REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 13 DICEMBRE 1997 - N. 70
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 14 ottobre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997  pag.


DECRETO 14 ottobre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 24 ottobre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santa Venera a r.l., con sede in Chiusa Sclafani, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 5 novembre 1997.
Decadenza del consiglio circoscrizionale di Stromboli del comune di Lipari e nomina del commissario straordinario  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 29 ottobre 1997.
Decadenza dal diritto alla concessione del mutuo finalizzato alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa per la ditta Sorce Lillo  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 13 ottobre 1997.
Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa  pag.


DECRETO 23 ottobre 1997.
Assegnazione di una somma all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo, al fine di attivare il servizio per la fornitura di plasmaderivati  pag. 10 


DECRETO 11 novembre 1997.
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 25 giugno 1997.
Criteri per la ripartizione di fondi e modalità di concessione di contributi a province regionali e comuni ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14  pag. 12 


DECRETO 5 settembre 1997.
Esclusione dai finanziamenti, per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, di alcuni comuni ricadenti all'esterno del perimetro del Parco dei Nebrodi  pag. 14 


DECRETO 20 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate  pag. 15 


DECRETO 20 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate  pag. 16 


DECRETO 22 ottobre 1997.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Salaparuta  pag. 18 


DECRETO 22 ottobre 1997.
Revisione parziale del piano regolatore generale del comune di Giarratana  pag. 21 


DECRETO 22 ottobre 1997.
Autorizzazione alla SARCIS S.p.A. del progetto per la realizzazione di un gasdotto nei comuni di Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato  pag. 24 


DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo  pag. 26 

DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, S. Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, Monreale, Mezzojuso, Cefalà Diana  pag. 27 


DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, Monreale, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo  pag. 28 


DECRETO 30 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di San Pier Niceto  pag. 29 


DECRETO 4 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando  pag. 30 


DECRETO 6 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Cinisi  pag. 31 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni

e dei trasporti

DECRETO 11 settembre 1997.
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 32 

ORDINANZE ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

ORDINANZA 4 settembre 1997.
Integrazione dell'ordinanza assessoriale n. 25 del 28 luglio 1995  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 29 ottobre 1997, recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali»  pag. 42 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 29 ottobre 1997, recante: «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30»  pag. 44 

Presidenza:
Estinzione dell'opera pia Orfanotrofio maschile Parisi Giarratano di Gibellina  pag. 45 
Fusione dell'opera pia Moncada di Caltanissetta con l'opera pia Istituto Boccone del povero Mons. Gurrera di Caltanissetta  pag. 45 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo  pag. 45 
Estinzione dell'opera pia Istituti riuniti di assistenza femminile 1° gruppo di Palermo  pag. 45 
Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Messina   pag. 45 
Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Siracusa.  pag. 45 

Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Caltanissetta.
  pag. 45 
Sostituzione del segretario della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Agrigento.  pag. 45 
Sostituzione del presidente e di un componente della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Palermo  pag. 45 

Assessorato dell'industria:
Determinazione della qualità di fiammiferi che la ditta SFAS S.p.A. può produrre per l'anno 1997  pag. 45 

Assessorato dei lavori pubblici:
Finanziamento al comune di Aragona per la realizzazione di lavori stradali  pag. 45 
Conferma del finanziamento e fissazione dei termini di inizio e compimento delle espropriazioni, nonché dei lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto esterno nel comune di Mineo  pag. 46 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico mattatoio di Palermo, sito in via Macello  pag. 46 
Autorizzazione all'Azienda Fintur S.p.A. all'esercizio dell'attività idrotermale presso il Centro termale Sciacca Mare  pag. 46 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave  pag. 46 
Sostituzione del segretario della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento  pag. 46 
Variazione della sede sociale della ditta Ecotecnica s.r.l., in Mazara del Vallo  pag. 46 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 46 
Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ditta BO.DE.IN., s.r.l. con sede in Priolo Gargallo, per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali  pag. 47 
Variazione del piano regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani  pag. 47 
Termini per la presentazione della comunicazione da parte delle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti destinati al recupero, individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97  pag. 47 


CIRCOLARI

Presidenza

CIRCOLARE 13 novembre 1997, n. 6.
Sostituzione del 2° comma, lettera d), paragrafo II, della circolare n. 1/97 - Declaratoria del fuori uso.  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).



ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETI ASSESSORIALI


DECRETO 14 ottobre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visti, in particolare, gli artt. 2 e 3 della suddetta legge n. 183/87, relativi ai compiti del CIPE in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
Visto, altresì, l'art. 5 della suddetta legge n. 183/87, che istituisce un fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Vista la deliberazione CIPE 18 dicembre 1996, che definisce e coordina ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183 il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1996 nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi;
Visto l'allegato A alla suddetta delibera nel quale viene disposto, fra l'altro, un finanziamento di lire 12.647,6 milioni, di cui lire 1.000 milioni da destinare alla Regione Sicilia per le finalità del regolamento CEE n. 2158/92;
Visto il regolamento CEE n. 2158 del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;
Vista la nota prot. n. 26116 del 18 settembre 1997, con la quale l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione in bilancio della somma di lire 848.392.000 relativa alla concessione di un contributo per il progetto n. 9561ITO150, intitolato "Campagna di informazione" (Sicilia);
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 47/77;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1997, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti

di capitali e rimborso di crediti

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO

CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4832 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti del regolamento CEE n. 2158/92, per la protezione delle foreste. 
11 234 031406 56844      + 848.392.000  

TITOLO II - Spese in conto capitale

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

RUBRICA 7 - FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  56844 Spese per la prevenzione degli incendi boschivi e per la relativa campagna di informazione e sensibilizzazione, in attuazione del regolamento CEE n. 2158/92. 
21 210 3 1011 030812 2      + 848.392.000  

Art. 2

I capitoli aggiunti 4832 e 56844 compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, corrispondente ai capitoli 4832 e 56844 istituiti con l'art. 1 del presente decreto, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1997 sui predetti soppressi capitoli aggiunti si intendono trasferiti a questi ultimi. Le riscossioni ed i pagamenti, rispettivamente già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, effettuati sui corrispondenti capitoli 4832 e 56844 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1997.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 novembre 1997.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 224.
(97.46.2307)
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  320.70.97.1.141097 $ 
   



DECRETO 15 ottobre 1997.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale»;
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 28 febbraio 1995, concernente «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994/1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e il 28 dicembre 1994»;
Vista la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997;
Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 14/97, con il quale viene fissato per l'anno 1997 in lire 132.000 milioni l'ammontare del fondo destinato alla copertura degli oneri discendenti dalla contrattazione riguardante il personale regionale (capitolo 21262);
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, che destina la somma di lire 70.000 milioni al rinnovo contrattuale per l'anno 1997 e la somma di lire 8.000 milioni all'integrazione degli stanziamenti di bilancio destinati al trattameno di missione, a valere sulla disponibilità del fondo di cui al capitolo 21262;
Visto il decreto presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 ottobre 1997, riguardante il recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997;
Visti gli artt. 2, 3 e 6 del D.P.Reg. n. 38/97, che disciplinano rispettivamente le misure degli stipendi tabellari, l'indennità di amministrazione ed il trattamento di missione per il personale regionale;
Visto l'art. 11 del precitato D.P.Reg. n. 38/97, relativo alla quantificazione della spesa ed alla sua copertura finanziaria;
Vista la nota n. 3379 del 13 ottobre 1997, con cui la Presidenza della Regione - Direzione regionale del personale e dei servizi generali - chiede la variazione di bilancio per l'esercizio in corso per la ripartizione fra i capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale dell'Amministrazione regionale ed agli oneri sociali, della somma di lire 69.998.725.000 destinata al pagamento degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per l'anno 1997, nonché la ripartizione fra i capitoli concernenti le spese per missione della somma di lire 8.000.000.000 destinata ad integrare la copertura degli oneri discendenti dal nuovo trattamento di missione;
Vista la nota n. 103646 del 14 ottobre 1997, con cui la Ragioneria centrale competente trasmette, con parere favorevole, la richiamata richiesta presidenziale;
Ritenuto che l'onere complessivo di lire 77.998.725.000 riportato nella nota della Presidenza della Regione rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 11 del citato D.P.Reg. n. 38/97;
Visto il comma 3 dell'art. 11 del D.P.Reg. n. 38/97, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1997, le occorrenti variazioni per l'attuazione delle finalità di cui agli artt. 2, 3 e 6 del D.P.Reg. n. 38/97;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1997, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO

E DELLE FINANZE

TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO

CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21262 Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed econo- 
mico del personale dell'Amministrazione regionale      - 77.998.725.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE

TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10301 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 6.101.469.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  10349 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 475.914.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  10675 Spese per missioni del personale, ecc.     + 152.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  14001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 11.701.604.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  14003 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale del Corpo fo- 
restale della Regione      + 5.689.473.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  14028 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 1.356.504.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  14233 Spese per missioni del personale, ecc.     + 2.763.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  18001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 2.327.438.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  18005 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 181.540.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e sercizi

  18219 Spese per missioni del personale, ecc.     + 116.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  20001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 1.679.600.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  20012 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 131.008.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  20215 Spese per missioni del personale, ecc.     + 42.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  24001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 806.416.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  24008 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 62.900.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  24216 Spese per missioni del personale, ecc.     + 131.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  28001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 7.261.639.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  28010 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 566.407.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  28219 Spese per missioni del personale, ecc.     + 1.940.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  32001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 8.349.153.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  32013 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 651.234.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  32213 Spese per missioni del personale, ecc.     + 1.387.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  35001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 920.722.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  35006 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 71.816.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  35058 Spese per missioni del personale, ecc.     + 136.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  36001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 14.314.945.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  36018 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 1.116.565.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  36217 Spese per missioni del personale, ecc.     + 650.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  41001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 1.688.861.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  41013 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 131.731.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  41210 Spese per missioni del personale, ecc.     + 230.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  44001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 1.954.453.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  44011 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 152.447.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  44210 Spese per missioni del personale, ecc.     + 271.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  47001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 2.138.109.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 
  47005 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale     + 166.777.000 D.P.Reg. n. 38/97, artt. 2, 3. 

CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  47209 Spese per missioni del personale, ecc.     + 182.000.000 D.P.Reg. n. 38/97, art. 6. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1997.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 ottobre 1997.
Reg. n. 9, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 121.
(97.46.2298)
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  320.70.97.1.151097 $ 
   


ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 ottobre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santa Venera a r.l., con sede in Chiusa Sclafani, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione ispettiva del 22 marzo 1997, relativa alla cooperativa Santa Venera a r.l., con sede in Chiusa Sclafani (PA), con cui fra l'altro si chiede di sottoporre il suddetto sodalizio a procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 2544 del codice civile;
Visto il parere n. 2295 del 13 maggio 1997, espresso dalla Commissione regionale cooperazione favorevole alla nomina del commissario liquidatore;
Visti gli artt. 2539 e seguenti del codice civile;
Visto l'art. 9 della legge n. 400/75 e le segnalazioni trasmesse dall'organizzazione di appartenenza;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Santa Venera a r.l., con sede in Chiusa Sclafani (PA), contrada Santa Venera, costituita in data 6 novembre 1985, con atto omologato dal tribunale di Palermo il 20 dicembre 1985, ed iscritta al n. 28062 del registro delle società, B.U.S.C. n. 30430 del 5 settembre 1987, nella sezione produzione e lavoro, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il sig. Alessi Antonino, nato a Palermo il 30 settembre 1966 ed ivi residente in via Generale Domenico Chinnici, n. 14, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale a procedura conclusa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 ottobre 1997.
  FLERES 

(97.46.2323)
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  325.70.97.1.241097 $ 
   

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 5 novembre 1997.
Decadenza del consiglio circoscrizionale di Stromboli del comune di Lipari e nomina del commissario straordinario.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione;
Viste le leggi regionali n. 84 dell'11 novembre 1976 e n. 26/93, art. 51;
Presa in esame la nota del sindaco di Lipari prot. n. 32620 del 23 settembre 1997, con la quale viene formulata la proposta di decadenza del consiglio circoscrizionale di Stromboli per dimissioni dalla carica di oltre metà dei propri componenti, previo parere reso dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 1997;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge regionale n. 84/76 occorre procedere alla decadenza del consiglio circoscrizionale in argomento ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario per assicurare le funzioni dell'organo;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio circoscrizionale di Stromboli del comune di Lipari è dichiarato decaduto.
Il sig. Zaia Salvatore, via Roma, Stromboli, cittadino elettore della citata circoscrizione ed ivi residente, viene nominato commissario del citato consiglio circoscrizionale con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 84 dell'11 dicembre 1976.
Il presente provvedimento va pubblicato, come per legge, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 5 novembre 1997.
  BURGARETTA APARO 

(97.45.2273)
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  330.70.97.1.051197 $ 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 29 ottobre 1997.
Decadenza dal diritto alla concessione del mutuo finalizzato alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa per la ditta Sorce Lillo.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993;
Visto l'art. 137 della succitata legge, il quale prevede la concessione agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio di contributi, in annualità costanti, sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi per un importo massimo di L. 160.000.000 per alloggi nei comuni capoluoghi di province, in L. 150.000.000 nei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti e in L. 90.000.000 nei rimanenti comuni;
Visto il decreto n. 1494 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi;
Visto il decreto n. 807/19 del 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 1995, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie della provincia di Agrigento;
Visto il decreto n. 1898/19 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive della suddetta provincia;
Vista la nota del 31 luglio 1997, con la quale la ditta Sorce Lillo, effettivo beneficiario al posto n. 4 della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti della provincia di Agrigento, ha rinunciato al mutuo de quo;
Ritenuto, pertanto, di dovere ammettere al beneficio di che trattasi, giusta art. 4 del decreto n. 1898/19 del 23 ottobre 1996, la ditta Venezia Salvatore, nato a Sciacca il 16 giugno 1957, soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria al posto n. 21;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto n. 1898/19 del 23 ottobre 1996, è dichiarata decaduta dal diritto alla concessione del mutuo, previsto dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93, la ditta Sorce Lillo, utilmente inserita nella graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti della provincia di Agrigento.

Art. 2

La ditta Venezia Salvatore, nata a Sciacca il 16 giugno 1957, al posto n. 21 della graduatoria dei comuni superiori a 25.000 abitanti della provincia di Agrigento, è ammessa a godere dei benefici previsti dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93.

Art. 3

La relativa concessione del contributo di cui alla citata legge sarà subordinata alla presentazione, da parte del soggetto subentrante, dei certificati di cittadinanza e residenza in bollo, in data non anteriore a 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio.
Palermo, 29 ottobre 1997.
  MANZULLO 

(97.46.2318)
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  340.70.97.1.291097 $ 

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 ottobre 1997.
Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 24 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 1, comma 20;
Vista la delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 1996, n. 446, con cui è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 ed, in particolare, i capi F) e G) del progetto regionale «Tutela della salute mentale»;
Vista la richiesta di parere avanzata alla Presidenza dell'Assemblea regionale e trasmessa alla VI commissione in data 19 giugno 1997, ai termini dell'art. 70 bis del regolamento interno;
Visti i verbali delle sedute della VI commissione dell'A.R.S. nn. 45, 46, 47, rispettivamente dell'1 agosto e 10 luglio 1997;
Considerato che è necessario provvedere all'adempimento di quanto disposto dai capi F) e G) del suddetto decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 nei termini previsti non essendo pervenuto il parere della VI commissione legislativa dell'A.R.S.;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, viene determinata la dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvati gli standards strutturali e funzionali e le modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 novembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 83.
Allegato n. 1

DISLOCAZIONE DEI SERVIZI PSICHIATRICI

DI DIAGNOSI E CURA

Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
-  Azienda ospedaliera S. Giovanni;
-  Azienda ospedaliera Sciacca;
-  Presidio ospedaliero di Canicattì;
Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
-  Azienda ospedaliera di Gela;
-  Presidio ospedaliero di San Cataldo;
Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
-  Azienda ospedaliera Garibaldi;
-  Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele;
-  Azienda ospedaliera Cannizzaro;
-  Azienda ospedaliera di Caltagirone;
-  Presidio ospedaliero di Paternò;
-  Presidio ospedaliero di Giarre;
-  Presidio ospedaliero di Bronte;
Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
-  Azienda ospedaliera Umberto I;
-  Presidio ospedaliero di Nicosia;
Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
-  Azienda ospedaliera Piemonte;
-  Azienda ospedaliera Papardo;
-  Presidio ospedaliero di Milazzo;
-  Presidio ospedaliero di Barcellona;
-  Presidio ospedaliero di Mistretta;
-  Presidio ospedaliero di S. Agata di Militello;
-  Presidio ospedaliero di Taormina;
Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
-  Azienda ospedaliera Civico;
-  Azienda ospedaliera Villa Sofia;
-  Azienda ospedaliera Cervello;
-  Presidio ospedaliero Ingrassia;
-  Presidio ospedaliero Guadagna;
-  Presidio ospedaliero di Cefalù;
-  Presidio ospedaliero di Termini Imerese;
-  Presidio ospedaliero di Corleone;
-  Presidio ospedaliero di Partinico;
Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
-  Azienda ospedaliera Civile OMPA;
-  Presidio ospedaliero di Modica;
Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
-  Azienda ospedaliera Umberto I;
-  Presidio ospedaliero di Augusta;
-  Presidio ospedaliero di Avola-Noto;
-  Presidio ospedaliero di Lentini;
Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
-  Azienda ospedaliera S. Antonio Abate;
-  Presidio ospedaliero di Castelvetrano;
-  Presidio ospedaliero di Marsala.

Allegato n. 2

ALBO REGIONALE DEGLI ENTI

CHE INTENDONO CONCORRERE ALLA GESTIONE

DELL'ATTIVITA' RIABILITATIVA

I presidi dell'area residenziale sono garantiti, oltre che dal servizio pubblico, anche dal privato sociale o imprenditoriale e dalle associazioni del volontariato familiare.
Ai sensi del D.A. n. 21238/97 è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'albo degli enti che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale, secondo quanto previsto dalla normativa relativa all'accreditamento.
Iscrizione albo regionale
Vengono iscritti all'albo gli enti e le istituzioni ed associazioni private che ne facciano richiesta e dimostrino l'effettivo possesso dei requisiti:
-  idoneità sanitaria per livello di prestazioni e di stabilimenti, attestata dall'Azienda U.S.L. competente per territorio;
-  conformità delle prestazioni a quanto previsto dal D.A. n. 21238/97 nonché dal presente decreto;
-  disponibilità ad essere sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte del dipartimento di salute mentale competente per territorio.
L'iscrizione all'albo regionale è disposta dall'Assessore regionale per la sanità, previo accertamento dei requisiti, a cura del competente gruppo dell'Ispettorato regionale sanitario.
Le strutture di cui al D.A. 26 settembre 1991 dovranno presentare istanza di iscrizione entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Standards strutturali ed organizzativi
Le strutture residenziali psichiatriche, comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), esplicano le funzioni terapeutico-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi individualizzati da attuarsi in un arco temporale adeguato ai bisogni ed alle capacità dei pazienti.
Per lo svolgimento di tali funzioni dette strutture dovranno essere articolate in:
-  camere da 1-4 posti letto, con relativi servizi igienici;
-  saletta pranzo;
-  soggiorno, gioco, TV;
-  locali per attività occupazionale;
-  ambulatori (medico, psicologico, pedagogico, assistente sociale);
-  infermeria con annessi locali di servizio per il personale di assistenza;
-  sala riunioni;
-  ufficio amministrativo;
-  spogliatoio per il personale;
-  servizi igienici per il personale;
-  cucina/dispensa e locali accessori;
-  lavanderia, stireria;
-  deposito biancheria sporca;
-  deposito biancheria pulita.
Per quanto riguarda i requisiti organizzativi sarà necessario prevedere una:
-  presenza di medici specialisti ed altre figure professionali, programmata o per fasce orarie;
-  presenza di personale di assistenza nelle 24 ore;
-  collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale.
Lo standard del personale addetto alle C.T.A. viene così determinato in relazione ad una struttura con 20 posti letto:
-  n.    1 direttore medico, psichiatra, a tempo pieno;
-  n.    1 medico psichiatra, a tempo pieno;
-  n.    1 psicologo per 20 ore settimanali;
-  n.    1 pedagogista per n. 20 ore settimanali;
-  n.    1 assistente sociale per 20 ore settimanali;
-  n.    5 educatori specializzati e/o animatori di comunità;
-  n.    6 infermieri professionali;
-  n.    6 operatori tecnici di assistenza o ausiliari socio-sanitari;
-  n.    1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;
-  n.    1 cuoco;
-  n.    1 addetto alla cucina.
Lo standard del personale addetto alle C.T.A. di cui al D.A. 26 settembre 1991 viene così determinato in relazione ad una struttura fino ad un massimo di 40 posti letto:
-  n.    1 direttore medico, psichiatra, a tempo pieno;
-  n.    1 medico psichiatra a tempo pieno;
-  n.    1 psicologo;
-  n.    1 pedagogista;
-  n.    1 assistente sociale;
-  n.  10 educatori specializzati e/o animatori di comunità;
-  n.    8 infermieri professionali;
-  n.  10 operatori tecnici di assistenza o ausiliari socio-sanitari;
-  n.    1 dirigente amministrativo;
-  n.    1 collaboratore amministrativo;
-  n.    1 cuoco;
-  n.    1 addetto alla cucina.
Gli enti avranno l'obbligo di assumere il personale nel rispetto del contratto di lavoro successivamente all'accreditamento. Qualora non applichino detta condizione decadono automaticamente dall'albo.
Gli standards dimensionali cui riferirsi nella realizzazione dei centri residenziali sono determinati nelle misure che seguono.
Va tenuto presente che gli standards rapportati alle persone sono da considerarsi netti in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:
-  la superficie totale della struttura è fissata in via tendenziale in mq. 40 per ospite;
-  per le camere (bagno escluso):
-  mq. 12 per una persona;
-  mq. 18 per due persone;
-  mq. 26 per tre persone;
-  mq. 32 per quattro persone;
-  le restanti aree di attività o di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40 mq. per ospite;
-  nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standards strutturali di riferimento;
-  per le strutture di cui al D.A. 26 settembre 1991 sono accettabili, per il secondo modulo e fino ad un massimo di 40 posti letto, misure in difetto entro il 50% degli standards strutturali di riferimento.
Localizzazioni
I centri residenziali vanno localizzati in zone già urbanizzate o ben collegate con centri urbani di riferimento al fine di prevenire ogni forma di isolamento degli ospiti ed ogni difficoltà di rapporto con le famiglie.
(97.47.2374)
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  350.70.97.1.131097 $ 
   


