REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 DICEMBRE 1997 - N. 73
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 dicembre 1997, n. 46.
Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio  pag.


LEGGE 24 dicembre 1997, n. 47.
Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per l'assegnazione di aree a cooperative edilizie  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 10 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI




LEGGE 24 dicembre 1997, n. 46.
Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI


Art. 1.

Aree artigianali SIRAP

1.  Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale tecnico, alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite.

Art. 2.

Creditori SIRAP

1.  Completate le operazioni di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:
a)  liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli articoli 102, comma 1, lettere b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
d)  proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.
2.  Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1 i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.

Art. 3.

Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP

1.  Ai pagamenti di cui all'articolo 2 può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. In ogni caso non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.

Art. 4.

Completamento opere aree artigianali SIRAP

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate di cui all'articolo 1, a carico del capitolo 75642 del bilancio della Regione.
2.  Le perizie di completamento devono essere redatte salvaguardando anche, ove possibile, le opere eventualmente eseguite in forza di perizie di variante o di varianti suppletive ancorché le stesse non risultino approvate in linea tecnica.

Art. 5.

Norma finanziaria

1.  Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, che si iscrive al capitolo 75642 cui si fa fronte utilizzando, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9, iscritte al fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 60795).
2.  In relazione a quanto disposto dal comma 1, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
-  Capitolo 60795: - 21.000 milioni;
-  Capitolo 75642 (Nuova istituzione) + 21.000 milioni (Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali previste dai piani per insediamenti produttivi, etc.).

Art. 6.

Gestione aree artigianali

1.  All'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale»;
b)  Al comma 4 le parole da "Gli statuti" a "società consortili" sono sostituite dalle seguenti:
«4. Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili:»;
c)  Alla fine è aggiunto il seguente comma:
«6. Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti».
2.  Per le finalità di cui all'articolo 37, commi 3 e seguenti, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

Affidamento, realizzazione e gestione aree artigianali

ad organismi associativi di imprese artigiane

1.  Per la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa necessaria, alle cooperative di artigiani e loro consorzi o a società consortili costituite da associazioni artigianali che si prefiggano come scopo quello di gestire le aree artigianali attrezzate così realizzate, previa stipula di apposita convenzione e a condizione che le aree, dopo la loro realizzazione, siano immediatamente usufrui-
bili. In tal caso non trovano applicazione le disposi-zioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.
2.  I contributi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento delle spese necessarie, con esclusione del costo delle aree, se la richiesta viene avanzata dagli stessi proprietari delle aree destinate a zone artigianali dal piano regolatore generale, previa stipula di apposita convenzione e alle stesse condizioni previste dal medesimo comma 1.
3.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere i contributi previsti ai commi 1 e 2 ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
4.  Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 8.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

E FORESTE


Art. 9.

Variazioni di bilancio.

Amministrazione "Agricoltura"

1.  Alle rubriche dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE CORRENTE

Capitoli
14227  Spese per il Gruppo di suppor- 
to tecnico  + 30.000.000 
14228  Spese per consulenti esperti + 65.000.000 
14602  Spese per la conduzione di vi- 
vivai di viti americane  + 232.000.000 
14610  Spese per assistenza tecnica, at- 

tività dimostrativa e di orien-
tamento economico, ecc  + 288.000.000 
16320  Contributo a favore dell'Istituto 

incremento ippico di Catania
per spese relative al personale  + 1.405.000.000 


SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitoli
54355  Spese per l'impianto di vivai di 

viti americane e di piante frut-
tifere  + 68.000.000 
54549  Finanziamenti a favore degli 

Osservatori per le malattie del-
le piante e per i compiti isti-
tuzionali  + 40.000.000 
54571  Aiuti alle aree sensibili - 2.128.000.000 


Art. 10.

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli.

Nucleo di valutazione

1.  Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regio-
nale 23 maggio 1991, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:
«Il nucleo di valutazione così composto provvede a valutare anche i programmi di commercializzazione previsti dalla misura 8.8 del Programma operativo plurifondo per la Regione siciliana 1994/1999».

Art. 11.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 12.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 13.

Disposizioni in favore del Corpo forestale

1.  Per far fronte alle spese per l'impiego del personale del Corpo forestale della Regione in attività di protezione civile, ivi compresa l'attività di salvaguardia del territorio dagli incendi durante il periodo estivo, è istituito a decorrere dal 1998 apposito capitolo di spesa nella rubrica Servizi generali - Assessorato regionale agricoltura e foreste - del bilancio della Regione.
2.  Al personale impiegato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.
3.  Il relativo onere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, è determinato annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14.

