla possibilità di una loro crescita qualitativa. In questo senso il piano tende a realizzare le condizioni per favorire, attraverso l'offerta di nuovi spazi, l'ampliamento dell'apparato produttivo sia di tipo artigianale, sia per aziende medio-grandi.
Il livello definito "interno", attiene essenzialmente al tentativo di qualificare la struttura urbana ed edilizia esistente per superare l'attuale condizione caratterizzata dalla presenza di cospicui agglomerati abusivi che determinano una diffusa condizione di degrado per la varietà dei tipi edilizi, per l'assenza, e molto spesso, per l'inesistenza di una rete viaria ed infrastrutturale adeguata alle esigenze della popolazione insediata.
Questi obiettivi, esplicitamente dichiarati dal piano regolatore generale sono per gran parte condivisibili e le proposte avanzate per il raggiungimento degli stessi si possono ritenere, in larga misura, adeguate a meno di aspetti particolari che di seguito verranno evidenziati.
2.  Compatibilità con l'assetto geologico del territorio
Il piano regolatore generale del comune di Rosolini è corredato di uno studio geologico generale e da alcune relazioni geologico-tecniche relative ai piani attuativi.
Lo studio generale, relativo a tutto il territorio, è costituito da una relazione geolitologica, idrogeologica e delle suscettività in scala 1:10.000. Le relazioni geologico-tecniche, redatte da altro professionista, analizzano, invece, le aree di prescrizioni esecutive, anche con qualche indagine di tipo diretto o indiretto, ma fornendo poche ed insufficienti informazioni utili ai fini urbanistici.
In realtà anche lo studio generale, in scala 1:10.000, non sembra adeguato alle problematiche, specie di carattere sismico, che coinvolgono il territorio di Rosolini. Peraltro ambedue gli studi già datati, non rispettano le recenti normative in vigore in tema di studi geologici per gli strumenti urbanistici (vedi ad esempio la circolare 31 gennaio 1995, n. 2222 a cui lo studio avrebbe potuto adeguarsi). Pur non di meno esistono gli estremi minimi per permettere alcune valutazioni sulla compatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico del territorio.
Le formazioni affioranti nell'area sono: la formazione di Ragusa, la formazione Tellaro, la formazione Calcarenitica Plio-Pleistorica. Il sistema tettonico che investe l'area è complesso e vasto con importanti faglie che interessano direttamente il territorio. La sismicità in parte anche legata all'attività neo-tettonica dell'area, è certamente di interesse rilevante e induce un'elevato rischio sismico connesso anche alla vulnerabilità dei siti. Dalle carte di suscettività in scala 1:10.000 si evince che le zone con maggiori problematiche sono quelle indicate come classi C e D. Pertanto in queste zone non devono essere previste edificazioni.
Analogamente non devono essere interessate da edificazioni le aree attraversate dalla faglia evidenziata nello studio geologico.
Vanno quindi seguite tutte le indicazioni dello studio geologico tecnico e del Genio civile.
Vista, inoltre, la carenza degli studi geologico-tecnici, si raccomanda che in sede esecutiva vengano previste idonee indagini geognostiche e geotecniche, nonché sismiche, prima di qualsiasi intervento edificatorio.
In relazione, infine, alla sismicità dell'area ed al rischio connesso, è auspicabile che il comune di Rosolini preveda nel prossimo futuro un adeguato studio di microzonizzazione sismica, che fornisca idonee informazioni aggiuntive per la progettazione antisismica e per il consolidamento di alcune zone, avendo cura che tali studi vengano eseguiti da esperti e che le risultanze vengano recepite per l'attività della commissione edilizia e per la programmazione delle opere pubbliche.
3.  Dimensionamento
Il dimensionamento del piano regolatore generale di Rosolini, riferito all'arco temporale di un ventennio, risulta dall'esame effettuato corrispondente alle possibili previsioni relative alla dinamica di crescita della popolazione e dei relativi fabbisogni abitativi.
Il piano regolatore generale attraverso una compiuta analisi delle dinamiche demografiche, individua una crescita complessiva nel ventennio di 7.300 abitanti, per cui la popolazione di Rosolini ammonterà alla fine del periodo stabilito a circa 28.700 abitanti.
L'ipotesi è fondata su alcuni presupposti che di seguito si elencano:
—  tasso medio annuo 0,58%;
—  aumento matematico dovuto alla naturale dinamica demografica (2.762 abitanti);
—  aumento per blocco dell'emigrazione (2.400 abitanti);
—  aumento per rientro emigrati (1.000 abitanti);
—  immigrazione extracomunitari (1.100 abitanti).
