REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2009 - N. 60
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 novembre 2009.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Licata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 51368 del 20 dicembre 2006, pervenuto il 4 gennaio 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 5 gennaio 2007 al n. 165, con il quale il comune di Licata ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, il progetto di variante al piano regolatore generale finalizzato alla realizzazione di un complesso alberghiero sito in località Canticaglione - ditta Sabbie Bianche;
Visto il foglio prot. n. 36313 del 24 agosto 2007, pervenuto il 27 agosto 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 30 agosto 2007 al n. 62485, con il quale il comune di Licata ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 58041 del 2 agosto 2007;
Visto l'ulteriore foglio datato 26 ottobre 2007, pervenuto il 26 ottobre 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 76937, con il quale il comune di Licata ha trasmesso, l'ulteriore documentazione necessaria per l'approvazione della variante al piano regolatore generale di che trattasi;
Vista la delibera consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006 avente ad oggetto: "Proposta di variante generale finalizzata alla realizzazione di un complesso alberghiero sito in località Canticaglione - ditta Sabbie Bianche s.r.l.";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006;
Vista la certificazione datata 11 dicembre 2006 a firma del segretario generale del comune di Licata, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la variante in argomento;
Visto il parere n. 1369 del 5 settembre 2006 con il quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con condizioni, sulla variante di che trattasi;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 10 luglio 2006, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della quale è stato acquisito il parere da parte dell'ANAS direzione compartimentale di Palermo;
Vista la nota prot. n. 360 del 13 luglio 2009, con la quale l'U.O.3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 7 dell'8 novembre 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il consiglio comunale con propria delibera n. 84 del 24 ottobre 2006 ha adottato la variante di che trattasi:
-  dalla relazione tecnica dell'U.T.C. (allegato 2 alla D.C.C. n. 84/2006) risulta che circa 38 dei 96 ettari per i quali si richiede la variazione della destinazione d'uso risultano essere con un fronte mare di circa 800 mt. ed i restanti 58 si sviluppano invece oltre la S.S. n. 115, nella fascia dei 150 mt. dalla battigia sono previste esclusivamente opere per la diretta fruizione del mare;
-  dalla menzionata relazione si evince anche che per la proposta di variante sono state indicate apposite norme tecniche di attuazione modulate in maniera tale da ottemperare alle prescrizioni ed agli indici edificatori imposti dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  le soluzioni progettuali sono state redatte nel rispetto dei vincoli esistenti (orto irriguo, fasce di rispetto alla S.S. 115 ed alla linea ferroviaria);
-  le norme tecniche di attuazione constano di 28 articoli che regolamentano le attività finalizzate al cambio di destinazione d'uso dei terreni da verde agricolo a turistico alberghiero;
-  dalla lettura degli elaborati, ed in particolare della tavola 3 "Destinazione urbanistica delle aree - Distanze - ed indici urbanistici" si è rilevato quanto contenuto nelle seguenti tabelle:




-  l'U.T.C. con una dettagliata analisi ha evidenziato (nella propria relazione) l'insufficienza delle aree H destinate alla ricezione delle strutture turistico-alberghiere nelle previsioni del piano regolatore generale e la conseguente esigenza di assentire all'individuazione di una vasta area quale quella proposta dalla variante, indirizzata al miglioramento della fruizione turistica dei luoghi interessati;
-  riguardo alla viabilità di disimpegno sono previste nuove strade di collegamento alla S.S. 115, nonché sottopassaggi di collegamento tra le aree a nord e quelle a sud della stessa strada statale n. 115;
-  sul progetto di che trattasi, l'ufficio del Genio civile di Agrigento con proprio parere prot. n. 1369 del 5 settembre 2006 si è pronunziato favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 ponendo alcune condizioni, tra le quali in particolare, la preclusione dell'edificazione delle aree poste a quote maggiori di 40 m. s.l.m. ed il mantenimento dell'integrità del cordone di dune costiere a salvaguardia delle aree interne alla stessa spiaggia;
-  la C.E.C. si è espressa favorevolmente sul progetto di variante ponendo alcune condizioni:
1) "il progetto esecutivo dovrà essere proposto unitariamente nell'intera area. L'intera iniziativa dovrà essere considerata come un unico ed indivisibile intervento ...nell'ambito della sola destinazione ed attività turistico-ricettiva alberghiera.";
2) "il progetto esecutivo che dovrà sottoporsi a V.I.A. Per effetto della vigente normativa, dovrà indicare un cronoprogramma che indichi lotti funzionali per i quali sia dimostrata la gestibilità...";
3)  "...nel caso in cui nel termine di otto anni previsti non si attui l'intero progetto, quanto realizzato rispetti il rapporto tra edificato, ricettivo e attrezzature e comunque siano eventualmente prevalenti in superficie quest'ultime";
4)  "Nel caso non si attui in tutto o in parte nei termini indicati, o non vengano rispettate le superiori indicazioni, l'iniziativa per come prevista nelle relazioni allegate; per la parte non realizzata, la variante urbanistica perderà efficacia e la destinazione dei terreni tornerà ad avere quella in atto vigente.";
5)  "che venga rispettata la previsione della strada prevista nel piano regolatore generale a confine con "Valoroso".
Nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 10 luglio 2006, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 si sono acquisiti i seguenti pareri:
1)  l'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole di larga fattibilità alle condizioni contenute nel verbale stesso;
2)  l'RFI di Palermo ha fatto riserva di pronunziarsi in ordine al progetto per necessarie integrazioni di elaborati;
3) l'ufficio di igiene e sanità pubblica del comune di Licata ha espresso parere favorevole con la nota prot. n. 891 del 10 luglio 2006;
-  nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 si è pronunciata la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali condividendo in linea di massima l'insediamento di una zona turistico-ricettiva facendo riserva di rendere il proprio parere in sede di C.R.U.;
-  i terreni interessati sono distinti in catasto al foglio di mappa n. 93 e alle partt. 119, 121, 126, 22, 123, 30, 32, 89, 130, 419, 420, 122, 124, 421, 422, 423, 424, 54, 31, 49, 28, 439 e 52;
-  le partt. n. 22, 124, 122, 32, 31 e 419 nonché le partt. nn. 130, 30, 420 e 89 ed in parte anche la part. n. 28 sono sottoposte a tutte le norme di tutela contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto ricadono entro la fascia dei 300 metri dalla battigia (vincolo paesaggistico) le prime elencate, e le seconde, anche a vincolo relativo alla fascia di rispetto del Vallone "Canticaglione"; pertanto sulle opere da realizzarsi all'interno di queste particelle dovrà acquisirsi il relativo nulla osta da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento;
-  dal certificato di destinazione urbanistica si rileva che le partt. nn. 54, 52, 31, 32, 439, 22, 119, 126, 423, 123, 124, 122, 424, 89 e 28 ricadono in zona agricola, le part. nn. 54, 52 e 439 ricadono in area di interesse idrogeologico e geologico, le part. nn. 49, 121, 421, 422, 419, e 420 ricadono parte in zona agricola e parte in zona L (per la diretta fruizione del mare ex legge regionale n. 78/76), le partt. nn. 130 e 30 ricadono interamente in zona L. Inoltre le partt. nn. 22, 28, 423, 126, 119 e 49 ricadono in parte nella fascia di rispetto della strada statale n. 115, e le partt. nn. 22, 439, 49, 119 e 126 ricadono in parte in fascia di rispetto ferroviario;
Considerato che per quanto compete a questo Assessorato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 71/78, nulla si ha da osservare in ordine alla variante urbanistica, adottata dal consiglio comunale di Licata nell'ambito della attività di pianificazione del proprio territorio comunale, con le seguenti raccomandazioni:
-  L'intervento per le sue caratteristiche dovrà essere attuato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78.
-  In sede di pianificazione attuativa le aree destinate a servizi ed attrezzature dovranno essere dimensionate nella misura di mq. 24 prevista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 1444/68.