Modifica denominazione capitolo

del bilancio regionale

1.  A decorrere dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 nella denominazione del capitolo 14210 della rubrica servizi generali dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono aggiunte le seguenti parole: «spesa per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione».

Art. 15.

Modifiche degli articoli 72 e 73

della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1.  La lettera e) del comma 1, dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così sostituita:
«e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;».
2.  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è così sostituita:
«e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI,

LAVORI PUBBLICI, CAMERE DI COMMERCIO,

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

E AZIENDA AUTONOMA

DELLE TERME DI ACIREALE


Art. 16.

Corresponsione contributi

ai sensi degli articoli 4 e seguenti

della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1.  Nelle more dell'adozione della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, l'ulteriore spesa di lire 79.473 milioni che si iscrive al capitolo 48629.
3.  Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento autorizzato con il comma 2.
4.  All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione dai seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, degli importi a fianco di ciascuno indicati:
capitolo 45904 (territorio)  meno lire 4.000 milioni 
capitolo 55937 (agricoltura)  meno lire 12.324 milioni 
capitolo 58905 (enti locali)  meno lire 630 milioni 
capitolo 68597 (lavori pubblici)  meno lire 22.234 milioni 
capitolo 84904 (territorio)  meno lire 6.000 milioni 
capitolo 86103 (territorio)  meno lire 485 milioni 
capitolo 87502 (turismo)  meno lire 10.000 milioni 
capitolo 87523 (turismo)  meno lire 23.800 milioni 
Totale  meno lire 79.473 milioni 

5.  L'autorizzazione di spesa di lire 12.324 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937), di lire 23.800 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87523), nonché di lire 22.234 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597) sono poste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3 (lire 12.324 milioni) ed alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 (lire 46.034 milioni).
6.  Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 630 milioni per le finalità previste dall'articolo 19 della legge 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 58909 - N.I.), e di lire 485 milioni per le finalità previste dall'articolo 24 della legge 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 86108 - N.I.), a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente sulle assegnazioni statali relative al D.P.R. n. 245/85 e alla legge 29 gennaio 1992, n. 113.
7.  In relazione a quanto previsto dai commi precedenti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA
Agricoltura e foreste
-  Capitolo 55937 «Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ecc.»
meno lire 12.324 milioni;
-  Capitolo 55945 «Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ecc.» (Interventi dello Stato)
più lire 12.324 milioni;
Enti locali
-  Capitolo 58905 «Contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standard regionali»
meno lire 630 milioni;
-  Capitolo N.I. 58909 «Contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standard regionali» (Interventi dello Stato)
più lire 630 milioni;
Lavori pubblici
-  Capitolo 68597 «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina»
meno lire 22.234 milioni;
-  Capitolo N.I. 68605 «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina» (Interventi dello Stato)
più lire 22.234 milioni;
Bilancio e finanze
-  Capitolo 60795 «Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato ecc.» (Interventi dello Stato)
meno lire 59.473 milioni;
Territorio
-  Capitolo 45904 «Trasferimento a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali»
meno lire 4.000 milioni;
-  Capitolo 84904 «Contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero urbanistico ecc...»
meno lire 6.000 milioni;
-  Capitolo 86103 «Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e riserve»
meno lire 485 milioni;
-  Capitolo 86108 N.I. «Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e riserve» (Interventi dello Stato)
più lire 485 milioni;
Turismo
-  Capitolo 48629 «Contributi alle aziende pubbliche e private, ai comuni e loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ecc...»
più lire 79.473 milioni;
-  Capitolo 87502 «Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico e per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico»
meno lire 10.000 milioni;
-  Capitolo 87523 «Contributi in conto capitale a favore delle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per la ristrutturazione e l'adeguamento delle loro strutture, nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive»
meno lire 23.800 milioni;
-  Capitolo 87530 N.I. «Contributi in conto capitale a favore delle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per la ristrutturazione e l'adeguamento delle loro strutture, nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive» (Interventi dello Stato)
più lire 23.800 milioni.

Art. 17.

Programmi di edilizia residenziale agevolata

1.  I programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata finanziati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1997.

Art. 18.