3.1  Il fabbisogno abitativo
Il piano, sulla base dei dati relativi alla dinamica della popolazione, naturale e migratoria, alla formazione dei nuovi nuclei familiari e l'individuazione della variazione sul regime d'uso delle abitazioni e al loro stato di conservazione, determina delle ipotesi in ordine alla domanda sociale di nuove abitazioni.
La domanda sociale viene differenziata in tre distinte fattispecie:
—  domanda sociale non solvibile, riferita ai soggetti che non possono accedere per ragioni economiche al mercato immobiliare e pertanto, tale domanda, potrà essere soddisfatta per mezzo degli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata e convenzionata;
—  domanda sociale solvibile, che avrà come riferimento le politiche abitative indicate dal piano sulla base della capacità economica dei soggetti interessati;
—  domanda solvibile non sociale, che attiene le spinte esistenti per la costruzione delle seconde case per residenza stagionale di tipo turistico;
—  dall'analisi prodotta dal progettista su dati statistici del censimento al 1991, si evidenzia lo stato di fatto del patrimonio abitativo che può essere così sintetizzabile:
–  abitazioni occupate  n.    6.323; 
–  abitazioni non occupate  n.    1.331; 
–  totale abitazioni  n.    7.754; 
–  stanze occupate  n.  26.860; 
–  abitanti occupanti  n.  20.085. 

Se ne ricava un indice di affollamento pari a 0,72 abitanti per stanza, anche se il progettista evidenzia l'esistenza di fenomeni di coabitazione e di sovraffollamento, valutando in circa 330 alloggi il fabbisogno pregresso esistente.
Il fabbisogno futuro, derivante dall'incremento demografico e dalle previsioni residenziali provenienti dai piani particolareggiati di recupero, a cui si aggiunge il fabbisogno pregresso, è di complessivi 9.500 vani. In considerazione che alla data odierna il patrimonio abitativo consta di circa 7.700 alloggi si determina un fabbisogno aggiuntivo di 2.460 alloggi.
Di cui 1.324 alloggi derivano dal completamento degli agglomerati abusivi secondo le scelte effettuate dai piani di recupero, circa 1.000 alloggi provengono dalle zone di espansione in ambito urbano e n. 150 alloggi da ubicare nelle zone extra-urbane.
In dettaglio il piano prevede:
—  n.  1.324 alloggi nelle zone "B2";
—  n.    362 alloggi nelle zone "B3";
—  n.    417 alloggi nelle zone "C3" (PEEP);
—  n.      57 alloggi nelle zone "C1";
—  n.    150 alloggi nelle zone agricole extra urbane.
Le scelte attuate circa il dimensionamento del piano appaiono nel loro complesso condivisibili in ragione del fatto che una parte consistente del fabbisogno abitativo viene soddisfatto dai piani particolareggiati di recupero già operanti e che devono, sulla base delle indicazioni originarie del progettista, mantenere una capacità insediativa di 6.700 abitanti. Per cui è necessario confermare le ipotesi di riequilibrio fra le previsioni insediative contenute nei piani particolareggiati di recupero relative agli agglomerati abusivi, e le previsioni insediative del piano regolatore generale, al fine di consentire allo strumento urbanistico generale una migliore distribuzione dei carichi urbanistici derivanti dalla strategia insediativa complessiva del piano. In questo quadro si condivide la necessità di operare alcune riduzioni delle volumetrie di progetto dei piani particolareggiati di recupero in modo da consentire una minore capacità insediativa all'interno degli agglomerati abusivi. In considerazione di ciò vanno conseguentemente ridotti gli indici di fabbricabilità fondiaria dei piani particolareggiati di recupero portando l'Iff. dei lotti con tipologia B da 5,00 mc./mq. a 4,00 mc./mq., nei lotti con tipologia B1 da 3,00 mc./mq. a 2,5 mc./mq. lasciando inalterato l'Iff. dei lotti con tipologia B2 e B3.
4.  Zonizzazione
Il piano regolatore generale di Rosolini è costituito da una classificazione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Va osservato che la suddetta classificazione non sempre risulta chiara per quanto concerne le aree destinate a servizi e quelle destinate ed attrezzature di interesse generale. Infatti non esiste una piena distinzione tra i servizi da comprendere all'interno dello standard di 18 mq./ab. e le attrezzature di interesse generale che ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68 hanno specifici standard.
