REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 11 novembre 2009, n. 17.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2009.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALL'A.R.P.A.
AL BANCO DI SICILIA S.p.A. UNICREDIT GROUP S.p.A. AMMINISTRAZIONE ENTI CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN SICILIA
RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI
ALLA STRUTTURA DI GESTIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE - RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO
UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE
ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA SICILIA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
ALL'AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI PALERMO
ALL'AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI MESSINA
ALL'ARAN SICILIA
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO 

DISPOSIZIONI GENERALI
La presente circolare è finalizzata a concordare comportamenti univoci da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio nel rispetto della normativa vigente, dellregionale per l'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine, per opportuna norma degli uffici in indirizzo, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 2009 raccomandandone l'osservanza.
Preliminarmente si richiama l'attenzione su alcune disposizioni generali:
-  sul severo rispetto del termine del 31 dicembre 2009, quale chiusura dell'esercizio finanziario;
-  sul divieto assoluto per i direttori delle ragionerie centrali di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
-  sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
-  sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi, si ricorda quanto disposto dall'ottavo comma del citato art. 11 e dall'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
-  le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per impegni assunti nell'esercizio 2009, sono conservati, previa verifica delle amministrazioni che hanno assunto i relativi impegni, senza adozione di ulteriore provvedimento. All'accertamento dei residui di cui sopra si provvederà con decreto del ragioniere generale della Regione che approverà gli elenchi dei residui, predisposti dalle ragionerie centrali;
-  i dirigenti generali ed i dirigenti responsabili della gestione della spesa, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, potranno entro il 31 marzo 2010, con proprio provvedimento, eliminare gli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2009 e quelli formati negli esercizi precedenti;
-  in considerazione del nuovo assetto dell'Amministrazione regionale previsto dalla legge regionale n. 19/2008, si invitano le SS.LL in indirizzo ad assicurare la chiusura della contabilità nel rispetto delle strutture esistenti nell'esercizio 2009;
-  le amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le istruzioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.
Parte I
ENTRATE
Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, dal primo gennaio 2010, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.
La banca incaricata del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2010 o ai residui degli esercizi precedenti.
La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2010, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2010, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2009 e degli anni precedenti.
Entro il 15 gennaio 2010 la medesima banca compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2009, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.
Entro il predetto termine, le ragionerie territoriali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, dipartimento bilancio e tesoro, servizio tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto esercizio 2008 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere altresì inoltrata al dipartimento regionale finanze e credito.
I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al servizio tesoro alle competenti ragionerie centrali.
Si rammenta, inoltre, che il 26 febbraio 2010 scade il termine per presentare alla banca incaricata del servizio di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo cui le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Le richieste di variazione devono essere sempre autorizzate, ai sensi delle istruzioni generali dei servizi del tesoro, dal servizio tesoro e dovranno pervenire, a quest'ultimo, entro il termine ultimo del 19 marzo 2010.
Tuttavia, nel ricordare che le suddette operazioni di annullamento, storno e riduzione di quietanze mod. 121/T rivestono carattere di estrema importanza in quanto le variazioni nella imputazione dei versamenti o le semplici sostituzioni di un capitolo d'entrata con un altro comportano, inevitabilmente, una rettifica delle scritture contabili dell'Amministrazione regionale, al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dal banco di Sicilia S.p.A., cassiere della Regione siciliana e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2009, le richieste di storno provenienti dalle ragionerie territoriali dello Stato, dagli altri uffici finanziari dello Stato, nonché dagli agenti della riscossione, per i quali sarebbe opportuno il tramite delle ragionerie territoriali dello Stato, possono essere effettuate senza la preventiva autorizzazione di che trattasi, con l'accortezza da parte degli uffici interessati di inviare copia delle richieste, per conoscenza, al servizio tesoro ed inoltre con l'obbligo da parte degli uffici provinciali di cassa regionale del banco di Sicilia S.p.A. di annotare elettronicamente al sistema informativo gli estremi delle note di richiesta.
Le operazioni di rettifica consentite senza la preventiva autorizzazione del servizio tesoro, riguardano esclusivamente quelle che concernono le modifiche di imputazione delle entrate dal conto competenza al conto residuo (e viceversa) senza modifica delldelle quietanze, da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata appartenenti allo stesso capo, ed inoltre le variazioni che comportano il trasferimento ad altro capo di imputazione a condizione che dette variazioni (annullamenti e riemissioni) non comportino riduzioni di entrate erariali (rimborsi a terzi, riversamento anche all'erario statale, etc.).
Per tutte le altre operazioni di rettifica che comportano annullamento di quietanza con contestuale riversamento e rimborso delle entrate erariali, non sarà consentita la modifica senza autorizzazione del servizio tesoro, soprattutto se le stesse non saranno debitamente motivate e corredate da documentazione idonea a giustificare le richieste medesime.
In ultimo, per rendere possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alle disposizioni delle I.G.S.T. e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Dette variazioni dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 2010.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, al dipartimento bilancio e tesoro, servizio tesoro ed alla ragioneria centrale competente, nonché al dipartimento regionale finanze e credito.
Contabilità amministrative

