REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO n.2
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 5 novembre 2009.
Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane, singole o associate insediate in aree PIP, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 6 in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate).

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese", in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009 (supplemento ordinario);
Visti gli artt. 7 "aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" e 11 "aiuti per insediamenti produttivi" della predetta legge regionale che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le imprese artigiane, singole o associate insediate in aree PIP, conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 7 e il comma 3 dell'art. 11 che prevedono che "l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e in particolare, gli artt. 185 e 189;
Visti gli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta n. 2/2008;
Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, adottato con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 188 del 22 maggio 2009;
Viste le "linee guida per l'attuazione del suddetto P.O.", adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/20013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto l'obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) del predetto P.O. concernenti interventi congruenti con le finalità degli artt. 7 e 11 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;
Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l'ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il parere favorevole reso dalla III Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 103 del 21 ottobre 2009 per le linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2, trasmesso con nota prot. n. 662/09 del 22 ottobre 2009 al Presidente dell'Assemblea regionale ed acquisito con nota prot. n. 1962 del 5 novembre 2009;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dai predetti artt. 7 e 11 della legge regionale n. 9 dell'8 agosto 2009.

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata direttiva concernente le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate), in favore delle imprese singole o associate insediate nelle aree artigianali dell'Isola.

Art. 2

Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato, sarà approvato il bando per la concessione dei benefici di cui alle predette linee d'intervento in coerenza con le suddette direttive.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 4

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/cooperazione/.
Palermo, 5 novembre 2009.
  BUFARDECI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2009, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 32.
Allegato A
DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ARTIGIANE, SINGOLE O ASSOCIATE INSEDIATE IN AREE PIP, AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009, N. 6, IN ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013, OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.2, LINEE DI INTERVENTO 5.1.2.1-5.1.2.2 (LINEE ACCORPATE)

1) Contenuti e risorse disponibili
1.1) La Regione siciliana intende promuovere la crescita delle imprese, singole o associate, insediate nelle aree artigianali dell'Isola con azioni atte a sostenere la loro competitività nei mercati nazionali ed internazionali.
La linea d'intervento intende produrre valore alle imprese insediate nelle aree artigianali dell'Isola al fine di ridurre la marginalità e di promuovere un processo di crescita ecosostenibile, con riflessi positivi sull'occupazione, sulla produttività e su uno sviluppo stabile e duraturo dell'economia, migliorando nel contempo la qualità della vita.
Si vogliono supportare le imprese con servizi avanzati qualificati, con i quali si introdurranno processi innovativi, cambiamenti organizzativi e gestionali; e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente finalizzati all'introduzione di sistemi efficaci di gestione ambientale ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento.
1.2) Le risorse complessive disponibili, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, destinate alle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti dei progetti presentati a valere sul presente bando per l'attivazione delle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2. (linee accorpate) del P.O. FESR 2007/2013 ammontano a e 26.096.842,05 cosi suddivise:
- e 21.996.088,34 per la categoria di spesa 5;
- e 4.100.753,79 per la categoria di spesa 6.
Le definizioni della categoria di spesa sono di seguito riportate:
- categoria 5 "Servizi avanzati di sostegno alle imprese ed ai gruppi di imprese";
- categoria 6 "Sostegno alle PMI per la promozione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite)".
Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.
Le eventuali economie potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie previste dalla presente direttiva.
2) Normativa di riferimento e definizioni
2.1) La presente direttiva, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottata dalla Regione siciliana in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
- disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006;
-  reg. CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;
- reg. CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
- reg. CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) e del reg. CE n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
-  decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006);
-  regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
-  quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
-  programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati, conformemente all'art. 65 del regolamento CE n. 1083/2006, dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 20 maggio 2009 e con deliberazione n. 188 dalla Giunta regionale in data 22 maggio 2009;
- linee guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
-  deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007-2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria;
-  legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, artt. 7 e 11.
2.2) Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
- "associazione temporanea di impresa": (abbreviata con l'acronimo A.T.I.) aggregazione temporanea e occasionale di imprese, la cui l'unità lavorativa è ubicata all'interno di una stessa area artigianale, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione di un programma d'investimento comune. Con la costituzione dell'associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare una proposta per la realizzazione di un programma di investimento congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta proposta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l'impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente.