Tuttavia dall'esame effettuato, il piano regolatore generale di Rosolini complessivamente rispetta gli standard di legge per quanto concerne i servizi e le attrezzature.
E' opportuno però che alla fine del processo di approvazione la classificazione delle attrezzature venga riformulata rispettando le denominazioni del decreto interministeriale di cui sopra, correggendo tutti gli elaborati del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la zona territoriale omogenea "A", occorre precisare che la perimetrazione di tale zona è frutto di una analisi di dettaglio sullo stato di fatto del centro storico condotta però con alcune imprecisioni di tipo metodologico e terminologico in cui si sono evidenziate alcune informazioni sulla condizione edilizia del patrimonio esistente:
—  il numero delle elevazioni;
—  le destinazioni d'uso dei piani terra;
—  l'epoca di costruzione degli immobili;
—  le condizioni statiche;
—  i valori architettonici ed ambientali;
—  il numero di alloggi.
Tali informazioni, anche se non esaustive, insieme alle valutazioni sulla struttura urbana storica esistente, hanno condotto il progettista di avanzare una perimetrazione del centro storico che coincide con l'impianto urbano della città al 1940. La superficie della zona "A" così individuata è di circa 30 Ha.
La proposta del piano regolatore generale in esame differisce parzialmente dalla perimetrazione indicata dalla Soprintendenza nella scheda C.S.U. ed inviata per conoscenza a questo Consiglio con nota n. 13058 del 4 luglio 1997. Pertanto appare opportuno inserire nel perimetro della zona "A" previsto dal piano in esame, quelle parti mancanti indicate dalla scheda C.S.U. della Sovraintendenza.
In merito alla divisione della zona "A" in due sottozone, "A1" e "A2", si osserva che nonostante i motivi addotti circa le differenze che intercorrono tra le due realtà urbane, non è condivisibile la diversa normativa indicata per le due sottozone, in quanto non si può in ogni caso prescindere da un piano attuativo complessivo definito attraverso un esame approfondito delle caratteristiche tipologiche e del valore storico-ambientale del patrimonio edilizio esistente all'interno del centro storico, da cui fare scaturire le tipologie di intervento ammissibili. Quindi nelle more della redazione di un piano particolareggiato esecutivo, nell'ambito della zona "A", unitariamente intesa, potranno essere consentiti gli interventi previsti alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 con l'esclusione delle demolizioni e ricostruzioni.
Per quanto concerne la classificazione delle zone "B", si rileva che appare contraddittoria la scelta di assoggettare le zone "B4" a piani di recupero edilizio ai sensi della legge n. 457/78.
Infatti l'intervento in dette zone, contraddistinto da una condizione di degrado dovuta essenzialmente ad interventi di abusivismo edilizio, non può avvalersi di strumenti attuativi in grado di utilizzare possibili agevolazioni finanziarie che dovrebbero, al contrario, essere destinate al recupero di unità edilizie regolarmente edificate. Pertanto le zone "B4" devono comunque essere assoggettate a piani esecutivi di attuazione ma non possono rientrare tra le aree individuate ai sensi della legge n. 457/78.
Alla luce dell'esistenza di un vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, non si condivide la previsione di urbanizzare l'ampio tratto di territorio comunale posto in direzione nord-sud lungo la cava Scardina, e pertanto dovranno essere disattese le previsioni di insediamenti produttivi e di attrezzature di interesse sovracomunale ricadenti in tale area e analiticamente individuate quali zone D/6.1, F3/2.1, F13/7, D4/1 F3/20. Di conseguenza non si condivide il relativo tracciato viario di servizio a tali zonizzazioni in senso nord-sud.
Per quanto riguarda l'urbanizzazione prevista in contrada Masicugno, ad ovest del centro abitato, con destinazione ad attrezzature, non si condivide la zonizzazione F4/24, perché oltre a sorgere sul bordo dell'incisione naturale da salvaguardare, che costituisce il margine occidentale del centro urbano, impegna anche parte del territorio agricolo che costituisce una unità paesaggistica, caratterizzata dalla presenza di colture pregiate, da mantenere nella sua integrità.
Le previsioni F1/3 e G1/3 possono essere mantenute alle seguenti condizioni:
—  adozione di una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di ml. 50.00 dal ciglio della cava;
—  minime alterazioni del piano di campagna rispetto alla morfologia del territorio;
—  riduzione della sezione delle sedi viarie tra le zone sportive;
—  l'alberatura delle superfici destinate a parcheggio.
