REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 11 APRILE 1998 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1998.
Decadenza del consiglio comunale di Mazara del Vallo e nomina dei commissari straordinari  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 febbraio 1998.
Valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui al 1° comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, la cui campagna di commercializzazione ha inizio nel 1° e 2° trimestre del 1998  pag.

Assessorato della cooperazione del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 13 febbraio 1998.
Approvazione del piano di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1998  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 28 giugno 1997.
Determinazione dei posti letto di day hospital presso Aziende ospedaliere pubbliche, strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente e strutture private convenzionate  pag.


DECRETO 28 gennaio 1998.
Rettifiche al decreto 11 dicembre 1997, concernente elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e relative tariffe  pag.


DECRETO 28 gennaio 1998.
Costituzione del Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo  pag. 12 


DECRETO 6 marzo 1998.
Modifica del decreto 27 aprile 1995, concernente disciplina per la regolarizzazione degli scarichi dei laboratori che effettuano ricerche su pazienti sottoposti ad indagini con radioisotopi  pag. 14 


DECRETO 20 marzo 1998.
Determinazione del numero e della competenza territoriale dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana  pag. 14 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 dicembre 1997.
Modifica dei decreti 6 maggio 1995 e 9 agosto 1995, relativi al programma di spesa regionale per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate  pag. 16 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Modifica del decreto 29 dicembre 1997, concernente approvazione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi  .pag. 18 


DECRETO 13 febbraio 1998.
Direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Gela  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento dell'associazione zootecnica Ciane, con sede in Siracusa  pag. 23 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Sostituzione del referente per la Direzione finanze e credito del servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze  pag. 23 
Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di Palermo S.p.A. e contestuale cancellazione dallo stesso della C.R.A. di Monreale Banca di credito cooperativo  pag. 23 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Costituzione della commissione per l'esame ed il parere sulle istanze per le agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 215/92  pag. 23 
Nomina del segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo.  pag. 23 
Inserimento della società SoMed s.r.l., con sede in Trapani, nell'elenco regionale delle società di revisione  pag. 23 
Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina  pag. 23 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 23 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 24 

Assessorato degli enti locali:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato ad opere pie  pag. 25 
Indizione comizi elettorali. Turno elettorale amministrativo del 24 maggio 1998. Elezione dei consigli circoscrizionali del comune di Monreale  pag. 27 

Assessorato dell'industria:
Cessazione per rinuncia della concessione mineraria denominata "Disueri"  pag. 27 
Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dell'industria  pag. 27 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione del collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati  pag. 27 

CIRCOLARI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 16 febbraio 1998, n. 250.
Regolamento CE n. 950/97, artt. 17, 18, 19. Indennità compensativa  pag. 28 

Assessorato della cooperazione del commercio,

dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 26 marzo 1998, prot. n. 756.
Partecipazione programma promozionale 1998 (legge regionale n. 14/66)  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 marzo 1998, n. 304.
Nuove disposizioni in materia di affidamento di incarichi di collaudo e di pagamento delle parcelle ai collaudatori dei cantieri di lavoro (art. 13, legge regionale n. 17/68, legge regionale n. 25/93, circolare 14 febbraio 1995, n. 212)  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1998.
Decadenza del consiglio comunale di Mazara del Vallo e nomina dei commissari straordinari.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92 e n. 26/93;
Rilevato che il consiglio comunale di Mazara del Vallo, composto per legge di trenta unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 14 maggio 1995, ha perso per dimissioni la metà dei propri componenti;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dagli artt. 42 e 50 della legge regionale n. 26/93, si deve procedere alla nomina di due commissari straordinari che esercitino le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto l'art. 55 del richiamato O.R.E.L.;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L.;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo è dichiarato decaduto.
Il dott. Casarubea Rodolfo e la dott.ssa Di Benedetto Marcella sono nominati commissari straordinari del predetto comune, con il compito di esercitare le attribuzioni e i poteri del consiglio fino alla prima tornata elettorale utile.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato.
Palermo, 11 marzo 1998.
  DRAGO 
  MISURACA 
  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Il segretario del comune di Mazara del Vallo, con note n. 45795 del 30 dicembre 1997 e n. 228 del 7 gennaio 1998, ha comunicato che i seguenti quindici consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalla carica: Bianco Gaspare, Scavone Antonino, Sinacori Domenico, Anselmi Andrea, Calamia Baldassare, Di Gregorio Giuseppe, Scaturro Baldassare, Caradonna Vito, Pellerito Anna, Scavone Carmelo, Safina Francesco, Salvo Giuseppe, Valenti Paolo, Mirasolo Filippo e Firenze Luigi.
La circostanza segnalata trova disciplina nell'art. 16, 5° comma, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, per cui si deve procedere alla nomina di due commissari che esercitino le competenze del consiglio con la procedura di cui all'art. 55 dell'O.R.E.L., in correlazione alla disposizione di cui all'art. 42 della legge regionale n. 26/93, che statuisce che, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del consiglio, le attribuzioni dello stesso vengono esercitate da due commissari nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Alla stregua di quanto sopra, è necessario procedere alla nomina, presso il comune di Mazara del Vallo, di due commissari che esercitino le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile, quale termine introdotto dall'art. 50 della soprarichiamata legge regionale n. 26/93.
Si propone che commissari straordinari presso il comune di cui trattasi, con i compiti sopra indicati, vengano nominati il dott. Casarubea Rodolfo e la dott.ssa Di Benedetto Marcella.
Palermo, 26 febbraio 1998.
  L'Assessore: MISURACA 

(98.11.588)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 27 febbraio 1998.
Valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui al 1° comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, la cui campagna di commercializzazione ha inizio nel 1° e 2° trimestre del 1998.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, che prevede anticipazioni e spese di gestione in favore di cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori e loro unioni, che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci;
Visto il 4° comma dell'art. 18 della predetta legge regionale n. 13/86, che prevede, tra l'altro, la determinazione dei valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi prestiti agevolati di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del predetto art. 18;
Visto l'art. 1 della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1990, che modifica il 4° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86, prevedendo, in particolare, la determinazione, per i diversi prodotti, dei valori unitari massimi dei prestiti agevolati, di cui ai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86;
Visti i propri decreti n. 644 del 24 dicembre 1986 e n. 117 del 25 settembre 1989 e n. 863 del 6 maggio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana rispettivamente il 10 gennaio 1987 ed il 14 ottobre 1989 e 3 giugno 1995, con i quali vengono fissati l'inizio della campagna di commercializzazione per i prodotti agricoli e zootecnici;
Visto il decreto n. 1362 del 14 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 luglio 1994, n. 37, con il quale vengono modificati gli inizi delle campagne di commercializzazione di alcuni prodotti agricoli;
Visto il proprio decreto n. 42 del 6 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 febbraio 1987, con il quale è stata fissata la durata massima dei prestiti agrari agevolati di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del predetto art. 18 della legge regionale n. 13/86;
Sentite, nella seduta del 3 febbraio 1998, le organizzazioni professionali di categoria, gli organismi maggiormente rappresentativi sul piano della cooperazione agricola e gli istituti di credito;
Ritenuto opportuno fissare i valori unitari massimi dei prestiti per la campagna di commercializzazione 1997/98, per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui ai punti 1 e 2 del predetto art. 18 della legge regionale n. 13/86 modificato dalla legge regionale n. 47/94, le cui campagne di commercializzazione, fissate con decreto n. 644 del 24 dicembre 1986, decreto 117 del 25 settembre 1989, decreto n. 1362 del 14 luglio 1994 e decreto n. 863 del 6 maggio 1995 hanno inizio nel 1° e 2° trimestre dell'anno 1998;
Ritenuto, inoltre, opportuno adottare determinate procedure ai fini dell'erogazione delle agevolazioni creditizie di cui ai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86, modificato con legge regionale n. 47/94;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, i valori unitari massimi dei prestiti per i diversi prodotti agricoli e zootecnici per i quali la campagna di commercializzazione ha inizio nel 1° e 2° trimestre dell'anno 1998, fissato con decreto n. 644 del 24 dicembre 1986, con decreto n. 117 del 25 settembre 1989 e decreto n. 1362 del 14 luglio 1994 e decreto n. 863 del 6 maggio 1995, per i quali possono essere concessi i prestiti a tasso agevolato per anticipazione e spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita collettiva di cui al primo comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale n. 47/94, per un periodo non superiore a quello fissato con il precitato decreto n. 42 del 6 febbraio 1987, comunque, entro la fine delle relative campagne di commercializzazione, sono i seguenti:
I trimestre 1998
      Valore unitario Valore unitario 
      massimo dei prestiti, massimo dei prestiti, 
  Prodotto punto 1, art. 18, punto 2, art. 18, 
      L.R. n. 13/86 L.R. n. 13/86 
      Lire Lire 
Pistacchio  480.000/q.le 160.000/q.le 
Pomodoro  600/kg. 150/kg. 
Melanzane tonde e lunghe  600/kg. 150/kg. 

Prodotti lattiero caseari:
–  formaggi freschi  4.000/kg. 1.500/kg. 

Carne:
–  bovini (peso vivo)  2.700/kg. 700/kg. 
–  suini  1.800/kg. 550/kg. 

Ovi, caprini:
–  agnelli  4.200/kg. 1.400/kg. 
–  capretti  5.400/kg. 1.400/kg. 
–  agnelloni  2.100/kg. 700/kg. 
–  ovi-caprini adulti  1.200/kg. 400/kg. 
Foraggi  240/U.F. 50/U.F. 
Olive da olio  90.000/q.le 22.000/q.le 
Miele (prodotto grezzo)  2.800/kg. 600/kg. 

Fiori:
–  garofano  60/cad. 6/cad. 
–  garofano miniatura  60/cad. 6/cad. 
–  rosa  180/cad. 30/cad. 
–  strelitzia  350/cad. 40/cad. 
–  gladiolo  150/cad. 15/cad. 
–  gerbera  90/cad. 6/cad. 
–  lilyum  1.200/cad. 40/cad. 
–  crisantemo  300/cad. 30/cad. 

Piante ornamentali:
–  (non inferiore ad anni
tre)  3.500/cad. 500/cad. 
–  philodendrum  8.000/cad. 500/cad. 
–  cetrioli  300/kg. 90/kg. 
–  fagiolini  1.200/kg. 270/kg. 
–  melone cantalupo  600/kg. 150/kg. 
–  melone bianco-verde  240/kg. 60/kg. 
–  fragoloni  1.800/kg. 450/kg. 
–  peperoncino  2.100/kg. 530/kg. 
–  peperone giallo-rosso  900/kg. 165/kg. 
–  peperone verde  480/kg. 150/kg. 
–  carote  180/kg. 50/kg. 
–  patate novelle  240/kg. 75/kg. 
–  zucchine  1.200/kg. 50/kg. 
–  cavolfiori  300/kg. 20/kg. 

II trimestre 1998
      Valore unitario Valore unitario 
      massimo dei prestiti, massimo dei prestiti, 
  Prodotto punto 1, art. 18, punto 2, art. 18, 
      L.R. n. 13/86 L.R. n. 13/86 
      Lire Lire 
Latte bovino  420 40/lt. 
       
      130/lt. 
       
Latte ovino-caprino  750/lt. 40/lt. 
       
      130/lt. 
       
Ciliegie  1.200/kg. 160/kg. 
Nespole  600/kg. 110/kg. 
Susine  750/kg. 110/kg. 

Pesche e nettarine:
–  maggio-giugno  500/kg. 100/kg. 
–  luglio-agosto  360/kg. 100/kg. 
–  settembre  600/kg. 100/kg. 
Albicocche  300/kg. 80/kg. 
Limoni invernali  250/kg. 150/kg. 
Limoni verdelli  480/kg. 170/kg. 

Limoni destinati per la
trasformazione  210/kg. 30/kg. 
Pere  600/kg. 100/kg. 


Art. 2

L'ammontare del prestito agevolato destinato alla corresponsione dell'anticipazione ai produttori conferenti è fissato nella misura del 60% del prezzo di mercato, tranne che per le olive da olio che è fissato nella misura del 70% del prezzo di mercato.

Art. 3

Gli organismi associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 18, punti 1 e 2, della legge regionale n. 13/86 dovranno presentare all'I.R.C.A.C., agli istituti di credito finanziatori e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio (provincia dove ricade la sede sociale dell'organismo associativo che intende beneficiare delle precitate agevolazioni creditizie), copia del catastino soci redatto e sottoscritto da un tecnico agrario. Relativamente agli organismi associativi del settore zootecnico, ovviamente ove necessario, in alternativa ai dati catastali, si indicheranno altri elementi, quali il luogo dove viene svolta l'attività di ciascun produttore, il numero dei capi. Si precisa che la data ultima di ammissione a socio deve essere almeno 30 giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

Art. 4

Gli organismi di 1° e 2° grado dovranno inviare all'I.R.C.A.C. ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio copia dei bollettini di conferimento quietanzanti presso gli sportelli bancari. Gli organismi di 2° grado e le cooperative alle quali aderiscono altre cooperative oltre ai bollettini di conferimento di cui sopra, debbono trasmettere un elenco dei soci produttori conferenti, riportante per ogni singolo socio l'importo, i dati catastali, (ovvero altri dati di cui al precitato art. 3 se trattasi di organismi associativi che operano nel settore zootecnico) l'indicazione delle quantità e delle caratteristiche del prodotto conferito, nonché le modalità di pagamento. In calce al precitato elenco dovrà essere riportata la dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, a firma del presidente legale rappresentante dell'organismo associativo, attestante che i dati sono veri e reali.

Art. 5

Gli istituti di credito potranno effettuare gli accertamenti che riterranno opportuni. L'I.R.C.A.C. e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, effettueranno i controlli, ai sensi delle normative vigenti e secondo le direttive che saranno impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste – I Direzione – gruppo 8°. Inoltre, nell'ipotesi in cui le aziende o la residenza del socio della cooperativa o dell'associazione di produttori o soci associati agli organismi di 2° grado o delle cooperative aderenti ad altre cooperative ricadono in territorio provinciale diverso, i controlli saranno effettuati dal relativo IPA, su richiesta dell'I.P.A. dove ricade la sede sociale dell'organismo associativo che intende beneficiare delle agevolazioni creditizie di cui al precitato art. 3.

Art. 6

Gli organismi associativi che intendono usufruire delle agevolazioni creditizie di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico legalmente vidimato.