DECRETO 23 ottobre 1997.
Assegnazione di una somma all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo, al fine di attivare il servizio per la fornitura di plasmaderivati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto n. 3061 del 9 novembre 1992, con il quale il servizio trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo è stato individuato quale Centro regionale di coordinamento e compensazione, che ha il compito di inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati per distribuirlo successivamente ai presidi ospedalieri della Regione;
Vista la nota assessoriale n. 030 del 21 maggio 1996, con la quale è stato affidato all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo la gestione di tutti i provvedimenti relativi all'espletamento della gara per la stipula della convenzione;
Preso atto che in data 9 aprile 1997 l'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo ha stipulato la convenzione con la ditta Farma-Biagini per la fornitura di plasmaderivati, ricavati dalla lavorazione di plasma conferito dai S.I.T. e C.T. della Regione Sicilia, trasmessa con nota n. 10463 del 29 aprile 1997;
Considerato che, così come si evince dalla nota n. 11531 del 13 maggio 1997 dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo, la spesa per il servizio che sarà reso nel periodo 1 maggio 1997-30 aprile 1998, alla luce dei dati di raccolta storici del plasma, sarà presuntivamente pari a L. 2.833.676.500 comprensiva di I.V.A. al 10%;
Ritenuto necessario disporre il finanziamento delle somme richieste dall'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo al fine di attivare il servizio ai sensi della nota n. 030 del 21 maggio 1996 di questo Assessorato;
Ravvisata la necessità che il costo complessivo annuo del servizio, presuntivamente calcolato in lire 2.900.000.000, non può e non deve gravare solo sull'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo ma bensì su tutte le aziende che usufruiranno del servizio in proporzione al quantitativo di plasma che sarà inviato alla lavorazione, sulla base dei dati rilevati dal registro sangue 1996 della Regione siciliana, come di seguito indicato:
  Aziende sanitarie Importo Importo 
      annuo 8/12 
S. Giovanni di Dio (AG)  54.000.000 36.000.000 
Civili Riuniti (Sciacca)  336.000.000 224.000.000 
S. Elia (CL)  90.000.000 60.000.000 
VittorioEmanuele(Gela)  80.000.000 53.000.000 
Gravina (Caltagirone)  93.000.000 62.000.000 
Garibaldi (CT)  151.000.000 101.000.000 
Vittorio Emanuele (CT)  205.000.000 137.000.000 
Cannizzaro (CT)  35.000.000 23.000.000 
Umberto I (EN)  6.000.000 4.000.000 
Piemonte (ME)  87.000.000 58.000.000 
Civico (PA)  207.000.000 138.000.000 
Civile-O.M.P.A. (RG)  614.000.000 409.000.000 
Umberto I (SR)  206.000.000 137.000.000 
S. Antonio Abate (TP)  143.000.000 95.000.000 
Policlinico di Messina  142.000.000 95.000.000 
Policlinico di Palermo  72.000.000 48.000.000 
A.U.S.L. n. 4 - Enna  9.000.000 6.000.000 
A.U.S.L. n. 5 - Messina  3.000.000 2.000.000 
A.U.S.L. n. 6 - Palermo  26.000.000 17.000.000 
A.U.S.L. n. 7 - Ragusa  134.000.000 90.000.000 
A.U.S.L. n. 8 - Siracusa  88.000.000 59.000.000 
A.U.S.L. n. 9 - Trapani  119.000.000 79.000.000 
      2.900.000.000 1.933.000.000 

Ritenuto che la somma che deve essere materialmente attribuita per l'anno 1997, deve riferirsi al periodo 1° maggio-31 dicembre 1997, e quindi deve assegnarsi una quota pari agli 8/12 defalcando prima dall'importo di L. 2.900.000.000, la somma di lire 207.000.000 a cui deve far fronte la stessa Azienda Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo (L. 2.900.000.000-207.000.000=L. 2.693.000.000x 8 mesi:12 mesi=lire 1.795.000.000);
Ritenuto, pertanto, di assegnare la somma di lire 1.795.000.000 necessaria per l'attivazione del servizio all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo a decorrere dal 1° maggio 1997 e, conseguentemente, procedere alla compensazione mediante minore assegnazione alle altre aziende che usufruiranno del servizio;
Atteso che questo Assessorato ogni anno, sulla base dell'effettiva quantità di plasma inviato alla lavorazione nell'anno precedente, procederà a modificare gli importi utilizzati per l'assegnazione delle somme all'Azienda ospedaliera Civico;
Ritenuto, infine, che bisogna quantificare il compenso da attribuire alle Aziende sanitarie che inviano il plasma alla lavorazione per la produzione di emoderivati, ciò al fine anche di incentivare la donazione del sangue;
Ravvisato, pertanto, di individuare il prezzo da corrispondere alle Aziende sanitarie tenendo conto del prezzo medio di mercato così come comunicato dal-l'Azienda Civico con la nota del 29 aprile 1997 e come sotto indicato:
-  albumina  L. 6.205 al grammo 
-  gammagl. endovena  L. 60.707 al grammo 
-  fattore  VIII  L. 626 U.I. 
-  fattore  IX  L. 408 U.I. 


Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, si assegna all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo, al fine di attivare il servizio per la fornitura di plasmaderivati, ricavati dalla lavorazione di plasma conferito dai S.I.T. e C.T. della Regione Sicilia, la somma di L. 1.795.000.000 comprensiva di I.V.A. al 10% e della somma da corrispondere per ogni lotto di prodotto finito al "controllo di Stato".

Art. 2

Alle Aziende sanitarie come in premessa individuate saranno defalcate, in sede di compensazione, le somme individuate alla colonna "importo 8/12".

Art. 3

Il prezzo da corrispondere alle Aziende sanitarie produttrici di plasma e per il quantitativo che verrà inviato alla lavorazione è il seguente:
-  albumina  L. 6.205 al grammo 
-  gammagl. endovena  L. 60.707 al grammo 
-  fattore  VIII  L. 626 U.I. 
-  fattore  IX  L. 408 U.I. 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 ottobre 1997.
  PAGANO 

(97.46.2317)
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  350.70.97.1.231097 $ 
   


DECRETO 11 novembre 1997.
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833;
Vista la legge 28 aprile 1981, n. 76, sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle Unità sanitarie locali;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Visto il decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, con il quale la dott.ssa Guttadauro Agata veniva iscritta nel ruolo nominativo regionale: ruolo sanitario, posizione funzionale farmacista collaboratore, in applicazione della tabella allegato 2 al D.P.R. n. 761/79;
Vista la sentenza del T.A.R. per la Regione siciliana n. 1364/97 dell'11 settembre 1997, con la quale è stato accolto il ricorso della dott.ssa Guttadauro Agata avverso il suddetto decreto n. 13036 del 4 novembre 1994 e per effetto viene annullato l'atto impugnato nella parte in cui inquadra la ricorrente nella posizione di farmacista collaboratore;
Vista la nota prot. n. 25147 del 10 ottobre 1997, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo condivide la sentenza n. 1364/97, in quanto la stessa è conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato su motivazioni del tutto persuasive;
Considerato che occorre dare esecuzione alla suddetta sentenza, procedendo di conseguenza, ad iscrivere la dott.ssa Guttadauro Agata nel profilo professionale farmacisti e nella posizione funzionale di farmacista coadiutore;
Ritenuto che occorre rettificare il decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, nella parte in cui iscrive la dott.ssa Guttadauro Agata nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, con decorrenza 1 gennaio 1983;

Decreta:


Art. 1

A parziale rettifica del decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, la dott.ssa Guttadauro Agata, nata il 3 gennaio 1946, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 (ex Unità sanitaria locale n. 60), è iscritta nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983, nel ruolo: sanitario - profilo professionale: farmacisti - posizione funzionale: farmacista coadiutore.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1997.
  PAGANO 

(97.46.2322)
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  350.70.97.1.111097 $ 
   

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 giugno 1997.
Criteri per la ripartizione di fondi e modalità di concessione di contributi a province regionali e comuni ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che l'art. 38 della legge regionale n. 14/88 prevede la concessione di contributi alle province regionali e ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e sub-urbani, a valere sui fondi stanziati annualmente sull'apposito capitolo 86203 del bilancio della Regione siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve;
Considerato che l'art. 13 della legge regionale n. 10/91 dispone che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Ritenuto, pertanto, di dovere ottemperare al suddetto disposto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri che sovrintendono alla ripartizione dei fondi e le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 38 della legge regionale n. 14/88 a valere sul capitolo 86203 del bilancio della Regione siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve, sono quelli enunciati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

I suddetti criteri e modalità sono applicati fino a nuova determinazione.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. C della legge n. 20/94, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, in uno al relativo allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 agosto 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 65.

Allegato

PREMESSA

L'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nel testo modificato dall'art. 38 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, prevede che la Regione siciliana conceda a comuni e province regionali contributi finalizzati alla realizzazione di parchi urbani e sub-urbani, a valere sugli appositi fondi stanziati annualmente sul capitolo 86203 del bilancio della Regione siciliana, rubrica protezione della natura, parchi e riserve.
Nell'esercizio di dette attribuzioni questo Assessorato ha provveduto in passato a fornire indicazioni in ordine ai criteri di definizione della tipologia di interventi in parola, impartendo altresì direttive relativamente alle modalità di accesso di contributi medesimi (circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989 e seguenti).
Con la presente si intende rendere quanto più agevole l'assolvimento da parte degli enti richiedenti degli adempimenti tendenti alla richiesta e all'eventuale ammissione a contributo degli interventi proposti, esplicitando i requisiti di ammissibilità a cui gli stessi devono soddisfare e i criteri che sovrintendono alla selezione delle istanze pervenute e alla ripartizione finanziaria della spesa.
All'uopo si rende opportuno, ad integrazione ed adeguamento della sopracitata circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989, richiamare l'attenzione degli enti interessati al rispetto delle procedure di richiesta del contributo e al possesso dei requisiti di ammissibilità.
AMMISSIBILITA'

1)  Istanze e documentazione
Le istanze di contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente, dovranno pervenire annualmente a questo Assessorato entro il primo trimestre di ciascun anno.
Nelle stesse dovrà essere specificato se per la medesima opera è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e se risulta rispettato l'ordine di priorità previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
Alle istanze dovranno essere allegati i progetti di massima o esecutivi così come definiti dall'art. 20 della legge regionale n. 10/93.
Per l'esercizio in corso potranno essere presi in esame anche progetti esecutivi ex legge regionale n. 21/85, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 47/96.
I suddetti progetti dovranno essere muniti delle necessarie approvazioni tecnico-amministrative e delle autorizzazioni conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione.
Dovranno inoltre essere corredati dai seguenti atti:
-  delibera di approvazione piano triennale delle opere pubbliche ex art. 18 della legge regionale n. 10/93, vistata dall'organo di controllo;
-  delibera G.M. di approvazione del progetto (munita degli estremi di esecutività) contenente anche le previsioni in ordine alle modalità di manutenzione e gestione;
-  delibera di affidamento incarico progetto, che ne giustifichi, se del caso, l'affidamento a professionista esterno all'amministrazione;
-  stralcio P.R.G. conformizzato dell'area interessata all'intervento con le relative norme di attuazione;
-  relazione tecnica di approvazione del progetto.
Appare opportuno precisare che la valutazione di impatto ambientale è da ritenersi inclusa nelle scelte progettuali non occorrendo, di norma, per le tipologie di opere in questione, specifica analisi in tal senso.
Si precisa che le istanze dovranno pervenire, entro il termine sopra assegnato, complete di tutta la documentazione e corredate dal relativo progetto elaborato alla luce dei requisiti di cui al successivo punto 2).
Qualora l'intervento non sia stato ammesso a contributo l'istanza medesima potrà, eventualmente, essere reiterata nell'anno successivo.
2)  Contenuti progettuali
Si premette che finalità della norma in questione, da inquadrarsi nel più generale contesto delle tematiche ambientali afferenti alla legge regionale n. 14/88, è l'attuazione di interventi mirati a conseguire un rinnovato approccio alla problematica del verde pubblico, non più relegato in funzione residuale rispetto all'assetto urbano, ma organico allo stesso e correlato ad obiettivi di corretto utilizzo della risorsa "ambiente", nonché di tutela, promozione e valorizzazione della stessa.
In tale ottica l'insediamento del parco, sia esso urbano o sub-urbano, assolve all'esigenza di un assetto più equilibrato del territorio e dei suoi usi in relazione alla accresciuta domanda di natura, di salute, di miglioramento dell'ambiente e degli standards di vita.
Funzionali a detti obiettivi risultano, pertanto, sia la scelta del sito dove realizzare il parco, che le modalità di attuazione dell'intervento.
Si ricorda, pertanto, che gli interventi da proporre dovranno rispettare le caratteristiche che, per facilità di consultazione, si riportano di seguito.
Parco urbano
Il parco in questione si caratterizza per la sua ubicazione in aree comprese all'interno del perimetro urbano o attigue allo stesso e, pertanto, agevolmente raggiungibili ed accessibili da parte della popolazione residente, al cui servizio il parco è prevalentemente destinato.
La scelta del sito dovrà rivolgersi verso quelle aree che nei vigenti strumenti urbanistici abbiano destinazione a parco. Ovvero, ci si potrà orientare verso quelle superfici che siano urbanisticamente destinate a verde pubblico od a verde attrezzato e che posseggano requisiti e caratteristiche idonee alla creazione di un parco.
Il parco urbano, per potersi definire tale e diversificarsi dalla tradizionale villa comunale (ove prevale l'aspetto architettonico e di attrezzatura rispetto a quello naturalistico), deve poter contare su un adeguato dimensionamento, in rapporto sia all'estensione del tessuto urbano che alla popolazione residente.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza commisurare l'estensione del parco urbano all'ambito di potenziale fruizione, correlato principalmente al carico demografico, evitando in tal modo la previsione di opere sotto o sovradimensionate rispetto al contesto urbano o che comportino, comunque, oneri di spesa eccessivamente elevati.
Questa esigenza scaturisce, in prima istanza, dall'opportunità di operare un'efficace allocazione delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, oltre che da ovvi motivi di corretta destinazione della spesa.
Al fine di fornire una rappresentazione del contesto socio-economico ambientale ove l'opera proposta va ad inserirsi, appare opportuno che gli enti richiedenti illustrino nella relazione generale, oltre che la natura e le caratteristiche del sito prescelto (ivi compresi eventuali manufatti esistenti, strade, trazzere, opere di urbanizzazione o di altro tipo presenti o da realizzare), anche i dati ambientali ed antropici che hanno determinato o influenzato le scelte progettuali, tra cui l'estensione del territorio comunale, il numero di abitanti, la situazione idrica, la natura ed intensità degli insediamenti vicini e della rete viaria circostante, l'eventuale presenza di altri spazi verdi fruibili (ville comunali, aree attrezzate, aree di rimboschimento), o previsti principali attività economico-produttive, esistenza nel territorio comunale di aree sottoposte o da sottoporre a specifica tutela, etc.
Relativamente inoltre all'assetto da conferire al parco urbano, dovrà tenersi presente il principio del minimo intervento, privilegiando l'aspetto relativo alla progettazione del verde.
Pertanto, in relazione alle condizioni pedo-climatiche, verrà posta cura alla selezione delle essenze da mettere a dimora, avuto riguardo alle caratteristiche proprie delle specie, ai volumi a disposizione ed agli effetti paesaggistici che le piante possono dare con i loro accostamenti in conseguenza delle forme, dimensioni, proporzioni, portamento, distribuzione, colore, persistenza o caducità delle foglie, periodo di fioritura, habitus, odore, etc. Inoltre, dovrà essere prevista la conservazione o l'eventuale ripristino delle essenze autoctone caratteristiche dei luoghi.
La scelta della disposizione delle piante potrà trarre ispirazione dalla conformazione dei luoghi, cosicché si potranno prevedere intervalli di zone libere e calpestabili, aree alberate percorribili, percorsi di piante aromatiche adeguatamente illustrati o giardini rocciosi, etc.
E' appena il caso di rammentare l'invito, di cui alla circolare n. 76900 del 18 dicembre 1989, di orientarsi, già nella fase di progettazione, verso scelte e soluzioni che limitino i problemi di manutenzione del verde.
Da questo precede, discende che le attrezzature, da concepire principalmente a servizio della fruizione del verde, potranno consistere in panchine, attrezzature per giochi bambini, viabilità interna, (sentieri pedonali, viottoli), campetti di bocce, piccoli gazebi o pergolati, percorsi footing, servizi igienici, piccoli parcheggi per i disabili, etc.
Dovranno, invece, essere tassativamente evitate nuove strutture o manufatti che, oltre a comportare oneri di spesa elevati o complessi problemi di gestione e manutenzione, si prefigurano come fonte di rilevante impatto quali piscine, laghetti artificiali, fontane architettoniche, maneggi, etc. Dovranno, altresì, essere evitati movimenti di terra, terrazzamenti o muri di contenimento che comportino rilevanti modifiche della morfologia del sito proposto.
Ove necessario dovrà essere prevista opportuna recinzione a protezione dell'area di parco.
Si vuole inoltre richiamare l'attenzione sul problema della sicurezza della fruizione, si' da evitare e prevenire, già in sede di reperimento dell'area o di progettazione, l'esistenza di caratteristiche o elementi non idonei ad assicurare un'agevole e serena praticabilità dei luoghi (presenza di forti dislivelli, strade carrabili o di piano, materiali non adeguati, etc.).
Parco sub-urbano
La creazione di un parco sub-urbano presuppone l'individuazione di aree notevolmente estese, contraddistinte da intrinseche emergenze naturali.
L'istituzione del parco sub-urbano si inscrive nell'ottica di ridefinire e promuovere, tramite la valorizzazione, protezione e rispetto dell'ambiente naturale, il rapporto uomo/natura a fini educativi, conoscitivi e ricreativi.
Dovrà, quindi, preservare ed esaltare gli elementi paesaggistici e naturalistici caratterizzanti i luoghi, armonizzando agli stessi ed alla loro morfologia gli interventi da attuare.
In relazione alla natura, alla morfologia ed all'estensione del sito potranno essere previste le seguenti attrezzature, il cui inserimento ed ubicazione dovranno essere pensati ed attuati nel rispetto delle peculiarità dei luoghi, in funzione di una fruizione basata su un più diretto contatto con la natura: aree pic-nic adeguatamente attrezzate, sentieri natura corredati da tabellazioni illustrative, attrezzature per giochi bimbi ed adulti (es. bocce), belvederi panoramici, percorsi per passeggiate a cavallo, servizi, etc.
Appare inoltre evidente che non tutta l'area del parco sub-urbano dovrà essere necessariamente accessibile, in dipendenza delle caratteristiche morfologiche del territorio in esame.
Laddove presenti, è ammesso, previa opportuna valutazione, il recupero e l'utilizzazione a servizio del parco di manufatti preesistenti.
Riguardo le opere di ripristino e restauro vegetazionale, qualora necessitino, devono fare riferimento, in generale, ad essenze autoctone compatibili con le condizioni ambientali dell'area interessata, privilegiando le specie di maggiore rusticità che comportino minori problemi di manutenzione.
CRITERI DI RIPARTIZIONE E PRIORITA'

Valutato favorevolmente il possesso dei requisiti di ammissibilità degli interventi proposti alla stregua dei principi e delle modalità indicate al superiore paragrafo, la selezione degli stessi ai fini della programmazione finanziaria, da predisporsi in relazione alle risorse annualmente disponibili sul capitolo 86203, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a)  richieste inoltrate da enti che non hanno mai beneficiato di alcun contributo per la realizzazione di un parco nel proprio territorio;
b)  interventi corredati da progetti esecutivi e cantierabili;
c)  interventi relativi a progetti dotati di conformità allo strumento urbanistico vigente;
d)  interventi che comportino limitata entità di spesa e che conducano, comunque, alla realizzazione di un'opera esaustiva dotata di funzionalità e fruibilità;
e)  interventi proposti da enti contraddistinti da un basso rapporto verde pubblico/n. di abitanti. La circostanza deve potere chiaramente emergere dai dati che tutti gli enti richiedenti sono tenuti a fornire (vedi punto 2 del precedente paragrafo);
f)  eventuali completamenti finalizzati alla fruibilità dell'opera;
g)  equa ripartizione territoriale in funzione delle istanze (ammissibili).
Agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) viene accordata priorità di accesso al contributo.
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Questa Amministrazione sulla base dei sopracitati criteri procederà alla predisposizione del programma di spesa annuale.
Nel caso di inclusione dell'opera proposta nel suddetto programma l'ente richiedente provvederà (su comunicazione di questo Assessorato) alla predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo per l'importo assentito, da redigersi in conformità alla progettazione di massima ed alle eventuali prescrizioni e/o osservazioni che potranno scaturire in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Il progetto esecutivo, in duplice copia, recante sugli elaborati il visto di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato dall'art. 154 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 25, il parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85 ed il visto dell'organo tecnico ai sensi degli artt. 20 e 28 della legge regionale n. 10/93, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato corredato da:
1)  delibera di giunta di approvazione del progetto esecutivo, dotata degli estremi di esecutività;
2)  delibera di affidamento dell'incarico, nel caso si ricorra ad un libero professionista, che ne giustifichi l'affidamento;
3)  dichiarazione del progettista di presa visione dei luoghi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/85;
4)  parcella presuntiva delle spese tecniche e di collaudo dei liberi professionisti incaricati ex art. 7 della legge regionale n. 21/85 approvata dall'organo tecnico assieme al progetto;
5)  dichiarazione giustificativa a firma del sindaco, nel caso in cui l'ingegnere capo sia esterno all'amministrazione;
6)  attestazione del sindaco che l'area interessata all'intervento non è sottoposta a vincolo, ai sensi della legge n. 1089/39 e della legge n. 431/85 (ovvero N.O. della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in caso di area sottoposta a vincolo) ed a vincolo idrogeologico (ovvero N.O. dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio);
7)  pareri igienico-sanitario sul progetto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 21/85;
8)  relazione di approvazione tecnica del progetto.
Gli enti destinatari dei contributi attueranno gli interventi alla stregua della vigente normativa, comunicando a questa Amministrazione le notizie relative all'utilizzo delle somme erogate e trasmettendo, altresì, all'Ispettorato regionale tecnico presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici tutti gli atti relativi allo sviluppo e alla definizione dei lavori.
Gli enti beneficiari sono inoltre tenuti all'inoltro in triplice copia, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, del relativo rendiconto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 256/79.
Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente si rimanda a norme e disposizioni di legge vigenti.
(97.45.2261)
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  355.70.97.1.250697 $ 
   