5.  Viabilità
Il piano prevede un notevole incremento e potenziamento della rete viaria, anche in funzione della sismicità della zona e della necessità di incrementare le vie di fuga. Nel disegno della rete viaria è recepita la previsione del tracciato autostradale che dovrebbe collegare Siracusa e Gela e che si snoda a sud del centro urbano con relativi caselli e vari svincoli attrezzati per il raccordo con la rimanente rete viaria esistente e di progetto. Si ritiene comunque che le previsioni inerenti il livello autostradale abbiano solo valore indicativo.
Si condivide la previsione di traslare la strada che collega Rosolini con Ispica e con Noto al di fuori del centro abitato, relegando alla statale esistente il ruolo di strada di attraversamento del centro urbano e di servizio alle nuove zonizzazioni produttive a sud dell'abitato. Non si condivide e pertanto deve ritenersi abolito il primo tracciato a sud dell'abitato in direzione nord-sud che collegherebbe la nuova statale con una strada di progetto a est del centro urbano.
Ciò principalmente a causa dell'altimetria complessa e della configurazione del territorio che comporterebbe la realizzazione di opere infrastrutturali di notevole impegno finanziario e di forte impatto visivo. La funzione del tratto abolito può comunque essere svolta da altri tracciati di progetto.
Il piano prevede la costruzione del margine orientale dell'abitato, oggi sfrangiato in una serie di zone precariamente urbanizzate e spazialmente indefinite. Tale margine è concluso sostanzialmente da un asse viario in direzione nord-ovest e sud-est che si condivide a condizione che esso, nei tratti di progetto sia allontanato di circa ml. 10,00 dal ciglio della cava.
Per quanto riguarda il tratto di progetto che supera la cava a nord del cimitero, si condividono le preoccupazioni espresse dalla Soprintendenza, ma si ritiene che tale previsione abbia una giustificazione funzionale.
Il piano prevede una serie di tracciati viari che presentano una sede di circa ml. 20,00 e un disegno delle carreggiate di tipo autostradale, si prescrive di ridurre lo spessore delle sedi viarie armonizzandolo con l'ampiezza dei tracciati esistenti e di prevedere file di alberature lungo le strade.
Il margine occidentale del centro urbano è costituito da una cava ad andamento lineare in direzione nord-sud. Si prescrive, per i motivi già precedentemente espressi, l'abolizione del tracciato viario che scavalca la cava e l'abolizione dei tre tracciati che attraversano la zona agricola ad ovest del centro urbano e che convergono in uno svincolo a raso posto baricentricamente.
Per maggiore chiarezza le suddette prescrizioni sono individuate nella tavola di zonizzazione "P4" in scala 1:5.000.
6.  Attrezzature e servizi
Si condivide la proposta complessiva avanzata dal piano in quanto essa conferma il pieno soddisfacimento degli standards indicati dal decreto interministeriale n. 1444/68, sia per quanto riguarda i servizi di interesse collettivo, sia per le attrezzature di interesse generale. Va rilevato, comunque, che la denominazione delle aree per servizi non consente una immediata lettura delle diverse tipologie per cui si prescrive una loro più adeguata denominazione, secondo il decreto interministeriale n. 1444/68 al fine di agevolare l'interpretazione del piano.
Inoltre non è condivisibile la classificazione di zona "F4" per le attrezzature private di interesse pubblico. Infatti le aree per attrezzature vanno classificate per tipologia e non per regime giuridico di conduzione, né appare opportuno a priori definire quali saranno le attrezzature di interesse pubblico gestite dai privati e quali, invece, quelle che verranno gestite direttamente dall'amministrazione pubblica.
Per cui le classificazioni di zona "F4" vanno riclassificate e le attrezzature in esse comprese vanno collocate all'interno delle classificazioni attinenti la loro funzione.
Salvaguardia del patrimonio storico-ambientale e vincoli territoriali
In stretto rapporto con il processo di pianificazione urbanistica vi è il tema della salvaguardia del patrimonio storico, paesaggistico, ambientale, che trova una prima fondamentale forma di tutela nei vincoli operanti nel territorio sulla base delle leggi vigenti.