"associazione temporanea di scopo": (abbreviata con l'acronimo A.T.S.) aggregazione temporanea e occasionale di imprese, la cui l'unità lavorativa è ubicata all'interno di una stessa area artigianale, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione di un programma d'investimento comune.
"dimensione aziendale" (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, come recepita dal D.M. 18 aprile 2005, n. 19470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
"piccola impresa": impresa che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
"media impresa": impresa che impiega meno di 250 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
"microimpresa": è un'impresa che impiega meno di 10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
"organismi di ricerca": (università e centri di ricerca pubblici o privati), ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006, articolo 2 - Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2.2, s'intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:
- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili debbono essere interamente reinvestiti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- non debbono subire, dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri), condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti.
"sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
"innovazione del processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
"innovazione organizzativa": l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
"personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.
"messa a disposizione": l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.
"investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione": spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o spese relative alla realizzazione di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra: innovazione del processo, innovazione organizzativa.
"unità produttiva": si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
"avvio dei lavori": l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo al capitolo di spesa contenuto nel programma, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato "avvio dei lavori" del programma proposto l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.
"tutela ambientale/tutela dell'ambiente": qualsiasi azione volta a porre rimedio o prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali spese.
"misure di risparmio energetico": qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione.
"servizio di consulenza in materia di innovazione": consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, nonché consulenza sull'uso delle norme.
"formazione specifica": formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
"aiuti per servizi di consulenza": intensità di aiuto che non deve superare il 50% dei costi ammissibili, corrispondente ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. L'importo complessivo di aiuto può arrivare a 2 milioni di euro.
"aiuti per la partecipazione di PMI a fiere": aiuti che possono essere di importo fino a 2 milioni di euro per impresa per progetto. L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. Tali aiuti possono essere concessi per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera.
Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale (come indicato nei conti della società) e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
"attivi materiali": attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
"attivi immateriali": attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
"aiuti a finalità regionale agli investimenti": aiuti che possono essere concessi per un progetto di investimento iniziale.
I costi ammissibili devono essere così calcolati:
- costi degli investimenti materiali (terreni, immobili e apparecchiature) e importo complessivo dei costi degli investimenti immateriali (derivanti dal trasferimento di tecnologie) risultanti dal progetto di investimento iniziale. L'investimento o i posti di lavoro creati devono essere mantenuti nella regione interessata per almeno tre anni.
Il beneficiario deve fornire un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili.
3) Soggetti beneficiari
3.1) I beneficiari delle agevolazioni, così come individuati con il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 22 maggio 2009, sono: consorzi di PMI che hanno realizzato aree PIP, piccole e medie imprese insediate in aree PIP e associazioni temporanee (ATI o ATS) tra imprese insediate nella stessa area PIP.
3.2) Oltre a quanto già indicato nel documento di riferimento, è necessario che le imprese beneficiarie abbiano sede operativa nel territorio della Regione siciliana, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 del regolamento CE n. 800/2008 e che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese ed essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
b) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
c) non rientrare nei settori economici previsti dall'articolo 1, paragrafo 3;
d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
f) avere la piena disponibilità dell'immobile ove viene realizzato il programma.
3.3 Gli aiuti non verranno concessi:
- alle imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- alle imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE del 23 marzo 1957.
4) Progetti ammissibili e spese ammissibili
4.1) Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (cfr. regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L214/3 del 9 agosto 2008 ed attraverso una procedura con valutazione a punteggio e graduatoria. Il suddetto sistema prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto domanda, da approvare con decreto del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto - alle condizioni previste dal regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, in relazione agli aiuti a finalità regionale - sulla base della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per la Regione Sicilia ed esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto, determinato in misura percentuale delle spese ammissibili.
Non è ammessa a contributo a fondo perduto l'I.V.A., che è a carico dell'impresa richiedente.
4.2) Al fine di beneficiare degli aiuti, i richiedenti delle agevolazioni devono allegare a ciascuna domanda un programma di investimento organico e funzionale degli investimenti materiali ed immateriali che si intendono realizzare.
Le costituende ATI o ATS possono richiedere aiuto per un programma di investimento organico e funzionale che deve essere al servizio di tutte le imprese che fanno parte dell'associazione.
