REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 28 dicembre 2009.
Approvazione del bando per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 7 e 11 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate), in favore delle imprese artigiane, singole o associate, insediate nelle aree P.I.P.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 conforme alla decisione a Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto il regolamento CEE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" di cui all'art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006;
Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Vista la legge 8 agosto n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, "Norme in materia di aiuti alle imprese" in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009 (supplemento ordinario);
Visto, in particolare, l'art. 7 "aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" e l'art. 11 "aiuti per insediamenti produttivi" della predetta legge regionale che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le imprese artigiane ,singole o associate insediate in aree P.I.P., conformi alle condizioni e limiti previsti dal reg. CE n. 800/2008;
Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O." adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visti gli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/20013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto l'obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) del predetto P.O. concernenti interventi congruenti con le finalità degli art. 7 e 11 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;
Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2938 del 5 novembre 2009 registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 al reg. n. 1, foglio 323 con il quale è stata approvata l'allegata direttiva, concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal P.O. FESR 2007/2013 relative all'obiettivo operativo 5.1.2 -Linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate);
Preso atto dell'esito del tavolo tecnico convocato con nota protocollo n. 2188 del 24 novembre 2009;
Preso atto dell'esito del tavolo partenariale convocato con e-mail del 14 dicembre 2009;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dai predetti artt. 7 e 11 della legge regionale n. 9 del 8 agosto 2009;

Decreta:


Art. 1
Contenuti e risorse disponibili

1.1.  La Regione siciliana intende promuovere la crescita delle imprese, singole o associate, insediate nelle aree artigianali dell'Isola con azioni atte a sostenere la loro competitività nei mercati nazionali ed internazionali.
La linea d'intervento intende produrre valore alle imprese insediate nelle aree artigianali dell'Isola al fine di ridurre la marginalità e di promuovere un processo di crescita ecosostenibile, con riflessi positivi sull'occupazione, sulla produttività e su uno sviluppo stabile e duraturo dell'economia, migliorando nel contempo la qualità della vita.
Si vogliono supportare le imprese con servizi avanzati qualificati, con i quali si introdurranno processi innovativi, cambiamenti organizzativi e gestionali; e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente finalizzati all'introduzione di sistemi efficaci di gestione ambientale ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento.
1.2.  Le risorse complessive disponibili, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, destinate alle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti dei progetti presentati a valere sul presente bando per l'attivazione delle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2. (linee accorpate) del P.O. FESR 2007/2013 ammontano a E 26.096.842,05 cosi suddivise:
-  E 21.996.088,34 per la categoria di spesa 5;
-  E 4.100.753,79 per la categoria di spesa 6;
Le definizioni della categoria di spesa sono di seguito riportate:
-  categoria 5 "Servizi avanzati di sostegno alle imprese ed ai gruppi di imprese";
-  categoria 6 "Sostegno alle PMI per la promozione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite)".
Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili
Le eventuali economie potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie previste dalla presente direttiva.

Art. 2
Normativa di riferimento e definizioni

2.1.  Il presente bando, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottata dalla Regione siciliana in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
-  reg. CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;
-  reg. CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31.07.2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
-  reg. CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
-  decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, (regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006);
- reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L214 del 09.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
-  Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
-  Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
-  Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
-  requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati, conformemente all'art. 65 del regolamento CE n. 1083/2006, dal Comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
-  linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
-  deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007-2013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria;
-  D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;
-  legge 8 agosto 1985 n. 443 e s.m.i.;
-  legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 artt. 7 e 11;
-  decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2938 del 5 novembre 2009.
2.2.  Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
-  "associazione temporanea di impresa" (abbreviata con l'acronimo A.T.I.) aggregazione temporanea e occasionale di imprese, la cui l'unità lavorativa è ubicata all'interno di una stessa area artigianale, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione di un programma d'investimento comune. Con la costituzione dell'associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare una proposta per la realizzazione di un programma di investimento congiunto, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente. Detta proposta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l'impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente;
-  "associazione temporanea di scopo" (abbreviata con l'acronimo A.T.S.) aggregazione temporanea e occasionale di imprese, la cui l'unità lavorativa è ubicata all'interno di una stessa area artigianale, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione di un programma d'investimento comune;
-  "dimensione aziendale" (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, come recepita dal D.M. 18 aprile 2005 n. 19470 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
-  "piccola impresa" impresa che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
-  "media impresa" impresa che impiega meno di 250 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro);
-  "microimpresa" è un'impresa che impiega meno di 10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
-  "imprese di nuova costituzione" sono quelle iscritte al registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano operanti negli ultimi tre anni. Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi tre anni : le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati tre bilanci o presentate tre dichiarazioni dei redditi, ovvero le imprese che, per almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero;
-  "impresa in difficoltà" si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a)  nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b)  nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale, (come indicato nei conti della società) e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c)  indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
-  "aiuti a finalità regionale agli investimenti" aiuti che possono essere concessi per un progetto di investimento iniziale.
I costi ammissibili devono essere così calcolati:
•  costi degli investimenti materiali (terreni, immobili e apparecchiature) e importo complessivo dei costi degli investimenti immateriali (derivanti dal trasferimento di tecnologie) risultanti dal progetto di investimento iniziale. L'investimento o i posti di lavoro creati devono essere mantenuti nella regione interessata per almeno cinque anni.
-  "investimento iniziale": investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
-  la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
-  un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
-  "attivi materiali": attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato;
-  "attivi immateriali": attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
-  "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
-  "avvio dei lavori" l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo al capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fallibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato "avvio dei lavori" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fallibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma;
-  "personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
"messa a disposizione": l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;
-  "organismi di ricerca" (Università e centri di ricerca pubblici o privati), ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 323/1 del 30 dicembre 2006, articolo 2 - Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2, s'intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:
-  la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili debbono essere interamente rinvestisti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; non debbono subire dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'Organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti;
-  "aiuti per servizi di consulenza" intensità di aiuto che non deve superare il 50% dei costi ammissibili, corrispondente ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. L'importo complessivo di aiuto può arrivare a 2 milioni di euro;
-  "aiuti per la partecipazione di PMI a fiere" aiuti che possono essere di importo fino a 2 milioni di euro per impresa per progetto. L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. Tali aiuti possono essere concessi per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera;
-  "servizio di consulenza in materia di innovazione" consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, nonché consulenza sull'uso delle norme;
-  "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
-  "innovazione del processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
-  "innovazione organizzativa": l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
-  "investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione": spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o spese relative alla realizzazione di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra: innovazione del processo, innovazione organizzativa;
-  "misure di risparmio energetico": qualsiasi azione che consenta alle imprese di conseguire efficienza energetica, ridurre i consumi di energia nei processi produttivi, nella climatizzazione, illuminazione degli ambienti adibiti a stabilimenti produttivi nonché alla produzione di acqua calda sanitaria, nell'illuminazione delle aree esterne di pertinenza aziendale;
-  "produzione di energia da fonti rinnovabili": qualsiasi azione che consenta alle imprese di autoprodurre energia da fonti rinnovabili;
-  "tutela ambientale/tutela dell'ambiente": qualsiasi azione volta a porre o prevenire effetti sull'ambiente o alle risorse naturali causata dalle attività del beneficiario e ridurre le pressioni ambientali da parte delle PMI con l'introduzione di apparecchiature attrezzature il cui utilizzo sia correlato all'attività svolta dall'impresa e che consentono risparmio idrico, riduzione dell'emissione in atmosfera, riduzione della pericolosità di rifiuti e utilizzo delle acque reflue;
-  "cogenerazione ad alto rendimento": la produzione combinata di energia elettrica e calore (decreto legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007).