Interventi per gli edifici di Ortigia

1.  Al fine di realizzare gli interventi urgenti per il ripristino degli immobili interessati dai recenti crolli ed alla prevenzione di ulteriori crolli in Ortigia, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un finanziamento di lire 1.200 milioni in favore del Comune di Siracusa.
2.  All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1, per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento di cui al codice 1017 (Capitolo 21257) del bilancio della Regione.

Art. 19.

Contributi per l'Azienda autonoma

delle Terme di Acireale

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale la somma di lire 3.000 milioni destinata, quale intervento straordinario, al ripianamento delle perdite di bilancio dell'Azienda partecipata siciliana Acque Minerali s.r.l. con sede in Acireale ed alla ricostituzione del capitale sociale della stessa allo scopo di definire le procedure concorsuali in corso e per consentire la privatizzazione dell'Azienda stessa.
2.  All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 47704 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 20.

Incremento del Fondo per la contrattazione triennale

del personale dell'Amministrazione regionale

1.  L'importo del fondo per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, stabilito in lire 132.000 milioni per l'anno 1997 con l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 3.649 milioni ed è destinato ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo di quello riguardante il rinnovo contrattuale per l'anno 1997 di cui al decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38.
2.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'anno 1997.

Art. 21.

1.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
2.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato purché compatibili con il sistema normativo regionale

Art. 22.

Norma si salvaguardia CE

1.  Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 23.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 dicembre 1997.
  PROVENZANO 
Assessore regionale per l'agricoltura  CUFFARO 

e le foreste
Assessore regionale per la cooperazione,  FLERES 

il commercio, l'artigianato e la pesca
Assessore regionale per i lavori pubblici  MANZULLO 
Assessore regionale per il turismo,  STRANO 

le comunicazioni ed i trasporti
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):
La legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, reca: «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia».
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):
L'art. 102, comma 1, lett. b) e c) e l'art. 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, recante: «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici», così rispettivamente dispongono:
«b)  se i difetti e le mancanze siano di poca entità e riparabili in breve tempo;
c)  se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio, e si possano lasciar sussistere senza inconveniente».
«103. Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato. - Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammetterà nella contabilità solamente quando li riconosca indispensabili per l'esecuzione dell'opera, e quando nello stesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli sospenderà il rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Ministero, proponendo quei provvedimenti che crederà opportuni.
L'ammissione delle opere non autorizzate fatta dal collaudatore, non libera i funzionari del genio civile dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguite».
Nota all'art. 6:
L'art. 37 della legge regionale 23 maggio 1991, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe», per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  Nel secondo comma dell'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo la lett. b) è aggiunta la seguente lettera:
"c)  la costituzione di centri di servizi integrati".
2.  Dopo l'ultimo comma dell'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:
"Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree".
3.  Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale.
Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili:
a)  per le spese relative alla costituzione;
b)  per le spese relative alla gestione consortile, compreso l'acquisto di attrezzature.
5.  I contributi di cui al quarto comma sono concessi:
a)  nella misura dell'80 per cento della spesa documentata di cui alla lett. a);
b)  per un triennio, in misura decrescente, non superiore rispettivamente al 90 per cento, al 70 per cento ed al 50 per cento delle spese documentate di cui alla lett. b).
6.  Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti».
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca», così dispone:
«Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.
I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.
Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.
Il contributo è accordato anche per:
a)  la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali, da cedere in locazione ad imprese singole o associate;
b)  la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento;
c)  la costituzione di centri di servizi integrati.
Nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole e medie imprese industriali per un massimo del 20 per cento delle aree.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986/1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1988».
Nota all'art. 7, comma 3:
Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», così dispone:
«Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali».
Nota all'art. 10:
L'art. 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, recante: «Interventi per il settore agricolo», a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«1.  Per la valutazione della proposta, nonché per l'approvazione dei programmi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale di un nucleo di valutazione composto da due docenti universitari esperti in marketing, scelti dall'Assessore nell'ambito di terne segnalate dai rettori delle università siciliane e dal funzionario regionale preposto al coordinamento del competente gruppo di lavoro. Le necessarie azioni di supporto sono assicurate dalla direzione regionale per gli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Il nucleo di valutazione così composto provvede a valutare anche i programmi di commercializzazione previsti dalla misura 8.8 del Programma operativo plurifondo per la Regione siciliana 1994/1999.
2.  Alla costituzione del nucleo si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3.  I componenti del nucleo durano in carica tre anni e i docenti universitari che ne fanno parte non possono essere confermati nel successivo triennio.
4.
5.  Per le finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 200 milioni.
6.  Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, 2° comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».
Nota all'art. 13, comma 2:
L'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, così dispone:
«Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o in attività di protezione civile non concorre ai limiti individuali e di spesa».
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione», a seguito della disposta modifica è il seguente:
«Modalità per l'assunzione delle guardie forestali