Per quanto sopra rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, adottata ai sensi della legge regionale n. 71/78, con delibera consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006 e finalizzata al cambio destinazione d'uso di una vasta area sita in contrada "Canticaglione", per l'insediamento di un complesso alberghiero, sia meritevole d'approvazione, sotto il profilo urbanistico, fermo restando gli adempimenti discendenti dalle prescrizioni contenute nei pareri dell'ufficio del Genio civile e di tutti gli enti preposti alla tutela dei vincoli che insistono sulle aree interessate dalla variante.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 52 del 13 febbraio 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato l'argomento in esame;
Valutati gli aspetti contenuti nella variante urbanistica adottata dal comune di Licata con la deliberazione consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006, il consiglio dopo ampia discussione manifesta l'esigenza che ai fini dell'espressione dell'avviso di competenza, la variante debba essere supportata da ulteriore documentazione per le seguenti considerazioni:
-  Si evidenzia preliminarmente che dalla documentazione prodotta non emergono sufficienti motivazioni che possano giustificare gli interventi a cui la variante stessa è finalizzata. Mancano infatti, le risultanze su analisi territoriali e studi di settore che si sarebbero dovuti produrre per inquadrare l'intervento nel contesto territoriale e nel quadro programmatico definito dallo strumento urbanistico vigente, nonché per verificarne la sostenibilità sotto diversi aspetti quali ad esempio quello urbanistico, ambientale, paesaggistico, e di conseguenza costituire il supporto necessario per proporre, in sede comunale, una modifica urbanistica secondo le procedure della variante ordinaria;
-  Per quanto attiene il regime vincolistico (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, lettera a) territori costieri e lett. c) territori fluviali - torrente Canticaglione) si rileva che il torrente Canticaglione, che delimita l'ambito della variante in direzione est, segna inoltre il confine amministrativo tra le Province regionali di Agrigento e Caltanissetta. Il versante del torrente che ricade nella provincia di Caltanissetta è assoggettato ad un vincolo paesaggistico, di dichiarazione di notevole interesse pubblico della bassa valle del Salso o Imera Meridionale, imposto con decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione del 3 maggio 1997.
-  In attuazione agli indirizzi delle linee guida del piano paesistico regionale approvate con decreto del 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre 1999, è stata riconosciuta la validità di tutelare i valori percettivi e panoramici del paesaggio con specifico riferimento alle componenti strutturanti quali la costa, le focalità visive, panoramiche e geomorfologiche, che si riscontrano nel contesto interessato alla variante, ed in generale nel territorio comunale di Licata.
-  Dall'esame degli elaborati che costituiscono la variante, si ravvisa la necessità che l'azione di trasformazione del paesaggio tutelato debba ricercare le condizioni che consentano anche miglioramenti della qualità ambientale e paesaggistica, valorizzando le specifiche peculiarità del sito attraverso previsioni di sviluppo che prestino attenzione alla salvaguardia delle aree agricole di pregio, e che siano compatibili con i diversi livelli di valori paesistici riconosciuti.
-  Considerata l'estensione della variante che complessivamente impegna una superficie di circa 96 ettari, la zonizzazione e la normativa proposta, occorre evidenziare la metodologia progettuale per mezzo di un'elaborazione che sviluppi la zonizzazione con soluzioni planivolumetriche volte ad esaltare le potenzialità percettive del sito, definendo le unità tipologiche; con il compito di stabilire l'anello di raccordo tra la scelta urbanistica e le scelte della successiva progettazione delle opere, fissando i criteri di mitigazione dell'impatto paesistico, in modo da non turbare i punti di vista panoramici e paesaggistici.";
