REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 novembre 2009.
Disposizioni attuative specifiche della misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - Programma di sviluppo rurale 2007/2013.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione n. C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 1180 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito all'arch. Pietro Tolomeo l'incarico di dirigente generale del dipartimento foreste;
Visto il decreto presidenziale n. 1194 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito al dr. Fulvio Bellomo l'incarico di dirigente generale del dipartimento Azienda foreste demaniali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;
Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali che approva il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006, di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Preso atto che la misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito "Misure a investimento";
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del succitato decreto n. 880 del 27 maggio 2006, un documento specifico che definisca obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione della misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l'allegato A "Disposizioni attuative specifiche della misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi", che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Considerato che le risorse finanziarie complessive della misura sono state ripartite tra i dipartimenti foreste e Azienda foreste demaniali e che, pertanto, l'approvazione delle disposizioni attuative specifiche della misura 227 va effettuata congiuntamente dai dirigenti generali delle due strutture;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decretano:


Articolo unico

Sono approvate le "Disposizioni attuative specifiche della misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi" di cui all'allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione della misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 novembre 2009.
  TOLOMEO BELLOMO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2009, reg. n. 2, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 158.
Allegato A
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE SICILIA 2007/2013, REGOLAMENTO CE N. 1698/2005
DISPOSIZIONI ATTUATIVE MISURE A INVESTIMENTO
Parte specifica
Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"

1.  PREMESSA
La misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione sicilia, PSR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall'autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato.
I principali presupposti normativi sono i seguenti:
-  regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
-  regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
-  regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
-  regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006;
-  PSR Sicilia 2007/2013;
-  decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1205 del 20 marzo 2008;
-  leggi regionali nn. 16/1966, 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Piano forestale regionale vigente;
-  prescrizioni di massima e di polizia forestale;
-  Piano antincendio boschivo vigente;
-  Piano di distretto idrografico vigente.
2.  DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria pubblica della misura, per l'intero periodo di programmazione, è pari ad E 10.000.000,00.
3.  OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura introduce un regime di sostegno per i privati, i comuni e gli enti pubblici che realizzano investimenti materiali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell'asse 2.
In particolare, con la misura si intende supportare la riqualificazione degli ambiti forestali mediante investimenti atti a:
a)  migliorare l'ambiente e il territorio in termini ecologici potenziando la biodiversità delle specie, delle popolazioni e degli habitat;
b)  conservare gli ecosistemi forestali di grande pregio e consolidare la funzione protettiva delle foreste;
c)  mantenere e valorizzare i sistemi di gestione forestale tradizionali e locali che hanno creato ecosistemi di valore;
d)  favorire la fruizione pubblica delle foreste;
e)  incentivare la pianificazione di indirizzo e di conduzione.
4.  BENEFICIARI
-  Privati singoli o associati.
-  Comuni o loro associazioni.
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, enti parco regionali, province ed altre amministrazioni pubbliche.
5.  REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
La presentazione della domanda di aiuto, sia in forma telematica che cartacea, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l'inammissibilità della stessa. Anche l'Amministrazione regionale per quanto attiene gli interventi da essa realizzati dovrà compilare la domanda sia in forma telematica che in forma cartacea.
Requisiti del progetto
1)  E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità.
2)  Il progetto dell'intervento va firmato da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ed adeguata abilitazione ai sensi delle norme vigenti e deve essere sottoscritto dal richiedente. Il progetto, e tutta la documentazione tecnica, devono essere datati e convalidati da timbro e firma del professionista incaricato; non saranno ritenuti finanziabili progetti con elaborati privi di data.
3)  Il progetto dovrà necessariamente essere completo di piano quinquennale della manutenzione, ma il costo per l'esecuzione delle attività manutentive dovrà essere a carico del beneficiario che se ne assume l'onere completo.
4)  I fabbricati oggetto degli interventi devono essere in regola con le vigenti norme in materia di edilizia.
5)  Gli interventi saranno realizzati adottando, per l'uso di attrezzature e/o veicoli motorizzati, lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n. 2005/360/CE.
6)  Per l'azione B intesa a valorizzare il ruolo multifunzionale delle foreste la superficie minima di intervento non può essere inferiore a 10 ettari accorpati.
