REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 7 MARZO 1998 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1998, n. 4.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato degli enti locali

DECRETO 27 gennaio 1998.
Approvazione del piano di riparto del patrimonio del Consorzio intercomunale per l'automazione dei servizi, con sede in Spadafora, ed estinzione dello stesso.
  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 6 febbraio 1998.
Modifica del decreto 22 luglio 1997, concernente iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Horizon". Graduatoria progetti regionali.
  pag.


DECRETO 6 febbraio 1998.
Modifica del decreto 22 luglio 1997, concernente iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Youthstart". Graduatoria progetti regionali.
  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 19 febbraio 1998.
Integrazione del decreto 25 febbraio 1997, concernente attivazione del sistema di accreditamento per le aziende termali  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 6 novembre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Cinisi  pag.


DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 27 novembre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Torretta  pag.

DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 20 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate  pag.


DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 20 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate  pag.


DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 17 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villafrati  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Randazzo  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Palazzolo Acreide  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Monterosso Almo  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. per la realizzazione di un impianto nel territorio del comune di Priolo Gargallo  pag. 10 


DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piazza Armerina  pag. 11 


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla soppressione di un passaggio a livello nel comune di Catania  pag. 12 

DECRETO 2 febbraio 1998.
Annullamento delle delibere della giunta municipale del comune di Casalvecchio Siculo n. 67 del 22 febbraio 1991 e n. 130 del 2 aprile 1991  pag. 13 


DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo proposto dal comune di Monreale  pag. 14 


DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Taormina  pag. 15 


DECRETO 3 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo alla realizzazione di opere nel territorio del comune di Realmonte  pag. 18 


DECRETO 3 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia  pag. 19 


DECRETO 9 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Saponara  pag. 20 

Assessorato del turismo,

delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 12 dicembre 1997.
Approvazione dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale  pag. 21 

COMITATO REGIONALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERA n. 5 del 20 dicembre 1996.
Modifica delle direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.  pag. 22 


DELIBERA n. 2 del 18 novembre 1997.
Direttive di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66  pag. 26 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 29 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 29 

Revoca della nomina di un componente esperto del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
  pag. 30 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
P.O.P. 1994/99 - II fase - Misura 1.3/a Interventi per le aree artigianali - Avviso  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Avviso pubblico per sollecitare manifestazione d'interesse  pag. 30 

CIRCOLARI

Assessorato del'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 17 dicembre 1997, n. 247.
Legge regionale n. 65 del 27 settembre 1995, artt. 8 e 19: Riconoscimento e funzionamento delle associazioni di apicoltori e bachicoltori - Consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione della bachicoltura  pag. 30 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 26 febbraio 1998, n. 3/Gab.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1998 del cap. 70315, concernente spese per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose, compresi quelli ubicati nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare ai sensi della legge n. 445/1906 e successive modificazioni  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 febbraio 1998, n. 294.
Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Ulteriori chiarimenti  pag. 33 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 2 febbraio 1998, n. 946.
Circolare esplicativa del decreto 12 agosto 1997, relativo alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.
  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 22 gennaio 1998, n. 822.
Linee guida per la redazione dei piani di sistemazione (Zona A)  pag. 33 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato dei lavori pubblici

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1997  pag. 35 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 1997.




LEGGE 5 marzo 1998, n. 4.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1998, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge nonché secondo le note di variazioni, presentati all'Assemblea regionale

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1998.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 marzo 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanz TRICOLI 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 645
"Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 13 febbraio 1998.
Trasmesso alla Commissione bilancio il 16 febbraio 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 91 del 18 febbraio 1998.
Relatore: Aulicino.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 153 del 3 marzo 1998.
(98.10.506)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 27 gennaio 1998.
Approvazione del piano di riparto del patrimonio del Consorzio intercomunale per l'automazione dei servizi, con sede in Spadafora, ed estinzione dello stesso.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Viste le leggi regionali n. 48/91 e 38/94;
Visto il decreto n. 563 del 17 marzo 1982, con il quale è stato costituito tra i comuni di Spadafora, Venetico, Condrò, Monforte San Giorgio, Torregrotta, Valdina, San Pier Niceto, Merì e Pace del Mela, il Consorzio intercomunale per l'automazione dei servizi - CIAS, con sede in Spadafora;
Che a seguito della mancata trasformazione dell'ente consortile in argomento, da parte dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 142/90, per come recepito con modifiche della legge regionale n. 48/91, questoAssessorato, con nota n. 1333 del 10 giugno 1995, ha dispiegato l'attività di vigilanza tendente ad acclarare la sussistenza o meno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la successiva revisione del consorzio in una delle nuove forme organizzative gestionali previste dalla legge sulle autonomie locali per procedere alla sua estinzione;
Che il segretario del consorzio, con nota n. 59 del 13 dicembre 1995, ha comunicato a questo Assessorato che i rappresentanti del Consorzio - CIAS, sono venuti alla determinazione di procedere alla chiusura dell'attività consortile e quindi allo scioglimento del consorzio;
Conseguentemente, questo Assessorato, con decreto n. 8 del 2 febbraio 1996, ha decretato la cessazione del Consorzio intercomunale per l'automazione dei servizi con sede in Spadafora e la contestuale nomina del commissario liquidatore, in persona della dott.ssa Francesca Smiroldo, funzionario regionale;
Vista la deliberazione del commissario liquidatore n. 7 del 9 ottobre 1997, positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. – sezione provinciale di Messina – nella seduta del 2 dicembre 1997 con decisione n. 20995/19745, avente ad oggetto la formulazione del piano di riparto del patrimonio consortile ai sensi dell'art. 213 dell'OREL;
Rilevato dalla citata deliberazione n. 7/97 che l'ente consortile non possiede beni immobili e non ha alle proprie dipendenze alcuna unità di personale e che il relativo patrimonio attivo e passivo è costituito dai crediti e debiti maturati e specificati negli allegati A, B e C della delibera consortile;
Che dall'allegato C, alla citata deliberazione n. 7 il comune di Monforte San Giorgio, risulta debitore nei confronti della società Insiel S.p.A., con sede in via France-sco d'Assisi n. 43 - Trieste, per l'importo di L. 39.255.130, che il comune di Torregrotta risulta debitore nei con-
fronti della società Insial S.p.A., con sede in via S. Fran-cesco d'Assisi n. 43 - Trieste, per L. 3.405.558 ed il comu-ne di Merì risulta debitore nei confronti della società Insiel S.p.A., con sede in via S. Francesco d'Assisi n. 43 - Trieste, della somma di L. 2.581.712, del comune di Spadafora per L. 3.138.566, del comune di Condrò per
L. 240.750, del comune di Pace del Mela per L. 2.741.975, del comune di San Pier Niceto per L. 1.452.870, del co-mune di Valdina per L. 1.543.150, del comune di Venetico per L. 1.712.740;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del progetto di riparto del patrimonio del Consorzio intercomunale - CIAS, con sede in Spadafora, formulato dal commissario liquidatore con deliberazione n. 7 del 9 ottobre 1997, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto l'art. 213 dell'OREL;

Decreta:


Art. 1

Approvare il piano di riparto del patrimonio del Consorzio CIAS, con sede in Spadafora, formulato dal commissario liquidatore con deliberazione consortile n. 7 del 9 ottobre 1997 che presenta le risultanze debitorie e creditorie sopra specificate.

Art. 2

Dichiarare conseguentemente estinto il Consorzio intercomunale automazione servizi CIAS con sede in Spadafora.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 1998.
BURGARETTA APARO
(98.7.311)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 6 febbraio 1998.
Modifica del decreto 22 luglio 1997, concernente iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Horizon". Graduatoria progetti regionali.
L'ASSESSORE

PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente: «Addestramento professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente: «Legge quadro in materia di formazione professionale»;
Visti, in particolare, gli artt. 24 e 25 della legge n. 845/78, che riguardano la costituzione del Fondo di rotazione;
Visti i regolamenti CEE n. 2081/93, n. 2082/93 e n. 2084/93 del 20 luglio 1993 e n. 4255/88 del 19 dicembre 1988;
Visto il programma operativo 1994-1999 dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane", approvato dalla Commissione europea con decisione C(94) 3927 del 22 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, negoziate con la Commissione europea per il periodo 1997-1999 ivi compreso Integra;
Visto il decreto n. 299/I/F.P. del 20 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 luglio 1997, n. 36, con cui viene approvata la graduatoria dei progetti regionali presentanti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Horizon";
Visto il decreto n. 368/I/F.P. del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 luglio 1997, n. 36, con cui viene modificata la graduatoria dei progetti regionali presentati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Horizon";
Visto il ricorso alT.A.R., promosso dalla ditta Acustica Meloni contro la motivazione della esclusione dalla valutazione;
Vista la disposizione assessoriale concernente l'ammissione a valutazione, nell'esercizio dell'autotutela, del citato progetto e di tutti quelli esclusi per la medesima motivazione, al fine di evitare le conseguenze derivanti da una eventuale sospensiva del T.A.R.;
Vista la scheda di valutazione, dalla quale risulta l'attribuzione al progetto 5663 H/R del punteggio di 676;

Decreta:


Art. 1

Gli allegati al decreto n. 368/I/F.P. del 22 luglio 1997 sono modificati nella parte concernente il progetto 5663 H/R con la cancellazione dall'allegato C – Progetti esclusi - e l'inserimento nell'allegato A - Graduatoria dei progetti valutati – con l'attribuzione del punteggio di 676.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 febbraio 1998.
  BRIGUGLIO 

(98.7.335)
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DECRETO 6 febbraio 1998.
Modifica del decreto 22 luglio 1997, concernente iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Youthstart". Graduatoria progetti regionali.
L'ASSESSORE

PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente: «Addestramento professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente: «Legge quadro in materia di formazione professionale»;
Visti, in particolare, gli artt. 24 e 25 della legge n. 845/78, che riguardano la costituzione del Fondo di rotazione;
Visti i regolamenti CEE n. 2081/93, n. 2082/93 e n. 2084/93 del 20 luglio 1993 e n. 4255/88 del 19 dicembre 1988;
Visto il programma operativo 1994-1999 dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane" approvato dalla Commissione europea con decisione C(94) 3927 del 22 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, negoziate con la Commissione europea per il periodo 1997-1999 ivi compreso Integra;
Visto il decreto n. 301/I/F.P. del 20 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 luglio 1997, n. 36, con cui viene approvata la graduatoria dei progetti regionali presentati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione risorse umane - Youthstart";
Visto il decreto n. 370/I/F.P. del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con cui viene modificato il citato decreto n. 301/I/F.P.;
Visto il ricorso alT.A.R. con cui il Centro studi ibleo, promotore del progetto 5768 Y/R, rileva che non è stato attribuito il punteggio aggiuntivo derivante dalla partecipazione al finanziamento del progetto da parte del privato;
Vista la scheda di valutazione, dalla quale risulta che il punteggio aggiuntivo è stato regolarmente attribuito e, pertanto, compreso nel punteggio complessivo attribuito,e che non è stato riportato nell'allegato ai citati decreti assessoriali per mero errore materiale;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'errore materiale rilevato;
Visto il ricorso al T.A.R. promosso dalla ditta Acustica Meloni contro la motivazione della esclusione dalla valutazione;
Vista la disposizione assessoriale concernente l'ammissione a valutazione, nell'esercizio dell'autotutela, del citato progetto e di tutti quelli esclusi per la medesima motivazione, al fine di evitare le conseguenze derivanti da una eventuale sospensiva del T.A.R.;
Visto il progetto n. 5758 Y/R promosso dalla ditta Zizza Maria Nivea, escluso dalla valutazione per la stessa motivazione del progetto promosso dalla ditta Acustica Meloni;
Vista la scheda di valutazione, dalla quale risulta l'attribuzione al progetto 5758 Y/R del punteggio di 459;

Decreta:


Art. 1

L'allegato al decreto n. 370/I/F.P. del 22 luglio 1997 viene modificato, nella parte concernente il progetto 5768 Y/R promosso dal Centro studi ibleo, con l'indicazione del cofinanziamento del privato nella misura di L. 143.620.000, pari al 5% del costo complessivo del progetto, e nella parte concernente il progetto 5758 promosso dalla ditta Zizza Maria Nivea, con la cancellazione dall'allegato C – Progetti esclusi – e l'inserimento nell'allegato A – Graduatoria dei progetti valutati – con l'attribuzione del punteggio di 459.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 febbraio 1998.
  BRIGUGLIO 

(98.7.335)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 febbraio 1998.
Integrazione del decreto 25 febbraio 1997, concernente attivazione del sistema di accreditamento per le aziende termali.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 83, con il quale le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 della medesima legge;
Vista la nota n. 1N9/2283 del 28 giugno 1996, che recepisce l'accordo del 19 aprile 1996 tra gli Assessori regionali per la sanità, le province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, Assoterme e A.N.C.O.T.;
Preso atto che in data 31 dicembre 1996, prot. n. 9766/20253, il coordinamento degli Assessori regionali per la sanità, sentita la rappresentanza delle associazioni termali, ha definito i principi ed i criteri attuativi per la parte concernente le aziende termali, al fine di procedere all'attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 502/92, con le relative modifiche ed integrazioni;
Visto che, a seguito di quanto sopra citato, si è provveduto al recepimento dei criteri e dei principi inerenti l'accreditamento definitivo delle aziende termali con decreto n. 21567 del 25 febbraio 1997;
Ritenuto di dover dare attuazione all'ultimo punto previsto dall'accordo del 31 dicembre 1996 e cioè agli obblighi informativi (invio di floppy-disk, di fatturazioni, dati statistici, dati sulla mobilità interregionale, etc.) delle aziende termali accreditate;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 21567 del 25 febbraio 1997, le seguenti aziende termali già definitivamente accreditate:
—  Azienda autonoma delle terme di Acireale;
—  Azienda autonoma delle terme di Sciacca;
—  Azienda termale Fintur di Sciacca;
—  Azienda termale Acquapia di Montevago;
—  Azienda termale Terme Segestane di Castellammare del Golfo;
—  Azienda termale Terme Gorga di Alcamo;
—  Azienda termale Stea di Terme Vigliatore;
—  Azienda termale Granata-Cassibile di Alì Terme;
—  Azienda termale Germani-Marino di Alì Terme;
—  Azienda termale Igar di Termini Imerese
dovranno porre in essere i conseguenziali adempimenti al fine di garantire, in proprio o presso terzi, la disponibilità della strumentazione ai fini dell'assolvimento del debito informatico ed informativo, nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato A5 del predetto accordo, attraverso l'invio di floppy-disk alle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti e al gruppo 9°, I Direzione dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2

Fermo restando che l'attivazione di quanto specificato nel precedente art. 1 rimane a totale carico delle aziende termali, le medesime dovranno presentare dichiarazione di accettare ed obbligarsi al rispetto delle predette procedure.
Le suindicate dichiarazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo 1998 alle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, al gruppo 9 dell'Assessorato regionale della sanità ed al gruppo 41° dell'Ispettorato regionale della sanità.

