REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 dicembre 2009.
Modalità per la richiesta di contributo in favore dei comuni, inferiori a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 637 del 20 maggio 2009, afferente la ripartizione, per l'anno finanziario 2009, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2009, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, e l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è di _ 913.000.000,00;
Visto il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002, modificato ed integrato con l'art. 64, comma 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 e con l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del Fondo rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il decreto n. 675 del 14 settembre 2009, con il quale, su conforme parere della Conferenza regione - autonomie locali reso nelle sedute dell'8 giugno e del 9 settembre 2009, sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del Fondo, determinandosi in _ 45.650.000,00 la superiore riserva nella disponibilità assessoriale;
Visto il decreto n. 785 del 20 ottobre 2009, con il quale è stata ripartita la predetta quota di _ 45.650.000,00, riservando l'importo di _ 4.000.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che la richiesta di contributo, con allegati l'ordinanza ministeriale cui si riferisce l'evento calamitoso ed il provvedimento di eventuale proroga, deve dettagliatamente riferire sui danni o sulle situazioni negative cui si intende ovviare causati dall'evento calamitoso di cui alla predetta ordinanza e riportare analitico preventivo di spesa in ordine ai provvedimenti da adottare e/o agli adempimenti da porre in essere;
Rilevato, altresì, che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno pervenire a questo Assessorato entro il perentorio termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti e con riserva dell'attribuzione di risorse aggiuntive, nel rispetto, comunque, del limite massimo di _ 200.000,00, per particolari, specifiche situazioni connesse a comuni di piccole dimensioni ovvero con maggiore disagio sociale e/o economico-finanziario;
Ritenuto che il contributo da concedere non può superare l'80% dell'importo richiesto e che il contributo massimo concedibile è di _ 200.000,00;
Ritenuto che deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità del contributo correlato alla popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo potranno essere disposte in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi o all'accertamento di ulteriori maggiori danni;
Considerato che, al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da tre funzionari del Dipartimento delle autonomie locali;
Vista la nota prot. n. 3192/P.A.15.5 del 22 dicembre 2009, con la quale la Presidenza della Regione - Segreteria generale - area 2° unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 78 del 16 dicembre 2009, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5 della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8 della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

La richiesta per la concessione di contributi per l'anno 2009 in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere redatta secondo le indicazioni in premessa specificate e corredata dall'ordinanza cui si riferisce l'evento calamitoso e dall'eventuale provvedimento di proroga.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione, a pena di esclusione.

Art. 2

Il contributo da concedere non può eccedere l'80 per cento dell'importo preventivato ed è, così, determinato:
- comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti: E 50.000,00;
-  comuni da 1.501 a 3.000 abitanti: E 60.000,00;
- comuni oltre 3.000 abitanti: E 70.000,00.

Art. 3

Qualora le somme disponibili risultassero insufficienti per l'erogazione del contributo per gli importi predetti, il relativo ammontare sarà ridotto proporzionalmente in favore dei comuni beneficiari.

Art. 4

Per particolari, specifiche situazioni economico-finanziarie rilevate, potranno essere attribuite risorse aggiuntive all'importo spettante secondo la fascia demografica di appartenenza e nel rispetto, comunque, del limite massimo di E 200.000,00.

Art. 5

E' fatta salva la facoltà di disporre deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità del contributo correlato alla popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo, in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi o all'accertamento di ulteriori maggiori danni.

Art. 6

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione, il contributo potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendosi, nelle forme di legge, al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 7

Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da tre funzionari del dipartimento delle autonomie locali.

Art. 8

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute comprensive della quota a loro carico. L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9

Ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 Finanza locale del dipartimento autonomie locali e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 23 dicembre 2009.
  CHINNICI 

N.B.  -  Il decreto non è soggetto a preventivo visto della ragioneria in quanto non comporta impegno di spesa.
(2009.51.3353)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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