7)  L'intervento deve essere compatibile con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendi boschivo; gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive nn. 79/409/CE e 92/43/CE, e nelle aree naturali protette, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati e/o previsti dai piani di gestione dei siti interessati.
8)  L'intervento deve essere rispondente agli obiettivi della misura.
9)  Per gli investimenti realizzati da amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa regionale sui lavori pubblici e del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", come aggiornato per ultimo dal decreto legislativo n. 113/2007. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 21 febbraio 2008 (causa n. C-412/2004).
10)  Il materiale di propagazione eventualmente impiegato dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e del decreto n. 14/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 2007, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Per gli impianti da realizzare in aree del demanio forestale o comunque gestite, nonché nelle riserve naturali orientate affidate in gestione, il dipartimento Azienda foreste demaniali potrà anche impiegare il materiale di propagazione proveniente dai propri vivai forestali. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale (geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica).
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti "inaffidabili" così come definiti nelle disposizioni attuative e procedurali, misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
In ogni caso, qualsiasi tipologia di investimenti deve essere realizzata nel rispetto delle norme previste dalle leggi regionali in materia forestale, legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle nazionali e comunitarie.
6.  INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono previste le seguenti tipologie di azioni:
-  azione A - Investimenti per il miglioramento, la valorizzazione e il recupero di ecosistemi forestali (negli aspetti forestali, paesaggistici e faunistici) con particolare riferimento alle formazioni boschive e vegetali tipiche dell'Isola, al fine di aumentarne il valore naturalistico e ambientale, sostenendo limitate attività selvicolturali di rinfittimento con specie autoctone sporadiche o non sporadiche eventualmente sostitutive di quelle alloctone.
I sistemi forestali con specie alloctone potranno essere parzialmente ricondotti ad una maggiore naturalità strutturale e compositiva per esempio tramite:
-  nei sistemi a conifere e latifoglie alloctone attraverso l'adozione di particolari modalità di tagli di utilizzazione per la predisposizione del sistema forestale al possibile avvio dei processi di rinaturalizzazione;
-  nei governi a ceduo, adozione della modularità dei tagli di utilizzazione finalizzati ad una disetaneizzazione a gruppi del sistema;
-  tutela attiva delle specie sporadiche autoctone eventualmente presenti al fine di dare luogo ad una diversificazione compositiva delle medesime specie autoctone;
-  azione B - Investimenti per la realizzazione di strutture e di infrastrutture volte a incrementare la fruizione turistico-ricreativa e didattica del bosco.
Nell'ambito della medesima domanda possono essere richiesti aiuti per una o ambedue le azioni.
Lo stesso beneficiario non può presentare più di una domanda per ciascuna sottofase; eventuali domande successive possono essere prese in considerazione solo dopo il positivo collaudo degli interventi precedenti.
7.  SPESE AMMISSIBILI
Le categorie di investimento previste dalla misura sono:
-  spese relative agli investimenti di cui alle azioni A e B;
-  spese generali.
I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle "Disposizioni attuative e procedurali parte generale". Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici vigente.
L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.).
Pertanto i beneficiari possono avviare l'esecuzione dei lavori, prima dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento concessorio, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
7.1  Spese relative agli investimenti azione A
Gli interventi relativi all'azione A potranno articolarsi in più tipologie, ma tutte relative ad un unico obiettivo progettuale (non saranno considerati ammissibili progetti formati da più interventi non connessi ad un singolo ecosistema).
A1 - Avviamento ad alto fusto di cedui
Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti in condizioni stazionali idonee alla sviluppo della fustaia.
In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento selettivo, sia le operazioni e gli interventi ad essi collegati e necessari alla corretta esecuzione degli interventi quali per es. la mortificazione della ceppaia negli anni successivi al taglio.
Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal piano forestale vigente, si dovrà anche provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone, avendo cura di mantenere sul suolo porzioni di tronchi senescenti e/o di legno morto per avviare processi di decomposizione, elemento chiave nella conservazione della biodiversità; creare e mantenere microhabitat indispensabili per la sopravvivenza di molte specie che partecipano ai processi della rinnovazione del bosco e come stoccaggio importante di nutrienti per l'ecosistema forestale.