Art. 3

Il termine per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 è fissato al 31 maggio 1998.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.9.413)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 6 novembre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Cinisi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 623/DRU del 6 novembre 1997, con il quale è stato approvato un programma costruttivo proposto dal comune di Cinisi, riguardante la cooperativa edilizia La Giada;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto di doversi procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione dei termini di utilizzazione delle aree interessate dal programma costruttivo approvato;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando in ogni sua altra parte il decreto n. 623/DRU del 6 novembre 1997, l'art. 4 del medesimo viene così sostituito: «Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.273)
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DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 27 novembre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Torretta.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 694/DRU del 27 novembre 1997, con il quale è stato approvato un programma costruttivo proposto dal comune di Torretta, riguardante la realizzazione di n. 48 alloggi popolari;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto di doversi procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione dei termini di utilizzazione delle aree interessate dal programma costruttivo approvato;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando in ogni sua altra parte il decreto n. 694/DRU del 27 novembre 1997, l'art. 4 del medesimo viene così sostituito: «Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.272)
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DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 20 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 571/DRU del 20 ottobre 1997, con il quale è stato approvato un programma costruttivo proposto dal comune di Villabate, riguardante la cooperativa edilizia Conceria;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto di doversi procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione dei termini di utilizzazione delle aree interessate dal programma costruttivo approvato;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando in ogni sua altra parte il decreto n. 571/DRU del 20 ottobre 1997, l'art. 4 del medesimo viene così sostituito: «Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.270)
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DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 20 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 573/DRU del 20 ottobre 1997, con il quale è stato approvato un programma costruttivo proposto dal comune di Villabate, riguardante la cooperativa edilizia Rosselli;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto di doversi procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione dei termini di utilizzazione delle aree interessate dal programma costruttivo approvato;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando in ogni sua altra parte il decreto
n. 573/DRU del 20 ottobre 1997, l'art. 4 del medesi-
mo viene così sostituito: «Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.271)
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DECRETO 26 gennaio 1998.
Modifica del decreto 17 ottobre 1997, concernente approvazione del programma costruttivo del comune di Villafrati.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 567/DRU del 17 ottobre 1997, con il quale è stato approvato un programma costruttivo proposto dal comune di Villafrati, riguardante la realizzazione di n. 23 alloggi sociali della cooperativa edilizia Il Tetto;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Ritenuto di doversi procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione dei termini di utilizzazione delle aree interessate dal programma costruttivo approvato;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando in ogni sua altra parte il decreto
n. 567/DRU del 17 ottobre 1997, l'art. 4 del medesi-
mo viene così sostituito: «Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 1998.
  GRIMALDI 

(98.6.274)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Randazzo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 927 del 10 gennaio 1996, con la quale la società Enel S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, per la costruzione della cabina primaria 150/20 Kv ricadente nel comune di Randazzo;
Vista la delibera n. 24 del 21 marzo 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 19 aprile 1996, prot. n. 15531, con cui il consiglio comunale di Randazzo esprime parere favorevole alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 9955 del 3 giugno 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che vengano rispettate le condizioni geomorfologiche del territorio così come dettate nella relazione geologica;
Visti gli elaborati consistenti in:
1)  tav.    1  -  relazione tecnica;
2)  tav.    2  -  corografia, scala 1:25.000;
3)  tav.    3  -  documentazione fotografica;
4)  tav.    4  -  estratto di mappa catastale, scala 1:4.000;
5)  tav.    6  -  planimetria dell'impianto, scala 1:500 tav. n. 102;
6)  tav.    7  -  elaborato architettonico, scala 1:100 tav. n. 014;
7)  tav.    8  -  sezione longitudinale A-A, scala 1:100 tav. n. 013;
8)  tav.    9  -  relazione geologico-tecnica;
9)  tav.  12  -  tavola P.R.G. del comune di Randazzo con l'esatta ubicazione dell'intervento di che trattasi e l'indicazione della probabile uscita dell'elettrodotto a 150 Kv;
Visto il parere n. 23, prot. n. 649, del 26 novembre 1997, espresso dal gruppo XXVIII/DRU ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Premesso che:
—  il comune di Randazzo è in atto dotato di un P.R.G. approvato con stralci giusto decreto n. 850 del 6 giugno 1987 i cui vincoli per le aree oggetto d'esproprio sono divenuti inefficaci a far data dal 7 giugno 1997;
—  l'intervento in oggetto ricade in zona E (verde agricolo) del vigente strumento urbanistico generale;
—  il comune di Randazzo ha espresso parere favorevole con delibera C.C. n. 24/96 del 21 marzo 1996;
—  il progetto prevede la costruzione di un corpo di fabbrica in c.a. e tompagnatura in muratura con elementi in c.a. di tipo prefabbricato, su una elevazione, che occupa una superficie di mq. 340 circa ed un volume vuoto per pieno di mc. 1.428 circa;
—  il progetto in questione interessa un terreno, che ricade in quota parte nella particella n. 149 del foglio di mappa n. 20 del comune di Randazzo, ed è esteso mq. 9.000 circa, a cui si accede da una stradella interpoderale che si collega alla strada statale 116 al Km. 1,5;
Considerato che:
1)  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 appare regolare;
2)  appare condivisibile la costruzione della predetta cabina in quanto è necessaria per far fronte all'incremento dell'emergenza elettrica, e per migliorare in generale la qualità del servizio elettrico nel contesto territoriale di che trattasi;
3)  l'area interessata dall'intervento non ricade in zona di interesse naturale e paesistico, atteso che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali non ha espresso alcun parere nel merito, avendo rilevato che la pratica non risultava di "propria competenza";
4)  il Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole con prot. n. 9955 del 3 giugno 1997, a condizione che vengano rispettate le condizioni geomorfologiche del territorio così come dettate nell'allegata relazione geologica;
5) la realizzazione della cabina primaria appare compatibile con l'assetto territoriale del comune interessato;
6)  per gli aspetti in ordine alla tutela ambientale, appare opportuno prescrivere di provvedere alla piantumazione di essenze arbustive sempreverdi attorno al perimetro dell'area interessata dall'intervento di che trattasi.
Per tutto quanto su considerato, il gruppo 28°/DRU è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto di costruzione della cabina primaria a 150/20 Kv che ricade nel territorio del comune di Randazzo con le condizioni e prescrizioni di cui al parere del Genio civile di Catania citato in premessa e con la prescrizione di cui ai superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/DRU n. 23 del 26 novembre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, con le prescrizioni di cui al parere n. 23 del 26 novembre 1997 espresse dal gruppo XXVIII/DRU e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania citato in premessa, il progetto relativo alla costruzione della cabina primaria 150/20 Kv ricadente nel comune di Randazzo.

Art. 2

La società Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società Enel S.p.A. ed il comune di Randazzo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.317)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Palazzolo Acreide.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 11233 dell'11 marzo 1996, con cui la società Enel S.p.A. trasmette a questo Assessorato il progetto per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla costruzione della cabina primaria 150/20 Kv nel comune di Palazzolo Acreide;
Vista la delibera n. 3 del 4 febbraio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 9 marzo 1997, prot. n. 3077, con cui il consiglio comunale di Palazzolo Acreide esprime parere contrario alla costruzione della cabina primaria 150/20 Kv per le motivazioni in essa riportate;
Visti gli elaborati consistenti in:
1)  relazione tecnica descrittiva;
2)  corografia, scala 1:25.000;
3)  estratto di mappa, scala 1:4.000;
4) planimetria dell'impianto, scala 1:500;
5) sezione longitudinale A-A, scala 1:100;
6) elaborato architettonico, scala 1:100;
7)  stralcio del P.R.G. vigente a Palazzolo Acreide;
8) documentazione fotografica;
9)  relazione geologica;
Vista la nota prot. n. 787/III del 20 marzo 1996, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa dichiara, che l'area interessata alla costruzione della cabina primaria 150/20 Kv, non è sottoposta a vincolo archeologico;
Vista la nota prot. n. 11359/97 sezione 1/6 del 2 luglio 1997, con il quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che, come specificato nella relazione geologica, vengano asportati i soprastanti terreni alluvionali non ritenuti idonei all'edificazione e le fondazioni poggino sulle sottostanti calcareniti, ogni intervento edilizio singolo nel piano in argomento dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 7832/Gruppo IV 1/A del 18 settembre 1996, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa esprime parere favorevole alla variante di che trattasi, specificando che non esistono vincoli relativi alla forestazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 550 del 6 novembre 1997, che parzialmente si trascrive:
«.…Omissis…
Premesso che:
—  Con istanza n. 11233 dell'11 marzo 1996, l'Enel faceva pervenire il progetto in esame per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
—  Il progetto riguarda la costruzione di una cabina primaria di trasformazione 150/20 Kv per potere migliorare la qualità del servizio elettrico nel bacino di utenza del comune di Palazzolo Acreide e dei comuni limitrofi; l'ubicazione dell'impianto ricade all'interno della particella n. 126 del F.M. n. 18 del comune di Palazzolo Acreide ed in zona E2 dello strumento urbanistico vigente, lungo la strada statale n. 124 Siracusana;
—  L'edificio avrà una superficie coperta di mq. 332,71, con altezza fuori terra di m. 4,55 ed un volume di mc. 1.513,83 su un'area impegnata di mq. 8.000;
—  Con provvedimento n. 7832 del 18 settembre 1996, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il proprio nulla osta, sotto il profilo tecnico-forestale, specificando che non esistono vincoli relativi alla forestazione;
— Con delibera consiliare n. 3 del 4 febbraio 1997, il comune di Palazzolo Acreide esprime parere contrario per la costruzione della cabina di che trattasi, con le seguenti motivazioni:
–  mancanza di parere della Soprintendenza, parere che è stato anche richiesto dalla commissione edilizia;
–  vicinanza alla masseria, luogo antropizzato;
–  di ritenere utile la realizzazione della cabina, con le seguenti indicazioni: spostamento presso un sito non antropizzato e non produttivo all'altezza della futura discarica in contrada Timpa di Corvo;
—  Con provvedimento n. 11359/97 del 2 luglio 1997, l'ufficio del Genio civile di Siracusa esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato a condizione che, come specificato nella relazione geologica allegata, vengano totalmente asportati i soprastanti terreni alluvionali non ritenuti idonei all'edificazione e le fondazioni poggino sulle sottostanti calcareniti;
—  Il comune di Palazzolo Acreide è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 1618 del 29 novembre 1989;
Considerato che:
—  Il parere negativo del consiglio comunale deriva dalla mancanza del parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa e dalla vicinanza alla masseria Messina: con il parere n. 878 del 20 marzo 1996, prima citato, la Soprintendenza ha dichiarato che l'area di impianto non risulta sottoposta a vincolo archeologico; non esistono vincoli relativi alla forestazione, come riportato nel parere n. 7832 del 18 settembre 1996 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, di cui alle premesse; a seguito di sopralluogo si è accertato che il progetto in argomento è stato traslato di circa m. 130, così come visualizzato negli elaborati progettuali e pertanto il sito prescelto può ritenersi urbanisticamente idoneo per la realizzazione dell'opera.
Quanto sopra premesso e considerato, è del parere di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, la costruzione della cabina primaria 150/20 Kv "Palazzolo", ricadente nella particella n. 126 del F.M. n. 18 del comune di Palazzolo Acreide.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 550 del 6 novembre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 550 del 6 novembre 1997 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, il progetto relativo alla costruzione della cabina primaria a 150/20 Kv nel comune di Palazzolo Acreide.

Art. 2

La società Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società Enel S.p.A. ed il comune di Palazzolo Acreide sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.318)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel comune di Monterosso Almo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 24963 del 4 giugno 1996, con la quale l'Enel S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato il progetto per la costruzione della cabina primaria 150/20 Kv e dei relativi raccordi di Monterosso Almo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 6 dell'11 aprile 1981, dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, degli artt. 5 e 17 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e degli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Vista la delibera n. 53 del 30 settembre 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dalCO.RE.CO. di Ragusa nella seduta del 19 ottobre 1996 al n. 6191/7224, con cui il consiglio comunale di Monterosso Almo esprime parere favorevole al progetto relativo alla costruzione della cabina primaria 150/20 da realizzarsi nel comune medesimo, con le condizioni espresse dall'ufficio tecnico comunale:
«…Omissis…
La relazione del 20 agosto 1996 dell'ufficio tecnico comunale che prescrive che l'E.N.E.L. prima degli atti propedeutici alla realizzazione della cabina, dovrà:
a)  produrre idoneo titolo relativo all'acquisizione dell'immobile ove dovrà essere realizzata l'opera…;
b) Adempiere a quanto prescritto dalla legge regionale n. 27/86 …in relazione all'autorizzazione allo scarico…;
c) acquisire il nulla osta dell'Ispettorato forestale di Ragusa, atteso che l'immobile …ricade all'interno del vincolo idrogeologico di cui alla perimetrazione effettuata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ai sensi della legge n. 1497/39 e in applicazione della legge n. 431/85.
In conformità a quanto richiesto dall'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa con nota prot. n. 3178/I.P. del 20 giugno 1996, l'E.N.E.L. dovrà altresì produrre:
d) relazione sul rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992;
e)  sistema di approvvigionamento idrico e riserva idrica;
f)  sistema di smaltimento delle acque usate e relativi elaborati grafici.»;
Visti gli elaborati allegati alla nota n. 24963 del 4 giugno 1996, consistenti in:
—  relazione tecnica descrittiva;
—  corografia scala 1:25.000 con indicata l'ubicazione della cabina primaria;
—  estratto del F.M. n. 38 del comune di Monterosso Almo, scala 1:4.000 con indicata l'ubicazione della cabina primaria;
—  planimetria dell'impianto, scala 1:500, tav. 102;
—  sezione longitudinale A-A, scala 1:100, tav. 103;
—  elaborato architettonico, scala 1:100, tav. 104;
—  stralcio dell'allegato B del programma di fabbricazione vigente, scala 1:2.000;
—  documentazione fotografica;
—  analisi dei riflessi nell'utenza;
Vista la nota prot. n. 2862/II del 4 settembre 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge n. 481/85, a condizione che la recinzione venga realizzata con muri a secco alti mt. 2 circa, con la parte terminale a "shinapisci", sarà consentito altresì l'uso di malta a base di calce non affiorante;
Vista la nota prot. n. 16399 del 30 luglio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Ragusa esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 16399 del 2 ottobre 1997, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste diSiracusa esprime parere favorevole ai soli fini di vincolo idrogeologico;
Visto il parere n. 15 prot. n. 423/97 del 12 novembre 1997 del gruppo XXVII/DRU di questo Assessorato, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Considerato
— che il progetto in parola, redatto da tecnico abilitato, è relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione 150/20 Kv necessaria per far fronte all'incremento della richiesta di energia elettrica dell'utenza ricadente nel territorio di Monterosso Almo e nei comuni limitrofi, al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico;
— che la scelta del sito, di circa 7.500 mq., viene giustificata per le caratteristiche di accessibilità, giacitura, resistività elettrica e vicinanza al baricentro dei carichi elettrici ed alla facilità di interconnessione alla rete esistente a 150 e a 20 Kv;
— che l'area scelta è accessibile dalla strada consorziale Corulla che si collega con la provinciale Chiaramonte-Monterosso;
—  che riguardo allo strumento urbanistico vigente, P. di F., e riguardo allo strumento urbanistico in itinere, P.R.G. il progetto ricade in zona E di verde agricolo.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, il gruppo XXVII che tratta affari urbanistici delle province di Ragusa e Siracusa è del parere che il progetto della cabina primaria 150-20 Kv di Monterosso Almo possa essere autorizzato in quanto compatibile con l'assetto territoriale.
Giusta parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 133/96, espresso nella seduta del 16 aprile 1996, condiviso dal capo dell'amministrazione a mezzo dell'assessoriale prot. n. 34 del 27 gennaio 1997, in sede di rilascio della concessione edilizia comunale, l'ente locale fisserà le eventuali prescrizioni atte a stabilire un più armonico inserimento del progetto nel proprio assetto territoriale nonché il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sanità.»;
Rilevato che la procedura seguita appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere n. 15 prot. n. 423/97 del 12 novembre 1997, espresso dal gruppo XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa e dall'ufficio tecnico comunale, il progetto relativo alla costruzione della cabina primaria 150/20 Kv, in variante alle previsioni urbanistiche del comune diMonterosso Almo.

Art. 2

La società Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa, che saranno vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società Enel S.p.A. ed il comune di Monterosso Almo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.319)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. per la realizzazione di un impianto nel territorio del comune di Priolo Gargallo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 1146/MON del 28 giugno 1995 della SNAM S.p.A. - area sud, con la quale si trasmette a questo Assessorato, per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto di riduzione del gas metano tipo HPRS 100/TC/IS di Melilli in territorio di Priolo Gargallo;
Vista la delibera n. 42 del 9 maggio 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 5 giugno 1996 prot. n. 7231, con cui il consiglio comunale di Priolo Gargallo esprimeva parere favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 4154 dell'8 agosto 1995, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diSiracusa, sezione P.A.U., esprime parere favorevole al progetto di cui sopra, a condizione che l'area libera a ridosso della recinzione venga utilizzata per la realizzazione di una schermatura arborea;
Vista la nota prot. sezione A/6 n. 19807 del 24 novembre 1995, con cui l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, significando "che ogni intervento edilizio singolo nel piano in argomento dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi degli artt.17 e 18 della legge n. 64/74 medesima";
Vista la nota prot. n. 3592/P. 13727 del 23 marzo 1996, con cui il comando provinciale dei VV.FF. di Siracusa ha espresso parere favorevole al progetto di che trattasi;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
 1)  relazione tecnica particolareggiata costituita da: Scopo delle opere - Quadro di riferimento progettuale - Quadro di riferimento ambientale - Conclusioni;
 2) relazione degli impianti elettrici da realizzare - SPC.N.EA-40000;
 3)  piano generale dis. LB-D-81100, scala 1:100.000;
 4)  planimetria dis. LB-4E-82011, scala 1:25.000;
 5)  planimetria con P.R.G. dis. LB-3D-82051, scala 1:10.000;
 6)  planimetria con punti di ripresa fotografica dis. GB-A-62000/A, scala 1:200;
 7)  sezioni tipo per strade di accesso SPC.N.CA-E-10100;
 8) planimetria impianto CB-A-12001, scala 1:100;
 9)  prospetti e sezioni CB-A-12002, scala 1:100;
10)  vista assonometrica CB-A- 12003, scala 1:100;
11)  sezioni particolari area impianto CB-B-12004;
12)  documentazione fotografica;
Vista la nota prot. n. 006 del 3 febbraio 1997, con cui il gruppo XXIII della Direzione urbanistica di questo Assessorato ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al progetto di massima in argomento, con le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIII della Direzione urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXIII della Direzione urbanistica e con le relative condizioni riportate nei pareri espressi dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa e dall'ufficio del Genio civile di Siracusa di cui in premessa, il progetto di massima per l'impianto di riduzione della pressione gas metano tipo HPRS 100/TC/IS di Melilli in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Priolo Gargallo nel cui territorio ricade.