Art. 7

La mancata ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 6 sopra citati, comporta l'esclusione dei benefici previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 13/86, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, relativamente all'anno di commercializzazione di cui al presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 1998.
  CUFFARO 

(98.14.728)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 13 febbraio 1998.
Approvazione del piano di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1998.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 14/66, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 127/80, art. 55 e dalla legge regionale n. 96/81, art. 58, riguardanti la propaganda dei prodotti siciliani;
Visto l'art. 17 della citata legge regionale n. 14/66 che fa carico all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di redigere programmi annuali di attività promozionale in favore dei prodotti siciliani in Italia ed all'Estero distinti per settori merceologici la cui esecuzione può essere affidata totalmente o parzialmente all'Istituto per il commercio estero (I.C.E.) sulla base di progetti esecutivi dettagliati delle singole iniziative;
Visto il decreto n. 2324 del 10 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1995, reg. n. 1, fg. n. 20, con il quale, al fine di dare una maggiore efficacia all'azione promopubblicitaria regionale nonché per assicurare maggiore snellezza operativa nella fase d'attuazione dei piani annuali d'intervento che l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca predispone in favore dei prodotti siciliani, è stata approvata la convenzione stipulata in data 2 agosto 1995 con validità triennale che regola i rapporti tra il suddetto Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Istituto per il commercio estero con sede in Roma, via Liszt n. 21;
Sentito il parere delle organizzazioni di categoria e dell'Istituto commercio estero, convocati presso i locali dell'Assessorato in data 16 ottobre 1997;
Viste le proposte tecniche inviate dall'I.C.E. con note n. 12403 del 17 dicembre 1997 e n. 6823 del 18 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 1 della suddetta convenzione e comprendenti le iniziative ritenute più valide nell'ambito dei tre settori da promuovere - agroalimentare, artigianato e materiali lapidei;
Considerato che il bilancio relativo al corrente esercizio finanziario non risulta ad oggi approvato, per cui può farsi riferimento per ciò che attiene il programma promozionale soltanto alla previsione di bilancio che contempla per il capitolo di riferimento uno stanziamento di lire 10 miliardi;
Ritenuto opportuno procedere, comunque, all'approvazione del programma con riserva di darvi esecuzione fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie che risulteranno dal bilancio regolarmente approvato;
Considerato che le spese relative alle manifestazioni da inserire nel programma promozionale 98 individuate nel corso della suddetta riunione del 16 ottobre 1997 ammontano a L. 5.300.000.000;
Ritenuto di dover ripartire la predetta somma di L. 5.300.000.000 entro le percentuali delle quote parti previste dall'art. 16 della già citata legge regionale n. 14/66;

Decreta:


Art. 1

Per le considerazioni citate in premessa, è approvato il programma dell'attività promozionale relativo all'anno 1998, così come appresso indicato:
ATTIVITA' PROMOZIONALE IN ITALIA

  Manifestazione Data Costo presunto 
  (in milioni) 

Settore agroalimentare
Cibus - Parma  maggio '98 430 
Sana - Bologna  settembre '98 300 
Expofood - Milano  novembre '98 250 

Settore artigianato
Florence Gift - Firenze  settembre '98 249 
Macef - Milano  settembre '98 346 
  Manifestazione Data Costo presunto 
  (in milioni) 

Settore materiali lapidei
Marmi e Macchine - Carrara  maggio '98 190 

Mostra Internazionale Marmi -
Verona  settembre '98 300 

Comune ai tre settori
Pubblicizzazione programma      33 
  Totale settore Italia 2.098.000.000 

ATTIVITA' PROMOZIONALE ALL'ESTERO

Settore agroalimentare
Fancy Food - New York  giugno '98 270 
Sial - Parigi  ottobre '98 390 
Workshop est Europa  II sem. '98 260 

Missione Operatori Economici
- New York (in accordo tra
Camera di commercio di
Palermo ed Assessorato
cooperazione)  maggio '98  

Prenotazione area Anuga - Co-
lonia  novembre '98 70 

Propaganda vino marsala
Azioni punti vendita e ristora-
zione Canada ed Inghil-
terra  400 

Settore artigianato
IFM Asia - Tokyo  giugno '98 256 
Gift Fair - New York  agosto '98 157 
Maison ed Objet - Parigi  settembre '98 318 
Heim Handwerk - Monaco  novembre '98 288 

Settore lapideo
Itse Show - Orlando  aprile '98 150 
Sibex - Singapore  maggio '98 170 
Taiwan Stone - Taipei  agosto '98 210 
China Building - Pechino  novembre '98 200 

Prenotazione area Stone Tech -
Norimberga  giugno '99 43 
  Totale settore estero 3.202.000.000 


Art. 2

Con successivi provvedimenti si procederà a dare esecuzione al programma di cui all'art. 1 secondo l'ordine cronologico delle manifestazioni fino alla concorrenza di L. 5.300.000.000.

Art. 3

La somma di lire 3 miliardi sarà destinata all'accordo di programma con il Ministero per il commercio con l'estero formalizzato in data 21 novembre 1997.

Art. 4

Con successivo piano integrativo al programma di cui all'art. 1 si provvederà, previa intesa con le organizzazioni di categoria, alla ripartizione della restante somma di L. 1.700.000.000 nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 16 della legge regionale n. 14/66.

Art. 5

L'effettiva utilizzazione delle predette somme rimane subordinata alle disponibilità finanziarie che risulteranno dal bilancio regolarmente approvato.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 1998.
  BENINATI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 5.
(98.13.689)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 giugno 1997.
Determinazione dei posti letto di day hospital presso Aziende ospedaliere pubbliche, strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente e strutture private convenzionate.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. 28 ottobre 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382;
Vista la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 1996, n. 446, con la quale si è proceduto alla rideterminazione dei posti letto della rete ospedaliera regionale ai sensi della legge n. 382/96;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 4;
Visto il verbale della riunione tenutasi in data 29 maggio 1997, con i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione e i rappresentanti delle associazioni delle case di cura private;
Rilevato che per day hospital si intende il ricovero effettuato nei "posti letto equivalenti" di unità operative ospedaliere per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi e che, pertanto, detti posti letto sono attivati mediante la conversione di un numero corrispondente di posti letto per acuti non inferiore al 10% della dotazione complessiva con esclusione dei posti letto tecnici, dei posti letto di astanteria, dei posti rene, delle poltrone di odontostomatologia e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135 circa il numero di posti letto di assistenza diurna da realizzare nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti impegnati nell'assistenza ai pazienti affetti da AIDS;
Considerato che il dato fornito in sede di riunione dai direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche risulta inferiore al valore percentuale minimo del 10% imposto dalla legge finanziaria n. 662/96;
Ritenuto, pertanto, di dovere elevare al 9% la dotazione percentuale dei posti letto di day hospital di quelle aziende che hanno formulato proposte programmatiche con valori percentuali inferiori a tale dato e ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2 quinquies, del decreto legge n. 280/96;
Ritenuto, altresì, che i direttori generali delle aziende rientranti in questa ultima fattispecie dovranno prevedere, nel corso del prossimo anno e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attivazione di un numero ulteriore di posti letto di day hospital in maniera da attestare la dotazione di tali posti letto, per le singole aziende, ai parametri minimi imposti dalla vigente legge finanziaria;
Considerato che, nel computo della dotazione complessiva di posti letto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, vanno considerati, oltre ai posti delle strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale, anche le strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi degli artt. 39, 40, 41, 42, 43 della legge n. 833/78, nonché le strutture private convenzionate e non convenzionate ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 833/78;
Preso atto che, dalla rimodulazione delle proposte programmatiche che riguardano le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere pubbliche, si è giunti ad un valore percentuale del 10,06%, che dall'esame delle proposte programmatiche che riguardano le strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente il valore percentuale dei posti letto da destinare all'attività di day hospital risulta pari al 13% e che le strutture private convenzionate concorrono con un numero di posti letto di day hospital pari al 10% della dotazione complessiva;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, sono determinati i posti letto di day hospital di cui alla tabella allegata.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 3.

Allegato
DETERMINAZIONE POSTI LETTO

DI DAY HOSPITAL

  Aziende Posti letto Posti letto
      totali day hospital 
AU 1  435 41 9,4 
San Giovanni Di Dio  373 40 10,7 
Sciacca  214 24 11,2 
AU 2  403 40 10 
S. Elia  471 63 13 
Gela  282 28 10 
AU 3  824 80 9,7 
Garibaldi  1.095 113 10,3 
Vittorio Emanuele  1.133 101
Cannizzaro  534 48
Gravina  400 48 12 
AU 4  419 54 12,8 
Umberto I  402 45 11 
  Aziende Posti letto Posti letto
      totali day hospital 
AU 5  990 101 10,2 
Papardo  430 50 11,6 
Piemonte  337 30
AU 6  1.247 125 10 
Civico  1.382 119 8,6 
Cervello  434 50 11,5 
Villa Sofia  592 53
AU 7  699 62
Civile Ompa  547 54 9,8 
AU 8  600 52 8,6 
Umberto I  578 52
AU 9  797 71
S. Antonio A.  446 71 16 
  Totale strutt. pubbliche 16.032 1.613 10,06 
Policlinico di Catania  512 100 19,5 
Policlinico di Palermo  1.090 136 12,4 
Policlinico di Messina  1.099 125 11,3 
IRCCS "Oasi" di Troina  352 36 10,2 
  Totale 3.053 397 13 
Case di cura  3.220 322 10 
  Totale 22.305 2.332 10,4 

(98.11.590)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Rettifiche al decreto 11 dicembre 1997, concernente elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e relative tariffe.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 1996, con il quale il Ministro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale della sanità del 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa ed ospedaliera» ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, dello stesso, a mente del quale è demandata alle Regioni la determinazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 2 dello stesso D.M. da applicare nell'ambito territoriale;
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 31 dicembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 109, con il quale è stato approvato il nomenclatore tariffario regionale relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale a far data 1 gennaio 1998;
Viste le note pervenute dalle Aziende unità sanitarie locali, dalle organizzazioni sindacali e dai professionisti con le quali vengono rappresentati alcuni errori materiali di translitterazione e di codifica presenti nel nomenclatore tariffario regionale, nonché le richieste di chiarificazioni delle relative "note";
Considerato che alla luce di tali richieste, in data 16 gennaio 1998, si è riunita la commissione per la definizione delle tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, che ha proceduto al riesame del nomenclatore regionale tariffario;
Vista la circolare assessoriale del 22 gennaio 1990, n. 514, nella quale si individuano con la lett. "C*" le prestazioni specialistiche ambulatoriali, il cui inserimento nel rapporto convenzionale era subordinato a preventiva autorizzazione regionale;
Visto il nomenclatore nazionale approvato con D.M. 7 novembre 1991, ove le prestazioni suddette vengono del pari individuate con la lett. "C*";
Ritenuto, in ragione di siffatta identità oggettiva, il permanere della vigenza della circolare n. 514/90, poiché del tutto compatibile con il citato D.M. del 7 novembre 1991;
Ritenuto, di conseguenza, di dovere procedere alla rettifica delle predette translitterazioni e degli errori di codifica, alla stregua delle disposizioni di cui alla più volte richiamata circolare n. 514/90;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'unito allegato con il quale negli allegati al citato decreto assessoriale 11 dicembre 1997, n. 24059 vengono apportate le rettifiche di translitterazione e di codifica e si procede all'indicazione delle prestazioni contrassegnate dalla lett. "C*" (la cui erogabilità per conto del Servizio sanitario nazionale è subordinata a preventiva autorizzazione regionale), già presenti nel nomenclatore tariffario nazionale approvato con D.M. 7 novembre 1991, in vigore fino al 31 dicembre 1997.

Art. 2

Le rettifiche di cui al presente decreto trovano applicazione e decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto dell'11 dicembre 1997, n. 24059.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 12.
Allegati
[]: La parentesi quadra include sinonimi o termini applicativi e, per le prestazioni di laboratorio, la definizione del materiale nel quale si dosa l'analita.
(): La parentesi tonda include termini descrittivi della prestazione che non implicano una variazione della scelta del codice.
Escluso: Le procedure o le prestazioni che seguono tale termine non sono comprese nella descrizione.
Incluso: Il termine raggruppa ulteriori specificazioni o esempi di prestazioni o procedure che devono intendersi comprese in quel codice.
Codificare anche: Istruzione usata per segnalare che l'eventuale utilizzo di ulteriori procedure nell'ambito della prestazione principale deve essere codificato in aggiunta.
NAS: Non altrimenti specificato.
*: L'asterisco indica le prestazioni la cui erogabilità a carico del fondo sanitario è condizionata da linee guida riportate nell'allegato n. 2.
H: La lettera H indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.
R: La lettera R indica le prestazioni erogabili solo in ambulatori dotati di particolari requisiti.
C: La lettera C indica le prestazioni che possono essere erogate, per conto del Servizio sanitario regionale, dalle strutture e specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge n. 724/94.
C*: La lettera C* indica le prestazioni che possono essere erogate, per conto del Servizio sanitario regionale, dalle strutture e specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 724/94 secondo le modalità previste dalla circolare n. 514 del 22 gennaio 1990 dell'Assessorato regionale della sanità.

CODICI PRESTAZIONI VARIATE RISPETTO AL D.A. N. 24059

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE


  Nota Codice DESCRIZIONE Tariffa 


  C* 06.11.1 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide 84.000 

—  Biopsia di materiale agoaspirato della tiroide
  C* 08.09 Altra incisione della palpebra 26.400 

—  Riapertura anchiloblefaron
  C* 08.21 Asportazione di calazio 52.800 
  C* 08.23 Asportazione di lesione maggiore della palpebra, non a tutto spessore 52.800 

—  Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore parziale
—  Xantelasma
  C* 08.84 Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto 
spessore  132.000 
  C* 08.91 Depilazione elettrochirurgica della palpebra 44.000 
  C* 09.0 Incisione della ghiandola lacrimale 66.000 

—  Incisione di cisti lacrimale (con drenaggio)
  C* 09.51 Incisione del punto lacrimale 66.000 
  C* 09.52 Incisione dei canalicoli lacrimali 66.000 
  C* 10.21 Biopsia della congiuntiva 30.800 
  C* 10.31 Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva 52.800 

—  Asportazione di anello congiuntivale attorno alla cornea
—  Escluso: Biopsia della congiuntiva (10.21)
  C* 10.4 Congiuntivoplastica 176.000 
  C* 10.6 Riparazione di lacerazione della congiuntiva 88.000 
  C* 10.91 Iniezione sottocongiuntivale 22.000 
  C* 11.31 Trasposizione dello pterigium 110.000 
  C* 11.32 Asportazione dello pterigium con innesto della cornea 176.000 
  C* 11.39 Altra asportazione dello pterigium 110.000 
  C* 16.91 Iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche 70.000 

—  Escluso: Iniezione di sostanza per contrasto radiografico, iniezione otticociliare
  C* 18.12 Biopsia dell'orecchio esterno 24.800 
  C* 21.22 Biopsia del naso 42.000 
  C 23.01 Estrazione di dente deciduo 22.500 

—  Incluso: Anestesia
  C 23.20.1 Ricostruzione di dente mediante otturazione 36.000 

—  Fino a due superfici
—  Incluso: Otturazione carie, otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa
  C 23.20.2 Ricostruzione di dente mediante otturazione 67.500 

—  A tre o più superfici e/o applicazione di perno endocanalare
—  Incluso: Otturazione carie, otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa
      24.20.1 Gengivoplastica [chirurgia parodontale] 112.500 

—  Lembo di widman modificato con levigatura radici e curettage tasche infraossee, applicazione di osso o membrane, osteoplastica
—  (Per sestante)
  C* 24.39.2 Intervento chirurgico preprotesico 40.500 

—  (Per emiarcata)
      25.01 Biopsia [agobiopsia] della lingua 37.800 
      27.21 Biopsia del palato osseo 27.000 
      27.23 Niopsia del labbro 27.000 
      27.24 Biopsia della bocca, struttura non specificata 27.000 
  C* 31.43 Biopsia [endoscopica] della laringe 47.300 

—  In laringoscopia indiretta o con fibre ottiche
—  Incluso: Anestesia
  C* 39.92 Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti 16.900 

—  Escluso: Iniezioni per varici esofagee, emorroidi (49.42)
  C* 42.24 Biopsia [endoscopica] dell'esofago 89.000 

—  Brushing o washing per raccolta di campione
—  Esofagoscopia con biopsia
—  Biopsia aspirativa dell'esofago
—  Escluso: Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia (45.16)
  C* 44.14 Biopsia [endoscopica] dello stomaco 99.000 

—  Brushing o washing per prelievo di campione
—  Escluso: Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia (45.16)
  C* 45.13 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] 110.000 

—  Endoscopia dell'intestino tenue
—  Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14 - 45.16)
  C* 45.14 Biopsia [Endoscopica] dell'intestino tenue 117.000 

—  Brushing o washing per prelievo di campione
—  Escluso: Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia (45.16)
  C* 45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia 137.500 

—  Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco duodeno
  C* 45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile 120.000 

—  Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), endoscopia transaddominale dell'intestino crasso
  C* 45.23.1 Colonscopia - ileoscopia retrograda 200.000 
  C* 45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 72.000 

—  Endoscopia del colon discendente
—  Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)
  C* 45.42 Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso 187.500 

—  Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico
—  Escluso: Polipectomia con approccio addominale
  C* 48.23 Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido 48.500 