DECRETO 5 settembre 1997.
Esclusione dai finanziamenti, per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, di alcuni comuni ricadenti all'esterno del perimetro del Parco dei Nebrodi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto n. 799/91 del 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1991, reg. 2, fg. 45, con il quale è stato approvato ai sensi degli artt. 27 e 31 della legge regionale n. 14/88 il 3° programma d'intervento finalizzato alla realizzazione di opere nel territorio di alcuni comuni (indicati nell'allegato A parte integrante del medesimo decreto n. 799/91) ricadenti nell'istituendo Parco dei Nebrodi, per la promozione, valorizzazione a fruizione dello stesso;
Visto il decreto n. 580 del 4 agosto 1993, con il quale è stato istituito il Parco naturale regionale denominato Parco dei Nebrodi e costituito il relativo ente di gestione;
Considerato che a seguito dell'istituzione del Parco dei Nebrodi, il territorio dei comuni di Moio Alcantara, Nicosia, Novara di Sicilia e Raccuja, a favore dei quali, tra gli altri, era stato programmato con il sopracitato decreto n. 799/91 per le finalità dell'art. 27 della legge regionale n. 14/88, il finanziamento di alcune opere, è risultato interamente ricadente all'esterno del perimetro del Parco;
Visto il parere n. 15120 del 29 settembre 1995, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana su richiesta formulata da questo Assessorato con nota n. 15146 del 26 giugno 1995, in ordine, tra l'altro, alla possibilità di attuare il programma d'intervento in questione relativamente alle iniziative programmate a suo tempo a favore dei sopracitati comuni in atto posti al di fuori del Parco;
Considerato che il suddetto Ufficio legale, nel premettere che poiché «...all'atto dell'adozione del predetto decreto approvativo del programma, i territori dei comuni ivi contemplati erano destinati all'istituendo parco, non pare doversi revocare in dubbio la legittimità del provvedimento stesso», ha di seguito rilevato che «...laddove, come nel caso in specie, siano venuti meno, medio tempore, i presupposti per l'attuazione del programma stesso, il programma in parte qua, non andrebbe attuato»;
Vista la nota n. 26308 del 19 dicembre 1995, con la quale sono stati rivolti all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, dei quesiti inerenti la problematica in questione;
Visto il parere n. 21813 del 4 ottobre 1996, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Sezione consultiva di Palermo, nel concordare con l'Ufficio legislativo e legale circa la non attuabilità del programma di cui al decreto n. 799/91 relativamente alla fattispecie sopra descritta, ha tra l'altro evidenziato: «...l'impossibilità di dare legittimo corso a provvedimenti di finanziamento in favore dei comune che siano in atto posti al di fuori del perimetro del Parco, essendo peraltro possibile l'intervento regionale soltanto per la realizzazione di opere dirette a garantire la valorizzazione e fruizione del Parco»;
Visto il successivo parere n. 506/97, reso nell'adunanza del 20 maggio 1997 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva trasmesso con nota n. prot. 13105 del 28 giugno 1997 in riscontro alla richiesta formulata da questo Assessorato con nota n. 7946 del 9 aprile 1997;
Considerato che l'ecc.mo organo di cui sopra si è espresso nel senso di ritenere che: «Il 3° Programma d'intervento dell'allora istituendo Parco dei Nebrodi non possa essere attuato con riguardo ai comuni il cui territorio, in seguito al decreto n. 560/II del 4 agosto 1993 istitutivo del Parco, sia rimasto fuori dal suo perimetro»;
Ritenuto, alla luce delle superiori pronuncie, che si condividono, che il decreto n. 799/91 del 21 maggio 1991 non sia più attuabile relativamente a quegli interventi programmati a favore dei comuni sopraelencati, il cui territorio in atto non ricade, neppure parzialmente, nell'area del Parco istituito, e che quindi gli stessi non possono essere più ammessi a godere dei benefici finanziari previsti dal sopracitato decreto n. 799/91 per le finalità di cui all'art. 27 della legge regionale n. 14/88;
Viste le note assessoriali n. 20230 del 23 settembre 1995, n. 15146 del 26 giugno 1995, n. 2008 dell'1 febbraio 1996 dirette rispettivamente ai comuni di Moio Alcantara, Novara diSicilia e Nicosia;
Vista, altresì, la comunicazione effettuata con nota n. 17362/U del 30 luglio 1997 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai comuni di Moio Alcantara, Novara di Sicilia, Raccuja e Nicosia.
Ritenuto di dovere procedere per le motivazioni sopra illustrate alla modifica del decreto n. 799/91 del 21 maggio 1991, escludendo gli interventi a suo tempo programmati a favore dei comuni di Moio Alcantara, Novara di Sicilia, Raccuja e Nicosia, il cui territorio in seguito al decreto n. 560 del 4 agosto 1993 istitutivo del Parco regionale dei Nebrodi è rimasto interamente fuori dal suo perimetro;
Ritenuto, pertanto, che limitatamente alla fattispecie sopra indicata, il decreto n. 799/91 del 25 maggio 1991 non risulti più rispondente alle finalità di legge cui era preordinato, essendo venuti meno, medio tempore, i presupposti per la sua attuazione con riguardo agli interventi in esso previsti in relazione ai più volte citati comuni non facenti parte del parco comuni;
Considerato che il decreto n. 799/91 non ha avuto principio di attuazione a fronte dell'erogazione degli stanziamenti destinati a favore dei comuni in questione;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa illustrate, a parziale modifica di quanto originariamente disposto dal decreto n. 799/91 del 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1991, reg. 2, fg. 45, gli interventi a suo tempo programmati con il medesimo decreto n. 799/91 per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale n. 14/88 a favore dei comuni di Moio Alcantara, Nicosia, Novara di Sicilia e Raccuja, devono intendersi non più attuabili, atteso che il territorio dei sopracitati comuni ricade interamente all'esterno del perimetro del Parco dei Nebrodi.

Art. 2

Dall'elenco dei comuni beneficiari, di cui l'allegato A del decreto n. 799/91 sono, pertanto, esclusi i comuni di Moio Alcantara, Nicosia, Novara di Sicilia e Raccuja.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per quanto di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 settembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 79.
(97.45.2246)
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  355.70.97.1.050997 $ 
   


DECRETO 20 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 1963 del 3 aprile 1997, con la quale il comune di Villabate ha trasmesso per l'approvazione un programma costruttivo riguardante la cooperativa edilizia Conceria, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la successiva nota prot. n. 1963 del 29 luglio 1997 di integrazione atti, richiesti con nota assessoriale n. 6629/U del 23 maggio 1997;
Vista la deliberazione consiliare n. 128 del 12 dicembre 1996, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopracitato;
Visto il decreto n. 772 del 10 novembre 1995, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Villabate limitatamente alle zone A, B e D;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che il programma costruttivo in questione risulta munito del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, reso con nota prot. n. 16045 del 7 luglio 1997;
Visto il parere favorevole n. 13 del 10 settembre 1997, Gr. XXVIdella D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Inquadramento urbanistico
-  Il comune di Villabate è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 772 del 10 novembre 1995 limitatamente per le parti di territorio urbanizzato (A e B) e le zone produttive (D).
Di contro la popolazione residente registra una costante elevata crescita per effetto anche della contiguità territoriale col capoluogo che invece subisce, negli ultimi anni, un calo demografico.
-  La situazione del patrimonio edilizio esistente, caratterizzata da una buona utilizzazione (al 91: indice di occupazione 1,2; stanze non occupate il 15%), non sembra consentire operazioni di recupero tali da potere far fronte alle nuove esigenze abitative.
-  Rispetto alle problematiche sopra riassunte ed alla necessità di una analisi complessiva del fenomeno metropolitano, sarebbe auspicabile la predisposizione di adeguati strumenti della pianificazione di un territorio così fortemente urbanizzato, tali da controllare e prevedere le trasformazioni nel loro insieme (residenza, relative infrastrutture, servizi di livello superiore, attività produttive, infrastrutture, etc.).
- Tuttavia, l'attuale normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare l'art. 25 della legge regionale n. 22/96, consente la realizzazione di singoli interventi in variante alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e, pertanto, obbliga alla valutazione ed eventuale approvazione degli stessi.
In assenza di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e di adeguati strumenti di pianificazione urbanistico-territoriali, la valutazione degli interventi proposti non può che essere rapportata che a pochi e limitati parametri (rispetto degli standards, suscettibilità all'immediata urbanizzazione).
-  Il programma costruttivo in esame è ubicato lungo la direttrice di espansione nord dell'abitato, innervata dalla via A. De Gasperi, dotata dalle indispensabili urbanizzazioni a rete e, pertanto, risulta rispondente ai parametri di localizzazione.
Dimensionamento
-  L'area di intervento è estesa complessivamente mq. 7.854.
-  Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 corpi di fabbrica con quattro elevazioni fuori terra oltre a piano semicantinato comprendenti in totale n. 35 alloggi.
-  Il volume complessivo previsto è pari a mc. 14.935,15 con una potenzialità insediativa di 149 abitanti.
Applicando uno standard di 18 mq./ab per urbanizzazioni e servizi, nel programma costruttivo sono individuati mq. 2.682 per tali destinazioni distinti in mq. 372 per parcheggi (2,5 mq./ab), mq. 670 per verde pubblico (4,5 mq./ab) e mq. 1.639 (11 mq./ab) per urbanizzazioni secondarie.
Detraendo dalla superficie di intervento le superiori superfici e quelle destinate alla viabilità pari a mq. 595, la superficie fondiaria risultante si riduce a mq. 4.399,40.
-  La densità fondiaria di progetto è quindi pari a mc./mq. 3,45, congrua rispetto alla densità edilizia media di zona.
Conclusioni
-  Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuto che nei limiti dello stato attuale della pianificazione urbanistico-territoriale dell'area metropolitana di Palermo e dello speciale regime consentito dalla vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, il programma costruttivo della cooperativa Conceria in Villabate adottato con deliberazione C.C. n. 128 del 12 dicembre 1996 risulta correttamente ubicato e dimensionato, lo scrivente gruppo esprime parere favorevole.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo del comune di Villabate su proposta della cooperativa edilizia Conceria.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera di C.C. n. 128 del 12 dicembre 1996;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile n. 16045 del 7 luglio 1997;
3)  parere n. 13 del 10 settembre 1997 reso dal Gruppo XXVI della D.R.U.;
4)  relazione tecnica;
5)  relazione tecnica integrativa;
6)  elaborato progettuale contenente tutti i dati necessari;
7)  elaborato progettuale integrativo.

Art. 3

Il comune di Villabate resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Villabate per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 ottobre 1997.
  GRIMALDI 

(97.45.2241)
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  355.70.97.1.201097 $ 
   


DECRETO 20 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Villabate.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 1962 del 3 aprile 1997, con la quale il comune di Villabate ha trasmesso per l'approvazione un programma costruttivo riguardante la cooperativa edilizia f.lli Rosselli, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la successiva nota prot. n. 1962 del 21 luglio 1997 di integrazione atti;
Vista la deliberazione consiliare n. 127 del 12 dicembre 1996, con la quale è stato adottato il programma costruttivo sopracitato;
Visto il decreto n. 772 del 10 novembre 1995, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Villabate limitatamente alle zone A, B e D;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che il programma costruttivo in questione risulta munito del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, reso con nota prot. n. 16044 del 7 luglio 1997;
Visto il parere favorevole n. 12 del 10 settembre 1997, espresso dal gruppo 26°, della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
-  Il comune di Villabate è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 772 del 10 novembre 1995 limitatamente per le parti di territorio urbanizzato (zone A e B) e le zone produttive (D).
Di contro la popolazione residente registra una costante elevata crescita per effetto anche della contiguità territoriale col capoluogo che invece subisce, negli ultimi anni, un calo demografico.
-  La situazione del patrimonio edilizio esistente, caratterizzata da una buona utilizzazione (al 1991: indice di occupazione 1,2; stanze non occupate il 15%), non sembra consentire operazioni di recupero tali da potere far fronte alle nuove esigenze abitative.
-  Rispetto alle problematiche sopra riassunte ed alla necessità di una analisi complessiva del fenomeno metropolitano, sarebbe auspicabile la predisposizione di adeguati strumenti della pianificazione di un territorio così fortemente urbanizzato, tali da controllare e prevede le trasformazioni nel loro insieme (residenza e relative attrezzatture, servizi di livello superiore, attività produttive, infrastrutture, etc.).
- Tuttavia, l'attuale normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare l'art. 25 della legge regionale n. 22/96, consente la realizzazione di singoli interventi in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici e, pertanto, obbliga alla valutazione ed eventuale approvazione degli stessi.
In assenza di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e di adeguati strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, la valutazione degli interventi proposti, non può essere rapportata che a pochi e limitati parametri (rispetto degli standards, suscettibilità all'immediata urbanizzazione).
-  Il programma costruttivo in esame è ubicato in area contigua al tessuto urbano consolidato, dotato delle opere di urbanizzazione e rete (via S. Giuseppe) e, pertanto, risulta rispondente ai parametri di localizzazione.
Dimensionamento
-  L'area di intervento è estesa complessivamente mq. 2.639.
-  Il progetto prevede la realizzazione di 1 corpo di fabbrica con quattro elevazioni fuori terra comprendente n. 12 alloggi.
-  Il volume complessivo previsto è pari a mc. 4.141,80 con una potenzialità insediativa di 41 abitanti.
Applicando uno standard di 18 mq./ab per urbanizzazioni e servizi, nel programma costruttivo sono individuati mq. 739,27 distinti in mq. 451,57 per urbanizzazioni secondarie (11,00 mq./ab), mq. 185,10 per verde pubblico (4,5 mq./ab) e mq. 102,60 per parcheggi (2,5 mq./ab).
Detraendo dalla superficie di intervento le superiori superfici e quelle destinate alla viabilità, la superficie fondiaria risultante si riduce a mq. 1.042,83.
-  La densità fondiaria di progetto è, quindi, pari a mc./mq. 3,97, congrua rispetto alla densità edilizia media di zona.
Conclusioni
-  Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuto che nei limiti dello stato attuale della pianificazione urbanistico territoriale dell'area metropolitana di Palermo e dello speciale regime consentito dalla vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica il programma costruttivo della cooperativa edilizia F.lli Rosselli in Villabate, adottato con deliberazione C.C. n. 127 del 12 dicembre 1996 risulta correttamente ubicato e dimensionato, lo scrivente gruppo esprime parere favorevole.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo del comune di Villabate su proposta della cooperativa edilizia F.lli Rosselli.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera di C.C. n. 127 del 12 dicembre 1996;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile n. 16044 del 7 luglio 1997;
3)  parere n. 12 del 10 settembre 1997 reso dal Gruppo XXVI della D.R.U.;
4)  relazione tecnica;
5)  relazione tecnica integrativa;
6)  elaborato progettuale contenente tutti i dati necessari;
7)  elaborato progettuale integrativo.

Art. 3

Il comune di Villabate resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Villabate per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 ottobre 1997.
  GRIMALDI 

(97.45.2242)
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DECRETO 22 ottobre 1997.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Salaparuta.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Visto il D.P.R.S. n. 6/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano urbanistico comprensoriale n. 4, di cui fa parte il territorio del comune di Salaparuta;
Vista la nota del comune di Salaparuta prot. n. 2260 del 3 aprile 1995, con la quale sono stati trasmessi per l'approvazione gli atti ed elaborati relativi al P.R.G., P.E. e R.E.;
Vista la nota n. 239 del 18 novembre 1995, con la quale il gruppo XXIX della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Salaparuta, adottato con delibera del commissario provveditore n. 6 del 23 dicembre 1994;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
1)  studio agricolo forestale:
-  relazione;
-  tav.  1  - carta delle pendenze in scala 1:10.000; 
-  tav.  2  - carta morfologica in scala 1:10.000; 
-  tav.  3  - carta delle infrastrutture in scala 1:10.000; 
-  tav.  4/A  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo in scala 1:5.000; 
-  tav.  4/B  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo in scala 1:5.000; 
-  tav.  5  - unità di paesaggio in scala 1:25.000; 
-  tav.  6  - carta dei vincoli in scala 1:10.000; 

-  relazione appendice con tavola n. 4/a "appendice" in scala 1:5.000;
2)  studio geologico:
-  allegato  2  -  relazione;
-  allegato  2  -  tav.  /B - quadro d'insieme in scala 1: 25.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/B - carta geologica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  2/B - carta geologica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/B - carta geologica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/C - carta geologica tecnica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  2/C - carta geologica tecnica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/C - carta geologica tecnica in scala 1:2.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  2/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  4/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  5/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  6/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  7/C - carta geologica generale in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  /D - profili geologici in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.2  /E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  4/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  5/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  6/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  7/E - carta geomorfologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  2/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  4/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  5/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  6/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  7/F - carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  /G - carta dell'energia del rilievo in scala 1:10.000; 
-  allegato  2  -  tav.  /H - carta della stabilità dei pendii in scala 1:10.000; 
-  allegato  2  -  tav.  /L - carta della suscettibilità in scala 1:10.000; 
-  allegato  2  -  tav.  1/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  2/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  3/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  4/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  5/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  6/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 
-  allegato  2  -  tav.  7/I - carta geologico tecnica in scala 1:5.000; 

3) relazione geotecnica;
4)  piano regolatore generale:
- relazione generale;
-  tav.  5.0 - schema regionale in scala 1:250.000; 
-  tav.  5.1 - corografia in scala 1:25.000; 
-  tav.  6.0 - planimetria dello stato di fatto in scala 1:10.000; 
-  tav.  6.1 - planimetria dello stato di fatto "nuovo centro" in scala 1:2.000; 
-  tav.  6.2 - Planimetria dello stato di fatto "vecchio centro ruderi" in scala 1:2.000; 
-  tav.  6.3 - planimetria dello stato di fatto "area ex baraccopoli" in scala 1:2.000; 
-  tav.  7.0 - planimetria di progetto zonizzazione in scala 1:10.000; 
-  tav.  7.1 - planimetria della zonizzazione "nuovo centro" in scala 1:2.000; 
-  tav.  7.2 - planimetria della zonizzazione "vecchio centro ruderi" in scala 1:2.000; 
-  tav.  7.3 - planimetria della zonizzazione "area ex baraccopoli" in scala 1:2.000; 
-  tav.  8.0 - piano particellare nuovo centro in scala 1:2.000 
-  tav.  8.1 - piano particellare vecchio centro ruderi in scala 1:2.000; 
-  tav.  8.2 - piano particellare area ex baraccopoli in scala 1:2.000; 
-  tav.  9.0 - norme di attuazione; 
-  tav.  9.1 - legenda e classificazione della viabilità; 
-  tav.  10 - regolamento edilizio; 
-  tav.  11.0 - planimetria quadro d'unione; 
-  tav.  11.1 - comparto P.P.1 utilizzazione di dettaglio degli isolati in scala 1:1.000; 
-  tav.  11.2 - comparto P.P.2 utilizzazione di dettaglio degli isolati in scala 1:1.000; 
-  tav.  11.3 - comparto P.P.3 utilizzazione di dettaglio degli isolati in scala 1:1.000; 
-  tav.  11.4 - comparto P.P.4 utilizzazione di dettaglio degli isolati in scala 1:1.000; 
-  tav.  11.5 - comparto P.P.5 utilizzazione di dettaglio degli isolati in scala 1:1.000; 
-  tav.  12 - tabella dei parametri urbanistici edilizi; 
-  tav.  13 - legenda e profili regolatori; 

5)  piano insediamenti produttivi:
-  allegato  1 - nota geotecnica sul P.I.P.; 
-  allegato  2.a - relazione geologica tecnica; 
-  allegato  2.b.1 - carta geologica; 
-  allegato  2.b.2 - carta geologica; 
-  allegato  2.c.1 - carta geologica tecnica; 
-  allegato  2.c.2 - carta geologica tecnica; 
-  tav.  1.0 - relazione illustrativa 
-  tav.  2.0 - planimetria generale in scala 1:5.000; 
-  tav.  3.0 - estratto del P.R.G. "ruderi" in scala 1:2.000; 
-  tav.  3.1 - estratto del P.R.G. "baraccopoli" in scala 1/2.000; 
-  tav.  4.0 - planimetria generale di progetto infrastrutture in scala 1:5.000; 
-  tav.  5.0 - planimetria zonizzazione "ruderi" in scala 1:500; 
-  tav.  5.1 - planimetria zonizzazione "baraccopoli" in scala 1:500; 
-  tav.  6.0 - planivolumetrico "ruderi" in scala 1:500; 
-  tav.  6.1 - planivolumetrico "baraccopoli" in scala 1:500; 
-  tav.  7.0 - planimetria impianti "ruderi" in scala 1:500 (elettrico pubblico e privato idrico e fognante); 
-  tav.  7.1 - planimetria impianti baraccopoli in scala 1:500 (elettrico pubblico e privato idrico e fognante); 
-  tav.  8.0 - profili regolatori in scala 1:500/500; 
-  tav.  8.1 - profili collettore fognario 1:5.000/ 500; 
-  tav.  8.2 - classificazione viabilità; 
-  tav.  9.0 - piano particellare d'esproprio "ruderi" in scala 1:500; 
-  tav.  9.1 - piano particellare d'esproprio "ba-raccopoli" in scala 1:500; 
-  tav.  9.2 - elenco ditte; 
-  tav.  10.0 - piano quotato "ruderi" e "baraccopoli" in scala 1:1.000; 
-  tav.  11.0 - norme di attuazione; 
-  tav.  12.0 - tabelle parametriche ed urbanistiche; 
-  tav.  13.0 - previsione di spesa; 

Visto il parere favorevole, a condizioni, espresso in data 5 dicembre 1994, prot. n. 21630 dall'ing. capo dell'ufficio del Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare;
Rilevato che alla pubblicazione non sono state presentate né osservazioni, né opposizioni così come risulta da certificazione a firma del segretario comunale datata 3 aprile 1995;
Vista la dichiarazione congiunta del 17 maggio 1995, a firma del tecnico comunale e del progettista, da cui risulta che le aree destinate a nuove attrezzature e servizi pubblici sono libere da ogni onere, vincolo e servitù e le stesse si trovano nella consistenza conformi alla previsione del piano;
Visto il voto n. 416 del 15 gennaio 1997, con il quale il consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
- il dimensionamento proposto dal progettista, che prevede per il 2014 una popolazione totale di n. 2.860 abitanti, appare condivisibile;
-  la destinazione a "parco della memoria" e a verde pubblico del vecchio centro viene condivisa; la zona D1 viene condivisa limitatamente agli insediamenti produttivi esistenti, per non aggravare il contrasto tra i manufatti industriali ed i ruderi del vecchio centro: appare opportuno prevedere una fascia di idonea ampiezza che descriva il periplo degli insediamenti industriali di cui sopra, ove impiantare essenze d'alto fusto tipiche della flora mediterranea;
-  le zone B1, B3, B4 che, come detto nelle premesse, ricadono nel nuovo centro, sono condivisibili come destinazione urbanistica; non è condivisibile la densità edilizia fondiaria superiore a 5,00 mc./mq. delle zone B2 e B3 in quanto in contrasto con la normativa vigente e pertanto viene fissata pari a 5,00 mc./mq., nel rispetto del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  tutte le altre zone territoriali omogenee del nuovo centro e cioè: B/I, B/S, B/P, B/V, F/R, F/I, F/T sono condivisibili;
-  la zona D3 (area artigianale) è condivisibile nel rispetto dei parametri delle zone D1 e D2;
-  le destinazioni previste nelle ex baraccopoli di Poggiorea>

Trasferimento interrotto!