Art. 2

La SNAM resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

La SNAM ed il comune diPriolo Gargallo, ciascuno per le proprie competenze, sono onerati degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.279)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piazza Armerina.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto n. 582 del 9 aprile 1997, con cui è stato approvato il P.R.G. del comune di Piazza Armerina;
Vista la nota prot. n. 6018/p del 17 settembre 1997, con la quale il comune di Piazza Armerina ha trasmesso a questo Assessorato per il parere di competenza, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, la variante al P.R.G. per l'individuazione della fascia di rispetto, con vincolo di inedificabiltà, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione;
Vista la delibera n. 53 dell'11 luglio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. diEnna nella seduta dell'11 luglio 1996, prot. n. 6716 decisione 6750, con la quale il consiglio comunale di Piazza Armerina ha approvato l'individuazione della fascia di rispetto di inedificabilità ordinaria larga m. 100 attorno all'area destinata nel P.R.G. a impianto di depurazione definita dall'U.T.C. secondo la planimetria allegata alla delibera di cui sopra;
Visto il decreto assessoriale n. 582 del 9 aprile 1987, con cui questo Assessorato ha approvato il P.A.R.F. del comune diPiazza Armerina;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 559 del 7 agosto 1997 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
— il depuratore è preesistente alla redazione del P.R.G. approvato con decreto n. 582 del 9 aprile 1987, dove è stato indicato l'impianto ma non è stata individuata la fascia di rispetto;
— il depuratore è conforme al P.A.R.F. approvato con decreto n. 584/88, nel quale si prescrive, tra l'altro, la previsione di una adeguata fascia di rispetto attorno al depuratore in ottemperanza all'art. 46 della legge regionale n. 27/86;
— si rileva la presenza di alcuni fabbricati, nell'area circostante il depuratore, per i quali si rimanda all'ufficio competente ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti sotto l'aspetto igienico-sanitario;
— non si tratta di variante al P.R.G. ma di un adempimento di legge (art. 46 della legge regionale n. 27/86) che impone la larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione a servizio di comuni, di 100 metri per gli impianti di terzo livello.
Per tutto quanto precede, è del parere che la variante al P.R.G. di Piazza Armerina relativa all'individuazione della fascia di rispetto attorno all'impianto di depurazione, proposta dal comune di Piazza Armerina, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, è condivisibile nel rispetto dei considerata che precedono.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 559 del 7 agosto 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in con-formità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 559 del 7 agosto 1997, la variante al P.R.G. del comune di Piazza Armerina relativa all'individuazione della fascia di rispetto attorno all'impianto di depurazione.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 53 dell'11 luglio 1996, che verrà vistata e timbrata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Piazza Armerina resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.321)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Ente ferrovie dello Stato relativo alla soppressione di un passaggio a livello nel comune di Catania.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 205 del 21 novembre 1996, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto istanza a questoAssessorato di autorizzazione-variante, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione del progetto dei lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 244+310 della linea ferroviaria Bicocca-Messina mediante la costruzione di una strada di collegamento tra la via Feudo Grande e la via Primula;
Vista la delibera n. 48 del 9 giugno 1997, riscontata legittima dal CO.RE.CO. diCatania nella seduta dell'8 luglio 1997, prot. n. 14257, con cui il consiglio comunale di Catania esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, parere favorevole al progetto di variante di che trattasi;
Visti gli atti ed elaborati progettuali di seguito elencati;
1)  tav. 1  -  relazione tecnica;
2)  tav. 2  -  stralcio del P.R.G. vigente di Catania;
3)  tav. 3  -  stralcio del P.R.G. vigente di Catania con la visualizzazione della variante di che trattasi;
4)  tav. 4  -  planimetria, sezioni, profili a scale varie;
5)  tav. 5  -  corografia, planimetria, profilo, sezioni tipo a scale varie;
6)  tav. 6  -  relazione geologica;
Vista la nota prot. n. 28482 del 23 settembre 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 21181-II del 4 agosto 1997, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diCatania esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere favorevole alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 2011/97 del 27 settembre 1997, con cui il comune diCatania dichiara che nella zona d'intervento, della variante, non esistono altri vincoli oltre quelli di natura sismica e di tutela del paesaggio;
Visto il parere n. 21 prot. n. 617 del 12 novembre 1997 espresso dal gruppo XXVIII/DRU ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Premesso che:
—  la zona oggetto dell'intervento ricade interamente nel territorio del comune di Catania;
—  il comune di Catania è dotato di un P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 166/A del 17 settembre 1969 ed, in particolare, la strada da realizzarsi ricade sul tracciato della linea ferroviaria;
—  con decreto n. 168/83 e decreto n. 117/88, è stato approvato il progetto relativo al "raddoppio della linea ferrata Catania-Messina" ed, in particolare, nell'area in oggetto il tracciato ferroviario risulta traslato ed in parte interrato;
—  il progetto prevede l'eliminazione del passaggio a livello a raso, ricadente in area urbana, al Km. 244+310 della linea ferrata e la conseguente costruzione di una strada che collega la via Feudo Grande alla via Primula;
— la suddetta strada si sviluppa sul rilevato del tracciato della dismessa linea ferrata;
—  la strada di collegamento ha una lunghezza di mt. 259 circa, una larghezza totale di mt. 6,50 comprendente due corsie da 2,75 l'una e un solo marciapiede da mt. 1,00;
—  la strada presenta un andamento altimetrico con una differenza di quota di circa mt. 10,00, degradante dalla via Primula verso la via Feudo Grande, con una pendenza massima di 5,5%;
Considerato che:
1)  il procedimento amministrativo di autorizzazione- variante di cui all'art. 7, legge regionale n. 65/81 e art. 6, legge regionale n. 15/91 appare regolare;
2)  l'eliminazione del passaggio a livello in area urbana si configura come intervento necessario, che riveste carattere di pubblica utilità;
3) la realizzazione della strada appare compatibile con l'assetto del territorio urbano e consente, tra l'altro, il recupero dell'area di sedime della dismessa linea ferroviaria;
4)  la strada appare migliorativa del sistema di viabilità stradale esistente;
5)  al fine di garantire una adeguata qualificazione dell'intervento, appare opportuno prescrivere la sistemazione a verde di arredo di tutta l'area in rilevato e residuale in proprietà delle FF.SS. ai margini della realizzanda strada.
Per tutto quanto espresso, è del parere che il progetto di soppressione del passaggio a livello mediante la realizzazione della strada di collegamento tra la via Feudo Grande e la via Primula ricadente sul tracciato della dismessa linea ferrata sia meritevole di approvazione con la prescrizione di cui ai superiori considerata.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/DRU n. 21 del 12 novembre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, con le prescrizioni di cui al parere n. 21 del 12 novembre 1997 espresso dal gruppo XXVIII/DRU ai sensi della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, la variante relativa ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 244+310 della linea ferroviaria Messina-Catania mediante costruzione strada di collegamento tra la via Feudo Grande e la via Primula.

Art. 2

L'Ente ferrovie dello Stato resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

L'Ente ferrovie dello Stato ed il comune diCatania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.320)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Annullamento delle delibere della giunta municipale del comune di Casalvecchio Siculo n. 67 del 22 febbraio 1991 e n. 130 del 2 aprile 1991.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Viste le altre leggi che regolano la materia urbanistica;
Vista la deliberazione di giunta municipale del comune diCasalvecchio Siculo n. 67 del 22 febbraio 1991, con la quale si approva il progetto relativo alla costruzione di un Belvedere;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 130 del 2 aprile 1991, con la quale si approva il 1° stralcio del progetto di cui sopra;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente prot. n. 12715/u del 16 novembre 1995, indirizzata al sindaco del comune di Casalvecchio Siculo, di richiesta annullamento in autotutela delle deliberazioni di G.M. n. 67/91 e n. 130/91;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente prot. n. 5487/u del 22 aprile 1996, indirizzata al sindaco del comune di Casalvecchio Siculo ed al progettista delle opere, di contestazione ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78;
Vista la relazione di controdeduzioni del progettista del 30 maggio 1996 assunta a questo Assessorato in data 11 giugno 1996;
Vista la nota prot. n. 303 del 30 luglio 1996, con la quale il gruppo XXX della D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del C.R.U., ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati per il parere di competenza;
Visto il voto n. 543 del 22 ottobre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così come si esprime:
«…Omissis…
Considerato:
—  le aree interessate dal progetto, approvato con deliberazione di giunta municipale n. 67 del 22 febbraio 1991, interessano al 50% zone a parcheggio e per l'altra parte zone di verde agricolo del vigente programma di fabbricazione approvato con decreto assessoriale n. 122 del 16 aprile 1981;
—  l'approvazione del progetto, comportando una variazione delle previsioni dello strumento urbanistico, doveva necessariamente essere preventivamente approvata mediante procedura di variante, con la stessa modalità seguita per l'approvazione del P. di F. o secondo la procedura di cui al 5° comma della legge regionale n. 1/78;
—  le varianti divengono operanti solo dopo che si sia esaurito il provvedimento di approvazione previsto dalle leggi che ne consentono la procedura avviata, per la fattispecie non è avvenuto;
—  il comune, per quanto si evince dalla corrispondenza agli atti, aveva attivato la procedura per la regolarizzazione del progetto, riapprovandolo ai sensi del IV comma anzicché del V comma della legge n. 1/78 con deliberazione consiliare n. 67 del 26 ottobre 1993, e nonostante ciò con riscontro negativo da parte dell'A.R.T.A. per vizi procedurali;
— che i lavori relativi al progetto generale e di 1° stralcio non risultano appaltati e che sussiste in conseguenza un interesse pubblico prevalente alla regolarizzazione della pratica;
—  che le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con nota n. 5487/U del 22 aprile 1996, restano fondate;
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che debba procedersi all'annullamento, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, delle delibere di giunta municipale n. 67 e n. 130 del 22 febbraio 1991 e 2 aprile 1991 del comune diCasalvecchio Siculo.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Sono annullate, ai sensi dell'art.53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 543 del 22 ottobre 1997 in premessa riportato, le delibere di giunta municipale del comune di Casalvecchio Siculo n. 67 del 22 febbraio 1991 e n. 130 del 2 aprile 1991.

Art. 2

E' allegato al presente decreto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 543 del 22 ottobre 1997.

Art. 3

Il comune di Casalvecchio Siculo resta onerato a revocare in via di autotutela tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti all'approvazione del progetto di cui in premessa.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere notificato a cura del sindaco del comune diCasalvecchio Siculo al progettista e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.329)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di un programma costruttivo proposto dal comune di Monreale.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 10735 del 6 aprile 1997, con la quale il comune di Monreale ha trasmesso per l'approvazione un programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi sociali riguardante le cooperative edilizie I.COM e Grecanica, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Monreale n. 8 del 14 gennaio 1997, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 13 marzo 1997 con decisione n. 1816/35, con la quale è stato adottato il suddetto programma costruttivo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il P.R.G. vigente nel comune di Monreale, approvato con decreto n. 213/80 del 9 agosto 1980;
Vista la successiva nota prot. n. 28716/gen. del 6 novembre 1997, con la quale il comune di Monreale ha integrato il progetto in seguito alle richieste avanzate con note assessoriali prot. n. 8507/u del 2 luglio 1997 e n. 11415 dell'8 ottobre 1997;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Visto il parere favorevole a condizioni n. 20 del 2 dicembre 1997 reso al gruppo XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, che così recita:
«…Omissis…
Rilevato che:
— dall'atto deliberativo si evince che le cooperative I.COM e Grecanica hanno ottenuto un finanziamento ex legge regionale n. 79/75 per la realizzazione di 15+16 alloggi sociali;
—  nello stesso atto viene evidenziato che la cooperativa ha disponibilità dell'area oggetto del progetto in argomento, estesa complessivamente mq. 3176 ed accessibile da via Venero, detta area è oggetto di un progetto già presentato da parte della cooperativa Fratelli Rosselli, sul quale si erano già pronunciati favorevolmente (vedi pareri allegati all'atto approvato in copia conforme): la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con parere n. 5272 del 5 aprile 1996, la USL con parere n. 6 prot. 389 del 18 aprile 1996, il Genio civile con parere prot. 6262 del 17 maggio 1996 e la commissione edilizia nella seduta del 19 dicembre 1996;
—  la cooperativa Fratelli Rosselli ha rinunciato all'intervento spostandolo a Villabate consentendo così alla cooperativa in argomento di utilizzare detto programma costruttivo;
—  l'area oggetto del progetto in argomento è estesa complessivamente mq. 3.176 di cui:
–  mq. 25 destinati ad ampliamento della sede viaria;
–  mq. 741,60 corpi di fabbrica;
– mq. 1.548 a spazi pubblici;
— sulla base dell'altezza prevista mt. 11,80 e stata ottenuta una cubatura totale di mc. 8.750,88;
— l'accesso all'area è previsto dalla via Venero;
—  ai sottoservizi comunali esistenti sulla stessa via saranno collegati gli impianti scaturenti dal programma costruttivo;
— le opere di urbanizzazione sono state dimensionate secondo lo standard di 18 mq./ab., ottenendo, sulla base degli 88 abitanti insediabili, mq. 1.584 previsti;
—  la tipologia prescelta è quella della casa plurifamiliare costituita in tre corpi sfalsati altimetricamente;
— in rapporto agli standard minimi di legge, le aree da destinare a servizi pubblici sono le seguenti:
D.M. 1444/68  18 mq./ab. progetto 
Verde pubblico  mq. 1.584 1.584 
Parcheggio pubblico  mq. 220 220 
Attrezzature  mq. 396 396 


  mq. 2.200 2.200 

— che la superficie fondiaria residenziale rilevata dalla relazione è mq. 3.151 - 2.200 = mq. 951 di cui mq. 741,60 di superficie coperta:
—  che i dati di progetto risultano essere:
–  superficie di intervento  mq. 3.151 
– indice di fabbricabilità  mc./mq. 9,20 

fondiaria
–  indice di F.T.  mc./mq. 2,777 
–  superficie coperta  mq. 741,60 
–  altezza massima  ml. 11,50 
–  volume da edificare  mc. 8.750,88 

Considerato che:
—  il piano appare carente dell'individuazione delle aree per parcheggi a servizio delle abitazioni di cui alla vigente normativa, mq. 1/mc. edificato;
—  la mancanza della richiesta relazione geologica non appare rilevante in quanto sul progetto si è espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, il Genio civile con il parere richiamato in delibera, non evidenziando particolari prescrizioni;
Per tutto quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questo gruppo XXVI della D.R.U. è del parere che il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 24 alloggi, finanziato ai sensi della legge regionale n. 79/75, sia assentibile a condizione che siano reperite le aree a parcheggio di servizio alle abitazioni di cui alla normativa vigente con minimo di 1 mq. di mc. edificato, siano rese più fruibili le aree di verde attrezzato ed attrezzature.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi sociali, riguardante le cooperative edilizie I.COM e Grecanica, proposto dal comune di Monreale, con le condizioni contenute nel parere n. 20 del 2 dicembre 1997 riportato in premessa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1) deliberazione del consiglio comunale di Monreale n. 8 del 14 gennaio 1997;
2)  relazione tecnica;
3)  stralcio catastale, stralcio P.R.G.;
4)  planimetria individuazione aree, planimetrie dati metrici, dati metrici;
5)  planimetria quotata area pubblica, planimetria individuazione parcheggio pubblico e verde attrezzato;
6)  planimetria generale, profili, planimetria allacciamenti impianti;
7)  piante;
8)  prospetti e sezioni;
9) schema di allacciamento rete idrica, fognaria ed illuminazione.

Art. 3

Il comune di Monreale resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate anche le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86/81.