Le agenzie fiscali in Sicilia e le ragionerie territoriali dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione, per sollecitare l'invio delle contabilità amministrative ed assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini prescritti dalla legge.
Le ragionerie territoriali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali, secondo le disposizioni ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, provvederanno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Per l'anno 2009, come previsto per il passato esercizio finanziario, gli agenti della riscossione dovranno inoltrare, per i vari ambiti, alle competenti ragionerie territoriali una contabilità finale riassuntiva di tutto l'esercizio.
La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i versamenti eseguiti nelle tesorerie (contabilità speciali e/o Cassa regionale), distinti per esercizio finanziario di competenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e formalmente intestati alla struttura di gestione medesima e devono pervenire entro il 15 febbraio 2010 alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, la quale, dopo avere effettuato i controlli di competenza, provvederà alla parificazione degli stessi con la situazione dei versamenti prodotti dalla Cassa regionale.
Classificazione dei residui attivi

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, le agenzie fiscali, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del capo VII - demanio, dovranno predisporre un prospetto riepilogativo, per capi, capitoli e articoli, contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2009, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Il predetto prospetto riepilogativo, da predisporsi a cura di ciascuna agenzia fiscale, dovrà riassumere i dati raccolti presso i rispettivi uffici periferici e dovrà essere trasmesso entro il termine ultimo del 20 aprile 2010, rispettivamente ai dipartimenti interessati oltre che alla ragioneria centrale presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze ed alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, che devono curare il successivo inoltro al dipartimento bilancio e tesoro, ragioneria generale della Regione, servizio bilancio per la trasmissione alla Corte dei conti, ai fini della parifica del rendiconto generale della Regione siciliana.
Per le restanti entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2009, ciascuna Amministrazione regionale, che, in base al quadro di classificazione delle entrate, deve curare l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere alla rispettiva ragioneria centrale analogo prospetto riassuntivo nei termini e con le modalità di cui sopra.
Parte II
SPESE
Limiti di emissione dei titoli di spesa

