REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 20 DICEMBRE 1997 - N. 71
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 luglio 1997.
Approvazione del Programma di iniziativa comunitaria P.I.C. - Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Decadenza del consiglio comunale di Camporotondo Etneo e nomina del commissario straordinario.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi di bonifica della Regione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 novembre 1997.
Approvazione del coefficiente di adeguamento per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo, anno 1996  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 ottobre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Peloritano Casa, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore  pag. 10 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 4 novembre 1997.
Ripartizione in favore dei comuni della Sicilia con popolazione fino a 10.000 abitanti, per l'esercizio finanziario 1997, delle somme previste dall'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39  pag. 10 


DECRETO 10 novembre 1997.
Sostituzione del commissario del consiglio di circoscrizione n. 3 del comune di Palermo  pag. 16 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 29 ottobre 1997.
Decadenza dal diritto alla concessione del mutuo finalizzato alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa per la ditta Spinelli Giuseppe  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 3 ottobre 1997.
Modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni  pag. 17 

Assessorato della sanità

DECRETO 19 luglio 1997.
Autorizzazione agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato legalmente riconosciuti al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico  pag. 23 


DECRETO 28 novembre 1997.
Individuazione delle zone di medicina dei servizi, resesi vacanti nel 1° semestre 1997 nell'ambito territoriale della Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Agrigento e n. 6 di Palermo, attribuibili per trasferimento  pag. 24 


DECRETO 3 dicembre 1997.
Trasferimento, in via transitoria, dell'attività convenzionale delle strutture pubbliche e private che erogano assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale da un comune ad un altro ricadente nella medesima Azienda U.S.L.  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Itala  pag. 26 


DECRETO 6 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle.  pag. 27 


DECRETO 30 ottobre 1997.
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10  pag. 28 

DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano nel comune di S. Lucia del Mela  pag. 29 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 7 novembre 1997, recante: «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44»  pag. 31 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 6 novembre 1997, recante: «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della Sirap S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio»  pag. 32 

Presidenza:
Nomina del presidente dell'Ente Parco delle Madonie.
  pag. 34 
Sostituzione del segretario del Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia  pag. 34 
Recepimento di accordo decentrato relativo al progetto utenza per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per la Segreteria generale  pag. 34 
Nomina del vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale  pag. 34 
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra  pag. 34 

Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda.
  pag. 34 
Modifica dello statuto dell'opera pia Casa del fanciullo di Carini  pag. 34 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riforma del decreto 19 febbraio 1985, concernente l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Isnello.  pag. 34 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Scioglimento della cooperativa Gioventù Agrigentina, con sede in Agrigento.  pag. 34 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 34 
Nulla osta alla ditta Mercatone Europa Ragusa s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale sito nel comune di Ragusa.  pag. 35 

CIRCOLARI

Assessorato del turismo, delle comunicazioni

e dei trasporti

CIRCOLARE 12 dicembre 1997, prot. n. 1444.
Circolare esplicativa del decreto n. 991/14° del 31 luglio 1997, concernente: «Procedure per la presentazione delle istanze relative al Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, Sottoprogramma 2, Misura 2.1 - Aiuti per il turismo»  pag. 35 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA CORRIGE

Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 settembre 1997, n. 44.
Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38  pag. 35 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 giugno 1997.




LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 21 luglio 1997.
Approvazione del Programma di iniziativa comunitaria P.I.C. - Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 9 luglio 1997, relativa a: "Programma di iniziativa comunitaria P.I.C. - Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa»;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 9 luglio 1997, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 9 luglio 1997, citata;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, è disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 9 luglio 1997, relativa a: «Programma di iniziativa comunitaria P.I.C. - Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 21 luglio 1997.
  PROVENZANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 settembre 1997.
Reg. n. 2, Presidenza della Regione, fg. n. 15.
Allegato
Deliberazione n. 282 del 9 luglio 1997.

Programma di iniziativa comunitaria P.I.C.

Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa.


La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90, come modificato dal regolamento n. 2745/94, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ECU nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/02 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Urban;
Vista la nota n. 971 dell'11 giugno 1997 (allegato A), con la quale l'Assessore regionale destinato alla Presidenza trasmette la bozza di delibera contenente la proposta di approvazione del P.I.C. - Urban - Sottoprogramma 12 Siracusa;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 890, in data 30 aprile 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Urban in Italia;
Considerato che la Commissione europea nel contesto delle risorse rese disponibili della suddetta decisione - ammontanti complessivamente a 117,652 MECU a valere sul FESR e sul FSE per il periodo 1996-1999 - ha approvato per il sottoprogramma 12 Siracusa un contributo comunitario pari a 9,188 MECU a fronte di una partecipazione nazionale di 12,972 MECU, di cui 0,93 a carico di questa Regione siciliana;
Vista la delibera 12 luglio 1996 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1996 - con il quale ilComitato interministeriale per la programmazione economica ha autorizzato, per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria Urban in Italia, un cofinanziamento nazionale pubblico complessivo per gli anni 1996, 1997 e 1998 pari a 249,968 miliardi di lire, di cui 92,79 con disponibilità degli enti territoriali, cofinanziamento che ammonta in particolare per il Sottoprogramma 12 Siracusa a 21,728 miliardi di cui 11,530 con disponibilità degli enti territoriali, conforme al piano finanziario approvato con decisione C(96) del 30 aprile 1996 della Commissione delle Comunità europee;
Considerata la conformità dei criteri di elaborazione e di attuazione del Sottoprogramma 12 - presentato in data 16 aprile 1997 dalla città di Siracusa alla Regione siciliana - ai requisiti, obiettivi e finalità dell'iniziativa comunitaria Urban in Italia;
Ritenuto di dare completezza al Sottoprogramma 12 Siracusa nelle sue misure 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5 e conseguentemente di partecipare all'iniziativa comunitaria mediante cofinanziamento regionale;
Visto il parere favorevole reso nella seduta n. 28 del 3 luglio 1997, dalla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle comunità europee (allegato B);
Considerato che - a norma dell'art.2, 2° comma, del regolamento CEE n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, modificato dal regolamento C.E. n. 2745/94 - il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ECU ai prezzi dell'anno della decisione e soggetti ad indicizzazione, e che l'indicizzazione si fonda su un tasso unico annuale corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;
Considerato che il controvalore di lire italiane dell'unità di conto europea da assumere, per il biennio 1996-1997, a base per la determinazione degli importi degli appalti, fissato dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 1996, è pari a 1985,435 mentre il piano di cofinanziamento regionale si estende anche alle annualità 1998 e 1999;
Ritenuto di approvare il Sottoprogramma 12 sopracitato con tutte le condizioni contenute nella bozza di delibera avanti richiamata;
Delibera

-  di approvare il Sottoprogramma 12 iniziativa comunitaria Urban relativo alla realizzazione di un durevole miglioramento delle condizioni di vita nella città di Siracusa; autorizzando un cofinanziamento regionale pubblico, per il quadriennio 1996-1999, pari a complessivi 0,930 MECU - indicizzati come in premessa specificato - a valere sul fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 costituito con legge regionale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - art. 6, comma 2, lett. a), capitolo 60786 - presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze come di seguito riportato per misure ed annualità:
-  Misura  12.2:  Formazione - promozione occupazione locale 0,108 MECU;
-  Misura  12.3:  Servizi sociali, sanità ordine pubblico 0,368 MECU;
-  Misura  12.4:  Infrastrutture ed ambiente 0,424 MECU
-  Misura  12.5:  Attuazione e diffusione dei risultati 0,030 MECU:
-  anni 1996/97  0,527  MECU 
-  anno 1998  0,289  MECU 
-  anno 1999  0,114  MECU 

- di autorizzare l'erogazione delle relative quote annuali a carico della Regione siciliana stabilite dalla presente delibera anche per gli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
In caso di rimodulazione dei piani finanziari ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, è autorizzato l'adeguamento delle quote di competenza regionale, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo con la presente delibera.
L'ente locale beneficiario adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al Sottoprogramma 12 in questione; qualora vengano a determinarsi ritardi, attiva in tempo utile le azioni per la riprogrammazione diretta a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
Al trasferimento delle quote di partecipazione regionale all'ente locale beneficiario provvede la Presidenza della Regione mediante mandati diretti corredati dalla documentazione, prodotta dall'ente locale beneficiario, comprovante, ai fini dell'erogazione delle anticipazioni, l'avvenuto versamento da parte delMinistero del tesoro delle relative quote comunitarie e nazionali al netto delle regionali, ed integrata, ai fini della rata di saldo, dalla produzione di rendicontazione contabile finale.
Ai fini della somma da prevedersi, in lire, quale accantonamento in specifico capitolo da istituirsi in capo alla Presidenza della Regione per far fronte alSottoprogramma 12, per tenere conto sia delle oscillazioni nel rapporto di cambio lira ECU sia delle indicizzazioni - previste al precedente considerato - degli importi di cofinanziamento approvati con la presente delibera, è attribuito un controvalore di riferimento in lire italiane dell'unità di conto europea pari a 1985,435 aumentato del 2%; eventuali residui saranno portati ad economia.
  Il Segretario Il Presidente 
IMPASTATO  PROVENZANO 

(97.47.2358)
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DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Decadenza del consiglio comunale di Camporotondo Etneo e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92 e n. 26/93;
Rilevato che il consiglio comunale di Camporotondo Etneo, composto per legge di n. 12 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 14 giugno 1994, ha perso per dimissioni più della metà dei propri componenti;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dagli artt. 42 e 50 della legge regionale n. 26/93, si deve procedere alla nomina di un commissario straordinario che eserciti le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto l'art. 55 del richiamato O.R.E.L.;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L.;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio comunale di Camporotondo Etneo è dichiarato decaduto.
Il dott. Silvio Cuffaro, dirigente regionale, è nominato commissario straordinario del predetto comune per l'esercizio delle attribuzioni del consiglio.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato.
Palermo, 17 novembre 1997.
  PROVENZANO 
  BURGARETTA APARO 


Allegato

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
Il segretario del comune di Camporotondo Etneo, con nota n. 8116 del 17 ottobre 1997, ha comunicato che i seguenti consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalla carica: Rapisarda Antonino, Consoli Giovanni, Torrisi Antonino, Guglielmino Giuseppe, Palmieri Alfio, Tumia Giovanni, Palmieri Antonino e Felici Lorenzo.
La circostanza segnalata trova disciplina nell'art. 16, 5° comma, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, per cui si deve procedere alla nomina di un commissario che eserciti le competenze del consiglio con la procedura di cui all'art. 55 dell'OREL, in correlazione alla disposizione di cui all'art. 42 della legge regionale n. 26/93 che statuisce che, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del consiglio, le attribuzioni dello stesso vengono esercitate da un solo commissario nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.
Alla stregua di quanto sopra, è necessario procedere alla nomina, presso il comune si CamporotondoEtneo, di un commissario che eserciti le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile quale termine introdotto dall'art. 50 della soprarichiamata legge regionale n. 26/93.
Si propone che commissario straordinario presso il comune di cui trattasi, con i compiti sopra indicati, venga nominato il dott. Silvio Cuffaro.
Palermo, 11 novembre 1997.
  L'Assessore: BURGARETTA APARO 

(97.47.2360)
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DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 1997.
Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi di bonifica della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive aggiunte e modificazioni;
Visti i propri decreti datati 23 maggio 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 6 giugno 1997, con i quali sono stati costituiti, a termini dell'art. 6 della citata legge regionale n. 45/95, i Consorzi di bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela, 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina;
Visto l'art. 23 della citata legge regionale n. 45/95, il quale stabilisce, tra l'altro, che entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 6 della stessa legge, il Presidente della Regione siciliana provvede ad approvare con proprio decreto uno schema tipo degli statuti consortili;
Vista la nota n. 2044 del 19 settembre 1997, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle fo-reste ha trasmesso uno schema tipo dello statuto consortile corredato del parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con nota n. 16729 del 9 settembre 1997, con i suggerimenti in detta nota indicati, che vengono condivisi dall'Assessorato stesso;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione dello schema tipo degli statuti dei consorzi di bonifica della Regione, ai sensi del citato art. 23 della legge regionale n. 45/95, nel testo trasmesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, modificato alla luce dei suggerimenti indicati dall'Ufficio legislativo e legale;
In conformità alle premesse;

Decreta:


Art. 1

E' approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi di bonifica della Regione, nel testo in premessa citato, che al presente si allega per farne parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  PROVENZANO 


Allegato
CONSORZION. ............

STATUTO


Capo I

NATURA GIURIDICA, SEDE, FINI,

COMPRENSORIO, PERIMETRO


Art. 1

Natura giuridica, sede

Il Consorzio di bonifica  costituito con decreto del 
Presidente della Regione n. ............ del   pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del    

che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione
n. ............ del   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana n. ............ del   è retto dal  

presente statuto.
Il Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5, 4° comma, legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ha sede in    
   


Art. 2

Finalità, funzioni istituzionali e compiti

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 45/95 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 45/95 nonché i compiti di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 45/95 e cioè:
1)  la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
2)  la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
3)  La redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 45/95;
4)  la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art. 7, legge regionale n. 45/95);
5)  l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);
6)  la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della legge regionale n. 45/95;
7) la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
8)  l'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
9)  la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
10)  la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
11)  le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
12)  la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;
13) eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.
Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.

Art. 3

Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha.     che ricadono nelle seguenti province e comuni: 

Provincia di ...........................
Comuni di ...................................................
1)    sup. ........................ Ha. ........................ 
2)    sup. ........................ Ha. ........................ 
3)    sup. ........................ Ha. ........................ 


Art. 4

Perimetro del comprensorio

Il perimetro del comprensorio consorziale si svolge:

Capo II

ORGANI DEL CONSORZIO


Art. 5

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:
a)  ilconsiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:
-  n. ............ membri eletti nel suo seno dall'assemblea elettorale costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/95 che godano dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi;
-  n. 1 membro di diritto in rappresentanza della Provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio.
Ai fini della nomina del rappresentante della provincia, il consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data di svolgimento della prima riunione del consiglio di amministrazione almeno venti giorni prima.
In caso di ritardo della nomina del rappresentante della Provincia regionale, il consiglio di amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.
Fino alla nomina del rappresentante della Provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.
Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 7

Competenze del consiglio di amministrazione

Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla legge regionale n. 45/95 e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare:
  a) eleggere nel suo seno il presidente ed il vice presidente; 
  b) deliberare sullo statuto; 
  c) deliberare sui regolamenti nonché in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente; 
  d) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza; 
  e) deliberare sulle fasce di contribuenza; 
  f) deliberare sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
  g) deliberare il bilancio di previsione e sue variazioni; 
  h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale; 
  i) predisporre il piano generale degli interventi di bonifica; 
  l) nominare i componenti dei seggi elettorali; 
  m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 
  n) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese; 
  o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni; 
  p) convocare l'Assemblea elettorale; 
  q) deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonché sull'assunzione di finanziamenti istituzionali; 
  r) deliberare in materia di appalti di opere e forniture; 
  s) formulare le proposte di cui ai punti 7), 8) e 9) dell'art. 2 del presente statuto; 
  t) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, sulle locazioni e condizioni dei beni immobili; 
  u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del consorzio e sui relativi atti di concertazione; 
  v) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria; 
  w) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante; 
  k) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
  z) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti. 