Art. 3
Soggetti beneficiari

3.1.  I beneficiari delle agevolazioni, così come individuati con il documento " Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione", adottato con deliberazione della Giunta regionale n.188 del 22 maggio 2009, sono: consorzi di PMI che hanno realizzato aree P.I.P., piccole e medie imprese insediate in aree P.I.P. e associazioni temporanea (ATI o ATS) tra imprese insediate nella stessa area P.I.P.
3.2.  Oltre a quanto già indicato nel documento di riferimento, è necessario che le imprese beneficiarie abbiano sede operativa nel territorio della Regione siciliana, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 del regolamento CE n. 800/2008 e che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:
a)  essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese ed essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
b)  non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
c)  non rientrare nei settori economici previsti dall'articolo 1 paragrafo 3 del reg. CE n. 800/2008 (allegato n. 12);
d)  non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1 paragrafo 7 del regolamento CE n. 800/2008;
e)  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;
f)  avere la piena disponibilità dell'immobile ove viene realizzato il programma.
3.3.  Gli aiuti non verranno concessi:
-  alle imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
-  alle imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE del 23 marzo 1957;

Art. 4
Progetti e spese ammissibili

4.1.  Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (cfr. regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L 214/3 del 9 agosto 2008 ed attraverso una procedura con valutazione a punteggio e graduatoria. Il suddetto sistema prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto domanda, da approvare con decreto del dipartimento regionale della cooperazione, commercio e artigianato.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto - alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, in relazione agli aiuti a finalità regionale - sulla base della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per la regione Sicilia ed esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto, determinato in misura percentuale delle spese ammissibili.
Non è ammesso a contributo a fondo perduto l'I.V.A., che è a carico dell'impresa richiedente.
4.2.  Al fine di beneficiare degli aiuti, i richiedenti le agevolazioni devono allegare a ciascuna domanda un programma di investimento organico e funzionale degli investimenti materiali ed immateriali che si intendono realizzare.
Le costituende ATI o ATS possono richiedere aiuto per un programma di investimento organico e funzionale che deve essere al servizio di tutte le imprese che fanno parte dell'associazione.
In riferimento ai programmi di investimento si specifica che le tipologie d'investimento materiali ed immateriali ammissibili, per le linee d'intervento 5.1.2.1- 5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 5 (reg. CEE n. 800/ 2008 e D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008), sono:
-   studi di fattibilità tecnica economico-finanziaria, organizzativa e di mercato, preliminare all'attività di ricerca & sviluppo e di innovazione;
-  servizi di supporto all'innovazione tecnologica di processo produttivo, di prodotto e di servizio, relativo a:
-  sviluppo di nuove idee di prodotto/processo/ servizi;
-  ricerche di mercato per nuovi prodotti o servizi;
-  progetti dettagliati specificando le innovazione riferibili a prodotti/processi/servizi;
-  sperimentazioni e test;
-  servizi di supporto all'innovazione organizzativa, relativi a:
-  cambiamento organizzativo e miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive;
-  riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di fornitura;
-  servizi di conciliazione vita lavorativa/vita privata;
-  servizi di efficienza ambientale ed energetica;
-  gestione temporanea di impresa (Temporary management);
-  servizi di supporto all'innovazione commerciale e all'internazionalizzazione, relativi a:
-  introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti;
-  sviluppo di reti distributive specializzate e alla promozione dei prodotti/servizi;
-  collocazione di nuovi prodotti/servizi su mercati interni ed esteri o ricerca di nuovi mercati per prodotti/servizi esistenti, mediante la realizzazione di studi di fattibilità;
-  acquisizione di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo di nuovi processi di esportazione (show rooms elettroniche, banche dati on line, etc.);
-  conseguimento di un miglioramento organizzativo delle imprese nell'ambito dei processi di internazionalizzazione;
-  servizi qualificati volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela da fenomeni di criminalità:
-  installazione di sistemi di video sorveglianza nel rispetto delle norme vigenti in materia;
-  videoprotezioni a circuito interno e circuiti di videocamere;
-  sensori a infrarossi e rilevatori ad alta tecnologia;
-  tutela e sicurezza dei lavoratori (esclusi gli interventi a valere sulla legge n. 626/94);
-  spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti;
-  partecipazione a fiere;
-  certificazione ambientale di processo e di prodotto:
-  spese per l'acquisizione di certificazioni europee o internazionali in campo ambientale, di qualità, di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro EMAS, UNI, EN;
-  spese per la certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del Sistema di gestione ambientale da parte di un Organismo di certificazione accreditato dal SINCERT od Organismo riconosciuto in sede EA "European cooperation for accreditation";
-  la registrazione nel sito presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - sezione EMAS in conformità al regolamento CE n. 761/2001 EMAS;
-  spese relative al marchio europeo di certificazione di prodotto Ecolabel;
-  sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008):