Art. 5

L'amministrazione comunale dovrà curare che per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie contemplate dal programma costruttivo vengano date adeguate direttive in sede di approvazione dei progetti esecutivi per garantire una maggiore fruibilità delle stesse opere. I progetti architettonici previsti nel programma dovranno nella fase esecutiva individuare i parcheggi privati previsti dall'art. 18 della legge n. 765 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Monreale per l'esecuzione, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.295)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Taormina.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente;
Vista la nota prot. n. 11978 del 28 ottobre 1996, con cui il sindaco del comune di Taormina trasmette a questo Assessorato gli atti ed elaborati relativi all'approvazione della variante al P.R.G. ex art. 1, comma 5, legge n. 1/78, inerente il progetto per l'aumento dell'adduzione e capacità idrica della città;
Vista la delibera n. 39 del 16 maggio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta dell'11 giugno 1996 con decisione n. 23862, con sui il consiglio comunale di Taormina approva il progetto per l'aumento dell'adduzione della capacità idrica della città, in variante al P.R.G. ai sensi dell'ex art. 1, comma 5, legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione in data 28 ottobre 1996 a firma del sindaco e del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito della variante di che trattasi e della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 39916 del 31 ottobre 1995, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 a condizione che:
a) in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazione da adottare;
b)  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
c)  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione che consistono:
1)  ubicare a distanza di sicurezza della scarpata di valle il serbatoio di località Decima Bassa e proteggere con opere di contenimento gli scavi che verranno realizzati al fine di salvaguardare la stabilità dell'area;
2) sostenere con opere di contenimento gli scavi per la realizzazione della vasca e dell'edificio di sollevamento in contrada Pietra Perciata;
3)  realizzare per la condotta di sollevamento in contrada Coniglio adeguate opere di protezione in corrispondenza degli attraversamenti delle incisioni idriche al fine di evitare fenomeni erosivi;
d)  venga osservata la normativa sulle opere idrauliche;
e)  si fa divieto di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che immettendo acque in genere nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni;
Vista la nota prot. n. 9473/95 cc del 31 ottobre 1995, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali sezione II di Messina esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere favorevole a condizione:
—  che l'intonaco dei nuovi edifici sia del tipo tradizionale, colorato in pasta con sabbia e terre naturali del luogo, nelle tonalità ricorrenti;
— che gli infissi esterni, se metallici, siano dipinti in verde;
—  che il sistema di gronde e pluviali sia realizzato in lamierino zincato;
—  che le ringhiere di recinzione siano dipinte in verde;
—  che i muretti delle stradelle da ampliare siano rivestiti in pietrame;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
 1)  relazione tecnico-economica;
 2) corografia;
 3)  corografia aerofotogrammetrica;
 4)  planimetria aerofotogrammetrica;
 5)  impianto di sollevamento S. Filomena;
 6) impianto di sollevamento Pietra Perciata;
 7)  profilo longitudinale tratto S.S. 185;
 8)  profilo S. Venera - Bruderi;
 9) alimentazione idrica contrada Coniglio Bottino mc. 50;
10)  alimentazione idrica contrada Coniglio - profilo;
11)  serbatoio Decima Bassa mc. 500;
12) serbatoio Decima Bassa mc. 500 - planimetria e profili schematici di progetto;
13)  serbatoio Decima Bassa mc. 500 - verifica di stabilità del pendio;
14)  piano parcellare di esproprio;
15) elenco e stima delle espropriazioni;
16)  relazione geologica;
Ritenuto che la procedura di pubblicazione della variante appare regolare;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 547 del 22 ottobre 1997 che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Premesso che:
—  Il comune di Taormina è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 54/76 del 21 febbraio 1976, i cui vincoli sono pertanto scaduti;
—  Con delibera C.C. n. 39 del 16 maggio 1996, il comune di Taormina ha approvato il progetto per l'aumento dell'adduzione e capacità idrica della città, in variante al vigente strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78;
—  Le opere consistono: nell'ampliamento del fabbricato del pozzo in località S. Filomena; ampliamento del fabbricato dell'impianto di sollevamento e annesso locale per gruppo elettrogeno in località Pietra Perciata; realizzazione di un serbatoio di raccolta in località Decima Bassa; costruzione di un bottino di raccolta in località Coniglio; realizzazione di condotta idrica per alimentare case sparse lungo la S.S. 185 e per l'allaccio alla condotta esistente in prossimità del torrente S. Venere; realizzazione della condotta di sollevamento in località Coniglio;
—  nel vigente strumento urbanistico le aree interessate dal progetto sono destinate a verde agricolo, come si rileva dagli atti allegati e dalla relazione del dirigente U.T.C. del 2 aprile 1996;
— Durante il periodo di deposito presso la segreteria del comune, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la citata delibera n. 39/96, come certificato dal segretario comunale;
Considerato che:
—  Essendo scaduti i vincoli del P.R.G. del comune di Taormina, approvato con decreto n. 54/76, le opere in parola sono riconducibili all'ipotesi prevista dal comma 5, art. 1, legge n. 1/78, così come recepito dalla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, art. 4;
—  Dagli elaborati progettuali risulta che l'opera in progetto è necessaria per garantire la piena efficienza di una serie di interventi già attuati, finalizzati al potenziamento dell'adduzione e della capacità idrica del comune di Taormina, interessato da un crescente afflusso di presenze turistiche e dall'aumento costante del numero dei residenti;
—  Nessuna osservazione e/o opposizione avverso la citata delibera C.C. n. 39/96 è pervenuta all'amministrazione comunale, come certificato dal segretario comunale e dal sindaco;
— Il progetto è munito del parere favorevole, a condizioni, reso dal Genio civile diMessina con prot. n. 39916 del 31 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
— sul progetto è stato espresso il parere favorevole, a condizioni, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sez. II, con prot. n. 9473/95 cc del 31 ottobre 1995;
—  L'intervento proposto appare, nel suo complesso, compatibile con l'assetto territoriale, salvo quanto appresso considerato;
—  Gli aspetti morfologici e le condizioni geologiche del territorio in cui vengono a ricadere le opere di accumulo e di adduzione delle acque devono indurre ad opportune cautele onde evitare l'innescarsi di possibili dissesti lungo i versanti ad elevata acclività, con conseguenti danni alle opere stesse.
La necessità di adeguate cautele emerge anche dalle considerazioni contenute nella relazione geologica allegata al progetto e ribadite nel parere dell'ufficio del Genio civile.
Ciò riguarda quelle opere che andranno ad interessare i versanti a forte pendenza, costituiti da terreni fliscioidi e dall'alternanza marnoso-calcarea fittamente stratificata dell'unità di Taormina, generalmente con giaciture degli strati a franapoggio che immergono verso sud e sud-ovest.
In tale contesto, una particolare attenzione va rivolta al sito previsto per la realizzazione del serbatoio in località Decima Bassa, prossimo a scarpate a forte acclività e caratterizzato da una coltre detritica con abbondante componente limoso-argillosa (costituita in parte da materiali di riporto), soprastante l'alternanza marnoso-calcarea intensamente fratturata. Condividendo il pensiero dell'estensore dello studio geologico, ripreso nel parere del Genio civile, si è rappresentata, in sede di sopralluogo, l'opportunità che detta opera venisse ubicata a maggiore distanza dalla scarpata presente subito a valle, per motivi di sicurezza; a tale scopo si è richiesto che venisse effettuata una adeguata verifica della stabilità del pendio.
Gli elaborati integrativi trasmessi tempestivamente dall'Amministrazione, relativi al predetto calcolo di verifica, riportano valutazioni basate sui termini più superficiali della successione stratigrafica ivi presente, peraltro interessati dalle verifiche geognostiche a suo tempo eseguite, mentre considerano sicuramente stabili i termini sottostanti, non interessati dalle predette verifiche.
Evitando di entrare nel merito dell'impostazione di detto calcolo si osserva che:
1)  non si ritiene che l'ammasso roccioso, costituito dall'alternanza marnoso-calcarea, a cui si trasferiranno i carichi dell'opera in progetto, in aggiunta a quelli dei manufatti esistenti, abbia caratteristiche geomeccaniche elevate in relazione al diffuso stato di fratturazione tettonica;
2)  in considerazione del contesto morfologico in cui si pone il sito interessato e delle superiori precisazioni, non appare sufficientemente cautelativa la verifica presentata.
Pertanto, a favore della sicurezza si ritiene necessario che in fase esecutiva, oltre alle opere di contenimento di cui si fa cenno nello studio geologico a difesa delle pareti di scavo, vengano realizzate sul lato valle del manufatto adeguate opere di contenimento, preventivamente allo scavo, di dimensioni, estensione lineare e profondità, opportune, tali da assicurare la stabilità del tratto di versante su cui graveranno i nuovi carichi.
E' altresì opportuna la realizzazione di sistemi di canalizzazione delle acque superficiali provenienti da monte, la cui influenza potrebbe contribuire alla instabilizzazione dei terreni costituenti il versante.
Per quanto riguarda poi l'ampliamento del serbatoio in località Pietra Perciata, ricadente su terreni fliscioi-di caratterizzati da forte immersione degli strati verso sud sud-ovest e quindi verso valle, in condizioni di giacitura a franapoggio rispetto al pendio, è opportuno ribadire la necessità di realizzare in sede esecutiva adeguate opere di contenimento delle pareti di scavo, ai fini della sicurezza sia in corso d'opera che successivamente per garantire la stabilità e quindi l'integrità del manufatto.
Appare in effetti auspicabile un contenimento preventivo allo scavo, date le condizioni morfologiche, litologiche e giaciturali ivi presenti. Anche per questo sito va tenuta in considerazione la possibile azione instabilizzante operata dalle acque provenienti da monte.
Per ultimo si osserva che il tracciato delle condotte che si sviluppa sui predetti versanti a forte acclività può essere interessato localmente da forme di dissesto, anche di tipo superficiale, ossia a livello della copertura detritica e/o della zona di alterazione. Si raccomanda pertanto che nei punti di maggiore criticità si adottino, all'atto esecutivo, sistemi di sicurezza, tipo blocchi di ancoraggio, tenendo presente in particolare l'effetto dinamico delle acque di ruscellamento superficiale lungo le piccole incisioni da attraversare, nel caso in cui forti precipitazioni possono determinare non trascurabili deflussi incanalati.
Per tutto quanto su premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto per l'aumento dell'adduzione e capacità idrica della città di Taormina, in variante al P.R.G., ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, nel rispetto delle prescrizioni tutte di cui ai precedenti "considerata" ed ai citati pareri del Genio civile e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Si prescrive, inoltre, che vengano realizzate, attorno alle strutture emergenti dal suolo (fabbricati di servizio, serbatoi, bottino, muri di sostegno, etc.), barriere vegetali con alberi a fogliame persistente, salvaguardandone, ove possibile, le esistenti alberature di limone e ulivo.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 547 del 22 ottobre 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 547 del 22 ottobre 1997 e con le condizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e dell'ufficio del Genio civile di Messina, la variante al P.R.G. di Taormina riguardante il progetto per l'aumento dell'adduzione e capacità idrica della città, adottata con delibera consiliare n. 39 del 16 maggio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta dell'11 giugno 1996, con decisione n.23862.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato.

Art. 3

Il comune di Taormina resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.328)
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DECRETO 3 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo alla realizzazione di opere nel territorio del comune di Realmonte.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 18769/1 del 25 luglio 1996, con la quale la Provincia regionale di Agrigento ha trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il progetto denominato "Progetto per la realizzazione di infrastrutture a miglioramento della fruibilità turistica della zona di Porto Empedocle - Capo Russello - Siculiana Marina - Eraclea Minoa, utilizzando la viabilità provinciale e minore. Completamento tratto Porto Empedocle - Realmonte", ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il decreto n. 356 del 12 novembre 1975, con il quale è stato approvato il P. di F. del comune di Realmonte;
Vista la deliberazione favorevole del consiglio comunale di Realmonte n. 68 dell'11 novembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Agrigento nella seduta del 18 dicembre 1996, n. 12778 prot. n. 11804;
Visto il parere favorevole n. 559/IX del 6 novembre 1997, al rilascio del nulla osta ex art. 30, legge regionale n. 10/93, espresso dal gruppo IX dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alle seguenti condizioni:
1)  i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori. I materiali non riutilizzabili dovranno essere depositati presso una discarica autorizzata ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima dell'affidamento dei lavori;
2)  particolare cura andrà posta nella realizzazione delle opere drenanti; si dovrà evitare l'infiltrazione di acque nel substrato di fondazione facendo uso di cunette e drenaggi allo scopo di allontanare le acque meteoriche dal corpo stradale; analogamente, tutte le opere di contenimento dovranno essere dotate di drenaggi a tergo con relativi fori e cunette;
3) lungo la scarpata, dove non sono previsti muri di sostegno, dovrà provvedersi alla protezione della scarpata medesima con opportuni metodi che riducano la velocità delle acque fluenti meteoriche e, contemporaneamente, riducano il contatto del terreno con l'ambiente esterno. Tali metodi possono consistere nella sistemazione di viminate o di altri sistemi che facciano uso di essenze vegetali;
4)  dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento col nulla osta rilasciato in data 16 agosto 1996, con nota n. 6157;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 6157 del 16 agosto 1996, che esprime il nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 alle seguenti condizioni:
— tutte le opere in cemento armato dovranno essere rivestite con pietrame calcareo collocato ad opus incertum;
— le scarpate del rivestimento dovranno essere ricoperte con opportuno strato di terreno vegetale su cui si dovranno impiantare essenze di natura autoctona;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento prot. 2308/97 e 2324/97 del 15 aprile 1997, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, reso alle seguenti condizioni:
— nella progettazione esecutiva si tenga conto delle necessarie opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali;
—  vengono protetti da opere di sostegno i rimanenti fronti di scarico;
Visto il progetto costituito da seguenti atti ed elaborati:
 1)  relazione tecnico-esplicativa;
 2)  relazione geologica;
 3)  corografia;
 4)  planimetria;
 5)  profilo longitudinale;
 6)  sezioni trasversali;
 7)  disegni opere d'arte;
 8)  computo movimenti di terra;
 9)  computo metrico estimativo;
10)  capitolato speciale d'appalto;
11)  elenco prezzi;
12)  espropriazioni:
a)  piano particellare;
b)  elenco delle ditte;
13)  esecutivi delle strutture in c.a. e calcoli;
14)  planimetria, scala 1:5.000;
15) corografia con evidenziato il tratto da realizzare;
16)  nulla osta Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 6157 del 16 agosto 1996;
17)  nulla osta ufficio del Genio civile di Agrigento prot. n. 2308/97 e n. 2324/97 del 15 aprile 1997;
Visto il parere favorevole a condizioni n. 11 del 13 novembre 1997, espresso dal Gruppo 31° della D.R.U., ai sensi della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«…Omissis…
Considerato che l'opera in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Realmonte e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso, si è del parere che il progetto presentato dalla Provincia regionale di Agrigento e denominato "Progetto per la realizzazione di infrastrutture a miglioramento della fruibilità turistica della zona di Porto Empedocle - Capo Russello - Siculiana Marina - Eraclea Minoa, utilizzando la viabilità provinciale e minore esistente. Completamento tratto Porto Empedocle - Realmonte" sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 61/81 alle condizioni di cui ai pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, del Genio civile di Agrigento e del gruppo IX di questo Assessorato riportato per esteso nel corpo del presente parere.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere e, conseguentemente, autorizzare il progetto di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, con il parere prot. n. 6157 del 16 agosto 1996, dal Genio civile di Agrigento, con il parere prot. n. 2308/97 e n. 2324/97 del 15 aprile 1997 e dal gruppo IX dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il parere n. 559/IX del 6 novembre 1997 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è autorizzato il progetto presentato dalla Provincia regionale di Agrigento per i lavori di cui in premessa, ricadenti nel territorio del comune di Realmonte.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa citati, nonché il parere n. 11 del 13 novembre 1997 espresso dal gruppo XXXI della D.R.U.

Art. 3

La Provincia regionale di Agrigento resta onerata, prima dell'inizio delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Provincia regionale di Agrigento ed al comune di Realmonte per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.316)
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DECRETO 3 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla costruzione di una cabina primaria nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 06136 del 21 febbraio 1997, con la quale l'Enel ha trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il progetto per la costruzione della cabina primaria a 150 Kv di Sambuca di Sicilia ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il P.U.C. n. 6 di cui fa parte il territorio del comune di Sambuca di Sicilia;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sambuca di Sicilia n. 51 del 10 giugno 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 17 luglio 1997 decis. n. 8266/7809, con la quale è stato espresso parere favorevole a condizioni;
Vista la nota prot. n. 2494 dell'1 aprile 1997 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento dalla quale si evince che l'area interessata alla realizzazione della cabina Enel non risulta vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85;
Visto il parere a condizioni n. 893 prot. 1991/5013/ 5962/97 del 5 agosto 1997 espresso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
 1)  relazione tecnica illustrativa;
 2)  corografia, scala 1:25.000;
 3)  estratto di mappa fg. 51, scala 1:2.000;
 4)  planimetria dell'impianto, scala 1:500;
 5)  sezione longitudinale A-A, scala 1:100;
 6)  elaborato architettonico, scala 1:100;
 7)  stralcio del P.R.G.;
 8)  documentazione fotografica;
 9)  delibera C.C. n. 51 del 10 giugno 1997;
10)  parere dell'ufficio del Genio civile n. 893 del 5 agosto 1997;
Visto il parere n. 10 del 10 novembre 1997, espresso dal gruppo XXXI della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95, che in parte si trascrive:
«…Omissis…
Esaminato il progetto da cui si evince:
—  che l'appezzamento di terreno scelto per la costruzione della cabina primaria 150/20 Hv di Sambuca è situato lungo la strada provinciale che si collega alla strada statale 188 al Km. 72,4 come evidenziato nell'allegata corografia 1:25.000 e nell'estratto di mappa 1:2.000;
—  che l'area di circa 9.700 mq., impegna la particella n. 57 del F.M. n. 51 del comune di Sambuca di Sicilia e che la predetta area ricade in zona E (verde agricolo);
—  che l'alimentazione a 150 Kv della cabina primaria sarà assicurata dall'elettrodotto ric. Partanna - C.P. San Carlo;
— che la cabina primaria si compone di una sezione all'aperto e di una all'interno di un edificio in c.a. che avrà una superficie coperta di ca. mq. 340, altezza mt. 4,20 ed un volume vuoto per pieno di mc. 1.428.
La sezione all'aperto è costituita dalle apaprecchiature a 150 Kv (interruttori, sezionatori, trasformatori di misura, scaricatori) per n. 2 montanti linea, n. 2 montanti trasformatori e le sbarre. Vi sono inoltre n. 2 trasformatori, con isolamento in olio a raffreddamento naturale, aventi una potenza di 16 MVA e rapporto di trasformazione 150.000/21.600 V.
Considerato:
— che l'opera riveste un relavante interesse pubblico in quanto farà fronte all'incremento della richiesta di energia elettrica dell'utenza ricadente nel territorio di Sambuca di Sicilia e comuni limitrofi e parimenti per migliorare la qualità del servizio elettrico;
E' del parere che il progetto di che trattasi può essere autorizzato in variante, così come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, e ciò in quanto è comaptibile con l'assetto del territorio circostante, alle condizioni imposte dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con il parere n. 893 prot. n. 1991/5013/5962/97 del 5 agosto 1997 e del comune di Agrigento con la delibera di C.C. n. 51 del 10 giugno 1997 che si riportano di seguito:
Condizioni del Genio civile di Agrigento:
1)  che nella progettazione esecutiva si tenga conto delle necessarie opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali;
2)  che in fase esecutiva vengano espletati gli accertamenti geognostici e geotecnici a norma del D.M. 11 marzo 1988 in modo di verificare puntualmente gli assetti stratigrafici locali;
3)  che vengano protetti da opere di sostegno tutti i fronti di scavo;
Condizioni del comune di Sambuca di Sicilia:
—  limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici nocivi alla salute.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere e conseguentemente autorizzare il progetto dell'opera di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Alle condizioni di cui al parere n. 10 del 10 novembre 1997, reso dal gruppo 31° della D.R.U., ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è autorizzato il progetto presentato dall'Enel relativo alla costruzione della cabina primaria a 150/20 Kv ricadente nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia.