Art. 8

Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente.
Il consiglio di amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare o quando ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 20.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio di amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviato non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del consiglio di amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

Art. 9

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo statuto, e in particolare:
  a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza comportante assunzione di obbligazioni; 
  b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili; 
  c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; 
  d) sovrintende all'attività dell'amministrazione consorziale e predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione; 
  e) sovrintende alla regolare conservazione e gestione del patrimonio consorziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alla formazione degli inventari dei beni dell'ente; 
  f) predispone lo schema del bilancio preventivo e la relazione illustrativa, e presenta il conto consuntivo con relative note illustrative; 
  g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione; 
  h) ordina i pagamenti e le riscossioni; 
  i) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggudicazione di appalti e forniture ove previsto dalla normativa vigente in materia; 
  l) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica; 
  m) delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo del direttore, sulle materie di competenza del consiglio di amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza dalla carica ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 21 della legge regio nale n. 45/95 e l'approvazione e modificazioni dello statuto consortile. 

Le deliberazioni adottate dal presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

Art. 10

Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 11

Indennità

Al presidente ed al vice presidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 15/93.

Art. 12

Validità adunanze

Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il presidente o il vice presidente.
Le adunanze del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13

Segreteria organi consorziali

L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore, o in sua assenza da altro funzionario incaricato dal consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 14

Il direttore

Il direttore oltre a tutte le funzioni indicate nel piano di organizzazione variabile dell'ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'amministrazione.
Il direttore assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

Art. 15

Astensioni

Il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 16

Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 17

Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 18

Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono
pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 19

Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime nonché degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi redatto giusta la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 20

Collegio dei revisori dei conti - costituzione, funzioni, durata

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 della legge regionale n. 45/95 e nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.
Non possono essere chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a)  i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b)  coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
c)  coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
d)  coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e)  coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
f)  coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
g)  coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h)  coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio si trovino legalmente in mora;
i)  i componenti il consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il collegio durano in carica tre anni.
Il collegio dei revisori dei conti:
a)  vigila sulla gestione;
b)  presenta al consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni e sul rendiconto consuntivo;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d)  esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle adunanze del consiglio.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.
Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Qualora il collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al presidente l'immediata convocazione del consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

Capo III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art. 21

Sistema elettorale

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 45/95 e cioè:
1)  i consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo.
Le fasce sono così determinate:
a)  fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
b)  da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
c)  oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.
Il consiglio con atto deliberativo individua le predette fascie:
2)  ogni consorziato ha diritto ad un voto;
3)  ogni fascia elegge un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
4)  il voto è espresso personalmente, salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.
5)  per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8, commi 1° e 2°, n. 7 e all'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;
6)  si applicano, ai fini della elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinques e 4 sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 22

Procedimento elettorale

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente entro i 60 giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.
Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.
Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

Art. 23

Esercizio del diritto di voto

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/95, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del consorzio a cura degli interessati non oltre il 30° giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale.
Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art. 21 (sistema elettorale).

Art. 24

Formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale.
L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
- la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
-  la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 25

Pubblicazione dell'elenco

La deliberazione del consiglio di amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del consorzio e dei comuni anzidetti.

Art. 26

Reclami contro l'elenco

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzati al consiglio di amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
Il consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.
Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A.R.
Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 22 e 23, il consiglio di amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

Art. 27

Operazioni di voto e sezioni elettorali

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle n. ......... sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile, e cioè:
1)
2)
3)
Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 28

Pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti

Il consiglio di amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffraggi ottenuti.
La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 45/95 esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.
Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere di amministrazione del consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.
Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

Art. 29

Ineleggibilità

Non possono essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione del consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:
1)  i soggetti di cui alla legge regionale n. 29/57, art. 10, nonché art. 8, comma 1° e art. 8, comma 2° punto 7;
2)  i componenti dei comitati regionali di controllo;
3)  i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinques e sexies dell'art. 15 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 55;
4) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
5)  i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
6)  coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
7) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
8) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
9)  coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
10)  coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
11) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
12) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora;
13)  i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 30

Regolamento elettorale

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il «Regolamento per la elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica della Sicilia».
Tale regolamento redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.
Il regolamento elettorale adottato dal consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

Art. 31

Insediamento del consiglio

L'amministrazione consortile uscente, avuta conoscenza del provvedimento assessoriale di proclamazione degli eletti, di cui all'art. 28 del presente statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica, entro tre giorni dell'avvenuta conoscenza di cui sopra, agli interessati l'elezione a componenti del consiglio di amministrazione del consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.
Tale seduta dovrà tenersi, entro il 30° giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'art. 6, successivo all'invio della predetta lettera raccomandata.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In questa prima seduta il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 32

Accettazione cariche

L'elezione a consigliere di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A.R. al consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art. 31.
Il presidente ed il vice presidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al consiglio con lettera raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.
In caso di mancata accettazione della carica di presidente e di vice presidente, il consiglio procede a nuova elezione.
In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei consiglieri, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

Art. 33

Durata cariche

I consiglieri di amministrazione del consorzio durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.
Il presidente non è riconfermabile.

Art. 34

Scadenza cariche

I componenti del consiglio di amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neoeletti. Dal momento della elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il consiglio di amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

Art. 35

Cessazione cariche

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del consiglio ex art. 20, comma 2°, lettera c della legge regionale n. 45/95, la cessazione dalla carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:
-  dimissioni;
-  decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 29;
-  annullamento della elezione;
-  per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
-  per mancata partecipazione al consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.
Il consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione dalla carica, ne dà comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento, secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

Art. 36

Vacanza delle cariche

Oltre che nel caso previsto dall'art. 32 ultimo comma, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art. 28 del presente statuto.
I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.
Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
La revoca e le dimissioni del presidente comportano di diritto la decadenza del vice presidente.
Allorché si verifica tale evenienza il consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.
Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 28 e successivamente il numero dei componenti del consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art. 6, dovrà essere convocata l'assemblea elettorale per il rinnovo del consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22, primo comma.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE


Art. 37

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di bilancio, approvato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 45/95, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo di controllo il consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.
In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese di esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 38

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 39

Piano di classifica

Il piano di classifica ai fini del riparto della contribuenza di cui all'art. 40 viene predisposto e deliberato dal consiglio di amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica. Il piano di classifica redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art.10, comma 4, della legge regionale n. 45/95.
Gli interessati possono inoltrare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ricorso avverso il piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa.

Art. 40

Riparto della contribuenza

La ripartizione delle spese di funzionamento del consorzio,
di esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carica dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

Art. 41

Riscossione dei contributi

I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art. 40 secondo le norme e i privilegi di cui all'art.21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso previsto a norma di legge.

Capo V

NORME FINANZIARIE E FINALI


Art. 42

Potere impositivo

Per l'adempimento dei fini istituzionali il consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/33 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.
Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art. 39.

Art. 43

Cooperazione con gli altri enti

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

Art. 44

Regolamento di contabilità

Il sistema contabile del consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità e la finanza pubblica.

Art. 45

Gestione dei servizi

Il consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.
I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.
La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 46

Potere regolamentare

Il consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica di cui al regolamento approvato con R.D.L. n. 386/1904 e alle disposizioni dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 47

Approvazione statuto

La deliberazione del consiglio di amministrazione che approva lo statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'organo tutorio a termini di legge.

Art. 48

Vigilanza

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 si applica il sistema dei controlli previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, giusta art. 4 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 20.
(97.47.2359)
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DECRETI ASSESSORIALI



ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 12 novembre 1997.
Approvazione del coefficiente di adeguamento per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo, anno 1996.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, e la disciplina stabilita dal titolo I, capo II, in ordine alla determinazione dell'equo canone per gli affitti dei fondi rustici;
Visto il decreto n. 21/94 del Presidente della Regione di ricostituzione della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Palermo - ai sensi dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - del 26 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 18 giugno 1994;
Vista la nota assessoriale gruppo 4°, n. 3770/A del 19 maggio 1994, con la quale si è dato incarico al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo di promuovere l'attività della commissione tecnica provinciale;
Vista la deliberazione adottata dalla commissione tecnica provinciale di Palermo, in data 26 giugno 1997;
Ritenuto di procedere all'approvazione del coefficiente di adeguamento individuato nella sopracennata deliberazione e di disporre la pubblicità dello stesso per la suddetta provincia;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Agli effetti e per le finalità previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e in particolare dall'art. 10, è approvato il coefficiente di adeguamento determinato dalla commissione tecnica provinciale di Palermo per l'affitto dei fondi rustici, riguardante la stessa provin-cia e l'annata agraria 1996, riportato nella seguente tabella:
COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO

  Anno Annuo Totale 
  Gennaio 1996 - 0,016 0,967 


Art. 2

Si dispone la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 novembre 1997.
  CUFFARO 

(97.47.2366)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 ottobre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Peloritano Casa, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,

IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza in data 10 giugno 1997, con la quale il tribunale di Messina ha dichiarato lo stato di insolvenza del Consorzio Peloritano Casa, con sede in Messina;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Il Consorzio Peloritano Casa, con sede in Messina, costituito il 20 gennaio 1976 con atto omologato dal tribunale di Messina il 10 febbraio 1977, iscritto al n. 1626 nel registro di società, ric. B.U.S.C. n. 1337 del 14 marzo 1977, e nel registro prefettizio alla sezione edilizia con D.P. n. 11472 del 27 settembre 1977, è sciolto e messo in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Paolo Bitto, nato a Messina il 20 luglio 1960 ed ivi residente in via Monza n. 5, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore del consorzio di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione dello stesso dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1997.
  FLERES 

(97.47.2345)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 4 novembre 1997.
Ripartizione in favore dei comuni della Sicilia con popolazione fino a 10.000 abitanti, per l'esercizio finanziario 1997, delle somme previste dall'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa ed altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione»;
Visto, in particolare, l'art. 45, comma 1, della stessa legge regionale n. 6/97, che istituisce un apposito fondo al fine di garantire alle province ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo dell'attività delle autonomie locali, demandandone l'assegnazione all'Assessore regionale per gli enti locali;
Richiamato il decreto n. 545 del 4 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale degli enti locali al n. 1 in data 5 giugno 1997, con il quale è stato ripartito tra i comuni dell'Isola, per il corrente esercizio finanziario 1997, il fondo previsto dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale n. 39 del 16 ottobre 1997, concernente modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti.
Considerato che l'art. 1 della predetta disposizione legislativa autorizza l'Assessore regionale per gli enti locali ad assegnare una quota integrativa del fondo previsto dall'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in favore dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.
Considerato, altresì, che l'art. 2 della stessa legge prevede di assicurare a singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno a seguito dei decreti del Presidente della Regione n. 228/VIII S.G. del 16 agosto 1996 e n. 277/VIII S.G. dell'8 novembre 1996, previa decurtazione del corrispondente ammontare trasferito per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle superiori disposizioni, di dovere ripartire in favore dei comuni previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 39 del 16 ottobre 1997 la quota integrativa prevista al cap. 18712 del bilancio regionale, esercizio 1997, pari a lire 45.000 milioni;

Decreta:


Art. 1

E' ripartita tra i comuni della Sicilia con popolazione fino a diecimila abitanti, per il corrente esercizio finanziario 1997, una quota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, per un ammontare pari a L. 42.653.072.000, ed è disposta l'assegnazione della somma indicata a fianco dei relativi comuni nell'allegato elenco A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per le predette finalità è impegnata sul cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato enti locali - per l'esercizio finanziario 1997, la somma di L. 42.653.072.000.

Art. 3

E' autorizzata la contemporanea emissione del mandato di pagamento delle somme complessivamente assegnate a ciascun comune ai sensi del precedente art. 1.
Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 1997.
  BURGARETTA APARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 11 novembre 1997, con nota n. 18712.

Allegato A
Legge regionale n. 39 del 16 ottobre 1997

Quota integrativa del fondo previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997



      ' Popolazione ' Assegnazione ' Assegnazione ' Differenza  
      ' legale ' L.R. n. 1/79 ' D.A. n. 545/97 ' da assegnare 
                  anno 1996             (80% anno 1996) 


PROVINCIA DI AGRIGENTO

  1 Alessandria della Rocca     4667 941.571.000 587.916.000 165.341.000 
  2 Bivona     4549 1.032.724.000 614.226.000 211.953.000 
  3 Burgio     3519 700.509.000 436.953.000 123.454.000 
  4 Calamonaci     1570 492.368.000 213.996.000 179.898.000 
  5 Caltabellotta     4963 1.134.285.000 706.527.000 200.901.000 
  6 Camastra     2935 658.596.000 336.757.000 190.120.000 
  7 Cammarata     6574 1.517.535.000 992.089.000 221.939.000 
  8 Castrofilippo     3551 643.338.000 407.281.000 107.389.000 
  9 Cattolica Eraclea     5502 1.037.120.000 676.881.000 152.815.000 
  10 Cianciana     4755 877.305.000 562.640.000 139.204.000 
  11 Comitini     965 410.341.000 133.991.000 194.282.000 
  12 Grotte     7367 1.150.052.000 823.775.000 96.267.000 
  13 Joppolo Giancaxio     1417 429.827.000 178.296.000 165.566.000 
  14 Lampedusa     5831 1.009.601.000 724.405.000 83.276.000 
  15 Lucca Sicula     2256 577.060.000 268.078.000 193.570.000 
  16 Montallegro     3611 672.604.000 426.559.000 111.524.000 
  17 Montevago     3286 641.688.000 398.189.000 115.161.000 
  18 Realmonte     4594 770.165.000 522.388.000 93.744.000 
  19 Sambuca di Sicilia     6689 1.278.553.000 852.383.000 170.459.000 
  20 San Biagio Platani     4265 848.205.000 517.104.000 161.460.000 
  21 San Giovanni Gemini     8545 1.256.838.000 956.935.000 48.535.000 
  22 Santa Elisabetta     3301 602.782.000 378.206.000 104.020.000 
  22 Santa Margherita Belice     6849 1.190.210.000 828.510.000 123.658.000 
  23 Sant'Angelo Muxaro     1972 659.370.000 303.307.000 224.189.000 
  23 Santo Stefano Quisquina     5648 1.091.125.000 726.485.000 146.415.000 
  24 Siculiana     5101 914.207.000 620.532.000 110.834.000 
  24 Villafranca Sicula     1667 466.311.000 203.007.000 170.042.000 
  4.006.016.000 