1.  L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a)  età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b)  idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;
c)  titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d)  possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
e)  essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
f)  gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
(Omissis)».
Nota all'art. 15, comma 2:
L'art. 73, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali

1.  L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a)  età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b)  idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;
c)  titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale;
d)  possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
e)  essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
f)  gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
(Omissis)».
Nota all'art. 16, commi 1 e 3:
La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, reca: «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori».
Note all'art. 16, comma 5:
-  Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, recante: «Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra-mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura» autorizza la spesa complessiva di lire 395.000 milioni, ripartite in tre anni al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti.
-  L'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante «Norme per il turismo», prevede un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle strutture delle aziende turistico-ricettive operanti nel territorio regionale al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
-  L'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», così dispone:
«Art. 1 - 1. Allo scopo di consentire il completamento del risanamento delle zone del territorio della città diMessina è autorizzata a favore del comune di Messina la spesa complessiva di lire 500.000 milioni per il periodo 1990-94, di cui lire 100.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso».
-  Il comma secondo dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:
«2.  Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
-  Il comma 148 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così dispone:
«148. Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria».
-  L'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», così dispone:
«Art. 3 - 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(Omissis)
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale».
-  L'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario », così dispone:
«Art. 9 - Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.
Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno».
Note all'art. 16, comma 6:
-  L'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante: «Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia», così dispone:
«Determinazione degli standards

All'approvazione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali istituiti con la presente legge, provvede il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la determinazione degli standards di cui al primo comma l'Assessore regionale per gli enti locali si avvale del gruppo di consulenza di cui all'art. 52.
Per i servizi aperti e residenziali istituiti in favore degli anziani si applicano gli standards determinati in applicazione della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni».
-  L'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», così dispone:
«Programmi di intervento

Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.
(Omissis)
I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:
a)  opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;
b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'art. 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;
c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma».
-  Il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245, reca: «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
-  La legge 29 gennaio 1992, n. 113, reca: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica».
Nota all'art. 17:
Il terzo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», così dispone:
«3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16, legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 438
«Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A.».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 26 maggio 1997.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 58 del 10 luglio 1997.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 58 del 10 luglio 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 71 del 28 luglio 1997.
Riesaminato in Commissione nella seduta n. 78 del 22 ottobre 1997.
Deliberato il rinvio in Commissione "Bilancio" nella seduta n. 79 del 23 ottobre 1997.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 80 del 6 novembre 1997.
Relatore: Calogero Speziale.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 138 del 6-7 novembre 1997.
(97.46.2310)
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LEGGE 24 dicembre 1997, n. 47.
Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Per l'anno accademico 1997/1998 e nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in Sicilia non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e servizi erogati dalle Opere universitarie siciliane.
2.  Con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione autorizza le Opere universitarie ad applicare per l'anno accademico 1997/1998 i medesimi criteri applicati per l'anno accademico 1996/1997.
3.  Per gli studenti immatricolati per la prima volta all'Università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

Art. 2.

1.  Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Opere universitarie provvederanno al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa all'anno accademico 1996/1997, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
2.  Per gli idonei il rimborso avviene soltanto dopo la presentazione, da parte degli stessi, della documentazione attestante lo stato economico.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 4.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 5.

1.  La Regione siciliana applica il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 6.

1.  Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39 è sostituito dal seguente:
«1.  Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997».
2.  Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente inciso finale «e si insediano autonomamente».

Art. 7.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 dicembre 1997.
  PROVENZANO 
Assessore regionale per i beni culturali ed  D'ANDREA 

ambientali e per la pubblica istruzione
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Note all'art. 1, commi 1 e 3:
-  La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: «Norme sul diritto agli studi universitari».
- L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, recante: «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», così dispone:
«(Criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1.  Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
2.  Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'art. 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.
(Omissis)
6.  L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.
7.  Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 1, l'Indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della condizione economica di cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.
8.  Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 1, l'Indicatore della condizione economica non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di tre persone.
9.  I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:
-  1 componente   0,45 
-  2 componenti   0,75 
-  3 componenti   1,00 
-  4 componenti   1,22 
-  5 componenti   1,43 
-  6 componenti   1,62 
-  7 componenti   1,80 
- ogni componente in più  +0,15 