Art. 2

L'Enel resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa citati, nonché il parere n. 10 del 10 novembre 1997 espresso dal gruppo 31° della D.R.U.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Enel ed al comune di Caltanissetta per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.322)
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DECRETO 9 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Saponara.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 4411 del 16 maggio 1997, con la quale il sindaco del comune diSaponara ha richiesto a questoAssessorato l'approvazione della variante al P.R.G. concernente la riconferma del vincolo relativo alla strada di collegamento tra la via Roma e la via Dante;
Vista la delibera n. 13 del 3 aprile 1997, resa legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 29 aprile 1997 con decisione n. 10850/10763, con cui il consiglio comunale di Saponara ha adottato la variante al P.R.G. concernente la riconferma del vincolo relativo alla strada di collegamento tra la via Roma e la via Dante;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 2 settembre 1977, a firma del sindaco e del segretario comunale attestante la regolarità della pubblicazione della variante di che trattasi ed attestante altresì che avverso la predetta variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Visti gli elaborati progettuali consistenti in:
1) relazione tecnica;
2)  stralci aerofotogrammetrici, mappali e di P.R.G.;
3)  planimetria, scala 1:500;
4)  profilo longitudinale;
5) sezioni trasversali;
6)  relazione geologica;
Vista la nota prot. n. 8377/97 del 16 dicembre 1997, con cui la Soprintendenza per beni culturali ed ambientali di Messina esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 agosto 1939, n. 1497, parere favorevole alla riproposizione del vincolo "limitatamente alla sola previsione urbanistica";
Visto il parere n. 02 del 9 gennaio 1998 del gruppo XXX/DRU che così recita:
«…Omissis…
Considerato che:
—  il comune di Saponara è in atto dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 264 del 17 luglio 1981, i cui vincoli preordinati alle espropriazioni sono divenuti inefficaci a far data dal 31 dicembre 1993;
—  la variante proposta riguarda la semplice riproposizione di un vincolo relativo alla strada citata in oggetto già prevista nell'attuale P.R.G.;
—  per quanto attiene il parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74, la suddetta delibera consiliare n. 13/97, di adozione della variante, fa riferimento al parere "reso con nota prot. n. 31182 del 10 dicembre 1985 nella fase di approvazione del P.R.G." …"visti a tale scopo gli elaborati grafici con relazione geologica… del geologo Giuseppe Lo Cicero";
—  peraltro, con parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, n. 22091 del 18 giugno 1994, lo stesso ufficio si è espresso favorevolmente sul nuovo P.R.G. diSaponara (poi restituito da questoAssessorato per rielaborazione totale) "poiché le previsioni progettuali ricadono in massima parte nelle aree idonee all'urbanizzazione … e quindi sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del territorio analizzate nella relazione geologica dal dott. Giuseppe LoCicero…»;
— la Soprintendenza ai bei culturali ed ambientali di Messina, con nota n. 8377/97 del 16 dicembre 1997, ha espresso parere favorevole "limitatamente alla sola previsione urbanistica" ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39;
—  la strada di che trattasi risulta compatibile con l'assetto territoriale in quanto risulta già prevista nel vigente P.R.G. approvato con decreto n. 264 del 17 luglio 1981;
E' del parere che la variante proposta dal comune di Saponara, adottata con delibera consiliare n. 13 del 3 aprile 1997, concernente la riconferma del vincolo relativo alla strada di collegamento tra la via Roma e la via Dante nel centro urbano, sia meritevole di approvazione.»;
Rilevato che la procedura seguita appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere n. 02 del 9 gennaio 1998 reso dal gruppo XXX/DRU, la variante al piano regolatore generale di Saponara concernente la riconferma del vincolo relativo alla strada di collegamento tra la via Roma e la via Dante, adottata con delibera consiliare n. 13 del 3 aprile 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 29 aprile 1997 con decisione n. 10850/10763.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune diSaponara resta onerato di tutti gli adempimenti consenguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.7.331)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 12 dicembre 1997.
Approvazione dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale.
L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 9 aprile 1956, n. 510 e 30 agosto 1975, n. 640;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 78;
Visto il proprio decreto n. 70/15 del 10 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 1981, con il quale è stato istituito l'albo regionale del turismo sociale;
Considerato che la legge regionale n. 27/96, art. 7, sopprime il Comitato regionale di turismo sociale previsto dall'art. 4, legge regionale n. 78/81, che esprimeva pareri sui criteri di massima relativi ai requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale (art. 3, legge regionale n. 78/1981), nonché i criteri riguardanti l'assegnazione dei sussidi straordinari previsti dall'art. 5 della citata legge regionale n. 78/81;
Considerato che occorre stabilire i criteri di massima relativi ai requisiti per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale (art. 3, legge regionale n. 78/81);
Considerato che la citata legge regionale n. 78/81, all'art. 5, stabilisce che agli organismi di turismo sociale iscritti all'albo possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento in base ai loro programmi;
Considerato, altresì, che il capitolo di bilancio 47707 "Contributi straordinari agli organismi di turismo sociale" è rimasto soltanto per memoria;
Ritenuto di dovere provvedere alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi nell'esaminare le istanze di iscrizione all'albo ed i relativi requisiti;

Decreta:


Art. 1

I criteri per l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale, previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, sono determinati come appresso:
a)  gli organismi che richiedono l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale devono dimostrare, attraverso il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto, che gli scopi sociali perseguiti siano quelli indicati all'art. 2 della citata legge regionale n. 78/81;
b)  gli organismi indicati alla precedente lett. a) devono articolarsi nel territorio regionale con almeno un ufficio periferico rispetto alla sede principale. A tal fine, unitamente all'istanza ed agli altri atti, dovranno allegare copia del funzionigramma indicando le sedi in cui si svolgerà tale attività, nonché le persone preposte.
Tale funzionigramma, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere confermato dalle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio;
c)  in relazione al contenuto del 1° comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 78/81, gli organismi di turismo sociale di emanazione sindacale o cooperativistica, per mantenere il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 78/81, devono produrre una dichiarazione attestante il requisito della rappresentanza da parte delle organizzazioni di cui sono emanazione. Tale dichiarazione va prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lett. c) e, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 dicembre 1997.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 3.
(98.7.283)
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DELIBERA n. 5 del 20 dicembre 1996.
Modifica delle direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.
IL COMITATO REGIONALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. 27 giugno 1952, n. 1133 «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, artt. 43 e seguenti;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Vista la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 12;
Viste le delibere C.I.P.I. del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché la delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, art. 46;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 32;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 33;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, art. 17;
Vista la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, art. 9;
Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, art. 4;
Vista la propria delibera n. 2 del 15 novembre 1995 concernente il nuovo sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.;
Vista la nota n. 23449/2256 del 13 novembre 1996, con la quale l'Assessore regionale per l'industria chiede di sottoporre alle valutazioni del Comitato per il credito ed il risparmio le proposte di adeguamento delle direttive già emanate con la citata delibera n. 2/95;
Udita la relazione dell'Assessore per l'industria, all'una-nimità dei presenti, il Comitato

Delibera:

In applicazione dell'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dell'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché dell'art. 17 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, le direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I. sono modificate come appresso:

CAPO I


Art. 1

Iniziative agevolabili

Le agevolazioni finanziarie di cui al 1° comma dell'art. 32 della legge 1 aprile 1993, n. 15 possono essere concesse alle imprese che svolgono attività produttive e di servizi nei settori indicati al successivo art. 3, in relazione a progetti di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni degli insediamenti produttivi, così come definiti dalle delibere C.I.P.I. del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Alle agevolazioni di cui al 1° comma dell'art. 32 della citata legge n. 15/93 sono ammesse:
a)  le piccole e medie imprese così come definite dalla Unione europea alla data di presentazione della domanda;
b)  le piccole e medie imprese così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di incentivazione industriale i cui investimenti fissi globali non superino L. 50.000 milioni;
c)  le imprese di cui al 5° comma dell'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Art. 3

Settori ammissibili

Alle agevolazioni finanziarie sono ammesse le iniziative rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera C.I.P.I. 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata dalle delibere C.I.P.I. del 24 marzo 1988, 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e del 28 giugno 1990.
Sono inoltre agevolabili le categorie di attività indicate al punto 4 della predetta delibera C.I.P.I. del 16 luglio 1986, quelle già ritenute ammissibili da questo comitato, nonché quelle relative alla produzione e distribuzione di energia di cui alla classe 16 della classificazione ISTAT del 1981.
Sono, altresì, ammissibili alle agevolazioni in questione i nuovi comparti produttivi ora compresi, in relazione alla classificazione delle attività economiche effettuata dall'ISTAT nell'anno 1991, tra quelli estrattivi e manufatturieri.
Restano esclusi i settori petrolchimico e della produzione del cemento, nonché quelli delle produzioni siderurgiche così come definite dal trattato CECA ed indicate nella predetta classificazione ISTAT del 1991.

Art. 4

Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili, al netto di I.V.A., incluse quelle necessarie per la progettazione, studi di fattibilità economica e finanziaria e di valutazione di impatto ambientale fino ad un valore massimo del 3% degli investimenti agevolabili (con esclusione delle scorte) comprendono:
a)  l'acquisto del suolo e/o dell'immobile da destinare ad attività aziendale (anche per i casi di riattivazione), proveniente da soggetto economico diverso dal promotore dell'iniziativa e semprecché nel caso di opificio industriale dismesso risultino estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti agevolazioni contributive concesse ai sensi delle leggi vigenti in materia.
L'acquisto di immobili, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa, è consentito solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci e purché detti immobili non abbiano già usufruito, nel decennio antecedente la data di presentazione della domanda, di altre agevolazioni;
b)  oneri per la concessione edilizia;
c)  opere murarie ed assimilate, infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del terreno;
d)  impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, purché realizzati nel territorio regionale, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le spese saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili su indicati (massimo mq. 25 per unità stabilmente occupata);
e)  brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte in Sicilia.
Le relative spese devono risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili.
I brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto;
f)  macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili ed i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione ivi compresi i mezzi speciali per il trasporto e la messa in opera dei manufatti, quelli per il trasporto anche in conservazione condizionata delle materie prime e/o dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione identificabile singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
g)  i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi reali resi da imprese che operano nei settori di cui all'allegato A), purché ne vengano dimostrati l'inerenza con l'iniziativa ed i benefici in termini economici;
h)  scorte tecniche di materie prime e semilavorati in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed all'attività dell'impresa e comunque nel limite massimo del 20% degli investimenti fissi.
Tra gli investimenti ammissibili per opere murarie, impianti e macchinari sono compresi quelli aventi obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e l'adeguamento alle norme di sicurezza.
Per le iniziative operanti nei settori dei servizi l'ammissibilità ai benefici contributivi è limitata ai macchinari ed attrezzature ed alle opere strettamente connesse.
Le spese che in base alla data delle relative fatture risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione delle domande di agevolazione non sono finanziabili ma concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente ai fini della verifica della dimensione dell'impresa, di cui al punto b) del precedente art. 2.
Per le iniziative di cui al comma 3 dell'art. 32 della legge n. 15/93, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.
Per le variazioni di spese intervenute nel corso della realizzazione del progetto, riguardanti puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, è consentito un finanziamento integrativo.
Restano escluse le variazioni relative a lievitazioni dei prezzi.
Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà presentare una nuova domanda restando escluse dalle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

Art. 5

Percentuale e misura massima di intervento,

durata delle operazioni, tasso di interesse,

modalità di erogazione

Per i finanziamenti agevolati di cui alle legge n. 15/93 non potranno superare la misura del 70% della spesa agevolabile sopra definita; l'importo massimo dei finanziamenti è fissato comunque in L. 15.000 milioni.
Per le imprese che superano i limiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 i finanziamenti non potranno superare la misura del 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di L. 40.000 milioni.
La durata non potrà superare i dieci anni, ivi compresi un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni.
Il tasso agevolato a carico delle imprese beneficiarie sarà pari al 36% del tasso di riferimento determinato mensilmente sulla base del parametro Rendistato, così come disposto dai decreti del Ministero del tesoro del 21 e 22 dicembre 1994 e vigente alla data di stipula del contratto di mutuo.
Il contributo sarà calcolato per il periodo di ammortamento quale differenza tra le costanti di ammortamento redatte al predetto tasso di riferimento ed al tasso agevolato come sopra determinato: per il periodo di utilizzo – preammortamento – il contributo sarà determinato sulla base della differenza tra gli interessi calcolati con i citati tassi.
Poiché in ogni caso il contributo non può superare il 64% del tasso di riferimento, eventuali eccedenze rispetto tale limite dovranno essere recuperate nelle ultime semestralità di contributo.
La contribuzione in conto interessi non potrà in ogni caso superare il limite massimo di intensità dell'aiuto espresso in termini di equivalente sovvenzione netto previsto dalla delibera C.I.P.E. 27 aprile 1995 per le imprese operanti nelle aree depresse o gli eventuali nuovi limiti che saranno stabiliti in ordine alla diversa graduazione dei livelli di agevolazione. Ai fini del calcolo dell'E.S.N. dovrà tenersi conto di eventuali altre agevolazioni concesse o richieste in base a leggi comunitarie, nazionali o regionali riferibili al medesimo programma di investimento.
I finanziamenti potranno essere erogati dagli enti crediti convenzionati per stati di avanzamento, non superiori a cinque a fronte di idonea documentazione di spesa.

Art. 6

Presentazione delle domande e documentazione

Le domande di finanziamento agevolato di cui al presente capo, compilate su appositi moduli, dovranno essere presentate ad una delle banche convenzionate e alla Regione siciliana - Assessorato dell'industria.
Agli esemplari delle domande presentate alla banca convenzionata dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnico-economica e finanziaria.

Art. 7

Convenzione con le banche

Per le istruttorie delle richieste di agevolazioni l'Assessorato regionale dell'industria si avvale delle banche operanti in Sicilia con i quali verranno perfezionate apposite convenzioni.

Art. 8

Istruttoria

Le domande di finanziamento sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la prescritta documentazione. Gli enti creditizi procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta ad accertare l'ammissibilità e la congruità della spesa e la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei suoi promotori ed alla congruità dei mezzi propri all'uopo destinati.
L'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali ed alle previsioni economico-produttive e finanziarie.
L'ente istruttore, acquisiti gli elementi di valutazione ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili, provvede alla delibera del finanziamento entro 120 giorni dal completamento della documentazione necessaria e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria, al quale trasmette copia della delibera stessa con relazione istruttoria, prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell'operazione, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, nonché copia del certificato del tribunale per le società regolarmente costituite.
Per le domande di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 15/93 le imprese dovranno versare agli enti creditizi le spese di istruttoria a titolo di rimborso nella seguente misura:
—  2 per mille per i finanziamenti sino a L. 2/md con un minimo di L. 1,5 milioni;
—  1,5 per mille per i finanziamenti da oltre L. 2/md a L. 4/md con un minimo di L. 4 milioni;
—  1 per mille per i finanziamenti oltre L. 4/md con un minimo di L. 6 milioni.
Per le operazioni di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge n. 15/93 i predetti rimborsi sono ridotti del 50%.