-  spese per la certificazione in accordo allo standard SA 8000 (Social accountability) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori ;
-  spese per la certificazione in accordo allo standard OSHAS 18001 (certificazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro).
In riferimento ai programmi di investimento si specifica che le tipologie d'investimento materiali ed immateriali ammissibili, per le linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 6, sono:
-  acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature, nuove di fabbrica, il cui utilizzo sia correlato all'attività svolta dall'impresa, diretta all'innovazione del processo produttivo, che consentono risparmio energetico, risparmio idrico, riduzione dell'emissione in atmosfera, riduzione della pericolosità dei rifiuti, riutilizzo delle acque reflue nonché utilizzazione di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento a tutela dell'ambiente (reg. CE n. 800/2008 e D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature, nuove di fabbrica per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché investimenti ad alto rendimento di cogenerazione (reg. CE n. 800/2008 e D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  acquisto di programmi informatici per la gestione dei processi produttivi sopra specificati (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  installazione e/o realizzazione di strutture strettamente necessarie al funzionamento dei nuovi macchinari apparecchiature ed attrezzature (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  formazione specifica del personale necessaria per il funzionamento dei nuovi macchinari, apparecchiature ed attrezzature (reg. CEE n. 800/2008);
-  spese di progettazione riguardante le strutture degli impianti, sia generali che specifiche, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziario e di valutazione di impatto ambientale, strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008).
4.3.  Si precisa che alle predette spese ammissibili si applicano i seguenti limiti e condizioni previsti dal regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008 e precisamente:
1)  l'ammontare relativo all'insieme delle spese di progettazioni riguardanti le strutture degli impianti, sia generali che specifiche, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziario e di valutazione di impatto ambientale, strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti, è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile, e non sono ammissibili quelle spese sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;
2)  le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
3)  le spese relative ai programmi informatici, necessari per la gestione dei processi produttivi finanziati, non comprendono quelle relative al software di base;
4) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
5) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro-soluto";
6) le spese relative a beni materiali ed immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione è rilevante, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
4.4.  Un programma di investimento può riguardare, per quanto riguarda un impresa singola una sola unità locale insediata in un area P.I.P., oppure, per quanto riguarda i consorzi di impresa che hanno realizzato aree P.I.P. o le costituende ATI o ATS più unità locali o una parte di superficie dell'area artigianale per la realizzazione di un intervento funzionale al servizio delle imprese che fanno parte dell'associazione o del consorzio.
4.5.  Il programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dalle imprese singole o associate.
4.6.  Il progetto di investimento può essere ammesso alle agevolazioni esclusivamente se avviato successivamente alla presentazione dell'istanza.
Al riguardo, si precisa che l'avvio alla realizzazione del programma si intende coincidente con una delle seguenti fattispecie:
a)  per i progetti di investimento che riguardano esclusivamente acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature la data del primo ordinativo;
b)  per i progetti di investimento che prevedano lavori edili propedeutici alla installazione di macchinari, apparecchiature ed attrezzature la dichiarazione di inizio lavori dal tecnico abilitato resa all'organo competente.
Si precisa inoltre che i progetti, ove previsto, dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni e pareri.
I beni oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di tre anni dopo il suo completamento, con decorrenza dalla data di approvazione della rendicontazione finale (art. 13 della legge regionale n. 32/2000 modificato dal comma 4 dell'art. 59 della legge regionale n. 9/2009).
4.7.  Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono avere la piena disponibilità dell'unità lavorativa dove verrà realizzato il programma e che lo stesso sia in regola con le norme urbanistiche.
4.8.  I programmi di investimento non si applicano, ai sensi dall'art. 1 commi 2 e 3 del regolamento CE n. 800/2008, ai seguenti settori di attività riportati nell'allegato n. 12:
a) aiuti connessi all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
d)  aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione;
e)  aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
f)  aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
g)  aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
h)  aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
i)  aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4.9.  I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario attraverso un conto dedicato esclusivamente all'investimento ed ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 9/2009 il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
All'impresa richiedente è fatto obbligo, prima di effettuare il primo pagamento, di comunicare all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'investimento (allegato 6).

