REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 29 dicembre 2009, n. 13.
Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo  I
DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE
Art.  1.
Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
2.  I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3.  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
7.  Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a)  19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b)  45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;
c)  18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d)  1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e)  10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
8.  Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 2.
Proroga dei contratti del personale del CEFPAS

1.  Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006

1.  In relazione alla chiusura del Programma operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-2006, le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 2009, vigenti al 30 settembre 2009 a fronte delle quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono considerate eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio della Regione dell'esercizio finanziario 2009.
2.  Le amministrazioni regionali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto motivato, da registrarsi presso le competenti ragionerie centrali, possono disporre il mantenimento degli impegni cui corrispondano eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3.  Le risorse rinvenienti dall'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, nonché le risorse liberate realizzate sugli assi del POR Sicilia Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006, sono destinate al finanziamento del piano formativo 2010 predisposto ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
Titolo II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER L'ANNO 2009
Art. 5.
Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009, ad erogare un ulteriore contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008.
Art. 6.
Modifiche alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1.  Alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è apportata, per l'esercizio finanziario 2009, la seguente modifica in migliaia di euro: U.P.B. 7.3.2.6.1, capitolo 717910 + 58.000.
Art. 7.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 8.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella "C", che costituisce parte integrante della presente legge, discendenti dagli articoli 5, 6 e 9.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, LAVORO E URBANISTICA
Art. 9.
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario

1.  All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"bbis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.";
b) alla lettera a) del comma 6, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.000 migliaia di euro";
c) alla lettera b) del comma 6, le parole "12.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "6.000 migliaia di euro";
d) dopo la lettera b) del comma 6 è aggiunta la seguente:
"b bis) 10.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b bis)".
Art. 10.
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura

1.  L'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente: "Articolo 18 - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione - 1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi, altresì, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.
3.  Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
5.  Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
6.  Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 5.000 migliaia di euro".
Art. 11.
Interventi in favore dell'Esa

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il triennio 2008-2010.
Art. 12.
Norme in materia di politiche del lavoro

1. Al fine dell'ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del comma 6 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzato a finanziare progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale. I predetti fondi sono incrementati per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2010, di 400 migliaia di euro. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 400 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 13.
Norme in materia di valutazione ambientale strategica

1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito:
"3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".
Titolo IV
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ANNO 2010
Art. 14.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla presente legge.
2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile, nonché alle spese relative agli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 3, lettere g) ed h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 15.
Trasporto ordini di accreditamento

1.  Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima delle parole "possono essere trasportati" aggiungere la parola "non";
b) le parole "per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati" sono soppresse.
2.  Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola "sono" è sostituita con le parole "non possono essere";
b) le parole "sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12" sono soppresse.
3. All'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.".
Art. 16.
Effetti della manovra

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto "Effetti della manovra per il triennio 2009-2011", che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 17.
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è abrogato.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.
3. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "dall'1 gennaio 2011" sono sostituite dalle parole "dall'1 gennaio 2012";
b) le parole "Entro l'esercizio 2009" sono sostituite dalle parole "Entro l'esercizio 2010".
4. Al comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "è trasferito," sono aggiunte le parole "o comandato,".
Art. 18.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui ai Titoli I e IV della presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  CHINNICI 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni 'de minimis'. Abrogazione di norme", così dispone:
"Personale a contratto.  -  1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli artt. 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.
2.  Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.
3.  Al comma 3-bis dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "e con priorità per il" sono sostituite con le parole "limitatamente al".
4.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 4.900 migliaia di euro e, per l'esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro.
5.  Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

UPB      Capitoli     Denominazione     2007     2008 
4.3.1.1.3  cap. 1026 Ritenute sugli interessi e redditi di capitale 4.900 14.700 