sono condivisibili, così come tutte le altre previsioni urbanistiche della restante parte del territorio comunale e cioè zone E, F/d, F/c;
- vengono condivise le prescrizioni esecutive della zona D2 della ex baraccopoli di Salaparuta; di contro non vengono condivise quelle della zona D1, nei pressi del vecchio centro, in quanto, come detto prima, detta zona D1 deve essere riperimetrata comprendendo esclusivamente i manufatti produttivi esistenti;
- considerato infine quanto già espresso sulla compatibilità geologica delle previsioni urbanistiche, si ritiene opportuno prescrivere che il completamento dell'edificato in attuazione dello strumento urbanistico in argomento venga subordinato ad uno studio geologico-geofisico integrativo che, anche attraverso idonee prospezioni geognostiche-geofisiche, definisca gli effettivi limiti di stabilità dei suoli e gli eventuali correttivi da adottare per la progettazione antisismica;
-  le norme di attuazione, composte da n. 33 articoli, sono condivisibili con le seguenti prescrizioni:
-  all'art. 3 "deroghe" occorre aggiungere in calce "e previo nulla osta dell'A.R.T.A."; nell'art. 7 "zona B" occorre cassare le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e art. 21 della legge regionale n. 71/78"; negli artt. 11 "disciplina delle attività edilizie nelle aree e negli immobili della sub zona B/2" e 13 "disciplina delle attività edilizie nelle aree e negli immobili della sub zona B/3" occorre fissare la densità edilizia fondiaria pari a 5,00 mc./mq.; nell'art. 18 "sub zona D/1", alla luce di quanto detto prima, le modalità di intervento consentite sono la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia e, pertanto, occorre cassare il ricorso agli strumenti attuativi in quanto detta zona comprende esclusivamente manufatti produttivi esistenti; nell'art. 20 "sub zona D/3" occorre fissare i parametri urbanistici delle zone D/1 e D/2; negli artt. 21 "zona E", 22 "agroturismo in zona E" e 23 "forme di intervento in zona E" occorre inserire che per le costruzioni si deve far uso di materiali tradizionali che consenta il mantenimento dei caratteri costitutivi tipici del paesaggio agricolo della zona (copertura a falde con tegole tradizionali; intonaci esterni di calce, nelle tonalità terrose; serramenti di legno; recinzioni di pietrame a secco);
-il R.E. composto da n. 136 articoli, è condivisibile nel rispetto delle precisazioni di seguito riportate:
-  all'art. 7 "opere soggette ad autorizzazione" occorre cassare il punto "a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio" in quanto per dette opere occorre un piano attuativo di competenza del Consiglio comunale. Detto piano attuativo deve essere disciplinato con apposita normativa da inserire nelle norme del presente testo di R.E.; occorre adeguare, altresì, le "procedure per il rilascio delle concessioni edilizie" e le "procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità" alle norme della legge regionale n. 17/94; gli articoli del R.E. devono essere adeguati alle risultanze degli studi geofisici integrativi tenendo conto della normativa sismica vigente.
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottati con delibera commissariale n. 6 del 23 dicembre 1994, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto.»;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Salaparuta, n. 24 del 18 aprile 1997, di controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 416 del 15 gennaio 1997, dichiarata immediatamente esecutiva;
Visto il voto n. 517 del 6 agosto 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica controdeducendo il precedente voto C.R.U. n. 416 del 15 gennaio 1997, così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il piano urbanistico era adottato dal comune e non approvato e che in sede in esame da parte del C.R.U. sono state apportate modifiche scaturenti da leggi o regolamenti;
-  in accoglimento parziale di quanto controdedotto dal comune con la delibera n. 24/97, di cui sopra, viene condivisa la zona D1, esterna alla fascia di rispetto cimiteriale, con la relativa normativa: di conseguenza le prescrizioni esecutive che interessano la zona sopra citata vengono condivise ad accezione di quelle all'interno di detta fascia cimiteriale, le cui aree di impianto devono essere destinate a verde pubblico, ove allocare essenze d'alto fusto tipiche della flora mediterranea;
Ritenuto:
- di dovere confermare il voto C.R.U. n. 416 del 15 gennaio 1997, con le prescrizioni relative alla zona D1 di cui ai superiori considerata è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottati con delibera commissariale n. 6 del 23 dicembre 1994, sono meritevoli di approvazione con l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui al voto C.R.U., più volte citato, n. 416 del 15 gennaio 1997 ed al presente voto.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 416 del 15 gennaio 1997 e 517 del 6 agosto 1997 sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvati, con le modifiche e prescrizioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 416 del 15 gennaio 1997 e n. 517 del 6 agosto 1997, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Salaparuta adottati con delibera commissariale n. 6 del 23 dicembre 1994.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, oltre alle delibere succitate, tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 4

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, delle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 6

Il comune di Salaparuta resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 7

Il comune di Salaparuta resta onerato di tutti gli adempimenti relativi, al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1997.
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DECRETO 22 ottobre 1997.
Revisione parziale del piano regolatore generale del comune di Giarratana.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Visto il decreto n. 619/DRU del 26 luglio 1995, con cui sono stati approvati il P.R.G. e il R.E. e sono state stralciate per le motivazioni nello stesso riportate le P.E.;
Vista la nota prot. n. 4255 del 16 maggio 1996, con cui il sindaco del comune di Giarratana trasmette per gli adempimenti di questo Assessorato gli atti del P.R.G. revisionato ed adeguato a quanto prescritto con il decreto di approvazione;
Vista la deliberazione n. 71 del 12 ottobre 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 23 novembre 1995 al n. 15481/15449, con cui il C.C. in conformità ai pareri del C.R.U. nn. 17 e 122 rispettivamente del 6 luglio 1994 e dell'1 febbraio 1995, ha deliberato la riperimetrazione delle P.E. includendo nella zona F6 l'area d'impianto della costruzione esistente ed ha contestualmente adottato gli elaborati contenenti le prescrizioni poste con il decreto n. 619/DRU del 27 luglio 1995;
Visti gli elaborati allegati alla predetta deliberazione e consistenti in:
A)  Elaborati del P.R.G.
 1)  relazione;
 2)  regolamento edilizio;
 3)  norme tecniche di attuazione;
 4)  tavola  0 - inquadramento generale - scala 1:25.000; 
 5)  tavola  1 - stato di pianificazione P. di F. - scala 1:2.000; 
 6)  tavola  2 - beni culturali ed ambientali - scala 1:10.000; 
 7)  tavola  3 - localizzazione delle attrezzature pubbliche esistenti in corso di realizzazione o programmate - scala 1:2.000; 
 8)  tavola  P1 - struttura urbanistica e nuovo sistema viario - scala 1:10.000; 
 9)  tavola  P2 - zone territoriali omogenee e spazi pubblici o riservati ad attività collettive o verde pubblico ed a parcheggio - scala 1:2.000; 

B)  Elaborati del piano particolareggiato delle zone C2
 1)  relazione;
 2)  norme tecniche di attuazione;
 3)  previsioni di spesa;
 4)  elenco ditte espropriande;
 5)  tavola  0 - le previsioni del P.R.G. per l'ambito di intervento per le prescrizioni esecutive; 
 6)  tavola  1 - rete viaria, preesistenze, dati altimetrici, spazi di sosta o parcheggi e spazi per attrezzature di interesse pubblico; 
 7)  tavola  2 - schema degli impianti tecnologici a rete; 
 8)  tavola  3 - planimetria generale - scala 1:1.000; 
 9)  tavola  4 - piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 
10)  tavola  4bis - piano particellare di esproprio, con area da espropriare (oggetto delle prescrizioni D.A. n. 619) - scala 1:1.000; 
11)  tavola  5 - planivolumetria generale - scala 1:1.000; 
12)  tavola  6 - profili regolatori prescrittivi dell'edilizia - scala 1:500; 
13)  tavola  7 - particolari (sezioni stradali tipo) - scala 1:100; 
14)  tavola  8 - particolari (rete fognante) - scala 1:20; 

Visti gli atti di pubblicazione;
Vista l'attestazione del segretario comunale datata 8 agosto 1996, da cui risulta che a seguito della pubblicazione e del deposito del piano presso la segreteria comunale sono state presentate le seguenti osservazioni e/o opposizioni:
1)  Lissandrello Giovanni;
2)  Lissandrello Gaetana;
3)  Lissandrello Salvatore;
4)  Cultrera Giovanni;
5)  Pignato Sebastiano;
Viste le relazioni dell'U.T.C. sulle predette osservazioni e/o opposizioni;
Vista la deliberazione n. 12 del 25 gennaio 1996 vistata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 29 febbraio 1996 al n. 2417/2068, con cui il consiglio comunale ha controdedotto le superiori osservazioni e/o opposizioni;
Rilevato che la procedura eseguita appare regolare;
Visto il voto n. 429 del 30 gennaio 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso che:
-  con decreto n. 619/DRU del 26 luglio 1995 è stato approvato il piano regolatore generale unitamente al regolamento edilizio; all'art. 3 di detto decreto viene prescritto al comune di apportare agli elaborati di P.R.G. e R.E. le "modifiche, correzioni e verifiche" discendenti dai voti C.R.U. n. 17 del 6 luglio 1994 e n. 122 dell'1 febbraio 1995 e con l'art. 4 vengono stralciate le prescrizioni esecutive, per le quali si rinviava ad un ulteriore decreto di approvazione dopo la rielaborazione delle stesse in conformità ai pareri C.R.U. n. 17 e n. 122 sopracitati; in particolare per questo consesso:
1)  Relativamente agli aspetti geologici lo studio effettuato, risalente al 1986, mancava della verifica della compatibilità delle scelte urbanistiche relative agli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio con le condizioni geomorfologiche riscontrate, come previsto dalla circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 33139 del 23 giugno 1989.
Nello studio, ed in particolare nell'allegata carta geologico-tecnica, erano evidenziate aree giudicate inedificabili ed aree a edificabilità consentita ma con limitazioni e precauzioni.
L'ufficio del Genio civile di Ragusa, approvando il piano, precisava che le aree non edificabili erano quelle della carta geologico-tecnica (prot. n. 9393 del 5 maggio 1992), ribadendo quanto già evidenziato con nota prot. n. 12747 del 9 ottobre 1989 in cui si chiedeva l'adeguamento della pianificazione alle prescrizioni della carta anzidetta.
Dal confronto della carta geologico-tecnica con le tavole della pianificazione urbanistica, in cui erano state riportate a cura dell'ufficio tecnico comunale le predette aree distinte con colorazione diversa, emergeva qualche difformità. Ciò riguardava in particolare l'estensione dell'area di inedificabilità che dal fiume Irminio raggiunge via Stazione, in prossimità della quale l'area in questione risultava un po' più ristretta.
Altra difformità si evidenziava in corrispondenza della sommità della collina posta tra il cimitero e la zona di espansione, dove la carta geologico-tecnica segnava una limitata area di inedificabilità ed il riporto sulla tavola di pianificazione mostrava un'area decisamente più estesa ma individuata come area a edificabilità consentita con precauzioni.In questo caso lo stesso studio geologico faceva intravedere delle possibilità e, pertanto, detta difformità poteva essere superata osservando le prescrizioni tecniche indicate per le indagini preliminari e la successiva progettazione.
Pertanto, veniva prescritto che la tavola della pianificazione doveva essere adeguata in base agli elementi riportati dalla carta geologico-tecnica a cura dello stesso comune con la eliminazione di tutto quello che di edificazione andava a ricadere nelle aree inibite. Veniva prescritta, altresì, la revisione dei limiti di tali aree, per renderli conformi alla carta geologico-tecnica sia nella fascia sopra menzionata, sia lungo il tracciato delle incisioni che attraversano l'abitato.
2)  La zona A, centro storico, era stata ampliata come da parere della Soprintendenza; pur tuttavia per tale zona veniva prescritto che gli interventi edificatori dovevano avvenire dopo la redazione e l'approvazione di apposito piano particolareggiato di recupero, ai sensi della legge n. 457/78, che interessi l'intera zona omogenea "A".
3)  Per quanto riguarda la viabilità si prescriveva che la nuova "circonvallazione prevista dal piano", e riportata nella tavola P2, in scala 1:2.000, che avrebbe collegato la S.S. 194 con la S.P. n. 57, doveva essere soppressa in quanto non era assistita da relazione geologica ed in alcuni tratti tagliava perpendicolarmente le curve di livello: l'area di impianto di detta arteria veniva classificata verde agricolo (zona E); la nuova strada "a carattere sovracomunale", riportata nella tavola P1 in scala 1:10.000 e parzialmente nella tavola P2 in scala 1:2.000, doveva essere soppressa per la parte non realizzata; i tratti realizzati erano quelli appositamente indicati negli stralci cartografici in scala 1:10.000 e 1:2.000 a firma del capo dell'U.T.C., pervenuti all'A.R.T.A. con foglio comunale n. 0099 del 5 gennaio 1995.
4)  La zona B2*, in cui erano sorte alcune costruzioni abusive e la zona B2, compresa fra la via Modica e gli edifici abusivi di cui sopra, dovevano essere classificate zona C1; la zona B2, compresa fra la via delle Ninfe ed il letto del torrente Cuccovio, doveva essere contenuta entro i limiti di cui alla planimetria P2 allegata al voto C.R.U. n. 344 del 18 aprile 1990 con la conseguente soppressione del tratto di strada di previsione che collegherebbe la via delle Ninfe con il prolungamento di via Gulfi: l'area di impianto di detta arteria e l'area esclusa dalla zona B2 venivano classificate zona E (verde agricolo); la zona B2 compresa fra via Marziano, via Calatafimi, via Calafato e la nuova via di previsione che delimita detta zona B2 con la zona C1, doveva essere classificata zona C1, con la normativa relativa a detta zona.
5)  Per quanto riguarda le modifiche alle norme di attuazione, il comune si era adeguato alle prescrizioni del voto C.R.U. n. 344 del 18 aprile 1990; pur tuttavia veniva cassato il punto e) dell'art. 23 e tutto l'art. 26 di dette N. di A., in quanto la zona B2* con detto parere veniva classificata zona C1.
In conformità alla delibera consiliare n. 31 del 28 aprile 1994, esecutiva, l'art. 46 delle N. di A. veniva sostituito con quanto segue:
"Art. 46, zona G1 - zona con vincoli panoramici sul fiume Irminio.
La zona G1 urbanisticamente è una zona agricola, con tutti gli indici ed i parametri urbanistici consentiti per le zone "E".
Ai sensi del decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato hanno l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente soprintendenza qualunque progetto di opere, affinché le stesse nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici dello stesso territorio vincolato".
6)  Per quanto riguarda le modifiche al regolamento edilizio, il comune si era adeguato al voto C.R.U. n. 344 del 18 aprile 1990.
All'art. 1 veniva cassato il punto 3 "regolamento edilizio", in quanto non è elaborato di piano regolatore generale ed inoltre in adeguamento alla delibera consiliare n. 13 del 25 febbraio 1994, esecutiva, ed alle norme vigenti in materia l'art. 14 doveva essere sostituito con quanto segue:
"Art. 14 - commissione edilizia - composizione.
E' istituita la commissione edilizia comunale, composta:
-  dal sindaco e dall'assessore competente, che la presiede;
-  dall'ufficiale sanitario;
-  dall'ingegnere capo del comune;
e dai seguenti esperti:
-  un architetto;
-  un ingegnere;
-  un geometra;
-  un rappresentante della categoria degli edili;
-  un agronomo;
-  un geologo;
-  un perito elettrotecnico;
-  un perito agrario.
Esercita le funzioni di segretario della commissione edilizia il segretario comunale o un funzionario amministrativo all'uopo delegato.
Per la nomina dei componenti esperti nelle materie inerenti l'urbanistica e l'edilizia il sindaco opererà la scelta da una terna di nominativi che all'uopo dovrà essere fornita dai rispettivi ordini e collegi professionali entro 30 giorni dalla richiesta.
Ove nel termine di cui sopra non sarà pervenuta la designazione della terna richiesta, il nominativo dell'esperto sarà scelto dall'albo professionale, preferendo i professionisti locali.
Gli esperti durano in carica due anni.
L'esperto che cessi dall'ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito con le medesime modalità ed il sostituto resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato il commissario sostituito.
Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
La decadenza è dichiarata dal sindaco che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.
Per gli aspetti di particolare importanza il presidente della C.E. può invitare alle adunanze senza facoltà di voto, anche esperti di chiara fama nei problemi trattati".
7)  Le prescrizioni esecutive erano state adeguate a quanto prescritto dal voto C.R.U. n. 344/90. Pur tuttavia veniva riportato come "edificio esistente" una costruzione che si incunea all'interno della zona F6 "parco pubblico". Tale scelta progettuale non veniva ritenuta urbanisticamente accettabile e, quindi, non veniva condivisa. Si prescriveva di riperimetrare l'area delle prescrizioni esecutive, includendo nella zona F6 "parco pubblico" l'area di impianto del predetto edificio, prevedendone l'esproprio oltre che l'indennizzo di quanto può essere indennizzato; l'art. 3 delle norme di attuazione veniva cassato, perché quanto contenuto in detto articolo è riportato nel regolamento edilizio; all'art. 9, comma 2°, veniva cassato quanto segue: "previa approvazione di un piano particolareggiato esteso all'intera F6".
Considerato che:
-  Relativamente al punto 1) delle premesse: il P.R.G. in esame è stato adeguato alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Ragusa e fatte proprie dal decreto approvativo n. 619 del 26 luglio 1995.
-  Relativamente al punto 2) di dette premesse all'art. 22 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame è stata disciplinata la zona A in conformità a quanto riportato nel decreto n. 619/DRU del 26 luglio 1995.
-  Relativamente al punto 3) delle premesse: a) la ex "circonvallazione prevista dal piano" è stata eliminata con il decreto n. 619/DRUsopracitato; b) per la ex "nuova strada a carattere sovracomunale" è stata soppressa nel piano in esame la parte non realizzata.
-  Relativamente al punto 4) delle premesse: a) risulta classificata zona "C1" l'area della ex zona B2* e l'area della ex B2 compresa fra via Modica e gli edifici abusivi; b) è stata riperimetrata la zona B2 adiacente a via delle Ninfe nei pressi del torrente Cuccovio, è stata eliminata la strada prevista che avrebbe collegato la via delle Ninfe con il prolungamento di via Gulfi; c) la ex zona B2 compresa fra le vie Marziano, Calatafimi, Calafato e la nuova via di previsione, che delimitava detta zona B2 con la zona C1, è stata classificata zona C1, come prescritto dal decreto n. 619/DRU più volte citato.
-  Relativamente al punto 5) le norme di attuazione sono state parzialmente adeguate al decreto n. 619/DRU; il punto e) dell'art. 23 di dette norme non è stato soppresso e se ne condivide il mantenimento.
-  Relativamente al punto 6) il regolamento edilizio è stato adeguato al decreto n. 619/DRU.
-  Relativamente al punto 7) l'area di impianto dell'edificio che si incuneva nella zona F6 è stata inglobata in detta zona; per quanto riguarda le relative norme di attuazione si ribadisce che tutti gli impianti e le attrezzature che si dovessero realizzare in detto parco pubblico urbano saranno oggetto di progetto esecutivo unitario, comprendente l'intera zona F6, redatto in conformità alle presenti prescrizioni esecutive.
-  Relativamente alle osservazioni e/o opposizioni: non vengono accolte tutte le osservazioni e/o opposizioni in quanto il sito interessato comprende aree non edificabili per motivi geologici e risulta anche in contrasto con la previsione urbanistica a zona "F6" destinata a parco pubblico urbano; in particolare per quanto riguarda l'ex mattatoio comunale, il progetto esecutivo unitario del parco di cui sopra può destinare detto immobile ad "attività di interesse pubblico", così come fa notare la ditta Pignato Sebastiano con l'osservazione n. 5.
Si fa presente che il D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968 fissa la dotazione minima di aree per spazi ed attrezzature pubbliche; è facoltà dell'amministrazione comunale dotarsi di standards urbanistici superiori ai minimi previsti dal decreto sopra citato.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che la revisione parziale del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, adottata con delibera consiliare n. 71 del 12 ottobre 1995, è meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 429 del 30 gennaio 1997 in premessa riportato, la revisione parziale del P.R.G. del comune di Giarratana e le P.E. adottate con deliberazione consiliare n. 71 del 12 ottobre 1995 e discendenti dal decreto n. 619/DRU del 26 luglio 1995.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la revisione di che trattasi vengono respinte in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 429 del 30 gennaio 1997.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e sostituiscono gli elaborati di cui al decreto n. 619/DRU del 26 luglio 1995, gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale data dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Il comune di Giarratana resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che con esclusione degli elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1997.
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DECRETO 22 ottobre 1997.
Autorizzazione alla SARCIS S.p.A. del progetto per la realizzazione di un gasdotto nei comuni di Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 11 del 17 gennaio 1996, con cui la SARCIS (Società azionaria ricerche idrocarburi Sicilia) S.p.A., titolare della concessione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Fiumetto" ricadenti nell'ambito dei comuni di Troina (EN) e Randazzo (CT), ha richiesto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, l'autorizzazione del progetto di massima di un gasdotto, diametro 6", per il trasporto della produzione bifase (gas + gasolina) dal pozzo "Fiumetto 1" alla centrale di trattamento gas di Gagliano Castelferrato, ed interessante i comuni di Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Troina n. 46 del 12 luglio 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Enna, nella seduta del 9 agosto 1996, prot. n. 6575, decisione n. 6774, con cui si è reso parere favorevole al gasdotto;
Vista la delibera consiliare del comune di Gagliano Castelferrato n. 34 del 31 maggio 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 18 giugno 1996, prot. n. 5011, decisione n. 5234, con cui è stato reso parere favorevole al gasdotto. Dalla dichiarazione del capo dell'U.T.C. del 13 maggio 1996 allegata alla delibera, e richiamata nella medesima, risulta altresì che le aree interessate ai lavori per la realizzazione del metanodotto, ricadenti nei fogli catastali nn. 5, 6, 9, 10 e 18 del suddetto comune, sono soggette al vincolo della zona sismica di 2ª categoria e per un tratto, in adiacenza alla centrale AGIP al vincolo idrogeologico;
Vista la delibera consiliare del comune di Regalbuto n. 29 del 18 maggio 1996 riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11 giugno 1996, prot. n. 4787, decisione n. 5075, con cui è stato reso parere favorevole al gasdotto. Dalla dichiarazione dell'U.T.C., allegata alla delibera, e richiamata nella medesima risulta che il gasdotto attraversa, nel territorio comunale, zone gravate da vincolo idrogeologico e in parte da vincolo boschivo ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Vista la nota prot. n. 1682 del 30 marzo 1996 del Genio civile di Enna con cui ha espresso parere favorevole al progetto di massima ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con la prescrizione che gli eventuali singoli progetti dovranno essere corredati da specifici studi ed indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche di ogni singolo sito interessato, e di una verifica delle implicazioni che le opere eseguite possono con l'intorno, con particolare riguardo anche alla stabilità dei versanti nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988;
Vista la nota prot., gruppo XV 03/08, n. 4596 del 15 maggio 1996, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, ha rilasciato il nulla osta ai sensi del R.D.L. n. 3267/1925 a condizione che:
-  il terreno proveniente dagli scavi venga opportunamente sistemato nella stessa area di lavoro, in modo da non mutare il normale deflusso delle acque, o venga trasportato in luoghi all'uopo destinati;
-  vengano realizzate tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque ed al sostegno dei terrapieni che potrebbero crearsi;
-  nei tratti di eccessiva pendenza interessati dagli scavi vengano eseguite tutte le opere di trattenimento del terreno di riporto (graticciate, palizzate, ecc.);
-  nel tratto della condotta che attraversa le contrade Piano dei Fossi, Serro di Campagna e Molera, in agro di Regalbuto, ove insiste un rimboschimento comunale, i lavori di scavo dovranno essere realizzati seguendo il tracciato delle condotta esistente, evitando il taglio delle piante di pino domestico e cipresso ivi radicate;
-  nei tratti di scavo che interessano terreni saldi vengano eseguiti lavori di inerbimento del terreno rimosso;
-  la porzione di metanodotto (evidenziata con il colore giallo nella allegata corografia), che interesserà la 8ª zona degli atti di vincolo idrogeologico del comune di Troina dovrà essere realizzata in modo che il tracciato non interessi l'abbattimento delle piante di roverella e sughera ivi radicate;
-  a fine lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi;
Vista la nota prot. n. 511/II cc del 5 giugno 1996, con cui la Soprintendenza di Enna ha rilasciato parere favorevole ex art. 7 della legge 14 luglio 1939, secondo il disposto dell'art. 1, lett. c, della legge n. 431/85, per i tratti di gasdotto ricadenti in zona vincolata, con le seguenti condizioni:
a)  che non siano realizzate le previste gabbionate e la protezione spondale (addolcimento di scarpata e realizzazione di carapace in pietrame) in quanto lesivi dei peculiari connotati ambientali dei citati corsi d'acqua;
b)  che venga limitato al minimo indispensabile l'utilizzo e/o il movimento di mezzi meccanici e che ad opere ultimate, le aree oggetto d'intervento vengano ripristinate nei loro aspetti naturali e paesistici;
Vista la nota prot. n. 923 del 7 agosto 1996, con cui il comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna, ufficio prevenzione incendi, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione delle opere, contenente anche varie prescrizioni riguardanti una serie di adempimenti a lavori ultimati, cioè:
-  certificato dal quale si evinca che il materiale costituente le tubazioni è conforme a quanto disposto in merito dal D.M.I. 24 novembre 1984, parte prima, punto 2.1 (Processo di produzione, composizione chimica, caratteristiche meccaniche, prove e controlli in officina, prova aggiuntiva in officina per tubi di I specie, valvole, curve, raccordi ed altri pezzi speciali) rilasciato dalla ditta fornitrice;
-  dichiarazione del direttore dei lavori da cui si evinca che lo spessore dei tubi messe in opera è stato calcolato secondo quanto disposto in merito dal D.M.I. 24 novembre 1984 al punto 2.2.;
-  dichiarazione del direttore dei lavori da cui si evinca il rispetto di quanto dettato in merito al punto 2.3 dal D.M.I. 24 novembre 1984 (sezionamento in tronchi, limitazione pressione d'esercizio);
-  dichiarazione del direttore dei lavori da cui si evinca che il collaudo è stato effettuato, a condotte ultimate, come prescritto dal punto 2.5 del D.M.I. 24 novembre 1984;
-  dichiarazione del direttore dei lavori da cui si evinca che sono state rispettate per il tipo di condotta la profondità di interramento e le distanze di cui al punto 2.4 del D.M.I. 24 novembre 1984 (anche per le giunzioni);
-  dichiarazione del direttore dei lavori da cui si evinca che le condotte sono state protette in armonia al punto 2.6 del decreto suddetto;
Visti gli elaborati trasmessi che di seguito vengono elencati:
1)  relazione tecnica;
2)  planimetria - dis. 0811-00-BA-DG-33001;
3)  planimetria catastale 1:4.000 - dis. 0811-00-BA-DG-33002;
4)  schema di progetto - dis. 0811-00-BP-FQ-12004;
5)  part. attraversamento strada comunale da Troina a p.lla Marrello - dis. 0811-00-BA-DL-33004;
6)  part. attraversamento strada comunale da Troina a p.lla Marrello - dis. 0811-00-BA-DL-33005;
7)  part. attraversamento strada comunale da Troina a p.lla Marrello - dis. 0811-00-BA-DL-33006;
8)  part. attraversamento strada "S.S. 575" - dis. 0811-00-BA-DL-33007;
9)  part. attraversamento fiume "Sotto Troina" - dis. 0811-00-BA-DL-33008;
10)  dimensioni scavo (posa tubo singolo) - dis. 0811-00-BA-DL-33009;
11)  dimensioni scavo (posa di n. 2 tubi) - dis. 0811-00-BA-DL-33010;
12)  part. strada di accesso cameretta Snam - dis. 0811-00-BA-DL-33021;
13)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33022;
14)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33023;
15)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33024;
16)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33025;
17)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33026;
18)  part. attraversamento impluvio e strada d'accesso pozzo M. Scalici 1 - dis. 0811-00-BA-DL-22027;
19)  part. attraversamento impluvio - dis. 0811-00-BA-DL-33028;
20)  part. attraversamento strada interpod. "Serro-Castagna" - dis. 0811-00-BA-DL-33029;
21)  part. attraversamento strada "S.P. 56" - dis. 0811-00-BA-DL-33030;
22)  part. attraversamento metanodotto Snam esistente (tipico) - dis. 0811-00-BA-DL-33031;
23)  part. attraversamento fiume "Gagliano" - dis. 0811-00-BA-DL-33034;
24)  tipico copertura cameretta - dis. 0811-00-BA-DL-33036;
25)  tipico recinzione cameretta - dis. 0811-00-BA-DL-33037;
26)  planimetria "cameretta 1" - dis. 0811-00-BA-DG-33038;
27)  planimetria "cameretta 2" - dis. 0811-00-BA-DG-33039;
28)  planimetria "cameretta 3" - dis. 0811-00-BA-DG-33040;
29)  segnaletica di linea - dis. 0811-00-BA-DL-33050;
30)  part. attraversamento strada comunale Gagliano-Troina - dis. 0811-00-BA-DL-33053;
31)  profilo longitudinale (scala 1:200/1:2.000) - dis. 0811-00-BB-DC-33055;
32)  studio geologico;
33)  corografia - scala 1:33.715;
34)  profilo altimetrico in asse al tracciato - scala orizzontale 1:50.000, scala verticale 1:5.000;
35)  planimetria generale zone intervento - scala 1:35.715;
36)  carta degli interventi, zona 1, planimetria generale - scala 1:4.000;
37)  carta degli interventi, zona 2, planimetria generale - scala 1:4.000;
38)  carta degli interventi, zona 3, planimetria generale - scala 1:4.000;
39)  carta degli interventi, zona 4, planimetria generale - scala 1:4.000;
40)  carta degli interventi, zona 5, planimetria generale - scala 1:4.000;
41)  carta degli interventi, zona 6, planimetria generale - scala 1:4.000;
42)  corografia - scala 1:25.000;
43)  documentazione fotografica;
Vista la nota prot. n. 48 del 18 aprile 1997 con cui il gruppo XXIII/DRU di questo Assessorato ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 30 aprile 1995, con le prescrizioni del Genio civile, dell'Ispettorato forestale, della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e del comando dei vigili del fuoco;
Ritenuto di poter condividere il parere prot. n. 48 del 18 aprile 1997 espresso dal gruppo XXIII di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXIII/DRU con prot. n. 48 del 18 aprile 1997, e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e dal comando dei vigili del fuoco, in premessa riportate, il progetto di massima di un gasdotto bifase (gas + gasolina) dal pozzo "Fiumetto 1" alla centrale di trattamento gas di Gagliano Castelferrato, in variante alle previsioni urbanistiche dei comuni di Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