Art. 5
Agevolazioni concedibili ed intensità

5.1.  Le agevolazioni per gli investimenti sono concesse esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto, determinato in misura percentuale delle spese ammissibili in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
-  Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
-  regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L, n. 214/3 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche ed integrazioni;
L'I.V.A. per l'investimento è tutta a carico dell'impresa richiedente.
In riferimento ai massimali d'aiuto si specifica che il valore massimo delle agevolazioni concedibili, a fronte delle spese per investimenti, è variabile in funzione delle categorie indicate nella tabella qui di seguito riportata:







5.2.  Le imprese singole possono presentare un singolo progetto, che può prevedere tutte le tipologie d'investimento di cui al presente avviso e non può superare l'importo massimo di E 1.500.000,00 (escluso I.V.A. che è a carico dell'impresa richiedente).
5.3.  I consorzi di imprese e le costituendi ATI o ATS possono presentare un singolo progetto, che può prevedere tutte le tipologie d'investimento di cui al presente avviso e non può superare l'importo massimo di E 3.500.000,00 (escluso I.V.A. che è a carico dell'impresa richiedente) con i limiti, per ogni singola impresa, riportati nella precedente tabella.
5.4.  Per la partecipazione a fiere l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra.
5.5.  Una singola impresa può presentare un programma di investimento che prevede servizi avanzati alle imprese, ai sensi dell'art. 26 del reg. CE n. 800/2008, per un importo massimo di E 30.000,00. In caso di consorzi, ATI o ATS l'importo massimo di cui al precedente punto, per ogni singola impresa facente parte del raggruppamento è pari ad E 30,000,00 per un massimo di E 100.000,00. I servizi di consulenza devono essere resi da strutture specializzate organizzate in forma di impresa o da professionisti il cui curriculum evidenzi adeguate competenze in materia, o da università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori pubblici e privati; la valutazione dei costi verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri fissati dall'UE per gli onorari uomo/giornata. La natura dei servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Un programma di investimento che prevede solo servizi di consulenza non può da solo costituire un programma organico funzionale agevolabile, inoltre allo stesso deve seguire un programma di investimento.
5.6.  i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature da acquistare devono comportare una riduzione dimostrata pari almeno al 20 % dei consumi elettrici/termici/idrici/di emissioni in atmosfera/di riduzione pericolosità dei rifiuti rispetto alla situazione antecedente l'intervento.
5.7.  L'importo massimo ammissibile per l'acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superiore i 250.000,00 euro e l'impianto deve essere dimensionato alle esigenze dell'impresa.
In caso di consorzi o ATI o ATS l'impianto dovrà essere dimensionato alle reali esigenze delle singole imprese facenti parti del raggruppamento.
L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente dall'impresa richiedente.

Art. 6
Requisiti di ammissibilità

Saranno ammessi alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto le istanze in possesso dei seguenti requisiti:
1)  investimento in area produttiva attrezzata esistente (P.I.P.);
2)  fabbisogno di potenziamento dei servizi riferiti al bacino di utenza;
3)  piano di gestione dei servizi richiesti.
4)  progetto munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto (ove pertinente).

Art. 7
Criteri di selezione

Le istanze presentate che risulteranno ammissibili alla valutazione tecnico amministrativa saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base di una griglia di parametri riferita ai seguenti criteri:






Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento le istanze il cui esame di merito in ordine ai sopra citati criteri conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 30.

