REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 27 novembre 2009, n. 5.
Art. 13, comma 3, e art. 14, comma 1, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Circolare assessoriale 11 maggio 2005, n. 4. Sentenza T.A.R. n. 952/2009. Nuove direttive.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Con circolare assessoriale 11 maggio 2005, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2005, questa Amministrazione, previa acquisizione di formale parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, forniva, tra l'altro, orientamenti in merito al procedimento da seguire per la concessione delle deroghe di cui all'art. 13, 3° comma, legge regionale n. 28/99, e nel contempo individuava al punto 4 i prodotti oggetto di deroga di cui all'art. 14 della legge regionale n. 28/99, connessi con la vendita dei mobili d'arredamento.
Con sentenza n. 952/2009, il T.A.R. Sicilia - sezione II di Palermo, ha accolto il ricorso proposto da privati per l'annullamento di una serie di provvedimenti, tra cui, la circolare assessoriale 11 maggio 2005, n. 4, con la quale, fra l'altro, si disponeva che le deroghe di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 28/99, non trovavano applicazione per quei comuni che avevano ottenuto, per l'intero territorio comunale, il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
Ciò posto, questa Amministrazione, al fine di dare esecuzione al giudicato giurisprudenziale in oggetto, con la presente annulla la circolare impugnata, ragion per cui le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, possono trovare autonoma applicazione anche nei comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per l'intero territorio comunale.
Tuttavia, la sentenza in argomento non ha interessato il punto 4 della circolare annullata.
Pertanto, poiché tra le varie attività esentate dall'obbligo delle disposizioni sugli orari, l'art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 ha ricompreso, altresì, i "mobili d'arredamento", si rappresenta che in quest'ultima categoria di prodotti devono essere inclusi oltre che le "cucine componibili e non", anche gli "elettrodomestici da incasso e non", connessi all'uso delle cucine medesime.
Appare superfluo sottolineare come gli esercizi commerciali adibiti esclusivamente alla vendita di elettrodomestici non abbiano la possibilità di usufruire della deroga in argomento.
  L'Assessore: BUFARDECI 

(2009.48.3168)035


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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