Art. 9

Concessione del contributo in conto interessi

L'Assessorato regionale dell'industria, ricevuta la documentazione di cui all'art. 8, verifica la rispondenza dell'iniziativa al dettato dell'art. 32 della legge n. 15/93 e della presente delibera e, sulla base delle risultanze istruttorie, procede entro 30 giorni a comunicare l'ammissibilità alle agevolazioni della medesima iniziativa.
A seguito di tale comunicazione le banche stipuleranno il contratto di mutuo a tasso agevolato subordinandone l'efficacia all'emissione del decreto assessoriale di concessione delle agevolazioni, trasmettendone copia all'Assessorato dell'industria.

Art. 10

Contenuto del decreto di concessione

L'Assessore regionale per l'industria provvederà ad emettere il decreto di concessione del contributo che – registrato dai competenti organi di controllo – sarà notificato all'operatore ed alla banca; il decreto, tra l'altro, dovrà fissare a carico dell'impresa i seguenti obblighi:
a)  comunicare l'avvenuta domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
b)  non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al finanziamento, e a non destinare le opere edilizie finanziate ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;
c)  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70;
d)  ultimare l'investimento nei termini massimi di utilizzo e preammortamento previsti nella delibera dell'ente creditizio. Eventuali proroghe all'utilizzo del finanziamento che potranno essere concesse per giustificati motivi, dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'industria.
L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel decreto di concessione delle agevolazioni determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca del contributo in conto interessi con restituzione a carico del beneficiario e per il tramite della banca convenzionata di quanto già erogato.
L'eventuale recupero di contributi in conto interessi indebitamente percepiti sarà maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto di mutuo.

Art. 11

Documentazione finale di spesa

Le banche, una volta acquisita l'intera documentazione di spesa, provvedono a trasmettere copia all'Assessorato regionale dell'industria unitamente ad una relazione di accertamento finale per l'eventuale emissione del provvedimento rettificativo del contributo concesso.
La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture o altri documenti fiscalmente regolari in originale quietanzate o in copia autenticata.
Sarà cura degli enti creditizi certificare con apposita punzonatura da apporre sulla copia delle fatture da inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria la conformità dei documenti di spesa agli originali quietanzati e l'avvenuta acquisizione di idonea dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
In relazione a quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 della presente delibera l'Assessorato regionale dell'industria emette un nuovo decreto di concessione del contributo sul finanziamento integrativo.

Art. 12

Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa

Acquisita la documentazione finale di spesa, l'Assessore per l'industria potrà disporre un accertamento che verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto finanziato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento ed urbanistiche nonché di quelle relative all'uso del territorio ed emette il decreto definitivo o gli eventuali provvedimenti conseguenti le verifiche disposte.
Per l'effettuazione di tale accertamento l'Assessorato potrà avvalersi anche di tecnici iscritti agli appositi albi professionali, o potrà richiedere copia degli accertamenti eseguiti dalla banca.
Le eventuali spese di accertamento sono a carico dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 13

Erogazione dei contributi

L'Assessorato regionale dell'industria – acquisita copia del contratto di mutuo – dispone, sulla base del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli enti creditizi interessati.

Art. 14

Anticipata estinzione del finanziamento

In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento, di concordato preventivo mediante cessio bonorum, di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento il contributo sarà erogato limitatamente alla parte residua.

CAPO II


Art. 15

Soggetti beneficiari dell'intervento contributivo

anticipatorio di cui al 3° comma dell'art. 32

della legge regionale n. 15/93

Possono fruire dell'intervento contributivo di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93 le imprese che abbiano richiesto interventi agevolati ai sensi della legge n. 64/68 per programmi di investimento che possono avvalersi dei corrispondenti benefici secondo quanto previsto dell'art. 1, comma terzo, lett. e) della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e per i quali non sia stato perfezionato il relativo contratto di mutuo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/93, ovvero per i quali sia stato perfezionato il relativo contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 17, legge regionale 28 marzo 1995, n. 23.
Le imprese che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 15/93 abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. n. 218/78 possono essere ex tunc alle agevolazioni contributive di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93.

Art. 16

Agevolazioni concedibili

Per le iniziative proposte dai soggetti di cui al precedente art. 15, l'Assessorato regionale dell'industria concede il contributo in conto interessi nella misura massima del 64% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula sul finanziamento deliberato dalle banche ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 ferma restando la durata massima del finanziamento e la percentuale di intervento già riconosciuta.
Per i finanziamenti che si avvarranno di provvista della B.E.I. il contributo in conto interessi sarà rapportato al costo effettivo della provvista maggiorata della commissione omnicomprensiva vigente, fermo restando che il tasso agevolato a carico dell'impresa non potrà essere inferiore al 36% del tasso di riferimento.

Art. 17

Presentazione della domanda

Le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 dovranno presentare ad uno degli enti creditizi convenzionati e all'Assessorato regionale dell'industria apposita richiesta contenente gli elementi essenziali di riferimento dell'operazione.

Art. 18

Concessione delle agevolazioni

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 16, le banche dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria copia della delibera concessiva del finanziamento nonché copia della domanda del contributo in conto interessi.
L'Assessore regionale per l'industria, una volta ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, procede all'emissione dei provvedimenti conseguenti con le modalità di cui all'art. 9.
Nei casi previsti dal precedente art. 15, 2° comma, allorché il decreto di concessione dei contributi in conto interessi registrato presso i competenti organi di controllo sarà stato notificato alle banche convenzionate, queste applicheranno alle operazioni il tasso agevolato e chiederanno ai sensi del precedente art. 13 i contributi sulle semestralità già date e regolate al tasso di riferimento che restituiranno agli operatori.

Art. 19

Cessazione delle agevolazioni

e restituzione del contributo

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93 cesserà quando saranno erogati agli enti creditizi i contributi in conto interessi ai sensi della legge n. 64/86. I contributi in conto interessi già anticipati dall'Assessorato dell'industria saranno allo stesso restituiti non appena liquidati alle banche.
Qualora i contributi in conto interessi erogati ai sensi della legge n. 64/86 dovessero risultare inferiori a quelli anticipati dall'Assessorato dell'industria, la differenza dovrà essere restituita dall'impresa beneficiaria.
Nell'ipotesi di mancata concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 64/86 si applicano le norme degli artt. 11 e 12 della presente delibera e l'Assessore regionale per l'industria emette un nuovo decreto con le modalità di detti articoli con il quale concede in via definitiva i contributi in conto interessi già concessi in via anticipatoria.
Qualora per le iniziative di cui al comma precedente siano stati concessi i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 96/81, le imprese, anzicché procedere alla restituzione dell'anticipazione sul contributo in conto capitale, potranno chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 96 del 1981.

Art. 20

Il C.R.C.R. si riserva di modificare ed integrare la presente delibera anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo comunitario, statale e regionale attinente alla concessione di incentivazione in favore delle P.M.I. nonché all'articolazione del nuovo intervento in favore delle P.M.I. con particolare riferimento alle agevolazioni così come previsto dalla delibera C.I.P.I. del 22 aprile 1993.
  Il Presidente: Il Segretario: 
  Provenzano Bonanno 


Allegato A
1)  Servizi di informatica e di formazione professionale
  a) registrazione ed elaborazione dati; 
  b) produzione di software; 
  c) consulenza informatica; 
  d) formazione professionale. 

2)  Servizi tecnologici
  a) assistenza all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie; 
  b) sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento; 
  c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate. 

3)  Servizi di consulenza tecnico-economica
  a) studi e pianificazioni; 
  b) progettazioni; 
  c) assistenza ad acquisti ed appalti; 
  d) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici; 
  e) problematiche della gestione; 
  f) problematiche di ricerca e sviluppo; 
  g) problematiche di logistica, distribuzione e marketing; 
  h) problematiche dell'import-export; 
  i) problematiche economico-finanziarie e di bilancio; 
  l) problematiche dell'organizzazione dell'ufficio; 
  m) problematiche dell'impresa riguardanti la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto. 

(98.7.334)
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DELIBERA n. 2 del 18 novembre 1997.
Direttive di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66.
IL COMITATO REGIONALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante: «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca»;
Vista la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, recante: «Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione»;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, recante: «Interventi per lo sviluppo industriale»;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia»;
Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, art. 2, che prevede la possibilità di concedere prestiti partecipativi in favore delle piccole e medie imprese e di servizi operanti in Sicilia;
Viste le delibere C.I.P.I. del 6 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 10 maggio 1995;
Vista la precedente delibera del C.R.C.R. n. 2 del 16 aprile 1997, concernente le direttive di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66;
Visto il parere n. 541/96 espresso dal C.G.A. nell'adunanza della sezione consultiva del 19 novembre 1996;
Vista la nota n. 19384/1263 dell'1 ottobre 1997, con la quale l'Assessore regionale per l'industria, a seguito del sopracitato parere, ripropone alle valutazioni del Comitato per il credito ed il risparmio la proposta di direttive di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66;
Udita la relazione del Presidente della Regione, on.le Provenzano, presidente del Comitato regionale per il credito e il risparmio, all'unanimità dei presenti, il Comitato

Delibera:

In applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono approvate le direttive di cui appresso:
1  -  Finalità e presupposti della norma
La norma si prefigge di agevolare e promuovere l'imprenditoria siciliana mediante concessione di contributi in conto interessi sui prestiti partecipativi ottenuti dagli enti creditizi (nel prosieguo denominati banche) disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, operanti in Sicilia, per l'adeguamento della propria struttura finanziaria in relazione a programmi di sviluppo che necessitano per la loro attuazione di un incremento dei mezzi finanziari propri.
2  -  Soggetti beneficiari
2.1  -  Le agevolazioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 25/93, nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 66 del 27 settembre 1995, possono essere richieste dalle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia e da imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che presentano congiuntamente i seguenti requisiti rispondenti ai parametri della C.E.E. in materia di aiuti di Stato:
a)  numero di dipendenti non superiore a 250 unità;
b)  fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU (o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU);
c)  capitale non posseduto in misura maggiore del 25% da imprese aventi più di 250 dipendenti ovvero un totale dello stato patrimoniale superiore ai parametri di cui alla superiore lett. b).
Per potere richiedere i benefici le imprese devono essere costituite sotto forma di società di capitali ed avere un capitale non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni, a norma dell'art. 2327 del codice civile.
2.2  -  Per il calcolo dei requisiti di cui sopra si fa riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.
Per la determinazione dei dipendenti si fa riferimento alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza.
2.3  -  Per imprese industriali si intendono quelle riconosciute tali ai fini dell'inquadramento previdenziale.
2.4  -  Per imprese di servizi si intendono quelle che svolgono attività di supporto ad altre imprese e che sono riportate nell'elenco allegato A) alle presenti direttive.
Le imprese di servizi che operano al di fuori del territorio della Regione siciliana possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 66 del 27 settembre 1995 limitatamente all'attività svolta nell'ambito della Regione siciliana, sempreché sia stata tenuta apposita separata contabilità.
2.5  -  Per le imprese commerciali, stante la specifica limitazione fatta dalla legge, dovrà essere dimostrato che l'attività esercitata consiste nella commercializzazione dei prodotti industriali siciliani.
Tale tipo di attività dovrà essere esclusiva o comunque prevalente con una incidenza non inferiore all'80% rispetto al volume globale delle vendite.
2.6  -  L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve essere dimostrata da certificato di inquadramento I.N.P.S. e da certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle imprese di data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione dell'istanza di concessione del prestito partecipativo.
3  -  Presupposti per la richiesta di prestito partecipativo
3.1  -  I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
Presupposto della richiesta è, pertanto, la formulazione di un programma di sviluppo la cui attuazione richiede un adeguamento dei mezzi aziendali.
3.2  -  I programmi possono riguardare sia la realizzazione di nuovi investimenti fissi, sia il potenziamento dell'attività produttiva ovvero quello della rete commerciale e pertanto potranno prevedere congiuntamente od anche distintamente investimenti per impianti fissi ed il sostenimento di costi per la ristrutturazione, la riorganizzazione e/o il potenziamento della rete commerciale.
3.3  -  La misura del prestito partecipativo da concedere sarà pari all'ammontare dei maggiori mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione del programma.
3.4  -  I programmi dovranno consentire di rilevare come la loro attuazione contribuirà a migliorare l'andamento economico e finanziario dell'impresa in proporzione all'entità del prestito richiesto cioè stante la particolare natura e finalità della norma.
4  -  Determinazione dell'ammontare del prestito
4.1  -  L'ammontare del prestito deve consentire la copertura dei maggiori mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma di sviluppo.
In sede di istruttoria dell'istanza da parte delle banche sarà pertanto attentamente verificata la validità delle scelte, l'attuabilità del programma e confermato l'ammontare dei mezzi occorrenti per la sua attuazione che di conseguenza potrà essere inferiore od anche superiore a quello indicato dalla società.
4.2  -  L'ammontare del prestito partecipativo non potrà comunque essere superiore a quattro volte l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data di presentazione della domanda. Il sopradetto limite potrà essere modificato con deliberazione del Comitato regionale per il credito e il risparmio.
5  -  Durata
5.1  -  I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
6  -  Tasso di interesse e misura del contributo
6.1  -  Il tasso di interesse applicabile sulle operazioni di prestito non potrà essere inferiore al 36% del tasso di riferimento determinato per il settore industriale sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro e vigente al momento della stipula dell'atto.
6.2  -  Il tasso di interesse, come sopra inizialmente determinato, sarà annualmente incrementato di una percentuale preventivamente concordata fra le parti in funzione dei risultati economici conseguiti dall'impresa per effetto del prestito partecipativo a decorrere dall'anno successivo a quello di concessione del prestito stesso.
La percentuale di incremento del predetto tasso potrà oscillare fra un mini-model 15 ed un massimo del 22 o 44 per cento in rapporto alla durata del prestito.
6.3  -  Il tasso di interesse a carico della società per effetto degli incrementi proporzionali ai risultati economici conseguiti, non potrà comunque superare quello di riferimento vigente e applicato al momento della stipula del contratto.
6.4  -  L'entità del contributo in conto interessi che verrà erogato dalla Regione sarà, di contro, pari alla differenza fra il tasso di riferimento e quello annualmente applicato con le modalità di cui ai precedenti punti.
6.5  -  Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.
6.6  -  L'onere della remunerazione del prestito graverà sulla società, mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.
6.7  -  Nel caso in cui i soci non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, vi dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
7  -  Presentazione dell'istanza e documentazione allegata
7.1  -  Le istanze per l'ottenimento dei prestiti dovranno essere inoltrate dalle imprese in possesso dei requisiti di legge solo successivamente all'emanazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1999.
7.2  -  Le istanze, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata contestualmente all'Assessorato regionale dell'industria ed alla banca interessata.
7.3  -  Le istanze inviate alla banca dovranno essere corredate da:
a)  un programma dettagliato dell'iniziativa da realizzare illustrativo dei maggiori mezzi finanziari occorrenti e corredato da tutti gli elementi necessari per consentirne una completa valutazione sotto il profilo economico e finanziario.
Il programma dovrà prevedere le modalità di rimborso da parte dei soci delle quote capitali del prestito.
Il programma dovrà essere sottoscritto anche dai componenti l'organo di controllo per attestare la veridicità e conformità dei dati dichiarati rappresentati rispetto all'effettiva situazione economica, patrimoniale e contabile della società;
b)  copia dell'ultimo bilancio approvato contenente gli estremi di deposito presso l'ufficio registro delle imprese competente ed una illustrazione della situazione patrimoniale a data non antecedente di oltre 60 giorni a quella della domanda di concessione del prestito;
c)  copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
d)  certificato di iscrizione rilasciato dall'I.N.P.S. ai fini contributivi;
e)  certificato C.C.I.I.A.A.;
f)  certificato attestante l'inesistenza di procedure concorsuali;
g)  dichiarazione autentica con la quale il legale rappresentante e tutti gli altri amministratori della società si obbligano a destinare il prestito all'attuazione del programma predisposto e dichiarano che tutti i dati riportati nell'istanza che costituiscono presupposto per la richiesta sono veritieri.
7.4  -  Le società dovranno indicare nell'istanza il periodo temporale nel quale intendono rimborsare il prestito richiesto.
7.5  -  Le società ammesse ai benefici della presente legge saranno obbligate a trasmettere annualmente entro trenta giorni dalla loro approvazione copie dei bilanci all'Assessorato regionale dell'industria e alla banca con la quale è stato perfezionato il prestito.
8  -  Istruttoria delle istanze da parte degli enti creditizi
8.1  -  Acquisita l'istanza, l'ente creditizio procederà, entro 60 giorni, alla relativa istruttoria richiedendo entro lo stesso termine, se del caso, l'ulteriore documentazione che riterrà opportuna. Il termine di 60 giorni concesso all'ente creditizio per la definizione dell'istruttoria decorrerà, comunque, dalla data di completamento della documentazione di cui al precedente punto 7.3 da parte della società richiedente il prestito.
8.2  -  Ultimata l'istruttoria con esito positivo, ciascun ente creditizio, al fine di ottenere un parere sull'ammissibilità a contributo dell'istanza, trasmetterà all'Assessorato regionale dell'industria copia del provvedimento deliberativo unitamente ad una dettagliata relazione d'ufficio dimostrativa dell'esistenza dei requisiti di legge previsti in capo al richiedente, nonché di tutti gli altri elementi di valutazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il prestito, specificando la misura del contributo che dovrà essere posto a carico del bilancio regionale per l'intera durata dell'operazione calcolato per rate costanti semestrali sul tasso di riferimento vigente alla data di adozione della delibera.
Nella formulazione del piano di ammortamento, stante la variabilità del tasso a carico della società ai fini della determinazione provvisoria del contributo a carico della Regione, si terrà conto dell'aumento minimo previsto al superiore punto 6.2.
8.3  -  L'Assessorato regionale dell'industria, verificata l'esistenza dei requisiti di legge e preso atto delle valutazioni espresse dalla banca concedente il prestito sulla validità dell'iniziativa, comunicherà il proprio parere sul perfezionamento dell'operazione in funzione, anche, della disponibilità finanziaria di bilancio entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo, anche a mezzo di telefax.
8.4  -  Ottenuto il parere di cui sopra l'ente creditizio procederà al perfezionamento dell'operazione di finanziamento con la società richiedente e con l'intervento dei soci per l'assunzione personale degli obblighi di rimborso e ne trasmetterà copia all'Assessorato regionale dell'industria al fine dell'emissione del decreto di concessione del contributo.
8.5  -  All'atto dovrà essere allegato il piano di rimborso del prestito concesso con distinta indicazione per ogni semestralità della quota di contributo a carico dell'Amministrazione regionale determinata con i criteri di cui al precedente punto 6.4.
8.6  -  La durata del piano di ammortamento non potrà essere superiore ai termini di cui al punto 5) delle presenti direttive incluso l'eventuale periodo di preammortamento di un anno.
8.7  -  In ossequio al principio della trasparenza ed attesa la tipologia dell'intervento, l'istruttoria delle istanze da parte delle banche dovrà tenere conto dell'ordine di presentazione delle medesime, semprecché complete di documentazione.
8.8  -  La banca potrà richiedere all'impresa il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria tecnica della domanda.
Gli eventuali oneri fiscali attinenti l'atto di finanziamento saranno interamente a carico dell'impresa.
8.9  -  Entro il mese successivo a quello previsto per l'ultimazione dell'istruttoria le banche trasmetteranno all'Assessorato dell'industria l'elenco delle domande nelle quali è stata completata l'istruttoria con esito negativo.
9  -  Procedura per la concessione del contributo
9.1  -  Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di concessione del prestito corredato con gli allegati di cui al punto 8.2, l'Assessore regionale per l'industria procederà all'emissione del decreto di concessione del contributo in conto interessi, che successivamente al visto di controllo da parte degli organi competenti, verrà notificato all'impresa ed alla banca interessata.
9.2  -  Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. 26 agosto 1995 che regola l'attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte delle banche degli atti deliberativi preliminari al rilascio del parere assessoriale e, successivamente, dell'atto concessivo del finanziamento.
10  -  Erogazione del contributo
10.1  -  L'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, avverrà direttamente in favore della banca interessata.
Per gli anni successivi al primo, il contributo verrà erogato in via provvisoria sulla base del piano di ammortamento originario allegato all'atto di finanziamento salvo conguaglio da effettuare successivamente previa verifica dei risultati di bilancio.
Qualora per effetto del ricalcolo del tasso di interesse a carico della società la misura del contributo erogato dovesse risultare superiore a quella effettivamente dovuta, si procederà al relativo conguaglio in occasione delle successive erogazioni.
10.2  -  Durante il periodo di ammortamento, alle banche concedenti è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria dell'eventuale verificarsi di eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse e di cui siano venuti a conoscenza fra i quali in particolare:
—  mancata attuazione totale o parziale del programma;
—  cessazione dell'attività beneficiaria per qualsiasi causa;
—  anticipata risoluzione del prestito partecipativo;
—  impedimenti derivanti dalla normativa in materia di antimafia;
—  inizio di procedure concorsuali;
—  sottomissione a particolari regimi di gestione controllata, giudiziaria e straordinaria;
—  mancato rispetto delle norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70.
10.3  -  Nel caso di sospensione da parte della società del pagamento di una rata semestrale, la banca ne darà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria il quale sospenderà l'erogazione del contributo.
10.4  -  In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, l'Assessorato regionale dell'industria provvederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero coattivo, del contributo erogato relativo alle rate non pagate.
10.5  -  Gli eventuali contributi in conto interessi indebitamente percepiti a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della società beneficiaria dovranno essere restituiti dalla stessa società all'amministrazione regionale, maggiorati dagli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato al momento della stipula dell'atto di finanziamento.
11  -  Anticipata estinzione del prestito
11.1  -  In caso di volontaria estinzione anticipata del prestito o di cessazione definitiva dell'attività ovvero il fallimento o di concordato preventivo di una società ammessa al beneficio contributivo della Regione, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento o omologazione del concordato.
11.2  -  In caso di estinzione volontaria parziale dell'operazione di finanziamento il contributo sarà erogato proporzionalmente alla parte residua.
11.3  -  L'anticipata estinzione del prestito partecipativo potrà essere disposta anche dall'Assessorato regionale dell'industria, ove venga a conoscenza, anche da soggetti diversi dalle banche che da parte della società non siano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70, nonché di ogni altra causa che ne motivi estinzione.
12  -  Prestazioni di garanzie
12.1  -  I prestiti partecipativi dovranno essere assistiti da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria.
13  -  Incompatibilità
13.1  -  Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge n. 66/95 non sono cumulabili con gli altri analoghi aiuti fissati dalle norme statali e/o regionali in materia creditizia.
14  -  Disposizioni finali
14.1  -  I prestiti partecipativi possono essere effettuati dalle banche che avranno firmato per adesione le presenti direttive.
  Il Presidente: Il Segretario: 
  Provenzano Bonanno 