PROVINCIA DICALTANISSETTA

  1 Acquaviva Platani     1520 429.386.000 183.715.000 159.794.000 
  2 Bompensiere     705 378.601.000 103.270.000 199.611.000 
  3 Butera     5671 1.802.182.000 1.086.085.000 355.661.000 
  4 Campofranco     4074 775.709.000 487.973.000 132.594.000 
  5 Delia     4669 752.920.000 516.236.000 86.100.000 
  6 Marianopoli     2617 617.199.000 298.395.000 195.364.000 
  7 Milena     3674 667.514.000 428.294.000 105.712.000 
  8 Montedoro     1981 498.368.000 232.232.000 166.462.000 
  9 Resuttano     2706 711.535.000 343.808.000 225.420.000 
  10 Santa Caterina Villarmosa     6456 1.240.188.000 799.094.000 193.056.000 
  11 Serradifalco     6500 1.054.175.000 756.915.000 86.425.000 
  12 Sommatino     8201 1.252.671.000 931.510.000 70.627.000 
  13 Sutera     1936 565.439.000 256.577.000 195.774.000 
  14 Vallelunga Pratameno     4334 800.270.000 519.948.000 120.268.000 
  15 Villalba     2119 612.592.000 285.694.000 204.380.000 
  2.497.248.000 

PROVINCIA DICATANIA

  1 Aci Bonaccorsi     2453 536.254.000 266.433.000 162.570.000 
  2 Calatabiano     5844 994.280.000 749.490.000 45.934.000 
  3 Camporotondo Etneo     2338 550.522.000 259.654.000 180.764.000 
  4 Castel di Judica     5288 1.092.601.000 715.992.000 158.089.000 
  5 Castiglione di Sicilia     4229 1.078.572.000 624.179.000 238.679.000 
  6 Fiumefreddo di Sicilia     9473 1.358.487.000 1.033.031.000 53.759.000 
  7 Licodia Eubea     3094 857.645.000 490.885.000 195.231.000 
  8 Linguaglossa     5515 1.000.303.000 7.000.541.000 99.701.000 
  9 Maletto     4415 828.359.000 532.918.000 129.769.000 
  10 Maniace     3265 660.083.000 405.688.000 122.378.000 
  11 Mazzarrone     3589 684.362.000 433.809.000 113.681.000 
  12 Militello in Val di Catania     9674 1.561.502.000 1.122.909.000 126.293.000 
  13 Milo     1130 408.423.000 153.469.000 173.269.000 
  14 Mineo     5778 1.620.225.000 967.745.000 328.435.000 
  15 Mirabella Imbaccari     8858 1.306.558.000 965.621.000 79.625.000 
  16 Motta Santa Anastasia     9097 1.724.579.000 1.362.622.000 17.041.000 
  17 Nicolosi     5647 1.191.049.000 757.551.000 195.288.000 
  18 Pedara     9063 1.364.907.000 998.185.000 93.741.000 
  19 Piedimonte Etneo     3893 702.662.000 454.411.000 107.719.000 
  20 Raddusa     3983 735.784.000 460.793.000 127.834.000 
  21 Ragalna     2711 687.932.000 345.296.000 205.050.000 
  22 San Cono     3828 633.396.000 418.006.000 88.711.000 
  23 San Gregorio di Catania     9878 1.406.535.000 1.091.136.000 315.399.000 
  24 San Michele di Ganzaria     4882 836.708.000 588.077.000 81.289.000 
  25 San Pietro Clarenza     5111 839.970.000 560.417.000 111.559.000 
  26 Sant'Alfio     1687 485.341.000 213.998.000 174.275.000 
  27 Santa Maria di Licodia     7137 1.099.358.000 805.107.000 74.379.000 
  28 Santa Venerina     7410 1.098.524.000 821.657.000 57.162.000 
  29 Trecastagni     7466 1.154.821.000 828.030.000 95.827.000 
  30 Valverde     6290 749.574.000 683.311.000 76.348.000 
  31 Viagrande     6050 966.845.000 715.239.000 58.237.000 
  32 Vizzini     8723 1.565.098.000 1.111.854.000 140.224.000 
  33 Zafferana Etnea     7865 1.414.724.000 1.040.423.000 91.356.000 
  4.319.616.000 

PROVINCIA DIENNA

  1 Agira     9174 1.736.415.000 1.224.549.000 164.583.000 
  2 Aidone     7198 1.659.432.000 1.065.252.000 262.294.000 
  3 Assoro     5427 1.136.557.000 745.641.000 163.605.000 
  4 Calascibetta     5008 1.015.395.000 661.502.000 150.814.000 
  5 Catenanuova     5184 822.175.000 574.681.000 83.059.000 
  6 Centuripe     6517 1.471.445.000 947.151.000 230.005.000 
  7 Cerami     3022 805.808.000 458.082.000 186.564.000 
  8 Gagliano Castelferrato     4122 814.673.000 522.605.000 129.133.000 
  9 Nissoria     3268 721.311.000 438.603.000 138.446.000 
  10 Pietraperzia     8055 1.666.823.000 1.054.862.000 278.596.000 
  11 Regalbuto     8197 1.653.064.000 1.118.975.000 203.476.000 
  12 Sperlinga     1038 487.369.000 195.320.000 194.575.000 
  12 Valguarnera     9177 1.340.484.000 1.000.899.000 71.488.000 
  13 Villarosa     6272 1.064.512.000 751.431.000 100.179.000 
  2.356.817.000 

PROVINCIA DI MESSINA

  1 Acquedolci     5241 817.949.000 581.240.000 73.119.000 
  2 Alcara Li Fusi     3041 700.641.000 412.310.000 148.203.000 
  3 Alì     1039 394.535.000 135.341.000 180.287.000 
  4 Alì Terme     2436 555.885.000 284.307.000 160.401.000 
  5 Antillo     1249 480.091.000 193.737.000 190.336.000 
  6 Basicò     869 379.528.000 109.699.000 193.923.000 
  7 Brolo     5262 888.324.000 636.535.000 74.124.000 
  8 Capizzi     3741 820.455.000 501.658.000 154.706.000 
  9 Capri Leone     3926 675.666.000 432.594.000 107.939.000 
  10 Caronia     4160 1.333.360.000 782.269.000 284.419.000 
  11 Casalvecchio Siculo     1371 484.741.000 194.142.000 193.651.000 
  12 Castel di Lucio     1655 500.562.000 217.691.000 182.759.000 
  13 Castell'Umberto     3758 646.548.000 419.437.000 97.801.000 
  14 Castelmola     1115 396.065.000 148.864.000 167.988.000 
  15 Castroreale     3116 705.321.000 411.353.000 152.904.000 
  16 Cesarò     3052 1.169.518.000 634.805.000 300.809.000 
  17 Condrò     516 341.873.000 62.131.000 211.367.000 
  18 Falcone     2912 646.919.000 331.527.000 186.008.000 
  19 Ficarra     1951 527.533.000 235.425.000 186.601.000  
  20 Fiumedinisi     1888 556.826.000 253.508.000 191.953.000 
  21 Floresta     855 416.408.000 135.114.000 198.012.000 
  22 Fondachelli Fantina     1548 567.010.000 224.905.000 228.703.000 
  23 Forza D'Agrò     961 377.055.000 125.767.000 175.877.000 
  24 Francavilla di Sicilia     4967 1.029.933.000 671.739.000 152.207.000 
  25 Frazzanò     1098 387.531.000 127.024.000 183.001.000 
  26 Furci Siculo     3457 635.482.000 409.059.000 99.327.000 
  27 Furnari     3626 718.813.000 486.838.000 88.124.000 
  28 Gaggi     2626 591.545.000 293.235.000 180.001.000 
  29 Galati Mamertino     3403 675.602.000 420.212.000 120.270.000 
  30 Gallodoro     461 339.572.000 58.899.000 212.759.000 
  31 Graniti     1703 443.820.000 196.522.000 158.534.000 
  32 Gualtieri Sicaminò     2280 554.668.000 263.855.000 179.879.000 
  33 Itala     1812 461.583.000 209.685.000 159.581.000 
  34 Leni     661 353.858.000 134.139.000 148.947.000 
  35 Librizzi     2126 549.613.000 260.859.000 178.831.000 
  36 Limina     1083 395.551.000 129.883.000 186.558.000 
  37 Longi     1760 557.046.000 248.294.000 197.343.000 
  38 Malfa     869 368.343.000 133.398.000 161.276.000 
  39 Malvagna     1125 399.015.000 129.895.000 189.317.000 
  40 Mandanici     856 375.608.000 107.610.000 192.876.000 
  41 Mazzarrà Sant'Andrea     1892 466.655.000 212.494.000 160.830.000 
  42 Merì     2082 483.908.000 225.042.000 162.084.000 
  43 Militello Rosmarino     1514 494.788.000 203.439.000 192.391.000 
  44 Mirto     1223 407.586.000 144.008.000 182.061.000 
  45 Mistretta     6058 1.269.165.000 830.166.000 185.166.000 
  46 Mojo Alcantara     886 368.976.000 106.300.000 188.881.000 
  47 Monforte San Giorgio     3194 647.934.000 386.526.000 131.821.000 
  48 Mongiuffi Melia     927 409.642.000 133.771.000 193.943.000 
  49 Montagnareale     1887 488.215.000 224.620.000 165.952.000 
  50 Montalbano Elicona     3299 782.250.000 447.956.000 177.844.000 
  51 Motta Camastra     942 408.913.000 136.429.000 190.701.000 
  52 Motta D'Affermo     1104 395.841.000 138.540.000 178.133.000 
  53 Naso     4615 857.911.000 545.890.000 140.439.000 
  54 Nizza di Sicilia     3698 644.288.000 415.222.000 100.208.000 
  55 Novara di Sicilia     2055 669.924.000 288.597.000 247.342.000 
  56 Oliveri     2126 567.720.000 287.925.000 166.251.000 
  57 Pace del Mela     5877 907.256.000 648.438.000 77.367.000 
  58 Pagliara     1393 417.874.000 169.918.000 164.381.000 
  59 Pettineo     1681 499.697.000 223.349.000 176.409.000 
  60 Piraino     3761 785.308.000 595.836.000 32.722.000 
  61 Raccuja     1616 517.788.000 208.493.000 205.737.000 
  62 Reitano     1014 388.671.000 131.756.000 179.181.000 
  63 Roccafiorita     253 319.129.000 28.366.000 226.937.000 
  64 Roccalumera     4107 685.047.000 467.757.000 80.281.000 
  65 Roccavaldina     1235 386.425.000 141.694.000 167.446.000 
  66 Roccella Valdemone     949 451.056.000 160.100.000 200.745.000 
  67 Rodì Milici     2323 624.272.000 300.048.000 199.370.000 
  68 Rometta     6385 1.046.586.000 728.724.000 108.545.000 
  69 San Filippo del Mela     7041 1.078.209.000 793.507.000 69.060.000 
  70 San Fratello     4907 969.931.000 622.072.000 153.873.000 
  71 San Marco D'Alunzio     2298 594.760.000 282.858.000 192.950.000 
  72 San Pier Niceto     3114 636.485.000 385.042.000 124.146.000 
  73 San Piero Patti     3850 755.248.000 472.529.000 131.669.000 
  74 San Salvatore di Fitalia     1850 503.620.000 219.120.000 183.776.000 
  75 Santa Domenica Vittoria     1244 414.193.000 161.446.000 169.908.000 
  76 Sant'Alessio Siculo     1388 497.512.000 269.597.000 128.413.000 
  77 Santa Lucia del Mela     5041 1.089.534.000 658.161.000 213.466.000 
  78 Santa Marina Salina     827 365.768.000 124.650.000 167.964.000 
  79 Sant'Angelo di Brolo     4313 784.987.000 504.720.000 123.270.000 
  80 Santa Teresa di Riva     8121 1.132.211.000 884.086.000 21.683.000 
  81 San Teodoro     1685 459.106.000 200.202.000 167.082.000 
  82 Santo Stefano di Camastra     5164 841.989.000 583.870.000 89.721.000 
  83 Saponara     4220 728.056.000 486.829.000 95.616.000 
  84 Savoca     1570 420.122.000 180.236.000 155.862.000 
  85 Scaletta Zanclea     2763 592.229.000 304.681.000 169.102.000 
  86 Sinagra     3088 604.755.000 371.539.000 112.265.000 
  87 Spadafora     5300 821.693.000 584.341.000 73.013.000 
  88 Terme Vigliatore     6128 985.551.000 714.868.000 73.573.000 
  89 Torregrotta     6413 1.009.451.000 734.878.000 72.683.000 
  90 Torrenova     3646 636.941.000 407.794.000 101.759.000 
  91 Tortorici     8204 1.461.227.000 982.066.000 186.916.000 
  92 Tripi     1193 508.857.000 205.190.000 201.896.000 
  93 Tusa     3595 735.841.000 457.242.000 131.431.000 
  94 Ucria     1558 500.204.000 204.070.000 196.093.000 
  95 Valdina     1283 381.927.000 140.837.000 164.705.000 
  96 Venetico     3671 617.959.000 401.480.000 92.887.000 
  97 Villafranca Tirrena     8052 1.190.952.000 904.996.000 47.766.000 
  15.226.437.000 