Vista la propria nota prot. n. 34936 del 6 maggio 2008, con la quale, nel trasmettere il condiviso voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 52 del 13 febbraio 2008, è stata richiesta al comune di Licata ulteriore documentazione utile a dimostrare le condizioni di cui al citato voto del C.R.U.;
Visto il foglio prot. n. 17194 del 10 aprile 2009, pervenuto il 27 aprile 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 28 aprile 2009 al n. 33198, con il quale il comune di Licata ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 34936 del 6 maggio 2008;
Vista la nota prot. n. 169 del 13 maggio 2009, con la quale l'U.O.3.4 del servizio 3° del dipartimento urbanistica, ha trasmesso per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 58, lett. a) della legge regionale n. 71/78 così come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95, la documentazione integrativa ed i chiarimenti presentati dal comune di Licata in relazione al parere espresso dal C.R.U. con voto n. 52 del 13 febbraio 2008;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 188 del 30 luglio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il voto n. 52 del 13 febbraio 2008 espresso dal consiglio;
Vista la nota prot. n. 169 del 13 maggio 2009, con la quale l'U.O.3.4 del servizio 3° del dipartimento urbanistica, ha trasmesso per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 58, lett. a) della legge regionale n. 71/78 così come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95, la documentazione integrativa ed i chiarimenti presentati dal comune di Licata sulla pratica segnata in oggetto, in riscontro al parere interlocutorio espresso dal C.R.U. con voto n. 52 del 13 febbraio 2008;
Vista la documentazione integrativa, ed in particolare: la relazione tecnica, la planimetria di zonizzazione (con revisione dei parametri urbanistici), la planimetria generale in scala 1:10.000 (tav. IT0201), la planimetria generale in scala 1:10.000 (tav. IT0202), le norme tecniche di attuazione (con revisione dei parametri urbanistici);
Premesso che con voto n. 52/2008 questo consiglio aveva espresso l'avviso che l'azione di trasformazione proposta con la variante in argomento, adottata con la deliberazione consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006, doveva ricercare le condizioni che consentivano miglioramenti della qualità ambientale e paesaggistica e della valorizzazione delle specifiche peculiarità del sito, delineando una previsione di sviluppo compatibile con i diversi livelli di valori riconosciuti anche dal piano paesaggistico dell'ambito 11-15, in corso di adozione, tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio in relazione alla consistente dimensione della variante, in termini di aree interessate al cambio di destinazione e di volumetria da realizzare, ed alla luce della zonizzazione e della normativa proposte, era apparso utile suggerire l'evidenziazione della metodologia progettuale per mezzo di un'elaborazione che sviluppasse oltre alla sottozonizzazione, uno sviluppo planivolumetrico, con il preciso scopo di esaltare le potenzialità percettive del sito, cercando di stabilire l'anello di congiunzione tra la soluzione urbanistica e la successiva traduzione in sede di progettazione architettonica, fissando i criteri di mitigazione dell'impatto paesaggistico e naturalistico.
Sentiti i relatori che hanno illustrato l'argomento in esame;
Valutata la documentazione presentata dal comune di Licata a seguito dei chiarimenti richiesti con il voto n. 52 del 13 febbraio 2008, il Consiglio condivide la variante di destinazione urbanistica, avendo riscontrato che l'organizzazione spaziale (sottozonizzazione) degli ambiti funzionali previsti nell'area interessata così come rappresentata negli elaborati integrativi, ha recepito in generale i suggerimenti dettati dalla pianificazione paesaggistica in corso. Va tuttavia precisato che l'elaborazione ora proposta, da osservare in sede di progettazione esecutiva unitaria dell'intervento in base alle condizioni poste dal consiglio comunale di Licata con la deliberazione n. 84/2006, in questa sede va considerata come indicativa, sia per quanto riguarda la soluzione planimetrica che quella tipologica.