(Omissis)»
Nota all'art. 2:
-  L'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così dispone:
«Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo».
Nota all'art. 5:
L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» detta disposizioni in ordine alla realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi.
Nota all'art. 6, comma 1:
Il primo comma dell'art.9 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, recante: «Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a dieci mila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo», a seguito della modifica disposta dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997».
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale», a seguito dell'integrazione disposta dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  E' istituito il Comitato regionale di controllo sugli atti delle province e dei comuni.
2. Il Comitato regionale di controllo si articola nella sezione centrale, con sede in Palermo, ed in sezioni provinciali, ciascuna con sede nel capoluogo delle province regionali.
3.  La sezione centrale e le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo sono costituite con decreto del Presidente della Regione e si insediano autonomamente».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 514
«Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Mele, Speranza, Martino, Zangara, Drago, La Grua, il 14 luglio 1997.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 17 luglio 1997.
Esaminato nelle sedute n. 39 del 21 ottobre 1997 e n. 43 del 23 ottobre 1997.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 43 del 23 ottobre 1997.
Relatore: Federico Martino.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 138 del 6/7 novembre 1997.
(97.46.2311)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI


ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per l'assegnazione di aree a cooperative edilizie.

Con decreto n. 2330 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Messina commissario ad acta presso il comune di Troina per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Imakera, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2331 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Massimo Galli commissario ad acta presso il comune di Caltanissetta per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Sandro Pertini, Archiutti 87, Saba 87, Francesca, Felicità, Iron, Doimo 87, La Nissena 91, V.V.F.S. Barbara, Todesca e Nadir, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2332 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Antonino Trapani commissario ad acta presso il comune di Avola per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Orchidea, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2333 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Dario Tornabene commissario ad acta presso il comune di Carlentini per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Domus 84, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2334 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Dario Tornabene commissario ad acta presso il comune di Giarratana per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Erbesso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2335 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di Agrigento per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Golden, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2337 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Armando Pollarolo commissario ad acta presso il comune di Gravina diCatania per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Futura 83, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2338 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di Tremestieri Etneo per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie S. Bambino, Bellavista, Virgo Fidelis, Harlem e Zuleika, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2339 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di Aci S. Antonio per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Zagara, Casa Progresso, Martina 87, Azzurra Junior e La Mimosa 88, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2340 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr.ssa Camilla Mineo commissario ad acta presso il comune di Augusta per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Orchidea, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)

Con decreto n. 2341 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di Sciacca per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Piccola Casa, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2342 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Armando Pollarolo commissario ad acta presso il comune di Aci Castello per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Vittoria II, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2343 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Giuseppe Libassi commissario ad acta presso il comune di Acireale per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Vittoria 81, Golden Star, Naiade, A. Spinusa, Corinzia, Akea, Mipu, Orione, Margherita 85, Leone 86 e Fratres, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2344 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Camilla Mineo commissario ad acta presso il comune di Messina per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Impegno Edilizio, Costruzioni Convenzionate, Le Palafitte, Fiamme Gialle Nav., Fermezza e Piliero, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)


Con decreto n. 2346 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dr. Lorenzo Zummo commissario ad acta presso il comune di Leonforte per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Eureka, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(97.47.2349)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 763/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Sipem S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Assoro.
(97.48.2420)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 764/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta F.lli Contorno s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Palermo.
(97.48.2419)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 765/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta I.T.S. s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Gela.
(97.48.2417)

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 766/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Asfalti e Bitumi Cammalleri e G. s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Gela.
(97.48.2418)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 767/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta F.lli Termini s.n.c., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per l'attività di autocarrozzeria e verniciatura che si intende svolgere nel comune diCaltanissetta.
(97.48.2415)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 768/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Melfa Salvatore, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Niscemi.
(97.48.2422)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 769/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Migliore Francesco Antonio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Gela.
(97.48.2423)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 770/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta SI.CON S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Sutera.
(97.48.2421)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 778/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Altamarea s.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.Rep. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione di prodotti ittici da svolgersi nell'impianto da realizzare nel comune di Racalmuto, in contrada Zaccanello.
(97.48.2425)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 784/17 del 17 novembre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta CIS s.r.l. ex IAS, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di concentrazione dei succhi di agrumi svolta nell'impianto sito nel comune di Messina, in via Roosevelt, n. 2.
(97.48.2424)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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