A2 - Disetaneizzazione e rinaturalizzazione delle fustaie coetanee con sviluppo di nuove piante attraverso il diradamento selettivo e/o l'impianto di specie autoctone
La rinaturalizzazione dei rimboschimenti deve prefiggersi come obiettivi quelli di:
-  facilitare la diffusione spontanea di essenze autoctone;
-  indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale;
-  aumentare la resistenza e la resilienza del sistema bosco alle avversità biotiche (es. agenti fitopatologici) e abiotiche.
In particolare, sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree (sfolli, ripuliture e diradamenti), sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento selettivo, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.
Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo favorendo la permanenza delle piante di grosso diametro e lo sviluppo della rinnovazione naturale.
Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi eseguiti su rimboschimenti, su fustaie di origine naturale semplificate nella composizione della struttura, su fustaie di origine artificiale a prevalenza di conifere, laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale (evidenziata ad esempio dalla presenza di rinnovazione spontanea di latifoglie).
Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:
-  in fustaie che non hanno superato il turno minimo: interventi di diradamento selettivo finalizzati alla riduzione progressiva della densità del popolamento e a favorire lo sviluppo delle essenze autoctone presenti;
-  in fustaie che hanno superato il turno minimo e con un piano di successione affermato composto prevalentemente da essenze autoctone: taglio della maggior parte delle piante del soprassuolo, eseguito con intensità tanto maggiore quanto più il piano di rinnovazione è affermato;
-  in casi particolari, indipendentemente dal turno minimo del soprassuolo e in funzione di necessità fitosanitarie e colturali: interventi di taglio eseguiti su tutta la superficie interessata e nei limiti previsti dal Piano forestale. Tali interventi sono ammissibili a finanziamento purché in presenza di rinnovazione naturale composta prevalentemente da latifoglie autoctone.
Qualora la rinnovazione spontanea di latifoglie presente non sia ritenuta sufficiente a garantire la riuscita dell'intervento, è ammissibile un intervento di rinfoltimento da eseguirsi con le specie autoctone. Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:
-  eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
-  apertura manuale o meccanica delle buche;
-  messa a dimora o semina delle piantine;
-  messa a dimora di tutori e/o altre protezioni individuali;
-  eventuale pacciamatura da realizzarsi esclusivamente con materiale vegetale;
-  eventuale irrigazione all'impianto;
-  spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.
A3) - Realizzazione o ripristino di piccole opere di sistemazione idraulico-forestali come drenaggi, muretti a secco, brigliette in pietra e in legno, fascinate morte, etc. ed altri opportuni interventi di ingegneria naturalistica all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neoformazione, su scarpate e piccole aree acclivi in erosione
Gli interventi ammessi sono i seguenti:
-  ripristino o realizzazione ex-novo di gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
-  recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di palificate semplici o doppie;
-  recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di muretti in pietra;
-  recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di brigliette, soglie o di altre piccole opere di difesa trasversale lungo gli impluvi naturali;
-  recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di drenaggi, fossi di guardia e canalette di dimensione ed estensione limitata;
-  recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di opere di consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti lungo gli impluvi naturali.
Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere sono finalizzati a garantirne e preservarne l'efficienza e controllare il deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi localizzati. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla fauna selvatica. E' escluso l'utilizzo di calcestruzzo.
A4) - Ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale volta all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone entro una fascia vegetazionale avente una larghezza non superiore a 150 metri (in accordo con il vincolo paesaggistico) in direzione trasversale alla corrente
Sono ammissibili, nell'ambito degli interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, le seguenti operazioni:
-  eliminazione delle specie esotiche infestanti e degli esemplari morti o moribondi, debolmente radicati e, quando opportuno, quelli con diametro rilevante che potrebbero essere facilmente scalzabili e asportabili in caso di piena;
-  eventuale rinfoltimento, eseguito lungo le sponde, con piantine appartenenti alle specie ripariali autoctone nel caso di assenza o insufficiente presenza di rinnovazione naturale delle stesse.
Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:
-  eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi sistematori localizzati;
-  apertura manuale o meccanica delle buche;
-  messa a dimora o semina delle piantine;
-  messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali. Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente;
-  eventuale pacciamatura;
-  eventuale irrigazione di soccorso all'impianto;
-  spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.