—  Escluso: Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24)
  C* 48.24 Biopsia [Endoscopica] del retto 81.000 

—  Brushing o washing per raccolta di campione
—  Proctosigmoidoscopia con biopsia
  C* 49.23 Biopsia dell'ano 46.000 
  C* 49.39 Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'ano 81.000 

—  Asportazione o demolizione di ragadi anali
—  Escluso: Asportazione o demolizione per via endoscopica (49.31)
  C* 54.22 Biopsia della parete addominale o dell'ombelico 40.500 
  C* 57.32 Cistoscopia [Transuretrale] 88.000 

—  Escluso: Cistoureteroscopia con biopsia ureterale, pielografia retrograda
(87.74), cistoscopia per controllo postoperatorio della vescica, della prostata
  C* 57.39.1 Cromocistoscopia 110.000 
  C* 57.49.1 Resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia 110.000 

—  Elettrocoagulazione endoscopica vescicale
—  Escluso: Biopsia transuretrale della vescica (57.33) fistolectomia transuretrale
  C 58.60.1 Dilatazione uretrale 66.000 

—  Dilatazione di giuntura uretrovescicale, passaggio di sonda attraverso la
uretra
—  (Seduta unica)
  C 58.60.2 Dilatazioni uretrali progressive 19.800 

—  (Per seduta)
  C* 58.60.3 Rimozione [Endoscopica] di calcolo uretrale 74.800 
  C* 59.8 Cateterizzazione ureterale 44.000 

—  Drenaggio del rene con catetere, inserzione di stent ureterale, dilatazione
dell'orifizio ureterovescicale
—  Escluso: Cateterizzazione per estrazione di calcolo renale, pielografia retrograda (87.74)
      67.12 Biopsia endocervicale [Isteroscopia] 48.000 

—  Escluso: Conizzazione della cervice
      67.19.1 Biopsia mirata della portio a guida colposcopica 52.800 

—  Biopsia di una o più sedi
  C 70.21 Colposcopia (con eventuale prelievo per citologia) 20.000 
  C* 70.24 Biopsia delle pareti vaginali 38.400 

—  Con eventuale puntura esplorativa
  C* 70.29.1 Biopsia delle pareti vaginali a guida colposcopica 48.000 
      71.11 Biopsia della vulva o della cute perineale 38.400 
  C* 85.11 Biopsia [Percutanea] [Agobiopsia] della mammella 48.000 
  C* 86.05.1 Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo 72.000 

—  Estrazione di corpo estraneo profondo
—  Escluso: Rimozione di corpo estraneo senza incisione (98.20 - 98.29)
      86.11 Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo 27.000 
  C 86.30.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante cauterizzazione o folgorazione 24.800 

—  (Per seduta)
  C 87.12.2 Altra radiografia dentaria 18.000 

—  Radiografia endorale per gruppi fino a 4 denti contigui
—  (1 radiogramma)
  H 87.76 Cistouretrografia retrograda 190.000 

—  Uretrocistografia ascendente e minzionale
—  (6 radiogrammi)
  C 88.21.12 Radiografia (2 proiezioni) di: braccio 38.000 
  C* 88.71.43 Ecografia di: tiroide-paratiroidi — 
  C* 88.72.1 Ecografia cardiaca 100.000 

—  Ecocardiografia
  C* 88.73.5 Eco (Color) doppler dei tronchi sovraaortici 85.000 

—  A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
  C* 88.77.21 Eco (Color) dopplergrafia degli arti superiori o distrettuale, arteriosa o venosa 85.000 

—  Studio bilaterale anche distrettuale
—  A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
  C* 88.77.22 Eco (Color) dopplergrafia degli arti inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa 85.000 

—  Studio bilaterale anche distrettuale
—  A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
  C* 88.78 Ecografia ostetrica 60.000 
  C* 88.78.2 Ecografia ginecologica 60.000 
  C* 89.14.3 Elettroencefalogramma dinamico 24 ore 90.000 
  C* 89.14.4 Elettroencefalogramma dinamico 12 ore 67.500 
  C 89.15.1 Potenziali evocati acustici 45.000 
  C 89.15.5 Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso vegetativo 108.000 

—  Incluso: Analisi spettrale o registrazione poligrafica
  C 89.15.8 Potenziali evocati uditivi 81.000 

—  Per ricerca di soglia
  C 89.15.9 Potenziali evocati uditivi 180.000 

—  Da stimolo elettrico
  C* 89.37.1 Spirometria semplice 45.000 
  C* 89.37.2 Spirometria globale 72.000 
  C* 89.37.3 Spirometria separata dei due polmoni (metodica di Arnaud) 90.000 
  C* 89.37.4 Test di broncodilatazione farmacologia 72.000 

—  Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco
  C* 89.38.4 Compliance polmonare statica e dinamica 90.000 
  C* 89.42 Test da sforzo dei due gradini di masters 36.000 
  C 90.10.1 Beta 2 microglobulina [S/U] 20.900 
  C 90.16.3 Creatinina [S] 4.200 
      90.16.31 Creatinina urinaria 4.200 
  C 90.24.5 Fosforo 4.400 
  C 90.35.2 Ormoni: Dosaggi seriati dopo stimolo (5) escluso farmaco per ciascun ormone 125.000 

—  (17 OH-P, TSH, ACTH, Cortisolo, GH)
  C 90.43.5 Urato [S/U/dU] 4.300 

—  Acido urico
      92.03.31 Misura del filtrato glomerulare o del flusso plasmatico renale Obsoleto ai sensi 

del D.M. 22 lu-
glio 1996
—  Misura quantitativa su campionamento ematico
  C 92.05.4 Angiocardioscintigrafia all'equilibrio 220.000 

—  Studi multipli del pool ematico cardiaco all'equilibrio, a riposo e dopo stimolo (fisico e/o farmacologico), studio del movimento di parete e frazione
di eiezione, analisi quantitativa
  C 93.11.2 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice (rieducazione neuromotoria) 9.000 

—  Incluso: Biofeedback
—  (Ciclo di dieci sedute)
  C 93.11.3 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa 
(meccano terapia)  5.600 

—  Per seduta di 10 minuti (ciclo di dieci sedute)
  C 93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice (rieducazione 
funzionale o kinesiterapia)  6.600 

—  Incluso: Biofeedback
—  Per seduta di almeno 15 minuti (ciclo di dieci sedute)
  C 93.15 Mobilizzazione della colonna vertebrale (kinesiterapia del rachide in toto) 27.500 
  C 93.16 Mobilizzazione di altre articolazioni 7.700 

—  Manipolazione incruenta di rigidità di articolazioni
—  Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare
  C 93.34.1 Diatermia ad onde corte e microonde (radar terapia e marconiterapia) 4.250 

—  Per seduta di 10 minuti (ciclo di dieci sedute)
  C 93.39.7 Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti 4.900 

—  Coscia, gamba, piede, braccio e avambraccio
—  Per seduta (ciclo di dieci sedute)
  93.91 Respirazione a pressione positiva intermittente 11.300 

—  Per seduta
  93.99 Altre procedure respiratorie 15.900 

—  Drenaggio posturale
—  Per seduta (ciclo di dieci sedute)
—  Legenda: C°: In convenzione solo per gli pneumologi
  C* 95.13 Ecografia oculare 37.500 

—  Ecografia
—  Ecobiometria
  C 95.23 Potenziali evocati visivi (VEP) 45.000 

—  Potenziali evocati da pattern o da flash o da pattern ad emicampi
  C* 95.41.1 Esame audiometrico tonale 18.900 
  C* 95.42 Impedenzometria 16.800 
  C* 95.44.1 Test clinico della funzionalità vestibolare 31.500 

—  Esame clinico con prove caloriche
  C* 95.44.2 Esame clinico della funzionalità vestibolare 31.500 

—  Test posizionali o rilievo segni spontanei
  C 96.49 Instillazione genitourinaria 18.800 

—  Instillazione di supposta prostaglandinica
—  Instillazione di chemioterapici intravescicali
  C 96.52 Irrigazione dell'orecchio 15.000 

—  Irrigazione con rimozione di cerume
  C* 98.19 Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'uretra, senza incisione 69.300 

—  Incluso: Uretroscopia
  C* 98.20 Rimozione di corpo estraneo, NAS 15.000 
      99.12 Immunizzazione per allergia 22.500 

—  Desensibilizzazione: fino ad un max di 3 somministrazioni (escluso farmaco)
      99.13 Immunizzazione per malattia autoimmune 22.500 

—  Fino ad un max di 3 somministrazioni (escluso farmaco)
  C 99.27 Ionoforesi 3.300 

—  Per seduta (ciclo di dieci sedute)
  C* 99.29.1 Iniezione perinervosa 19.500 
  C 99.29.3 Infiltrazione perineale 12.500 


NOTE

Per tutte le prestazioni
Le prestazioni recanti la dizione "NAS" devono essere utilizzate esclusivamente quando non sia presente la specifica prestazione.
Le tariffe corrispondenti possono essere riconosciute solo in tale caso e mai contemporaneamente alle tariffe delle prestazioni specifiche.
Il costo del "mezzo di contrasto" e del "tracciante radio isotopico" è incluso nella relativa tariffa.
Per le prestazioni contraddistinte dai codici:
—  39.95.1;
—  39.95.2;
—  39.95.4;
—  39.95.5;
—  39.95.6;
—  39.95.7;
—  39.95.8;
—  39.95.9.
La tariffa si riferisce alla prestazione completa inclusi i farmaci e le indagini di laboratorio.
Da 92.23.1 a 92.27.5
Per focolaio si deve intendere il volume trattato in continuità, anche se diviso in più campi (ad esempio il volume tumorale primitivo e l'area linfonodale adiacente anche se trattati con campi diversi).
Localizzazioni metastatiche distanti costituiscono focolai diversi anche se trattati nella stessa seduta.
Da 92.28.1 a 92.28.6
Le prestazioni devono intendersi erogabili nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione.
Da 93.15 a 93.16
Le prestazioni devono intendersi erogabili secondo il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III e la circolare del Ministero della sanità n. 66 del 12 settembre 1984, da parte dei soggetti dotati dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente.
Da 23.41 a 23.43.3 e 23.6 – Da 24.7.1 a 24.8.1 e 99.97.2
La tariffa si riferisce al solo trattamento, mentre il costo delle protesi è a carico dell'assistito.
Da 87.03 a 88.39.1
E' indicato tra parentesi il numero di proiezioni o radiogrammi riconosciuto come mediamente sufficiente a garantire la completezza della prestazione; conseguentemente la tariffa individuata remunera la prestazione, indipendentemente dal numero di proiezioni e/o radiogrammi eseguiti per raggiungere il risultato diagnostico.
92.02.1 e 92.15.1
E' indicato tra parentesi il numero di proiezioni riconosciuto come mediamente sufficiente a garantire la completezza della prestazione; conseguentemente la tariffa individuata remunera la prestazione, indipendentemente dal numero di proiezioni eseguite per raggiungere il risultato diagnostico.
92.03.1
La prestazione si intende bilaterale.
93.95
La prestazione si riferisce a patologie trattabili ambulatorialmente e prevede 60 minuti (per seduta).
95.02
La prestazione include l'eventuale prescrizione di lenti.
Da 93.11.1 a 93.11.5 – Da 93.18.1 a 93.19.2 – 93.22 – Da 93.31.1 a 93.34.1 – 93.35.3 – Da 93.39.1 a 93.43.1 – Da 93.71.1 a 93.72.2 – Da 93.78.1 a 93.78.2 – Da 93.82.1 a 93.89.3 – 93.94 – 93.99
Il codice identifica la prestazione in seduta singola.
Tra parentesi è indicato il ciclo riconosciuto significativo al fine di garantire l'efficacia della prestazione.
91.02.1 – 91.11.5 – 91.12.1 – 91.12.2 – 91.17.3 – 91.22.2 – 91.22.3
La dizione "reazione polimerasica a catena" si intende riferita in senso lato all'utilizzo di equivalenti tecniche di amplificazione genica.
Da 93.11.1 a 93.11.5 – 93.18.1 – 93.18.2 – Da 93.31.1 a 93.31.2 – 93.36 – Da 93.71.1 a 93.71.4 – Da 93.72.1 a 93.72.2 – Da 93.83 a 93.83.1 – Da 93.89.1 a 93.89.3
Le tariffe non si riferiscono a prestazioni analoghe erogate dalle istituzioni operanti ex art. 26 della legge n. 833/78, le cui tariffe sono oggetto di un distinto provvedimento.
93.11.1 e 93.11.2
Le prestazioni sono da riferire ai seguenti segmenti corporei: tronco, arto superiore dx, sx, arto inferiore dx, sx.
Da 93.39.1 a 93.39.5 e da 93.39.7 a 93.39.9 – 93.34.1 – 93.35.2 – 93.35.3 – 99.27
Le prestazioni sono riferite ai seguenti segmenti corporei: colonna cervicale, dorsale, lombare, spalla dx, sx, gomito dx, sx, polso dx, sx, anca dx, sx, ginocchio dx, sx, collo piede dx, sx, mano dx, sx, piede dx, sx.
93.11.3 – 93.11.4
Le prestazioni sono riferite ai seguenti segmenti corporei: colonna cervicale, dorsale, lombare, spalla dx, sx, gomito dx, sx, polso dx, sx, anca dx, sx, ginocchio dx, sx, collo piede dx, sx.
93.15 – 93.15.1 – 93.15.2 – 93.15.3
Può essere prescritta in una unica ricetta la mobilizzazione della colonna vertebrale e la manipolazione di un unico segmento.
93.34.1 – 93.35.2 – 93.35.4 – Dal 93.39.1 al 93.39.9 – 93.43.1 – 99.27
Le prestazioni possono essere effettuate anche da radiologi con specifica specializzazione idonea, ancorché titolari di convenzione per la branca di terapia fisica.
89.7 – 89.01 – 1ª visita e successiva
La visita successiva deve intendersi tale se effettuata entro 45 giorni dalla 1ª visita.
Per i farmaci antiaritmici, antiepilettici, antiasmatici, il metodo di analisi eseguito, deve essere riportato sul referto consegnato al paziente.
(98.11.561)
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DECRETO 28 gennaio 1998.
Costituzione del Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, l'art. 9 bis dello stesso, a mente del quale la Regione siciliana ha dato corso alla creazione in Palermo di un Centro per i trapianti d'organo e le terapie di alta specializzazione nell'ambito di una sperimentazione gestionale realizzata dall'Azienda Civico e Cervello e dall'Università di Pittsburgh mediante la costituzione di un'apposita società denominata I.S.Me.T.T. s.r.l.;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 644;
Visto il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578;
Visto l'atto d'intesa tra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1994, n. 8;
Considerato che il citato atto d'intesa tra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale prevede la figura del "Transplant coordinator" che ha il compito specifico di identificare i potenziali donatori, impostare il trattamento e seguire tutte le fasi dell'eventuale donazione;
Visto l'orientamento in materia manifestato dalla Consulta tecnica permanente trapianti istituita presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;
Atteso che il numero delle donazioni di organo effettuate nella Regione siciliana negli ultimi anni è stato di gran lunga inferiore rispetto agli standard internazionali ed anche alla media nazionale;
Considerato che, per tale motivo, numerosi pazienti sono costretti a recarsi fuori dalla Regione siciliana per sottoporsi a trapianto d'organo;
Atteso che, al fine di incrementare il numero dei trapianti effettuati nella Regione siciliana, è necessario incrementare il numero delle donazioni di organo e quindi responsabilizzare e coordinare l'attività degli operatori sanitari dei servizi di anestesia e rianimazione, oltre che diffondere tra la popolazione la cultura della donazione;
Ritenuto che, in ragione dell'avvenuta costituzione dell'I.S.Me.T.T. s.r.l. si renda necessaria la creazione di un organismo cui affidare compiti di raccordo dell'attività dell'I.S.Me.T.T. s.r.l. con quella delle Aziende sanitarie ove abbiano sede unità operative di prelievo e/o di trapianti di organo, denominato "Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo", che sostituisce il "Comitato regionale per i prelievi d'organo", istituito con decreto dell'11 maggio 1995, n. 15745 e non più idoneo, per la struttura e per le funzioni allo stesso affidate a soddisfare le esigenze operative nel campo dei prelievi e dei trapianti d'organo, in seguito all'avvio dell'attività di sperimentazione gestionale per il tramite dello stesso I.S.Me.T.T. s.r.l.;
Ritenuto di dovere attribuire la gestione del Coordinamento regionale per i prelievi e per i trapianti d'organo ad un Comitato di coordinamento articolato per aree geografiche e per professionalità specifiche nel campo dei trapianti;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prevedere che del comitato suddetto facciano parte oltre ad un coordinatore regionale, che lo presiede, anche tre coordinatori di area, nonché due figure professionali operanti nell'ambito dei trapianti di rene e di fegato, atteso che l'attività dell'I.S.Me.T.T. s.r.l. verrà inizialmente avviata in tal ambito;
Ritenuto di dovere individuare tali figure nel responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto renale dell'ospedale Civico di Palermo e nel responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto epatico dell'ospedale V. Cervello attesa la qualificata esperienza acquisita dalle strutture delle due aziende nel campo dei trapianti di rene e di fegato e fermo restando che la composizione del comitato di coordinamento potrà essere arricchita dall'apporto di ulteriori professionalità, su proposta dello stesso comitato all'Assessore regionale per la sanità;