PROVINCIA DI PALERMO

  1 Alia     4249 851.961.000 526.044.000 155.525.000 
  2 Alimena     2926 821.327.000 397.745.000 259.317.000 
  3 Aliminusa     1380 411.645.000 167.508.000 161.808.000 
  4 Altavilla Milicia     5292 1.030.134.000 793.206.000 30.901.000 
  5 Altofonte     9001 1.368.330.000 1.017.555.000 77.109.000 
  6 Balestrate     6229 921.731.000 673.673.000 63.712.000 
  7 Baucina     2085 549.606.000 257.557.000 182.128.000 
  8 Bisacquino     5359 1.023.165.000 679.693.000 138.839.000 
  9 Blufi     1364 436.601.000 174.708.000 174.573.000 
  10 Bolognetta     3350 649.604.000 398.823.000 120.860.000 
  11 Bompietro     1955 605.324.000 268.304.000 215.955.000 
  12 Borgetto     6229 975.027.000 706.095.000 73.927.000 
  13 Caccamo     8661 1.758.638.000 1.197.716.000 209.194.000 
  14 Caltavuturo     4950 1.058.846.000 666.913.000 180.164.000 
  15 Campofelice di Fitalia     636 406.697.000 118.026.000 207.332.000 
  16 Campofelice di Roccella     5598 992.198.000 769.778.000 23.980.000 
  17 Campofiorito     1563 465.360.000 198.037.000 174.251.000 
  18 Camporeale     4297 831.673.000 521.624.000 143.714.000 
  19 Casteldaccia     8676 1.313.066.000 989.425.000 61.028.000 
  20 Castellana Sicula     4079 857.957.000 538.807.000 147.559.000 
  21 Castronovo di Sicilia     3570 1.187.596.000 668.897.000 281.180.000 
  22 Cefalà Diana     986 376.947.000 117.557.000 184.001.000 
  23 Cerda     5465 939.053.000 661.043.000 90.199.000 
  24 Chiusa Sclafani     3453 750.215.000 460.364.000 139.808.000 
  25 Ciminna     4389 857.174.000 552.127.000 133.612.000 
  26 Collesano     4650 1.013.729.000 653.320.000 157.663.000 
  27 Contessa Entellina     2031 873.025.000 413.169.000 285.251.000 
  28 Ficarazzi     8625 1.239.011.000 941.582.000 49.626.000 
  29 Gangi     8044 1.522.729.000 1.043.885.000 174.298.000 
  30 Geraci Siculo     2227 850.457.000 398.708.000 281.658.000 
  31 Giardinello     1782 499.716.000 209.380.000 190.393.000 
  32 Giuliana     2492 605.101.000 301.047.000 183.034.000 
  33 Godrano     1143 444.881.000 177.439.000 178.466.000 
  34 Gratteri     1129 464.236.000 185.923.000 185.466.000 
  35 Isnello     2096 673.100.000 295.111.000 243.369.000 
  36 Isola delle Femmine     5522 880.402.000 598.242.000 106.080.000 
  37 Lascari     3193 571.411.000 357.103.000 100.026.000 
  38 Lercara Friddi     7878 1.300.967.000 902.475.000 138.299.000 
  39 Marineo     6791 1.074.869.000 788.818.000 71.077.000 
  40 Mezzojuso     3123 674.897.000 414.112.000 125.806.000 
  41 Montelepre     6167 945.165.000 691.168.000 64.964.000 
  42 Montemaggiore Belsito     4204 775.171.000 495.448.000 124.689.000 
  43 Palazzo Adriano     2724 977.142.000 476.698.000 305.016.000 
  44 Petralia Soprana     3900 800.153.000 500.585.000 139.537.000 
  45 Petralia Sottana     3726 1.134.015.000 662.003.000 245.209.000 
  46 Piana degli Albanesi     6359 1.112.600.000 786.489.000 103.591.000 
  47 Polizzi Generosa     4637 1.134.197.000 695.614.000 211.744.000 
  48 Pollina     3222 860.807.000 413.728.000 274.918.000 
  49 Prizzi     6188 1.222.794.000 802.281.000 175.954.000 
  50 Roccamena     2080 573.219.000 270.921.000 187.654.000 
  51 Roccapalumba     3053 626.697.000 375.812.000 125.546.000 
  52 San Cipirello     5189 840.290.000 587.271.000 84.961.000 
  53 San Giuseppe Jato     9522 1.399.120.000 1.072.569.000 46.727.000 
  54 San Mauro Castelverde     2487 917.198.000 428.499.000 305.259.000 
  55 Santa Cristina Gela     816 420.267.000 141.950.000 194.264.000 
  56 Sciara     2093 697.492.000 356.870.000 201.124.000 
  57 Scillato     780 401.309.000 127.949.000 193.098.000 
  58 Sclafani Bagni     581 655.574.000 255.021.000 269.438.000 
  59 Torretta     3452 644.209.000 407.736.000 107.631.000 
  59 Trabia     8660 1.285.246.000 972.299.000 55.898.000 
  60 Trappeto     3060 523.715.000 330.197.000 88.775.000 
  60 Ustica     1364 469.485.000 156.633.000 218.955.000 
  61 Valledolmo     4556 802.339.000 524.382.000 117.489.000 
  61 Ventimiglia di Sicilia     2284 584.770.000 282.034.000 185.782.000 
  62 Vicari     3381 813.641.000 483.731.000 167.182.000 
  62 Villafrati     3473 648.095.000 410.481.000 107.995.000 
  10.404.588.000 

PROVINCIA DIRAGUSA

  1 Acate     7856 1.416.092.000 991.061.000 141.813.000 
  2 Chiaramonte Gulfi     8363 1.627.832.000 1.076.626.000 225.639.000 
  3 Giarratana     3422 687.434.000 429.457.000 120.490.000 
  4 Monterosso Almo     3486 752.207.000 453.595.000 148.171.000 
  5 Santa Croce Camerina     8429 1.450.175.000 1.026.737.000 133.403.000 
  769.516.000 

PROVINCIA DISIRACUSA

  1 Buccheri     2679 753.141.000 373.198.000 229.315.000 
  2 Buscemi     1245 508.193.000 206.894.000 199.660.000 
  3 Canicattini Bagni     7726 1.117.672.000 849.068.000 45.070.000 
  4 Cassaro     949 394.146.000 128.297.000 187.020.000 
  5 Ferla     2958 691.169.000 349.534.000 203.401.000 
  6 Palazzolo Acreide     9412 1.572.369.000 1.133.899.000 123.996.000 
  7 Portopalo di Capo Passero     3348 736.632.000 528.223.000 61.083.000 
  8 Solarino     7552 1.095.816.000 820.511.000 56.142.000 
  9 Sortino     9263 1.548.544.000 1.132.067.000 106.768.000 
  1.212.455.000 

PROVINCIA DITRAPANI

  1 Buseto Palizzolo     3227 763.199.000 449.201.000 161.358.000 
  2 Calatafimi     7477 1.552.255.000 1.025.094.000 216.710.000 
  3 Custonaci     4692 921.690.000 602.239.000 135.113.000 
  4 Favignana     4550 1.086.971.000 845.805.000 23.772.000 
  5 Gibellina     4976 889.087.000 596.961.000 114.309.000 
  6 Pantelleria     7465 1.517.041.000 1.105.798.000 107.835.000 
  7 Petrosino     7460 1.182.003.000 865.491.000 80.111.000 
  8 Poggioreale     1809 548.307.000 247.591.000 191.055.000 
  9 Salaparuta     1885 572.849.000 261.339.000 196.940.000 
  10 Santa Ninfa     5464 999.559.000 677.069.000 122.578.000 
  11 San Vito Lo Capo     3784 1.163.011.000 592.060.000 338.349.000 
  12 Vita     2692 592.143.000 301.465.000 172.249.000 
  1.860.379.000.000 
  Totale generale 42.653.072.000 

(97.49.2511)
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DECRETO 10 novembre 1997.
Sostituzione del commissario del consiglio di circoscrizione n. 3 del comune di Palermo.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 84/76;
Visto il decreto n. 60 del 13 ottobre 1997, con il quale il sig. Mannino Vincenzo è stato nominato commissario della circoscrizione n. 3 del comune di Palermo;
Presa in esame la nota del 21 ottobre 1997, con la quale il sig. Mannino Vincenzo ha comunicato di non essere residente nella circoscrizione n. 3;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla sostituzione del commissario, sig. Mannino Vincenzo, con altro cittadino elettore residente nella circoscrizione di che trattasi;

Decreta:


Articolo unico

Il sig. Pane Giuseppe, cittadino elettore della circoscrizione n. 3, residente a Palermo, via dell'Orsa Minore n. 13, viene nominato commissario del consiglio di circoscrizione n. 3, con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 84/76, in sostituzione del sig. Mannino Vincenzo.
Il presente provvedimento verrà pubblicato, come per legge, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 1997.
  BURGARETTA APARO 

(97.46.2312)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 29 ottobre 1997.
Decadenza dal diritto alla concessione del mutuo finalizzato alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa per la ditta Spinelli Giuseppe.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993;
Visto l'art. 137 della succitata legge, il quale prevede la concessione agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio di contributi, in annualità costanti, sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi per un importo massimo di L. 160 000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di province, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni;
Visto il decreto n. 1494 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto n. 1305/19 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 1995, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Catania;
Visto il decreto n. 1900/19 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive della suddetta provincia;
Vista la nota del 19 novembre 1996, con la quale la ditta Spinelli Giuseppe, effettivo beneficiario al posto n. 22 della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti della provincia di Catania, ha rinunciato al mutuo de quo;
Ritenuto, pertanto, di dovere ammettere al beneficio del mutuo di che trattasi, giusta art. 4 del decreto n. 1900/19 del 23 ottobre 1996, la ditta Grasso Rosario, nato ad Acireale il 9 settembre 1969, soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria al posto n. 31;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto n. 1900/19 del 23 ottobre 1996, è dichiarata decaduta dal diritto alla concessione del mutuo, previsto dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93, la ditta Spinelli Giuseppe, effettivo beneficiario al posto n. 22 della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti della provincia di Catania.

Art. 2

La ditta Grasso Rosario, nato ad Acireale il 9 settembre 1969, al posto n. 31 della graduatoria dei comuni superiori a 25.000 abitanti della provincia di Catania, è ammessa a godere dei benefici previsti dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93.

Art. 3

La relativa concessione del contributo di cui alla citata legge sarà subordinata alla presentazione, da parte del soggetto subentrante, dei certificati di cittadinanza e residenza in bollo, in data non anteriore a 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio.
Palermo, 29 ottobre 1997.
  MANZULLO 

(97.46.2319)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E L'EMIGRAZIONE


DECRETO 3 ottobre 1997.
Modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni.
L'ASSESSORE

PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, concernente interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la realizzazione di progetti di utilità collettiva;
Visto l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, con il quale sono stati estesi i benefici della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed iscritti alla 1ª classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
Visti gli artt. 21, quinto comma, e 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2087 del 18 marzo 1997 - relativa alla compatibilità delle misure di politica attiva del lavoro di cui alla citata legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, con gli artt. 92 e 93 del trattato C.E., nonché con gli artt. 61 e 62 dell'accordo SEE - che, con particolare riferimento ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ne ha autorizzato la proposizione esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 che non perseguono scopo di lucro e che realizzino i suddetti progetti mediante l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85;
Ritenuto, pertanto, di dovere emanare le opportune istruzioni attuative relativamente agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Presentazione dei progetti

1.  I soggetti di cui all'art. 12, primo comma, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, con esclusione di quelli che perseguono scopo di lucro, possono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Gruppo IX/L - via Pernice, n. 5 - Palermo, progetti di utilità collettiva, della durata di un anno e riproponibili alla scadenza, nelle aree di intervento di cui all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, da realizzare, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, mediante l'assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale, dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, inseriti nelle graduatorie predisposte dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo art. 3.
2.  I progetti devono pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, pena l'esclusione, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  Ogni progetto deve prevedere attività riferibili ad una sola delle aree di intervento di cui all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
4.  L'agenzia regionale per l'impiego ed il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro svolgono compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
5.  I progetti, predisposti in carta semplice, secondo l'allegato schema (allegato A), devono essere presentati in triplice copia e corredati di:
-  atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, con il quale l'ente proponente approva il progetto e contestualmente si impegna ad assumere a carico del proprio bilancio la quota di retribuzione, ivi compresi gli oneri sociali, che, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, rimane a carico dell'ente proponente;
-  prospetto delle retribuzioni spettanti ai soggetti da assumere per la realizzazione dei progetti e dei relativi oneri sociali (allegato B);
- documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni occorrenti per la realizzazione dei progetti, rilasciate dall'Amministrazioni competenti;
-  nel caso di comuni dichiarati dissestati, documentazione comprovante lo stato di dissesto.
6. Per le annualità successive, l'Assessore regionale per il lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e l'emigrazione fisserà, con apposite circolari, i termini per la presentazione dei progetti.

Art. 2

Approvazione e finanziamento dei progetti

1. I progetti, presentati con le modalità di cui al precedente art. 1, saranno preliminarmente istruiti dal coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro che ne verificherà la completezza e la regolarità assegnando, eventualmente, all'ente proponente un termine indilazionabile per l'integrazione dei documenti mancanti e/o irregolari.
2. Esaurita la fase istruttoria, i progetti contenenti tutte le indicazioni richieste e corredati della prescritta documentazione saranno valutati da un apposito comitato di valutazione che sarà costituito, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
3.  I progetti saranno valutati, con riguardo all'oggetto dell'iniziativa, alle finalità da perseguire ed alla attinenza tra i titoli di studio richiesti ai lavoratori da assumere e le mansioni che essi dovranno svolgere, in base ai criteri di cui il comitato di valutazione si doterà prima di esaminare le proposte e che dovranno essere preliminarmente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego.
4.  I progetti valutati positivamente saranno inseriti in apposite graduatorie predisposte dal comitato di valutazione di cui al precedente comma 2, distinte per provincia, con riferimento al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, e verranno, quindi, sottoposti all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
5. Saranno inseriti prioritariamente nelle graduatorie, i progetti ricadenti nelle aree di intervento di cui all'art. 11, lettere a), e), m), n) e p) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e che prevedano rapporti contrattuali a tempo parziale. Con particolare riferimento all'area di intervento di cui all'art. 11, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, la valutazione delle proposte terrà conto del valore culturale del bene oggetto dell'iniziativa e saranno privilegiati i progetti che prevedano la fruibilità di beni culturali anche nelle giornate prefestive e festive e/o fasce di orario serali. I progetti relativi alla suddetta area di intervento possono essere proposti anche da enti che, pur non essendo proprietari dei beni, stipulino appositi accordi con i soggetti titolari della proprietà. Con riferimento all'area di intervento di cui all'art. 11, lettera p), saranno privilegiati i progetti che prevedano l'offerta di servizi di accoglienza, informazione ed assistenza ai turisti presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, terminal di autolinee e altri luoghi di rilevante afflusso turistico.
6. I progetti approvati saranno ammessi a finanziamento secondo lo stretto ordine delle graduatorie, che saranno rinnovate annualmente sulla base dei progetti di volta in volta presentati.
7. I fondi assegnati annualmente per le finalità di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, verranno ripartiti per province in misura proporzionale al numero dei soggetti iscritti nelle graduatorie di cui al successivo art. 3.
8.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione trasmetterà copia dei progetti ammessi a finanziamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli ispettorati provinciali competenti per territorio e provvederà a dare comunicazione dell'avvenuto finanziamento agli enti proponenti interessati.
9.  Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dovranno dare la massima pubblicità ai progetti, trasmettendoli in copia alle proprie sezioni circoscrizionali per l'impiego, nei cui albi i progetti dovranno rimanere affissi per quindici giorni.

Art. 3

Formazione delle graduatorie

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, interessati ad essere assunti per la realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 1, comma 1, devono presentare apposita istanza, redatta secondo l'allegato modello (allegato C), all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel cui ambito territoriale ricade la sezione circoscrizionale per l'impiego presso la quale risultano iscritti.
2.  Entro i successivi 45 giorni, in base alle domande pervenute, ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione predisporrà apposite graduatorie, distinte per titolo di studio (frequenza scuola dell'obbligo, diploma di scuola media inferiore, diploma di scuola media superiore, diploma di laurea) di avviamento ai progetti originari di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Le graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno compilate tenendo conto dei mesi compresi nel periodo o nei periodi durante i quali si è realizzato l'impegno nei progetti di utilità collettiva da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 a decorrere dal primo giorno di utilizzazione nei suddetti progetti e fino alla data del 31 dicembre 1995.A parità di mesi, si terrà conto dell'anzianità di età.
4.  Per periodo di impegno deve intendersi il periodo o la somma dei periodi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 risultavano avviati ai progetti di utilità collettiva. Ai fini del computo del periodo sopra indicato devono essere considerati utili anche i mesi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 si siano astenuti dall'effettiva prestazione dell'attività per gravidanza, puerperio, servizio di leva o malattia. Devono, inoltre, essere considerati per intero sia i mesi di inizio che di fine del periodo o dei periodi di impegno, nonché i mesi di cui sia stata prestata attività almeno per un giorno.
5.  Le graduatorie, predisposte con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere approvate dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e trasmesse in copia alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego.
6.  Successivamente all'approvazione, le graduatorie dovranno essere pubblicate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, mediante affissione per dieci giorni nei rispettivi albi.
7. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno segnalare agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, eventuali errori materiali o di calcolo commessi nella predisposizione delle graduatorie. Gli stessi Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, compiute le opportune verifiche, provvederanno alla rettifica degli errori eventualmente riscontrati.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, gli interessati potranno proporre avverso le stesse, ricorso indirizzato all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. I ricorsi dovranno essere inoltrati per il tramite degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che procederanno alla loro preventiva istruttoria.

