REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO n.2
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti



DECRETO 10 novembre 2009.
Direttive relative a modalità e procedure per la concessione di un regime di aiuti agli investimenti promossi da piccole e medie imprese del settore artigianale, in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica, previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del Programma regionale Sicilia FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 linee di intervento 1 e 5.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, "Norme in materia di aiuti alle imprese" in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009;
Visto il comma 1 dell'art. 7 "Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" della predetta legge regionale che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007/2013 (P.O. FESR 2007/2013), regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, per programmi e tipologie di investimento, promosse da piccole e medie imprese del settore artigianale in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 7, che prevede che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel P.O. FESR 2007/2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e in particolare, gli artt. 185 e 189;
Visti gli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie n. C 54 del 4 marzo 2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR n. 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati, conformemente all'art. 65 del regolamento CE n.1083/2006, dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 20 maggio 2009 e con deliberazione n. 188 dalla Giunta regionale in data 22 maggio 2009;
Visto l'obiettivo operativo 5.1.3 linea di intervento 1 e linea d'intervento 5 del predetto P.O. concernenti interventi congruenti con le finalità dell'art. 7 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;
Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.294 del 17 dicembre 2008, che definisce l'ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto l'art. 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto comma 2 dell'art. 7 della su menzionata legge n. 9/2009;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2009 dalla III Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, espresso in data 21 ottobre 2009, seduta n. 103, acquisito tramite fax in data 4 novembre 2009, nota prot. n. 662 del 22 ottobre 2009;

Decreta:


Art.  1

Sono approvate le allegate direttive ed i relativi allegati che formano parte integrante del presente decreto, concernenti le modalità e le procedure per la concessione di un regime di aiuti agli investimenti promossi da piccole e medie imprese del settore artigianale, in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica, previste dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, in attuazione del Programma regionale Sicilia FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 Linee di intervento 1 e 5.

Art.  2

Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sarà emanato il bando pubblico per la selezione, nel quale saranno contenuti i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande, le relative risorse disponibili e quant'altro previsto dalle suddette direttive.

Art.  3

Il presente decreto, ed i relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato/.
Palermo, 10 novembre 2009.
  BUFARDECI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2009, reg. n. 1, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. 328.
Allegati
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013

Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali
Obiettivo specifico
5.1  -  Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l'accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un'ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese.
Obiettivo operativo
5.1.3  -  Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi.
Linea d'intervento
5.1.3.1  -  Azioni volte alle definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti (catg. nn. 8 e 9).
5.1.3.5  -  Azioni finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l'insediamento di imprese di nuova costituzione o di quelle esistenti che intendano rilocalizzarsi all'interno delle aree attrezzate ed infrastrutturale (catg. nn. 8 e 79).
DIRETTIVE

1  -  Contenuti e risorse disponibili
Attraverso le presenti direttive si intende dare attuazione alle linee di intervento 1 e 5 dell'obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 al fine di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo artigianale, attraverso un sistema di aiuti a finalità regionale alle piccole e medie imprese, sostenendo gli investimenti, finalizzati alla promozione e l'ampliamento delle attività economiche delle imprese artigiane siciliane in particolare incoraggiandole ad insediarvi nuovi stabilimenti, al fine di creare una stabile occupazione ai lavoratori.
E' disponibile a copertura del presente bando complessivamente la somma di E 16.456.141,15 così suddivisa:







il 25% del quale è destinato alle aziende facenti parte di aree artigianali o di prossimo insediamento in quanto risultanti assegnatarie di aree con destinazione artigianale realizzate con fondi pubblici.
Eventuali economie e/o risorse che si rendano disponibili, potranno essere utilizzate per scorrimento della graduatoria di cui al punto 7 del presente bando.
2  -  Normativa di riferimento e definizioni (allegato 2)
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione di cui ai seguenti atti normativi e deliberativi:
1)  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006;
2)  regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. L 210 del 31 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;
3)  regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
4)  regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
5)  decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
6)  regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
7)  regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
8)  Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013, vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
9)  decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 100 del 2 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
10)  Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
11)  Programma operativo regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
12)  requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati, conformemente all'art. 65 del regolamento CE n. 1083/2006, dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 20 maggio 2009 e con deliberazione n. 188 dalla Giunta regionale in data 22 maggio 2009;
13)  linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
14)  deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/2013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria;
15)  legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
16)  legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, art. 7;
17)  parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, reso in data 21 ottobre 2009.
3  -  Beneficiari
Imprese artigiane sia singole che associate o consorziate così come definite dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 1985, iscritte al registro delle imprese e all'albo provinciale degli artigiani (per le imprese già costituite), sono ammesse anche le imprese da costituire ma che siano in possesso della partita I.V.A. e che ottengano l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro la data di ultimazione del programma.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana in accordo con quanto previsto all'art. 1 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 9 agosto 2008, serie L 214.
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, in conformità alla vigente disciplina comunitaria (si veda l'allegato I del regolamento n. 800/2008/CE della Commissione del 6 agosto 2008), alla data di presentazione della domanda:
a)  siano micro, piccole o medie imprese;
b)  siano imprese "di nuova costituzione" art. 14 regolamento n. 800/2008;
e che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1)  siano già iscritte nel registro delle imprese e, quelle di servizi, siano costituite sotto forma di società regolari;
2)  siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata - e non si trovino nelle condizioni interdittive di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni ed al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
3)  che non abbiano subito provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
4)  che non hanno presentato analoghe istanze per l'ottenimento di agevolazioni a qualsiasi titolo a valere sul P.O. FESR 2007/2013;
5)  non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
6)  non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.
Un'impresa non è ritenuta ammissibile qualora sia controllata, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei 12 mesi precedenti la data di iscrizione al re- gistro delle imprese - sezione speciale albo artigiani - dell'impresa stessa e che operavano in uno o più dei settori di attività dell'unità locale interessati dal programma di investimenti (medesimo codice ATECO indicato nella scheda tecnica) ovvero in un settore contiguo, relativo, cioè, ad un prodotto o servizio situato immediatamente a monte o a valle del settore in questione.
4  -  Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili
Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (cfr. Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L214/3 del 9 agosto 2008 ed attraverso una procedura con valutazione a punteggio e graduatoria. Il suddetto sistema prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto domanda, da approvare con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto - alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, in relazione agli aiuti a finalità regionale - sulla base della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per la Regione Sicilia ed esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto, determinato in misura percentuale nominale delle spese ammissibili.
In riferimento ai massimali di aiuto si specifica che il valore massimo dell'agevolazione concedibile a fronte delle spese per investimenti è variabile in funzione delle categorie suddette ed è indicato nell'allegato 1. Per le micro imprese e le piccole imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre 5 anni, è altresì concedibile un contributo in conto esercizio, nella misura prevista nell'allegato 1, in relazione alle spese e alle condizioni stabilite al successivo punto 6.
5  -  Spese ammissibili
Per quanto riguarda le spese ammissibili, valgono le indicazioni e le limitazioni di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, possono beneficiare dell'agevolazione solo gli investimenti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Qualora l'impresa artigiana proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di spesa in data antecedente a quella dell'istanza di ammissione alle agevolazioni, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
L'Assessorato svolgerà una istruttoria delle domande presentate secondo criteri e modalità di seguito esposte. In riferimento ai programmi di investimento si specifica quanto segue:
1)  le tipologie di investimento ammissibili ed i relativi massimali di aiuto sono indicate nell'allegato 1;
2)  ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti per lo svolgimento di una delle attività ammissibili indicate al punto 4, nell'ambito di una unità locale dell'impresa richiedente ubicata nel territorio della Regione Sicilia. Tale programma non può riguardare più di una unità locale e deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