In riferimento ai programmi di investimento, si specifica che le tipologie d'investimento materiali ed immateriali ammissibili, per le linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 5 (regolamento CE n. 800/2008), sono:
- studi di fattibilità tecnica, economico-finanziaria, organizzativa e di mercato, preliminare all'attività di ricerca & sviluppo e di innovazione:
-  servizi di supporto all'innovazione tecnologica di processo produttivo, di prodotto e di servizio, relativo a:
-  sviluppo di nuove idee di prodotto/processo/servizi;
-  ricerche di mercato per nuovi prodotti o servizi;
-  progetti dettagliati, specificando le innovazioni riferibili a prodotti/processi/servizi;
-  sperimentazioni e test;
- servizi di supporto all'innovazione organizzativa, relativi a:
-  cambiamento organizzativo e miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive;
-  riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di fornitura;
-  innovazione e implementazione di sistemi di gestione finalizzati alla certificazione ambientale, di processo e di prodotto, per la responsabilità sociale, per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
-  efficienza ambientale ed energetica e per la sicurezza dei lavoratori;
-  gestione temporanea di impresa (temporary management);
- servizi di supporto all'innovazione commerciale e all'internazionalizzazione, relativi a:
-  introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti;
-  sviluppo di reti distributive specializzate e alla promozione dei prodotti/servizi;
-  collocazione di nuovi prodotti/servizi su mercati interni ed esteri o ricerca di nuovi mercati per prodotti/servizi esistenti, mediante la realizzazione di studi di fattibilità;
-  acquisizione di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo di nuovi processi di esportazione (show rooms elettronici, banche dati on line, etc.);
-  conseguimento di un miglioramento organizzativo delle imprese nell'ambito dei processi di internazionalizzazione;
- servizi qualificati volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela da fenomeni di criminalità:
-  installazione di sistemi di video sorveglianza nel rispetto delle norme vigenti in materia;
-  videoprotezioni a circuito interno e circuiti di videocamere;
-  sensori a infrarossi e rilevatori ad alta tecnologia;
-  tutela e sicurezza dei lavoratori (esclusi gli interventi a valere sulla legge n. 626/94);
-  spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti.
- partecipazione a fiere.
In riferimento ai programmi di investimento, si specifica che le tipologie d'investimento materiali ed immateriali ammissibili, per le linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 6, sono:
-  acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature, nuove di fabbrica, il cui utilizzo sia correlato all'attività svolta dall'impresa, diretta all'innovazione del processo produttivo, che consentono risparmio energetico, risparmio idrico, riduzione dell'emissione in atmosfera, riduzione della pericolosità dei rifiuti, riutilizzo delle acque reflue, nonché utilizzazione di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento a tutela dell'ambiente (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  acquisto di programmi informatici per la gestione dei processi produttivi sopra specificati (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  installazione e/o realizzazione di strutture strettamente necessarie al funzionamento dei nuovi macchinari, apparecchiature ed attrezzature (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  formazione specifica del personale necessaria per il funzionamento dei nuovi macchinari, apparecchiature ed attrezzature (regolamento CE n. 800/2008);
-  spese di progettazione riguardanti le strutture degli impianti, sia generali che specifiche, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  spese per l'acquisizione di certificazioni europee o internazionali in campo ambientale, di qualità, di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro EMAS, UNI, EN (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  spese per la certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del sistema di gestione ambientale da parte di un organismo di certificazione accreditato dal SINCERT od organismo riconosciuto in sede EA "European Cooperation for Accreditation" (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008);
-  la registrazione del sito presso il comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - sezione EMAS in conformità al regolamento C.E. n. 761/2001 EMAS (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008).
4.3) Si precisa che alle predette spese ammissibili si applicano i seguenti limiti e condizioni previsti dal regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008 e precisamente:
1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di progettazioni riguardanti le strutture degli impianti, sia generali che specifiche, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti, è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile, e non sono ammissibili quelle spese sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;
2) le spese relative ai programmi informatici, necessarie per la gestione dei processi produttivi finanziati, non comprendono quelle relative al software di base;
3) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini I.V.A. riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
4) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";
5) le spese relative a beni materiali ed immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione è rilevante, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
4.4) Un programma di investimento può riguardare, per quanto riguarda un'impresa singola, una sola unità locale insediata in un'area PIP, oppure, per quanto riguarda i consorzi di impresa che hanno realizzato aree PIP o le costituende ATI o ATS più unità locali o una parte di superficie dell'area artigianale per la realizzazione di un intervento funzionale al servizio delle imprese che fanno parte dell'associazione o del consorzio.
