REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 28 OVEMBRE 1998 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed, in particolare, il comma 2 che prevede che, per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare, così come stabilito dalla direttiva del Consiglio n. 89/397/CEE, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ritenuto di emanare criteri uniformi, di cui al citato art. 52, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, attuazione della direttiva n. 89/397/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, atto di indirizzo alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, attuazione della direttiva n. 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Decreta:

E' approvato il seguente programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande.

Art. 1
Definizioni e finalità

1) Ai sensi del presente decreto, per controllo ufficiale dei prodotti alimentari si intendono tutte le attività previste al comma 3 su:
a) prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;
b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;
c) i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
2) Tali disposizioni si applicano nei confronti dei prodotti destinati ad essere:
a) commercializzati nel territorio nazionale;
b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;
c) ad essere esportati.
3) Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:
a) ispezione;
b) prelievo di campioni;
c) l'analisi dei campioni prelevati;
d) il controllo dell'igiene del personale;
e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati in applicazione a quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997.
Tali attività devono essere svolte dai competenti organi di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 2
Controlli

Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.

Art. 3
Ispezioni

Le ispezioni riguardano:
a) lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali, delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di cui all'art. 2;
b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
c) i prodotti semilavorati;
d) i prodotti finiti;
e) i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
f) procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i detergenti nonché gli antiparassitari impiegati per la disinfezione;
g) i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;
h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
i) i mezzi e le modalità di conservazione.
Le ispezioni possono essere integrate:
a)  dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto dell'impresa;
b)  dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;
c)  dalla verifica attuata con strumenti propri degli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con gli strumenti installati dall'impresa;
d)  dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualità igienica degli alimenti e delle bevande.

Art. 4
Accertamenti analitici

Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori di igiene e profilassi delle USL (LIP) e dai laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo le indicazioni di cui all'art. 11. Per le determinazioni di radioattività è competente il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR) presso il LIP Chimico di Palermo.

Art. 5
Produzione e confezionamento

1.  Ai fini del controllo ufficiale degli stabilimenti di produzione e confezionamento si applicano le disposizioni contenute nel DPR del 14 luglio 1995 e nel decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993 ed in particolare:
a) per i prodotti, per i quali il controllo ufficiale è disciplinato da norme specifiche si applicano le disposizioni e le procedure di controllo previste dalle norme di settore indicate in tab. 1


Tabella 1

  PRODOTTI ALIMENTARI ' PROVVEDIMENTO NORMATIVO         (inclusi i relativi provvedimenti di attuazione) 
Latte e derivati del latte  Decreti ministeriali 9 maggio 1991, nn. 184 e 185; D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 
Carni macinate e preparazioni di carne  D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227  D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 
Carni fresche (rosse)  Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 
Carni fresche di volatili da cortile  D.P.R. 10 dicembre 1997, n.  495 
Prodotti a base di carne  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 
Molluschi bivalvi vivi  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 
Prodotti della pesca  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 
Carni di selvaggina uccisa a caccia  D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607 
Carni di coniglio e di selvaggina di allevamento  D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 
Prodotti d'uovo (ovoprodotti)  Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 

b) per gli altri prodotti alimentari, inclusi quelli destinati ad una alimentazione particolare, nonché gli additivi, gli aromi, i coadiuvanti tecnologici, e per i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, fermo restando l'applicazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'attività ispettiva è diretta a verificare che tutte le operazioni di preparazione, manipolazione, trasformazione e movimentazione, incluso il trasporto, dei prodotti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari seguendo le procedure dell'analisi dei rischi, e dell'individuazione dei punti critici, da applicarsi in attuazione di normative europee.
2. Le frequenze minime delle visite ispettive per gli stabilimenti di produzione e confezionamento sono indicate nella tabella 2 dove per produzione industriale si intende l'attività che occupa più di 15 addetti, ad eccezione degli stabilimenti per i quali è stata codificata l'attività ispettiva e di vigilanza da specifiche norme set-toriali.