Note all'art, 1, comma 2:
-  L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante: "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura", così dispone:
"1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992/1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6, dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45".
-L'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", così dispone:
"Scadenza del termine e sanzioni successione dei contratti.  - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2.  Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3.  Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4.  Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis.  Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter.  Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
-  L'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante: "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale", così dispone:
"Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica. - 1. Al comma 1, dell'art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".
2.  Per il triennio 2006/2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003/2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
a)  fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c);
b)  fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c)  fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3.  Il comma 1, dell'art. 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si interpreta nel senso che il personale interessato deve essere utilizzato per tutto l'anno solare.
4.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
5.  Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006/2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
6.  Gli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all'art. 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali, per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
7.  Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006/2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
8.  Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso dell'ente ricevente, nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV)".
Note all'art. 1, comma 3:
-  L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante: "Interventi urgenti in materia di lavoro", così dispone:
"Finanziamento di norme in materia di lavoro.  -  1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4.  Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5.  Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2 (capitolo 322102)".
-  L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", così dispone:
"Fondo unico per il precariato.  - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'art. 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza".
Note all'art. 1, comma 4:
-  L'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", così dispone:
"Servizi per l'impiego.  -  1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro".
-  L'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", così dispone:
"Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali.  -  1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2008, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego".
Note all'art. 1, comma 5:
-  L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", così dispone:
"Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.  -  1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001".
-  L'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante: "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale", così dispone:
"Garanzie occupazionali.  -  1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del progetto n. 67, già finanziato con decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003/2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.
4.  I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli artt. 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
5.  In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6.  L'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni".
Nota all'art, 1, comma 6:
L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante: "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo", così dispone:
"Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. -  1. Il termine dei contratti di cui al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.
2.  I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.
3.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
4.  Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.
5.  Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al comune di Palermo una somma sino a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.
6.  Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
7.  Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a)  19 unità di personale contrattualizzato dal dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b)  45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;
c)  18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d)  1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e)  10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
8.  La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.
9.  Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.
11.  All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.
14.  Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge".
Nota all'art. 1, comma 7, lett. b):
L'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante: "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico", così dispone:
"Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico  -  1. Per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005/2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.
4.  Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", così dispone:
"Disposizioni relative alla sanità.  -  1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3.  La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'art. 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse unità sanitarie locali, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a)  mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  vittime civili di guerra ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
9.  Per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del registro tumori per la provincia di Trapani istituito con del. 19 febbraio 2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11.  Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12.  Al punto 6, lett. a), quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".
13.  Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'art. 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle Azienda unità sanitaria locale della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17.  Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'art. 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18. Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del registro tumori per la provincia di Siracusa".
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.  -  1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:
a)  il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;
b)  il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;
b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera, può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.";
2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.
3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lett. b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
5.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.
6.  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:
a)  4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lett. a);
b)  6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lett. b).
b-bis) 10.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lett. b bis)".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"1.  Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione - 1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi altresì, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.
3.  Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4.  Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione n. 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della commissione europea.
5.  Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione del!a commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della commissione europea.
6.  Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 5.000 migliaia di euro".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante: "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura", così dispone:
"Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997/1998.  -  1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo.
2.  Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3.  Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa".
Nota all'art. 12, comma 1:
Il comma 6 dell'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", così dispone:
"Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modifiche apportate dal comma si annota risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica. -  1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
2.  La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".
4.  Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1".
Nota all'art. 14, commi 1e 2:
L'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Esercizio provvisorio.  -  1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.
2.  In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.
3.  La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui".
Nota all'art.14, comma 2:
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"Legge finanziaria  -  1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana".
Nota all'art. 15, commi 1, 2 e 3 e art. 17, comma 2:
L'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aperture di credito.  -  1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
a)  esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
b)  acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
c)  (abrogata);
d)  restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e)  servizi degli organi della Regione;
f)  erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.
2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.
3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.
5. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo.
6.  Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere trasportati d'ufficio.
"6bis Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4, dell'art. 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.".
7.  Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.
8.  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
10.  Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie su rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2, dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Patto di stabilità.  -  1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull'occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell'economia reale, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1.
2.  In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (abrogato).
Nota all'art. 17, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Bilancio annuale di previsione.  -  1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lett. a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5, dell'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) fondo sanitario regionale;
d) finanziamenti dello stato ed altri enti;
e)  interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  [abrogato].
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.[abrogato].
21-ter. [abrogato].
22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23.  L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2012, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2010 con decreto presidenziale, su proposta del ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica".
Nota all'art. 17, comma 4:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.  -  1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'art. 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza".
2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lett. a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lett. a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 499
"Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Di Mauro) il 3 dicembre 2009.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 4 dicembre 2009.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 121 del 10 dicembre 2009 e n. 122 del 14 dicembre 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 122 del 14 dicembre 2009.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 122 del 14 dicembre 2009.
Relatore: Savona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 127 del 16 dicembre 2009 e n. 128 del 17 dicembre 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 128 del 17 dicembre 2009.
(2009.51.3322)083
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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