Tali interventi possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d'acqua, compreso il reticolo idrografico minore o gli impluvi ricompresi all'interno dell'area forestale su una fascia di larghezza massima di 20 metri, in proiezione orizzontale, in sinistra ed in destra idraulica, misurati a partire dal limite di massima piena.
Gli interventi ammessi devono garantire una fascia riparia arborea/arbustiva e la creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo della biodiversità (animale e vegetale).
A5) - Realizzazione, ripristino e salvaguardia di bivieri, stagni e laghetti all'interno di superfici forestali
Sono ammessi investimenti per il ripristino e la salvaguardia di bivieri, stagni e laghetti, originatisi spontaneamente nell'ambiente naturale volti a salvaguardarne e a esaltarne le valenze ambientali e la biodiversità; in particolare:
-  interventi finalizzati a ridurre il calpestio e l'eventuale eutrofizzazione quali: adeguamento e manutenzione di sentieri, di steccati, di passerelle, apposizione o manutenzione di segnaletica;
-  messa a dimora di specie erbacee acquatiche idrofite ed alofite autoctone;
-  interventi di ripulitura tramite asporto dei rifiuti di qualsiasi genere;
-  realizzazione di sbarramenti idrici;
-  impermeabilizzazione del fondo degli stagni e/o laghetti con materiali ecocompatibili;
-  interventi per il mantenimento e la riattivazione della funzione ecologica di questi habitat, quali: realizzazione di opere di regimazione delle acque, asportazione del fango, ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature e dossi, creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove tali elementi scarseggiano a causa di processi di erosione.
In ogni caso, è obbligatoria la fruibilità del sito oggetto d'intervento con esclusione dell'attività di pesca sportiva. Non sono consentite la pratica dell'acquacoltura né l'immissione di fauna ittica.
Tutte le operazioni di taglio saranno seguite dal direttore di lavori, con obbligo di martellare preventivamente le piante da far cadere.
Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della componente vegetale morta; i soggetti arborei decrepiti o marcescenti, fonti trofiche, di rifugio e nidificazione per uccelli e mammiferi, non verranno eliminati completamente; in aree protette e/o Natura 2000 è obbligatorio rilasciare un congruo numero di alberi morti in piedi (se presenti) o sul pavimento del bosco.
Gli interventi di decespugliamento sono sempre finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, non sono mai finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi previsti e finanziati.
Nell'esecuzione degli interventi sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione delle opere previste. In particolare e quando pertinenti, sono ammissibili le spese per: taglio, depezzatura, esbosco e trasporto del materiale di risulta, nonché l'eventuale triturazione del materiale in loco. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.
7.2  Spese relative agli investimenti azione B
B1) - Ripristino di sentieri, nonché creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi, come vie per arrampicate sportive e nordic-walking, ippovie
Si intende per sentiero un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia.
Sono finanziabili gli interventi di:
-  risistemazione e o ripulitura del tracciato compreso eventuale decespugliamento o taglio parziale o totale di piante arboree;
-  ripristino e regolarizzazione delle scarpate, anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica;
-  ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica;
-  ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione corrimano, ecc.).
B2) - Realizzazione di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e punti d'acqua
Le aree attrezzate vanno collocate preferibilmente in prossimità o nelle vicinanze dei parcheggi auto e/o in corrispondenza dell'inizio del percorso; in linea generale vanno escluse tutte le localizzazioni presso punti di particolare interesse naturalistico e di rilevanza paesaggistica.
Sono finanziabili gli interventi di:
-  formazione della piazzola;
-  realizzazione di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
-  fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
-  fornitura e apposizione di cartellonistica;
-  realizzazione di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;
-  realizzazione di punti d'acqua;
-  realizzazione di servizi igienici;
-  realizzazione di giochi per bambini e/o diversamente abili nel rispetto della normativa di sicurezza.
Gli elementi che costituiscono le aree attrezzate devono rispettare le tipologie costruttive e l'uso di materiali tipici della zona, rispondendo ai principi di sobrietà progettuale e di rispetto dell'ambiente.