Tabella 2
TIPO DI ATTIVITÀ  ' FREQUENZE MINIME 

Produzione e confezionamento industriale:
–  prodotti destinati ad una alimentazione particolare
–  prodotti della pasticceria fresca  ogni 6 mesi 

–  prodotti d'uovo
Stabilimenti per catering
Produzione e confezionamento industriale:
–  di bevande analcoliche
–  sfarinati, pane e altri prodotti da forno
–  olio di oliva
–  altri grassi vegetali
–  vini
–  conserve  ogni 9 mesi 

–  zucchero
–  cacao, caramelle ed altri prodotti della confetteria
–  budini e creme
–  alimenti surgelati
Produzione e confezionamento industriale di:
–  olii di semi
–  caffè, the, spezie
Produzione e confezionamento di:
–  preparati fitosanitari
Produzione di:  ogni 12 mesi 

–  additivi
–  aromi
–  coadiuvanti tecnologici
Materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti
Confezionamento di additivi e aromi  ogni 18 mesi 
Produzione e confezionamento artigianale delle diverse tipologie di prodotti alimentari rientranti  ogni 9 mesi nel campo di applicazione del presente provvedimento 

3.  Il numero di campioni da prelevare nel corso dell'ispezione per gli accertamenti analitici di laboratorio deve corrispondere al volume, alla complessità ed alla vulnerabilità igienica della produzione, nonché ad eventuali peculiari necessità emergenti dall'ispezione. Per quanto concerne gli additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e materiale ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti il numero di campioni è da individuare nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettere c), d), e), f).
4.  Gli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni prelevati devono essere mirati prioritariamente all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari indicati nell'appendice 1 del D.P.R. 14 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1995, S.O. n. 132)

Art. 6
Importazione

Il controllo doganale, di identità e materiale sulle partite di prodotti alimentari di origine animale provenienti da Stati terzi è eseguito dai posti di ispezione di frontiera secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 e dai decreti del Ministero della sanità del 29 e del 30 luglio 1993, dal D.P.R. del 14 luglio 1995, nonché secondo le frequenze indicate dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1995, n. 454.

Art. 7
Commercializzazione

1. Nella fase della commercializzazione, l'ispezione degli esercizi deve essere espletata secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto. Le frequenze minime raccomandate delle visite ispettive sono indicate nella tabella 3.

Tabella 3
ESERCIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE  ' FREQUENZE 

Mercati generali
Supermercati, Ipermercati, Superette  ogni 6 mesi 

Depositi all'ingrosso
Esercizi di vendita al dettaglio  ogni 12 mesi  

Esercizi ambulanti
(per gli ambulanti il controllo è di competenza del DSB in cui ricade la residenza del titolare  ogni 12 mesi dell'autorizzazione sanitaria) 
Esercizi stagionali  almeno due controlli 

(in ogni caso il primo controllo va effettuato all'inizio dell'attività)
2. Deve essere data priorità agli esercizi di commercializzazione delle carni, dei prodotti ittici e degli ortofrutticoli, e per quanto riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio alle pasticcerie, alle gelaterie, ai panifici e rosticcerie.
Il prelevamento di campioni per le analisi di laboratorio va effettuato preferibilmente presso la grande distribuzione ed in misura direttamente proporzionale alle percentuali relative ai consumi medi nazionali delle diverse tipologie di alimenti secondo le indicazioni riportate in tab. 2, tab. 3 e tab. 4 del presente decreto.
Il campionamento va finalizzato alla verifica, in particolare, del rispetto delle modalità di conservazione degli alimenti anche durante il trasporto e della eventuale contaminazione di quelli venduti sfusi.
3. Qui di seguito viene indicato il numero minimo complessivo annuo di campioni da prelevare nella Regione Sicilia nella fase di commercializzazione:
a) campioni alimentari: 3960;
b) campioni destinati ad una alimentazione particolare: 176;
così ripartiti:
—  il 50% di quello indicato nella tabella 6 per i prodotti la cui commercializzazione è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
—  il 20% per i formulati per lattanti, per i formulati di proseguimento e per gli altri alimenti destinati alla prima infanzia;
—  il 30% per i prodotti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 111 del 1992;
c) additivi: 88;
d) aromi: 132;
e) coadiuvanti tecnologici: 44;
f) imballaggi: 176;
—  il campionamento di additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti può essere anche eseguito presso i luoghi di produzione industriale e di confezionamento industriale e va effettuato in occasione delle ispezioni.
4.  Nelle tabelle seguenti sono indicati:
a)  la ripartizione per provincia del numero di campioni totali annui da prelevare in rapporto al numero di abitanti:


Tabella 4
      ' Abitanti ' A ' B ' C ' D ' E ' F ' Totale 

campioni
Palermo      1.200.000 964 43 21 32 11 43 1.114 
Catania      1.100.000 883 39 20 29 10 39 1.021 
Messina      670.000 538 24 12 18 6 24 622 
Agrigento      500.000 402 18 9 13 4 18 464 
Trapani      435.000 349 16 8 12 4 16 404 
Siracusa      320.000 257 11 6 9 3 11 297 
Ragusa      300.000 241 11 5 8 3 11 278 
Caltanissetta      220.000 177 8 4 6 2 8 204 
Enna      186.000 149 7 3 5 2 7 173 
A:  n. di campioni di prodotti alimentari 
B:  n. di campioni destinati ad una alimentazione particolare 
C:  n. di campioni di additivi 
D:  n. di campioni di aromi 
E:  n. di campioni di coadiuvanti tecnologici 
F:  n. di campioni di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti. 

b)  la ripartizione dei campioni di prodotti alimentari da prelevare in relazione ai consumi percentuali medi nazionali (tab. 7 D.P.R. n. 132/95):

Tabella 5

Alimenti  ' PA ' CT ' ME ' AG ' TP ' SR ' RG ' CL ' EN 
Pane      66 60 37 27 24 17 16 12 10 
Pasta      34 31 19 14 12 9 8 6
Altro - frumento e derivati      56 51 31 23 20 15 14 10
Riso      6 5 3 2 2 2 1 1
Patate e patate dolci      41 38 23 17 15 11 10 8
Legumi secchi      4 4 2 2 1 1 1 1
Legumi freschi      11 10 6 4 4 3 3 2
Pomodori      59 54 33 24 21 16 15 11
Altri ortaggi      94 87 53 39 34 25 24 17 15 
Conserve vegetali      15 14 9 6 6 4 4 3
Mele      21 19 12 9 8 6 5 4
Pere      13 11 7 5 5 3 3 2
Pesche      13 12 8 6 5 4 3 2
Uva da tavola      13 11 7 5 5 3 3 2
Agrumi      40 36 22 16 14 11 10 7
Altra frutta fresca      24 22 13 10 9 6 6 4
Conserve di frutta      1 1 1 0 0 0 0 0
Frutta secca      4 4 2 2 1 1 1 1
Frutta in guscio      3 3 2 1 1 1 1 1
Banane      8 7 4 3 3 2 2 1
Carni bovine      26 24 15 11 9 7 7 5
Carni suine      25 23 14 10 9 7 6 5
Carni ovine e caprine      2 2 1 1 1 1 0 0
Carni equine      1 1 1 0 0 0 0 0
Pollame      18 17 10 8 7 5 5 3
Conigli e selvaggina      4 4 2 2 1 1 1 1
Frattaglie      4 4 2 2 1 1 1 1
Conserve di carne      15 14 9 6 6 4 4 3
Prodotti ittici freschi e surgelati      12 11 6 5 4 3 3 2
Prodotti ittici secchi e conservati      3 3 2 1 1 1 1 1
Latte per consumo diretto      77 71 43 32 28 21 19 14 12 
Burro      2 2 1 1 1 1 0 0
Formaggi      14 13 8 6 5 4 4 3
Uova      12 11 6 5 4 3 3 2
Olio di oliva      12 11 6 5 4 3 3 2
Olio di semi      12 11 6 5 4 3 3 2
Lardo e strutto      4 4 2 2 1 1 1 1
Zucchero      24 22 13 10 9 6 6 4
Miele      1 1 1 0 0 0 0 0
Caffè non torrefatto      5 4 3 2 2 1 1 1
Dolci      30 27 17 12 11 8 7 5
Gelati      12 11 6 5 4 3 3 2
Vino      59 54 33 24 21 16 15 11
Birra      22 20 12 9 8 6 6 4
Bevande alcoliche      41 38 23 17 15 11 10 8
Succhi di frutta      6 5 3 2 2 2 1 1

c) campioni destinati ad una alimentazione particolare:

Tabella 6

Alimenti  ' PA ' CT ' ME ' AG ' TP ' SR ' RG ' CL ' EN 
Formulati per lattanti  9 8 5 4 3 2 2 2

Alimenti prima infanzia
Alimenti con scarso contenuto proteico
Alimenti con scarso contenuto in sodio
Alimenti destinati a fini medici speciali   
Alimenti senza glutine  13 12 7 4 5 3 3 2

Alimenti destinati soggetti sottoposti a intenso sforzo muscolare
Alimenti con ridotto contenuto di zucchero
Alimenti non compresi nelle precedenti categorie  21 20 12 4 8 6 5 4

5.  Gli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni prelevati che prioritariamente devono essere effettuati secondo parametri igienico-sanitari sono indicati nell'allegato 1.

Art. 8
Somministrazione

1. Nella fase di somministrazione l'ispezione degli esercizi deve essere espletata secondo i criteri fissati dagli artt. l, 2 e 3 del presente decreto ed è diretta, in particolare, a verificare che tutte le operazioni di preparazione, manipolazione, trasformazione e movimentazione, incluso il trasporto, dei prodotti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari seguendo le procedure dell'analisi dei rischi, e dell'individuazione dei punti critici (da applicarsi in attuazione di normative comunitarie).
2. Le frequenze minime raccomandate delle visite ispettive sono indicate nella tabella 7.


Tabella 7

Esercizi di somministrazione  Frequenze minime 

Istituti di ricovero e assistenza a lunga degenza
Collegi  ogni 6 mesi 

Istituti di assistenza
Mense scolastiche  ogni 3 mesi 
Mense ospedaliere  ogni 3 mesi 
Mense di solidarietà  ogni 6 mesi 

Alberghi, Ristoranti, Snack-bar, Trattorie, Rosticcerie, Pizzerie, Birrerie, Enoteche ed altri esercizi similari
Mense aziendali  ogni 12 mesi 
Ambulanti  ogni 12 mesi 
Esercizi stagionali   (vedi tabella 3) 
altri esercizi  ogni 12 mesi 

3.  Il numero minimo di campioni da prelevare globalmente nel corso delle ispezioni presso tali esercizi di somministrazione sono indicati nella tabella 8.
Tabella 8
  ' PA ' CT ' ME ' AG ' TP ' SR ' RG ' CL ' EN 
Ristorazione pubblica      150 137 83 62 59 40 34 27 23 
Ristorazione collettiva      321 294 179 134 126 86 72 59 50 

Occorre conferire priorità al prelievo di:
a) piatti di maggiore diffusione, specialmente se preparati a distanza di tempo dal consumo;
b) piatti che richiedono manipolazione dopo la cottura (roast-beef, bolliti, arrosti);
c) piatti ai quali si aggiungono salse o altri componenti facilmente deteriorabili (insalate di vario tipo, carni con salse);
d) piatti a base d'uovo.
4.  Gli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni prelevati che prioritariamente devono essere effettuati secondo parametri igienico-sanitari sono indicati nell'allegato 1.