Decreta:


Art. 1

Al fine di consentire il raccordo dell'attività dell'Istituto mediterraneo per i trapianti con quella delle Aziende sanitarie ove abbiano sede unità operative di prelievo e/o di trapianti di organo, è costituito il Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo (CRPTO).
Il Coordinamento regionale per i prelievi e i trapianti d'organo svolge, altresì, i seguenti compiti:
—  promozione del monitoraggio dei potenziali donatori in tutte le strutture sanitarie della Regione, in stretta collaborazione con il CRRT, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578;
—  ausilio alle Direzioni sanitarie degli ospedali nello svolgimento delle mansioni relative all'attuazione della normativa sull'accertamento di morte;
—  cura dell'aggiornamento del Registro regionale dei cerebrolesi deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
—  collabora per l'attuazione dei programmi di formazione del personale sanitario, di informazione della popolazione e di educazione alla donazione di organi predisposti dal Comitato tecnico regionale per i trapianti (CTRT);
—  ferme restando le rispettive attribuzioni, quali fissate dalla legislazione vigente in materia, provvede, altresì, in collaborazione con il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo per l'assegnazione degli organi prelevati.
Il Coordinamento regionale per i prelievi e per i trapianti d'organo sostituisce il Comitato regionale per i prelievi d'organo, istituito con decreto dell'11 maggio 1995, n. 15745 e quest'ultimo è perciò revocato.

Art. 2

Il CRPTO è gestito da un comitato di coordinamento composto da un coordinatore regionale e da un coordinatore di area per ciascuna delle tre aree sotto indicate, corrispondenti alle province di:
—  Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta;
—  Catania, Siracusa, Ragusa, Enna;
—  Messina.
Del comitato di coordinamento di cui al precedente comma fanno, altresì, parte:
—  il responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto renale dell'ospedale Civico di Palermo;
—  il responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto epatico dell'ospedale Cervello di Palermo.
Il comitato potrà con apposita delibera proporre all'Assessore regionale per la sanità l'ampliamento della propria composizione mediante l'individuazione di ulteriori figure professionali operanti nel campo dei prelievi e dei trapianti d'organo.

Art. 3

Il comitato di coordinamento del CRPTO resta in carica per tre anni ed è così costituito:
—  coordinatore Regione: prof. Francesco Leone, direttore della Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo, policlinico di Catania;
—  coordinatore per l'area di PA-TP-AG-CL: dott. Piergiorgio Fabbri, aiuto corresponsabile ospedaliero, I servizio di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera Civico di Palermo;
—  coordinatore per l'area di CT-SR-RG-EN: dott. Sergio Pintaudi, aiuto corresponsabile ospedaliero, servizio di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania;
—  coordinatore per l'area di Messina: prof. Angelo Sinardi, direttore della cattedra di terapia intensiva del policlinico di Messina;
—  responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto renale dell'ospedale Civico di Palermo;
—  responsabile pro-tempore dell'unità medica di trapianto epatico dell'ospedale Cervello di Palermo.

Art. 4

Il CRPTO ha la sua sede amministrativa presso il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo (CRRT) e la sua sede operativa presso la struttura cui appartiene il Coordinatore regionale.

Art. 5

Il CRPTO, in collaborazione con il comitato di gestione del CRRT, elabora i protocolli operativi per lo svolgimento dell'attività di prelievo e di trapianto nel territorio della Regione siciliana.

Art. 6

Il coordinatore di area del CRPTO ha i seguenti compiti:
—  identifica i potenziali donatori segnalandoli tempestivamente al CRRT;
—  collabora con le Direzioni sanitarie degli ospedali nello svolgimento delle mansioni relative all'attuazione della normativa sull'accertamento di morte cerebrale, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578;
—  coordina, con la collaborazione delle Direzioni sanitarie degli ospedali, le diverse fasi relative alle operazioni di prelievo degli organi, risolvendo i problemi organizzativi;
—  tiene i rapporti con i familiari del donatore;
—  tiene i rapporti con il CRRT;
—  cura l'aggiornamento del registro locale dei cerebrolesi deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
—  collabora all'attuazione dei programmi di formazione del personale sanitario, di informazione della popolazione e di educazione alla donazione di organi predisposti dal CTRT.

Art. 7

Il supporto logistico e di personale necessario per lo svolgimento dei compiti dei Coordinatori regionale e di area è fornito dall'Amministrazione dei presidi di appartenenza e reperito nell'ambito delle risorse a disposizione della stessa. I protocolli operativi per lo svolgimento dell'attività di prelievo e di trapianto elaborati dal CRRT e dal CRPTO definiscono tali necessità.

Art. 8

Il comitato di coordinamento del CRPTO può individuare, presso i policlinici universitari e i presidi ospedalieri pubblici della Regione, coordinatori locali che collaborino agli scopi del CRPTO svolgendo, nei presidi di appartenenza, le medesime funzioni svolte dai coordinatori di area. Il coordinatore locale è un sanitario di ruolo, preferibilmente un anestesista rianimatore, oppure un medico della Direzione sanitaria, o altro sanitario con provata esperienza nel campo di prelievi d'organo.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 578, è fatto obbligo ai medici delle strutture sanitarie di segnalare alle Direzioni sanitarie i casi di cessazione di attività cerebrale. Le Direzioni sanitarie delle strutture sanitarie pubbliche sono tenute a convocare prontamente il collegio medico per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche, nominato ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della citata legge n. 578/94. I direttori sanitari dei presidi ospedalieri pubblici, coadiuvati dal coordinatore regionale del CRPTO, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10

Le spese di missione relative all'attività svolta dai membri del CRPTO di cui all'art. 1 del presente decreto, se ed in quanto dovute, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.

Art. 11

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità al n. 27 in data 9 febbraio 1998.
(98.11.570)
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DECRETO 6 marzo 1998.
Modifica del decreto 27 aprile 1995, concernente disciplina per la regolarizzazione degli scarichi dei laboratori che effettuano ricerche su pazienti sottoposti ad indagini con radioisotopi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 185/64;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Visto il proprio decreto n. 13306 del 18 novembre 1994;
Visto il D.L. n. 230 del 17 marzo 1995;
Visto il proprio decreto n. 18918 del 2 aprile 1996;
Considerato che la legge regionale da emanarsi ai sensi del decreto legislativo n. 230/95 dovrà altresì disciplinare la materia de quo;
Preso atto del parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione in data 9 febbraio 1998 sulla competenza alla nomina delle commissioni ex art. 89, D.P.R. n. 185/64;

Decreta:


Articolo unico

L'articolo 2 del decreto n. 15293 del 27 aprile 1995 è modificato nella parte in cui veniva individuata nell'Assessore regionale per la sanità la competenza alla nomina delle commissioni di cui all'ex art. 89, D.P.R. n. 185/64, dovendosi questa invece attestarsi tra quelle dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali.
Palermo, 6 marzo 1998.
  LEONTINI 

(98.12.613)
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DECRETO 20 marzo 1998.
Determinazione del numero e della competenza territoriale dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto sanità 5 agosto 1991, n. 95351;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e, in particolare, l'art. 3, comma 5;
Vista la legge 24 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 1, comma 20;
Vista la delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 1996, n. 446, con cui è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;
Visto il decreto sanità 30 dicembre 1996, n. 21134 di cui al progetto regionale "Definitivo superamento degli ex ospedali psichiatrici" (reg. Corte dei conti del 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 7);
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 di cui al progetto regionale "tutela della salute mentale" (reg. Corte dei conti del 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 6);
Visto il decreto sanità 13 ottobre 1997, n. 23119, in riferimento alla dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (reg. Corte dei conti del 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 83);
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 449 ed, in particolare, l'art.32, commi 4, 6;
Viste le ipotesi di riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale pervenute a cura dei direttori generali dell'Azienda unità sanitarie locali della Regione Sicilia riguardanti la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica nel territorio alla luce dei parametri definiti dal progetto regionale salute mentale di cui al decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238;
Vista la relazione del 28 gennaio 1998 del comitato tecnico scientifico di cui al capo 5 dell'allegato al decreto sanità 30 dicembre 1996, n. 21134;
Ritenuto di doversi provvedere alla modifica del decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, viene approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con cui viene determinato il numero e la competenza territoriale dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione Sicilia.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. procederanno alla riorganizzazione dell'assistenza nei dipartimenti di salute mentale di cui all'allegato 1, assicurando, in ciascuno di essi, la realizzazione della rete di strutture previste ai sensi del decreto sanità 31 gennaio 1997, prevedendo un numero di strutture ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali adeguando ai bisogni assistenziali dei rispettivi territori.

Art. 3

Per far fronte ai bisogni di assistenza in regime residenziale i direttori generali potranno avvalersi anche del privato imprenditoriale sociale e sociale senza fini di lucro, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

E' abrogato il decreto sanità 5 agosto 1991, n. 95351.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 marzo 1998.
  LEONTINI 