B3) - Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza, realizzazione di servizi per l'accoglienza, assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per attività didattica, educazione ambientale, laboratori didattici, laboratori per esperienze
Può essere ammessa la realizzazione di punti d'informazione all'ingresso del bosco o all'inizio dei percorsi, prevedendo la distribuzione di materiale stampato (guide, cartine, etc.) utile per la visita. L'investimento può consistere nell'adattamento di manufatti esistenti di limitata dimensione, o nella dotazione di casotti in legno anche prefabbricati.
Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di bivacchi o di altre piccole strutture con caratteristiche idonee a tale destinazione. Per bivacco si intende una struttura liberamente accessibile al pubblico, che ospiti al massimo dieci posti per dormire e che venga prevalentemente utilizzata da escursionisti.
Per la ristrutturazione e/o adeguamento di rifugi e loro attrezzature, sono ammissibili i seguenti interventi:
-  manutenzione straordinaria della struttura (murature perimetrali e interne; tetto e sistema di smaltimento delle acque meteoriche; infissi; realizzazione o ripristino di caminetti e relative canne fumarie; intonacatura interna ed esterna; ecc.);
-  acquisto, realizzazione e/o ripristino degli arredi interni;
-  sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato.
Per la ristrutturazione si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando l'inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi.
E' esclusa la realizzazione di fabbricati ex novo o la ricostruzione di ruderi.
Questa azione (B3) è riservata esclusivamente agli enti pubblici.
B4) - Realizzazione di aree di osservazione della fauna selvatica
I punti di osservazione dell'avifauna realizzati dovranno essere posizionati in modo da recare il minore disturbo possibile agli uccelli, utilizzando opportuni mascheramenti in legno e/o materiale vegetale. E' ammessa la possibilità di dotare il punto di osservazione di specifici apparati ottici per l'avvistamento, ad uso gratuito.
B5) - Realizzazione o ripristino di giardini botanici a fini didattici e divulgativi (all'interno o adiacenti al bosco)
Sono ammissibili interventi di realizzazione o ripristino di giardini botanici o di altre strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi, quali:
-  ripulitura dell'area interessata dall'intervento;
-  realizzazione o ripristino di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
-  la manutenzione straordinaria o ripristino di stradelle, piste o strade forestali interne all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente;
-  la realizzazione, ripristino, adeguamento e messa in posa di segnaletica specifica;
-  eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante di interesse botanico e/o naturalistico (potature; interventi fitosanitari di monitoraggio o curativi);
-  acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;
-  messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
-  realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
-  acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture temporanee in legno, prefabbricate o realizzate in loco, da adibire a funzioni di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative;
-  ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di lavorazioni in bosco (come ad es. carbonaie tradizionali).
B6) - Interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi monumentali e/o di particolare valore storico e culturale
Sono compresi in questa sezione gli interventi di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali quali:
-  ripulitura dell'area circostante l'albero da salvaguardare;
-  realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;
-  eventuale ripristino di stradelli e sentieri di collegamento esistenti;
-  realizzazione e messa in posa di segnaletica e/o cartellonistica specifica;
-  eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature, interventi fitosanitari preventivi, di monitoraggio o curativi).
Per concorrere all'azione B, oltre al ripristino del sentiero, è necessario realizzare almeno un altro dei restanti tipi di intervento, al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di miglioramento della fruibilità turistico-ricreativa.
Sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli interventi espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili.
Nell'esecuzione degli interventi sono ammesse tutte le operazioni necessarie alla corretta realizzazione di quanto previsto.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone l'inserimento ambientale e paesaggistico.
Gli interventi di sistemazione, conservazione o riqualificazione devono essere volti al miglioramento degli habitat naturali e devono essere condotti con metodi di ingegneria e selvicoltura naturalistica.
Dove possibile, gli interventi sui corsi d'acqua saranno realizzati secondo i principi della riqualificazione fluviale (linee guida del Centro italiano di riqualificazione fluviale).
Gli interventi realizzati nelle aree classificate ad alto o medio rischio di incendio dovranno rispettare le prescrizioni poste dal Piano antincendio boschivo della Regione siciliana.
7.3  Spese generali
Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, che si riduce al 7% per le forniture e servizi. Sono ammesse tra le spese generali:
-  le spese per la redazione del progetto, comprese quelle per relazioni tecniche specialistiche, per indagini (profilo pedologico, analisi chimico-fisica del terreno etc.) e per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
-  le spese per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo;
-  le spese di tenuta del conto corrente dedicato, delle eventuali polizze fidejussorie e le spese inerenti l'obbligo di informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe etc.).