Art. 8
Presentazione delle istanze

8.1.  La domanda di richiesta degli aiuti - elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, con tutta la documentazione prevista nei successivi punti I - II - III - IV - V - VI e VII deve essere inserita in unico plico in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Regime di Aiuti per le linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate)", dovrà essere inviata, pena esclusione entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano direttamente oppure tramite corriere espresso, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Sicilia, Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato - Servizio 3 "Insediamenti produttivi" via degli Emiri 45, 90145 Palermo.
8.2.  Per il rispetto del termine di invio, in caso di raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione, mentre in caso di consegna verrà rilasciata apposita ricevuta dall'ufficio.
8.3.  La Regione Sicilia, consentendo la consegna diretta dei plichi presso i propri uffici, non assume responsabilità alcuna per il caso di mancato recapito delle domande in tempo utile a qualsiasi motivo dovuto.
8.4.  La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, per l'ATI o ATS da tutti i responsabili della costituenda associazione, e redatta con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, compilata secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 1), deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte:
I.  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, per l'ATI o ATS da tutti responsabili della costituenda associazione, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, compilata secondo lo schema allegato (allegato n 2).
II.  Scheda tecnica, compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 3), contenente le seguenti informazioni, ed in particolare:
a) dati sull'impresa/soggetto richiedente, per l'ATI o ATS i dati sull'impresa per tutte quelle facenti parte della costituenda associazione;
b) descrizione del programma di investimento e tempi di esecuzione dell'intervento;
c) descrizione degli elementi per il calcolo del valore tecnico del progetto.
III.  Business plan, redatto secondo il modello allegato (allegato n. 4), il quale consiste in un piano strategico aziendale concernente l'impresa/soggetto richiedente, gli obiettivi del programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale area produttiva da valutare, il conto economico previsionale ed il piano finanziario di copertura dell'investimento.
IV.  Documentazione amministrativa:
a)  certificato di iscrizione al registro delle imprese, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parete della costituenda associazione, con indicazione del tipo di attività esercitata e con attestazioni fallimentare ed antimafia;
b) atto costitutivo e statuto (solo per le società, le cooperative ed i consorzi), per l'ATI o ATS da tutte le società cooperative facenti parte della costituenda associazione;
c) iscrizione delle cooperative al registro prefettizio, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione;
d)  documento unico di regolarità contributiva (DURC) o fotocopia dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio dello stesso presso gli Uffici competenti, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione;
e)  elenco soci aggiornato, sottoscritto dal legale rappresentante, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione;
f)  deliberazione dell'assemblea dei soci o deliberazione del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa proposta e autorizza il rappresentante legale a presentare l'istanza di finanziamento per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione;
g)  certificazione rilasciata da un istituto di credito, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione, attestante la capacità dell'impresa ad apportare la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'investimento richiesto;
h)  titolo di possesso, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione, che dimostri la piena disponibilità dell'immobile dove sarà realizzato l'intervento. Per quanto riguarda gli immobili in affitto copia dei contratti di affitto registrati, trascritti attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento. Si precisa, che tutti i contratti da esibire alla pubblicazione amministrazione devono essere registrati (registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86);
i) idonea documentazione, per l'ATI o ATS da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione, (compresa eventualmente perizie giurata) attestante la corretta destinazione d'uso e l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento. Si precisa, che in ogni caso che le attestazioni rese attraverso perizia giurata devono comunque essere integrate da adeguata documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità;
l) le ATI o ATS regolarmente costituite al momento della presentazione delle istanza devono presentare:
-  originale dell'atto costitutivo dell'ATI o ATS, redatto con atto pubblico o con scrittura autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate, che dovrà espressamente contenere;
-  il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di impresa mandataria dell'ATI o ATS;
-  la dichiarazione che il mandatario sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione regionale e quale soggetto a cui l'Amministrazione liquiderà il contributo;
-  l'elenco delle altre imprese mandanti partecipanti all'ATI o ATS;
- il ruolo svolto da ciascuna singola impresa aderente all'ATI o ATS per la realizzazione del progetto e la contestuale indicazioni delle percentuale di partecipazione delle stesse in termini di spesa;
-  la dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa mandataria a versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto dall'Amministrazione concedente l'agevolazione, in ragione delle spese da ciascuna impresa mandante sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
-  la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero dell'Amministrazione concedente l'agevolazione, da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
m)  le ATI o ATS non ancora costituite al momento della presentazione delle istanza devono presentare:
-  copia di scrittura privata non autenticata, sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla costituenda ATI o ATS, contenente:
-  il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di impresa mandataria dell'ATI o ATS;
-  la dichiarazione che il mandatario sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione regionale e quale soggetto a cui l'Amministrazione liquiderà il contributo;
-  l'elenco delle altre imprese partecipanti alla costituenda all'ATI o ATS;
-  il ruolo svolto da ciascuna singola impresa aderente all'ATI o ATS per la realizzazione del progetto e la contestuale indicazioni delle percentuale di partecipazione delle stesse in termini di spesa;
-  la dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa mandataria a versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto dall'Amministrazione concedente l'agevolazione, in ragione delle spese da ciascuna impresa mandante sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
-  la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero dell'Amministrazione concedente l'agevolazione, da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
-  a tale scrittura dovranno accompagnarsi le dichiarazioni di tutti i legali rappresentanti delle imprese sulla loro intenzioni di aderire all'iniziativa.
In caso di concessione di contributo, l'ATI o ATS, ancora da costituire, dovrà, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria delle imprese ammesse, essere formalizzata ed il relativo atto costitutivo, redatto tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione concedente l'agevolazione, entro i successivi 5 giorni.
V.  Documentazione tecnica:
a)  preventivi di spesa, regolarmente vidimati dalla C.C.I.A.A. In alternativa alla vidimazione potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente camera di commercio;
b)  relazione tecnico-economica nella quale vengono illustrate i tempi ed i modi per la realizzazione del progetto, le finalità perseguite, i risultati attesi in termini organizzativi, produttivi ed ambientali atti ad accrescere la capacità del soggetto richiedente;
c)  computo metrico delle opere da realizzare (ove pertinente);
d)  planimetria delle opere da realizzare (ove pertinente);
e)  curriculum vitae redatto secondo il modello europeo per i professionisti singoli, negli altri casi presentazione del soggetto individuato per la realizzazione della consulenza relativa ai servizi avanzati all'impresa.
VI.  Documentazione ai fini dell'ammissibilità, così come previsto al precedente art. 6:
a)  relazione dettagliata sul fabbisogno di potenziamento dei servizi riferiti al bacino di utenza dell'impresa;
b)  relazione dettagliata relative alle certificazioni europee o internazionali in campo ambientale, di qualità, di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro inseriti nel progetto;
c)  relazione dettagliata sui piani dei servizi richiesti;
d)  attestazione rilasciata dall'amministrazione comunale o dal presidente del consorzio artigiani, che ha realizzato l'aree P.I.P., attestante che la ditta è insediata nell'area artigianale;
e)  progetto munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto (ove pertinente).
VII.  Documentazione per l'attribuzione punteggio così come previsto al precedente art. 7:
a)  dichiarazione come da modello allegato (allegato 5) per l'attribuzione del punteggio relativamente ai punti 5, e 6 del precedente art. 7;
b)  relazione dettagliata per l'attribuzione che descrive le fasi del progetto che vengano esternalizzate (punto 1 del precedente art. 7);
c)  protocollo sottoscritto dall'impresa richiedente con enti di ricerca o Università che realizzeranno l'intervento (punto 2 del precedente art. 7);
d)  relazione dettagliata ante e post intervento che evidenzi la riduzione dei costi dell'impresa a seguito dell'investimento (punto 3 del precedente art. 7);
e)  relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo ad iniziative che prevedano servizi per la concilazione vita lavorativa/vita privata (punto 4 del precedente art. 7);
f)  relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione nell'ambito del progetto di eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili delle PMI quali: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. (punto 7 del precedente art. 7);
g)  relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione, nell'ambito del progetto, di tecniche volte al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate alla riduzione di emissione di CO2. Il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra: CO2 evitata annualmente e costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile (punto 8 del precedente art. 7).
8.5.  La documentazione da allegare alla domanda, deve essere prodotta contestualmente alla domanda.
La non conformità della domanda e della documentazione prodotta costituisce motivo di esclusione.
8.6.  Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.