Allegato A

IMPRESE DI SERVIZI

CHE POSSONO RICHIEDERE I BENEFICI

DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 66/95

1)  Servizi di informatica e di formazione professionale
  a) registrazione ed elaborazione dati; 
  b) produzione di software; 
  c) consulenza informatica; 
  d) formazione professionale finalizzata. 

2)  Servizi tecnologici
  a) assistenza all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie; 
  b) sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento; 
  c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate. 

3)  Servizi tecnici ed economici
  a) studi e pianificazione; 
  b) progettazioni; 
  c) assistenza ed acquisti appalti; 
  d) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici; 
  e) problematiche della gestione; 
  f) problematiche di ricerca e sviluppo; 
  g) problematiche di logistica, distribuzione e marcketing; 
  h) problematiche dell'import-export, incluse le operazioni doganali; 
  i) problematiche economico-finanziarie e di bilancio; 
  j) problematiche dell'organizzazione e dell'ufficio; 
  k) problematiche riguardanti la qualità e la relativa certificazione dell'impresa. 

(98.7.333)
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PRESIDENZA

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con il D.P. n. 440/Gr. XV-S.G. del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il consiglio di amministrazione dell'E.S.A. è stato nominato, per la durata di quattro anni, nella seguente composizione:
—  Domenico Campisi - presidente;
—  Cosimo Gioia - vice presidente;
—  Giuseppe Lacagnina - componente esperto;
—  Michele Fierotti - componente esperto;
—  Salvatore Genovese - componente esperto;
—  Bartolo Natoli - componente esperto;
—  Antonino Paparo - componente esperto;
—  Ugo Maltese - componente esperto;
—  Gaspare Bullaro - in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;
—  Giuseppe Caruana - in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;
—  Armando Zanotti - in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
—  Antonino Crapanzano - in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (S.A.DI.R.S.);
—  Salvatore Failla - in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane.
Con successivo provvedimento si procederà alla nomina del rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 1 del-la legge regionale n. 212/79 e alla nomina di tutti gli altri componenti già nominati con la deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 30 settembre 1997, non appena gli stessi avranno prodotto la dichiarazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/97.
(98.9.436)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con il D.P. n. 16/Gr. XV-S.G. del 21 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il consiglio di amministrazione dell'E.S.A. è stato integrato con i componenti sottoindicati:
—  dott. Leonardo Fiorista - in rappresentanza dell'Unione coltivatori italiani;
—  sig. Salvatore Ferrara - in rappresentanza della Lega regionale cooperative e mutue;
—  sig. Carmelo Ravida - in rappresentanza dell'Unione nazionale delle cooperative italiane.
(98.9.435)
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Revoca della nomina di un componente esperto del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con il D.P. n. 17/Gr. XV-S.G. del 21 gennaio 1998, è stata revocata la nomina del dott. Salvatore Genovese quale componente esperto nel consiglio di amministrazione dell'E.S.A.
(98.9.434)
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ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

P.O.P. 1994/99 - II fase - Misura 1.3/a Interventi per le aree artigianali - Avviso.
A parziale modifica del decreto 1 agosto 1997, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1997, reg. 1, fg. 38 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 15 novembre 1997, si fa presente che non essendo alla data odierna intervenuta alcuna proroga all'art. 150 della legge regionale n. 25/93, già prorogato sino al 51 dicembre 1997 dalla legge regionale n. 47/96, sarà possibile da parte di questo Assessorato ammettere a finanziamento soltanto progetti approvati tecnicamente ai sensi della legge regionale n. 10/93.
Si precisa che, qualora dovesse intervenire entro i termini di presentazione delle istanze di finanziamento ulteriore proroga, il presente avviso è da considerarsi nullo.
(98.10.487)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Avviso pubblico per sollecitare manifestazione d'interesse.
In relazione al Programma operativo "Parco progetti", questa Amministrazione ha presentato al Ministero del lavoro e della previdenza per il finanziamento il progetto "Network dei luoghi antichi di spettacolo del Mezzogiorno d'Italia".
L'iniziativa è articolata:
—  corso per responsabile della promozione del patrimonio culturale - n. 20 soggetti tra giovani disoccupati in cerca di primo impiego con laurea in economia e commercio o ingegneria o giurisprudenza o scienze politiche, oppure giovani e adulti disoccupati con diploma e/o laurea e precedenti esperienze lavorative nel settore;
—  corso per responsabile dell'accesso del pubblico al patrimonio culturale - n. 20 soggetti tra giovani disoccupati in cerca di primo impiego con laurea in economia e commercio o ingegneria o giurisprudenza o scienze politiche, oppure giovani e adulti disoccupati con diploma e/o laurea e precedenti esperienze lavorative nel settore;
—  corso per responsabile dei rapporti del patrimonio culturale con il territorio - n. 20 soggetti tra giovani disoccupati in cerca di primo impiego con laurea in economia e commercio o ingegneria o giurisprudenza o scienze politiche, oppure giovani e adulti disoccupati con diploma e/o laurea e precedenti esperienze lavorative nel settore;
—  corso per esperti nella gestione di testate giornalistiche nel settore della cultura e del turismo - n. 20 soggetti tra giovani disoccupati in cerca di primo impiego con laurea e/o diploma universitario in giornalismo, oppure adulti disoccupati con precedenti esperienze lavorative nel settore più n. 20 soggetti tra giovani disoccupati in cerca di primo impiego con diploma e/o laurea in informatica o specializzazione in grafica, oppure adulti disoccupati con precedenti esperienze lavorative nel settore.
Il progetto, che potrà essere visionato presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione – Direzione formazione professionale ed orientamento - Gruppo I/F.P., via Imperatore Federico, 52 - Palermo, con riferimento ad ognuna delle figure professionali di cui sopra, prevede una fase di formazione iniziale (600 ore), atta a fornire le principali nozioni/conoscenze sul versante della gestione dei siti culturali e della produzione artistica, nonché dell'organizzazione, gestione e promozione del prodotto turistico a motivazione culturale, distribuito grazie a ricorso delle nuove tecnologie e formulato sulla base di protocolli di qualità cui volontariamente potranno aderire imprenditori ed enti pubblici territoriali e non territoriali che operano in dette aree ed uno stage (320 ore) presso aziende dove potranno maturare una concreta esperienza nelle diverse specializzazioni.
Gli interventi saranno realizzati in Sicilia per la parte di formazione iniziale ed in altre regioni d'Europa e del Mezzogiorno d'Italia, oltre che in Sicilia, per la parte dedicata allo stage.
Si deve, pertanto, fornire assistenza nella fase di selezione e formazione iniziale dei giovani.
Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, organismi che sono già costituiti da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente avviso e che possiedono specifica competenza nell'integrazione fra cultura e turismo nonché nella creazione di nuove imprenditorialità in questi settori.
I criteri di valutazione faranno riferimento prioritariamente alla sinergia attuabile con analoghe iniziative già approvate dall'Unione europea nonché alle competenze possedute nell'attività di promozione e gestione di attività formative e culturali che hanno per oggetto il patrimonio culturale europeo e mediterraneo e la sua integrazione con i servizi turistici, documentate anche attraverso la partecipazione al progetto di enti ed organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, di primissimo livello.
(98.9.420)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 17 dicembre 1997, n. 247.
Legge regionale n. 65 del 27 settembre 1995, artt. 8 e 19: Riconoscimento e funzionamento delle associazioni di apicoltori e bachicoltori - Consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione della bachicoltura.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Ministero delle politiche agricole
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro della I Direzione
dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Al Servizio regionale repressioni frodi vinicole
All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di A.T.
e divulgazione agricole
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
A.T. Unaprol
A.T. C.N.O.
A.T. Unasco
A.T. Unalat
A.T. Unapoc
A.T. Uiaproc
A.T. Unaproa
Premessa
La legge regionale n. 65 del 27 settembre 1995, con gli artt. 8 e 19, regolamenta la materia inerente al ri-conoscimento e funzionamento delle associazioni di apicoltori e bachicoltori e al Consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione della bachicoltura.
Le norme di cui sopra riguardano il riconoscimento giuridico delle associazioni di produttori, nonché interventi finanziari per favorire le loro attività, nonché quella del precitato consorzio.
Con la presente circolare applicativa si indicano le modalità di applicazione della predetta norma regionale.

Art. 8

Forme associative

relative al settore dell'apicoltura

INTRODUZIONE
La norma prevede il riconoscimento e l'agevolazione dal punto di vista finanziario per quanto concerne le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, nei confronti delle associazioni di apicoltori, che abbiano i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione del Regolamento CEE n. 1360/78, che prevede pure il riconoscimento per questo settore produttivo.
Questo Regolamento è stato recepito in Sicilia con la legge regionale n. 81/81, cui è seguita la circolare assessoriale n. 174 del 27 febbraio 1995.
RICONOSCIMENTO E PROCEDURE PER LA CONNESSIONE DEGLI AIUTI
La precitata circolare, che si riporta in calce alla presente come parte integrante di questa, indica le procedure per il riconoscimento, gli aspetti principali su cui operare la vigilanza ed il controllo alle associazioni di produttori e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni.
Pertanto, per tutti questi aspetti si rimanda alla predetta circolare assessoriale.

Art. 19

Forme associative relative al settore della bachicoltura

Punto 1) dell'articolo
INTRODUZIONE
La norma prevede il riconoscimento e l'agevolazione dal punto di vista finanziario per quanto concerne le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, nei confronti delle associazioni di apicoltori, che abbiano i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione del Regolamento CEE n. 1360/78, che rimanda ad una precedente normativa comunitaria relativa al settore dei bachicoltori, il Regolamento CEE n. 707/76 del Consiglio del 25 marzo 1976 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta ed il Regolamento CEE n. 822/76 della Commissione del 7 aprile 1976 relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta.
MODALITÀ DI CALCOLO E TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Per quanto riguarda le modalità di calcolo e la tipologia delle spese di gestione ammissibili a contributo, in analogia a quanto previsto nel Regolamento CEE n. 2084/80 della commissione del 31 luglio 1980, art. 1, che si allega alla presente circolare, si adottano le medesime voci di spesa e le stesse modalità di calcolo, riferire però, in questo caso, al Consorzio di tutela della bachicoltura.
Per quanto riguarda le procedure di concessione dei contributi, il Consorzio di tutela dovrà presentare apposita domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gr. IX, I Direzione, secondo lo schema allegato alla presente circolare, cui farà seguito l'istruttoria tecnico-amministrativa e la successiva eventuale liquidazione del contributo di che trattasi.
Compiti del consorzio e vigilanza
Il punto 3 dell'art. 1 fa riferimento ad un Consorzio di tutela, garanzia della qualità e promozione della bachicoltura.
Pertanto, l'azione del predetto consorzio è rivolta ad una serie di aspetti tra di loro interconnessi, e, come tali, da perseguire contemporaneamente sulla base di
un programma di attività del consorzio, per l'anno cui si riferisce la richiesta, approvato dagli organi competenti. L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici centrali e periferici, vigilerà in ordine all'attuazione dei compiti propri del Consorzio di tutela di cui sopra.
  L'Assessore: CUFFARO 

NOTA
Si omette la pubblicazione della circolare assessoriale n. 174 del 27 febbraio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, e del Regolamento CEE n. 2084/80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, L. 166 del 23 giugno 1978.