La SARCIS S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La SARCIS S.p.A. ed i comuni di Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato sono esonerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 1997.
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DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Viste le note prot. n. 43561 e n. 43562 Std/sat del 4 dicembre 1995, con le quali l'ENEL ha trasmesso un progetto per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto a 150 KV S.ne Ciminna - C.P. Mulini, tratta con conduttori aerei (S.ne Ciminna - Terminale Mulini) e tratta in cavo interrato (Terminale Mulini - C.P. Mulini), ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Rilevato che l'intervento in questione interessa territorialmente i comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti nei suddetti comuni;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Rilevato che i comuni interessati dal tracciato sono stati invitati ad esprimere il loro avviso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Ciminna n. 6 del 31 gennaio 1996, riscontrata favorevolmente del CO.RE.CO. con decisione n. 196 del 29 febbraio 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Mezzojuso n. 16 del 28 marzo 1996, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. in data 6 aprile 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 1996 del comune di Cefalà Diana, resa legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 140 del 21 marzo 1996, con cui è stato espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione consiliare n. 163 del 29 dicembre 1995, resa legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 31 dell'1 febbraio 1996, con la quale il comune di Marineo ha espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione del commissario straordinario del comune di S. Cristina Gela n. 33 dell'8 marzo 1996, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. con decisione n. 135 del 28 marzo 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 9 agosto 1996, resa legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 162 del 29 agosto 1996, con la quale il comune di Misilmeri ha espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Belmonte Mezzagno n. 44 del 25 luglio 1996, resa legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 41 del 22 agosto 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Palermo n. 183 del 25 settembre 1996, resa legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 13283 del 14 ottobre 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole;
Vista la nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 6622/T del 16 maggio 1996, con la quale è stato espresso parere favorevole di massima a condizioni;
Vista la successiva nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo n. 14463/T del 16 settembre 1997, con la quale si esprime ulteriore parere favorevole a condizioni;
Visto il parere favorevole n. 16 dell'1 ottobre 1997 reso dal gruppo XXVI della D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sotto le condizioni contenute nei pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, è autorizzato il progetto presentato dall'ENEL relativo alle opere descritte in narrativa.

Art. 2

L'ENEL resta onerato a richiedere prima dell'inizio lavori ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 6622/T del 16 maggio 1996;
2)  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 14463/T del 16 settembre 1997;
3)  parere n. 16 dell'1 ottobre 1997 del gruppo XXVI;
4)  progetto costituito da:
-  relazione tecnica delle opere da realizzare;
-  corografia, scala 1:25.000, con indicato il tracciato dell'elettrodotto;
-  tipologia sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  fondazioni di sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  conduttori e fune di guardia;
-  armamento: morsetteria, equipaggiamento, isolatori;
-  planimetria catastale, scala 1:2.000, comune di Palermo;
-  corografia con attraversamenti, scala 1:25.000, comune di Palermo;
-  carta tecnica comunale, scala 1:5.000: F. 5011 Politeama, F. 5013 Falsomiele, F. 5016 Balzo Cavallo;
-  stralcio del piano regolatore generale di Palermo aggiornato, scala 1:5.000;
-  stralcio adeguamento del piano regolatore generale di Palermo alla normativa di cui al D.M. n. 1444/68.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ENEL per l'esecuzione, ai comuni interessati per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 ottobre 1997.
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DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, S. Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, Monreale, Mezzojuso, Cefalà Diana.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 2769 del 27 gennaio 1997 dell'ENEL S.p.A., con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, è stata richiesta l'autorizzazione di un progetto in variante per la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150 KV S.T. - C.P. Guadalami - S.ne Ciminna, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Ciminna, S. Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, Monreale, Mezzojuso, Cefalà Diana, interessati all'attraversamento dell'elettrodotto;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti nei suddetti comuni;
Visto il decreto n. 401/D.R.U. del 30 aprile 1996, con il quale è stato autorizzato il progetto originario presentato dall'ENEL con nota prot. n. 60151 del 3 gennaio 1996, con le modifiche e prescrizioni riportate tutte nel parere n. 21 del 18 marzo 1996, gruppo XXVI;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Rilevato che i comuni di cui sopra sono stati invitati ad esprimere il loro avviso sul progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera del consiglio comunale del comune di Ciminna n. 38 del 6 marzo 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la delibera consiliare del comune di S. Cristina Gela n. 14 del 27 febbraio 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la delibera consiliare del comune di Piana degli Albanesi n. 24 del 3 aprile 1997, con la quale è stato espresso sul progetto parere favorevole;
Vista la delibera consiliare del comune di Marineo n. 14 del 17 febbraio 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la delibera consiliare del comune di Monreale n. 91 del 29 maggio 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la delibera consiliare del comune di Mezzojuso n. 40 del 5 luglio 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto;
Vista la delibera consiliare del comune di Cefalà Diana n. 21 del 29 aprile 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 2407/T dell'11 marzo 1997, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere di massima favorevole riconfermando le condizioni poste nel precedente parere n. 221/7 del 9 gennaio 1996 sul progetto originario già autorizzato con decreto n. 401/D.R.U./96;
Visto il parere favorevole n. 18 del 14 ottobre 1997 espresso dal gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Rilevato
-  che il progetto in argomento riguarda la costruzione di una variante di elettrodotto a 150 KV a S.T. C.P. Guadalami - S.ne Ciminna, art. 7, legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e art. 10 della legge regionale n. 40 del 1995;
-  che l'elettrodotto interessa i comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, S. Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Monreale;
-  che la variante alla costruzione dell'elettrodotto rientra nei programmi di ampliamento e potenziamento della rete elettrica e che è stata resa necessaria da motivi tecnici;
-  che i consigli comunali dei comuni interessati hanno espresso parere favorevole in ordine al progetto dell'elettrodotto a 150 KV in trattazione;
-  che il progetto ha ottenuto il parere favorevole a condizione da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo;
Considerato:
-  che le opere proposte appaiono in generale compatibili con l'assetto del territorio in quanto interessano aree al di fuori dei centri abitati non normate urbanisticamente;
-  che il costruendo elettrodotto a 150 KV a S.T. è soggetto ad autorizzazione preventiva ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati;
-  che i terreni interessati dall'opera prevista siano soggetti in fase esecutiva ad attento studio geologico preventivato dai sondaggi geognostici e dalle considerazioni geotecniche.
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., per tutto quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e, pertanto, sia autorizzabile.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è autorizzato il progetto presentato dall'ENEL relativo alle opere descritte in narrativa, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 2407/T dell'11 marzo 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo n. 2407/T dell'11 marzo 1997;
-  parere n. 18 del 14 ottobre 1997 del gruppo XXVI della D.R.U.;
-  relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;
-  fondazioni di sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  conduttori a fune di guardia per linee aeree a 150 KV;
-  tipologie sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  stralcio degli strumenti urbanistici dei comuni di Ciminna, S. Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, Monreale, Mezzojuso, Cefalà Diana.

Art. 3

L'ENEL S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, resta onerato a richiedere ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ENEL S.p.A. per l'esecuzione, ai comuni interessati all'attraversamento del territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 ottobre 1997.
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DECRETO 29 ottobre 1997.
Autorizzazione all'ENEL del progetto per la realizzazione di opere ricadenti nel territorio dei comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, Monreale, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 43562 del 4 dicembre 1995, con la quale l'ENEL ha trasmesso per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, un progetto per la realizzazione ed esercizio di un elettrodotto a 150 KV S.ne Ciminna - C.P. Cappuccini (PA), tratta Ciminna - Terminale Brasca;
Rilevato che le opere in questione interessano i comuni di Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Marineo, Monreale, S. Cristina Gela, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Palermo;
Visti gli strumenti urbanistici dei suddetti comuni;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere di che trattasi;
Rilevato che i comuni di cui sopra sono stati invitati ad esprimere il loro avviso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Ciminna n. 7 del 31 gennaio 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Mezzojuso n. 105 del 28 dicembre 1995;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Cefalà Diana n. 22 del 29 febbraio 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Marineo n. 164 del 29 dicembre 1995;
Vista la deliberazione del commissario straordinario del comune di S. Cristina Gela n. 30 dell'8 marzo 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Misilmeri n. 76 dell'11 ottobre 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Monreale n. 6 del 23 gennaio 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Belmonte Mezzagno n. 44 del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Palermo n. 182 del 25 settembre 1996;
Vista la nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 2630/T del 10 maggio 1996, con la quale è stato espresso parere di massima favorevole a condizioni;
Visto il successivo parere favorevole a condizioni espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo con nota n. 12861/T del 16 settembre 1997;
Visto il parere favorevole n. 17 del 2 ottobre 1997 espresso dal gruppo 26° della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Considerato:
-  che le opere proposte appaiono in generale compatibili con l'assetto del territorio in quanto interessano aree al di fuori dei centri abitati non normate urbanisticamente;
-  che il costruendo elettrodotto a 150 KV a S.T. è soggetto ad autorizzazione preventiva ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati;
-  che i terreni interessati dall'opera prevista siano soggetti in fase esecutiva ad attento studio geologico preventivato dai sondaggi geognostici e dalle considerazioni geotecniche;
questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. per tutto quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e, pertanto, sia autorizzabile.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 15, con le prescrizioni contenute nei pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e nel parere n. 17 del 2 ottobre 1997, è autorizzato il progetto presentato dall'ENEL, relativo alle opere descritte in narrativa.

Art. 2

L'ENEL resta onerato a richiedere prima dell'inizio lavori ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  relazione tecnica delle opere da realizzare;
-  corografia, scala 1:25.000, con indicato il tracciato dell'elettrodotto;
-  tipologia sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  fondazioni di sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
-  conduttori e fune di guardia;
-  armamento, morsetteria, equipaggiamento, isolatori;
-  planimetria catastale, scala 1:2.000, comune di Palermo;
-  corografia con attraversamenti, scala 1:25.000, comune di Palermo;
-  carta tecnica comunale, scala 1:5.000: F. 5011 Politeama, F. 5013 Falsomiele, F. 5016 Balzo Cavallo;
-  stralcio del piano regolatore generale aggiornato;
-  stralcio adeguamento del vigente P.R.G. alla normativa di cui al D.M. n. 1444/68;
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 2630/T del 10 maggio 1996;
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali n. 12861/T del 16 settembre 1997;
-  stralci urbanistici dei comuni interessati;
-  parere n. 17 del 2 ottobre 1997 del gruppo XXVI/D.R.U.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ENEL per l'esecuzione, ai comuni interessati per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 ottobre 1997.
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DECRETO 30 ottobre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di San Pier Niceto.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il P.R.G. del comune diSan Pier Niceto approvato con decreto n. 44 del 3 aprile 1975;
Vista la nota sindacale prot. n. 8080 del 18 settembre 1997, con la quale il comune di San Pier Niceto ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di un intervento di edilizia popolare pubblica;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di San Pier Niceto n. 35 del 28 giugno 1997;
Visto il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
-  nota sindacale n. 8080 del 18 settembre 1997;
-  delibera consiliare n. 35 del 28 giugno 1997;
-  dichiarazione a firma del segretario comunale attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
- dichiarazione del sindaco e del tecnico comunale relativa alla mancanza di vincoli;
-  parere del genio civile prot. n. 47068 dell'11 febbraio 1997;
-  relazione;
-  stato di fatto P.R.G.;
-  planimetria dell'intervento;
-  planimetria tipologie edilizie;
-  pianta piano tipo - prospetti;
-  elenco ditte ed immobili interessati;
-  relazione geologica;
Visto il parere favorevole n. 22 del 13 ottobre 1997 espresso dal gruppo XXX della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo redatto dal comune di San Pier Niceto.

Art. 2

Ai sensi della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, il programma costruttivo dovrà essere attuato entro il termine di due anni e le relative espropriazioni dovranno essere compiute entro il termine medesimo.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati in premessa indicati, nonché il parere n. 22 del 13 ottobre 1997 espresso dal gruppo XXX.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune diSan Pier Niceto per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 30 ottobre 1997.
  GRIMALDI 

(97.45.2236)
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DECRETO 4 novembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il P.R.G. di Capo d'Orlando, approvato con decreto n. 169 dell'1 giugno 1984;
Vista l'istanza n. 3270 del 9 febbraio 1996, con la quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando chiede l'approvazione in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, del progetto di massima per l'ampliamento del cimitero comunale;
Vista la delibera consiliare n. 133 del 28 luglio 1989, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 6 settembre 1989, prot. n. 75840, gruppo V, decisione n. 60792, con la quale veniva localizzato l'ampliamento del cimitero comunale in adiacenza, lato Messina, a quello esistente;
Vista la delibera consiliare n. 12 del 17 marzo 1995 inviata al CO.RE.CO. di Messina il 10 aprile 1995, con foglio n. 8459, e diventata esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, con la quale viene deliberata l'approvazione del progetto di massima di ampliamento del cimitero comunale;
Vista la dichiarazione, resa in data 24 gennaio 1996, con la quale il segretario generale attesta che avverso alla delibera consiliare n. 12 del 17 marzo 1996 non è pervenuta alcuna osservazione e opposizione;
Visto il verbale del 9 giugno 1989, con il quale la commissione prefettizia per i cimiteri della provincia di Messina, esprimeva parere favorevole relativamente all'ampliamento del cimitero di che trattasi e alla riduzione a mt. 50,00 dell'area di rispetto;
Visto il decreto n. 96960 del 29 novembre 1991 dell'Assessorato regionale della sanità, con il quale il comune di Capo d'Orlando veniva autorizzato a ridurre la zona di rispetto cimiteriale a mt. 50 dalla perimetrazione nascente a seguito del nuovo ampliamento;
Vista la nota, sezione 2ª, prot. n. 38476 del 12 gennaio 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 all'approvazione del progetto di che trattasi a condizione;
Vista la nota, sezione 3ª, rep. B, prot. n. 48659 del 27 febbraio 1977, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, al progetto di che trattasi a condizione;
Visti gli elaborati e gli atti consistenti in:
1)  relazione illustrativa;
2)  elaborato grafici di progetto;
3)  elaborato A (tav. 1, allegato n. 4);
4)  elaborato B (allegato n. 1);
5)  elaborato C (allegato n. 1);
6)  elaborato D - sezioni (allegato n. 3);
7)  elaborato E - schizzo assonometrico (allegato n. 1);
8)  elaborato F - particolari costruttivi (allegato n. 3);
9)  parere prot. n. 38476 del 12 gennaio 1996 dell'ufficio del Genio civile di Messina, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
10)  parere prot. n. 48659 del 27 febbraio 1997 dell'ufficio del Genio civile di Messina, reso ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 500 del 4 giugno 1997 che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che con nota n. 347 del 14 maggio 1997 la segreteria del C.R.U. ha restituito la pratica, in quanto la stessa risultava priva dell'approvazione in linea tecnica, come richiesto dalla circolare n. 2/95 del 2 novembre 1995;
-  che con assessoriale n. 9673/U del 18 luglio 1996 il comune è stato invitato ad integrare la pratica come sopra richiesta;
-  che con sindacale n. 4862 del 3 marzo 1997 è stato trasmesso, ad integrazione di quanto precedentemente richiesto, il parere tecnico reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 48659 del 27 febbraio 1997 unitamente ad altre due copie del progetto in oggetto;
-  che la delibera n. 12 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, inviata al CO.RE.CO., sezione provinciale di Messina il 10 aprile 1995 con foglio n. 8459 di protocollo, è diventata esecutiva per decorrenza dei termini;
-  che detta delibera è stata pubblicata con manifesto murale il 29 settembre 1995 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 30 settembre 1995 e sul quotidiano "La Repubblica" del 16 settembre 1995;
-  la dichiarazione del segretario comunale relativa alla pubblicazione di detta delibera all'albo pretorio del comune per giorni 15 consecutivi dal 2 aprile 1995 al 16 aprile 1995 a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami;
-  che con delibera consiliare n. 133 del 28 luglio 1989 è stato localizzato l'ampliamento del cimitero comunale in adiacenza a quello esistente;
-  che a far data 1 giugno 1994 sono decaduti i vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione e alla inedificabilità ex legge regionale n. 38/73;
-  che il progetto di che trattasi insiste parte su area già destinata dal P.R.G. a parcheggio pubblico;
-  il parere favorevole al sito prescelto espresso in data 9 giugno 1989 dalla commissione provinciale per i cimiteri, relativamente all'ampliamento in oggetto ed alla conseguente riduzione a ml. 50,00 dell'area di rispetto;
-  dal riscontro della planimetria di progetto con la planimetria allegata al decreto n. 96960 del 29 novembre 1991 dell'Assessorato della sanità di autorizzazione alla riduzione a ml. 50,00 della fascia di rispetto cimiteriale, si rileva che sia l'ampliamento che la nuova perimetrazione di rispetto ricadono interamente all'interno dell'area relativa alla vecchia perimetrazione.
Tutto quanto visto e considerato, è del parere che la variante al P.R.G. adottata con deliberazione del consiglio comunale di Capo d'Orlando n. 12 del 17 marzo 1995 sia meritevole di approvazione a condizione che in sede esecutiva sia rispettato un effettivo distacco di mt. 150 del margine nord del cimitero dalla battigia.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore pare-
re espresso dal C.R.U. con voto n. 500 del 4 giugno 1997;