Art. 9
Graduatorie e concessione provvisorie

L'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze, effettuata dal dipartimento cooperazione, commercio e artigianato - servizio 3 "Insediamenti produttivi, verrà effettuata nei i successivi 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle istanze prevista nel superiore punto 8 e si procederà alla redazione ed approvazione delle seguenti graduatorie degli ammessi:
-  per le tipologie di intervento relative alle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 5;
-  per le tipologie di intervento relative alle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 6;
Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun intervento; in caso di parità di punteggio, verranno considerati, prioritari in ordine i progetti di minore importo e successivamente quelli presentati dai consorzi ed in ultima dalle ATI o ATS.
L'Amministrazione provvederà ad approvare le graduatorie dei progetti ammessi, nonché l'elenco dei progetti esclusi, che saranno pubblicati, dopo la registrazione alla Corte dei conti, nel sito internet www.regione. sicilia.it/cooperazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le agevolazioni sono concesse ai programmi inseriti nelle graduatorie a partire dal primo, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sarà notificato il decreto di finanziamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 10
Erogazione

Le agevolazioni concesse sono erogate alla imprese singole, al consorzio ed alla impresa capogruppo per l'ATI o ATS in tre quote, in base allo stato di avanzamento del programma.
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, per le società di capitale e le società cooperative che presentano richiesta per un importo di contributo a fondo perduto superiore ad E 100.000,00 devono presentare, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto, certificazione del bilancio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
La prima quota, pari al 40% del contributo concesso, è resa disponibile, in sede di verifica, dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari a 40% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma.
La seconda quota, pari all'ulteriore 40% del contributo concesso, è resa disponibile, in sede di verifica, dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari all'80% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma.
Il restante 20% viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato e degli eventuali accertamenti disposti dall'Amministrazione regionale.
Le erogazioni per stato d'avanzamento vengono effettuate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento medesimo e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnato da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che l'Assessorato ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 9/2009, artt. 7 e 11 - acquisto effettuato con il concorso delle risorse delle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) del P.O. FESR 2007/2013. Spesa di E ...................................... dichiarata per la (prima, seconda, ultima) erogazione del prog. n. ..................".
La prima erogazione può essere disposta anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di una apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo uno specifico schema di cui all'allegato n. 7 di importo pari al 40% del totale delle agevolazioni concesse.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Amministrazione concedente, con periodo di validità pari a trentasei mesi, decorrente dal trentesimo giorno successivo la notifica del decreto, che includa espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993.
Ai fini delle erogazione dovranno essere prodotti apposite istanze con allegati i seguenti documenti:
-  erogazione dell'anticipazione con polizza fidejussoria:
1) istanza di anticipazione;
2) polizza fidejussoria redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7;
3) certificato dell'Ufficio del registro delle imprese con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni;
4) certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC documento unico di regolarità contributiva), per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni;
5) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato all'investimento (allegato 6);
6) certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed inserite all'albo previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni ; (solo per le società di capitale e le società cooperative che presentano richiesta per un importo di contributo a fondo perduto superiore ad E 100.000,00, art. 5, legge regionale n. 20/2007).
Per gli importi di contributo superiori ad E 154.937,06 l'amministrazione concedente provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
-  erogazione per stato di avanzamento:
1)  istanza di anticipazione per stato di avanzamento pari al 40% o all'80%;
2)  certificato dell'Ufficio del registro delle imprese con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte delle associazioni;
3)  certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC documento unico di regolarità contributiva), per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte delle associazioni;
4)  dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato all'investimento (allegato 6);
5)  copia autenticata dei movimenti bancari del conto corrente dedicato all'investimento;
6)  certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed inserite all'albo previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni (solo per le società di capitale e le società cooperative che presentano richiesta per un importo di contributo a fondo perduto superiore ad E 100.000,00, art. 5, legge regionale n. 20/2007);
7)  certificazione di spesa consistente in:
a)  copia conformi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, oggetto dello stato di avanzamento, accompagnate da dichiarazioni liberatorie, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., emesse dai fornitori (allegato n. 8), e da copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del bonifico bancario con cui si è disposto il pagamento;
b)  dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature acquistate, con i riferimenti di tutte le fatture, oggetto dello stato avanzamento (allegati n. 9 e 10);
c)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 11) a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:
-  che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
-  che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
-  la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
d)  eventuale documentazione integrativa richiesta.
Per gli importi di contributo superiori ad E 154.937,06 l'amministrazione concedente provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998.
Il saldo, pari alla quota restante del contributo assegnato e debitamente ricalcolato, al termine del programma di investimento, potrà essere erogato previa presentazione di apposita istanza, e corredata dei seguenti documenti:
-  erogazione di saldo:
1)  istanza di saldo;
2)  certificato dell'Ufficio del registro delle imprese con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte delle associazioni;
3)  certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC documento unico di regolarità contributiva), per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni;
4)  certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed inserite all'albo previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ATI o ATS per tutte le imprese facenti parte dell associazioni (solo per le società di capitale e le società cooperative che presentano richiesta per un importo di contributo a fondo perduto superiore ad E 100.000,00, art. 5, legge regionale n. 20/2007);
5)  copia autentica degli estratti bancari del conto corrente dedicato all'investimento;
6)  certificazione di spesa consistente in:
a)  copia conformi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, oggetto dello stato finale, accompagnate da dichiarazioni liberatorie, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., emesse dai fornitori (allegato n. 8), e da copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del bonifico bancario con cui si è disposto il pagamento;
b)  dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature acquistate, con i riferimenti di tutte le fatture, oggetto dello stato finale (allegati n. 9 e 10);
c)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 11) a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:
-  che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
-  che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
-  la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
d)  eventuale documentazione integrativa richiesta.
Per gli importi di contributo superiori ad E 154.937,06 l'amministrazione concedente provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998.
La documentazione finale dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dal termine assegnato per l'ultimazione del progetto.
L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione durante l'esecuzione del progetto. L'Amministrazione, prima dell'erogazione finale dell'agevolazione concessa, effettuerà controlli in azienda per verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento.
Gli originali delle fatture devono comunque essere tenuti a disposizione dell'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato

Art. 11
Durata dell'intervento proroghe e varianti

Il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la revoca dei contributi, scade il 24° mese dalla data di conoscenza del provvedimento di concessione ed entro i 2 mesi successivi deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.
Il termine sopra indicato è soggetto ad eventuale proroga concessa dall'Amministrazione soltanto in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano la conclusione del progetto entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del soggetto beneficiario.
La proroga dovrà essere richiesta all'Amministrazione almeno 6 mesi prima della data prevista di ultimazione del programma di investimento.
Il progetto ammesso a contributo potrà essere oggetto di variazioni o compensazioni tra le singole macrovoci di spesa soltanto se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.
Non sono ammesse riduzioni dell'investimento se non per motivate esigenze di carattere funzionale e comunque in misura non superiore al 40% dell'investimento complessivo, sempre che risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'intero progetto e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
Al di fuori delle ipotesi di causa di forza maggiore, valutati da questa Amministrazione, non sono ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento.

Art. 12
Revoche e sanzioni

Costituiscono motivi di revoca dell'intero contributo e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, i seguenti casi:
a)  la mancata ultimazione del programma e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
b)  qualora a seguito di ispezione finale, o nel corso della realizzazione del programma, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione;
c)  qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione;
d)  le false attestazioni contenute nella scheda tecnica allegata al progetto e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti agli Uffici regionali;
e)  gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento;
f) la riduzione dell'investimento complessivo in misura del 40%;
g)  mancata fornitura dei beni acquistati;
h)  mancata apposizione della targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene;
i)  mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento della fornitura, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell'investimento proposto;
l)  ogni grave violazione delle norme settoriali e comunitarie.

Art. 13
Controlli e monitoraggio

L'Amministrazione che concede gli aiuti procederà ad accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria.
Le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dall'articolo 21 del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009 "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo".
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio 3/S "Insediamenti produttivi", entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma.
Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 9 ed il prospetto di cui all'allegato n. 10.
I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene.
Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.
Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo deve essere indicato gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).
Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale.
La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa presentata ai fini di ciascuna erogazione.
All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni. Resta inteso che gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale per almeno tre anni una volta completato l'investimento.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Art. 14
Pubblicità e comunicazione