In questo senso il piano si propone la salvaguardia del patrimonio storico ed ambientale come questioni centrali assumendo alcune scelte prioritarie ed indicando i seguenti obiettivi:
—  salvaguardare e conservare i tessuti urbanistici originari;
—  tutelare e conservare gli immobili che costituiscono l'identità storica della città;
—  apposizione del vincolo di rispetto idrogeologico e ambientale in tutte le cave presenti nel territorio di Rosolini, ivi comprese quelle in prossimità del centro abitato;
—  dotazione di ampi polmoni di verde all'interno del perimetro urbano a tutela dei costoni rocciosi di valenza paesaggistica ed ambientale;
—  mantenimento della destinazione agricola di tutela ambientale di ampie zone di terreno agricolo non compromesso ubicato a ridosso del centro abitato, imponendo limitazioni normative, per l'utilizzazione extra-agricola, al fine di mantenere il tipico paesaggio agrario circostante;
—  apposizione del vincolo di verde privato inedificabile a vaste porzioni di suolo, anche di carattere interstiziale, per le quali è preminente l'interesse pubblico del mantenimento del verde;
—  inserimento nelle norme di attuazione dell'obbligo del mantenimento delle alberature esistenti nelle aree ex-agricole, con l'obbligo di riportare negli elaborati di progetto gli alberi esistenti, nonché il lay-out della sistemazione esterna dell'area.
Tali scelte sono senz'altro condivisibili e comunque presenti nelle soluzioni adottate al piano. Tuttavia non si può fare a meno di considerare che la strategia di salvaguardia non sempre è perseguita con coerenza. In particolare va osservato che alcune parti del territorio, certamente siginificative sul piano paesaggistico ed ambientale, vengono caricate di una eccessiva previsione di urbanizzazione: è il caso delle aree ubicate ad ovest del centro abitato in prossimità della cava Scardina, per cui come già osservato al capitolo 3 tali previsioni sono inammissibili e vanno, pertanto, disattese.
Vanno inoltre enucleate nella tavola della zonizzazione a scala 1:10.000 tutti gli edifici e i manufatti di interesse storico-ambientale che vanno classificati come zona "A" puntuale. A questo proposito si deve fare riferimento all'elenco di seguito trascritto:
1.  case Terrinazelle (1842), contrada Pezza;
2.  case Favara, contrada Pezza;
3.  case Cipollona, contrada Pezza;
4.  chiesa SS. Salvatore, contrada Carbonaro;
5.  casa Alinadara, contrada Carbonaro;
6.  edicole votive "ingr. case Alinadara", contrada Carbonaro;
7.  case Guastella, contrada Carbonaro;
8.  case Intennula, contrada Carbonaro;
9.  case Monaci, contrada Carbonaro;
10.  case Manzio, contrada Manzio Intennula;
11.  case Giummarra, contrada Cugno;
12.  case Di Stefano, contrada Cugno;
13.  case Conigliera, contrada Favorita (ex Feudo Ritiblini);
14.  case Ritellini, contrada Favorita (ex Feudo Ritiblini);
15.  case Cannizzo, contrada Campisi;
16.  case Pagliarazzi, contrada Campisi;
17.  case Spatacinta, contrada Favarotta;
18.  case Spatacinta II, contrada Favarotta;
19.  case Rantise, contrada Favarotta;
20.  case Terrenazzo, contrada Tatatauso;
21.  case (1945), contrada Tatatauso;
22.  case Scollo, contrada Tatatauso;
23.  case Poidomani, contrada Cammaraini;
24.  Scade Scorciabavi, contrada Cammaraini;
25.  edicola votiva S. Famiglia, S.P. Rosolini-Pachino;
26.  case Giunti-Carta, contrada Ucceri;
27.  case Tagliati-Passarella, contrada Tagliati;
28.  casina, contrada Masicugno;
29.  case Savarino, contrada Masicugno;
30.  case Ristallo, contrada Cammaraldo;
31.  case Mandolilli, contrada Cammaraldo;
32.  La Casazza, contrada Cammaraldo;
33.  case Sivione, contrada Zacco Miccio;
34.  case Zacco, contrada Zacco Miccio;
35.  villa Commaldo, contrada Zacco Miccio;
36.  case Castellano, contrada Zacco Miccio;
37.  Eremo, contrada Croce Santa;
38.  case Castellano, contrada Commaldo;