4.5) Il programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dalle imprese singole o associate.
4.6) Il progetto di investimento può essere ammesso alle agevolazioni esclusivamente se avviato successivamente alla presentazione dell'istanza.
Al riguardo, si precisa che l'avvio alla realizzazione del programma si intende coincidente con una delle seguenti fattispecie:
a) per i progetti di investimento che riguardano esclusivamente acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature, la data del primo ordinativo;
b) per i progetti di investimento che prevedano lavori edili propedeutici all'installazione di macchinari, apparecchiature ed attrezzature, la dichiarazione di inizio lavori dal tecnico abilitato resa all'organo competente.
Si precisa inoltre che i progetti, ove previsto, dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni e pareri.
I beni oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione della rendicontazione finale.
4.7) Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono avere la piena disponibilità dell'unità lavorativa dove verrà realizzato il programma.
4.8) I programmi di investimento non si applicano, ai sensi dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento CE n. 800/2008, ai seguenti settori di attività:
a) aiuti connessi all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione;
e) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
f) aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
g) aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
h) aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
i) aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4.9) I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario attraverso un conto dedicato esclusivamente all'investimento.
5) Agevolazioni concedibili ed intensità
5.1) Le agevolazioni per gli investimenti sono concesse esclusivamente nella forma del contributo a fondo perduto, determinato in misura percentuale delle spese ammissibili in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013, vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "carta degli aiuti a finalità regionale" per il periodo 2007-2013 (art. 87, 3.c del trattato CE), approvata dalla Commissione europea con decisione del 28 novembre 2007, n. 324, vigente alla data di approvazione della graduatoria.
L'I.V.A. per l'investimento è tutta a carico dell'impresa richiedente.







5.2)  Le imprese singole possono presentare un singolo progetto, che può prevedere tutte le tipologie d'investimento di cui al presente avviso e non può superare l'importo massimo di E 1.500.000,00 (esclusa I.V.A. che è a carico dell'impresa richiedente).
5.3)  I consorzi di imprese e le costituende ATI o ATS possono presentare un singolo progetto, che può prevedere tutte le tipologie d'investimento di cui al presente avviso e non può superare l'importo massimo di E 3.500.000,00 (esclusa I.V.A. che è a carico dell'impresa richiedente).
5.4)  Per la partecipazione a fiere, l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
5.5)  I servizi di consulenza devono essere resi da strutture specializzate organizzate in forma di impresa o da professionisti il cui curriculum evidenzi adeguate competenze in materia, o da università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori pubblici e privati; la valutazione di costi verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri fissati dall'U.E. per gli onorari uomo/giornata. La natura dei servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
5.6)  L'importo massimo ammissibile per l'acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superare i 250.000,00 euro e l'impianto deve essere dimensionato alle esigenze dell'impresa ma con potenza massima inferiore a 20 Kw.; inoltre l'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente dall'impresa richiedente. In caso di consorzi o ATI o ATS la potenza massima prodotta per ciascuna impresa non può superare i 20 Kw.
6)  Requisiti di ammisssibilità
Saranno ammesse alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto le istanze in possesso dei seguenti requisiti:
1)  investimento in area produttiva attrezzata esistente (PIP);
2)  fabbisogno di potenziamento dei servizi riferiti al bacino di utenza;
3)  piano di gestione dei servizi richiesti;
4)  progetto munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto (ove pertinente);
5)  punteggio attribuito secondo i criteri di selezione, di cui al punto successivo, non inferiore a 30 punti.
7)  Criteri di selezione
Le istanze presentate che risulteranno ammissibili alla valutazione tecnico-amministrativa saranno valutate assegnando un massimo di 100 punti sulla base di una griglia di parametri riferita ai seguenti criteri:







Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le istanze il cui esame di merito in ordine ai sopra citati criteri conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 30.
7)  Presentazione delle istanze
Alla domanda di richiesta degli aiuti, elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione, dovrà essere allegata la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, la documentazione per la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e la documentazione per l'attribuzione del punteggio.