Art 9
Organi di controllo

1.  Le attività di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del presente decreto sono attribuite ai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei settori igiene e sanità pubblica e veterinario nell'ambito delle specifiche competenze. Le ispezioni presso gli stabilimenti industriali di cui all'art. 5, secondo comma, dovranno essere espletati dai competenti servizi sanitari avvalendosi della consulenza tecnica dei LL.I.P o del I.Z.S a seconda della tipologia di accertamento e alla natura del campione (tabella 9).
2.  Il numero di campioni da fare pervenire alle competenti strutture analitiche di cui all'art. 4 dovrà essere preventivamente concordato con le medesime nel rispetto delle quote minime assegnate a ciascuna provincia e in base a specifici programmi da stabilire in opportuna conferenza di servizio che dovrà essere convocata con cadenza almeno semestrale.
3.  Il personale di vigilanza per l'attività ispettiva deve turnare trimestralmente tra i vari distretti e deve assicurare l'effettuazione delle ispezioni serali e/o notturne nei pubblici esercizi.
4.  I turni trimestrali del personale di cui al punto tre devono essere definiti in conferenza di servizio tra i responsabili dei servizi interessati dei due settori veterinario e igiene e sanità pubblica, almeno trenta giorni prima dell'inizio della turnazione stessa, in modo tale che sia sempre garantita la presenza contemporanea dei servizi interessati.
5.  Allo svolgimento dell'attività ispettiva secondo le modalità sopra definite, deve partecipare tutto il personale di vigilanza ed ispezione in servizio.
6.  Resta sempre di competenza del personale dirigente medico e veterinario dei rispettivi servizi la valutazione sulle ispezioni effettuate ai fini del controllo di cui al decreto legislativo n. 155/97.

Art 10
Obiettivi e modalità

1.  La frequenza delle ispezioni a regime dovrà tendere al raddoppio del numero minimo previsto.
2.  Il primo controllo dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legisaltivo n. 155/97 secondo le procedure fissate dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
3.  A regime l'attività di controllo e di ispezione di cui al presente decreto e il censimento per la raccolta dei dati relativi dovranno essere informatizzati.

Art. 11
Ripartizione dei campioni

La ripartizione dei campioni, prelevati ai sensi dell'art. 1, commi b) e c), tra le diverse strutture analitiche individuate dall'art. 4 del presente decreto, deve essere di volta in volta determinata in relazione alla tipologia dell'accertamento richiesto ed alla natura del campione secondo i criteri di cui alla tabella 9.

Art. 12
Formulario standard per la verbalizzazione delle operazioni di controllo

Le operazioni di cui agli art. 1, 2 e 3 del presente decreto devono essere verbalizzate su modelli conformi al formulario standard allegato II.

Art. 13
Attività tecnica di coordinamento regionale

1.  Per l'esigenza di uniformare e coordinare i laboratori di cui all'art. 4 del presente decreto, è istituito presso l'Ispettorato regionale sanitario di Palermo, un gruppo tecnico composto da un rappresentante dei seguenti uffici:
—  dirigente ispettorato sanitario;
—  dirigente ispettorato veterinario;
—  responsabile del LIP chimico di Palermo o suo delegato;
—  responsabile del LIP medico di Palermo o suo delegato;
—  direttore IZS o suo delegato.
2. Il gruppo tecnico di cui al comma 1 deve:
a) individuare i parametri microbiologici, biologici, chimici e chimico-fisici significativi per la valutazione igienico sanitaria degli alimenti di cui all'appendice 1 del D.P.R. 14 luglio 1995;
b) uniformare le procedure analitiche adottate nelle strutture di controllo;
c) attuare controlli di qualità interlaboratorio;
d)  programmare l'aggiornamento professionale degli operatori addetti alle attività concernenti il presente decreto.
3.  Il gruppo tecnico deve riunirsi con cadenza minima trimestrale. Agli incontri di tale gruppo possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri LL.I.P e i capi settore igiene pubblica e/o medicina veterinaria che i responsabili dei competenti gruppi dell'Ispettorato sanitario e dell'Ispettorato veterinario riterranno opportuno convocare.

Art. 14
Controlli dei residui di prodotti fitosanitari

1.  Nel numero minimo di campioni di prodotti alimentari destinato annualmente al controllo ufficiale sono compresi anche quelli per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari da prelevarsi giusta decreto ministeriale 23 dicembre 1992. In tabella 10 è riportato il programma di campionamento regionale suddiviso per tipologia di matrice e per provincia in relazione al numero di abitanti.
2.  Il prelievo dei campioni di alimenti importati dagli stati terzi viene effettuato dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre al momento dell'importazione (decreto ministeriale 30 luglio 1993 e D.P.R. 14 luglio 1995). Ciò significa che, ove non sussistano motivi di sospetto o altre ragioni cautelari, non andranno effettuati campionamenti di alimenti provenienti dai paesi terzi.