Allegato n. 1
Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento (ab. 494.000)
Dipartimento salute mentale Agrigento 1 (ab. 185.000) - ex U.S.L. n. 10 e 11.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera S. Giovanni DiDio - Agrigento.
Dipartimento salute mentale Agrigento 2 (ab. 144.000) - ex U.S.L. n. 7, 8, 9.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera di Sciacca.
Dipartimento salute mentale Agrigento 3 (ab. 165.000) - ex U.S.L. n. 12 e 13.
S.P.D.C.: nuovo Presidio ospedaliero di Canicattì.
Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta (ab. 298.000)
Dipartimento salute mentale Caltanissetta 1 (ab. 163.000) - ex U.S.L. n. 14, 15 e 16
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero - S. Cataldo.
Dipartimento salute mentale Caltanissetta 2 (ab. 135.000) - ex U.S.L. 17.
S.P.D.C.:Azienda ospedaliera Vittorio E. - Gela.
Azienda U.S.L. n. 3 - Catania (ab. 1.170.000)
Dipartimento salute mentale Catania 1 (ab. 152.000) - ex. U.S.L. n. 29 e 30.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera - Caltagirone.
Dipartimento salute mentale Catania 2 (ab. 220.000) - ex. U.S.L. n. 31 e 33.
S.P.D.C.: Presidio ospedale SS. Salvatore - Paternò
Dipartimento salute mentale Catania 3 (ab. 151.000) - ex. U.S.L. n. 34.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Garibaldi - Catania.
Dipartimento salute mentale Catania 4 (ab. 221.000) - ex. U.S.L. n. 35.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele - Catania.
Dipartimento salute mentale Catania 5 (ab. 122.000) - ex. U.S.L. n. 36.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Cannizzaro - Catania.
Dipartimento salute mentale Catania 6 (ab. 202.000) - ex. U.S.L. n. 37 e 38.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Giarre.
Dipartimento salute mentale Catania 7 (ab. 105.000) - ex. U.S.L. n. 32 e 39.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Bronte.
Azienda U.S.L. n. 4 - Enna (ab 198.000)
Dipartimento salute mentale Enna 1 (ab. 119.000) - ex U.S.L. n. 19 e 21.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Umberto I - Enna.
Dipartimento salute mentale Enna 2 (ab. 79.000) - ex U.S.L. n. 18 e 20.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Nicosia.
Azienda U.S.L. n. 5 - Messina (ab. 706.000)
Dipartimento salute mentale Messina 1 (ab. 63.000) - ex U.S.L. n. 40.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Taormina.
Dipartimento salute mentale Messina 2 (ab. 131.000) - ex U.S.L. n. 42.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Piemonte - Messina.
Dipartimento salute mentale Messina 3 (ab. 192.000) - ex U.S.L. n. 41.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Papardo - Messina.
Dipartimento salute mentale Messina 4 (ab. 90.000) - ex U.S.L. n. 43 e 44.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Milazzo.
Dipartimento salute mentale Messina 5 (ab. 125.000) - ex U.S.L. n. 45 e 46.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Barcellona.
Dipartimento salute mentale Messina 6 (ab. 105.000) - ex U.S.L. n. 47 e 48.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di S. Agata di Militello.
Presidio ospedaliero di Mistretta.
Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo (ab. 1.303.000)
Dipartimento salute mentale Palermo 1 (ab. 145.000) - ex U.S.L. n. 57 e 58.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Civico - Palermo.
Dipartimento salute mentale Palermo 2 (ab. 186.000) - ex U.S.L. n. 59.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero Ingrassia - Palermo.
Dipartimento salute mentale Palermo 3 (ab. 172.000) - ex U.S.L. n. 60.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera V. Cervello - Palermo.
Dipartimento salute mentale Palermo 4 (ab. 185.000) - ex U.S.L. n. 61.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Villa Sofia - Palermo.
Dipartimento salute mentale Palermo 5 (ab. 181.000) - ex U.S.L. n. 62.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero Guadagna - Palermo.
Dipartimento salute mentale Palermo 6 (ab. 158.000) - ex U.S.L. n. 51 e 52.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero S. Cimino - Termini Imerese.
Dipartimento salute mentale Palermo 7 (ab. 79.000) - ex U.S.L. n. 49 e 50.
S.P.D.C.: nuovo presidio ospedalero diCefalù.
Dipartimento salute mentale Palermo 8 (ab. 63.000) - ex U.S.L. n. 53 e 54.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero diCorleone.
Dipartimento salute mentale Palermo 9 (ab. 135.000) - ex U.S.L. n. 55 e 56.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Partinico.
Azienda U.S.L.n.7 - Ragusa (ab. 292.000)
Dipartimento salute mentale Ragusa 1 (ab. 188.000) - ex U.S.L. n. 22 e 23.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Paternò Arezzo - Ragusa.
Dipartimento salute mentale Ragusa 2 (ab. 104.000) - ex U.S.L. n. 24.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Modica.
Azienda U.S.L. n. 8 -Siracusa (ab. 419.000)
Dipartimento salute mentale Siracusa 1 (ab. 199.000) - ex U.S.L. n. 26.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera Umberto I - Siracusa.
Dipartimento salute mentale Siracusa 2 (ab. 112.000) - ex U.S.L. n. 27 e 28.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Augusta.
Presidio ospedaliero di Lentini.
Dipartimento salute mentale Siracusa 3 (ab. 108.000) - ex U.S.L. n. 25.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Avola-Noto
Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani (ab. 463.000)
Dipartimento salute mentale Trapani 1 (ab. 156.000) - ex U.S.L. n. 1 e 2.
S.P.D.C.: Azienda ospedaliera S. A. Abate - Trapani.
Dipartimento salute mentale Trapani 2 (ab. 169.000) - ex U.S.L. n. 3 e 4.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero S. Biagio - Marsala.
Dipartimento salute mentale Trapani 3 (ab. 138.000) - ex U.S.L. n. 5 e 6.
S.P.D.C.: Presidio ospedaliero V.E. -Castelvetrano.
(98.14.725)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 dicembre 1997.
Modifica dei decreti 6 maggio 1995 e 9 agosto 1995 relativi al programma di spesa regionale per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47;
Viste le note prot. nn. 443 del 16 dicembre 1994, F.V. 181 del 16 dicembre 1994 e 459 del 22 dicembre 1994, dalle quali risulta la situazione delle istanze pervenute;
Vista la nota n. 1669/Gab del 16 dicembre 1994, inviata al Presidente della Regione siciliana, concernente la proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'approvazione del programma di spesa previsto dall'art. 161 della legge regionale n. 25 del 1993;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 22 dicembre 1994, con la quale è stato approvato, con modifiche rispetto alla proposta, il programma di spesa per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da interventi naturali e/o determinati da interventi antropici;
Visto il proprio decreto n. 1146/9 del 27 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1995, reg. n. 1, fg. n. 26, con il quale è stato approvato il programma di spesa previsto dall'art. 161 della citata legge n. 25 del 1993 – relativamente all'anno 1994 – secondo l'allegato B della delibera della Giunta regionale n. 571 del 22 dicembre 1994;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti sul proprio decreto n. 1146/9 del 27 dicembre 1994;
Viste le istanze ed i relativi progetti ammessi al finanziamento con il suddetto decreto;
Vista l'originaria disponibilità prevista dal bilancio della Regione siciliana, che per l'esercizio finanziario 1994, al capitolo 85220 per le finalità di cui all'art. 161 della legge regionale n. 25 del 1993, ammontava a L. 20.000 milioni;
Visto il proprio decreto n. 249/9 del 6 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1995, reg. n. 1, fg. n. 27, con il quale è stato modificato il precedente decreto n. 1146/9 del 27 dicembre 1994 e, previa selezione dei progetti precedentemente ammessi al finanziamento, è stato approvato un nuovo elenco di progetti da finanziare, secondo il prospetto dell'allegato A al decreto, con la riduzione dell'impegno di spesa, per l'esercizio finanziario 1994, a L. 19.370 milioni;
Visto il proprio decreto n. 518/9 del 9 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1995, reg. n. 1, fg. n. 50, con il quale è stato rettificato l'allegato A del decreto n. 249/9 del 6 maggio 1995;
Visto il ricorso avanzato dal comune di Centuripe innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione di Catania, in data 21 maggio 1996, contro questo Assessorato, per l'annullamento del decreto n. 249 del 6 maggio 1995;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Sicilia - sezione Catania n. 1607/96 del 18 giugno 1996, con la quale è stata disposta una sospensione del predetto decreto, che, al fine di non compromettere la realizzazione delle opere pubbliche ammesse al finanziamento, è stata limitata all'importo di L. 1.500 milioni relativo al progetto di sistemazione idraulica del torrente Granci – presentato dal comune di Burgio – dell'importo complessivo di L. 4.800 milioni;
Vista la nota assessoriale prot. n. 17468/u del 13 settembre 1996, con la quale si informava il comune di Burgio della ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1607/96 e si comunicava la sospensione delle determinazioni assessoriali circa la concessione del finanziamento in attesa del pronunciamento definitivo da parte del T.A.R.;
Vista la nota assessoriale prot. n. 23420/u dell'8 novembre 1996, con la quale, in relazione alla citata ordinanza del T.A.R., si comunicava al comune di Centuripe che eventuali richieste di finanziamento erano subordinate all'acquisizione del pronunciamento del T.A.R. Sicilia;
Vista la nota prot. n. 28512 del 18 dicembre 1996, con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha informato questo Assessorato che, con ordinanza n. 869/96 del 20 novembre 1996, il C.G.A. ha rigettato l'appello proposto dalla stessa Avvocatura alla ordinanza del T.A.R. n. 1607/96, prima richiamata;
Visto l'atto di diffida presentato dal comune di Centuripe in data 19 dicembre 1996, con la quale è stato intimato a questa Amministrazione di dare esecuzione alla ordinanza n. 1607/96 del T.A.R. Sicilia e di adottare tutti gli atti necessari per inserire il progetto del comune di Centuripe nel programma di spesa regionale previsto dall'art. 161 della legge regionale n. 25/93, per l'esercizio finanziario 1994;
Visto il rapporto del gruppo IX di questo Assessorato prot. n. 301 del 30 maggio 1997 relativo alla diffida presentata dal comune di Centuripe;
Vista la nota assessoriale prot. n. 15870/u del 14 luglio 1997, con la quale il comune di Burgio, interessato dal provvedimento cautelare disposto dal T.A.R. Sicilia è stato invitato da questa Amministrazione a predisporre, in attesa della definizione del ricorso, il progetto di un lotto funzionale dei lavori originariamente ammessi al finanziamento, per tenere conto della riduzione cautelare disposta dal tribunale amministrativo regionale;
Visto il rapporto presentato dal gruppo IX, prot. n. 450 del 12 settembre 1997;
Visto l'ulteriore rapporto prot. n. 529 del 20 ottobre 1997 inviato dal gruppo IX;
Vista l'istanza presentata dal comune di Centuripe prot. n. 12158 del 15 novembre 1994, con la quale è stato chiesto l'inserimento del progetto di massima per il recupero paesaggistico ed ambientale della discarica in località Gelofia e riqualificazione ambientale delle pendici est della villa comunale Corradino, nel programma di spesa regionale per il recupero ambientale di aree degradate, previsto dall'art. 161 della legge regionale n. 25/93.
Visto il progetto presentato dal comune di Centuripe con l'istanza sopra citata;
Visti gli atti e gli elaborati presentati con le successive note prot. nn. 3678 del 24 marzo 1995, 15371 del 28 dicembre 1995, 3604 e 3609 del 20 marzo 1996;
Ritenuto di dover modificare il programma regionale relativo all'impegno di spesa assunto con decreto n. 249 del 6 maggio 1995, successivamente rettificato con decreto n. 518 del 9 agosto 1995;

Decreta:


Art. 1

I decreti n. 249 del 6 maggio 1995 e n. 518 del 9 agosto 1995, di cui alle premesse, concernenti l'approvazione del programma di spesa regionale di cui all'art. 161 della legge regionale n. 25 del 1993 sul capitolo n. 85220 – esercizio finanziario 1994 – per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da interventi naturali e/o determinati da interventi antropici, sono modificati secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2

E' disposto il finanziamento del progetto presentato dal comune di Centuripe e la contemporanea riduzione del finanziamento del progetto presentato dal comune di Burgio, secondo gli importi riportati nell'allegato A del presente decreto. Resta immutato l'importo complessivo dell'impegno di spesa sul capitolo 85220 – per l'anno finanziario 1994 – nella misura di lire 19.370 milioni e gli importi dei finanziamenti assegnati agli altri progetti, attribuiti con i precedenti decreti.
L'allegato A del presente decreto sostituisce, integralmente, i prospetti, allegati ai precedenti decreti nn. 249/95 e 518/95. Con singoli provvedimenti si provvederà all'assegnazione delle somme ai comuni destinatari dei finanziamenti secondo le previsioni dei rispettivi progetti.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente all'allegato A, che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 18 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. 10.

Allegato A

  Provincia Comune Progetto Importo concesso 
  ME Sant'Agata di Militello Recupero discarica R.S.U. contrada Balistreri 1.200.000.000 
  PA Caltavuturo Risanamento igienico sanitario zona Carrubba 2.370.000.000 
  TP Custonaci Recupero paesaggio ambientale costone roccioso Scurati 2.000.000.000 
  CL Mussomeli Recupero paesaggio Rocca Annivina 3.820.000.000 
  PA Vicari Risanamento ambientale contrada Sant'Ippolito 1.430.000.000 
  CT Catania Recupero paesaggio Villaggio Dusmet 3.000.000.000 
  RG Modica Recupero ambientale cimitero vecchio quartiere Loreto 750.000.000 
  AG Burgio Sistemazione idraulica torrente Granci 3.300.000.000 
  EN Centuripe Recupero ambientale discarica Geofilia e Villa Corradino 1.500.000.000 

(98.11.600)
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DECRETO 30 dicembre 1997.
Modifica del decreto 29 dicembre 1997, concernente approvazione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la circolare assessoriale n. 1/86 del 19 maggio 1986, prot. n. 22161;
Vista la circolare assessoriale n. 3/87 del 22 maggio 1987, prot. n. 27841;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che, ai sensi della legge regionale n. 37/85, i comuni, in presenza di agglomerati abusivi individuati alla data dell'1 ottobre 1983 ed obbligati alla redazione dei piani particolareggiati di recupero, possono ottenere contributi fino al 90% dell'importo dei progetti per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di risanamento all'interno dei piani medesimi;
Vista la circolare assessoriale prot. n. 12859/U del 9 novembre 1996, con la quale questo Assessorato ha emanato direttive per l'adozione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi ai sensi della legge regionale n. 37/85;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici prot. n. 2324 del 23 giugno 1995, che detta norme per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonché per l'appalto dei lavori;
Vista la disponibilità nel bilancio regionale capitolo 84904 di L. 11.500.000.000, per l'esercizio finanziario 1997;
Considerato che i comuni che hanno presentato la documentazione richiesta a questo Assessorato, nel rispetto della normativa vigente, possono essere inclusi nel programma di finanziamento di spesa per il corrente esercizio finanziario, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento previste nei rispettivi piani particolareggiati di recupero;
Viste le note del gruppo XXV di questo Assessorato, con le quali il predetto gruppo propone l'inserimento, nel programma finanziario 1996, dei progetti presentati dai comuni di Raddusa, Ribera, S. Cataldo, Scili, Trapani, Furnari e Noto;
Vista la relazione n. 141/int. del 31 luglio 1997, gruppo XXV di questo Assessorato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Considerato che la predetta relazione, predisposta ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, contiene l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute dai comuni e l'enunciazione dei criteri di selezione delle richieste medesime, nonché l'elenco dei comuni che hanno i requisiti per essere inclusi sul programma di spesa, relativo all'esercizio finanziario 1997;
Visto il programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero, Gab. prot. n. 2529 del 17 dicembre 1997, parte integrante del decreto n. 791/DRU del 29 dicembre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
Considerato che l'importo dei progetti inclusi nel predetto programma è di L. 11.498.177.320 pari al 61,56% dell'importo totale dei citati progetti;
Vista la nota prot. n. 69748 del 19 dicembre 1997, pervenuta in data 22 dicembre 1997, dell'Assessorato regionale del bilancio, con la quale si comunica che a seguito dell'approvazione degli emendamenti al D.D.L. n. 586, il capitolo 84904 esercizio finanziario 1997 è stato ridotto ulteriormente di L. 6.325.000.000;
Considerato che la disponibilità attuale sul capitolo 84904 è di L. 5.175.000.000;
Ritenuto al fine di non vanificare il programma degli interventi, approvato con decreto n. 791/DRU del 29 dicembre 1997, di ripartire la somma di L. 5.173.806.000 ai progetti già individuati con una percentuale pari al 27,70% dell'importo dei singoli progetti;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto disposto con decreto n. 791/D.R.U. del 29 dicembre 1997, è modificato, in attuazione alla comunicazione del competente Assessorato regionale del bilancio, l'allegato A del citato decreto, limitatamente all'importo del contributo e relativa percentuale da erogare ai comuni inclusi nel predetto programma, secondo quanto di seguito indicato:
Allegato A
  Comune Importo contributo 
      27,70% 

Raddusa (CT) - Progetto di massima
zona, via Scalo-Garibaldi - 5° esercizio  L. 1.066.450.000 

Ribera (AG) - Progetto di massima
località nord-ovest cimitero - 2° esercizio  L. 326.306.000 

S. Cataldo (CL) - Progetto di massima
località Raffo Decono - 2° esercizio  L. 476.440.000 
Scicli (RG) - Progetto di massima - 1° esercizio  L. 308.255.000 

Trapani - Progetto esecutivo
Vialla Rosina - 2° esercizio  L. 1.367.595.000 

Furnari (ME) - Progetto esecutivo
contrada Saiatine - 2° esercizio  L. 277.000.000 

Noto (SR) - Progetto di massima
località Porta Vecchia - 1° esercizio  L. 1.351.760.000 
  Totale L. 5.173.806.000 


Art. 2

E' impegnata la somma di L. 5.173.806.000 a favore dei comuni inclusi nel programma regionale di spesa relativo all'esercizio finanziario 1997.

Art. 3

E' modificata al 72,30%, la percentuale da porre a carico dei fondi comunali indicata all'art. 2 del decreto n. 791/D.R.U. del 29 dicembre 1997, pena l'esclusione dal programma medesimo.

Art. 4

Con singoli provvedimenti si procederà al finanziamento delle opere incluse nel programma regionale, dopo la trasmissione, da parte dei sopra citati comuni dei progetti esecutivi corredati da pareri ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, nonché delibera di impegno sui fondi comunali dell'importo dei singoli progetti.

Art. 5

La somma di L. 5.173.806.000 graverà sul cap. 84904 del bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato del territorio e dell'ambiente, esercizio finanziario 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ad integrazione e modifica del citato decreto n. 791/D.R.U. del 29 dicembre 1997.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 12.
(98.12.632)
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DECRETO 13 febbraio 1998.
Direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Gela.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983 ed, in particolare, l'art. 3, con il quale si dispone che le Regioni, ove le concentrazioni di inquinanti atmosferici superino i limiti o rischino di superare i limiti di qualità dell'area, provvedono a predisporre appositi piani di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988 ed, in particolare, l'art. 4 che prevede tra le competenze della Regione la formulazione di piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e tutela della qualità dell'aria»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, recante «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria»;
Visti i verbali delle conferenze di servizio tenutesi presso i locali di questo Assessorato al fine di definire le procedure per l'interconnessione delle reti di rilevamento finalizzate all'adozione del programma di intervento proposto dalla Raffineria Agip Petroli S.p.A. di Gela;
Visto il parere reso dal Comitato di coordinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela, nella seduta del 22 dicembre 1997;
Considerato che la Raffineria Agip Petroli S.p.A. di Gela ha presentato il programma di interventi finalizzato al contenimento delle emissioni per il rispetto degli standard di qualità dell'aria;
Considerato che nell'area industriale di Gela sono operanti le reti per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico gestite dalla Provincia regionale di Caltanissetta e dalla Raffineria Agip Petroli S.p.A.;
Ritenuto di dover procedere all'interconnessione delle reti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico operanti e di dover approvare norme di comportamento per la Raffineria ricadente nell'area industriale di Gela quale piano di risanamento finalizzato ad impedire superamenti degli standard di qualità dell'aria;

Decreta:


Art. 1

Le reti per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico gestite dalla Provincia regionale di Caltanissetta e dall'Agip Petroli S.p.A. devono interconnettersi secondo le norme uniformi riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

E' approvato il programma di intervento riportato in allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3

L'interconnessione delle reti di rilevamento di cui all'art. 1, per gli aspetti di gestione tecnica, dovrà essere resa operativa da parte della Provincia regionale di Caltanissetta entro novanta giorni dalla notifica del presente decreto. A tal fine dovrà essere utilizzato il software fornito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

Allegato 1
1)  Il gestore delle fonti di emissione, oggetto del presente decreto, ha l'obbligo di mettere in atto autonomamente le procedure di intervento di cui al presente allegato tutte le volte che si verificheranno gli interventi in esso previsti.
2) I dati relativi alla qualità dell'aria verranno forniti su supporto telematico dalle reti di rilevamento attualmente in esercizio, della Provincia regionale di Caltanissetta e dell'Agip Petroli S.p.A., che saranno interconnesse per lo scambio costante in tempo reale dei dati.
3)  I dati saranno trasmessi dalla provincia alla C.P.T.A. ed al laboratorio di igiene e profilassi di norma con cadenza mensile e nel più breve tempo possibile in caso di superamento dei limiti previsti dal presente decreto.
4) Con periodicità almeno bimestrale deve essere effettuata, a cura del L.I.P. di Caltanissetta, e a mezzo di idonea strumentazione certificata (valigetta di taratura, generatore e diluitore di concentrazione campioni etc.) una intercalibrazione di tutti gli analizzatori della rete interconnessa.
Alle operazioni di intercalibrazione, per qualunque postazione della rete interconnessa, previa comunicazione da inviare con almeno 24 ore di anticipo sull'orario previsto per le operazioni, potranno essere presenti tecnici della Provincia regionale e dell'Agip Petroli.
In deroga a quanto sopra, durante il primo periodo di esercizio dell'interconnessione e di applicazione delle norme comportamentali, al posto delle intercalibrazioni sarà effettuato a cura del LIP un controllo locale di calibrazione; il LIP è comunque impegnato ad iniziare le calibrazioni periodiche entro sei mesi dalla data di inizio dell'applicazione delle norme comportamentali.
La gestione delle apparecchiature (esercizio, manutenzione, sostituzione) resta a carico ed a spese dei soggetti cui appartengono.
5)  La rete interconnessa del comprensorio industriale di Gela è costituita complessivamente da n. 16 stazioni chimiche e da n. 2 stazioni metereologiche come da planimetrie in allegato n. 3, di cui otto stazioni chimiche più una stazione meteo fanno parte della rete qualità dell'aria della Raffineria Agip Petroli S.p.A. di Gela:
  N.C. Località Inquinanti monitorati 
  1 Gela Capo Soprano SO2, Polveri 
  2 Gela P. Rimembranze SO2, Polveri, O3, HC, Nox 
  3 Gela contrada Giardina SO2 
  4 Gela Ponte Olivo SO2 
  5 Niscemi L. Scient. SO2, Polveri 
  6 Gela Agip S.p.A. SO2, Polveri 
  7 Gela contrada Catarrosone SO2, Polveri, O3, HC 
  8 Gela cimitero Farello SO2, Polveri 
  M1 Gela Agip Petroli Meteo (direzione e velocità del vento, radiazione solare, pressione, atm, etc.) 