39.  edicola - masseria Franzo, contrada Commaldo Palazzetto;
40.  chiesa - masseria Franzo, contrada Commaldo Palazzetto;
41.  masseria Franzo, contrada Commaldo Palazzetto;
42.  case Ternulla, contrada Ternulla;
43.  case Magazzinazzi, contrada Fondi S. Filippo;
44.  case S. Filippo, contrada Fondi S. Filippo;
45.  case Sbrizza, contrada Fondi S. Filippo;
46.  case Gabellazza di Sotto, contrada Fondi S. Filippo-Grotticelle;
47.  case Favi, contrada Grotticelle;
48.  case Cannizzo, contrada Finocchiara;
49.  case Pecorelle, contrada Finocchiara;
50.  case Serra-Falerna, contrada Finocchiara;
51.  case Carpanzana, contrada Pernicelli;
52.  case Pernicella, contrada Pernicelli;
53.  case S. Cristofaro all'Ulivella, contrada Cavagrande;
54.  case Beneomitano, contrada Cavagrande;
55.  case Torre di Commaldo, contrada Ciaceri;
56.  case Cannicardo;
57.  case Cascino;
58.  case Cataldo, contrada Ciaceri;
59.  case Cozzo Verro, contrada Commaldo Superiore;
60.  case Commaldo Superiore, contrada Commaldo Superiore;
61.  chiesa Commaldo Superiore, contrada Commaldo Superiore;
62.  casa Pessettula Bruno;
63.  casa Carbonarella;
64.  casa Marchesa, contrada Marchesa Pozzo Cisterna;
65.  case Mezzargento, contrada Cozzo Scalarangio;
66.  case Giardina;
67.  case Prainito (1880);
68.  case Cappella.
Inoltre la fascia di rispetto del cimitero riportata nelle tavole non è conforme alle norme di legge, in quanto la riduzione di tale fascia deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti. In considerazione di ciò va ripristinata, negli elaborati di piano la fascia di rispetto di mt. 200 attorno al perimetro del cimitero, e pertanto, le previsioni urbanistiche comprese all'interno della fascia (200 mt.) di inedificabilità assoluta vanno disattese.
8.  Prescrizioni esecutive
—  Zona B3/2 "viale Aldo Moro", in tale zona si ravvisa una denominazione errata dei tipi edilizi, le cui sagome planimetriche non corrispondono talvolta al tipo edilizio riportato in legenda. La legenda, pertanto, è da modificare.
—  Zona B3/6 "Gonzaga Alta", la prescrizione in tale zona non è approvabile in quanto la distanza dal cimitero è inferiore di ml. 200,00.
—  Zona B3/7 "Croce", in tale zona si ravvisa una denominazione errata dei tipi edilizi, le cui sagome planimetriche non corrispondono talvolta al tipo edilizio riportato in legenda. La legenda pertanto, è da modificare.
—  Zona C1/1 "Vignatelli", in tale zona si ravvisa una denominazione errata dei tipi edilizi, le cui sagome planimetriche non corrispondono talvolta al tipo edilizio riportato in legenda. La legenda, pertanto, è da modificare.
—  Zona C3/1 PEEP "S. Alessandra", in tale zona si ravvisa una denominazione errata dei tipi edilizi, le cui sagome planimetriche non corrispondono talvolta al tipo edilizio riportato in legenda. La legenda, pertanto è da modificare.
—  Zone D4/1 e D6, la prescrizione esecutiva va disattesa in conseguenza di quanto considerato nel capitolo relativo alla zonizzazione generale.
—  Zona D5/1 "Serbatoio", va disattesa in quanto relativa ad attrezzature di interesse generale che potranno essere realizzate secondo un piano di interventi programmatico che l'amministrazione dovrà definire per meglio utilizzare le risorse disponibili. Nel caso in cui l'intervento venga proposto da soggetti privati è opportuno comunque preventivamente predisporre un piano attuativo ad iniziativa dei soggetti privati medesimi.
—  Zona D5/7 "Eloro", valgono le stesse considerazioni di cui alla Zona D5/1.
—  Zona F3/23 "Barbieri", non si condividono le soluzioni planimetriche adottate, in quanto del tutto estranee alle regole del tessuto edilizio storico del comune di Rosolini.
Pertanto la previsione progettuale va rielaborata per essere modificata tenendo conto dell'altimetria del terreno e di una sistemazione adeguata degli spazi aperti.