Art. 4

Avviamento ai progetti

1.  Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione effettueranno gli avviamenti ai progetti ammessi a finanziamento.
2.  L'avviamento di soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni dovrà avvenire - tenuto conto dei titoli di studio richiesti per l'espletamento delle mansioni previste nei progetti - secondo lo stretto ordine delle graduatorie predisposte con le modalità e i criteri, di cui al precedente art. 3.
3.  I soggetti individuati con le modalità di cui al precedente comma 2, in numero pari, per ciascun titolo di studio richiesto, a quello delle unità da avviare, incrementato del dieci per cento, saranno invitati dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a mezzo raccomandata, a presentarsi per l'avviamento presso il medesimo Ufficio, alla data indicata nella stessa.
4.  I soggetti assenti per comprovati motivi di forza maggiore potranno farsi rappresentare da altri soggetti muniti di apposita delega conferita nelle forme di legge.
5. I soggetti convocati sceglieranno, secondo lo stretto ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 3, i progetti ai quali essere avviati, tenendo conto delle disponibilità esistenti al momento dell'opzione.
6.  I soggetti assenti e non rappresentati ai sensi del precedente comma 4 e i soggetti che pur presentandosi alla convocazione rifiutino l'avviamento, manterranno l'iscrizione nelle graduatorie di cui al precedente art. 3, ai fini dell'avviamento ai progetti di utilità collettiva che saranno presentati nelle annualità successive.
7.  Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmetteranno alle proprie sezioni circoscrizionali per l'impiego l'elenco degli avviati per ciascun progetto. Gli elenchi dovranno essere pubblicizzati mediante affissione negli albi delle sezioni circoscrizionali.

Art. 5

Tipologia e misura dei contributi

1  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione corrisponderà agli enti proponenti un contributo sulla retribuzione spettante, in applicazione dei contratti collettivi di categoria, ai lavoratori assunti per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonché sui relativi oneri sociali. Il trattamento economico dei lavoratori assunti dovrà essere pari al trattamento contrattuale dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
2. Per "retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria" deve intendersi la retribuzione lorda annua iniziale in godimento ai lavoratori di pari livello dipendenti dall'ente proponente, costituita dalla paga base, dall'indennità di contingenza e da tutte le voci e indennità accessorie, a carattere fisso e continuativo, indicate dal contratto collettivo di categoria che regola il rapporto di lavoro.
3.  La misura del contributo a carico della Regione sarà pari al 40% della retribuzione, ivi compresi gli oneri sociali, per le assunzioni a tempo pieno e al 90% della retribuzione, ivi compresi gli oneri sociali, per le assunzioni a tempo parziale.
4. Le percentuali di cui al superiore comma 2 sono elevate, rispettivamente, al 50% e al 100% della retribuzione, ivi compresi gli oneri sociali, qualora i progetti di utilità collettiva siano proposti da comuni dichiarati dissestati.
5.  L'importo complessivo del contributo a carico della Regione non potrà, comunque, essere superiore a lire 400 milioni annue per singolo progetto.

Art. 6

Rinvio

1.  Con successive circolari dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione saranno emanate le disposizioni riguardanti l'attuazione dei progetti, gli adempimenti contabili e i criteri di vigilanza e controllo.

Art. 7

1.  Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 ottobre 1997.
  BRIGUGLIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 novembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 93.

Allegato A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA

(Artt. 11, 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni)

All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione
Gruppo IX/L Interventi promozionale per l'occupazione
Via Pernice, n. 5
PALERMO
Il soggetto proponente    
con sede in ................................................... provincia .......................................... via/piazza   
n. ..................... c.a.p. ..........................., tel. ....................................... legalmente rappresentato dal sig.    
in qualità di (2)    


Chiede

che venga approvato ed ammesso a finanziamento il progetto di seguito formulato, per lo svolgimento di attività di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.


ENTE PROPONENTE
   


AREA DI INTERVENTO
(indicare una delle aree di cui all'art. 11 L.R. n. 85/95)







DESCRIZIONE
DEL PROGETTO





OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE






COMUNE/ I
DI SVOLGIMENTO
DEL PROGETTO




U.P.L.M.O.
COMPETENTE
   
  Mesi 12 

DURATA
DELPROGETTO


NUMERO E TITOLI DI STUDIO
DEI LAVORATORI DA ASSUMERE

n  CON DIPLOMA DI LAUREA
Specificare gli eventuali indirizzi richiesti (1)       N. 
   


  n  CON DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Specificare gli eventuali indirizzi richiesti (1)       N. 
   


  n  CON DIPLOMADISCUOLA  MEDIA  INFERIORE N. 
  n  CON ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO N. 




MODALITA' DELLE ASSUNZIONI

n  TEMPO PARZIALE
  n  TEMPO PIENO 
   


COSTO
DEL PROGETTO
(Con esclusivo riferimento alle retribuzioni spettanti ai lavoratori ed ai relativi oneri sociali

Costo complessivo L.   
  di cui 
  il % a carico dell'ente proponente    (= L.
  il % a carico del bilancio regionale (= L.




(1)  Specificare soltanto nei casi in cui le mansioni da svolgere richiedano il possesso di determinati titoli di studio
(2)  Sindaco, presidente, etc.
Data ....................................................................................
Firma del legale rappresentante dell'ente proponente

   


Allegato B
PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI (1) SPETTANTI AI SOGGETTI DA ASSUMERE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

DI UTILITA' COLLETTIVA DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1995, N. 85

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DEI RELATIVI ONERI SOCIALI

Il progetto prevede l'assunzione dei lavoratori

  n  a tempo pieno n  a tempo parziale 
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile:    


A B C D E F
Num. Unità  Titolo di studio Livello di inquadramento Retribuzione unitaria mensile Oneri sociali unitari mensili Retribuzione + oneri sociali unitari x 12 mesi Importo complessivo (AxF) 










  Importo totale delle retribuzioni e degli oneri sociali = L. 
  di cui il ............ % a carico dell'ente proponente = L. 
  e il ............ % a carico del bilancio regionale = L. 




(1)  Ai fini del computo della retribuzione deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.A. n. 744/97/GAB/L del 3 ottobre 1997.
Firma del legale rappresentante dell'ente proponente

   



Allegato C

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI

DI UTILITA' COLLETTIVA DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12

DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1995, N. 85

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

All'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione
di   
Cognome e nome    
sesso ..................... codice fiscale   
data di nascita ................................. comune di nascita   
prov. .................. residenza: via/piazza   n. ............ 
comune  prov. .................. c.a.p. .................. 

telefono ..............................................
Primo giorno (indicare giorno, mese e anno) di utilizzazione nel progetto originario di utilità collettiva ex art. 23, legge n. 67/88   numero del progetto ............................................. 
ente proponente   
ente attuante   

Titolo di studio di avviamento al progetto originario di utilità collettiva ex art. 23, legge n. 67/88 (ovvero, per i coordinatori, titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di avviamento all'ente attuatore, ai fini delle attività di coordinamento del progetto originario ex art. 23, legge n. 67/88):
n  frequenza scuola dell'obbligo;
n  diploma di scuola media inferiore;
n  diploma di scuola media superiore (specificare l'indirizzo)
   
n  diploma di laurea (specificare l'indirizzo)   
   

Il sottoscritto chiede di essere avviato ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità, in luogo delle relative certificazioni:
- di avere partecipato ai progetti di utilità collettiva ex art. 23, legge n. 67/88, per un periodo complessivamente non inferiore a 180 giorni e di essere stato in servizio alla data del 31 ottobre 1995;
-  di avere/non avere partecipato alla realizzazione dei predetti progetti in qualità di coordinatore;
-  di essere iscritto presso la sezione circoscrizionale per l'impiego di   provincia di ..............................; 
-  (1) di risultare iscritto nella 1ª classe delle liste di collocamento del comune di  
provincia di  alla data del 26 aprile 1996, di 

entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
-  che, a decorrere dal primo giorno di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e fino alla data del 31 dicembre 1995, non ha prestato attività nei suddetti progetti nei periodi compresi tra:
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  

per cause diverse tra quelle previste dall'art. 3, comma 4 del D.A. n. 744/97/GAB/L del 3 ottobre 1997 (gravidanza, puerperio, servizio di leva, malattia);
-  che, a decorrere dal primo giorno di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e fino alla data del 31 dicembre 1995, non ha prestato attività nei suddetti progetti nei periodi compresi tra:
-  il   ed il  
-  il   ed il  
-  il   ed il  

in seguito a sospensione dell'attività progettuale;
-  che quanto sopra corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci per gli effetti dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le superiori dichiarazioni vengono rese secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4 e 20 della legge n. 15/68 sopra citata.
FIRMA

   
Il sottoscritto  
in qualità di  
viste le superiori dichiarazioni, dichiara autentica la sottoscrizione del sig.   apposta in mia 
presenza previa identificazione mediante    
  e previa ammonizione 

ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/68.


(1) Solo per i coordinatori.
Data ................................................
FIRMA

   

(97.50.2591)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 luglio 1997.
Autorizzazione agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato legalmente riconosciuti al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.
L'ASSESSORE REGIONALE PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

L'ASSESSORE REGIONALE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 120 della Costituzione italiana (ultimo comma);
Visti gli artt. 1 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che prevedono le condizioni (fra cui quella conformità dei fini e dell'ordinamento didattico e quelli delle corrispondenti istituzioni statali) in base alle quali le scuole non statali possono ottenere il beneficio del riconoscimento legale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 140 del T.U. 27 luglio 1984, n. 1265, che prevede la necessità dell'autorizzazione delMinistero dell'interno rilasciata di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per l'apertura di scuole preordinate al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio delle arti ausiliarie o delle professioni sanitarie;
Visto l'art. 2, c. 1, n. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che trasferisce al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero degli interni nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1986, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione, che devolve all'Amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici delloStato in materia;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, che devolve all'Amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di sanità pubblica;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Visto il parere prot. n. 4891/348.1.X dell'8 maggio 1991/gruppo V dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, reso in occasione dell'esame di un disegno di legge predisposto dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione mirante a risolvere in via legislativa la questione di cui si tratta - ove si conclude che sulla materia de qua possa provvedersi, in Sicilia, senza necessità di intervento legislativo, con decreto di concerto fra i due competenti Assessorati;
Visto il decreto del Ministero della sanità emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione del 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992;
Visto il parere n. 598/97 del 20 maggio 1997, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che la materia della formazione delle professionalità corrispondenti ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientra tra quelle della pubblica istruzione da disciplinare di concerto con il competente Assessorato della sanità;
Considerato che i diplomi di qualifica delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie, conseguiti presso gli istituti di Stato operanti nella Regione siciliana, abilitano all'esercizio delle relative professioni;
Considerato di dovere porre fine alla grave disparità esistente tra gli istituti professionali di Stato e gli istituti legalmente riconosciuti, nonché tra l'utenza scolastica siciliana e quella che, pur frequentando gli stessi corsi di studio nell'ambito del restante territorio nazionale, acquisisce un titolo di studio abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie;
Ritenuto di dover consentire anche agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato - sezione odontotecnici ed ottici, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio della Regione siciliana, di poter rilasciare titolo abilitante alla professione;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1996/97, gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato già legalmente riconosciuti sono autorizzati al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

Art. 2

Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione verrà conseguito al superamento dell'esame finale da sostenersi al termine del corso quinquennale, secondo le modalità stabilite con il decreto del 23 aprile 1992 del Ministro della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.
Della commissione esaminatrice, così come per le scuole di Stato, farà parte un rappresentante dell'Assessorato regionale.

Art. 3

Per l'apertura di scuole di cui all'art. 1, il riconoscimento legale è subordinato alle verifiche ispettive da effettuarsi congiuntamente da un ispettore nominato dall'Assessore regionale per la sanità e da un ispettore nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, e previo nulla osta ai sensi dell'art. 140 del T.U. del 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legge e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 1997.
  PAGANO 
  D'ANDREA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 settembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 73.
(97.46.2292)
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DECRETO 28 novembre 1997.
Individuazione delle zone di medicina dei servizi, resesi vacanti nel 1° semestre 1997 nell'ambito territoriale della Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Agrigento e n. 6 di Palermo, attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato "N" al D.P.R. n. 484/96 ed in particolare l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 31 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Viste le note prot. n. 6781 del 27 agosto 1997 e n. 30420 del 28 ottobre 1997, con le quali le Aziende UU.SS.LL. n. 6 di Palermo e n. 1 di Agrigento hanno individuato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel 1° semestre 1997;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato "N".

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex UU.SS.LL. e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 1° semestre 1997, nell'ambito territoriale delle Aziende UU.SS.LL. n. 6 di Palermo e n. 1 di Agrigento.
Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 49 di Cefalù  Pediatria 1 24 
N. 50 di Petralia Sottana  Pediatria 1 24 
N. 53 di Corleone  Pediatria 1 24 
N. 55 di Partinico  Medicina del lavoro 1 24 
N. 56 di Carini  Medicina di base 1 24 
N. 58 di Palermo  Medicina del lavoro 1 24 
Pediatria  1 24 
N. 59 di Palermo  Medicina del lavoro 1 24 
Pediatria  1 24 
N. 61 di Palermo  Pediatria 1 24 
Igiene pubblica  1 24 
Medicina fiscale  1 24 
N. 62 di Palermo  Medicina del lavoro 1 24 
Igiene pubblica  1 24 

Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 9 di Bivona  Medicina di base 2 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda U.S.L. di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 1997.
  PAGANO 

(97.49.2542)
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DECRETO 3 dicembre 1997.
Trasferimento, in via transitoria, dell'attività convenzionale delle strutture pubbliche e private che erogano assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale da un comune ad un altro ricadente nella medesima Azienda U.S.L.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge n. 595/85;
Vista la legge n. 67 dell'11 marzo 1988;
Visto il D.P.R. n. 119 del 23 marzo 1988;
Visto il D.P.R. n. 120/88;
Vista la legge n. 412/91;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Vista la circolare n. 258 del 19 luglio 1985 e la nota n. 2497 del 19 agosto 1986 dell'Assessorato regionale della sanità, con le quali sono state disciplinate le modalità di trasferimento dell'attività convenzionale nell'ambito dello stesso comune;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della sanità n. 4N39/0439 del 6 aprile 1996, con la quale veniva inibita ai soggetti convenzionati o provvisoriamente accreditati, la facoltà di trasferire la propria attività convenzionale da un comune ad un altro, in carenza del piano programmatico generale di settore di cui all'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dal comma 7 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92;
Visto l'ordine del giorno dell'A.R.S., approvato nella seduta n. 57 del 6-7 febbraio 1997, con il quale l'A.R.S. ha impegnato l'Assessore per la sanità ad emanare le necessarie disposizioni ai managers delle Aziende UU.SS.LL. al fine di consentire il trasferimento da un comune ad un altro di strutture sanitarie private convenzionate;
Visto il decreto n. 21545 del 21 febbraio 1997, con il quale il sistema di accreditamento provvisorio, regolato dalla legge n. 724/94, ai sensi della quale sono accreditate provvisoriamente presso il S.S.N. tutte le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate alla data dell'1 gennaio 1993, e nei limiti delle prestazioni stabilite in convenzione, è stato prorogato fino a quando non saranno determinati gli standards di qualità che costituiscono requisiti per l'accreditamento definitivo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1997, entro un anno della pubblicazione di detto decreto avvenuta il 20 febbraio 1997 le Regioni nell'ambito della propria autonomia dovranno disciplinare l'accesso all'accreditamento definitivo delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del sopracennato D.P.R., ancorché in precedenza non convenzionate, quale momento insostituibile per la successiva stipula dei nuovi rapporti;
Ritenuto, nelle more di quanto sopra, al fine di uniformarsi all'ordine del giorno dell'A.R.S. e di garantire l'uniforme erogazione di prestazioni specialistiche in quei comuni completamente sprovvisti di strutture pubbliche e private convenzionate, di dover consentire ai soggetti già convenzionati e provvisoriamente accreditati che ne facessero richiesta, la possibilità di trasferire la propria attività convenzionale in comune diverso da quello dell'originaria ubicazione purché ricadente nella medesima Azienda U.S.L. sprovvisto di strutture pubbliche e private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per la quale la struttura privata richiedente risulta provvisoriamente accreditata;

Decreta:


Art. 1

Nelle more che sia data attuazione alle disposizioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, è consentito, in via transitoria, ai soggetti già titolari di convenzioni e provvisoriamente accreditati di trasferire la propria attività convenzionale in un comune diverso da quello dell'originaria ubicazione purché ricadente nella medesima Azienda U.S.L., che sia completamente sprovvisto di strutture pubbliche e private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per la quale la struttura richiedente risulta provvisoriamente accreditata.