—  otto stazioni chimiche più una stazione meteo fanno parte della rete qualità dell'aria della provincia di Caltanissetta:
  9 Gela via Venezia CO2, SO2, Nox, HC, O3, Polveri 
  10 Macchitella CO, SO2, Polveri 
  11 Agip Mineraria SO2, Polveri 
  12 Agip Pozzo 57 SO2 
  13 Cimitero Farello SO2 
  14 Niscemi Liceo scientifico SO2 
N.C.  Località Inquinanti monitorati 
  15 Niscemi viale Gori CO, Nox, Polveri 
  16 Gela Ospedale CO, Polveri, BTX 
  M2 Gela ITIS Meteo (direzione e velocità del vento, temperatura, pressione, radiazione solare, etc.). 

6)  Sono stabiliti due livelli di intervento finalizzati al rispetto degli standards di qualità dell'aria:
a)  allarme;
b)  emergenza.
7)  I livelli e le procedure di intervento di cui al punto 6 sono definiti in relazione al superamento dei seguenti valori di soglia:
a) allarme
—  SO2 = 150 mg/mc;
—  polveri = 200 mg/mc;
b)  emergenza
—  mancato riallineamento nelle tre ore successive alla condizione di allarme SO2 = 400 mg/mc;
—  inversione termica per un periodo superiore ad un'ora.
8)  Le condizioni che fanno scattare i livelli di intervento dovranno verificarsi in almeno due stazioni di rilevamento della intera rete di rilevamento per gli inquinanti previsti.
9)  Gli interventi da attuarsi da parte del gestore delle emissioni sono quelli approvati da questo Assessorato e riportati in allegato due.
Tutti gli interventi per la riduzione delle emissioni dovranno essere documentabili ed annotati su apposito registro a disposizione delle autorità di controllo.
10)  Qualora, a seguito di ciascuno degli interventi previsti, entro il periodo massimo di un'ora, non venisse riscontrata inversione di tendenza, si procederà agli interventi successivi.
Il ripristino delle condizioni normali potrà essere effettuato dopo quattro ore dal cessato stato di allarme o emergenza.
11)  I dati indivalidati o mancanti saranno considerati al di sotto dei limiti di concentrazione che possono determinare stati di allarme o emergenza.
Nel caso che su due postazioni una dovesse superare la soglia di allarme e l'altra quella di emergenza, si prenderà in considerazione la condizione peggiore, procedendo agli interventi programmati per l'emergenza.
L'insorgenza di anomalie in una o più postazioni che avesse determinato la necessità di interventi, comporterà la cancellazione degli stati di allarme ed emergenza eventualmente in atto solo nel caso in cui nessun altra postazione permarrà nello stato di allarme o emergenza.
12)  In caso di permanenza degli stati di allarme per mancato riallineamento dei parametri o di mancato funzionamento delle norme stabilite dal presente decreto, la Provincia regionale di Caltanissetta provvederà all'immediata convocazione di una conferenza di servizio con tutti gli enti interessati al fine di individuare gli opportuni correttivi.
13)  Le direttive contenute nel presente decreto saranno comunque verificate al termine di un anno dalla entrata in funzione della rete interconnessa, al fine di una eventuale revisione alla luce dell'esperienza acquisita.
Allegato 2
PROGRAMMA DI INTERVENTI AGIP PETROLI

RAFFINERIA DI GELA

1)  Scopo
Definire le responsabilità e le modalità operative fondamentali per garantire gli interventi da attuare in caso di segnalazioni di allarmi del sistema di rilevamento qualità dell'aria.
2)  Campo di applicazione
Si applica in tutte le occasioni in cui si verificano situazioni di allarme del sistema di rilevamento qualità dell'aria.
3)  Generalità
Il sistema di controllo qualità dell'aria comprende:
3.1) Sistema ricezione dati ed allarme installato presso la centrale termoelettrica che comprende:
—  video con valore dei dati istantaneo;
—  allarmi settati ai seguenti valori di soglia:
SO2 = 150mg/mc; polveri = 200mg/mc.
3.2)  Centro elaborazione dati presso la sala ecologia dell'unità informatica che comprende:
—  sistema centrale elaborazione dati;
—  modem per la trasmissione dei dati.
3.3)  Centro gestionale presso l'Unità protezione ecologica che comprende:
—  sistema di controllo e gestione dei dati;
—  elaborazione ed archivio dei dati.
4)  Definizioni
"Qualità dell'aria" - Si intende lo stato quanti-qualitativo della composizione media dell'atmosfera;
"Analizzatori di polveri" - Strumenti atti a rilevare la concentrazione di polveri in atmosfera.
"Analizzatori di SO2" - Strumenti atti a rilevare la concentrazione di SO2 presente in atmosfera.
"Stazione metereologica" - Complesso delle apparecchiature atte alla rilevazione dei parametri meteoclimatici.
"Soglia di allarme" - Si intende il valore limite della concentrazione dell'inquinante monitorato (SO2 e Polveri).
5)  Riferimenti
D.P.C.M. 28 marzo 1983.
D.P.R. n. 203/88.
DD.MM. 20 maggio 1991.
6)  Responsabilità
6.1) Centrale termoelettrica.
6.1.1)  Il quadrista della C.T.E.:
— avvisa il capoturno tutte le volte che l'allarme sulle centraline si attiva e si cancella;
—  trascrive sugli appositi moduli il numero della centralina interessata all'allarme, l'ora di intervento dell'allarme, la concentrazione di SO2 e polveri, l'ora in cui l'allarme si cancella ed eventuali altre notizie utili.
6.1.2) Il capoturno della C.T.E.:
— verifica l'attendibilità della segnalazione di allarme tutte le volte che esso interviene;
— attiva le azioni programmate a contenere e/o ridurre le immissioni inquinanti nell'atmosfera al fine di ristabilire i valori di concentrazione di SO2 e polveri sotto i limiti di soglia con le modalità dettagliate ai successivi paragrafi;
— emette fonogrammi ai capiturno degli impianti di raffineria interessati secondo quanto riportato al punto J del paragrafo 7.1.1. ed avverte il tecnico di pronto intervento (fuori dal normale orario di lavoro) e/o protezione ecologica (durante l'orario di lavoro).
6.2) Capi turno impianti di raffineria:
—  attivano le azioni programmate a contenere e/o ridurre le emissioni inquinanti secondo le modalità dettagliate ai paragrafi successivi.
6.3)  Unità ecologica:
—  richiede l'intervento di manutenzione strumenti in presenza di anomalie sulla rete di rilevamento riscontrate durante il normale orario di lavoro giornaliero;
— provvede all'eventuale aggiornamento della presente procedura dopo avere consultato le unità interessate e organizzazione;
—  richiede l'intervento dei sistemi informativi, in presenza di anomalie sulla rete di trasmissione dati tra le centraline ed il C.E.D. e sulle postazioni di monitoraggio distribuite nello stabilimento.
6.4)  Tecnico di pronto intervento:
—  informa il dirigente di settimana delle segnalazioni di allarme ricevute dal capoturno della C.T.E.;
—  richiede l'intervento di manutenzione strumenti in presenza di anomalie sulla rete di rilevamento riscontrate al di fuori del normale orario di lavoro.
6.5)  Dirigente di settimana:
— verifica che l'intervento della manutenzione strumenti, in occasione di anomalie sugli strumenti di rilevazione, venga fatto tempestivamente.
6.6)  Manutenzione strumenti:
—  garantisce gli interventi di manutenzione sugli strumenti della rete di rilevamento o del sistema di monitoraggio al fine di assicurare il buon funzionamento.
7)  Procedura informativa
7.1) Gestione in caso di allarme delle stazioni di rilevamento.
7.1.1)  Il capo turno della C.T.E. ogni qualvolta riceve una segnalazione di allarme di alta concentrazione di SO2 (150 mg/mc) relative alle centraline di rilevamento deve:
a)  verificare l'attendibilità dell'allarme mediante l'analisi dei parametri meteorologici (direzione e velocità del vento) ed analizzare le cause del superamento del valore di soglia in rapporto alle qualità ed alle quantità dei combustibili bruciati nelle caldaie. Il tempo medio previsto per le verifiche di cui sopra è di circa quindici minuti;
b)  verificare che gli impianti SWS e recupero gas si siano attivati per rendere operative le disposizioni ricevute come Istituzioni operative d'unità (RAF U-1/95);
c)  se gli interventi eseguiti negli impianti di raffineria non dovessero essere sufficienti a riportare i valori sotto i limiti di soglia entro la mezz'ora, ridurre al minimo carico i mulini in marcia bilanciando la riduzione del coke con l'accensione di corrispettivi bruciatori ad olio combustibile ATZ;
d)  se il valore del parametro in allarme scende sotto il limite di soglia entro 15', mantenere i mulini al carico minimo finché le condizioni metereologiche non saranno favorevoli ed i valori segnalati dalla centralina d'allarme subiranno un ulteriore abbassamento. Con il ritorno alla normalità, aumentare il consumo di coke ai lavori originari;
e)  qualora invece, dovesse permanere lo stato d'allarme, fermare due mulini per caldaia ed incrementare del corrispettivo il consumo di olio combustibile ATZ;
f) se il valore segnalato dalla centralina intervenuta si abbassa al di sotto del valore di allarme, mantenere tale assetto di combustibili fino a quando le condizioni meteo saranno favorevoli ed il valore dell'inquinante si sarà ulteriormente abbassato. In tali condizioni riavviare i mulini portando il consumo del coke a valori accettabili;
g)  qualora, nonostante la fermata dei mulini, dovesse permanere lo stato di allarme, commutare i bruciatori ad olio combustibile ATZ sulle caldaie 1, 2, 3 con olio combustibile BTZ;
h)  se gli interventi non si dovessero mostrare sufficienti ad abbassare il valore entro 30', commutare i bruciatori ad olio combustibile ATZ con olio combustibile BTZ anche sulla caldaie 4 e 5;
i)  qualora, dopo 30' dalle operazioni precedenti il valore di SO2 dovesse restare ancora alto, commutare i bruciatori da olio combustibile BTZ a metano termico, dopo avere emesso regolare fonogramma alla distribuzione fluidi;
j)  se a valle dell'intervento di cui al punto i) il valore di allarme dovesse persistere, emettere fonogramma agli impianti di raffineria (Vacuum, Coking/Claus, Acido Solforico, Topping 1, Topping 2 e Recupero Gas) per le azioni descritte al punto 7.1.2.;
k)  allorquando il valore di SO2 si normalizza stabilmente per almeno quattro ore a valori inferiori alla soglia di allarme, iniziare le operazioni inverse alle precedenti fino al raggiungimento delle condizioni iniziali di assetto combustibili;
l)  se invece, il valore in allarme non dovesse rientrare entro il limite indicato, il capo turno, dopo avere eseguito le manovre di cui sopra deve:
—  durante il normale orario di lavoro giornaliero:
–  informare il diretto superiore;
–  informare l'Unità ecologica;
—  fuori dal normale orario di lavoro giornaliero:
–  informare il tecnico di pronto intervento.
EMERGENZA
In qualunque istante successivo alla verifica di cui al punto a), se nonostante le misure poste in essere, si dovesse verificare un superamento del valore di 400 ug/mc di SO2, si dovrà immediatamente intervenire alimentando i bruciatori delle caldaie con olio combustibile BTZ secondo quanto previsto al punto g) e successivi.
Lo stesso intervento dovrà essere applicato ogni qualvolta si verifichino fenomeni di "inversione termica" per un periodo superiore all'ora, intendendosi per tale fenomeno l'inversione della temperatura in quota che comporta una bassa dispersione dei fumi o una riflessione di questi con conseguente diffusione nello stato instabile o neutro sottostante collegata a basse velocità del vento.
Tale fenomeno è evidenziabile osservando la stagnazione dei fumi o la loro riflessione nello strato di inversione.
7.1.2)Coking/Claus, Vacuum, Acido solforico, DP1, DP2, Rec. gas.
I capi turno delle Unità: Coking/Claus, Vacuum, Acido Solforico, Topping 1, Topping 2 e recupero gas, ricevuto il fonogramma dal capo turno della centrale termoelettrica, si attivano come di seguito:
Il capo turno del Coking/Claus:
—  prende accordi con l'impianto acido solforico per massimizzare il consumo di H2S all'impianto acido solforico;
—  riduce la portata di H2S all'impianto Claus di tanto quanto ha ceduto all'impianto acido solforico;
—  mantiene a portata costante l'alimentazione dell'impianto di Claus nel caso in cui l'impianto acido solforico non possa aumentare più di tanto il consumo di H2S;
—  informa del completamento delle operazioni protezione ecologica, durante il normale orario di lavoro ed il tecnico di pronto intervento fuori dal normale orario di lavoro.
Il capo turno del Vacuum:
—  massimizza il consumo al forno di Fuel gas a scapito dell'olio combustibile;
—  chiede ai capi turno del Topping 1 e del Topping 2 di eseguire le stesse operazioni del punto precedente nei rispettivi forni;
—  informa del completamento delle operazioni protezione ecologica, durante il normale orario di lavoro, e il tecnico di pronto intervento fuori dal normale orario di lavoro.
Il capo turno dell'impianto acido solforico:
— deve massimizzare il consumo di H2S proveniente da Claus;
—  nel caso in cui non ci sia possibilità, per raggiunti limiti tecnici, di ulteriore prelievo di H2S, informa mediante fonogramma gli impianti Claus e recupero gas;
—  informa del completamento delle operazioni protezione ecologica, durante il normale orario di lavoro, ed il tecnico di pronto intervento fuori dal normale orario di lavoro.
7.1.3) Il capo turno C.T.E. inoltre, ogni qualvolta riceve la segnalazione per il superamento della soglia di allarme relativa alle polveri (200 mg/mc) nelle centraline, dopo avere accertato la rispondenza tra la segnalazione di allarme e le variabili meteo (direzione e velocità del vento), deve:
— controllare che gli elettrofiltri funzionino regolarmente;
—  controllare ed eventualmente intervenire sulla combustione;
—  qualora le eventuali correzioni non dovessero produrre i miglioramenti attesi, ridurre il carico dei mulini iniziando dalla caldaia a maggior concentrazione di polveri fino a far rientrare il valore sotto il limite di soglia per almeno un'ora;
—  individuata e rimossa la causa che ha determinato lo sconfinamento, eseguire le operazioni inverse avendo cura di verificare che il valore delle polveri si mantenga sotto il limite stabilito.
7.1.4)  Il capo turno C.T.E. in caso di anomalie al pannello allarmi della centrale termoelettrica o alle stazioni periferiche di rilevamento, deve informare:
a)  protezione ecologica, durante il normale orario di lavoro giornaliero;
b)  tecnico di pronto intervento, fuori dal normale orario di lavoro giornaliero.
7.1.5)  In caso di non rientro nei valori normali, il capo turno centrale termoelettrica, deve:
a)  durante il normale orario di lavoro giornaliero:
—  informare il diretto superiore;
— informare l'unità ecologica;
b)  fuori dal normale orario di lavoro giornaliero:
—  informare il tecnico di pronto intervento.
Il tecnico di pronto intervento, ricevuta la segnalazione della centrale termoelettrica, deve:
— informare il dirigente di settimana aggiornando sul completamento delle operazioni a fronteggiare l'evento.
Il dirigente di settimana, ricevuta la segnalazione dal tecnico di pronto intervento, deve:
— raccogliere le informazioni disponibili;
—  informare le funzioni direttamente interessate;
—  informare la direzione.
7.2)  Diffusione di cessato allarme.
7.2.1)  Il capo turno della centrale termoelettrica, alla cessazione della condizione di allarme, deve dare comunicazione a:
—  diretto superiore (se coinvolto in precedenza);
— tecnico di pronto intervento (fuori dal normale orario di lavoro giornaliero);
—  protezione ecologica (durante il normale orario di lavoro giornaliero);
—  dirigente di settimana;
—  capi turno Vacuum, Coking/Claus, Acido solforico, Topping 1, Topping 2 e Recupero gas.
7.2.2)  Il dirigente di settimana deve:
—  informare le funzioni direttamente interessate;
—  informare la direzione.
7.3)  Anomalie alla strumentazione di rilevamento al pannello allarmi della centrale termoelettrica o alle stazioni periferiche di rilevamento.
7.3.1)  Il capo turno della centrale termoelettrica deve informare:
—  protezione ecologica, durante il normale orario di lavoro giornaliero;
—  tecnico di pronto intervento fuori dal normale orario di lavoro giornaliero.
7.3.2)  Protezione ecologica, ricevuta dalla centrale termoelettrica la segnalazione di anomalia, deve:
—  visionare i dati disponibili presso la doppia sala;
—  comunicare alla centrale termoelettrica i valori rilevati;
—  chiedere l'intervento della manutenzione strumenti.
7.3.3)  Il tecnico di pronto intervento, ricevuta dalla centrale termoelettrica la segnalazione di anomalia, deve:
—  recarsi presso la sala di protezione ecologica e visionare i dati disponibili;
—  comunicare alla centrale termoelettrica i valori rilevati;
—  richiedere l'intervento della manutenzione strumenti.
7.3.4)  Il dirigente di settimana deve:
—  verificare che le azioni richieste vengano intraprese tempestivamente.
8)  Prove periodiche
Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, protezione ecologica, centrale termoelettrica, informatica devono:
—  provvedere giornalmente alla verifica delle apparecchiature di propria competenza, informando, nel caso di anomalie, la manutenzione strumenti;
—  manutenzione strumenti trascrive su apposito registro il risultato delle verifiche fatte e appone firma e data.
9)  Responsabilità di interpretazione
La responsabilità della interpretazione della procedura è demandata all'unità ecologica alla quale si dovrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Allegato 3
RETE INTERCONNESSA PER IL RILEVAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMPRENSORIO DI GELA (SI OMETTE L'ALLEGATO)