3)  i programmi di investimento possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente se avviati successivamente alla presentazione dell'istanza. Al riguardo, si precisa che l'avvio a realizzazione del programma si intende coincidente con la prima delle date riferite alle seguenti fattispecie:
a)  l'inizio dei lavori di costruzione riguardanti le opere murarie del programma, come eventualmente attestato dalla dichiarazione o comunicazione di inizio lavori nei casi previsti dalla normativa vigente;
b)  il primo degli ordinativi riguardanti impianti, macchinari e attrezzature previsti dal programma;
c)  il primo dei titoli di spesa riferiti alle altre voci di spesa del programma.
Non sono considerate ai fini dell'individuazione della data di avvio, le spese per studi preliminari di fattibilità (che, qualora sostenute in 1 anno solare precedente quello di avvio a realizzazione del programma come sopra definito, ai fini della suddivisione delle spese del programma per anno solare, vanno convenzionalmente imputate a quello relativo all'avvio stesso). Si precisa inoltre che i progetti dovranno essere definitivi e muniti di tutte le autorizzazioni e pareri come previsto dalla scheda di misura indicata in premessa. Fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti spe- cifiche normative dell'Unione europea, i programmi di investimento possono riguardare, nel rispetto delle previsioni del P.O. FESR 2007/2013 e sulla base dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza del P.O. medesimo e adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009. Riguardo ai settori di attività economica ammessi alle agevolazioni valgono le esclusioni elencate nel regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
4)  il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del processo produttivo di un impianto esistente. Ai fini di cui sopra, si precisa che:
a)  si considera "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
b)  con riferimento alla rilocalizzazione, si precisa che la stessa è considerata ammissibile nel solo caso in cui la destinazione della stessa è prevista nell'ambito di aree attrezzate, aree artigianali;
c)  con riferimento ai programmi concernenti le altre sopra citate finalità, le imprese richiedenti, ai fini dell'inquadramento del programma e, quindi, dell'ammissibilità dello stesso, devono esplicitare, nella scheda tecnica, gli obiettivi aziendali perseguiti;
5)  alla data di presentazione della domanda di cui al punto 7, l'impresa richiedente deve dichiarare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma. La piena disponibilità deve essere in qualsiasi momento rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento o locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono documentare che la disponibilità degli immobili sussista per tutta la durata del programma di investimenti non- ché per l'ulteriore periodo di 5 anni.
Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione stessa venga richiesta per la prima volta da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realiz- zare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. In tale ultimo caso, resta a carico dell'impresa il rischio del mancato rinnovo della concessione, che determinerà l'annullamento dell'eventuale provvedimento di attribuzione dei benefici. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di aree attrezzate, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano riportati i tempi massimi entro i quali può essere definita.
Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari, al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere all'Assessorato entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo punto 7. Il suddetto termine di 90 giorni è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente rassegnazione delle relative risorse ai programmi in posizione utile in graduatoria.
Sono ammissibili alle agevolazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, dal regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, le spese per investimenti relative all'acquisto diretto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. L'acquisizione mediante locazione finanziaria deve avvenire per il tramite di società di leasing che siano tra quelle riconosciute dalla Regione siciliana e facenti parte dell'elenco apposito redatto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e devono comportare l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.
Nel caso di acquisizione di terreni e fabbricati mediante locazione finanziaria, i contratti relativi devono prevedere una durata non inferiore a 5 anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento; la relativa spesa è ammissibile a condizione che a conclusione della locazione il bene venga riscattato dall'impresa beneficiaria e che tale condizione sia esplicitata nel relativo contratto di locazione. Non è comunque consentita la modifica delle modalità prescelte di acquisizione dei beni all'atto della presentazione della domanda. Ai fini dell'ammissibilità, i program- mi non possono prevedere parte degli investimenti mediante acquisto diretto e parte mediante acquisizione in locazione finanziaria. L'impresa richiedente indica, quindi, nella scheda tecnica di cui al successivo punto 7, le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare.
Non sono ritenuti ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento e comunque tutte le spese non capitalizzate. Non sono altresì ammissibili, ai sensi della lett. g), art. 1, del regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, le spese relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione). Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con commesse interne. Sono inoltre escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi. Non sono ammesse le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla comunicazione dell'Assessorato. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario e provenire da un conto dedicato esclusivamente all'investimento. Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a E 500,00. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con contratti "chiavi in mano";
6)  per le micro imprese e le piccole imprese sono altresì ammissibili alle agevolazioni, in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 5 e nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, regolamento generale di esenzione per categoria, le seguenti spese a sostegno della costituzione e della prima fase di sviluppo:
a)  spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa;
b)  interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato nel limite massimo del tasso di riferimento vigente;
c)  spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
d) utenze per energia, acqua, riscaldamento;
e)  imposte e tasse (diverse dall'I.V.A. e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
f)  ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione (esclusi i canoni di leasing riferiti ai beni oggetto del programma di investimenti da agevolare) e costi salariali, a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.
Le suddette spese sono ammissibili alle agevolazioni, sempre che regolate esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, a partire dalla data della costituzione dell'impresa e fino alla scadenza del 24° mese dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione provvisoria delle agevolazioni di cui al successivo punto 8 e, comunque, non oltre i primi 5 anni dalla costituzione stessa. Le stesse spese sono ammissibili fino ad un ammontare massimo del 50% di quelle di cui al precedente punto 5 complessivamente ammissibili e le relative agevolazioni sono pari al 35% delle spese sostenute nei primi 3 anni dalla data di costituzione ed al 25% delle restanti, fermo restando che la relativa agevolazione non può superare per ciascun anno, il 33% dell'agevolazione complessivamente concessa. L'impresa richiedente indica, quindi, nella scheda tecnica di cui al successivo punto 7, la suddivisione delle predette spese per ciascuno degli anni successivi alla data della costituzione.
Gli aiuti di cui al presente punto non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi comprese le misure "de minimis".
Il termine per l'ultimazione del programma, fatto salvo quanto previsto al precedente punto relativo alle micro e piccole imprese, è fissato alla scadenza del trentaseiesimo mese dalla data della comunicazione della data d'inizio dei lavori, così come definito all'allegato 2 delle presenti direttive. Si definisce data di ultimazione del programma quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, riferiti alle spese di cui al punto 5 ed agevolabili ancorché pagati successivamente, ma, comunque, entro la data prevista per la richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni.
Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro il termine di 90 giorni. Ciò, comunque, a condizione che l'ammontare complessivo dei predetti titoli di spesa e di quelli con data successiva al predetto termine di ultimazione - teoricamente ammissibili ai sensi delle presenti direttive, ancorché non agevolabili in quanto emessi successivamente alla predetta data - purché pagati entro lo stesso termine, configuri comunque, a giudizio dell'Assessorato, un programma organico e funzionale che mantenga, di massima, le finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite;
7)  entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo punto 7, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere all'Assessorato, con riferimento ai programmi che prevedano opere murarie: copia del progetto architettonico munito dei visti, dei pareri e delle autorizzazioni necessarie ovvero, nel caso di opere interne, della comunicazione al sindaco, ovvero, qualora le opere da realizzare non necessitino di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale che lo attesti. Il suddetto termine di 90 giorni è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente rias- segnazione delle relative risorse ai programmi in posizione utile in graduatoria.
6  -  Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione
-  Progetti di investimento iniziale, come definiti al punto 40 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (i.e. creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione in uno stabilimento esistente di nuovo prodotti aggiuntivi, cambiamento fondamentale nel processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente), da realizzarsi mediante l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
-  Appartenenza delle imprese a settori maggiormente rappresentativi presenti nei distretti produttivi, esclusi quelli inseriti nell'allegato I del trattato ed altri settori che sono soggetti a norme specifiche (art. 1 dei regolamenti CE nn. 1628/2006 e 1998/2006). Per il settore manifatturiero ed estrattivo sono stati considerati come maggiormente rappresentativi i settori (due cifre ATECO) che presentano un'apprezzabile grado di concentrazione (almeno cinque imprese aderenti ai distretti produttivi). Per il settore agrolimentare, data la particolare rilevanza nel tessuto produttivo siciliano, sono stati considerati maggiormente rappresentativi i comparti (tre cifre ATECO) che presentano un'apprezzabile grado di concentrazione (almeno 5 imprese aderenti ai distretti produttivi). Per tutti i settori e comparti la soglia di rappresentatività sarà innalzata a 10 imprese qualora si ampli il numero dei distretti produttivi riconosciuti. La metodologia è stata applicata anche al settore dei tra- sporti e logistica (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni classificati come I secondo la codifica ATECO 2002) e ai servizi avanzati alle imprese (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese classificati come K secondo la codifica ATECO 2002 escluso il settore K74). Per quanto concerne il settore del commercio sono stati considerati come maggiormente rappresentativi i settori (due cifre ATECO) che presentano un'apprezzabile grado di concentrazione (almeno 5 imprese aderenti ai distretti produttivi); in aggiunta a tale criterio le imprese di tale settore sono ritenute ammissibili al finanziamento solo se iscritte contestualmente all'albo delle imprese artigiane;
-  Criteri e condizioni previste nel regolamento CE n. 1628/ 2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;
-  Criteri e condizioni stabiliti nel regolamento CE n. 1998/ 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
-  Criteri e condizioni previste nel regolamento CE n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie n. L 214/3 del 9 agosto 2008;
-  Progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto (ove pertinente);
-  Iscrizione al registro delle imprese e all'albo degli artigiani per le imprese già costituite;
-  Partita I.V.A. per le imprese da costituire.
I criteri di selezione approvati con delibera di Giunta regionale n. 188 del 22 maggio 2009, sono qui di seguito riportati, ad essi sono stati associati i punteggi:







A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio massimo di punti 100, determinato dalla somma dei 9 punteggi attribuiti ai vari criteri di selezione stabiliti dal presente avviso; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce l'elemento sulla base del quale sarà redatta la graduatoria delle imprese artigiane ammesse ai benefici. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.
In caso di imprese che abbiano ottenuto il medesimo punteggio, la posizione in graduatoria sarà assegnata seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
1)  maggiore economicità per l'amministrazione (minore investimento proposto);
2)  imprese che propongono di realizzare interventi di cui ai punti 5) e 6);
3)  imprese artigiane di nuova costituzione.
7  -  Presentazione delle domande e istruttoria
La domanda di finanziamento deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo apposito predisposto dall'Assessorato. La stessa domanda completa della documentazione prevista dal presente bando, a mezzo raccomandata del servizio postale con ricevuta di ritorno, sottoscritto dal legale rappresentante. A tal proposito si specifica che la data valida sarà quella di invio della domanda e della documentazione richiesta.
Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e consentirne la valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'idoneità al conseguimento degli obiettivi previsti, l'impresa deve corredare la domanda con:
-  "scheda tecnica" dell'iniziativa proposta e dei singoli soggetti proponenti (allegato 4), anche su supporto informatico;
-  busines plan (allegato 5) anche su supporto informatico;
-  certificato di iscrizione al registro delle imprese - sezione speciale all'albo degli artigiani, in corso di validità, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia. In luogo o ad integrazione di detto certificato potrà essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Per le imprese di nuova costituzione, copia della domanda di iscrizione all'albo artigiani;
-  per le società regolarmente costituite: copie dell'atto costitutivo, dello statuto in vigore, e bilanci degli ultimi 3 esercizi debitamente firmati e corredati delle relazioni degli organi sociali; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi 3 esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongano ancora di tali 3 bilanci dovranno allegare alla domanda quello/i disponibile/i e/o la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi 3 anni (per le società di capitale, i bilanci);
-  attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa istante, degli eventuali partner e se del caso anche dei soci, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti;
-  planimetria generale, relativa all'unità sede dell'investimento, dalla quale risultino, in adeguata scala, la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a laboratori, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
-  progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto (ove pertinente);
-  perizia giurata, redatta e sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo che attesti la congruità dei costi previsti per la realizzazione del programma;
-  copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla pubblica amministrazione devono essere registrati (registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86);
-  idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso e l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento. Si avvisa che in ogni caso che le attestazioni rese attraverso perizia giurata devono comunque essere integrate da adeguata documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità.
Ai fini della presentazione delle domande, pena la non ammissione delle stesse all'istruttoria, valgono i seguenti divieti e limitazioni:
a)  ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti, riguardante una o più unità locali, che risulti organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione;
b)  non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del modulo. Le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda.
L'arch. Carmelo Ricciardo, dirigente del servizio 7/S - artigianato del dipartimento cooperazione, commercio e artigianato, tel. 091/7079750 - e-mail: artigianato.coop@regione.sicilia.it, nella qualità di UCO per le linee d'intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5, giusta assegnazione prot. n. 1265 del 24 luglio 2009; elabora la graduatoria ed esprime entro i 30 giorni successivi un parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese comunicando le risultanze alla ditta richiedente.
L'esame di ammissibilità delle domande e la verifica dei requisiti per la concessione del contributo avviene attraverso l'analisi della documentazione presentata. L'Amministrazione regionale accertata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, può se necessario, richiedere precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. Qualora la domanda sia dichiarata inammissibile e/o irricevibile, ovvero l'istruttoria si concluda con esito negativo, ne viene data comunicazione all'impresa con la motivazione che ha determinato l'esito negativo o l'inammissibilità.
Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, l'Assessorato procede alla stessa e, qualora richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti invierà una nota formale con raccomandata A.R. In questo caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di parere negativo, l'azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda.
L'attività istruttoria è volta a verificare e valutare:
1)  il possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
2)  le capacità tecnico-economico-finanziarie ed organizzative del richiedente in relazione alle attività che deve svolgere e agli impegni che deve assumere per la realizzazione del programma, evidenziando, in particolare:
3)  qualità e coerenza progettuale rispetto a esigenze di un determinato territorio;
4)  composizione qualitativa e quantitativa dell'eventuale ATI/ATS;
5)  innovatività (criticità dell'innovazione proposta rispetto al posizionamento competitivo dell'impresa, e/o allo specifico settore produttivo o allo specifico contesto territoriale);
6)  capacità economico-organizzativo e finanziaria del proponente di portare a termine il progetto;
7)  potenziali di mercato con particolare riferimento ai mercati extraregionali ed esteri;
8)  qualità e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale da perseguire in relazione al tipo di innovazione proposta (adesione a sistemi di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO14001);
9)  la pertinenza e l'imputabiltà ad azioni ammissibili, nonché la congruità e la legittimità delle singole spese rappresentate.
8 -  Graduatorie e concessione provvisoria
Le imprese i cui progetti hanno superato con esito positivo la fase istruttoria sono inserite in graduatoria in ragione dei punteggi di cui all'allegato 3. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nell'apposita graduatoria ed in base alle risorse finanziarie disponibili.
Sono dichiarate ammissibili a finanziamento solo le istanze che conseguono un punteggio in sede di valutazione in misura non inferiore a 30/100.