7.4  Altre spese ammissibili
-  Interessi passivi, solo nel caso in cui l'aiuto sarà erogato in forma diversa da quella in conto capitale.
-  I.V.A. nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari.
Per quanto non previsto, si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013, capitolo 7 "Criteri per l'ammissibilità delle spese".
7.5  Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti categorie di investimenti e spese:
-  spese per l'acquisto di materiale usato;
-  i semplici investimenti di sostituzione;
-  qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
-  spese ed oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
-  gli investimenti in natura e i lavori in economia;
-  gli investimenti su terreni interessati dagli aiuti del regolamento CE n. 2080/1992 o dalla misura H del PSR 2000/2006 e per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni.
8.  IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
L'ammissibilità del contributo è subordinata all'impegno del beneficiario a:
-  realizzare gli interventi nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
-  collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
-  comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
-  comunicare tempestivamente e in forma scritta eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
-  conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
-  eseguire gli interventi colturali riconducibili all'ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
-  per l'azione b) garantire la fruizione pubblica di quanto realizzato;
-  rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
-  mantenere l'intervento almeno nei 5 anni successivi alla sua realizzazione.
9.  LOCALIZZAZIONE
La misura viene attuata esclusivamente nelle aree naturali protette della Regione.
10.  CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
La selezione delle domande per la misura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione e approvati dal comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005.
Verranno predisposte due graduatorie distinte per gli enti pubblici e per i privati differenziate per l'azione a) e l'azione b).
Per quanto attiene agli interventi realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale, questi verranno individuati attraverso l'approvazione di un programma di opere, adottando criteri di selezione specifici della linea di intervento prescelta, nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche.







Per l'attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata. In caso di interventi che prevedano ambedue le azioni, il punteggio assegnato sarà quello dellprevalente.
La cartografia di riferimento è disponibile nel portale SIAN o in quello del PSR.
In caso di parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base al seguente criterio:
-  punteggio assegnato con riferimento alla categoria "qualità e coerenza del progetto";
-  punteggio assegnato con riferimento alla categoria " territoriali";
-  minor importo di contributo concedibile.
11.  INTENSITA' DELL'AIUTO
Trattandosi di investimenti non produttivi, il tasso di contribuzione è del 100%.
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata.
Sono riconosciuti ammissibili i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi, da determinarsi applicando i prezzi unitari indicati nei prezzari regionali vigenti in materia; le voci di spesa in essi non comprese dovranno essere supportate da una specifica analisi e verranno ritenute ammissibili se approvate dall'Amministrazione.
12.  MODALITA' DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA
La misura è attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
Nel "bando aperto" viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi "istruttorie" che prevedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo.
Per quanto attiene gli interventi realizzati dalla stessa Amministrazione regionale, la misura viene attivata mediante l'approvazione, da parte del dirigente generale, di un programma di interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.
13.  DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per l'adesione al presente regime di aiuti dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
La domanda di aiuto cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata entro 15 giorni dalla presentazione on-line, presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste (IRF) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, in duplice copia, pena l'inammissibilità della stessa.
Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda deve essere presentata presso l'IRF ove ricade più del 50% della superficie aziendale.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio poste italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13,00 del 15° giorno successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente, al termine di scadenza previsto non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile; non sarà, altresì, presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.
Nel caso dell'Amministrazione regionale la documentazione cartacea deve essere presentata presso la sede del dipartimento regionale A.FF.DD.
Tutta la documentazione prodotta a corredo dell'istanza deve essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa.
In qualsiasi fase del ricevimento, sui documenti trasmessi dalle ditte che hanno presentato domanda di aiuto e/o di pagamento dovrà essere apposto il numero di protocollo e la data di ricevimento su ogni singolo allegato.