(98.11.553)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO


DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento dell'associazione zootecnica Ciane, con sede in Siracusa.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 387/Gr. 9°, I Direzione, del 18 febbraio 1998, è stato revocato il riconoscimento, precedentemente concesso con decreto del 26 settembre 1988, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 81/81, all'associazione zootecnica Ciane, con sede in Siracusa.
(98.11.592)
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ASSESSORATO


DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Sostituzione del referente per la Direzione finanze e credito del servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Con decreto n. 100 del 5 febbraio 1998, a seguito della ristrutturazione dei gruppi di lavoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, deliberata dalla Giunta ed approvata con D.P.Reg. n. 437/IV SG del 4 dicembre 1997, è stato designato referente del servizio di prevenzione e protezione dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, istituito con decreto n. 3502 del 14 ottobre 1997, per le problematiche afferenti la sicurezza del personale ubicato presso la Direzione finanze e credito, il coordinatore pro-tempore del gruppo 11/F - Affari comuni e diversi della Direzione.
(98.10.460)
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Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di Palermo S.p.A. e contestuale cancellazione dallo stesso della C.R.A. di Monreale Banca di credito cooperativo.
Con decreto n. 007/98-9°/F del 25 febbraio 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 124, della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo, e la contestuale cancellazione del predetto albo regionale, numero d'ordine 019, della C.R.A. di Monreale Banca di credito cooperativo a seguito dell'avvenuta liquidazione coatta amministrativa e cessione delle attività e passività alla predetta Banca di Palermo S.p.A.
(98.11.556)
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ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Costituzione della commissione per l'esame ed il parere sulle istanze per le agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 215/92.
Con decreti nn. 2310 del 16 ottobre 1997 e 106 del 27 gennaio 1998, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha costituito una commissione per l'esame ed il parere delle istanze avanzate per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/92, art. 4, comma 3° (legge per l'imprenditoria femminile).
(98.10.484)
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Nomina del segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo.
Con decreto n. 368 del 19 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Antonino Rovereto è stato nominato segretario generale della Camera di commercio di Palermo.
(98.10.481)
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Inserimento della società SoMed s.r.l., con sede in Trapani, nell'elenco regionale delle società di revisione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 328/I/V del 19 febbraio 1998, la società SoMed s.r.l., con sede in Trapani, corso Italia n. 66, è inserita, con validità biennale, nell'elenco regionale delle società di revisione approvato con decreto n. 1300/I/V del 30 maggio 1997.
(98.12.606)
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Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina.

Con decreto n. 470/1/XII del 9 marzo 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Bianco Giuseppe, nato a Palermo il 5 agosto 1960, è nominato rappresentante degli artigiani in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato di Messina, in sostituzione del sig. Carmelo Lapi.
(98.12.605)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 122/I/VI del 28 gennaio 1998 il dott. Giovanni Giangrande, nato a Caserta il 21 febbraio 1945 e residente in Catania, corso delle Province n. 203; il dott. Carmelo Fiorentino, nato a Catania il 15 gennaio 1953 ed ivi residente in via Milano n. 1; il dott. Caruso Giuseppe Davide, nato a Catania il 7 agosto 1969 e residente in Palagonia, via Lamarmora n. 4, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa Poggio Diana, con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Giovanni Maniscalco.
(98.10.498)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 144/I/VI del 2 febbraio 1998 il dott. Benedetto Vaccaro, nato a Palermo il 13 novembre 1942 e residente in Palermo, viale Regina Margherita n. 2/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Arte Marmi, con sede nel comune di Castellammare del Golfo, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Diego Genna.
(98.10.497)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 235/I/VI dell'11 febbraio 1998 il rag. Irene Manfrinato, nata a Palermo il 22 settembre 1971 e residente in Palermo, via C. Camilliani n. 118, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S. Francesco d'Assisi, con sede nel comune di Ravanusa, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Antonio Bilotta.
(98.10.509)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 304/I/VI del 19 febbraio 1998 l'avv. Antonino Testa, nato a S. Agata di Militello il 24 marzo 1959 e residente in S. Agata di Militello, via T. Tasso n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Bucolica, con sede nel comune di Castelvetrano, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Ignazio Caruso.
(98.11.558)

Con decreto n. 469/I/V del 9 marzo 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la gestione commissariale della cooperativa TEC, con sede in Palermo, già avviata con decreto n. 1487 del 26 giugno 1996 in testa al dott. Giovanni Maniscalco, nato in Bisacquino l'11 aprile 1962 e residente in Palermo, via Noto n. 12, viene prorogata con incarico al predetto professionista fino al 31 marzo 1998.
(98.12.607)
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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 212/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Fiorizzoneil, con sede in Ragusa, costituita in data 5 giugno 1979, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 213/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Galeno, con sede in Ragusa, costituita in data 25 ottobre 1984, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 214/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa G.I.T.A.S., con sede in Ragusa, costituita in data 28 agosto 1987, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 215/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Salute Sud, con sede in Ragusa, costituita in data 14 maggio 1987, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 216/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Athlon, con sede in Ragusa, costituita in data 10 aprile 1990, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 217/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa C.I.F.E., con sede in Ragusa, costituita in data 14 settembre 1992, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 218/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Arcobaleno, con sede in Ispica, costituita in data 9 agosto 1989, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 219/I/V dell'11 febbraio 1998, la cooperativa Halley General Service, con sede in Ragusa, costituita in data 9 aprile 1987, è sciolta.
(98.11.557)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 266/I/V del 18 febbraio 1998, la cooperativa Meditur, con sede in Catania, costituita in data 6 ottobre 1988, è sciolta.
(98.10.494)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 267/I/V del 18 febbraio 1998, la cooperativa CAR-COOP, con sede in Caccamo, costituita in data 6 dicembre 1985, è sciolta.
(98.10.495)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 310/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Agrinvest, con sede in Trapani, costituita in data 2 dicembre 1986, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 311/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Agricola Giovanile Asbes, con sede in Campobello di Mazara, costituita in data 8 giugno 1988, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 312/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Primavera, con sede in Vita, costituita in data 29 gennaio 1969, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 313/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Agrisud, con sede in Marsala, costituita in data 10 dicembre 1980, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 314/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Selenia, con sede in Salemi, costituita in data 1 marzo 1985, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 315/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Biggini, con sede in Partanna, costituita in data 20 novembre 1976, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 316/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Cooperativa agricola e pastorizia Duemila, con sede in Calatafimi, costituita in data 26 giugno 1969, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 317/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Volontà, con sede in Vittoria, costituita in data 21 dicembre 1984, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 318/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Interfruit, con sede in Trabia, costituita in data 8 settembre 1986, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 319/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Unione Contadina Eusebio, con sede in Butera, costituita in data 8 agosto 1986, è sciolta.
(98.11.571)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 320/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Realpetra, con sede in Racalmuto, costituita in data 19 settembre 1985 è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 321/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa CO.GA., con sede in Naro, costituita in data 28 gennaio 1988, è sciolta.
(98.11.571)

   

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 322/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Lilium, con sede in Castrofilippo, costituita in data 16 dicembre 1988, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 323/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Rerum Novarum, con sede in Agrigento, costituita in data 14 gennaio 1986, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 324/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Le Nuove Radici, con sede inSan Biagio Platani, costituita in data 30 dicembre 1988, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 325/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Montesole, con sede in Licata, costituita in data 28 aprile 1993, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 326/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa Agricola Vittoria, con sede in Grotte, costituita in data 27 gennaio 1989, è sciolta.
(98.11.571)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 327/I/V del 19 febbraio 1998, la cooperativa La Verde Valle, con sede in Sciacca, costituita in data 26 gennaio 1988, è sciolta.
(98.11.571)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Provvedimenti concernenti riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato ad opere pie.

Con decreto n. 46/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 44 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Ventimiglia di Sicilia.
(98.14.744)


Con decreto n. 47/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 45 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Termini Imerese.
(98.14.743)


Con decreto n. 48/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 46 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Marineo.
(98.14.742)


Con decreto n. 49/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 47 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Lercara Friddi.
(98.14.741)


Con decreto n. 50/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 48 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria al Giusino di Palermo.
(98.14.740)


Con decreto n. 51/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 49 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria al Carmine di Palermo.
(98.14.739)


Con decreto n. 52/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 50 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria al Capo di Palermo.
(98.14.738)


Con decreto n. 53/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 51 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria al Borgo di Palermo.
(98.14.737)


Con decreto n. 54/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 52 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Castelbuono.
(98.14.736)


Con decreto n. 55/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 53 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Favara (provincia di Agrigento).
(98.14.765)


Con decreto n. 56/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 54 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Caltanissetta.
(98.14.767)


Con decreto n. 57/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 55 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Mezzojuso (provincia di Palermo).
(98.14.766)


Con decreto n. 58/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 56 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Canicattì.
(98.14.768)


Con decreto n. 59/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 57 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Partinico.
(98.14.757)


Con decreto n. 60/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 58 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Agrigento.
(98.14.756)


Con decreto n. 61/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 59 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Giuliana.
(98.14.755)


Con decreto n. 62/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 60 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Carini.
(98.14.754)


Con decreto n. 63/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 61 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Terrasini.
(98.14.758)


Con decreto n. 64/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 62 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria La Purità in San Lorenzo Colli di Palermo.
(98.14.769)


Con decreto n. 65/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 63 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria alla Sapienza di Palermo.
(98.14.753)


Con decreto n. 66/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 64 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Ciminna.
(98.14.745)


Con decreto n. 67/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 65 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Baucina.
(98.14.746)


Con decreto n. 68/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 66 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Bagheria.
(98.14.747)


Con decreto n. 69/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 67 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Vicari.
(98.14.748)

,
Con decreto n. 70/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 69 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria all'Olivella di Palermo.
(98.14.749)

Con decreto n. 71/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 68 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Racalmuto.
(98.14.750)


Con decreto n. 72/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 70 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Mussomeli.
(98.14.751)


Con decreto n. 73/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 71 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Mistretta.
(98.14.752)


Con decreto n. 74/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 72 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Raffadali.
(98.14.764)


Con decreto n. 75/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 73 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Santo Stefano Quisquina.
(98.14.763)


Con decreto n. 76/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 74 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di San Cataldo.
(98.14.762)


Con decreto n. 77/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 75 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Piana degli Albanesi.
(98.14.761)


Con decreto n. 78/IX AA.SS. del 24 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 76 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, del Collegio di Maria di Palma di Montechiaro.
(98.14.760)

Con decreto n. 80/IX AA.SS. del 26 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali con n. 77 del 3 febbraio 1998, l'Assessore per gli enti locali ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dell'art. 12 del C.C., con il relativo statuto esistente, della Casa Lavoro e Preghiera Padre Messina di Palermo.
(98.14.759)
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Indizione comizi elettorali. Turno elettorale amministrativo del 24 maggio 1998. Elezione dei consigli circoscrizionali del comune di Monreale.

Con decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 15 del 28 marzo 1998, è stata indetta per domenica 24 maggio 1998 l'elezione dei consigli circoscrizionali del comune di Monreale (provincia di Palermo):
—  Pioppo;
—  Grisì;
—  Villaciambra;
—  San Martino delle Scale;
—  Aquino.
(98.14.770)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Cessazione per rinuncia della concessione mineraria denominata "Disueri".

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1298 del 29 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 64, è stata dichiarata cessata, per rinuncia da parte del concessionario titolare AGIP S.p.A., la concessione mineraria denominata "Disueri".
(98.10.467)
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Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dell'industria.