Allegati
Requisiti minimi
Per quanto riguarda i requisiti minimi, il paragrafo 1 dell'art. 1 del Reg. CEE n. 822/76, prevede che, per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve comprendere almeno n. 500 produttori che utilizzano o si impegnino a utilizzare nella campagna nella quale il riconoscimento ha luogo almeno 2.500 telaini.
Tuttavia, il paragrafo 2 del precitato art. 1 prevede che uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un'associazione che non risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1.
Pertanto, con una eventuale successiva nota verranno comunicati i parametri autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.
Procedure per il riconoscimento.
Per quanto riguarda le procedure per il riconoscimento si rimanda alla circolare assessoriale n. 174/95, in uno alla presente.
PUNTO 2 DELL'ARTICOLO
Finanziamento alle associazioni di bachicoltori
Per quanto riguarda il finanziamento alle associazioni di bachicoltori, a totale carico regionale, si adottano le stesse modalità previste per le associazioni riconosciute ai sensi del reg. CEE n. 1360/78 e, quindi, si rimanda come pure, per gli aspetti della vigilanza e controllo, alla circolare assessoriale n. 174/95 in calce alla presente.
PUNTI 3 e 4 DELL'ARTICOLO
Contributi al Consorzio di tutela della bachicoltura
Si prevede un contributo del 70% sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo triennio in favore di un Consorzio di tutela, garanzia della qualità disciplina e promozione della bachicoltura. Tali contributi non possono superare l'importo annuo di L. 250 milioni.
SCHEMA DI DOMANDA A FIRMA AUTENTICATA

PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

PREVISTO DALL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/75

All'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste
Dir. I - Gruppo 9
Viale Regione siciliana
PALERMO
OGGETTO: Istanza di richiesta contributo di avviamento amministrativo, ai sensi della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, art. 19.
Il sottoscritto   
nato a  il ................................................................ 
nella qualità di presidente e legale rappresentante del Consorzio di tutela, garanzia della qualità, disciplina e promozione della bachicoltura  con sede in ...................................................... 
via   n. tel. .........................................  
n. fax ........................................., vista la deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale lo si autorizza a presentare istanza di richiesta contributo di avviamento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 81/81, ed afferente al    

anno di attività;

Chiede

la liquidazione del contributo di che trattasi, relativamente al   
......................................... anno di attività  

A tal proposito si allega, in duplice copia, di cui una in originale:
1)  programma di attività, per l'anno a cui si riferisce la richiesta, approvato dagli organi competenti;
2)  copia autentica del bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;
3)  copia autentica del bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello per cui si chiede il contributo, approvato dagli organi competenti;
4)  estratto autentico del libro soci;
5)  copia autentica delle delibere di nomina delle cariche sociali attuali;
6)  documentazione relativa alle spese reali di costituzione e di finanziamento amministrativo ai sensi del Reg. C.E.E. n. 2084/80 (1);
7)  copia autentica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
8)  numero del conto corrente bancario con l'indicazione della banca e relativo indirizzo (art. 67/bis della legge di contabilità);
9) stato di famiglia dei componenti del consiglio di amministrazione e del legale rappresentante, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante l'esistenza o meno di conviventi, anche di fatto, nonché sulla esistenza o meno della figura del direttore tecnico;
10)  copia della delibera del consiglio direttivo con la quale si regolamenta il prelievo delle somme da destinare ai vari pagamenti;
11)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 97/81 (sofisticazione vini).
............................................. lì ...........................................
Il presidente

 
 

(firma autenticata)



(1)  Si ricorda che la documentazione da presentare a giustificazione delle spese sostenute và prodotta in due copie, di cui una in originale, e che dette spese vanno riferite secondo la specifica delle voci contenute del Reg. C.E.E. n. 2084/80. Le somme giustificate con documenti generici e che, comunque, non siano riferibili alle voci di detto Regolamento C.E.E. n. 2084/80, non saranno ammesse a liquidazione.
Si raccomanda, inoltre, di raggruppare i vari giustificativi di spesa, facendone la elencazione e la somma dei vari importi, in sottocarpette intestate a ciascuna voce di detto Regolamento C.E.E. n. 2084/80.
Tali sottocarpette, quindi, dovranno essere contenute in una carpetta con il riepilogo generale ed i totali, sia per quanto riguarda le richieste di liquidazione parziale (che potranno essere concesse previo rilascio di fidejussione bancaria), sia per quelle a saldo, cui, peraltro, và allegata una relazione finale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio al quale si riferisce l'aiuto finanziario da concedere.
(98.8.359)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 26 febbraio 1998, n. 3/Gab.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1998 del cap. 70315, concernente spese per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose, compresi quelli ubicati nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare ai sensi della legge n. 445/1906 e successive modificazioni.
Ai comuni della Regione
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo
atti lavori pubblici
Per le opere necessarie al consolidamento di centri abitati situati in zone franose, compresi quelli ubicati nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare, questo Assessorato concede il finanziamento, ai sensi della legge n. 445/1906, del D.P.R. n. 683/77 e dell'art. 62 della legge regionale n. 57/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di redigere il programma regionale di finanziamento del capitolo 70315 per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti interessati dovranno trasmettere a questo Assessorato:
1)  istanza di finanziamento a firma del legale rappresentante dell'ente; nella stessa istanza deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata istanza di finanziamento ad enti diversi dalla Regione e ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
2)  delibera della giunta municipale di incarico al progettista munita del visto di esecutività del CO.RE.CO.;
3)  delibera del consiglio comunale di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche (triennio 1998-2000) munita del visto di esecutività del CO.RE.CO.;
4)  originale e 1 copia del progetto corredato da:
a) delibera della giunta municipale di approvazione in linea amministrativa del progetto stesso munita del visto di esecutività del CO.RE.CO.;
b)  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi fra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e di igiene ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
d) parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
e)  nulla osta dell'Ispettorato regionale delle foreste nel caso in cui l'opera ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
f) nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali nel caso in cui l'opera ricada in zone sottoposte a vincolo del predetto ufficio (centri storici, zone di interesse naturale, ambientale e paesaggistico, zone vicine a corsi d'acqua, ecc.);
g)  nulla osta dell'ente parco nel caso in cui l'opera ricada all'interno del perimetro del parco stesso;
i)  dichiarazione del sindaco concernente la presenza nell'ufficio tecnico comunale di ingegnere o architetto ai fini dell'attribuzione delle funzioni di ingegnere capo nel caso di opere di importo superiore a 1 milione di E.C.U.
La richiesta di finanziamento, con i relativi allegati, deve pervenire in Assessorato entro e non oltre il 30 giugno 1998. Si precisa che non verranno prese in considerazione integrazioni di documenti trasmessi successivamente al suddetto termine; pertanto, la mancanza di uno dei documenti più sopra elencati comporterà l'esclusione dell'istanza stessa.
  L'Assessore: MANZULLO 

(98.9.457)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 18 febbraio 1998, n. 294.
Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Ulteriori chiarimenti.
Agli Enti promotori ed attuatori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della m.o.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli uffici provinciali del lavoro e della m.o.
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Si chiarisce che a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della circolare assessoriale n. 291 del 28 gennaio 1998, concernente l'oggetto, sono sospesi i provvedimenti di mobilità tra e nei progetti, anche quelli fra progetti gestiti dallo stesso ente.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.9.429)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 2 febbraio 1998, n. 946.
Circolare esplicativa del decreto 12 agosto 1997, relativo alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.
A chiarimento del decreto 12 agosto 1997, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 27 settembre 1997, si ribadisce l'importanza che ha nella regione l'attività di prevenzione della talassemia e si precisa che:
—  per le donne di età compresa tra 13 e 45 anni che richiederanno il test per l'identificazione dello stato di "portatore" di emoglobinopatia è necessaria la richiesta formulata dal medico curante, o dagli operatori dello stesso Centro, anche se per l'esecuzione del test non è richiesta alcuna contribuzione aggiuntiva. Tale richiesta varrà come documentazione per il pagamento della prestazione da parte della A.USL di residenza della donna richiedente;
—  per gli screening programmati dai centri per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, la documentazione sarà costituita da una dichiarazione del responsabile del centro sul totale delle determinazioni effettuate, insieme ad una relazione sui risultati;
— per tutte le determinazioni relative agli esami di approfondimento dell'emoglobinopatia della donna portatrice e per tutti i tests relativi ai consaguinei ed al partner, la richiesta dovrà essere fatta dagli operatori dei centri che effettueranno i tests di approfondimento sia che abbiano essi stessi eseguito la prima rilevazione o che abbiano convalidato una determinazione effettuata da altro laboratorio;
—  tutte le attività necessarie per la realizzazione di una adeguata campagna di screening (programmazione dell'intervento, informazione della popolazione, esecuzione dei prelievi ematici, ecc.) sono da ritenersi parte integrante delle ore di servizio prestate dell'azienda di appartenenza;
— considerato che il 30% dei nuovi nati con ta-
lassemia nell'ultimo quinquennio è figlio di coppie che avevano ricevuto un risultato falsamente negativo (o, comunque, mal interpretato) del test di screening, a cui si erano sottoposti, si fa obbligo ai direttori genera-
li delle A.USL di dare disposizioni affinché siano effettuati adeguati controlli sull'applicazione del protocollo diagnostico che è parte integrante del decreto in oggetto.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.6.248)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 22 gennaio 1998, n. 822.
Linee guida per la redazione dei piani di sistemazione (Zona A).
Agli enti gestori
Ai Consigli provinciali scientifici
Ai comuni nei cui territori ricadono riserve naturali
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza della Regione
Al fine di predisporre un percorso teso alla redazione dei piani di sistemazione delle riserve naturali, si espongono le linee guida a cui indirizzare gli enti gestori e i consigli provinciali scientifici, attese le funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 14/88 e degli obblighi discendenti dall'affidamento in gestione.
Il piano di sistemazione assume il carattere di opportunità di pianificazione "a regime" degli interventi mirati al raggiungimento dei fini istitutivi in quanto disegno organico e coerente della conservazione e della fruizione.
E' quindi il momento di qualificazione della gestione, poiché la stessa attività ordinaria viene ordinata nel tempo con le priorità ed i criteri che il documento di piano detta.
Inoltre, in forza dell'evidente connessione con la pianificazione delle aree B (piani di utilizzazione), per gli aspetti di conservazione e tutela che possono rifluire anche in dette aree di preriserva, appare importante avviare le procedure che di seguito vengono esposte.
L'elaborazione dello schema di piano di sistemazione è demandata al consiglio provinciale scientifico che si avvarrà delle indicazioni che l'ente gestore della riserva fornirà come da compiti elencati tra gli obblighi convenzionali. Qualora dovessero rendersi necessari per la redazione del piano singoli studi, consulenze, censimenti l'ente gestore, qualora si tratti di un'associazione ambientalista, provvederà a richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il consiglio provinciale scientifico trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il piano unitamente agli studi ed elaborati propedeutici e di accompagnamento.
Il piano sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
Varianti al piano ed aggiornamenti potranno essere proposti dall'ente gestore durante il corso della gestione con relazioni annuali di cui alla convenzione di affidamento, soltanto qualora ritenute necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive.
Le varianti e/o aggiornamenti sono approvati con le stesse procedure relative ai piani stessi.
Il piano di sistemazione potrà essere articolato in una serie di fasi di seguito descritte:
1)  individuazione dei biotopi presenti e delle emergenze floro-faunistiche, biologiche, geologiche, vulcanologiche, archeologiche, architettoniche, etnoantropologiche al fine di destinare aree all'interno della zona A ad un regime di protezione integrale;
2)  gestione della fauna:
a) individuazione delle emergenze, delle specie e dei popolamenti;
b) individuazione degli elementi problematici e di degrado;
c) eventuali previsioni di reintroduzione di specie animali;
3)  gestione della flora:
a) gestione dei popolamenti forestali:
—  individuazione delle emergenze, delle specie e dei popolamenti;
—  individuazione degli elementi problematici e di degrado;
—  eventuali interventi di recupero e ricostituzione della macchia;
—  eventuali interventi di recupero e ricostituzione della vegetazione ripariale ed alofila;
b)  assestamento forestale:
—  censimento del patrimonio forestale;
—  eventuali interventi di recupero;
—  definizione dei vincoli e degli incentivi per l'attività forestale;
c)  assestamento agricolo:
—  censimento quanti-qualitativo delle aziende presenti;
—  censimento delle tecniche e delle metodologie colturali;
—  censimento del patrimonio agricolo fisso;
—  scheda della compatibilità ambientale delle diverse aziende;
—  definizione dei vincoli e degli incentivi per l'attività agricola;
4)  assestamento geologico ed idro-geologico:
a) censimento del dissesto in atto (frane, cave, ecc.);
b)  censimento del patrimonio idrogeologico in riserva (corsi d'acqua, sorgenti, falde, ecc.);
c)  censimento delle emergenze geologiche (cavità, acque termali, manifestazione carsiche epigee, ecc.);
d) censimento dei prelievi idrici;
e) definizione delle attività di assestamento geologico, recupero emergenze, ecc.;
f) limitazione dei prelievi e piano di utilizzazione del patrimonio idrico;
g)  piano di recupero dell'equilibrio idro-geologico ed idro-biologico (con particolare riferimento ai corsi d'acqua, zone umide, saline, ecc.);
5)  eliminazione e mitigazione delle attività antropiche non compatibili:
a)  individuazione tempi per la cessazione delle attività antropiche non compatibili;
b)  individuazione costi per gli indennizzi;
c)  individuazione ambiti marini e costieri a rischio e definizione di presidi di concerto con le altre autorità competenti (predisposizione di boe, barriere di vario genere, ecc.);
d) piano di acquisizione e demolizione delle strutture, manufatti e fabbricati incompatibili con le finalità della riserva;
6)  fruizione:
a)  tracciato dei sentieri finalizzati alla visita provvisti di segnaletica con indicazioni dei criteri adottati per la scelta dei luoghi e dei materiali da impiegare per evitare danni all'ambiente;
b)  eventuali previsioni di recinzione e/o siepi per evitare disturbo alle zone di riserva integrale o a particolari emergenze floro-faunistiche a presenza stagionale;
c)  progettazione ed ubicazione strutture finalizzate alla fruizione quali: centro visite, musei, capanni di avvistamento, rifugi, aree di sosta, ecc.;
d)  piano di acquisizione e di recupero di strutture, fabbricati e manufatti di rilevanza architettonica ed etnoantropologica anche per l'utilizzazione ai fini di quanto prescritto alla lett. c);
e)  individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive (l'acquisizione, mediante esproprio o occupazione temporanea dei terreni ricadenti in zona A delle riserve deve essere approvata dall'A.R.T.A. con proprio decreto sentito il C.R.P.P.P.N.
7)  il piano, assunto il traguardo di una gestione attenta ed intelligente che quindi espliciti indirizzi e finalità dello stesso, ordinerà le priorità che si renderanno necessarie per la prefigurazione di indirizzi e finalità e/o indispensabili per l'attuazione dei singoli interventi sopra elencati.
Gli elaborati (relazione tecnica geologica, planimetria scala 1:25.000, 1:10.000, 1:2.000, piano particellare di esproprio, computo metrico estimativo, analisi prezzi, documentazione fotografica, progetti delle opere da realizzare e/o ristrutturare comprendenti particolari costruttivi e riferimento alle tecniche ed ai materiali utilizzati, ecc.) devono essere prodotti in duplice copia resa conforme all'originale.
Qualunque struttura progettata e definita all'interno della voce "Fruizione" deve tenere conto della normativa nazionale riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche ed in ogni caso considerare, limitatamente al rispetto dell'ambiente naturale ed alle condizioni materiali dei luoghi, la possibilità di essere fruita da tutti.
Nelle more dell'approvazione del piano, l'ente gestore consentirà le visite a piedi nell'area protetta secondo quanto disposto dai regolamenti e tutti gli interventi che reputerà indispensabili a garantire condizioni ambientali idonee alle finalità della riserva.
  L'Assessore: GRIMALDI 

(98.7.315)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1997.

Il comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 14 febbraio 1998, a pag. 28, prima della descrizione delle tabelle relative alle province siciliane, deve intendersi integrato da quanto segue:
Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre settembre-ottobre 1997.

  COSTI EFFETTIVI   PRO-   COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice   VINCIA   Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-09-1997   19623   AG   1-7-1997   19623 
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