13.1  Documentazione richiesta
Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, in duplice copia, necessaria per l'immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l'inamissibilità della stessa, la seguente documentazione:
1)  copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2)  elenco numerato degli allegati;
3)  titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda) la data di scadenza dei relativi contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista, anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2 e art. 1810 del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato in forma verbale. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboschimento e si assume anche in proprio gli impegni derivanti. Si precisa che copia dei titoli di proprietà, dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli; nei casi di proprietà indivisa dovrà essere dimostrata la titolarità unica della gestione ai fini del presente regime di aiuti;
4)  scheda di auto-attribuzione del punteggio;
5)  relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento in relazione alle caratteristiche edafiche e stazionali dei siti e al miglioramento dell'equilibrio dell'ecosistema; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
a)  localizzazione topografica e catastale dell'area da imboschire nonché titolo di possesso della stessa;
b)  gli obiettivi che si intendono perseguire;
c)  il beneficio ambientale derivato dall'intervento attraverso la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali suolo, acqua e biodiversità;
d)  i principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico nonché il rilievo di eventuali relitti di specie arboree e/o arbustive di antiche formazioni boschive;
e)  i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
f)  la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione (entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, modalità di intervento per la realizzazione delle strutture e/o delle opere, ecc.);
g)  la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/territoriale e ambientale e la compatibilità con gli obiettivi di gestione dell'area protetta;
h)  la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell'eventuale piano di gestione:
1)  corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto;
2)  Carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;
3)  planimetria catastale stato attuale delle superfici interessate in scala 1:2.000/1:4.000;
4)  planimetria catastale stato futuro nella medesima scala di cui al punto precedente, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di intervento; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull'area interessata;
5)  carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000;
6)  elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi;
7)  elenco prezzi (per gli enti pubblici);
8)  computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze; gli enti pubblici faranno riferimento al vigente "Prezzario regionale dei lavori pubblici". Per quanto attiene le voci non presenti nel prezziario dei lavori pubblici saranno utilizzate le voci del prezzario dell'agricoltura aumentate del 24%. L'Amministrazione regionale potrà elaborare specifiche analisi in relazione alle esigenze stazionali, fermo restando il limite di importo di cui al punto 12);
9)  certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia;
10)  adeguata documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori.
13.2  Documentazione per le società/associazioni/cooperative
1)  Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole; certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente con l'indicazione delle cariche sociali e l'attestazione antimafia.
2)  Elenco soci a firma del rappresentante legale; delibera dell'organo competente della cooperativa/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo.
3)  Certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
4)  Dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti:
a)  che per le opere di cui si chiedono gli aiuti non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
b)  che si assume l'impegno nei cinque anni successivi alla fine lavori di non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e a non alienarli.
13.3  Documentazione per gli enti pubblici
1)  Atto di nomina del RUP.
2)  Atto di incarico per la progettazione con indicate le procedure eseguite per l'appalto del servizio.
3)  Atto di validazione ai sensi del D.P.R. n. 554/99.
4)  Approvazione tecnica ai sensi dell'art. 7/bis della legge n. 109/94, coordinata dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
5)  Delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti.
6)  Dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche.
7)  Dichiarazione attestante che l'ente non si trova in dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
 8)  Atto di impegno alla manutenzione.
 9)  Piano di sicurezza e coordinamento.
10)  Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
13.4  Documentazione da presentare ove pertinente e necessaria
1)  Autorizzazioni del Genio civile.
2)  Gli elaborati necessari per la valutazione o verifica di impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e/o per il rilascio del nulla osta da parte degli enti parco o degli enti gestori delle riserve o dagli altri enti preposti alla vigilanza dei vincoli.
3)  Ogni altra documentazione necessaria all'iter autorizzativo del progetto.
14.  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il dirigente responsabile del servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio procederà alla nomina del responsabile del procedimento che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
Nel termine di 90 giorni dalla ricezione delle domande, ciascun IRF completerà le procedure di propria competenza con l'emanazione dei seguenti elenchi provvisori, approvati dal responsabile dell'ufficio:
1)  elenco istanze ammissibili privati (singoli e associati) azione a);
2)  elenco istanze ammissibili privati (singoli e associati) azione b);
3)  elenco istanze ammissibili enti pubblici (singoli e associati) azione a);
4)  elenco istanze ammissibili enti pubblici (singoli e associati) azione b);
5)  elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili con le motivazioni dell'esclusione.