Art. 15
Controlli di radioattività

Al fine di determinare il contributo alla dose media assorbita di radiazioni per ingestione e per i controlli relativi ad alimenti provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione europea (Regolamenti CEE n. 737/90, n. 1518/93 e n. 686/9) dovrà essere effettuato il campionamento di matrici alimentari da sottoporre a controlli di radioattività. Il campionamento sarà effettuato a cura dei Servizi delle AA.SS.LL. competenti per territorio, ed i campioni prelevati dovranno essere conferiti alla competente struttura analitica di cui all'art. 4 (CRR) o a strutture analitiche, che con la precedente dovranno raccordarsi, dotate di specifiche competenze e attrezzature. La tipologia delle matrici alimentari da campionare è quella prevista dalla tabella 9 del D.P.R. 14 luglio 1995; la priorità nei campionamenti, la relativa frequenza, le modalità di campionamento e l'eventuale estensione ad altre tipologie, in base alla significatività per produzione e consumo nell'ambito della Regione Sicilia, verranno stabilite in sede di conferenza di servizio di cui all'art. 9 e in base alle direttive fornite dall'Agenzia nazionale per la protezione e l'ambiente (ANPA) o in base a specifici programmi di campagne di misura stabiliti in sede nazionale.

Art. 16
Trasmissione dati

La trasmissione dati relativi all'attività svolta deve avvenire entro il 1° marzo di ogni anno successivo a quello di effettuazione dei controlli mediante il supporto cartaceo allegato al D.P.R. 14 luglio 1995 (schede VIG.1, VIG.2, ANL.1, ANL.2, ANL.3).
La trasmissione relativa ai risultati del controllo dei residui dei prodotti fitosanitari deve avvenire periodicamente utilizzando la procedura automatica via rete telematica operante presso i laboratori stessi, secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 22 aprile 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 1991) entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di effettuazione delle analisi.

Art. 17
Formazione ed informazione

1.  L'Assessorato regionale della sanità emana specifiche disposizioni in ordine a campagne di educazione sanitaria per i cittadini anche tramite la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado con la partecipazione dei docenti delle materie scientifiche e di educazione fisica nell'ambito delle attività didattiche previste nella programmazione annuale alimentare, giusta art. 6 del decreto legisaltivo n. 155 del 26 maggio 1997.
2.  In attuazione al capitolo X del decreto legislativo n. 155/97 e dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 156/97, nell'allegato 3 sono stabilite le "linee guida" per la definizione del programma di formazione sia del personale dipendente del S.S.N. che del comparto alimentare.

Art. 18
Norme finali

Fanno parte integrante del presente decreto gli allegati da 1 a 6.
Per quanto non previsto nel presente decreto si rimanda interamente alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 1999.
Palermo, 11 novembre 1998.
LEONTINI

Allegato 1
Tabella 9

  Matrice     Lip     Izs 
0201  -  Carni e frattaglie commestibili         
0202  -  Volatili da cortile         
0204  -  Altre carni         
0301  -  Selac 1         
0302  -  Teleostei         
0303  -  Filetti e trance di pesce         
0305  - Molluschi gasteropodi         
0306  - Molluschi bivalvi (depurabili) in guscio         
0307  -  Molluschi bivalvi (non depurabili) in guscio         
0308  -  Molluschi cefalopodi         
0310  -  Crostacei         