Art. 2

Il trasferimento dell'eventuale richiedente non può essere consentito se il comune di originaria ubicazione dell'attività convenzionale, a causa del richiesto trasferimento, dovesse restare completamente sprovvisto di strutture pubbliche o private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per la quale la struttura privata richiedente risulta provvisoriamente accreditata.

Art. 3

Le strutture già convenzionate e provvisoriamente accreditate per più branche potranno trasferire, complessivamente, tutte le branche, e solo se per tutte sussistono le condizioni di cui agli artt. 1 e 2. In caso contrario il trasferimento di singole branche convenzionate per le quali la medesima struttura risulta poli-convenzionata, non potrà consentirsi.

Art. 4

Al fine di definire una procedura uniforme in tutto il territorio regionale in ordine all'individuazione dei presupposti previsti agli artt. 1, 2 e 3, che costituiscono condizione indispensabile per un'eventuale trasferimento di attività convenzionale, si precisa quanto segue:
A)  la convenzione per il territorio generale di base e per la chimica-clinica e tossicologia con RIA (comunemente individuati come esami RIA) va intesa come convenzione per doppia branca;
B)  la convenzione per le branche di radiologia e terapia fisica, va intesa come convenzione per doppia branca, così come quella per radiologia e radioterapia;
C)  la convenzione per la medicina nucleare, in vivo e in vitro, va intesa come convenzione per un un'unica e singola branca, assolutamente non assimilabile alla chimica-clinica e tossicologia con RIA;
D)  la convenzione per l'ortopedia con F.K.T. va intesa come convenzione per doppia branca;
E)  la convenzione per la F.K.T. va intesa come convenzione per un'unica branca;
F)  il centro prelievo convenzionato con il S.S.N., regolarmente confermato ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 96917 del 29 novembre 1991, ai fini dell'individuazione dei presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, è da considerarsi del tutto equipollente al laboratorio cui risulta funzionalmente collegato.

Art. 5

L'istanza di trasferimento indirizzata al direttore generale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente secondo l'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena l'esclusione. Detta istanza dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 39° I.R.S.

Art. 6

Qualora per lo stesso comune e per la medesima branca dovessero pervenire più istanze, sarà presa in considerazione, ferme restando le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, quella del professionista o della struttura che ha stipulato per prima il rapporto di convenzione con il S.S.N. ed a parità di data quella relativa al professionista o alla struttura erogante prestazioni specialistiche in un comune limitrofo a quello dove viene richiesto il trasferimento.

Art. 7

Il settore di medicina di base delle Aziende U.S.L., territorialmente competenti, provvederà, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'istruttoria dell'istanza mediante la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, comunicando formale nulla osta all'interessato e per conoscenza al gruppo 39° I.R.S., perché produca la documentazione necessaria per la variazione dell'autorizzazione sanitaria.
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il titolare della struttura che ha ottenuto il nulla osta al trasferimento dovrà presentare al servizio di igiene pubblica territorialmente competente formale istanza tendente ad ottenere la nuova autorizzazione sanitaria al trasferimento, pena l'annullamento dello stesso iter procedurale.
Successivamente il servizio di igiene pubblica, di concerto con il settore di medicina di base, predisporrà, ai sensi del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, gli atti necessari al trasferimento, nel rispetto del comma 2, art. 3, del D.P.R. 14 gennaio 1997.
Tale autorizzazione, ove ne sussistono i presupposti, dovrà essere rilasciata dall'Azienda U.S.L. entro 120 giorni dalla presentazione presso il servizio di igiene pubblica dell'istanza soprarichiamata.
Infine, con atto deliberativo, il direttore generale prenderà atto dell'avvenuto trasferimento dell'attività convenzionale e trasmetterà detta delibera all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 39° I.R.S., per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1997.
  PAGANO 


Allegato A

Al Direttore generale
dell'Azienda U.S.L. ...............
e, p.c.  All'Ispettorato regionale sanità 

Gruppo 39° I.R.S.
Via M. Vaccaro n. 5
PALERMO
Il sottoscritto    
nato a    
il   nella qualità di titolare o legale 
rappresentante della struttura    
sita in    
via    
n. ............... erogante prestazioni specialistiche afferenti alla branca di    
e di    
convenzionata con il S.S.N. in data    

e provvisoriamente accreditata
CHIEDE

di essere autorizzato al trasferimento della propria attività convenzionale dal comune di    
via   n. ............... 
al comune di    
via   n. ..............., 

e a tal fine si allega alla presente la seguente documentazione:
1)  autorizzazione sanitaria all'apertura ed all'esercizio della struttura nel comune in cui attualmente opera;
2)  atto di convenzione con il S.S.N.;
3)  disponibilità dei locali nel comune in cui si intende trasferire la propria attività convenzionale.
lì ............................................................
Firma

   

(97.50.2580)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Itala.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 25 dell'1 settembre 1993 e n. 22 del 6 aprile 1996;
Visto il decreto n. 77/74 del 20 giugno 1974, con cui è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Itala;
Viste le sindacali n. 2447 del 21 aprile 1997 e n. 4008 del 30 giugno 1997, con cui il comune di Italia ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo adottato dal consiglio comunale con la delibera consiliare n. 18 del 10 aprile 1997;
Vista l'assessoriale n. 10255 del 25 agosto 1997, con la quale, nell'evidenziare la non decorrenza dei termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25/97, sono stati rilevati gli elementi che non consentivano di dare positivo esito alla richiesta comunale;
Visti i fogli n. 5083 del 2 settembre 1997 e n. 6097 del 13 ottobre 1997, con cui il Comune ha integrato la documentazione inerente il programma costruttivo in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 18 del 10 aprile 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 6 maggio 1997 al n. 11343;
Visti gli elaborati tecnici di cui al seguente elenco:
 1) relazione illustrativa;
 2)  nota integrativa alla relazione illustrativa;
 3)  stralcio P. di F. 1:2.000;
 4)  stralcio corografia 1:2.000;
 5)  tav. 1 - visualizzazione delle aree e standards servizi 1:500;
 6)  tav. 1 bis - planimetria catastale;
 7)  tav. 2 - planimetria di progetto lotto 1 - rapp. 1:200;
 8)  tav. 3 - planimetria di progetto lotto 2 - rapp. 1:200;
 9)  tav. 4 - planimetria di progetto lotto 3 - rapp. 1:200;
10)  tav. 5 - sezioni e profili lotto 1 - rapp. 1:200;
11)  tav. 6 - sezioni e profili lotto 2 - rapp. 1:200;
12)  tav. 7 - sezioni e profili lotto 3 - rapp. 1:200;
13)  tav. 8 - tipologie edilizie - rapp. 1:200;
14)  piano particellare d'esproprio;
15)  relazione geologica;
16)  nota integrativa alla relazione geologica;
Visto il parere favorevole a condizione reso dal Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, con nota n. 46513 del 14 gennaio 1997, nonché il successivo parere espresso dallo stesso ufficio, con nota n. 13694 del 15 maggio 1997, in ordine alla ulteriore elaborazione del programma costruttivo;
Visti i pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, espressi con le note n. 1227cc del 15 aprile 1997 e n. 3412cc del 26 giugno 1997;
Vista la certificazione dell'1 luglio 1997 a firma del segretario comunale in cui si attesta l'assenza di opposizioni a seguito della pubblicazione della suddetta delibera all'albo pretorio;
Vista la certificazione a firma del sindaco e del dirigente dell'U.T.C. relativa all'indisponibilità di aree di espansione nello strumento urbanistico nonché in ordine alla corrispondenza delle localizzazioni con le previsioni di edilizia pubblica contenute nel P.R.G. adottato;
Vista la certificazione a firma del sindaco e del dirigente dell'U.T.C. relativa all'esistenza di vincoli sull'area oggetto dell'intervento;
Visto il parere n. 24 del 22 ottobre 1997 del gruppo XXX della Direzione regionale urbanistica, che si condivide;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 ed in conformità al parere n. 24 del 22 ottobre 1997 espresso dal gruppo XXX della D.R.U., il programma costruttivo adottato dal consiglio comunale di Itala con delibera n. 18 del 10 aprile 1997, alle seguenti condizioni:
- preventivamente al rilascio delle singole concessioni edilizie venga verificata la dotazione dei parcheggi privati nella misura di 1/10 del volume residenziale;
- vengano rispettate le indicazioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli atti ed elaborati in premessa citati nonché il parere del gruppo XXX della D.R.U.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 16, comma V, della legge regionale n. 1150/42, il programma costruttivo dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni definite entro il medesimo termine.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Itala il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 5

Il comune di Itala resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del programma costruttivo in argomento.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.46.2325)
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DECRETO 6 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 267 del 13 agosto 1984, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Porto Empedocle;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Porto Empedocle n. 71 del 23 settembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale il 24 ottobre 1996, decis. n. 13427/12967, con la quale si adotta la variante planimetrica tav. 2.3.8. Lido Azzurro del P.R.G.V./82 in contrada Durrueli-Villaggio Bellavista;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario generale del comune di Porto Empedocle, datata 30 gennaio 1997, con la quale si attesta che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visti gli atti ed elaborati relativi alla variante che qui di seguito si elencano:
1)  relazione;
2)  stralcio planimetrico del P.R.G.V./82 (attuale);
3)  stralcio planimetrico del P.R.G.V./82 (variante);
4)  classificazione viabilità;
5)  delibera consiglio comunale n. 71 del 23 settembre 1996;
6)  parere ufficio Genio civile di Agrigento n. 876, prot. n. 7701 del 4 ottobre 1996;
Visto il parere a condizione n. 876 reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, prot. n. 7701 del 4 ottobre 1996;
Visto il parere espresso dal C.R.U. con voto n. 529 del 25 settembre 1997, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la variante proposta appare condivisibile in quanto realizza nella zona un collegamento viario funzionale al sistema viario originariamente previsto nel P.R.G.;
-  con ubicazione proposta per detto collegamento si viene a creare uno slargo all'innesto con la viabilità esistente che assume le caratteristiche di una piazzuola, che va quindi opportunamente sistemata nel rispetto anche delle esigenze della circolazione veicolare;
-  è opportuno che in fase esecutiva vengano rispettate le prescrizioni del Genio civile, che si intendono qui richiamate, con particolare attenzione alla necessità di opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che la variante planimetrica Lido Azzurro del P.R.G.V./82 per la realizzazione di un collegamento viario in contrada Durrueli - Villaggio Bellavista adottata con delibera di C.C. n. 71 del 23 settembre 1996 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai precedenti considerata»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Con i considerata di cui al superiore parere, è approvata ai fini urbanistici la variante al P.R.G. del comune di Porto Empedocle, adottata con delibera di C.C. n. 71 del 23 settembre 1996.

Art. 2

Fanno parte del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa indicati, nonché il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 529 del 25 settembre 1997.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Porto Empedocle per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.46.2330)
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DECRETO 30 ottobre 1997.
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 31 maggio 1977, n. 90 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 67 del 10 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 26 aprile 1980, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 10/77;
Vista la circolare 1 giugno 1977 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico, esplicativa del citato decreto n. 90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
Visto l'art. 34 della citata legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto l'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è stato onerato a determinare annualmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77.
Considerato di dover determinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione distintamente per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione alla distinta corresponsione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione secondarie, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) della citata legge regionale n. 71/78 per l'edificazione all'interno dei piani di lottizzazione convenzionata e dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, per l'edificazione all'interno delle prescrizioni esecutive dei piani regolatori generali;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 464 del 29 ottobre 1997, riguardante le modalità di determinazione delle variazioni percentuali degli oneri di urbanizzazione relative al 1997, per l'applicazione da parte dei comuni degli oneri aggiornati dal 1° gennaio 1998;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati per l'anno 1998 secondo le seguenti variazioni percentuali d'incremento:
1)  opere di urbanizzazione primarie:
a)  rete stradale, parcheggi e verde attrezzato 3,79%;
b)  rete idrica 3,34%;
c) rete fognaria 3,27%;
d) rete elettrica 6,96%;
e)  pubblica illuminazione 7,12%;
2)  opere di urbanizzazione secondarie: 3,75%.

Art. 2

Il rapporto di prot. n. 464 del 29 ottobre 1997 costituisce allegato al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dopo il visto della Corte dei conti, con il relativo allegato.
Palermo, 30 ottobre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 87.