Con decreto n. 33 del 20 gennaio 1998 dell'Assessore per l'industria, vistato dalla Ragioneria centrale il 26 gennaio 1998, al n. 3, scheda 96, il sig. Fiammella Giorgio, rappresentante sindacale U.G.L., e il dr. Lala Francesco, rappresentante sindacale DIRSI, sono stati nominati componenti del consiglio di direzione dell'Assessorato dell'industria, costituito con decreto n. 113/97.
(98.7.325)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione del collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 110/98/XII/L del 27 febbraio 1998, vistato alla Ragioneria centrale al n. 73 del 3 marzo 1998, si è proceduto alla ricostituzione del collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il triennio 1998/2000, così composto:
—  dott.ssa Luciana Savagnone, presidente - rappresentante della Corte dei conti;
—  dott. Giuseppe Guida, componente - rappresentante dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;
—  dott. Antonino Emanuele, componente - rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione.
(98.10.545)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 16 febbraio 1998, n. 250.
Regolamento CE n. 950/97, artt. 17, 18, 19. Indennità compensativa.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Ministero per le politiche agricole
Direzione generale delle politiche comunitarie
e internazionali
Alla Commissione della Comunità europea
D.G. VI S II 1
e, p.c.  Alla Direzione interventi infrastrutturali 

Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°
dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Ordine dei dottori agronomi
PREMESSA
La presente circolare ha lo scopo di recepire e rendere operativo, nel territorio della Regione siciliana, quanto disposto dal regolamento n. 950/97 in relazione all'aiuto previsto dagli artt. 17, 18 e 19 (indennità compensativa).
L'indennità compensativa è concessa, come è noto, a favore degli imprenditori agricoli le cui aziende ricadano nelle zone individuate ai sensi degli artt. 23, 24, 25 del regolamento n. 950/97.
Tale indennità viene concessa allo scopo di incentivare e sostenere l'attività agricola, migliorare il reddito degli agricoltori, nonché ai fini del mantenimento di un livello minimo di popolazione per la tutela, la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente naturale e per sopperire agli svantaggi naturali permanenti.
1 - BENEFICIARI
Possono beneficiare dell'indennità compensativa gli imprenditori che:
—  coltivino almeno 2 ettari di s.a.u. impegnandosi a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dalla presentazione della prima istanza e dalla erogazione dell'aiuto;
—  non percepiscano una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata.
2 - ESONERI
Possono essere esonerati dall'impegno quinquennale di cui al precedente paragrafo gli imprenditori che:
—  cessino l'attività agricola a condizione che sia garantita la continuità dell'attività aziendale;
—  cessino l'attività agricola per causa di forza maggiore ed in particolare in caso di espropriazione o acquisizione per pubblica utilità;
—  nel corso dell'impegno percepiscano la pensione di vecchiaia o la pensione di vecchiaia anticipata o qualunque indennità di vecchiaia.
3 - PRESENTAZIONE DOMANDA
L'imprenditore agricolo che intenda beneficiare del presente regime di aiuto dovrà presentare annualmente domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o presso le sue sedi periferiche entro i termini stabiliti dall'Amministrazione e su apposito modello AIMA.
Qualora il beneficiario nel corso del periodo di impegno non presenti regolare istanza per una determinata annualità decadrà dal beneficio per l'annualità medesima, fermo restando l'obbligo dell'impegno assunto che sarà in ogni caso verificato da parte dell'Amministrazione.
Nel caso di superficie eleggibile al beneficio dell'aiuto, situata nel territorio di più province, la domanda di indennità compensativa andrà presentata nella sola provincia ove ha sede il centro aziendale, consentendo, su richiesta del beneficiario, di potere considerare anche le superfici al di fuori della provincia in cui viene presentata la domanda.
4 - CRITERI DI CONCESSIONE
Possono beneficiare dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli alle cui aziende ad indirizzo zootecnico sia stato attribuito dal servizio veterinario dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, nei termini di legge, il codice aziendale (direttiva comunitaria n. 92/102/CE, D.P.R. n. 317/96, della circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996 e circolare dell'Assessorato regionale della sanità, servizio veterinario n. 917 del 20 marzo 1997).
L'aiuto è concesso in funzione del numero di UBA e/o della superficie aziendale (Ha).
4.1  -  PER LA PRODUZIONE ZOOTECNICA(bovina, ovi-caprina ed equina)
L'indennità viene calcolata in base al carico bestiame presente in azienda e mantenibile in relazione alla superficie foraggera dichiarata in domanda, tenuto conto che la concessione dell'indennità è limitata a 1,4 UBA/Ha di superficie foraggera dell'azienda.
In particolare:
—  i tori, le vacche, i bovini di età superiore a due anni, gli equidi di età superiore a sei mesi sono considerati pari ad 1 UBA;
—  i bovini di età compresa tra i sei mesi e i due anni sono considerati pari a 0,6 UBA;
—  le pecore e le capre sono considerati pari a 0,15 UBA.
Gli imprenditori che allevino il proprio bestiame su base aziendale non di proprietà ma utilizzata in forza di concessione, contratto a carattere annuale o stagionale con persone fisiche o enti pubblici e privati, hanno diritto al beneficio, sempreché i terreni ricadano nelle zone delimitate ai sensi degli artt. 23, 24, 25 del regolamento comunitario n. 950/97 e che essi si impegnino a continuare l'attività agricola.
In tali casi il calcolo del carico zootecnico mantenibile verrà effettuato come segue:
Superfici foraggere
—  quelle disponibili nel corso dell'anno per un periodo superiore ai sette mesi saranno considerate per intero;
—  quelle disponibili per un periodo compreso fra i sette e i quattro mesi saranno ridotte del 40%;
Superfici boschive
—  quelle utilizzate esclusivamente per uso pascolativo vengono ridotte del 50%;
—  quelle impiantate ad eucalitteto o a pineta vengono ridotte del 70%;
—  relativamente ad eucalitteti o pinete si precisa, ancora, che verranno totalmente escluse dal calcolo del carico zootecnico mantenibile le superfici la cui copertura boschiva è inferiore o uguale al 50%, nonché quelle la cui copertura è compresa fra il 90 e il 100%.
Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunitario n. 950/97 il numero delle vacche mantenibili in azienda, il cui latte sia destinato alla commercializzazione, andrà calcolato sulla base di quello dichiarato in domanda; nelle zone di cui agli artt. 24, 25 del medesimo regolamento nelle quali la produzione di latte costituisce almeno il 30% della produzione delle aziende il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione non potrà superare le 20 unità per imprenditore.
4.2  -  PER LE PRODUZIONI VEGETALI
Nelle zone di cui all'art. 23 del regolamento comunitario n. 950/97 sono ammesse, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame presente in azienda, le superfici investite a:
—  colture arboree per la produzione del legno e/o del frutto, nonché i boschi, purché questi soddisfino le condizioni di cui all'art. 4, punto 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sempreché siano normalmente eseguite le cure colturali;
—  colture erbacee da granella, da seme, nonché colture foraggere coltivate e avvicendate;
—  colture intensive da pieno campo;
—  grano tenero la cui resa media non superi 2,5 tonnellate per ettaro.
Nelle zone di cui agli artt. 24, 25 del regolamento comunitario n. 950/97:
—  sono ammesse le superfici agricole previste nelle zone di cui all'art. 23;
—  sono escluse le superfici investite a vigneto (con resa superiore a 20 hl/Ha), a barbabietola da zucchero e a colture intensive.
Nelle zone di cui agli artt. 23, 24, 25 sono escluse le superfici destinate alla produzione di grano duro, a coltivazione intensiva di meli, peri e peschi per estensione eccedenti a 0,5 Ha.
5 - IMPORTO DELL'AIUTO
L'importo massimo ammissibile è pari a 120 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bestiame adulto (UBA) che di unità di superficie (Ha). Oltre le prime 60 unità l'importo massimo ammissibile per UBA o per Ha viene ridotto della metà.
Per gli anni 1998 e 1999 l'importo massimo dell'indennità compensativa è fissato in 121,5 ECU per UBA o per Ha per le zone di cui all'art. 23 del regolamento comunitario n. 950/97 e in 102 ECU per UBA o per Ha per le zone di cui agli artt. 24, 25 del predetto regolamento.
In seguito sarà stabilito il livello di aiuto per gli anni successivi al 1999.
A partire dal 1998 le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli artt. 23, 24, 25 del regolamento comunitario n. 950/97 che esercitano l'attività agricola e le cui produzioni siano state ottenute seguendo la procedura di cui al regolamento CE n. 2092/91 ma che non beneficiano per il medesimo anno dei premi previsti dal regolamento CE n. 2078/92, possono beneficiare di un aiuto supplementare pari a 10 ECU per Ha.
Per gli anni successivi al 1998 questa Amministrazione si riserva di confermare o modificare l'importo dell'aiuto supplementare.
In tali casi l'imprenditore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale dichiari di ottenere le produzioni agricole secondo la procedura del regolamento CE n. 2092/91 e di non avere presentato istanza di aiuto ai sensi del regolamento CE n. 2078/92 per il medesimo anno.
Per verificare tale requisito, gli Ispettorati potranno richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste gli elenchi delle ditte che aderiscono al regime di cui al regolamento CE n. 2092/91.
6 - CONTROLLI
I controlli vengono effettuati attraverso verifiche amministrative e in loco al fine di accertare la veridicità dei dati esposti in domanda e il mantenimento dell'impegno assunto.
L'istruttoria viene svolta dagli Ispettorati nel rispetto della normativa vigente, attraverso l'esame dei dati riportati in domanda e della documentazione allegata.
Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio istruttore potrà richiedere all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
6.1  -  CONTROLLO AMMINISTRATIVO
Comprende verifiche incrociate, effettuate avvalendosi anche dei dati del sistema integrato relativo alla superficie e agli animali oggetto di aiuto, allo scopo di evitare che uno stesso aiuto venga più volte indebitamente concesso per le stesse UBA o per unità di superfice nel medesimo anno civile.
Qualora a seguito dell'istruttoria la domanda venga respinta, il richiedente perde il diritto all'aiuto per la relativa annualità.
6.2  -  CONTROLLI IN LOCO
Si basano su un campione che deve rappresentare almeno il 10% delle domande di aiuto presentate annualmente.
Per quanto concerne le aziende con superfici boschive, si rappresenta l'opportunità di sottoporre le stesse a verifica in loco, al fine di calcolare il carico zootecnico mantenibile secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 4.1.
Almeno il 50% dei controlli dovranno essere eseguiti entro il periodo di detenzione degli animali in azienda.
Tale periodo, com'è noto, è stato fissato dalla circolare ministeriale n. 1 del 7 luglio 1994 in cinque mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
Sono ammessi controlli al di fuori di tale periodo nel caso in cui sia disponibile il registro di cui all'art. 4 della direttiva n. 92/102/CE.
Il campione viene determinato sulla base dell'analisi dei rischi, che dovrà essere fatta secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 6 del regolamento CE n. 3887/92, tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto.
I controlli in loco andranno comunque effettuati senza preavviso e verteranno sull'insieme delle particelle agricole o degli animali dichiarati in domanda. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante durante il sopralluogo.
A seguito della visita in azienda dovrà essere redatto apposito verbale a firma sia del funzionario incaricato del sopralluogo che dell'imprenditore (o suo rappresentante) presente alla visita.
Nelle forme di gestione associata l'unità minima di superfice (2 Ha) dovrà risultare dalla media delle superfici conferite in rapporto al numero degli associati.
Nel caso di istanza presentata da titolare di impresa familiare, l'unità minima di superfice sarà sempre pari a due ettari a prescindere dal numero dei componenti l'impresa stessa.
Agli imprenditori, la cui azienda si trova in regime di set-aside, sarà concessa per la superfice aziendale interessata l'indennità compensativa nei casi di produzione di granella o di seme di ceci, veccia o lenticchia, nonché nei casi di pascolo per allevamento estensivo qualora l'azienda disponga di relativo carico zootecnico.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'istruttoria delle istanze, a partire dall'anno 1998 dovranno attenersi a quanto previsto nella presente circolare. Pertanto, la circolare n. 125/dr del 28 maggio 1993 è sostituita dalla presente.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato
RIFERIMENTI NORMATIVI

—  Regolamento CE n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 142 del 2 giugno 1997.
—  Regolamento CE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 198 del 22 luglio 1991 e successive aggiunte e modifiche.
—  Regolamento CE n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione e con la cura dello spazio naturale - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 215 del 30 luglio 1992. Modificato dal regolamento CE n. 2772/95 della Commissione - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 288 dell'1 dicembre 1995.
—  Regolamento CE n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti al pre-pensionamento in agricoltura - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 215 del 30 luglio 1992.
—  Regolamento CE n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitario - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 391 del 31 dicembre 1992.
—  Direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 128 del 19 maggio 1997, pag. 1.
—  Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Legge n. 355 del 5 dicembre 1992.
—  Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.
—  Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 318 del 14 giugno 1996.
—  Circolare n. 1 del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali del 7 luglio 1994 - Disposizioni per l'inoltro delle domande di aiuto relativo all'indennità compensativa (regolamento CE n. 2328/91) per l'anno 1994.
—  Circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996 - Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
—  Circolare n. 917 dell'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario del 20 marzo 1997 - Modalità ed indicazioni dei tempi di attuazione in Sicilia del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e delle norme tecniche della circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996.
(98.13.685)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 26 marzo 1998, prot. n. 756.
Partecipazione programma promozionale 1998 (legge regionale n. 14/66).
Alle Camere di commercio dell'Isola
Alle Commissioni provinciali dell'artigianato
c/o le Camere di commercio dell'Isola
Alle Associazioni industriali dell'Isola
Alle Associazioni piccoli industriali dell'Isola
Agli Esportatori agrumi (Arsecao)
c/p Confcommercio di Catania
Alle Organizzazioni cooperative:
—  CCI
—  LEGA
—  AGCI
—  UNCI
All'UCI - Unione coltivatori italiani di Palermo
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura regionale
All'Istituto regionale della vite e del vino
Al Consorzio tutela vino Marsala di Marsala
Alle Organizzazioni artigianali di categoria:
—  CNA di Palermo
—  CASA di Palermo
—  CLAAI di Palermo
—  CLAAI di Catania
—  Confartigianato di Palermo
All'Ispettorato regionale tecnico
Al Distretto minerario di Catania
All'Istituto commercio estero di Roma
All'Istituto commercio estero di Palermo
Nel comunicare che con decreto n. 258 del 13 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998, reg. n. 1, fg. n. 5, è stato approvato il piano promozionale per l'anno 1998 di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, si fa presente che le manifestazioni I.F.M. Asia Tokyo (settore artigianato), ITSE - Orlando e Sibex - Singapore (settore materiali lapidei) non potranno essere realizzate per mancanza di tempi tecnici operativi così come comunicato dall'Istituto commercio estero con nota del 13 marzo 1998.
Le imprese siciliane eventualmente interessate alle altre iniziative inserite nel suddetto programma dovranno inviare a questo Assessorato, esclusivamente a mezzo fax, unica istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato, ai seguenti numeri: 091/6969553, 6969552, 6969453, 6969478, e per conoscenza all'I.C.E. incaricato dell'esecuzione del programma (fax n. 6261041), entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessorato si riserva la facoltà di prendere in considerazione istanze tardive e comunque pervenute non oltre 60 giorni dalla pubblicazione, allorché le disponibilità previste per ogni singola iniziativa risultino eccedenti rispetto le istanze ritenute ammissibili.
Le imprese interessate dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina la partecipazione delle imprese ai programmi promozionali di cui al D.P. n. 61 dell'1 luglio 1995.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BENINATI 

(98.13.689)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

AVVISO DI RETTIFICA


CIRCOLARE 26 marzo 1998, n. 304.
Nuove disposizioni in materia di affidamento di incarichi di collaudo e di pagamento delle parcelle ai collaudatori dei cantieri di lavoro (art. 13, legge regionale n. 17/68, legge regionale n. 25/93, circolare 14 febbraio 1995, n. 212).

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 4 aprile 1998, a pag. 56 e seguenti, l'elencazione alfabetica delle voci di spesa degli schemi allegati deve intendersi specificata progressivamente a partire dalla lettera "A".
(98.15.801)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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