Ai fini di una migliore valutazione delle istanze presentate, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.
8)  Graduatorie e concessione provvisorie
L'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze verrà effettuata nei 120 giorni successivi e si procederà nei successivi 30 giorni alla redazione ed approvazione delle seguenti graduatorie degli ammessi:
-  per le tipologie di intervento relative alle linee d'intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 5;
-  per le tipologie di intervento relative alle linee d'intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate) categoria di spesa 6.
Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun intervento; in caso di parità di punteggio, verranno considerati prioritari in ordine i progetti di minore importo e successivamente quelli presentati dai consorzi ed in ultima dalle ATI.
L'Amministrazione provvederà ad approvare le graduatorie dei progetti ammessi, nonché l'elenco dei progetti esclusi, che saranno pubblicati, dopo la registrazione alla Corte dei conti, nel sito internet www.regione.sicilia.it/cooperazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le agevolazioni sono concesse ai programmi inseriti nelle graduatorie a partire dal primo, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sarà notificato il decreto di finanziamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
9)  Erogazione
Le agevolazioni concesse sono erogate all'imprese singole, al consorzio ed all'impresa capogruppo per l'ATI in tre quote, in base allo stato di avanzamento del programma.
La prima quota, pari al 40% del contributo concesso, è resa disponibile, in sede di verifica, dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari a 40% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma.
La seconda quota, pari all'ulteriore 40% del contributo concesso, è resa disponibile, in sede di verifica, dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari all'80% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma.
Il restante 20% viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato e degli eventuali accertamenti disposti dall'Amministrazione regionale.
Le erogazioni per stato d'avanzamento vengono effettuate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento medesimo e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnata da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che l'Assessorato ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Legge regionale n. ........../2009, artt. 7 e 11 - Acquisto effettuato con il concorso delle risorse delle linee d'intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate) del P.O. FERS 2007/2013. Spesa di E .............................. dichiarata per la (prima, seconda, ultima) erogazione del prog. n. ..........".
La prima erogazione può essere disposta anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 40% del totale delle agevolazioni concesse.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, rilasciate a favore dell'Amministrazione concedente, con periodo di validità pari a trentasei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno successivo la notifica del decreto, che includa espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e con rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93.
10)  Durata dell'intervento, proroghe e varianti
Il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la revoca dei contributi, scade il 24° mese dalla data di conoscenza del provvedimento di concessione ed entro i 2 mesi successivi deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.
Il termine sopra indicato è soggetto ad eventuale proroga concessa dall'Amministrazione soltanto in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano la conclusione del progetto entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del soggetto beneficiario.
La proroga dovrà essere richiesta all'Amministrazione almeno 6 mesi prima dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.
Il progetto ammesso a contributo potrà essere oggetto di variazioni o compensazioni tra le singole macrovoci di spesa soltanto se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.
Non sono ammesse riduzioni dell'investimento se non per motivate esigenze di carattere funzionale e comunque in misura non superiore al 40% dell'investimento complessivo, sempre che risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'intero progetto e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
Al di fuori delle ipotesi di causa di forza maggiore, valutate da questa Amministrazione, non sono ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento.
11)  Revoche e sanzioni
Costituiscono motivi di revoca dell'intero contributo e la conseguente applicazione delle sanzioni, previste dall'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, i seguenti casi:
a)  la mancata ultimazione del programma e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
b)  qualora a seguito di ispezione finale, o nel corso della realizzazione del programma, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione;
c)  qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione;
d)  le false attestazioni contenute nella scheda tecnica allegata al progetto e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti agli uffici regionali;
e)  gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento;
f)  la riduzione dell'investimento complessivo in misura del 40%;
g)  mancata fornitura dei beni acquistati;
h)  mancata apposizione della targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene;
i)  mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento della fornitura, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell'investimento proposto;
l)  ogni grave violazione delle norme settoriali e comunitarie.
12)  Controlli e monitoraggio
L'Amministrazione che concede gli aiuti procederà ad accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria in aderenza alle disposizioni contenute nel documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo", a norma dell'art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009.
13)  Pubblicità e comunicazione
In merito alla pubblicità e alla comunicazione si procederà secondo quanto indicato nel regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
(2009.48.3169)129
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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