Allegato
Rapporto del Direttore regionale dell'urbanistica

All'on.le Assessore per il territorio e l'ambiente
Come è noto l'art.24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, ha attribuito a questo Assessorato la competenza di determinare, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, vigenti presso i comuni dell'Isola e da questi ultimi già determinati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, in applicazione delle tabelle parametriche, approvate con decreti assessoriali n. 90 del 31 maggio 1977 e n. 67 del 10 marzo 1980.
Già con circolare n. 6/93 del 15 giugno 1993 questo Assessorato, nel sollecitare i comuni agli adempimenti relativi all'adeguamento dei predetti oneri, prescritto dall'art. 34 della legge regionale n. 37/85 - poi sostituito dall'art.14 della legge regionale n. 19/94 -, ha precisato che "per la determinazione dei costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, necessita procedere annualmente ad una attenta analisi dei prezzi aggiornati" relativi ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, riportati nel "prezziario generale per le opere pubbliche", oltreché alle spese necessarie per l'espropriazione delle aree da acquisire.
La stima degli indici di variazione percentuale dei costi delle varie categorie di opere, è stata condotta attraverso:
-  la comparizione dei costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale OO.PP. nei bimestri luglio-agosto 1996 (approvati nella seduta del 20 novembre 1996 dalla Commissione regionale istituita in attuazione della circolare ministeriale LL.PP. n. 505/I-A.C. del 28 gennaio 1977) con quelli rilevati nel bimestre luglio-agosto 1997 (in corso di approvazione);
-  determinazione della variazione percentuale del costo delle singole voci, intervenuta nell'anno in corso rispetto al 1996; al riguardo sono state utilizzate le "tabelle tipo d'incidenza" riferite alle categorie di opere contemplate dal decretoPresidente Regione siciliana 7 aprile 1983, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 maggio 1983, n. 22).
In particolare, per quanto attiene alle opere necessarie alla realizzazione del "verde attrezzato" (quale opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 847/64) e del "verde di quartiere" (quale opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.44 della legge n. 865/71), è stata condotta una indagine presso alcuni vivai e fornitori di attrezzature per giardino, scelti a campione tra quelli presenti nelle varie provincie dell'Isola, riscontrando una variazione in termini percentuali dei costi di dette opere nell'ultimo anno, mediamente variabile tra il 3,50 ed il 4 per cento: tale valore, prudenzialmente si ritiene di dover assimilare a quello relativo alla variazione dei costi riferiti rispettivamente: alle "opere stradali" (+ 3,79%) per le urbanizzazioni primarie; alle opere edilizie (+ 3,75%) se relativo alle urbanizzazioni secondarie di quartiere.
Per quanto attiene, in ultimo, alle variazioni relative alle spese di esproprio, desunte dalla comparazione dei "valori agricoli medi" validi, per gli anni 1996 e 1997, determinati dai decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 25 ottobre 1996 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 novembre 1996, n. 55) e 30 maggio 1997 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 1997, n. 31) si è riscontrato che questi non hanno generalmente subito variazioni di rilievo, fatta eccezione per le zone agrarie della provincia di Trapani, ove le variazioni risultano comunque mediamente contenute fra il 3,65% ed il 3,80%, e quindi comunque comprese tra i valori già determinati per quelle urbanizzazioni che comportano una apprezzabile incidenza di costi necessari alla espropriazione delle aree: le urbanizzazioni secondarie con indice di variazione percentuale del 3,75%; le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi e verde attrezzato) con indice di variazione percentuale del 3,79%.
Riguardo poi, alle eventuali variazioni intervenute per l'espropriazione di aree edificabili, non è stato possibile reperire elementi certi di riferimento in assenza di dati ufficiali da potere utilizzare indifferentemente per i comuni della Regione; ciò anche in considerazione delle innumerevoli situazioni particolari che condizionano il mercato immobiliare locale di ogni comune. Per tali variazioni, ai soli fini della presente determinazione, si ritiene ci si possa pertanto riferire alle variazioni percentuali accertate, relative alla espropriazione di aree agricole. D'altronde, l'obbligo dell'accertamento del costo effettivo delle aree oggetto di esproprio per le opere di urbanizzazione previste e prescritte dallo strumento urbanistico generale, attiene:
a) all'ipotesi della monetizzazione delle o.u. secondarie previste dall'art. 14, comma 4, lett. c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
b)  al computo del costo delle aree da espropriare per le o.u. primarie e secondarie (da aggiornare annualmente da parte del comune) previste dalle prescrizioni esecutive del P.R.G. ai sensi dell'art. 4, commi primo e sesto, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
Pertanto, in relazione agli accertamenti effettuati, possono infine elencarsi le variazioni percentuali di incremento da applicarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, agli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni della Regione e vigenti fino al 31 dicembre 1997.
1)  Urbanizzazioni primarie:
a)  rete stradale, parcheggi e verde attrezzato 3,79%;
b)  rete idrica 3,34%;
c) rete fognaria 3,27%;
d) rete elettrica 6,96%;
e)  pubblica illuminazione 7,12%.
2)  Urbanizzazione secondarie: 3,75%.
  Il Direttore regionale dell'urbanistica: GRADO 

(97.51.2594)
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DECRETO 17 novembre 1997.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano nel comune di S. Lucia del Mela.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota prot. n. 4015 del 2 aprile 1997, con la quale il sindaco del comune di S. Lucia del Mela ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione, gli atti relativi alla variante per la realizzazione di un parco urbano, riconferma vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la nota prot. n. 7496 dell'11 giugno 1997, con la quale il sindaco del comune di S.Lucia del Mela ha trasmesso a questo Assessorato ulteriori atti ed elaborati ad integrazione di quelli già trasmessi con la nota di cui sopra;
Vista la delibera consiliare n. 39 del 30 marzo 1994, munita del riscontro tutorio del CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 2 agosto 1994 con decisione n. 34330/32187, con cui viene delimitata l'area per l'istituzione di un parco urbano, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge regionale n. 1/78;
Vista la delibera consiliare n. 169 del 9 dicembre 1994 resa legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 29 marzo 1995 con decisione n. 4821/4754 con cui il consiglio comunale di S. Lucia del Mela "delibera di rideterminare l'area del parco urbano per la eliminazione del fabbricato ricadente nella particella 1726, compresa l'area di rispetto del fabbricato stesso";
Vista la delibera consiliare n. 92 del 27 giugno 1996 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 9 luglio 1996 con decisione n. 27776/27434, con cui viene approvato il progetto definitivo per la realizzazione del parco urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 1/78 con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il quale interessa una parte dell'area localizzata con la sopracitata delibera consiliare n. 39/94;
Rilevato che il comune di S. Lucia del Mela è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 9/77 del 21 gennaio 1997;
Visti gli atti ed elaborati allegati alla delibera consiliare n. 92 del 27 giugno 1996 consistenti in:
 1) relazione tecnica;
 2)  stralcio P.R.G.;
 3)  analisi dei prezzi aggiuntivi;
 4)  computo metrico estimativo;
 5)  capitolato speciale d'appalto;
 6) spese tecniche;
 7)  elenco prezzi unitari;
 8)  relazione, stima e indennità di espropriazione;
 9)  corografia tav. 1 scala 1:10.000;
10)  planimetria generale stato di fatto tav. 2 scala 1:500;
11)  planimetria di progetto tav. 3 scala 1:500;
12)  sezioni nn. 1, 2, 3, 4 tav. 4a scala 1:200;
13)  sezioni nn.5, 6, 7 tav. 4b scala 1:200;
14)  particolari costruttivi tav. 5;
15)  particolari gazebo e pergolato tav. 6;
16)  edificio servizi tav. 7 scala 1:100;
17)  piano parcellare di esproprio tav. 8 scala 1:2.000;
18)  relazione geologica di fattibilità;
19)  relazione impatto ambientale;
20)  documentazione fotografica;
21) corografia elaborato 3a;
22)  planimetria elaborato 3b;
23)  relazione pedologica;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale in data 2 aprile 1997 prot. n. 4008/600, che sulla variante di che trattasi, a seguito di pubblicazione sul quotidiano "La Sicilia" del 26 febbraio 1997, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale in data 9 giugno 1997 prot. n. 1117, che sulla variante di che trattasi, a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'albo pretorio e con manifesti murali, sono state presentate n. 2 osservazioni/opposizioni da parte delle seguenti ditte:
- Ficarra Fortunata;
-  Marchetta Michelangelo, Burrascano Gaetano;
Vista la delibera consiliare n. 17 del 30 gennaio 1997, esecutiva, con la quale il consiglio comunale controdeduce respingendo le osservazioni e/o opposizioni presentate dalle ditte Marchetta, Buscano e Ficarra;
Vista la nota prot. n. 39592 del 26 novembre 1996, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso favorevolmente sulle previsioni del P.R.G. rilevando che il comune ha stralciato le aree per le quali lo stesso ufficio si era espresso con nota 29954 del 9 settembre 1995 proponendone lo stralcio;
Vista l'attestazione prot. n. 7495/2743/Tec. dell'11 giugno 1997 a firma del tecnico comunale, in ordine alla mancanza di vincoli idrogeologici sull'area oggetto della variante;
Vista la dichiarazione prot. n. 10357/3753/Tec. del 20 agosto 1997 a firma del tecnico comunale, attestante che l'area oggetto della variante non è soggetta a vincoli di cui alle leggi n. 1089/39, 1497/39 e 431/85;
Rilevato che la procedura di pubblicazione appare regolare;
Visto il parere n. 20 del 23 settembre 1997 espresso dal gruppo XXX/DRU di questo Assessorato, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di S. Lucia delMela è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 9 del 21 gennaio 1977, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono divenuti inefficaci a far data dal 31 dicembre 1993;
Rilevato che:
-  la variante proposta, approvata con deliberazione consiliare n. 92 del 27 giugno 1996 nei termini di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, attiene la riconferma del vincolo su un'area classifica dal vigente P.R.G. a "verde pubblico";
-  il nuovo P.R.G., adottato con delibera commissariale n. 24 del 4 marzo 1997 conferma la precedente classificazione;
- avverso la delibera consiliare n. 52/96, pubblicata nei termini di legge, sono pervenute n. 2 opposizioni ed osservazioni che sono state respinte dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 30 gennaio 1997;
Considerato che:
-  la procedura adottata dal comune risulta in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle prescrizioni di cui alla circolare di questo Assessorato n. 2/95;
-  la variante di che trattasi, consistente nella riconferma di una precedente classificazione, risulta di modesta entità e non altera i criteri pianificatori del vigente P.R.G.;
-  tale attrezzatura pubblica risulta inserita nel contesto urbano proposto dal nuovo P.R.G., adottato con delibera commissariale n. 24 del 4 marzo 1997, in quanto viene riconfermata la precedente classificazione dell'area;
- che appare condivisibile la deliberazione consiliare n. 17 del 31 gennaio 1997, con la quale sono state respinte le due osservazioni/opposizioni pervenute da parte della ditta Ficarra Fortunata e dalla ditta Marchetta Michelangelo e BurrascanoGaetano;
è del parere che il progetto relativo alla realizzazione del parco urbano, costituito dagli atti ed elaborati sopra specificati, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, dal comune di S. Lucia del Mela con delibera consiliare n. 92 del 27 giugno 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 9 luglio 1996, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 20 del 23 settembre 1997 espresso dal gruppo XXX ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere n. 20 del 23 settembre 1997 espresso dal gruppo XXX/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1995, n. 40, il progetto relativo alla realizzazione del parco urbano del comune di S. Lucia del Mela, approvato con delibera consiliare n. 92 del 27 giugno 1996, in variante al P.R.G. vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli eleborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di S. Lucia del Mela resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.47.2388)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 7 novembre 1997, recante: «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 75 depositato il 25 novembre 1997
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 novembre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 514 dal titolo «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 10 novembre 1997.
Nell'iniziativa legislativa, che autorizza l'Assessore regionale alla pubblica istruzione a derogare ai criteri di formulazione della graduatoria per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, D.P.C.M. 13 aprile 1994, sono state inserite, con emendamenti estemporanei presentati in aula, le disposizioni degli artt. 3 e 4 che danno adito a censura sotto il profilo della violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.
Infatti l'art. 3, che di seguito si trascrive, dispone che agli oneri finanziari derivantine si provveda per il 1998 con la riduzione della dotazione del capitolo 37985 relativo alle spese di funzionamento e per l'affitto dei locali delle Sovrintendenze per i beni culturali, delle biblioteche e dei centri culturali.
«1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università di Palermo per la realizzazione dell'atlante linguistico della Sicilia e dell'archivio delle parlate siciliane.
2.  Dalla convenzione di cui al comma 1 dovrà risultare che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università di Palermo per la realizzazione dell'atlante si avvarrà anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università di Catania e Messina.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento di lire 2.500 milioni.
4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Centro studi filologici e linguistici siciliani un contributo di lire 600 milioni per il completamento del vocabolario siciliano e dei lessici siciliani.
5.  Alla spesa di lire 3.100 milioni relativa all'anno 1998 si provvede mediante riduzione del capitolo 37985 del bilancio pluriennale della Regione, codice 06.04.01».
In buona sostanza, il legislatore regionale intenderebbe far fronte alla nuova spesa di 3.100 milioni riducendo la dotazione di un capitolo c.d. "libero", la cui consistenza viene di anno in anno determinata con legge di bilancio secondo le disponibilità economiche e le esigenze finanziarie.
Invero, l'obbligo di indicare nella legge i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa ivi prevista non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a ridurre uno stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto l'ammontare.
La prevista riduzione dello stanziamento di cui, peraltro, non è stata ancora stabilita la dotazione definitiva (tant'è che nel disegno di legge relativo al bilancio della Regione per il 1998 ne è disposta una riduzione di 1.190 milioni di lire rispetto all'esercizio in corso) non è inoltre correlata ad alcun provvedimento generale di riordino degli uffici o alla predisposizione di opportune misure per in contenimento delle spese di funzionamento degli stessi, circostanza questa che induce a ritenere la disposizione "de qua" un mero artificio contabile, elusivo del precetto costituzionale (C.C. n. 30/59; n. 104/61).
Costituisce, parimenti, violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione la disposizione del successivo art. 4 che testualmente recita:
«1. Il contributo annuale all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa previsto dalla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1998.
2.  I maggiori oneri di lire 200 milioni annui ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001».
Il legislatore autorizza una maggiore spesa annua predeterminata non prevedendo al contempo idonea copertura finanziaria per gli esercizi futuri, successivi al 1999.
Sebbene per quanto attenga alle spese gravanti su esercizi futuri, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, non sia richiesta quella rigorosa puntualità circa l'identificazione dei mezzi finanziari con cui farvi fronte, necessaria come per quelle relative all'anno in corso, è tuttavia indispensabile che sia fatta espressa previsione, oltre che dei mezzi consueti (quali nuovi tributi o inasprimento di quelli già esistenti), anche della riduzione di spese già autorizzate o dell'accertamento formale di nuove entrate o ancora di altre operazioni finanziarie che assicurino la raccolta dei fondi (C.C. n. 12/87 e 69/89).
Con la nota sentenza n. 384/91, codesta Corte ha in proposito acclarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, di disposizioni che prevedono oneri a carico di più esercizi finanziari come nella specie, di cui sia stata omessa la copertura della spesa gravante sui bilanci relativi ad anni successivi a quelli ricompresi nel bilancio pluriennale.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

gli artt. 3 e 4 del disegno di legge n. 514 dal titolo: «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 novembre 1997 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(97.49.2538)
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Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 6 novembre 1997, recante: «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della Sirap S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 76 depositato il 25 novembre 1997
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 6 novembre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 438 dal titolo: «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della Sirap S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 10 novembre 1997.
Il testo del provvedimento legislativo, principalmente rivolto a consentire ai comuni il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della Sirap S.p.A., è stato arricchito, a seguito dell'approvazione di emendamenti presentati in aula nel corso del dibattito, di numerose norme non attinenti alle materie originariamente oggetto dell'iniziativa e comportanti nuovi oneri a carico del bilancio la cui copertura, realizzata attingendo a risorse accantonate per far fronte alla maggiore spesa sanitaria posta a carico della Regione dall'art. 1, comma 136, legge n. 662/96, potrebbe pregiudicare il funzionamento del successivo provvedimento legislativo che dovrà essere emanato per assolvere a tale obbligo di legge.
Delle nuove norme introdotte, danno direttamente adito a censura gli artt. 7, quinto comma, 8, 11, 12 e 21, primo comma.