Decreta:


Art. 1

E' approvata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con le condizioni espresse dall'ufficio del Genio civile di Messina, con le considerazioni e in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 500 del 4 giugno 1997, la variante al P.R.G., riguardante l'ampliamento del cimitero comunale di Capo d'Orlando, adottata con delibera consiliare n. 12 del 17 marzo 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati e gli atti elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 1997.
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(97.45.2263)
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DECRETO 6 novembre 1997.
Approvazione del programma costruttivo del comune di Cinisi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
VIsta la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 13410 del 26 settembre 1997, con la quale il comune di Cinisi ha trasmesso per l'approvazione un programma costruttivo riguardante la cooperativa edilizia Giada s.r.l., ai sensi dell'art. 25, legge regionale n. 22/96;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 84 del 2 settembre 1997, con la quale è stato adottato il suddetto programma costruttivo;
Vista la successiva nota prot. n. 14511 del 15 ottobre 1997, con la quale il comune di Cinisi ha integrato il progetto con atti ed elaborati richiesti con nota assessoriale n. 11355 del 7 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 96 del 17 marzo 1978, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione vigente nel comune di Cinisi;
Rilevato che la cooperativa edilizia La Giada s.r.l. risulta essere destinataria di finanziamenti regionali per la costruzione di n. 70 alloggi, giusto decreto Assessorato regionale cooperazione n. 5896 del 15 maggio 1993 e decreto Assessorato lavori pubblici n. 1597 del 18 novembre 1992;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che sul programma, l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, giusta nota prot. n. 7424 dell'11 aprile 1997;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dalla commissione edilizia comunale con verbale n. 1 del 21 agosto 1997;
Visto il parere favorevole n. 19 del 17 ottobre 1997, reso dal gruppo XXVI della D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Inquadramento urbanistico
Il comune di Cinisi è in atto dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 96 del 17 marzo 1978.
Il P.R.G. è in corso di rielaborazione totale a seguito di restituzione con prot. n. 12553 del 6 novembre 1996.
Lo strumento urbanistico vigente non prevede aree per l'edilizia economica-popolare.
L'area individuata per il programma costruttivo in questione in variante alle attuali previsioni coincide con area P.E.E.P. indicata dal P.R.G. da rielaborare.
La localizzazione, in variante al vigente P. di F., appare adeguata in quanto prossima al centro urbano e con presenza di infrastruttura stradale e relativi servizi a rete.
Il progetto
L'area è estesa complessivamente mq. 21.160. E' prevista la realizzazione di n. 70 alloggi distribuiti in cinque corpi edilizi disposti a C attorno ai servizi di urbanizzazione primaria (parcheggi a verde attrezzato).
Il volume complessivo è pari a mc. 28.000 con una previsione di 280 abitanti.
La superficie per urbanizzazioni da cedere ammonta a mq. 5.800 superiore a quella derivante dal rispetto dello standard (280 ab. x mq./ab. 18 = 5.040 mq.).
La superficie fondiaria risultante è pari a mq. 12.481 con indice fondiario di mc./mq. 2,24 (mc. 28.000/12.481 mq.).
Conclusioni
In considerazione di quanto sopra premesso, lo scrivente gruppo ritiene che il programma costruttivo della cooperativa edilizia La Giada nel comune diCinisi, adottato con atto del commissario n. 84 del 2 settembre 1997, essendo conforme ai criteri di contiguità ed immediata urbanizzazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 22/96 sia assentibile.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo riguardante la cooperativa edilizia La Giada s.r.l., proposto dal comune di Cinisi, con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri del Genio civile e della C.E.C. che si allegano al presente provvedimento.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  deliberazione del commissario ad acta n. 84 del 2 settembre 1997;
 2)  parere del Genio civile di Palermo n. 7424 dell'11 aprile 1997;
 3) verbale della CEC n. 1 del 21 agosto 1997;
 4)  parere n. 19 del 17 ottobre 1997 gruppo CCVI/ DRU;
 5)  relazione tecnica;
 6)  relazione tecnica integrativa;
 7)  schema di convenzione;
 8)  elaborato progettuale del programma costruttivo;
 9) tavola impianti tecnologici particolari;
10)  rete idrica comunale;
11)  rete fognaria comunale;
12)  collegamenti stradali con il centro urbano;
13)  stralci programma di fabbricazione con indicazione urbanizzazione a rete.

Art. 3

Il comune di Cinisi resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Cinisi per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 novembre 1997.
  GRIMALDI 

(97.46.2326)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI


DECRETO 11 settembre 1997.
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, concernente le norme sull'agriturismo;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
Visto il verbale della conferenza di servizi convocata il 7 novembre 1996 e tenutasi nei giorni 11, 13, 18, 20, 25 e 28 novembre con i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate e le nove aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Visto lo schema relativo ai requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, formulato durante la predetta conferenza di servizi;
Vista la nota assessoriale n. 150/6° del 4 febbraio 1997, con la quale sono state comunicate le determinazioni adottate;
Considerato che, trascorso il termine di venti giorni, nessuno degli intervenuti alla citata conferenza di servizi ha comunicato il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto preventivo controllo di legittimità e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 settembre 1997.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 103.

Allegato

CLASSIFICA

Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica le aziende turistico-ricettive, esclusi gli alloggi agrituristici, devono disporre di:
-  almeno un servizio igienico completo (lavabo, doccia o vasca, bidet, wc) ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;
-  ogni camera sarà fornita di lavabo con acqua corrente calda e fredda se sprovvista di bagno privato e potrà contenere un massimo di quattro posti letto non sovrapponibili;
-  le dimensioni delle camere non potranno essere inferiori a:
-    8  mq.  se  ad  un  posto  letto;
-  14  mq.  se  a  due  posti  letto;
-  20  mq.  se  a  tre  posti  letto;
-  26  mq.  se  a  quattro  posti  letto;
(D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970);
-  numero addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza ed antinfortuni acquisiti nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 16 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e al D.L. n. 626/95.
Le dipendenze alberghiere sono classificate di regola nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre.
In qualche caso può essere attribuita la stessa categoria della casa principale (R.D.L. n. 975 dell'8 gennaio 1937, capo V e circolare n. 980 del 3 maggio 1939).
Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e dotate di collegamenti e servizi idonei ad assicurare una gestione unitaria.
Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato od anche nello stesso ma con diverso ingresso.
1.  Alberghi, motel, villaggi-albergo
Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che offrono alloggio, eventualmente vitto, in camere e/o unità abitative le cui dimensioni sono quelle previste dal D.P.R. n. 1437/70, eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.
Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative.
Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.
Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.
Alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Gli alberghi annessi ad impianti termali oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore devono disporre di:
-  gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
-  locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti
-  idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.
Motel: sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento. I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:
-  autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;
-  attrezzature di assistenza meccanica;
-  rifornimento carburante.
Villaggi-albergo: sono alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:
-  un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamenti attrezzati per l'attività di animazione;
-  viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative. Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare dovranno inoltre prevedersi:
-  servizi igienici;
-  bar;
-  spogliatoi (facoltativi);
-  magazzino per il deposito delle attrezzature.
1.  ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO
A. 5 stelle (*****)
REQUISITI MINIMI
1.01    Sale di soggiorno e svago, per riunioni, di lettura, scrittura, TV, bar, in locale appositamente attrezzato, ristorante in locale apposito, ricezione e/o portineria-informazioni arredate con signorilità, accurate nei dettagli e con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni. Le sale (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio) devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima.
1.02    Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.
1.03    Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo WC e bidet) in tutte le camere.
1.04    Scale e corridoi spaziosi.
1.05    Punti telefonici per uso comune in ogni piano, impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera.
1.06    Locali di servizio (offices) ai piani.
1.07    Servizio di chiamata telefonica diretta per il personale in tutte le stanze e a segnalazione luminosa all'esterno di ogni camera.
1.08    Ascensori, montacarichi ed eventuale montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva.
1.09    Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.
1.10    Radio e/o filodiffusione, con regolazione autonoma in tutte le camere.
1.11    Telefax e fotocopiatrice.
1.12    Insonorizzazione di tutte le camere.
1.13    Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito negli esercizi siti in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).
1.14    Impianti di cucina.
1.15    Autorimessa con attrezzatura di primo intervento capace di alloggiare le vetture degli ospiti.
1.16    Ingresso protetto da portico o pensilina.
1.17    Ingresso separato per i bagagli.
1.18    Disponibilità di alcune suites (appartamenti).
1.19    Divise per il personale e targhe d'identificazione.
1.20    Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.21    Servizi accessori (parrucchiere per uomo e donna).
1.22    Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00.
1.23    Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.
1.24    Servizio custodia valori: cassette di sicurezza per tutte le camere.
1.25    Servizio parcheggio custodito auto assicurato 24/24 ore.
1.26    Servizio di prima colazione in sala appositamente attrezzata o nelle camere su richiesta del cliente.
1.27    Servizio di bar dove è ubicato l'impianto assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva.
1.28    Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore.
1.29    Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.
1.30    Frigo bar in tutte le camere.
1.31    Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di parlare almeno correntemente due lingue straniere.
1.32    Servizio di fotocopiatrice e fax.
1.33    Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani ad ogni nuovo cliente e tutti i giorni.
1.34    Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.
1.35    Macchina pulisci scarpe ad uso gratuito.
DOTAZIONI
1.36    Bagni completi per ogni camera
Accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, dentifricio, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.
1.37    Sistemazione camere:
-  letto, tavolino o ripiano, armadio con grucce, comodino o ripiani e specchio;
-  lampade o appliques da comodino;
-  punto illuminazione per leggere e scrivere;
-  secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano;
-  cestino rifiuti;
-  sgabello o ripiano apposito per bagagli;
-  angolo soggiorno arredato;
-  una poltroncina per letto;
-  accessori: documentazione sull'albergo, necessario per scrivere e per cucire.
A.  bis. 5 stelle Lusso (***** L)
Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti abbiano anche i seguenti requisiti:
1.38    Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:
-  particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
-  particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione del numero degli ospiti;
-  particolare ampiezza delle camere;
-  ampiezza e numero degli ascensori che non determino attese;
-  eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
-  per zona di vacanza, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
-  terrazze e solarium.
1.39    Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
-  tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti;
-  mobili di pregio estetico o antichi;
-  arredi e tendaggi di particolare tono;
-  lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti;
-  attrezzature, argenterie, stoviglie di particolare tono.
1.40    Particolarità e qualità del servizio:
-  direzione particolarmente qualificata:
-  deve risultare da apposita certificazione che il direttore conosce perfettamente almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse e abbia già svolto la professione di direttore d'albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, da almeno tre anni;
-  servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
-  rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
-  qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
-  dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
-  ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta;
-  servizio di bar, possibilmente assicurato in più locali.
1.41    Inserimento ambientale dell'albergo:
-  viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.
B. 4 stelle (****)
REQUISITI MINIMI
1.42    Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, TV, banco-bar in locale o zona appositamente attrezzati, ristorante in locale apposito, ricezione e portineria-informazioni arredate con gusto e con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne e preceduti da salette. Le sale (esclusa la sala ristorante o il bar qualora il servizio sia effettuato anche per la clientela di passaggio) di superficie complessiva non inferiore a mq. 5,2 per ognuna delle prime dieci camere più mq. 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq. 0,65 per ogni camera oltre la ventesima.
1.43    Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.
1.44    Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.
1.45    Punti telefonici per uso comune in ogni piano e impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza.
1.46    Servizio di chiamata telefonica diretta ed a segnalazione luminosa per il personale in tutte le stanze.
1.47    Ascensori, montacarichi ed eventuale montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva.
1.48    Televisione in tutte le camere.
1.49    Radio e/o filodiffusione con regolazione autonoma in tutte le camere.
1.50    Telefax e fotocopiatrice.
1.51    Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).
1.51    bis  Impianti di cucina.
1.52    Autorimessa con attrezzatura di primo intervento capace di ospitare le vetture degli ospiti.
1.53    Divise per il personale e targhe d'identificazione.
1.54    Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.55    Servizio lavanderia e stireria (solo nei giorni feriali): biancheria resa entro 24 ore.
1.56    Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli assicurato 16/24 ore.
1.57    Servizio custodia valori: cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell'albergo per le restanti.
1.58    Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 14/24 ore con personale addetto in via esclusiva che parla due lingue estere correntemente.
1.59    Portiere di notte disponibile a chiamata.
1.60    Servizio di prima colazione ed eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente.
1.61    Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 14/24 ore con personale addetto in via esclusiva.
1.62    Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.
1.63    Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore.
1.64    Frigo-bar in tutte le camere.
1.65    Servizio fax e fotocopiatrice.
1.66    Cambio biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani tutti i giorni.
1.67    Pulizia nelle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.
1.68    Macchina pulisci scarpe ad uso gratuito.
DOTAZIONI
1.69    Bagni completi in ogni camera
Accessori: saponetta, bagnoschiuma, dentifricio, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli.
1.70    Sistemazione delle camere:
-  letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
-  lampade o appliques da comodino;
-  punto illuminazione per leggere e scrivere;
-  secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
-  cestino rifiuti;
-  sgabello o ripiano apposito per bagagli;
-  una poltroncina per letto
-  accessori: documentazione sull'albergo, necessario per scrivere e per cucire.
C. 3 stelle (***)
REQUISITI MINIMI
1.71    Sale comuni di soggiorno e lettura, TV, zona bar, sala colazione e/o sala-pranzo, ricezione e portineria-informazioni, decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari. Sale di superficie complessiva (escluso la sala ristorante o il bar se utilizzati anche da clienti di passaggio) non inferiore a mq. 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq. 1,2 per ognuna delle camere fino alla ventesima più mq. 0,6 per ogni camera oltre la ventesima.
1.72    Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.
1.73    Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.
1.74    Chiamata telefonica diretta per il personale e telefono abilitato alla chiamata esterna diretta in tutte le camere.
1.75    Spazio riservato per le telefonate dei clienti.
1.76    Ascensore/i secondo la vigente normativa.
1.77    Televisione in tutte le camere.
1.78    Telefax e fotocopiatrice.
1.79    Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
1.79    bis  Cucina (per gli esercizi che prevedono il servizio di ristorante) e depositi.
1.79    ter  Parcheggio interno e/o esterno di dimensioni non inferiori a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.80    Servizio custodia valori: cassaforte in albergo.
1.81    Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.
1.82    Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 14/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno due lingue estere.
1.83    Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
1.84    Servizio di prima colazione anche in sala destinata ad altri usi, ma con tavoli separati.
1.85    Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto
1.86    Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore
1.87    Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore.
1.88    Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
1.89    Pulizia nelle camere ogni giorno.
DOTAZIONI
1.90    Bagni completi in ogni camera
Accessori: saponetta, bagnoschiuma, dentifricio, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
1.91    Sistemazione camere:
-  letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio
-  lampade o appliques da comodino;
-  punto illuminazione per leggere e scrivere;
-  secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
-  sgabello o ripiano apposito per bagagli;
-  cestino rifiuti;
-  una sedia per letto;
-  accessori: documentazione sull'albergo, necessario per scrivere e cucire.
1.92    Servizio fax e fotocopiatrice.
D. 2 stelle (**)
REQUISITI MINIMI
1.93    Sala soggiorno, ricezione, TV, bar con impianto posto in locale comune, sala pranzo (se previsto tale servizio), portineria informazioni. Sale di superficie complessiva (escluse l'eventuale sala ristorante o il bar se vengono utilizzate anche da clienti di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci camere più mq. 1 per ogni camera fino alla ventesima più mq. 0,5 per ogni camera oltre alla ventesima.
1.94    I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
1.95    Bagni completi (lavabo, bidet, wc, doccia) in tutte le camere.
1.96    Chiamata per il personale con telefono o campanello in tutte le camere.
1.97    Telefono in tutte le camere anche se non abilitato alla chiamata esterna diretta.
1.98    Uno spazio telefonico per uso comune.
1.99    Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
1.100  Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni).
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.101  Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.
1.102  Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
1.103  Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati.
1.104  Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani e a giorni alterni.
1.105  Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
DOTAZIONI
1.106  Servizi igienico-sanitari
Accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
1.107  Sistemazione camere:
-  letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
-  lampade o appliques da comodino;
-  punto illuminazione per leggere o scrivere;
-  secondo comodino o ripiano nelle doppie;
-  cestino rifiuti;
-  sgabello o ripiano per bagagli;
-  una sedia per letto.
E. 1 stella (*)
REQUISITI MINIMI
1.108  Sala con TV, che può coincidere con la sala ristorante (se previsto tale servizio) o il bar, ricezione, portineria-informazioni.
1.109  Servizi igienico-sanitari (lavabo, wc, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M. n. 236/89.
1.110  Chiamata per il personale con telefono o campanello in ogni camera.
1.111  Uno spazio telefonico per uso comune.
1.112  Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
1.113  Impianto di riscaldamento (tranne per gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.114  Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.
1.115  Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
1.116  Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.
1.117  Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
DOTAZIONI
1.118  Servizi igienico-sanitari
Accessori: saponetta, un telo da bagno, un'asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
1.119  Sistemazione camere:
-  letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
-  lampade o appliques da comodino;
-  cestino rifiuti;
-  una sedia per letto;
-  se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda.
2.Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere
Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38).
Le residenze turistico-alberghiere di seguito abbreviate in R.T.A. sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.
Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto.
Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:
a)  locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, installato nella camera da letto;
b)  locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto:
-  mq. 13 ad un posto letto
-  mq. 20 a due posti letto
-  mq. 27 a tre posti letto
più mq. 1 per ogni letto installato nella camera da letto
c)  camere da letto:
-  mq. 8 se ad un posto letto;
-  mq. 14 se a due posti letto
più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq.1 per posto letto, è dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo.
REQUISITI GENERALI
-  Immobile, arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità e buono stato di conservazione.
-  Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle eventuali parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
-  Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.
-  Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto.
-  Bagni privati e completi in tutte le unità abitative.
-  L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.
-  Biancheria da letto, bagno e cucina.
-  Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
-  Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).
-  Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi.
-  Ricezione e/o portineria-informazioni.
-  Centralino.
-  Sala comune.
-  Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.
A. 4 stelle (****)
REQUISITI MINIMI
2.01  Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle eventuali parti comuni, regolabile dal cliente (esclusi gli esercizi siti in zone montane).
2.02  Ascensore.
2.03  Posto auto assicurato per ogni unità abitativa.
2.04  Posto telefonico per i clienti.
2.05  Locale di ricevimento.
2.06  Locale di soggiorno.
2.07  Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq. 4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1,1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla 20ª e di mq. 0,55 per ognuna delle unità oltre la 20ª e comunque adeguata alla ricettività complessiva.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
2.08  Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità.
2.09  Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.
2.10  Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e tutti giorni.
2.11  Servizio di lavanderia e stireria;
2.12  Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.
2.13  Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.
2.14  Servizio di notte assicurato con addetto in via esclusiva.
2.15  Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.
DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE
2.16  Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
2.17  Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
2.18  Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
2.19  Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
2.20  Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta.
2.21  Televisori a colori con antenna satellitare.
2.22  Necessario per scrivere.
2.23  Necessario per cucire.
2.24  Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti.
2.25  Chiamata diretta telefonica del personale.
2.26  Asse e ferro da stiro.
CUCINA
2.27  Cucina con 3 fuochi o piastre e forno (anche a microonde e relativa alimentazione).
2.28  Frigorifero.
2.29  Lavello con scolapiatti.
2.30  1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 apriscatole, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica, 1 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
Per ogni persona ospitabile
2.31  2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina.
BAGNO
2.32  Saponette, bagnoschiuma.
2.33  1 telo da bagno, 1 asciugamano, 1 salvietta per persona.
2.34  Riserva carta igienica.
2.35  Sacchetti igienici.
2.36  Cestino rifiuti.
2.37  Specchio e contigua presa per energia elettrica.
2.38  Mensola.
2.39  Scopettino.
2.40  Asciugacapelli.
2.41  Tappetino da bagno.
B. 3 stelle (***)
REQUISITI MINIMI
2.42  Locale di ricevimento-soggiorno, una sala di uso comune. Gli spazi di uso comune non possono avere superficie complessiva inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla 20ª e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la 20ª e comunque adeguati alla ricettività complessiva.
2.43  Ascensore.
2.44  Centralino telefonico per clienti.
2.45  Parcheggio collettivo adeguato al numero delle unità abitative.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
2.46  Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.
2.47  Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata.
2.48  Servizio custodia valori.
2.49  Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.
2.50  Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 12/24 ore.
2.51  Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
2.52  Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE
2.53  Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.
2.54  Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino.
2.55  Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
2.56  Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
2.57  Televisore a colori.
2.58  Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti.
2.59  Asse e ferro da stiro.
CUCINA
2.60  Cucina con 3 fuochi o piastre e relativa alimentazione.
2.61  Frigorifero.
2.62  Lavello con scolapiatti.
2.63  1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 apriscatole, 1 bricco per latte, 1 pattumiera con sacchetti plastica, 1 tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.
Per ogni persona ospitabile:
2.64  2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina.
BAGNO
2.65  Saponette, bagnoschiuma.
2.66  1 telo da bagno per persona, 1 asciugamano e 1 salvietta per persona.
2.67  Riserva carta igienica.
2.68  Sacchetti igienici.
2.69  Cestino rifiuti.
2.70  Specchio e contigua presa per energia elettrica.
2.71  Mensola.
2.72  Scopettino.
2.73  Tappetino da bagno.
2 stelle (**)
REQUISITI MINIMI
2.74  Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar).
2.75  Ascensore.
2.76  Posto telefonico per i clienti.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2.77  Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore.
2.78  Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.
2.79  Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.
2.80  Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.
DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE
2.81  Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili.
2.82  Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
2.83  Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.
CUCINA
2.84  Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione.
2.85  Frigorifero.
2.86  Lavello con scolapiatti.
2.87  1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 apriscatole, 1 bricco per latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.
2.88  Per ogni persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina.
BAGNO
2.89  Saponette.
2.90  1 telo da bagno, 1 asciugamano e 1 salvietta per persona.
2.91  Riserva carta igienica.
2.92  Sacchetti igienici.
2.93  Cestino rifiuti.
2.94  Specchio e contigua presa per energia elettrica.
2.95  Mensola.
2.96  Scopettino.
2.97  Tappetino da bagno.
3.  ALLOGGI AGRITURISTICI
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Gli alloggi agrituristici sono divisi in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.
La classifica di tali alloggi da parte delle competenti AA.AA.PP.I.T. sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di civile abitazione secondo la normativa vigente.
Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94, gli alloggi agrituristici devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
-  acqua corrente;
-  riscaldamento nei locali comuni ed in almeno il 50% delle camere (si prescinde da tale requisito per gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva);
-  superficie minima delle camere 14 mq. se a due posti letto, 9 mq. se ad un posto letto;
-  bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
-  apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, radiotelefono o similari;
-  sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti se previsto il servizio;
-  deposito e/o magazzino.
Le aziende agrituristiche sono classificate a seconda del punteggio che sarà loro attribuito sulla base dei requisiti di cui alla sottoriportata tabella:

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Azienda       Regione  
Comune      Titolare  
TABELLA A  TABELLA B 


 1)  Esterno edifici  punti 2  -  3 
 2)  Interno edifici  punti 2  -  3 
 3)  Spazi interni  punti
 4)  Impianti termo/idro/elettrici  punti
5)  Arredamento  punti 2  -  3 
 6)  Servizi igienici  punti
 7)  Cucine  punti
 8)  Camere con bagno  punti 2  -  3 
 9)  Biancheria  punti
10)  Pulizia e riassetto alloggi  punti
11)  Telefono  punti
12)  Piscina  punti
13)  Tennis  punti
14)  Bocce  punti
15)  Campo da gioco  punti
16)  Parco per bambini  punti
17)  Ping pong  punti
18)  Sala di incontro  punti 1  -  2 
19)  Bonus  punti 1  -  2 


 1)  Assistenza agli ospiti  punti 2  -  3 
 2)  Strade e spazi verdi  punti 2  -  3 
 3)  Paesaggio  punti 2  -  3 
 4)  Natura  punti 2  -  3 
5)  Edifici di pregio  punti 2  -  3 
 6)  Arredi di pregio  punti 1  -  2 
 7)  Coltivazioni  punti 2  -  3 
 8)  Allevamenti  punti 2  -  3 
 9)  Agricoltura ecocompatibile  punti
10)  Trasformazione prodotti  punti 2  -  3 
11)  Vendita diretta  punti 1  -  2 
12)  Prima colazione  punti
13)  Ristorazione  punti 2  -  3 
14)  Agricampeggio  punti 2  -  3 
15)  Equitazione  punti 2  -  3 
16)  Faunistico-venatoria  punti
17)  Pesca  punti
18)  Biciclette  punti
19)  Attività artigianali/culturali  punti 2  -  3 
20)  Bonus  punti 1  -  2  -  3 


Totale tabella A. punti n. .............................. - Totale tabella B. punti n. .............................. - Totale tabelle A. + B. punti n. ....................................
Classifica ..............................