9.  Norme tecniche di attuazione - Regolamento edilizio
Per quanto già espresso nelle precedenti considerazioni, le norme tecniche di attuazione vanno modificate come segue:
—  art. 9 bis, vanno esclusi dal novero dei corpi tecnici i parcheggi obbligatori che vanno, al contrario, computati nel calcolo della cubatura utile qualora essi siano edificati fuori terra;
—  cassare il comma 8 dell'art. 18 relativo alla suddivisione della zona "A" in due sottozone;
—  art. 19 sostituire la dizione "A1" con la dizione "A";
—  va cassato l'art. 20 (zona "A2") a seguito della classificazione del centro storico come unica zona "A";
—  art. 25 cassare il riferimento alla legge n. 457/78;
—  art. 56, cassare il comma 2 che fissa in mt. 60 la larghezza della fascia di rispetto del perimetro cimiteriale per le considerazioni già espresse nel capitolo 3.
Il regolamento edilizio, composto da 199 articoli può essere nel complesso condiviso, con le seguenti modifiche;
—  art. 25. Tale articolo, per un evidente errore, è stato riportato due volte. Deve essere considerata corretta la versione che prevede che la nomina dei componenti della commissione edilizia comunale da parte del sindaco, l'unica corretta ai sensi della legislazione vigente, in quanto non è più prevista la nomina di alcun componente da parte del consiglio comunale;
—  art. 115. Va esclusa la limitazione alle sole strade di larghezza superiore a m. 10, essendo sufficiente la limitazione dell'oggetto a un decimo della larghezza stradale.
10.  Osservazioni ed opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni nn.: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 22, 32, 54, 61 vengono accolte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale.
Le osservazioni ed opposizioni nn.: 26, 36, 37, 45, 57, 65, 73, 80 vengono accolte condividendo le deduzioni del progettista.
Le osservazioni ed opposizioni nn.: 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, vengono respinte in quanto rappresentano interessi privati e/o non tendono a migliorare le previsioni del piano.
L'opposizione n. 43 va respinta in quanto non è valutabile in sede di piano regolatore generale.
Le opposizioni nn. 47 e 59 sono accolte parzialmente, secondo le deduzioni del progettista, limitatamente alle costruzioni esistenti. La restante area dovrà essere comunque destinata a verde pubblico.
L'opposizione n. 60, ricadendo all'interno della Z.T.O. "A" modificata a seguito delle superiori considerazioni, è da ritenersi superata.
L'opposizione n. 69 può essere accolta soltanto se l'edificio in questione possiede i requisiti di legge previsti per la concessione in sanatoria.
Per quanto riguarda le opposizioni della ditta Antoci Francesca e della ditta Terminello Angela, pervenute direttamente in Assessorato: la prima va respinta, essendo una riproposizione dell'opposizione n. 55 parimenti respinta, la seconda, va respinta, essendo volta a tutelare interessi personali tendenti, in ultima analisi, ed aumentare ulteriormente il carico urbanistico.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio è del parere:
1.  che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Rosolini siano condivisibili con le prescrizioni e le modifiche contenute nei precedenti considerata;
2.  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto espresso nei considerata.»;
Vista la nota del gruppo 27°/DRU di questo Assessorato prot. n. 12487 del 30 ottobre 1997, con la quale viene trasmesso al comune di Rosolini, per le controdeduzioni, il condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui sopra;
Vista la deliberazione n. 14 del 22 gennaio 1998, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO., sezione centrale nella seduta del 19 febbraio 1998 al n. 939/772, con la quale il consiglio comunale di Rosolini, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha adottato le controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 522 del 6 agosto 1997, così come formulate dal tecnico progettista del piano regolatore generale;
Vista la documentazione trasmessa a questo Assessorato, unitamente alla predetta deliberazione e consistente in:
a)  relazione del progettista datata 17 novembre 1997, relativa alle controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 522 del 6 agosto 1987;
b)  elaborato tecnico tav. P4 di visualizzazione delle controdeduzioni;
Vista la nota prot. n. 102/98 del 17 aprile 1998, con la quale il gruppo XXVII di questo Assessorato, ha trasmesso per il parere di competenza al C.R.U. la delibera C.C. di Rosolini n. 14 del 22 gennaio 1998;
Visto il successivo voto n. 645 del 7 maggio 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica in relazione alle controdeduzioni di cui alla citata delibera n. 14 del 22 gennaio 1998, così si esprime:
«...Omissis...