L'Assessorato, sulla base di dette risultanze ed entro 180 giorni, forma la graduatoria, che è approvata con decreto del dirigente generale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e resa disponibile sui siti internet (www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato/). Nella suddetta graduatoria vengono indicate, in relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni a ciascuna iniziativa e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali si può provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilità medesime. Resta fermo il fatto che la concessione delle agevolazioni in favore della singola impresa avviene esclusivamente attraverso il relativo decreto. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del P.O. FESR 2007/2013, seguendo l'ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.
In caso di ATI o ATS, i relativi decreti di concessione delle agevolazioni riguardano l'associazione nel suo complesso. Le erogazioni sono conferite alla sola mandataria cui fa capo ogni onere in ordine all'obbligo di rendiconto ed alla rappresentanza esclusiva e processuale.
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, l'Assessorato adotta i decreti di concessione provvisoria e li notifica alle imprese interessate. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni, l'ammontare delle agevolazioni e le modalità di erogazione delle stesse. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
a)  dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b)  ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate nel decreto medesimo;
c)  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
d)  ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
e)  comunicare la data di ultimazione del programma entro i 30 giorni successivi alla stessa data e trasmettere, entro lo stesso termine, la documentazione, i dati e le informazioni;
f)  osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g)  restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della legge regionale n. 32/2000);
h)  impegnarsi a sfruttare gli eventuali investimenti immateriali agevolati esclusivamente nella sede operativa ove viene svolto il progetto.
9  -  Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse sono rese disponibili dall'Assessorato ed erogate dallo stesso in 3 quote, in base allo stato di avanzamento del programma. A tal fine, le richieste di erogazioni da parte del soggetto beneficiario possono essere soddisfatte solo allorquando esso abbia sottoscritto il decreto di concessione per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, per le società di capitali e cooperative che presentano richiesta per contributi d'importo superiori ad E 100.000,00, devono presentare, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte, e per l'intera durata, certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legge 27 gennaio 1992, n. 88.
La prima quota, pari al 40% del contributo concesso, è resa disponibile dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari al 40% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma in sede istruttoria.
La seconda quota, pari all'ulteriore 40% del contributo concesso, è resa disponibile dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari all'80% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma in sede istruttoria.
Il restante 20% viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato e degli eventuali accertamenti disposti dall'Amministrazione regionale.
Le erogazioni per stato d'avanzamento vengono effettuate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento medesimo e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnata da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che l'Assessorato ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 9/2009, art. 7 - Acquisto effettuato con il concorso delle risorse della misura 5.1.3.1 del P.O.R. Sicilia 2007/2013. Spesa di E ................................................. dichiarata per la (prima, seconda, ultima) erogazione del prog. n...................".
La prima erogazione può essere disposta anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di una apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo lo specifico schema di cui all'allegato 6, di importo pari al 40% del totale delle agevolazioni concesse.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Assessorato, con periodo di validità pari a 60 mesi, decorrenti dal 30° giorno successivo la notifica del decreto, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art 1957 del codice civile. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 6 pena il non accoglimento della stessa.
Tutte le modifiche ai programmi di investimento, nonché le richieste di proroga devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque entro giorni 180 dalla data di conclusione del programma, al servizio 7/S - Artigianato che si riserva di valutarne l'ammissibilità. La documentazione di spesa consiste in:
a)  copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari;
b)  dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al successivo punto 11;
c)  copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
d)  dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo schema di cui all'allegato 7;
e)  copia autentica degli estratti conto bancario dedicato all'investimento.
Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del per almeno i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.
10  -  Revoche e sanzioni
Qualora a seguito di ispezione finale, o nel corso della realizzazione del programma, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione, l'Assessorato regionale provvede alla revoca dei contributi e all'applicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Qualora i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, è disposta la revoca dello stesso ed il recupero delle somme erogate maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. La revoca del contributo è disposta, altresì, nel caso di mancato rispetto del vincolo quinquennale di destinazione produttiva. In tale caso si provvederà al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali. Si procede alla revoca del contributo concesso, previa contestazione all'impresa inadempiente, in particolare, per:
-  mancata presentazione dell'attestazione sullo stato d'avanzamento dei lavori (da redigersi alla chiusura di ogni esercizio finanziario);
-  mancata adozione del sistema di contabilità ordinaria;
-  mancato rinvenimento dei beni acquistati, oggetto del programma d'investimento, nella sede operativa dell'impresa;
-  mancata apposizione della targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene;
-  mancata presentazione della certificazione dei bilanci d'esercizio, redatta da società autorizzata;
-  mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento dei lavori e/o delle forniture, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell'investimento proposto;
-  mancata ultimazione dei lavori entro il termine assegnato.
11  -  Controlli e monitoraggio
L'Assessorato regionale si riserva di svolgere verifiche, controlli ed ispezioni, anche a campione; le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia.
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio 7/S, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale.
Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 8 ed il prospetto di cui all'allegato 8. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene. Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale. La di- chiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa di cui all'allegato 8, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni. Resta inteso che gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale per almeno 5 anni una volta completato l'investimento.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
12  -  Pubblicità e comunicazione
Le azioni d'informazione e pubblicità sugli interventi strutturali comunitari hanno come finalità principali la garanzia della massima trasparenza nell'impiego delle risorse finanziarie in un contesto di grande visibilità del ruolo svolto dall'Unione europea in Sicilia con l'utilizzo dei fondi strutturali. Ecco perché, e soprattutto al fine di garantire il principio della trasparenza, particolare rilievo verrà dato alla mobilitazione degli operatori istituzionali, economici e sociali per un impiego completo ed efficace delle risorse finanziarie. Ciò avverrà sia rafforzando l'informazione ai potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte attraverso i fondi, ma anche facendo rispettare le disposizioni regolamentari relative ai potenziali beneficiari in tema di trasparenza e visibilità, oltre che di comunicazione.
Nell'applicare il piano di comunicazione si fa riferimento alla legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" che sancisce il processo di ammodernamento del sistema pubblico, consolidando l'importanza di una comunicazione sistematica e coerente alle politiche da realizzare e ne stabilisce gli obiettivi e i criteri.
Gli obiettivi generali del Piano, conformi a quelli indicati dalla normativa comunitaria di riferimento, sono i seguenti:
-  garantire un'informazione trasparente e accessibile sulle possibilità offerte dagli interventi strutturali ai potenziali beneficiari finali, nonché ai seguenti soggetti:
-  autorità ed istituzioni locali, istituzioni scolastiche, nonché altre autorità ed istituzioni pubbliche competenti e agenzie per lo sviluppo;
-  organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
-  parti economiche e sociali;
-  organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano per la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela dell'ambiente;
-  operatori e organizzatori di progetti;
-  informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea e dagli Stati membri nella realizzazione degli interventi e sui risultati effettivamente conseguiti.
Gli obiettivi specifici del Piano sono:
-  accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica siciliana sul ruolo dell'Unione europea (comunicazione esterna) per lo sviluppo della Sicilia e sull'impiego dei fondi strutturali;
-  potenziare il sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti dell'Amministrazione regionale coinvolti nell'attuazione del P.O., attraverso il ricorso a metodologie, tecniche e strumenti adeguati;
-  consolidare la rete di collaborazione esterna per la diffusione della comunicazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale, in particolare con i soggetti che operano nel campo dell'informazione sulle politiche comunitarie;
-  garantire un'informazione completa e diffusa su tutto il territorio regionale utilizzando le diverse forme e metodi indicati nel Piano, svolgendo, in particolare, una forte azione relazionale con i media locali:
-  realizzare una serie di iniziative promozionali e attività didattiche in sinergia con il sistema scolastico regionale finalizzate a promuovere una maggiore conoscenza dell'Unione europea e del ruolo strategico che essa svolge per lo sviluppo dell'Isola;
-  sviluppare una forte azione relazionale con università e altri istituti di ricerca per promuovere e diffondere le iniziative cofinanziate in tema di innovazione tecnologica e TLC;
-  assicurare l'informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione, sui lavori del comitato di sorveglianza e sui risultati effettivamente conseguiti dal P.O.
I destinatari del Piano di comunicazione, interni ed esterni alla Regione siciliana (come da art. 5 del regolamento CE n. 1828/2006), sono:
-  autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
-  associazioni professionali (le imprese, gli imprenditori, ecc.);
-  parti economiche e sociali (associazioni degli industriali, imprenditori, PMI, società cooperative, organizzazioni professionali e di categoria, ecc.);
-  associazioni di consumatori, non profit e di volontariato; istituti di credito e finanziari; società di intermediazione e consulenza; organizzazioni non governative e in particolare quelle che operano per la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela dell'ambiente; ecc.;
-  organizzazioni non governative;
-  organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
-  centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri (Antenne Europa);
-  istituti educativi le istituzioni scolastiche (docenti, formatori, studenti), le università e gli enti di ricerca (docenti, ricercatori, ecc.);
-  gli operatori e organizzatori di progetti;
-  i gruppi svantaggiati (disabili, immigranti, donne, giovani, disoccupati ecc.);
-  i beneficiari degli interventi (come da art. 6 del regolamento CE n. 1828/2006);
-  il pubblico (come da art. 5 del regolamento CE n. 1828/ 2006) cioè la pubblica opinione, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini siciliani. In particolare: le collettività locali, gli occupati, e tutti i cittadini che trarranno beneficio nella vita quotidiana dalla realizzazione del P.O.;
-  il personale dell'Amministrazione regionale e tutti gli operatori delle reti informative che contribuiranno all'attuazione del Piano.
All'interno di questo contesto, nel solco di queste linee guida, il successo delle politiche di sviluppo individuate all'interno del Programma operativo FESR 2007/2013 dipendono principalmente dalla capacità di attribuire una concreta dignità ai processi di comunicazione e, specificamente, alle azioni di comunicazione che verranno poste in essere. L'efficacia di questi percorsi potrà, dunque, sprigionarsi quando sarà realizzato il progetto di comunicazione. Va fatto rilevare che per una congerie di fattori (scarsa dinamicità della raccolta pubblicitaria, penuria di investimenti editoriali, numero di lettori della carta stampata è attestato su circa 50 unità ogni mille abitanti, etc.) il sistema mediatico dell'Isola risulta piuttosto statico, da un lato concentrato nelle mani di pochi "grandi" editori, e dall'altro frastagliato in numerose piccole realtà editoriali. Il Piano di comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 si deve sviluppare lungo tutto l'arco di tempo di attuazione del programma attraverso una serie di attività di varia natura (promozionale, informativa, pubblicitaria). Qui di seguito si esplicitano le iniziative da porre in essere:
-  linea grafica coordinata;
-  sito web;
-  stampa;
- newsletter;
-  televisione e radio;
-  cartelloni;
-  eventi, convegni, incontri, seminari;
-  attività promo-educative;
-  prodotti promozionali;
-  prodotti mediali e multimediali;
-  numero verde;
-  pubblicazioni;
-  reti territoriali.
Azioni di supporto quali: attività formativa, scambi di esperienze, studi e consulenze esterne, supporti tecnologici, workshop.