0401
0404  -  Latte e derivati         
0405  -  Burro         
0407  -  Formaggi e latticini         
0408  -  Uova di volatili in guscio         
0409  -  Uova di volatili sgusciate e tuorli         
0410  -  Miele naturale         
0700  -  Legumi, ortaggi, radici e tuberi non preparati     
Ortaggi a foglia     
Ortaggi a stelo     
Ortaggi a frutto     
Carota     
Patata     
Legumi     
Fagiolino     
Funghi coltivati     
0800  -  Frutta     
Kiwi     
Agrumi     
Pomacee     
Drupacee     
Bacche e piccola frutta     
Fragole     
Uva da tavola     
Uva da vino     
Banane     
Ananas     
Arachidi     
0901  -  Caffe'     
0902  -  Tè     
0903  -  Mate     
0909  -  Semi destinati a spezie     
 910  -  Erbe aromatiche ed infusionali     
1000  -  Cereali      
1100  - Prodotti della macinazione     
1101  -  Farine di cereali     
1102  -  Semole, semolini     
1507.00 Oli vegetali     
1507.01  -  04 Olio di oliva     
1507.05  -  Oli di semi vari     
1513  -  Margarina e imitazioni dello strutto     
1601  -  Carni lavorate o comunque preparate     
1700  -  Zucchero     
1800  -  Cacao e sue preparazioni     
1903.01  -  Paste alimentari secche     
1903.02  - Paste all'uovo     
1903.03  -  Paste alimentari speciali     
1903.04  -  Pasta fresca di semola     
1903.05  -  Pasta fresca di semolato     
1907  -  Pane ed altri prodotti della panetteria     
2001  -  Preparati vegetali in aceto     
2002  -  Preparazione di ortaggi senza aceto     
2005  -  Confetture di frutta, ecc     
2006.01 -  Frutta al naturale     
2006.02  -  Frutta con zucchero     
Conserve vegetali a base di pomodoro     
2006  -  Frutta conservata e mostarda     
2007  -  Succhi, nettari e sciroppi di frutta     
2100  -  Preparazioni alimentari diverse     
2202  -  Bevande analcoliche     
2204  -  Mosti     

2205.01
2205.05  -  Vini di uve fresche     
2500  -  Sale da cucina     
2900  -  Additivi     
3100  -  Coloranti     
3200  -  Prodotti dietetici     
3300  -  Alimenti prima infanzia     
3400  -  Materiali a contatto con alimenti (carta e cartone)     
4001  -  Cereali in granella     
4002  -  Leguminose in granella     
4003  -  Semi oleaginosi     
4004  -  Frutta secca od essiccata     
4005  -  Funghi secchi     
4007  -  Sfarinati     
4009/02/001  -  Tè immagazzinati     
4009/06/001  -  Erbe aromatiche     
4009/07/001  -  Erbe infusionali     
4100  - Coltivazioni foraggere         
4102/01  -  Leguminose per alimentazione animale         
4700  -  Mangimi, materie prime         
Alimenti confezionati di origine animale         
Alimenti confezionati di origine vegetale     



N.B. il numero 1 individua il laboratorio di competenza

Tabella 10   
    PA   CT   ME   AG   TP   SR   RG   CL   EN 
Origine vegetale locali Cereali      23 21 13 10 8 6 6 4
Ortaggi      38 35 21 16 14 10 9 7
Frutta      103 95 58 43 37 28 26 19 16 
Vino      25 23 14 11 9 7 6 5
Olii      2 2 1 1 1 1 1 1
Origine vegetale extraregionali Cereali      7 6 4 3 2 2 2 1
Ortaggi      13 12 7 5 5 3 3 2
Frutta      13 12 7 5 5 3 3 2
Vino      1 1 1 1 1 1 1 1
Olii      1 1 1 1 1 1 1 1
Origine animale regionaliCarni      10 9 6 4 4 3 3 2
Latte e derivati      4 4 2 2 1 1 1 1
Prodotti ittici      1 1 1 1 1 1 1 1
Uova      1 1 1 1 1 1 1 1
Origine animale extraregionaliCarni      4 4 2 2 2 1 1 1
Latte e derivati      7 7 4 3 3 2 2 1
Prodotti ittici      1 1 1 1 1 1 1 1
Uova      1 1 1 1 1 1 1 1



(Si omettono gli altri allegati)

(98.46.2453)
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