Gli elenchi (sia in formato file che cartaceo), unitamente ad una copia dell'istanza con la documentazione tecnica ed amministrativa ed ai verbali istruttori, dovranno essere trasmessi al dipartimento foreste, servizi tecnici, che provvederà alla definizione della graduatoria regionale in conformità a quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva verranno emessi, a cura del responsabile di misura, gli atti giuridicamente vincolanti a favore delle iniziative utilmente inserite in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per tipologia di beneficiario e sottofase.
Per l'Amministrazione regionale l'ammissibilità e la valutazione dei progetti sarà a carico dell'ufficio responsabile dell'attuazione della misura.
15.  ANTICIPAZIONI E SAL
Ai beneficiari, a seguito di specifica richiesta, possono essere concesse anticipazioni fino al massimo del 20% delle spese ammissibili per investimenti, previa stipula di una polizza di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo richiesto.
La domanda di pagamento dell'anticipazione, presentata nei modi previsti al capitolo 3.2 delle disposizioni attuative e procedurali parte generale, dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo, entro giorni 30 dalla comunicazione di inizio lavori presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio corredata dalla documentazione richiesta, pena l'irricevibilità della stessa.
Analogamente possono essere liquidati degli stati di avanzamento lavori (SAL) fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso e previa verifica sul 100% delle richieste.
Le richieste di pagamento dei SAL, per gli enti pubblici, avverranno secondo le prescrizioni della normativa dei lavori pubblici vigente, per i privati dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
-  relazione descrittiva degli interventi realizzati;
-  copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute;
-  computo metrico di quanto realizzato e per il quale si chiede la liquidazione.
L'erogazione dell'anticipazione e dei SAL avverrà con le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali", misure a investimento, parte generale, PSR Sicilia 2007/2013.
Entro giorni 30 dalla ricezione della domanda di pagamento, l'IRF, eseguita l'istruttoria di propria competenza, inoltrerà al dipartimento foreste, servizi tecnici, copia della stessa con la documentazione allegata ed il verbale istruttorio.
Per il dipartimento regionale azienda foreste demaniali le domande di pagamento verranno inoltrate dal responsabile del procedimento al servizio di attuazione della misura che eseguirà la relativa istruttoria.
16.  DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO FINALE
Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare sul portale SIAN in forma telematica e all'IRF competente in forma cartacea la domanda di pagamento del saldo finale.
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione in doppia copia:
1)  relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2)  certificato di regolare esecuzione;
3)  computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
4)  documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.); in caso di pagamenti in natura, impiego di mezzi e attrezzatura aziendale e di personale interno, va prodotta la relativa documentazione dimostrativa;
5)  estratto del c/c dedicato all'investimento;
6)  certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. n. 386/2003 e decreto n. 14/2007);
7)  planimetria catastale dei lavori realizzati;
8)  certificazione antimafia nel caso ricorrano gli estremi;
9)  DURC.
Gli enti pubblici sono tenuti a presentare, inoltre, l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'IRF dovrà inoltrare copia della stessa al dipartimento foreste, servizi tecnici che provvederà alla predisposizione degli atti per la nomina del collaudatore o del funzionario incaricato dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere.
Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento, da parte di un collaudatore per gli enti pubblici o di un funzionario dell'amministrazione per i privati, della corretta esecuzione dei lavori; in fase di collaudo, oltre agli accertamenti di rito, dovrà essere verificata, con idonea strumentazione, l'esatta superficie oggetto di intervento.
Il certificato di collaudo o l'accertamento finale verrà approvato con provvedimento del responsabile di misura e trasmesso all'AGEA per la successiva liquidazione.
Per gli interventi attuati dagli U.P.A. gli uffici responsabili trasmetteranno al dipartimento A.FF.DD. la domanda cartacea con la documentazione allegata; sarà cura del servizio di attuazione dello stesso dipartimento predisporre gli atti per la nomina del collaudatore, approvare il certificato di collaudo e trasmettere gli elenchi di pagamento all'AGEA per la liquidazione.
17.  CONTROLLI E SANZIONI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.
L'Amministrazione procederà, un volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 30 del regolamento CE n. 1975/2006 (controlli ex post).
In applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed all'esclusione dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina la griglia da applicare alle misure, sottomisure e azioni dell'asse 2, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009.
18.  DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento" parte generale, emanate dall'autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
(2009.47.3056)084
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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