In merito alla pubblicità e alla comunicazione si procederà secondo quanto indicato nel regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale.
Le azioni d'informazione e pubblicità sugli interventi strutturali comunitari hanno come finalità principali la garanzia della massima trasparenza nell'impiego delle risorse finanziarie in un contesto di grande visibilità del ruolo svolto dall'Unione europea in Sicilia con l'utilizzo dei fondi strutturali. Ecco perché, e soprattutto al fine di garantire il principio della trasparenza, particolare rilievo verrà dato alla mobilitazione degli operatori istituzionali, economici e sociali per un impiego completo ed efficace delle risorse finanziarie. Ciò avverrà sia rafforzando l'informazione ai potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte attraverso i fondi, ma anche facendo rispettare le disposizioni regolamentari relative ai potenziali beneficiari in tema di trasparenza e visibilità, oltre che di comunicazione.
Nell'applicare il piano di comunicazione si fa riferimento alla legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" che sancisce il processo di ammodernamento del sistema pubblico, consolidando ldi una comunicazione sistematica e coerente alle politiche da realizzare e ne stabilisce gli obiettivi e i criteri.
Gli obiettivi generali del Piano, conformi a quelli indicati dalla normativa comunitaria di riferimento, sono i seguenti:
-  garantire un'informazione trasparente e accessibile sulle possibilità offerte dagli interventi strutturali ai potenziali beneficiari finali, nonché ai seguenti soggetti:
-  autorità ed istituzioni locali, istituzioni scolastiche, nonché altre autorità ed istituzioni pubbliche competenti e agenzie per lo sviluppo;
-  organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
-  parti economiche e sociali;
-  organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano per la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela dell'ambiente;
-  operatori e organizzatori di progetti;
-  informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea e dagli Stati membri nella realizzazione degli interventi e sui risultati effettivamente conseguiti.
Gli obiettivi specifici del Piano sono:
-  accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica siciliana sul ruolo dell'Unione europea (comunicazione esterna) per lo sviluppo della Sicilia e sull'impiego dei Fondi strutturali;
-  potenziare il sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti dell'amministrazione regionale coinvolti nell'attuazione del P.O., attraverso il ricorso a metodologie, tecniche e strumenti adeguati;
-  consolidare la rete di collaborazione esterna per la diffusione della comunicazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale, in particolare con i soggetti che operano nel campo dell'informazione sulle politiche comunitarie.
-  garantire un'informazione completa e diffusa su tutto il territorio regionale utilizzando le diverse forme e metodi indicati nel Piano, svolgendo, in particolare, una forte azione relazionale con i media locali:
-  realizzare una serie di iniziative promozionali e attività didattiche in sinergia con il sistema scolastico regionale finalizzate a promuovere una maggiore conoscenza dell'Unione europea e del ruolo strategico che essa svolge per lo sviluppo dell'Isola;
-  sviluppare una forte azione relazionale con Università e altri Istituti di ricerca per promuovere e diffondere le iniziative co-finanziate in tema di innovazione tecnologica e TLC;
-  assicurare l'informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione, sui lavori del Comitato di sorveglianza e sui risultati effettivamente conseguiti dal P.O.
I destinatari del Piano di comunicazione, interni ed esterni alla Regione siciliana (come da articolo 5 del regolamento CE n. 1828/2006), sono:
-  autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
-  associazioni professionali (le imprese, gli imprenditori, ecc.);
-  parti economiche e sociali (associazioni degli industriali, imprenditori, PMI, società cooperative, organizzazioni professionali e di categoria, ecc.);
-  associazioni di consumatori, non profit e di volontariato; istituti di credito e finanziari; società di intermediazione e consulenza; organizzazioni non governative e in particolare quelle che operano per la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela dell'ambiente; ecc.);
-  organizzazioni non governative;
-  organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
-  centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri (Antenne Europa);
-  istituti educativi le istituzioni scolastiche (docenti, formatori, studenti), le università e gli enti di ricerca (docenti, ricercatori, ecc.);
-  gli operatori e organizzatori di progetti;
-  i gruppi svantaggiati (disabili, immigranti, donne, giovani, disoccupati ecc.);
-  i beneficiari degli interventi (come da articolo 6 del regolamento CE n. 1828/2006);
-  il pubblico (come da articolo 5 del regolamento CE n. 1828/2006) cioè la pubblica opinione, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini siciliani. In particolare: le collettività locali, gli occupati, e tutti i cittadini che trarranno beneficio nella vita quotidiana dalla realizzazione del P.O.;
-  il personale dell'amministrazione regionale e tutti gli operatori delle reti informative che contribuiranno all'attuazione del Piano.
All'interno di questo contesto, nel solco di queste linee guida, il successo delle politiche di sviluppo individuate all'interno del Programma operativo FESR 2007/2013 dipendono principalmente dalla capacità di attribuire una concreta dignità ai processi di comunicazione e, specificamente, alle azioni di comunicazione che verranno poste in essere. L'efficacia di questi percorsi potrà, dunque, sprigionarsi quando sarà realizzato il progetto di comunicazione. Va fatto rilevare che per una congerie di fattori (scarsa dinamicità della raccolta pubblicitaria, penuria di investimenti editoriali, numero di lettori della carta stampata è attestato su circa 50 unità ogni mille abitanti, etc.) il sistema mediatico dell'Isola risulta piuttosto statico, da un lato concentrato nelle mani di pochi "grandi" editori, e dall'altro frastagliato in numerose piccole realtà editoriali. Il Piano di comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 si deve sviluppare lungo tutto l'arco di tempo di attuazione del Programma attraverso una serie di attività di varia natura (promozionale, informativa, pubblicitaria). Qui di seguito si esplicitano le iniziative da porre in essere:
-  linea grafica coordinata;
-  sito web;
-  stampa;
-  newsletter;
-  televisione e radio;
-  cartelloni;
-  eventi, convegni, incontri, seminari;
-  attività promo-educative;
-  prodotti promozionali;
-  prodotti mediali e multimediali;
-  numero verde;
-  pubblicazioni;
-  reti territoriali.
Azioni di supporto quali: attività formativa, scambi di esperienze, studi e consulenze esterne, supporti tecnologici, workshop.

Art. 15
Soggetto gestore

Regione siciliana - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato - servizio 3 - Insediamenti produttivi. Responsabile del procedimento il dirigente responsabile del servizio 3 "Insediamenti produttivi.

Art. 16

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2009.
  FALGARES 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 28 dicembre 2009 al n. 1579.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF




(2009.52.3370)129
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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