Allegato  2
AIUTI A FINALITA' REGIONALE

Definizioni
Le regioni ex art. 87, paragrafo 3, lett. a), sono le regioni nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso o nelle quali esiste una grave situazione di sottoccupazione.
Una media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
-  impiega meno di 250 dipendenti e
-  registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di eur e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di eur.
Una piccola impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
-  impiega meno di 50 dipendenti e
-  registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di eur.
Una microimpresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
-  impiega meno di 10 dipendenti e
-  registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di eur.
Le imprese di nuova costituzione sono quelle iscritte al registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano state operanti negli ultimi 3 anni. Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi 3 anni: le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati 3 bilanci o presentate 3 dichiarazioni dei redditi, ovvero le imprese che, per almeno uno degli ultimi 3 bilanci approvati o delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero.
Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a)  qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di 1/4 di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, oppure
b)  qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di 1/4 di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, oppure
c)  indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
-  la creazione di un nuovo stabilimento;
-  l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
-  la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
-  un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
Per inizio dei lavori si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.
Per la creazione di posti di lavoro connessi all'investimento si intende l'aumento netto di posti di lavoro creati entro 3 anni dal completamento dell'investimento.
Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Tali aiuti possono essere concessi per un progetto di investimento iniziale.
I costi ammissibili possono essere calcolati:
-  costi degli investimenti materiali (terreni, immobili e apparecchiature) e importo complessivo dei costi degli investimenti immateriali (derivanti dal trasferimento di tecnologie) risultanti dal progetto di investimento iniziale. Non è necessario che gli attivi ammissibili siano nuovi.
L'investimento o i posti di lavoro creati devono essere mantenuti nella regione interessata per almeno 3 anni.
Il beneficiario deve fornire un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili.
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
Lo scopo degli aiuti start-up è sostenere le piccole imprese nelle prime fasi del loro sviluppo (primi 5 anni). Gli aiuti possono arrivare ai seguenti livelli:
-  aiuti fino ad un totale di 2 milioni di eur per impresa per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a). L'intensità di aiuto può arrivare al 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi 3 anni dalla costituzione dell'impresa e al 25% nei 2 anni successivi.
Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché una serie di costi operativi effettivamente sostenuti nei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa.
Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33% dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.
Aiuti per la tutela ambientale
Per tutela ambientale e/o tutela dell'ambiente si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.
Per misure di risparmio energetico si intende qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione.
Per fonti di energia rinnovabili si intendono le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.
Per produzione di energia da fonti di energia rinnovabili si intende l'energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi.
Si intende acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici quei veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.
Per investimenti in attivi materiali si intendono gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.
Aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie.
Aiuti per promuovere investimenti ecologici fino ad un massimo del 70% per le piccole imprese e del 60% per le medie imprese, può essere concessa una maggiorazione di 10 punti per misure ecoinnovative; gli aiuti possono arrivare fino al 100% dei sovraccosti di investimento quando viene fatto ricorso ad una procedura di gara. Queste misure sono applicabili anche all'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici.
Aiuti alla formazione
In base al nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri possono concedere alle proprie imprese aiuti sia a favore della formazione specifica che di quella generale. Tali categorie di aiuto rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e non è di conseguenza necessario notificarle alla Commissione, ad eccezione degli aiuti individuali superiori ai 2 milioni di eur.
I costi ammissibili sono quelli del personale docente, spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione, materiali e forniture, con attinenza diretta alla formazione, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per la formazione, costi dei servizi di consulenza, costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, o costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione per le ore durante le quali questi hanno partecipato alla formazione.
Formazione specifica: la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
Formazione generale: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.
Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
Il regolamento generale di esenzione per categoria prevede possibilità di concedere aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere senza una procedura di notifica, ad eccezione degli aiuti individuali superiori ai 2 milioni di eur.
Aiuti per servizi di consulenza: l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. L'importo complessivo di aiuto può arrivare a 2 milioni di euro.
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere, che possono essere di importo fino a 2 milioni di eur per impresa per progetto. L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. Tali aiuti possono essere concessi per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera.
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
Il regolamento generale di esenzione per categoria consente agli Stati membri di concedere aiuti, esentati dall'obbligo di notifica preventiva, per sostenere i lavoratori svantaggiati o disabili nella ricerca di un'occupazione vera e propria.
Lavoratore svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
-  chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-  chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
-  lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
-  adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
-  lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato o
-  membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.
Lavoratore disabile: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
Condizioni:
-  l'assunzione deve rappresentare un incremento netto del numero di posti di lavoro o, in caso contrario, i posti devono essere stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
-  l'occupazione deve essere mantenuta per almeno il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo.
Allegato  3
SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, nel rispetto delle indicazioni di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, riguardano in generale:
a)  progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
b)  suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c)  immobili, opere murarie e assimilate, impianti generali e infrastrutture specifiche aziendali;
d)  macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
e)  mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
f)  programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
g)  brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
1)  l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lett. a) è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
2)  le spese di cui alla lett. a), relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
3)  tra le spese di cui alla lett. a), non sono ammissibili quelle sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;
4)  le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lett. b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
5)  in relazione alle spese di cui alla lett. c), si precisa che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq. per addetto;
6)  con riferimento alle spese di cui alla lett. c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, 10 anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;
7)  in relazione alle spese di cui alla lett. d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
8)  le spese di cui alle lett. c) e d), possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di mense aziendali ed asili nido;
9)  le spese di cui alle lett. a), e) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e se acquisiti da terzi nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
10)  le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lett. e), non comprendono quelle relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, che sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo e, quindi, da includere tra le spese di cui alla lett. d);
11)  le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini I.V.A. riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
12)  le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro-soluto";
13)  le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lett. b), c), e) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra 2 imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.48.3170)129


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 85 -  53 -  46 -  30 -  50 -  45 -