*  *  *  

L'art. 8 testualmente recita:
««1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 si interpreta nel senso che, in sede di prima applicazione, anche prescindendo dai requisiti di cui al comma 1, hanno diritto su domanda al mantenimento dell'assegnazione del lotto i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, svolgano o abbiano svolto già tali attività commerciali, purché si tratti degli originari assegnatari o di soggetti che da questi, o da loro aventi causa, abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità del lotto. Può altresì chiedere la riconferma o il mantenimento del lotto, anche prescindendo dai requisiti di cui al comma 1, l'originario assegnatario al quale sia stata revocata l'assegnazione sempre che, alla data di entrata in vigore della legge n. 29/95, l'area sia stata comunque destinata ad attività produttiva industriale, artigianale o commerciale e sempre che il lotto non sia stato assegnato ad altro soggetto. L'accoglimento della domanda prevista dai due commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insista l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insista l'immobile»».
La sovrariportata norma si ritiene essere lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono.
Sotto la definizione di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 30, legge regionale n. 29/95, che prevedeva, in sede di prima applicazione, il mantenimento e la conseguente formale assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale ai soggetti che già avessero svolto attività di distribuzione commerciale, purché in possesso dei precisi requisiti, la norma in esame in realtà amplia oltremodo la sfera originaria dei destinatari, assumendo la connotazione di sanatoria generalizzata.
In proposito, si richiama succintamente la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte circa i requisiti che devono sussistere per consentire la identificazione di una norma interpretativa.
Secondo la sentenza n. 15 del 1995 si deve, infatti, riscontrare che la qualificazione e la formulazione rispondono effettivamente ai caratteri propri di una legge interpretativa. Caratteri che sussistono solo quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, «una fra le tante interpretazioni possibili».
La norma non appare corrispondere ad alcuno dei suddetti requisiti in quanto essa più che chiarire eventuali dubbi interpretativi, è diretta ad estendere gli effetti dei precedenti disposti sino a consentire la riconferma o il mantenimento di lotti a soggetti i quali, in virtù della norma che si intende ora interpretare, ne erano stati privati perché non in possesso dei requisiti prescritti, con la sola condizione che l'area medesima sia stata genericamente destinata ad attività industriale, artigianale o commerciale ed il lotto non sia stato assegnato ad altro soggetto.
Orbene dall'applicazione della nuova disposizione deriva chiaramente la possibilità di una destinazione diversa delle aree in questione, privilegiando la posizione di fatto degli attuali occupanti anche "sine titulo" rispetto alla aspettativa dei soggetti terzi che, legittimamente, potrebbero avanzare richiesta per l'assegnazione dei medesimi lotti per svolgere attività industriali o di grande distribuzione, così come previsto in via generale dal primo comma dell'art. 30, legge regionale n. 29/95.
Si è dunque in presenza di una norma di mera sanatoria che, seppure non costituzionalmente preclusa in via di principio, ha bisogno tuttavia di essere sottoposta ad uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso (CC n. 94/95).
In particolare necessita che sia dimostrato lo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, tale da mettere in evidenza l'imprescindibile necessità di provvedere con una norma speciale e derogatoria alla disciplina di carattere generale.
La verifica dell'esistenza di tale indispensabile presupposto risulta preclusa al ricorrente, atteso che dal breve e conciso dibattito svoltosi in aula sull'argomento si evince soltanto una generica, peraltro non dimostrata, esigenza di tutela delle maestranze attualmente occupate.

*  *  *  

L'art. 11, che di seguito si trascrive, costituisce riproposizione della norma contenuta nel disegno di legge n. 471 approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997, già oggetto di impugnativa di questo ufficio iscritta al n. 55 del registro dei ricorsi di codesta ecc.ma Corte:
««1. Nella fase di avvio dei nuovi enti di cui all'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ai fini di consentire il corretto funzionamento degli stessi è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1998 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
2. L'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale 1997-99, codice 20.04.00 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24»».
In attesa della definizione del giudizio pendente il legislatore regionale ripropone, seppure per il solo 1998, il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica.
In proposito, nel richiamare le motivazioni addotte a sostegno del ricorso prima citato presentato con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, non può non evidenziarsi l'incongruenza dell'iniziativa del legislatore che, ancor prima dell'avvio dell'attività dei nuovi enti consortili volta alla ricognizione del personale a disposizione ed alla conseguente utilizzazione, si premura di far fronte ad esigenze non ancora rilevate.

*  *  *  

L'art. 12 dà anch'esso motivo di rilievi sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione, che testualmente recita:

««Art. 12

1.  Le disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese ai contributi a carico della proprietà consorziata, afferenti alle spese istituzionali, che siano iscritti a ruolo per gli anni 1994 e 1995 e che non si siano potuti riscuotere per un ammontare complessivo di lire 10.000 milioni.
2.  All'onere di lire 10.000 milioni di cui al comma 1 ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo»», esonera sostanzialmente dal pagamento dei contributi consortili relativi agli anni 1994 e 1995 tutti i proprietari che non vi hanno sinora provveduto.
Tale previsione risulta arbitraria ed irragionevole nonché lesiva del buon andamento della pubblica amministrazione, giacché pone a carico di quest'ultima l'onere di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto da parte dei privati.
L'intervento del legislatore non risulta oltretutto sorretto da alcuna motivazione circa l'eventuale esistenza di situazioni eccezionali che abbiano reso impossibile la riscossione dei contributi consortili, non essendo stata presentata alcuna relazione illustrativa della questione prima del voto che non è stato preceduto da neppure un minimo dibattito.
L'adozione di siffatto sgravio contributivo risulta inoltre lesiva dell'art. 3 della Costituzione laddove, non rispettando la parità di trattamento fra i soci dei consorzi, privilegia di fatto quelli che non hanno versato le rispettive quote a scapito di coloro i quali invece vi hanno tempestivamente provveduto.

*  *  *  

Le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 7 e dell'art. 21, 1° comma, costituiscono entrambe palese violazione dell'art. 12 dello Statuto in quanto attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola.
Orbene, per espressa previsione dell'art. 12 dello Statuto speciale, la potestà regolamentare è attribuita esclusivamente al Presidente della Regione che la esercita previa deliberazione della Giunta di Governo, non essendo ipotizzabile l'applicazione per analogia dell'art. 17, 3° comma della legge n. 400/88, giacché non sono equiparabili le funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle degli Assessori regionali.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 438, dal titolo: «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della Sirap S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 novembre 1997:
-  art. 7, 5° comma per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale;
-  art. 8 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 11 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
-  art. 12 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 21, 1° comma per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(97.49.2537)
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PRESIDENZA

Nomina del presidente dell'Ente Parco delle Madonie.
Con D.P. n. 171/Gr. XV-S.G. del 2 giugno 1997, il sig. Massimo Belli dell'Isca è stato nominato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, presidente dell'Ente Parco delle Madonie.
(97.47.2347)
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Sostituzione del segretario del Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia.
Con D.P. n. 284/Gr. XV-S.G. del 15 ottobre 1997, il dott. Umberto Brancati, in servizio presso la Presidenza della Regione, è stato chiamato a svolgere le funzioni di segretario del Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia, in sostituzione del dott. Ignazio Tozzo, dimissionario.
(97.47.2361)
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Recepimento di accordo decentrato relativo al progetto utenza per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per la Segreteria generale.

Con D.P. Reg. n. 333/IV S.G. del 17 ottobre 1997, è stato recepito l'accordo dell'1 ottobre 1997 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal segretario generale, e le OO.SS. e relativo agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed alla Segreteria generale per il trimestre ottobre/dicembre 1997.
(97.47.2403)
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Nomina del vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Con D.P. n. 339/Gr. XV-S.G. del 21 ottobre 1997, il dott. Gaspare Carlo Lo Nigro, esperto a tempo pieno con qualifica equiparata a dirigente superiore, assunto ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, è stato nominato vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
(97.47.2369)
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Nomina del commissario straordinario dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

Con D.P. n. 375/Gr. XV-S.G. del 17 novembre 1997, il senatore Carmine Mancuso è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione.
(97.47.2404)
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Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Con D.P. n. 384/Gr. XV-S.G. del 18 novembre 1997, l'ing. Giuseppe Sorce - ispettore capo FF. è stato nominato, in rappresentanza del Corpo regionale delle miniere, componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda ai sensi dell'art. 7 dello statuto, in sostituzione dell'ing. Salvatore Adamo.
(97.47.2370)
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Modifica dello statuto dell'opera pia Casa del fanciullo di Carini.
Con decreto presidenziale n. 404 del 26 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 3 dicembre 1997, al n. 9897, è stata approvata la modifica dell'art. 17 dello statuto organico dell'opera pia Casa del fanciullo di Carini (provincia diPalermo).
(97.51.2612)
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ASSESSORATO


DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riforma del decreto 19 febbraio 1985, concernente l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Isnello.

Con decreto n. 3270 del 20 ottobre 1997, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 125 del 19 febbraio 1985, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Isnello.
Pertanto il decreto n. 125 del 19 febbraio 1985 viene riformato così come appresso specificato:
1)  Caruso Salvatore, nato a Catania il 6 dicembre 1912, codice fiscale CRS SVT 12T06 C351W: foglio 18, particella 23, Ha. 76.02.15; foglio 19, particella 2, Ha. 15.56.92; foglio 19, particella 3, Ha. 252.52.00; foglio 19, particella 6, Ha. 14.46.48; foglio 19, particella 7, Ha. 7.36.55; foglio 19, particella 8, Ha. 6.64.80, totale superficie Ha. 372.58.90, indennità L. 413.573.800, quietanza n. 712 del 19 settembre 1984;
2)  Agostara Giuseppe Santi, nato ad Isnello (PA) il 19 settembre 1929, codice fiscale GST GPP 29P19 E337L, proprietario per 1/12; Agostara Concetta, nata ad Isnello (PA) l'8 dicembre 1933, codice fiscale GST CCT 33T48 E337V, proprietaria per 1/12; Agostara Salvatore, nato ad Isnello (PA) il 30 luglio 1938, codice fiscale GST SVT 38L30 E337S, proprietario per 1/12; Agostara Carmela Giuseppa, nata ad Isnello (PA) il 18 ottobre 1940, codice fiscale GST CML 40R58 E337U, proprietaria per 1/12; Agostara Domenico, nato ad Isnello (PA) il 25 gennaio 1942, codice fiscale GST DNC 42A25 E337A, proprietario per 1/12; Agostara Nicola, nato ad Isnello (PA) il 6 ottobre 1944, codice fiscale GST NCL 44R06 E337N, proprietario per 1/12; Agostara Domenico, nato ad Isnello (PA) il 22 gennaio 1905, codice fiscale GST DNC 05A22 E337N, proprietario per 6/12: foglio 18, particella 16, Ha. 34.90.36; foglio 18, particella 22, Ha. 35.60.29; foglio 19, particella 11, Ha. 49.37.49, totale superficie Ha. 119.88.14, indennità L. 133.068.300, quietanza n. 712 del 19 settembre 1984.
(97.46.2291)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,


DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Scioglimento della cooperativa Gioventù Agrigentina, con sede in Agrigento.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1769/I/V del 29 luglio 1997, la cooperativa Gioventù Agrigentina con sede in Agrigento, costituita in data 18 marzo 1983, è sciolta.
(97.46.2293)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2378/I/VI del 22 ottobre 1997 l'avv. Gaetano Cundari, nato ad Agrigento il 15 agosto 1953 e residente in Acireale, via R. Wagner, 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Garofano Rosso, con sede nel comune di Castelmola, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Angelo De Marco.
(97.47.2344)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2431/I/VI del 28 ottobre 1997, il rag. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967 e residente in Palermo, via A. Casella, 60, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centofiori, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Michelangelo Di Napoli.
(97.47.2351)
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Nulla osta alla ditta Mercatone Europa Ragusa s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale sito nel comune di Ragusa.
Con decreto n. 2521 del 12 novembre 1997 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Mercatone Europa Ragusa s.r.l. per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di mq. 5.368,5, sito nel comune di Ragusa, contrada Gilestra.
(97.47.2343)
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CIRCOLARI



ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 12 dicembre 1997, prot. n. 1444.
Circolare esplicativa del decreto n. 991/14° del 31 luglio 1997, concernente: «Procedure per la presentazione delle istanze relative al Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, Sottoprogramma 2, Misura 2.1 - Aiuti per il turismo».
In relazione ai numerosi quesiti posti su alcuni punti dubbi del bando pubblico per la presentazione delle istanze di contributo allegato al decreto n. 991/14° del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, si chiarisce quanto segue:
1)  Criteri di selezione
Questo ufficio stabilirà l'ammissibilità dell'iniziativa ad ammettere a finanziamento sulla base dei parametri di costo in uso per le leggi regionali sul credito alberghiero raffrontati con il computo metrico, così da scegliere le soluzioni più economiche per l'amministrazione.
2)  Cumulo di contributi
Determinata la somma ammissibile al contributo del 35% in conto capitale, secondo il P.O.P., si procederà alla verifica del limite dell'E.S.N. (Equivalente sovvenzione netta) per la cumulabilità con gli altri contributi previsti dalla legge regionale n. 32/72. Nel caso in cui il suddetto contributo del 35% in conto capitale non dovesse superare l'importo percentuale del limite massimo dell'E.S.N. la rimanente quota verrà assegnata come contributo in conto interessi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla Commissione europea. Non è possibile il cumulo del presente beneficio con quelli previsti dalla legge regionale n. 78/76.
3)  Limiti temporali
Il limite temporale concesso per i lavori realizzati non potrà essere superiore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.
4)  Presentazione delle istanze
Nel caso in cui gli interessati volessero beneficiare dei contributi derivanti dal P.O.P. e dalla legge regionale n. 32/72, dovranno, se già presentata, ritirare la richiesta di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 32/72, e ripresentarla uniformandosi al bando previsto per il P.O.P., e dichiarare espressamente di volere beneficiare contestualmente del cumulo dei due contributi producendo la ulteriore documentazione prevista per la suddetta legge regionale n. 32/72.
5)  Titolarità delle richieste
Possono partecipare al bando i proprietari delle strutture alberghiero-ricettive, nonché i gestori, gli affittuari ecc.
6)  Tipologia degli interventi a contributo
Non saranno ritenute ammissibili a contributo le somme richieste per l'acquisto dell'immobile sia che abbia o meno destinazione alberghiera.
  L'Assessore: STRANO 

(97.50.2590)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 settembre 1997, n. 44.
Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38.
Il decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 12 novembre 1997, parte I, all'art. 5, primo comma, risulta privo dell'ultimo capoverso.
Pertanto, dopo l'11° rigo del primo comma dell'art. 5, deve intendersi inserito quanto segue:
«-  per le manifestazioni di rilevanza regionale o locale entro il 31 maggio dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni dovrebbero svolgersi».
(97.50.2586)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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