REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 dicembre 2009.
Modalità per la richiesta di contributo per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 637 del 20 maggio 2009, afferente la ripartizione, per l'anno finanziario 2009, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2009, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, e l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è di _ 913.000.000,00;
Visto il comma 4 del predetto art. 76 della legge regionale n. 2/2002, modificato ed integrato con l'art. 64, comma 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 e con l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del Fondo rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il decreto n. 675 del 14 settembre 2009, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - Autonomie locali reso nelle sedute dell'8 giugno e del 9 settembre 2009, sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del Fondo, determinandosi in E 45.650.000,00 la superiore riserva nella disponibilità assessoriale;
Visto il decreto n. 785 del 20 ottobre 2009, con il quale è stata ripartita la predetta quota di E 45.650.000,00, riservando l'importo di E 2.500.000,00 per la concessione di contributi ai comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17;
Visto il comma 14 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 con il quale si è disposto che il contributo predetto può essere concesso anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio;
Ritenuto che il contributo da concedere non può superare il 50% degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio;
Rilevato, altresì, che, secondo le direttive impartite con la circolare n. 1, prot. n. 270, del 21 gennaio 1999, per fruire del beneficio predetto, la richiesta per la concessione del contributo per l'anno 2009, in favore dei comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, deve essere corredata:
1)  dall'atto di individuazione delle spiagge libere da adibire alla balneazione o alla riproposizione di quello già adottato negli anni precedenti;
2)  del prospetto analitico della spesa relativa agli oneri retributivi del personale che sarà adibito alla vigilanza ed al salvataggio, indicando la durata dell'attivazione del servizio (non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni), il numero dei bagnini da adibire alla vigilanza , il costo giornaliero (unitario e complessivo) del personale, nonché il costo totale dell'intero servizio;
Considerato che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno essere trasmesse a questo Assessorato entro il perentorio termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a pena di esclusione;
Vista la nota prot. n. 3192/P.A.15.5 del 22 dicembre 2009, con la quale la Presidenza della Regione - Segreteria generale - area 2 unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n.78 del 16 dicembre 2009, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5 della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8 della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

La richiesta per la concessione del contributo per l'anno 2009 in favore dei comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere deve essere corredata secondo le direttive di cui alla circolare assessoriale n. 1/99, in premessa richiamata:
1)  dall'atto di individuazione delle spiagge libere da adibire alla balneazione o alla riproposizione di quello già adottato negli anni precedenti.
2)  del prospetto analitico della spesa relativa agli oneri retributivi del personale che sarà adibito alla vigilanza ed al salvataggio, indicando la durata dell'attivazione del servizio (non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni), il numero dei bagnini da adibire alla vigilanza, il costo giornaliero (unitario e complessivo) del personale, nonché il costo totale dell'intero servizio.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, facendo salve le richieste già pervenute, con facoltà degli enti interessati di modificare o integrare la documentazione entro il termine predetto a pena di esclusione.

Art. 2

Il contributo da concedere, sulla specifica riserva di _ 2.500.000,00, non può eccedere il il 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio.

Art. 3

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti, il contributo concesso sarà revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 4

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto, secondo le direttive di cui alla richiamata circolare assessoriale nonché secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dovrà essere presentata, altresì, certificazione relativa alle spese sostenute.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 5

Ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9 finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 23 dicembre 2009.
  CHINNICI 

N.B. -  Il decreto non è soggetto a preventivo visto dalla ragioneria in quanto non comporta impegno di spesa.
(2009.51.3353)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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