Data ..........................................................................................
   

Firma del rilevatore

N.B.: Evidenziare con un cerchio il punteggio prescelto.

A. 5 stelle (*****)
Sono attribuite alle aziende che soddisfano i requisiti base e raggiungono un punteggio complessivo minimo di 50 punti, con almeno 20 punti in tabella A e 25 punti in tabella B alle voci come sottospecificate:
TABELLA A
-  esterno edifici;
-  interno edifici, spazi interni, impianti termoelettrici, sala di incontro;
-  arredamento;
-  servizi igienici;
-  tutte le camere con bagno (nel caso di ospitalità in alloggi indipendenti non si considera il punteggio per camere con bagno ma è obbligatorio almeno un servizio igienico ogni quattro posti letto);
-  biancheria;
-  pulizia e riassetto alloggi;
-  telefono per ospiti;
TABELLA B
-  edifici e arredi di pregio;
-  assistenza agli ospiti;
-  ristorazione;
-  strade e spazi verdi;
-  coltivazioni;
-  contesto paesaggistico.
Dovranno inoltre essere totalizzati almeno 6 punti per le attività ricreative relative ai parametri da 12 a 18 (tabella A) e da 15 a 19 (tabella B).
B. 4 stelle (****)
Oltre ai requisiti base devono raggiungere un punteggio complessivo minimo di 40 punti, con almeno 15 punti nella tabella A e 20 punti nella tabella B, alle voci sottoriportate:
TABELLA A
-  esterno edifici;
-  interno edifici;
-  arredamento;
-  servizi igienici (almeno la metà delle camere con bagno privato e almeno 1 bagno completo ogni quattro posti letto privi di servizio igienico, nel caso di alloggi indipendenti 1 servizio igienico ogni quattro posti letto);
-  biancheria;
-  pulizia e riassetto alloggi;
-  telefono per gli ospiti;
TABELLA B
-  assistenza agli ospiti;
-  strade e spazi verdi;
-  contesto paesaggistico.
Dovranno inoltre essere totalizzati almeno 4 punti per attività ricreative relative ai parametri da 12 a 18 (tabella A) e da 15 a 19 (tabella B).
C. 3 stelle (***)
Oltre ai requisiti base devono acquisire un punteggio complessivo minimo di 30 punti di cui almeno 10 in tabella A e 15 in tabella B.
D. 2 stelle (**)
Oltre ai requisiti base devono raggiungere un punteggio complessivo minimo di 15 punti fra tabella A e tabella B.
E. 1 stella (*)
Soddisfano i requisiti minimi in premessa meglio specificati.
Modalità per l'attribuzione del punteggio.
L'esistenza di un determinato requisito fa sì che venga attribuito il punteggio minimo (1 o 2) se il requisito presenta particolari eventuali migliorie verrà attribuito un punteggio superiore o eventualmente il bonus.
Per l'attribuzione dei punteggi ogni elemento deve essere considerato sotto il profilo di:
a)  funzionalità (punteggi in tabella A);
b)  estetica (punteggi in tabella B);
c)  stato di manutenzione (punteggi di tabella A e B);
d)  contenuti culturali e tradizionali (punteggi di tabella B).
Per quanto riguarda la funzionalità, si deve tenere conto delle esigenze di confortevolezza degli ospiti dal punto di vista sia della qualità (es. comodità dei letti, illuminazione, ecc.) sia della quantità (ampiezza dei locali, dotazione di spazio nel mobilio, ecc.) delle diverse componenti, in funzione del soddisfacimento delle necessità pratiche di un buon soggiorno.
Per quanto riguarda l'estetica, occorre distinguere:
a)  riferimento a tipologie moderne (punteggi tabella A);
b)  riferimento a tipologie tradizionali (punteggi tabella B).
Per quanto riguarda lo stato di manutenzione, si deve tenere conto degli effetti funzionali ed estetici della migliore conservazione dei diversi fattori in esame (per esempio, un mobile in buono stato di manutenzione offrirà un aspetto integro, ed anche sportelli e cassetti di facile apertura, piani di appoggio solidi, ecc.).
3.01  Riferimenti per la valutazione dell'esterno degli edifici e pregio architettonico (tabella A/1; tabella B/5):
-  tipologia architettonica (antico di pregio, antico comune, moderno di pregio, moderno comune);
-  caratteristiche esterne fondamentali (tetto, mura, infissi, con particolare attenzione a tipologie costruttive e decorative tradizionali);
-  stato di manutenzione strutturale, estetica ed igienica.
3.02  Riferimenti per la valutazione dell'interno degli edifici (tabella A/2):
-  strutture interne (solai, pavimenti, infissi, con attenzione per materiali e tipologie costruttive e decorative tradizionali);
-  illuminazione naturale ed artificiale;
-  stato igienico e di manutenzione di mura, pavimenti, soffitti, arredi ed accessori.
3.03  Riferimenti per la valutazione degli spazi interni (tabella A/3):
-  si attribuisce il punteggio quando lo spazio coperto (privato ed anche comune) a disposizione di ciascun ospite si presenta notevolmente superiore ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento;
-  riguarda camere da letto, servizi igienici, cucine, locali di soggiorno, spazi comuni.
3.04  Riferimenti per la valutazione di impianti termoidroelettrici (tabella A/4):
-  si tratta dell'impianto di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua, dell'impianto di illuminazione e di prese elettriche, delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dell'alimentazione dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica;
-  fermo restando che tali impianti devono essere conformi alle norme di sicurezza, indipendentemente dal livello di classificazione, si tiene conto:
a)  delle caratteristiche tecnologiche delle diverse apparecchiature;
b)  della facilità dei comandi, e di regolazione autonoma;
c)  dell'eventuale rumore molesto prodotto dalle apparecchiature (caldaie, pompe, autoclavi, ecc.), o di cattivi odori;
d)  della disponibilità di informazioni chiare sull'uso;
e)  dell'età, dello stato di manutenzione e delle caratteristiche estetiche delle diverse apparecchiature.
3.05  Riferimenti per la valutazione degli arredi (tabella A/5; tabella B/6):
-  tipologia (stile, epoca, materiali, rifiniture) e armonia reciproca;
-  dotazione, disposizione e dimensioni in rapporto alle esigenze dell'accoglienza;
-  funzionalità e stato di manutenzione;
-  superfici lavabili, nei bagni e nelle cucine;
-  decorazioni e rifiniture.
3.06  Riferimenti per la valutazione dei servizi igienici (tabella A/6):
-  dimensioni del locale;
-  dotazione e caratteristiche di sanitari, rubinetterie;
-  dotazioni e caratteristiche di accessori, strumenti di pulizia, ecc.;
-  caratteristiche igieniche e stato di manutenzione.
3.07  Riferimenti per la valutazione delle cucine (tabella A/7):
-  ci si riferisce alle dotazioni delle cucine esistenti negli appartamenti (fornelli, frigorifero, arredi, vasellame, stoviglie ed altri utensili per la preparazione e la somministrazione dei pasti);
-  si tiene conto delle caratteristiche funzionali ed estetiche, della dotazione quantitativa di stoviglie e vasellame, dello stato di manutenzione delle attrezzature e degli accessori.
3.08  Riferimenti per la valutazione delle camere con bagno (tabella A/8):
-  si tiene conto della esistenza di camere dotate di bagno privato, nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere (sono quindi escluse le camere degli appartamenti);
-  il livello inferiore di punteggio è riconosciuto quando almeno metà delle camere disponibili abbia il bagno privato e per le rimanenti sia disponibile almeno un bagno ogni due camere; il livello superiore quando tutte le camere abbiano il bagno privato.
3.09 Riferimenti per la valutazione della biancheria (tabella A/9):
-  si tiene conto della esistenza del servizio di dotazione e cambio della biancheria (lenzuola, federe, asciugamani) con cadenza almeno settimanale.
3.10  Riferimenti per la valutazione di pulizia e riassetto alloggi (tabella A/10):
-  si tiene conto della prestazione giornaliera del servizio, anche facoltativa (a richiesta degli ospiti).
3.11  Riferimenti per la valutazione del parametro telefono (tabella A/11):
-  ci si riferisce alla presenza in azienda di un telefono pubblico, al quale gli ospiti abbiano libero accesso nelle 24 ore senza doversi rivolgere alla direzione.
3.12  Riferimenti per la valutazione delle attrezzature ricreative e delle attività culturali (tabella A dal 12 al 18; tabella B dal 15 al 19):
-  il punteggio si attribuisce come da tabella quando esiste nell'azienda l'opportunità descritta, purché in buono stato di funzionalità e praticabilità;
-  nei casi in cui sono previsti due livelli di punteggio (tabella A/18; tabella B 15 e 19), occorre tenere conto del grado di organizzazione, della dimensione o della varietà delle attività proposte, delle caratteristiche di strutture e allestimenti accessori;
-  per campo da gioco (tabella A/15) si intende un'area in erba o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto;
-  per parco per bambini (tabella A/16) si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccini;
-  per sala di incontro (tabella A/18) si intende un locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiaccherare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società (la valutazione tiene conto della organizzazione e della varietà di queste opportunità).
Riferimenti specifici per la valutazione dell'equitazione (tabella B/15):
-  numero dei cavalli disponibili;
-  presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore;
-  qualifica ufficiale del personale istruttore e guida;
-  caratteristiche e qualità delle attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori);
-  organizzazione di passeggiate (meta, durata, contenuti culturali ed enogastronomici).
Riferimenti specifici per la valutazione della pesca (tabella B/17):
-  si tratta della possibilità di pesca in acque aziendali, quindi non soggetta a licenza pubblica.
3.13  Riferimenti per la valutazione della assistenza agli ospiti (tabella B/1):
-  la residenza dell'operatore in azienda è condizione per attribuire il punteggio inferiore;
-  per l'attribuzione del punteggio superiore deve sussistere la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia; oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica.
3.14  Riferimenti per la valutazione di strade e spazi verdi (tabella B/2):
-  si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti (strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione, area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto ecc.) all'interno dell'azienda;
-  la funzionalità è principalmente da riferire:
a)  allo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.);
b)  alla presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di riposo;
c)  alla presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio, accessori da gioco);
d)  alla segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento;
-  l'estetica è principalmente da riferire alla presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.
3.15  Riferimenti per la valutazione del contesto paesaggistico e naturalistico (tabella B/3-4):
-  morfologia territoriale e ampiezza dell'orizzonte;
-  tipo di insediamenti circostanti (agricoli, civili, industriali);
-  prossimità di strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri;
-  presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi;
-  rumori, fumi, cattivi odori.
3.16  Riferimenti per la valutazione delle coltivazioni e degli allevamenti (tabella B/7-8):
-  varietà, dimensione, qualità;
-  rilevanza alimentare (suscettibilità di trasformazione, vendita diretta e impiego nella ristorazione sul posto);
-  occasioni di coinvolgimento culturale dell'ospite (es. vendemmia, raccolta olive, visita alla stalla).
3.17  Riferimenti per la valutazione delle tecniche agricole ecocompatibili (tabella B/9):
-  deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
-  occorre tenere conto della varietà, dell'estensione e del tipo di colture soggette a tecniche ecocompatibili.
3.18  Riferimenti per la valutazione di trasformazione dei prodotti (tabella B/10):
-  ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agro-zootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.);
-  i due livelli di punteggio si attribuiscono in relazione alla varietà e alla quantità dei prodotti trasformati, alla qualità in rapporto alla attribuzione di denominazioni e marchi di origine e di tipicità, alle caratteristiche delle lavorazioni, del confezionamento e della presentazione.
3.19  Riferimenti per la valutazione della vendita diretta (tabella B/11):
-  varietà, tipo, qualità (tipicità di zona, specificità di lavorazione) e quantità delle produzioni disponibili;
-  caratteristiche del locale di vendita, della presentazione e delle confezioni.
3.20  Riferimenti per la valutazione della prima colazione e della ristorazione (tabella B/12-13):
-  dimensioni della sala da pranzo in rapporto al numero di coperti;
-  caratteristiche e stato di manutenzione di arredi, decorazioni, posate, vasellame, tovagliati;
-  varietà e qualità del menu e sua connessione con le produzioni aziendali e tipiche della zona, nonché con la enogastronomia tipica del luogo.
3.21  Riferimenti per la valutazione dell'agricampeggio (tabella B/14):
-  posizione, giacitura e qualità del terreno (inerbimento, polverosità, asperità);
-  ombreggiamento, naturale o artificiale, delle piazzole;
-  qualità dei servizi igienici (vedi anche tabella A/6);
-  spazio a disposizione di ciascuna piazzola;
-  cura dell'area (vedi anche tabella B/2).
3.22  Il bonus sarà attribuito, considerando l'esercizio nella sua interezza, con particolare riferimento alla struttura ai servizi offerti ed alla professionalità del personale.
4.  CAMPEGGI
I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agricampeggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art. 2, comma 2°, lett. b).
5.  VILLAGGI TURISTICI
Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle.
Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento:
a)  ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dal D.P.R. n. 1437/70 con non più di quattro posti letto, anche sovrapponibili, per camera;
b)  ai requisiti di cui alle tabelle C e D (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulottes o similari;
c)  ai requisiti di cui alle tabelle C e D della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, per le tipologie miste.
6.  AFFITTACAMERE
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente. Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.
REQUISITI
6.01  Riscaldamento (si prescinde da tale requisito, per gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).
6.02  Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
6.03  Bagno completo per uso comune ogni 4 posti letto (o frazione) privi di bagno.
6.04  Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.
6.05  Arredamento confortevole e decoroso: letto, comodino o ripiano, cassetti, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
PRESTAZIONE SERVIZI
6.06  Fornitura energia elettrica.
6.07  Fornitura acqua calda e fredda.
6.08  L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata solo per le persone alloggiate.
6.09  Pulizia camere ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.
6.10  Cambio biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.
7.  RIFUGI ALPINI O MONTANI
I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri urbani. Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.
REQUISITI MINIMI
7.01  Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
7.02  Servizio cucina o attrezzatura cucina comune.
7.03  Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti.
7.04  Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito.
7.05  Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare.
7.06  Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni.
7.07  Un wc ed un lavabo ogni 4 posti letto privi di bagno privato ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno.
7.08  Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 14 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto per camera e di 10 posti letto per camerate. A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie e la cubatura della camera.
7.09  Locale utensili ed attrezzi.
7.10  Riscaldamento.
PRESTAZIONE SERVIZI
7.11  Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana.
7.12  Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.
DOTAZIONI
7.13  Cassetta di pronto soccorso.
7.14  Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti
9.Case ed appartamenti per vacanza
Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di uno o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.
Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.
Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa.
Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani.
Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto.
Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:
a)  locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto:
-  mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni posto letto, oltre i primi due, installato nelle camere da letto;
b)  locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto:
-  mq. 13 ad un posto letto;
-  mq. 20 a due posti letto;
-  mq. 27 a tre posti letto
più mq. 1 per ogni letto installato nelle camere da letto;
c)  camere da letto:
-  mq. 8 se ad un posto letto;
-  mq. 14 se a due posti letto
più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.
Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posti letto, e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo.
REQUISITI GENERALI
9.01  Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
9.02  Cucina o angolo cottura.
9.03  Bagni privati e completi.
9.04  L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.
9.05  Biancheria da letto, bagno e cucina.
9.06  Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
9.07  Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).
9.08  Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
9.09  Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.
DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE
9.10  Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
9.11  Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
9.12  Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
9.13  Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
9.14  Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti.
CUCINA
9.15  Cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a microonde - relativa alimentazione).
9.16  Frigorifero.
9.17  Lavello con scolapiatti.
9.18  1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 apriscatole, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica, 1 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
Per ogni persona ospitabile:
9.19  2 coltelli, 2 forchette, due cucchiai, due cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, due bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina.
BAGNO
9.20  Telo da bagno per persona.
9.21  Asciugamano per persona.
9.22  Salvietta per persona.
9.23  Cestino rifiuti.
9.24  Specchio e contigua presa per energia elettrica.
9.25  Mensola.
9.26  Scopettino.
9.27  Tappetino da bagno.
(97.47.2350)
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ORDINANZE ASSESSORIALI


  360.70.97.1.110997 $ 

ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 4 settembre 1997.
Integrazione dell'ordinanza assessoriale n. 25 del 28 luglio 1995.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza assessoriale n. 25 prot. n. 1390 del 28 luglio 1995, concernente nomine del personale non insegnante non di ruolo negli istituti regionali pareggiati;
Visto l'art. 4 della medesima ordinanza assessoriale;
Visto il C.C.N.L. comparto scuola del 4 agosto 1995, relativamente alla tab. I allegata all'art. 51, comma 1, in cui vengono determinati i nuovi requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
Considerato che per consentire la presentazione dei titoli suddetti agli eventuali istanti che chiedano l'inclusione nelle graduatorie regionali del personale non docente, triennio 1998/99 - 2000/01, occorre posticipare i termini di presentazione delle domande, previsti all'art. 4 della citata ordinanza assessoriale dal 1° al 30 settembre 1997;
Sentite le OO.SS. di categoria;

Ordina:


Art. 1

L'ordinanza assessoriale n. 25 prot. n. 1390 del 28 luglio 1995 è parzialmente modificata ed integrata dagli articoli seguenti.

Art. 2

Coloro che aspirano all'inclusione nelle graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. - triennio 1998/2001 - devono presentare domanda alla Sovrintendenza scolastica regionale, via Fattori, 60 - Palermo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sono fatte salve le domande presentate prima della pubblicazione della presente ordinanza, che possono essere integrate o sostituite entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 3

Requisiti culturali

Fermo restando che per il personale A.T.A. già titolare, prima dell'entrata in vigore del C.C.N.L., di un rapporto di lavoro a tempo determinato o comunque iscritto nelle graduatorie regionali per supplenze, rimangono validi i titoli medesimi previsti dal precedente ordinamento, i nuovi aspiranti saranno inclusi in gradua-
toria, di cui al precedente art. 1, se in possesso dei seguenti titoli corrispondenti alle appresso indicate qualifiche:
Responsabile amministrativo:
a)  diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero), diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b)  diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.
I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
-  corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore alle 600 ore;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valida la laurea specifica (giurisprudenza, economia e commercio, economia bancaria, laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche;
Assistente amministrativo:
a)  diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità aziendale);
b)  diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari;
Assistente tecnico:
a)  diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
b)  diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
  D'ANDREA 



Registrato alla Corte de conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 83.
(97.49.2512)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI


  3150A.70.97.1.040997 $ 


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 29 ottobre 1997, recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 71 depositato il 15 novembre 1997
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha approvato il disegno di legge nn. 542/560 dal titolo «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali», successivamente pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 3 novembre 1997.
Il legislatore, nell'approssimarsi della scadenza del termine triennale dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato stipulati per mezzo di tutti gli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano, effettuate in Sicilia in attuazione delle leggi nazionali n. 41/86 e n. 449/87, nonché della legge regionale n. 26/88, ha predisposto un'elaborata iniziativa legislativa per garantire stabilità occupazionale agli oltre 500 addetti al settore.
Il provvedimento legislativo oggetto del presente gravame prevede, infatti, la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali con l'inclusione di nuove figure professionali, corrispondenti alle mansioni sinora svolte dai soggetti impegnati nell'attività di catalogazione e il tempestivo avvio di procedure concorsuali cui gli stessi sono ammessi con particolari titoli di preferenza.
Nell'attesa della conclusione delle suddette procedure di reclutamento è disposta, inoltre, la proroga "tout court" sino al 31 dicembre 1998, dei contratti di lavoro attualmente in vigore nel palese intento di ulteriormente consolidare le situazioni di precariato già esistenti.
L'iniziativa legislativa nel suo complesso si configura come un nuovo tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, eludendo al contempo il chiaro dispositivo della decisione di codesta ecc.ma Corte n. 59/97.
Seppure sia riconosciuto al legislatore statale e regionale un vasto ambito di discrezionalità nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici esso, tuttavia, non può ritenersi «sottratto al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità proclamati dall'art. 97 della Costituzione, secondo i canoni della non arbitrarietà e della ragionevolezza».
Proprio sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, appare censurabile l'intera iniziativa laddove prevede apoditticamente la modifica e l'ampliamento, per taluni profili professionali, delle piante organiche dei ruoli tecnici dell'Assessorato dei beni culturali in pendenza del termine prestabilito dalla Giunta regionale che, con delibera n. 332 del 7 agosto 1997 (allegato A), ha disposto l'attivazione delle procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro del personale ai fini della conseguente ridistribuzione nei vari rami dell'Amministrazione.
Il Governo regionale, infatti, a seguito anche dell'ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ha ritenuto di dover dare attuazione ai principi di riforme economico-sociale contenuti nell'art. 2 della legge n. 421/92, a tal fine ponendo in essere le opportune procedure.
Dette procedure, secondo le direttive impartite dall'Assessore alla Presidenza con circolare del 22 settembre 1997 (allegato B), non dovranno comportare un aumento del personale dei vari Assessorati, «risultato che nel complesso porterebbe all'esigenza di aumentare il già numeroso personale attualmente in servizio (17.000 unità)», bensì ottenere il risultato di "razionalizzazione del carico di lavoro che, ovviamente, può richiedere l'aumento del personale in servizio presso gli Assessorati, ma alla suddetta soluzione bisogna giungere solo dopo aver verificato le altre, quali semplificazione e snellimento di procedimenti, informatizzazione, accorpamento di gruppi di lavoro, etc.».
Orbene è di tutta evidenza che l'intervento legislativo "de quo", in quanto si sovrappone ad un procedimento amministrativo già avviato, determina la subordinazione del fine pubblico perseguito dall'amministrazione all'interesse del personale a proseguire e stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, già censurata con le sentenze di codesta Corte n. 59 e n. 153 del 1997.
In proposito si rileva che nei lavori parlamentari e preparatori (allegato C) non vi è traccia dell'effettuazione di qualsivoglia valutazione di dati obiettivi e concreti sull'utilizzazione del personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale, la cui dotazione ora si intende modificare ed ampliare.
Al riguardo non ininfluente è la circostanza che gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali dispongono già di proprio personale tecnico e si avvalgono di dipendenti appartenenti al ruolo speciale transitorio ex legge regionale n. 25/93 che hanno svolto e svolgono attività analoghe alla catalogazione, i quali hanno fatto pervenire numerosi esposti in cui lamentano la sovrapposizione dei compiti che si intendono affidare ai nuovi assunti con quelli già di loro pertinenza (allegato D).
Ulteriori motivazioni a sostegno del presente gravame si rinvengono nelle disposizioni relative al procedimento concorsuale, da cui emerge in maniera incontrovertibile che il reale intento del legislatore è quello di assicurare comunque la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine stipulati con gli oltre 500 c.d. "catalogatori".
L'insieme delle previsioni contenute negli artt. 6, 7 ed 8 e la creazione delle nuove figure professionali previste dalla tabella A configura infatti una sorta di preventiva identificazione dei beneficiari del provvedimento legislativo che sarebbero, nella quasi totalità, i soggetti che in atto prestano servizio con rapporti di lavoro subordinato di diritto privato presso le Sovrintendenze dell'Isola.
Una prima anomalia è rinvenibile, infatti, nella istituzione delle nuove qualifiche di assistente tecnico archeologo, assistente tecnico architetto, assistente tecnico etno-naturalista, assistente tecnico storico dell'arte, etc., non riscontrabili peraltro in nessuna amministrazione pubblica, di cui il legislatore non si cura né di definire i compiti né tantomeno di prescrivere i relativi titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso.
Di contro, senza alcuna motivazione rinvenibile nei lavori preparatori è disposta l'eliminazione, quale requisito per l'ammissione alla qualifica di dirigente tecnico archeologo, del possesso della laurea in lettere classiche (art. 7, 4° comma) sinora ritenuta indispensabile "ratione materia" in tutte le pubbliche amministrazioni.
Nel medesimo art. 7 è altresì prevista l'eliminazione della riserva del 50% dei posti in favore dei soggetti impegnati in progetti di utilità collettiva (c.d. articolisti) e la riduzione dal 15% al 5% della percentuale di riserva per il personale interno.
A fronte di tali soppressioni viene introdotta all'art. 6 una specifica riserva, pari al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale che ha prestato «effettivo servizio per la realizzazione degli interventi» di catalogazione di cui alle leggi regionali n. 25/93 (art. 111) e n. 34/94 (art. 13) prevedendo al contempo, nel successivo comma 3°, l'ulteriore valutazione del medesimo servizio quale titolo di preferenza.
E' di palmare evidenza che da tale congegno normativo di riserva e di valutazione dei titoli risulta oltremodo privilegiata la posizione dei "catalogatori", che così otterrebbero la pressocché assoluta certezza di essere assunti dalla Regione con ingiustificato pregiudizio per la generalità dei cittadini che intendono accedere all'impiego pubblico e, soprattutto, deriva grave nocumento per la P.A. che vedrebbe compromessa la possibilità di avere un più vasto ambito di soggetti da selezionare.
Che il legislatore confidi che con la normativa testé adottata possa dare definitiva soluzione alle aspettative occupazionali del personale precario in questione, risulta anche dalla previsione del 2° comma dell'art. 6, ove in modo irrituale si assegnano ai neo assunti mansioni prevalentemente di catalogazione, in ciò arbitrariamente superando le eventuali discrezionali valutazioni dell'amministrazione dei beni culturali tendenti ad una diversa utilizzazione magari maggiormente rispondente alle contingenti esigenze.
Ma vi è di più: il legislatore, nell'intento di garantire stabilità occupazionale ai pochi soggetti appartenenti alle qualifiche inferiori che non potrebbero beneficiare delle norme di privilegio prima descritte, all'art. 8 estende la riserva del 50% dei posti anche alle qualifiche sino al IV livello per le quali, a rigore di legge, è prescritto l'avviamento numerico dalle liste di collocamento.
Nel contesto delineato non può inoltre ritenersi legittima neanche la proroga dei contratti di lavoro a termine strettamente correlata alla conclusione delle procedure concorsuali non giustificata piuttosto dal riscontro e dalla verifica dei risultati sinora conseguiti e dalla identificazione di ulteriori programmi finalizzati aventi una durata prestabilita con termini differenziati a seconda dell'oggetto dell'attività di catalogazione.
In merito alla definizione del particolarmente celere procedimento concorsuale delineato dall'art. 4 non ci si può esimere dal prospettare censure di costituzionalità circa l'integrale devoluzione di compiti di natura prettamente pubblica ad imprese private scelta peraltro con il metodo della trattativa privata, nonostante gli importi dei relativi appalti possano superare la soglia comunitaria dei 200.000 ECU.
Da quanto sinora rappresentato si ritiene sufficientemente dimostrata la sussistenza di quelle inversioni di priorità tra l'interesse del personale precario all'impiego e le esigenze dell'Amministrazione già posta in essere dal legislatore siciliano con il disegno di legge n. 1181 approvato il 24 marzo 1996, dichiarato incostituzionale con la sentenza di codesta Corte n. 59/97, che configura, ancora una volta, violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

l'intero disegno di legge n. 542/560, dal titolo «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997, ad eccezione dell'art. 5, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
Palermo, 7 novembre 1997.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(97.48.2447)
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  620.70.97.1.151197.71 $ 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 29 ottobre 1997, recante: «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 70 depositato l'11 novembre 1997
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 477 dal titolo «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il successivo 3 novembre 1997.
Nel testo originario del provvedimento legislativo predisposto dal Governo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 47/97, per adeguare, a seguito dell'assestamento di risultati di gestione dell'esercizio 1996, le previsioni di avanzo e/o di disavanzo iscritto sul bilancio per l'anno in corso, sono state inserite con emendamenti estemporanei durante il dibattito in aula, seguendo una discutibile seppure consolidata prassi, numerose disposizioni di cui una suscita rilievi di carattere costituzionale.
L'articolo 10, che di seguito si trascrive, dà adito a censura sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 81, 4° comma e 97 della Costituzione.
«Art. 10 - Lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato prioritariamente per la copertura delle spese per il personale transitato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 45/95».
Detta disposizione, infatti, poiché fa genericamente riferimento a tutto il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato dei soppressi consorzi di bonifica transitato nei nuovi enti, amplia la sfera di applicazione del finanziamento regionale determinando una nuova maggiore spesa a carico del bilancio della Regione senza che ne sia stabilito contestualmente l'ammontare ed indicate le risorse finanziarie con cui farvi fronte (C.C. n. 12/87, n. 37/61, n. 135/68).
Il legislatore con la norma "de qua", si limita invero a disporre l'utilizzazione prioritaria dei fondi stanziati su un capitolo già esistente del bilancio regionale per specifiche finalità individuate dalle leggi regionali n. 106/77, n. 49/81, n. 45/95 (artt. 25 e 26), per destinarle al pagamento delle retribuzioni di tutto il personale, comunque assunto ed in servizio, presso i consorzi di bonifica.
Ai fini di una migliore intelligenza della norma censurata si ritiene opportuno premettere un breve cenno sulla legislazione regionale sinora vigente che regola i rapporti finanziari fra la regione ed i consorzi di bonifica.
La legge n. 49/81 ha limitato l'integrazione dei bilanci degli enti in questione nella misura del 95% dell'ammontare delle retribuzioni annualmente erogate al personale dipendente di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1980, facendo contestualmente divieto ai consorzi medesimi di procedere a nuove assunzioni, ad eccezione di quelle destinate alla copertura di posti appartenenti alla carriera direttiva mediante pubblici concorsi.
Negli anni successivi al 1980 e sino al 1995, (anno in cui con legge n. 45 il legislatore ha introdotto una nuova disciplina nel settore) nonostante la vigenza del divieto i consorzi hanno tuttavia fatto ricorso, in presenza di esigenze di ordinarie e straordinarie gestioni, all'assunzione di personale straordinario, il cui onere è rimasto integralmente a carico degli enti fruitori che con proprie risorse vi hanno sinora fatto fronte.
Da ultimo la sopra cennata legge n. 45/95 ha previsto che il finanziamento regionale si estenda alle retribuzioni del personale straordinario che, avendo nel triennio precedente 1992-1994, prestato attività lavorativa presso i consorzi con rapporti di lavoro a tempo determinato, beneficia delle particolari garanzie occupazionali di cui all'art. 30 della medesima legge.
Dal chiaro tenore letterale dell'art. 25 della legge regionale n. 45, di recente modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 27/97, risultano, pertanto, tuttora escluse dal contributo a carico del bilancio regionale le retribuzioni di circa un centinaio di dipendenti (secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, allegato 1), assunti dai consorzi successivamente al 31 dicembre 1980, in violazione del generale divieto posto dall'art. 3 della legge regionale n. 49/81 e non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 30 sopracitato.
Orbene la norma, che per il suo carattere palesemente innovativo ed ampliativo dell'intervento finanziario della Regione si è dimostrata essere censurabile per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione, si pone altresì in contrasto con il principio di cui all'art. 97 Cost.
Il legislatore autorizza, infatti, mediante la prioritaria utilizzazione dei fondi del capitolo 16004, un'ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle spese di gestione e funzionamento ordinario degli enti preposti alla bonifica, per privilegiare quelli fra quest'ultimi che, in spregio alle norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale del cui mantenimento in servizio devono ancora pronunciarsi, peraltro, i nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie piante organiche.

P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto.

Impugna

l'art. 10 del disegno di legge n. 477 dal titolo «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997, per violazione all'art. 81, 4° comma, e 97 della Costituzione.
Palermo, 5 novembre 1997.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(97.48.2448)
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  620.70.97.1.111197.70 $ 


PRESIDENZA

Estinzione dell'opera pia Orfanotrofio maschile Parisi Giarratano di Gibellina.

Con decreto presidenziale n. 288 del 16 ottobre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 novembre 1997 al n. 9411, l'opera pia Orfanotrofio maschile Parisi Giarratano di Gibellina è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune di Gibellina.
(97.46.2337)
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  306-1/1.70.97.1 $ 


   

Fusione dell'opera pia Moncada di Caltanissetta con l'opera pia Istituto Boccone del povero Mons. Gurrera di Caltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 289 del 16 ottobre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 novembre 1997 al n. 9399, l'opera pia Moncada è stata dichiarata fusa con l'opera pia Istituto Boccone del povero Mons. Gurrera, entrambe di Caltanissetta.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(97.46.2338)
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  306-1/2.70.97.1 $ 


   

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 290 del 16 ottobre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 novembre 1997 al n. 9398, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo, composto da 21 articoli.
(97.46.2335)
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  306-1/3.70.97.1 $ 


   

Estinzione dell'opera pia Istituti riuniti di assistenza femminile 1° gruppo di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 348 del 27 ottobre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 novembre 1997 al n. 9400, l'opera pia Istituti riuniti di assistenza femminile 1° gruppo di Palermo è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune di Palermo, con il vincolo di mantenerne la destinazione originale.
(97.46.2336)
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  306-1/4.70.97.1 $ 


   

Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Messina.

Con D.P. n. 357/Gr. XV-S.G. del 6 novembre 1997, la dott.ssa Giuseppina Trichini, nata a Spadafora (ME) il 25 settembre 1939, residente in Strada Panoramica, n. 1390 (palazzina Alleruzzo) - Messina e la dott.ssa Rosalia Valenti, nata a Messina il 17 febbraio 1958, residente in via dei Mille, n. 192 - Messina, sono state nominate, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Messina, in sostituzione della dott.ssa Lidia Azzolina, collocata in pensione e del dott. Antonio Muscolino, non più interessato alla carica.
(97.46.2302)
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  306-1/5.70.97.1 $ 


   

Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Siracusa.

Con D.P. n. 358/Gr. XV-S.G. del 6 novembre 1997, la dott.ssa Rosa Nigro, nata il 20 novembre 1961 e residente a Palazzolo, via Nazionale, n. 115 e la dott.ssa Francesca Parlato, nata il 5 luglio 1951 e residente a Sortino, via Libertà, n. 92 sono state nominate, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Siracusa, in sostituzione della dott.ssa Amalia Agati e del dott. Gaetano Pignatello, decaduti dall'incarico per collocamento a riposo.
(97.46.2305)
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  306-1/6.70.97.1 $ 


   

Sostituzione di componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Caltanissetta.

Con D.P. n. 359/Gr. XV-S.G. del 6 novembre 1997, il dott. Zugno Giuseppe, nato a Caltanissetta il 27 novembre 1965, ed ivi residente in via Lombardia, n. 5, la dott.ssa Lo Manto Carmela, nata a Palermo il 13 maggio 1963 e residente in viale della Regione n. 22 - Caltanissetta e la dott.ssa Russo Maria Teresa, nata a Caltanissetta il 24 giugno 1959, residente in viale Trieste, n. 221 - Caltanissetta, sono stati nominati, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, componenti della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Caltanissetta, in sostituzione della dott.ssa Arnone Maria Elisa, della dott.ssa Burgio Maria Antonia e della dott.ssa Medico Loredana.
(97.46.2303)
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  306-1/7.70.97.1 $ 


   

Sostituzione del segretario della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Agrigento.

Con il D.P. n. 361/Gr. XV-S.G. del 6 novembre 1997, le funzioni di segretario della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Agrigento sono state affidate al sig. Calogero Catalano, nato a Porto Empedocle il 19 settembre 1948, assistente amministrativo presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in sostituzione del sig. Antonio Salvatore Sicilia.
(97.46.2301)
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  306-1/8.70.97.1 $ 


   

Sostituzione del presidente e di un componente della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Palermo.

Con il D.P. n. 362/Gr. XV-S.G. del 6 novembre 1997, le funzioni di presidente della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Palermo sono state affidate al dott. Sergio Di Mino, farmacista, residente a Palermo in via Serradifalco, n. 191, in sostituzione del dott. Giuseppe Li Calzi.
Il dott. Mario Barone, farmacista, residente a Palermo in via V. C. Piazza, n. 19, è stato nominato, in rappresentanza della Federfarma, componente della commissione tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Palermo, in sostituzione del dott. Salvatore Glorioso.
(97.46.2304)
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  306-1/9.70.97.1 $ 
   


ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione della qualità di fiammiferi che la ditta SFAS S.p.A. può produrre per l'anno 1997.

Con decreto n. 1543 del 31 ottobre 1997 dell'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1951, n. 46, il quantitativo di fiammiferi che la ditta SFAS S.p.A. di Catania può produrre nell'anno 1997 viene stabilito in n. 1.390.304.250 unità.
(97.46.2297)
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  335-1/1.70.97.1 $ 
   


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Finanziamento al comune di Aragona per la realizzazione di lavori stradali.

Con decreto n. 2078 del 30 ottobre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto il finanziamento di L. 70.000.000 sul capitolo 70743, esercizio 1997 (fondi di cui alla legge 25 luglio 1994, n. 471), al comune di Aragona per la realizzazione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale di via Petrusella, via Nazareno, via Naselli e via Spinuzza.
(97.46.2314)
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  340-1/1.70.97.1 $ 


   

Conferma del finanziamento e fissazione dei termini di inizio e compimento delle espropriazioni, nonché dei lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto esterno nel comune di Mineo.
Con decreto n. 2095/18 del 31 ottobre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha confermato il finanziamento concesso con decreto n. 2305/18 del 30 dicembre 1991, ed ha fissato in mesi 6 e mesi 48, rispettivamente, i termini di inizio e compimento delle espropriazioni ed in mesi 6 e mesi 48, rispettivamente, i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori di potenziamento e ristrutturazione acquedotto esterno nel comune di Mineo.
(97.46.2316)
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  340-1/2.70.97.1 $ 
   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico mattatoio di Palermo, sito in via Macello.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 23292 del 7 novembre 1997, il sindaco del comune di Palermo è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ad aumentare la capacità operativa di macellazione del pubblico mattatoio, sito in via Macello, fino ad un massimo di 5 capi bovini equivalenti (UGB).
(97.46.2313)
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  350-1/1.70.97.1 $ 


   

Autorizzazione all'Azienda Fintur S.p.A. all'esercizio dell'attività idrotermale presso il Centro termale Sciacca Mare.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 2557 del 28 novembre 1997, l'Azienda Fintur S.p.A. è autorizzata ad espletare, per proprio nome e conto, l'attività idrotermale negli alberghi ex Sitas S.p.A. del Centro termale Sciacca Mare, già autorizzati, per le prestazioni di cui al decreto n. 1673 del 19 ottobre 1991.
(97.49.2543)
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  350-1/2.70.97.1 $ 


ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave.
Con decreto n. 601/41 del 9 settembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Di Nicolò Agostino, con sede legale in Enna, via Rosso di San Secondo n. 10, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Mandre Bianche del comune di Agira (EN).
(97.46.2327)
  355-1/1.70.97.1 $ 


Con decreto n. 731/41 del 6 novembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società ICES s.r.l., con sede legale in Siracusa, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Cugni del territorio del comune di Sortino (SR).
(97.46.2333)
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  355-1/2.70.97.1 $ 


   

Sostituzione del segretario della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 643/9 del 16 ottobre 1997, ha nominato presso la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39/77 e successive modifiche ed integrazioni, la dott.ssa Di Giovanni Anna Maria, dirigente amministrativo, in sostituzione del dott. Colavolpe Raffaele, collocato in quiescenza, quale segretario.
(97.46.2329)
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  355-1/3.70.97.1 $ 
   

Variazione della sede sociale della ditta Ecotecnica s.r.l., in Mazara delVallo.

Con decreto n. 647/10 del 17 ottobre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha proceduto alla variazione della sede legale dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 1226/91 del 22 giugno 1991 alla ditta Ecotecnica, con sede legale a Mazara del Vallo in via degli Archi, n. 70, variandola in ditta Ecotecnica s.r.l. con sede legale a Mazara del Vallo in via C. Filine, n. 23.
Resta invariato quant'altro prescritto nel decreto n. 364/10 del 10 giugno 1993.
(97.46.2331)
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  355-1/4.70.97.1 $ 


   

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 677/17 del 20 ottobre 1997 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta I.T.A. s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di trasformazione agrumi sito nel comune di Monreale.
(97.45.2239)
  355-1/5.70.97.1 $ 


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 681/17 del 20 ottobre 1997 è stata concessa alla ditta Fornace Laterizi Imera di Imera Michele & C. s.a.s. l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di produzione laterizi svolta in S. Cataldo, contrada Pirato Giordano.
(97.45.2251)
  355-1/6.70.97.1 $ 


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 682/17 del 20 ottobre 1997 è stata concessa alla ditta Anzalone Gessi s.r.l. l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di produzione gesso svolta in contrada Scarlata s.n. del comune di S. Cataldo.
(97.45.2250)
  355-1/7.70.97.1 $ 


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 704/17 del 21 ottobre 1997 è stata concessa alla ditta Calcestruzzi Clemente s.r.l., con sede legale in Montevago, contrada Cicchitello, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dall'impianto per la produzione di calcestruzzo sito in contrada Strasatto del comune di Castelvetrano.
(97.45.2249)
  355-1/8.70.97.1 $ 


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 705/17 del 21 ottobre 1997 è stata concessa alla ditta Funaro ing. Domenico, con sede legale in Santa Ninfa, contrada Piana, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dall'impianto per la produzione di calcestruzzo sito in via A. Favara, n. 187 del comune di Salemi.
(97.45.2248)
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  355-1/9.70.97.1 $ 

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ditta BO.DE.IN., s.r.l. con sede in Priolo Gargallo, per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali.

Con decreto n. 716/18 del 30 ottobre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato l'autorizzazione rilasciata con decreto n. 389/18 del 18 giugno 1993, ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, alla ditta BO.DE.IN. s.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo, via Litoranea Priolese, n. 27, per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali di cui ai punti 1, 3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
(97.46.2332)
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  355-1/10.70.97.1 $ 



Variazione del piano regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

Con decreto n. 726/10 del 5 novembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato la variazione del piano regionale di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani costituita dalla realizzazione da parte della Provincia regionale di Catania di un impianto di smaltimento finale di lungo termine al servizio dell'ambito territoriale ottimale della provincia suddetta.
(97.46.2328)
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  355-1/11.70.97.1 $ 

Termini per la presentazione della comunicazione da parte delle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti destinati al recupero, individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente informa che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 16/bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97 (introdotto dal comma 13 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 389/97 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi", in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 1997), le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti destinati al recupero individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 sono tenute a presentare, entro e non oltre il 15 gennaio 1998, apposita comunicazione (contenente tutti gli elementi previsti dal comma 16 dello stesso articolo) corredata di idonea documentazione predisposta ai sensi del D.M. n. 324/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi della deliberazione prot. n. 001/CN/Albo del 17 novembre 1997 del Comitato nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
La documentazione occorrente è disponibile presso la sede della Sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti c/o C.C.I.A.A. di Palermo e presso le sedi delle Province regionali della Sicilia - Assessorati ambiente, Servizio rifiuti.
(97.50.2502)
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CIRCOLARI


  355-1/11.70.97.1 $ 


PRESIDENZA


CIRCOLARE 13 novembre 1997, n. 6.
Sostituzione del 2° comma, lettera d), paragrafo II, della circolare n. 1/97 - Declaratoria del fuori uso.
A tutti i consegnatari degli uffici centrali
e periferici della Regione
Alle Ragionerie centrali regionali
Ai Direttori regionali
Alla Corte dei conti
Al Gruppo III - Provveditorato
Al Gruppo IX - Servizio attività tecniche
A seguito della deliberazione n. 399 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 14 ottobre 1997, il 2° comma della lettera d) paragrafo II - circolare n. 1/97, viene così sostituito:
«Per la declaratoria del fuori uso per i beni inservibili si segue quanto già descritto al punto 2° del paragrafo IV della circolare n. 1/83.
La competenza sulla messa in fuori uso dei beni mobili per tutta l'Amministrazione regionale è attribuita al gruppo IX - servizio attività tecniche della Direzione del personale e dei servizi generali - Presidenza della Regione, in luogo degli uffici tecnici erariali».
  L'Assessore: GALLETTI 
(97.46.2334)  306-2.70.97.1.131197.N6 



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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