Considerato:
—  che per quanto riguarda il 1° punto relativo alla riduzione degli indici fondiari dei lotti con tipologia "B" e "B1" dei piani di recupero ex legge regionale n. 37/85 si ritiene che nonostante la parziale attuazione dei piani di recupero, data l'articolazione spaziale dei piani, ed il carico urbanistico che su di essi insiste, sia necessario ridurre gli indici di edificabilità per consentire un allegerimento laddove è ancora possibile al fine di ottenere quantomeno una limitazione dei completamenti;
—  che per quanto riguarda la zona "A", si ritiene di potere riaffermare le considerazioni e le prescrizioni espresse nel voto, in quanto con esse si tendeva a tutelate oltre che i singoli edifici che ancora oggi presentano valenze storico-ambientali, soprattutto il tessuto urbanistico-edilizio affinché vengano evitate operazioni di sostituzione e trasformazione che alterino ulteriormente la leggibilità della trama urbanistica del centro storico fermo restando che si condivide l'iniziativa del comune di sottoporre a piano particolareggiato di recupero una parte del centro storico;
—  che per quanto riguarda la proposta di mantenere la destinazione di zona produttiva per gli ambiti prossimi alle aree su cui insiste il vincolo di immodificabilità temporanea, già investiti da un processo di formazione di insediamenti produttivi abusivi, si ritiene che la destinazione agricola per il momento sia quella che meglio garantisce, nelle more della formazione del piano paesistico, la possibilità di un riordino urbanistico di tali aree di margine rispetto all'area vincolata, alla luce delle indicazioni sul grado di trasformabilità delle stesse, che certamente la pianificazione paesistica potrà indicare. Inoltre dette aree pur non essendo interessate dal vincolo, appaiono essere inscindibili dai contesti vincolati;
—  che per quanto riguarda il ripristino dell'attrezzatura "F4 - 24" non si ritiene condivisibile in quanto detta attrezzatura verrebbe a essere l'unica ricadente in un ambito separato da un lato dal centro urbano dalla cava, e dall'altro estraneo dalle contigue fasce di attrezzature;
—  che per quanto riguarda le problematiche sulla viabilità: relativamente all'attraversamento del cavittone a nord del cimitero, si concorda con quanto asserito dal progettista rispetto alle problematiche urbanistiche legate alle condizioni attuali dell'attraversamento. Tuttavia si ritiene che la soluzione proposta non possa essere condivisa in quanto la contemporanea presenza di due attraversamenti della cava avrebbe un notevole impatto ambientale, senza avere una giustificazione funzionale.
Si ritiene che la soluzione vada ricercata nella sostituzione dell'attuale attraversamento, ricercando la soluzione che meglio si inserisca nel contesto ambientale della cava.
Per quanto riguarda il mantenimento del collegamento trasversale in zona agricola ad ovest dell'abitato, si ritiene che tale attraversamento non sia giustificato in quanto, oltre a richiedere l'attraversamento di una cava in uno dei punti di maggiore larghezza, costituirebbe una duplicazione dei due attraversamenti previsti a monte ed a valle dello stesso, serviti a loro volta da viabilità adeguata a garantire il deflusso veicolare;
—  che per quanto riguarda la questione delle attrezzature private di interesse pubblico si ritiene che alla luce delle norme vigenti, non sia possibile fissare a priori quale debba essere il soggetto pubblico o privato realizzatore dell'opera, e quindi in sede di pianificazione vada fissata unicamente la destinazione urbanistica, fermo restando che qualora esista la convenienza della pubblica amministrazione ad affidare a soggetti privati, la realizzazione o la gestione di opere di interesse pubblico, ciò deve essere fatto di volta in volta con la stipula di apposite convenzioni;
—  che per quanto riguarda il ripristino della fascia di rispetto cimiteriale, si deve rilevare che tale prescrizione trae origine dal rispetto di norme sanitarie sovraordinate rispetto alla pianificazione comunale, pertanto la soluzione urbanistica del problema può essere ricercata soltanto dopo l'espletamento delle procedure previste all'uopo dalle leggi e dai regolamenti sanitari di cui sopra.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Rosolini, di cui alla delibera n. 14 del 22 gennaio 1998, debbano essere valutate sulla scorta delle superiori considerazioni.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 645/98 del 7 maggio 1998;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvati con le prescrizioni e le modifiche poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 522 del 6 agosto 1997 e 645 del 7 maggio 1998, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Rosolini adottato con delibera consiliare n. 36 del 24 aprile 1995.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 522 del 6 agosto 1997 e n. 645 del 7 giugno 1998.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Rosolini dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il comune di Rosolini resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.40.2014)
Torna al Sommariohome