Si ritiene altresì utile formulare ulteriori suggerimenti e prescrizioni da osservare in sede progettazione dell'intervento in oggetto:
-  anche per la fascia compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla battigia, le costruzioni non potranno superare le due elevazioni fuori terra;
-  nelle fasce di arretramento dalla battigia, di rispetto del torrente Canticaglione e delle incisioni fluviali (corridoi ecologici), dovrà essere prevista la conservazione del paesaggio naturale o agricolo esistente e la mitigazione degli impatti degli eventuali detrattori visivi, e quindi prevedere interventi finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, degli usi agricoli tradizionali, e gli interventi di rinaturalizzazione con l'uso di specie autoctone, basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche;
-  vanno salvaguardate le componenti strutturali del paesaggio che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, agli aspetti biotici, nonché alla forma ed alla tipologia dell'insediamento, le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificatamente il territorio, ed inoltre, le componenti qualificanti che derivano dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali;
-  a tutela dei valori percettivi e panoramici del paesaggio in cui ricadono le opere in questione, dovrà essere attuato, apposito studio-progetto a verde, sia delle aree in prossimità degli interventi costruttivi, sia delle aree libere non interessate dal progetto. Si dovranno conservare le macchie arbustive isolate e sopravvissute alla pressione della diffusa antropizzazione, prevedendone eventualmente il reintegro delle specie caratterizzanti il clima locale, tenendo anche conto di quanto stabilito nel decreto presidenziale del 28 giugno 2000;
-  in prossimità delle foci, si dovranno prevedere interventi di riqualificazione e ricostruzione degli elementi naturali, al fine della costituzione dei corridoi ecologici;
-  dovrà essere limitata al massimo la percorrenza carrabile all'interno dell'area;
Ritenuto che sulla base di quanto sopra considerato a seguito della documentazione integrativa presentata dal comune di Licata in riscontro al voto n. 52 del 13 febbraio 2008, la variante in oggetto possa condividersi con le condizioni espresse dal consiglio comunale nella delibera di adozione n. 84 del 24 ottobre 2006, e fatte salve le prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dalle competenti amministrazioni richiamati nella medesima delibera n. 84/2006;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della variante in oggetto adottata dal consiglio comunale di Licata con la delibera n. 84 del 24 ottobre 2006, alla luce delle superiori considerazioni.";
Rilevato che, ai sensi dell'art. 59, comma 3° lett. B), della legge regionale n. 6/2009, il piano in argomento resta escluso dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ex decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter condividere il voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 188 del 30 luglio 2009, assunto con riferimento alla proposta della struttura del D.R.U. n. 7 dell'8 novembre 2008 e della nota prot. n. 169 del 13 maggio 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 188 del 30 luglio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni indicate nei pareri degli enti ed uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Licata, adottata con delibera consiliare n. 84 del 24 ottobre 2006, riguardante la realizzazione di un complesso alberghiero in località "Canticaglione".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 dell'8 novembre 2008 reso dall'U.O. 3.4/D.R.U.;
2)  voto n. 52 del 13 febbraio 2008 reso da consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  voto n. 188 del 30 luglio 2009 reso da consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  delibera C.C. n. 84 del 24 ottobre 2006 comprendente i seguenti elaborati: all. 1 - relazione tecnica, tav. 1 - catastale con l'individuazione delle aree di intervento, tav. 2 - aerofotogrammetrie con individuazione delle aree di intervento - planimetria e stralcio planimetria, tav. 3 destinazione urbanistica delle aree - distanze - ed indici urbanistici - planimetria di zonizzazione, tav. 4 - piano quotato planimetria, tav. 5 - sezioni longitudinali e trasversali, all. 7 - raccolta fotografica dei terreni, all. 8 - preliminari di compravendita registrati, all. 1/i - relazione geologico-tecnica (dott. geol. V. Infantino), all. 1/L - foto area del territorio a colori, stralci 1:10.000 e 1:2.000 del piano regolatore generale approvato con decreto n. 150/D.R.U. del 27 giugno 2000, stralcio delle N.T. di A. del piano regolatore generale vigente (art. 47 - zone agricole);
Elaborati grafici trasmessi a seguito voto C.R.U. n. 52 del 13 febbraio 2008
 5)  tav. 3/a  - destinazione urbanistica delle aree D - ed indici urbanistici - planimetria di zonizzazione; 
 6)  tav.  EG-01-00  - relazione tecnica; 
 7)  tav.  EG-02-00  - (N.T.A.) norme tecniche di attuazione; 
 8)  tav.  EG-03-00  - foto terreno tra il mare e la strada statale S.S. 115, di circa 38 ettari coltivato a colture agricole primizie sotto terra; 
 9)  tav.  IT-01-00  - planovolumetrico; 
10)  tav.  IT-02-01  - planimetria generale; 
11)  tav.  IT-02-02  - planimetria generale; 
12)  tav.  IT-03-01  - focalità visive - vista 1; 
13)  tav.  IT-03-02  - focalità visive - vista 2; 
14)  tav.  IT-03-03  - focalità visive - vista 3; 
15)  tav.  IT-03-04  - focalità visive - vista 4. 


Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Licata resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2009.
  AGNESE 

(2009.46.2966)112
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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