Preliminarmente si osserva che l'Amministrazione regionale, già dall'esercizio 2008, ha adottato come unico sistema di pagamento il mandato informatico. Per quanto sopra i termini per i pagamenti ed estinzione dei titoli di spesa dovranno tenere conto dell'introduzione del nuovo sistema di pagamento.
Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti ragionerie centrali sia del servizio tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'ufficio di Cassa regionale.
Per non compromettere l'estinzione dei titoli di spesa, gli stessi devono pervenire alle competenti ragionerie centrali secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per le ragionerie centrali dalle amministrazioni attive
1)  entro il 1° dicembre i titoli concernenti gli emolumenti obbligatori del personale;
2)  entro il 3 dicembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1), 3) e 4);
3)  entro il 9 dicembre tutti i titoli concernenti gli emolumenti accessori del personale;
4)  entro il 23 dicembre quelli concernenti i pagamenti relativi al P.O. 2007/2013 ed altri interventi comunitari ed i pagamenti connessi alle operazioni finanziarie effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo si ribadisce che, come già disposto con nota n. 23309 del 18 settembre 2002 dello scrivente Assessorato, i titoli di spesa emessi a fronte di interventi finanziati con le risorse del Programma comunitario P.O. 2007/2013 della Sicilia, al fine di consentire una facile individuazione da parte dell'istituto cassiere, dovranno riportare in modo evidente nel frontespizio dei titoli stessi la dicitura "Interventi comunitari della Sicilia" oltre ai normali codici già previsti in precedenti disposizioni.
In ogni caso tutti gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alle predette date, per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.
In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle amministrazioni per le variazioni di cassa per l'emissione dei titoli di spesa, devono pervenire alla ragioneria competente entro il termine indifferibile del 4 dicembre 2009 per il successivo inoltro al servizio bilancio entro il termine indifferibile dell'11 dicembre 2009 (circolare n. 15/2009, dipartimento bilancio e tesoro, servizio bilancio, del 12 ottobre 2009).
Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, si rende necessario altresì che l'inoltro dei titoli al servizio tesoro avvenga secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per il servizio tesoro trasmessi dalle ragionerie
1)  entro il 9 dicembre i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
2)  entro il 15 dicembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1) e 3);
3)  entro il 28 dicembre per i titoli relativi al P.O. 2007/2013 ed altri interventi comunitari.
Termine di ricezione dei titoli per la Cassa regionale trasmessi dal servizio tesoro
1)  entro il 14 dicembre i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
2)  entro il 21 dicembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1) e 3);
3)  entro il 29 dicembre per quelli relativi al P.O. 2007/2013 ed altri interventi comunitari.
In deroga ai termini sopra indicati è consentito, non oltre il 26 febbraio 2010, l'invio dei titoli speciali (cosiddetti mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.
Si rappresenta in merito che tale deroga è da considerarsi una mera eccezione, si invitano pertanto le amministrazioni a contabilizzare comunque i titoli in argomento con la massima sollecitudine, ciò anche in relazione al rispetto degli adempimenti relativi alla codifica Siope.
Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 2009, dovranno essere trasmessi al servizio tesoro e da questo agli uffici di Cassa regionale, separatamente dai titoli da imputare all'esercizio 2010.
Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2009, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro il 22 dicembre 2009, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.
I funzionari delegati provvederanno all'emissione del buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro lo stesso mese di dicembre.
I soggetti intestatari di conti di Tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 18 dicembre, al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio. Per i titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 ed altri interventi comunitari, il predetto termine è spostato al 29 dicembre 2009.
Si raccomanda alla banca cassiere di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termine sopra indicato.
Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le ragionerie centrali seguiranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore ad E 2,58. Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.
Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2009, fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 2010.
Entro e non oltre il 19 gennaio 2010 la banca incaricata del servizio di cassa compilerà:
a)  due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2009;
b)  due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2009;
c)  due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2009, distinti per categorie economiche e per codici economici.
A decorrere dal mese di gennaio 2010, la stessa banca compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.
Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, l'assegno circolare dovrà essere intestato al delegato.
In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del servizio tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (modd. 123 T) allo stesso servizio tesoro.
Le predette modalità di estinzione si applicano anche se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.
Gli assegni circolari, intestati al creditore persona fisica, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di Cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore ad E 258,23 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. Gli assegni circolari che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso la banca cassiere, la quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.
La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in assegno circolare, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.
A norma delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.
La banca incaricata del servizio di Cassa regionale entro il giorno 22 gennaio 2010 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e tesoro, ragioneria generale della Regione, l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi dell'assegno circolare emesso o del deposito provvisorio.
Entro il termine predetto del 22 gennaio 2010, la banca stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi degli assegni circolari o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente ragioneria centrale.
Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, degli assegni circolari non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per gli assegni circolari emessi in estinzione di ordinativi.
Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.
Entro la data del 14 gennaio 2010, i funzionari delegati dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati: la banca cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.
Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.
I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 21 gennaio 2010. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito.
Entro e non oltre la chiusura dell'esercizio i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, alla banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.
Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti casse provinciali entro e non oltre il 18 dicembre 2009 fatta eccezione per gli ordinativi emessi a valere sugli ordini di accreditamento riguardanti il P.O.R. ed altri interventi comunitari che dovranno pervenire alla Cassa regionale entro e non oltre il 29 dicembre 2009.
Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento, datata e sottoscritta dal capo ufficio.
A norma dell'art. 59 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 17 dicembre 2009 una rimanenza di somme per un importo non superiore ad E 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 2009, provvederanno, entro il giorno 29 dello stesso mese, ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3717, capo X, capitolo 3726, capo XI per i fondi a destinazione vincolata).
Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 26 febbraio 2010, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009, con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.
Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 2009, è così disciplinato:
a)  per quelli riguardanti spese correnti emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati, devono pervenire al competente istituto di credito entro il termine perentorio del 18 dicembre 2009; non sono trasportabili invece, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 2009 con imputazione ai residui, poiché i relativi impegni sono da eliminare ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 2010 gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 della legge regionale n. 47/77 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 18 dicembre 2009.
I funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2010. Per le somme che ritengono non debbano essere spese, i medesimi, entro il termine del 16 dicembre 2009, debbono richiedere espressamente, alle competenti amministrazioni emittenti i titoli di spesa originari, che gli ordini di accreditamento interessati siano riemessi per un importo ridotto o escluderli dalla riemissione in quanto annullati.
Conseguentemente le competenti amministrazioni provvederanno alla riduzione degli ordini di accreditamento ed al contestuale disimpegno delle somme corrispondenti.
Il servizio informatica dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro il 31 dicembre 2009, metterà a disposizione delle competenti ragionerie centrali l'elenco (mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale.
Entro il medesimo termine, il predetto servizio renderà disponibile alle competenti ragionerie centrali un ulteriore elenco che contenga tutti gli ordini di accreditamento che, come anzidetto, non devono essere trasportati all'esercizio successivo.
Le ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro l'8 gennaio 2010, alla banca incaricata del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.
La banca incaricata del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza, procederà, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.
In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei conti, il secondo all'amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria centrale.
Si evidenzia che in conseguenza del nuovo assetto delle strutture degli uffici dell'Amministrazione regionale si invitano le Ammnistrazioni ad estinguere gli ordini di accreditamento nell'esercizio corrente al fine di consentire un migliore passaggio contabile dal vecchio al nuovo assetto organizzativo.
Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi ai sensi del comma 6° dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 2009 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto entro l'esercizio corrente i relativi impegni di spesa.
In relazione a quanto precede le amministrazioni devono fare pervenire al competente servizio bilancio del dipartimento regionale bilancio e finanze:
-  entro la data del 6 dicembre 2009 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico degli esercizi successivi;
-  entro la data del 9 gennaio 2010 un elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa pluriennali.
Per quanto attiene alle richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio in corso ed in quelli successivi, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 14/2009 di questa ragioneria generale.
Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative ad impegni su capitoli di spesa riguardanti limiti poliennali d'impegno

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 affinché le spese derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 2009 vengano eliminate dal bilancio della Regione e contabilizzate tra le economie di spesa.
Contenimento delle spese di funzionamento

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, così come trattato nella circolare n. 11/2009 di questa ragioneria generale, deve far pervenire entro il 28 febbraio 2010 alla ragioneria generale, servizio bilancio i conseguenziali atti previsti dal comma 3 della norma citata, affinché gli stessi siano trasmessi alla Corte dei conti in allegato al rendiconto generale per l'esercizio 2009.
Parte III
PATRIMONIO

Per quanto concerne la contabilizzazione delle poste patrimoniali si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale e, in particolare, il decreto interministeriale del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato" (art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279).
CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI
Contabilità dei beni mobili

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili regionali dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concernente "le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" e dovranno, altresì, tenere conto di quanto previsto dalle circolari di questa ragioneria generale:
-  circolare n. 7 del 14 luglio 2004 "regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri...";
-  circolare n. 22 del 27 ottobre 2006 concernente "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione siciliana con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007";
-  circolare n. 16 del 30 novembre 2007: "Nuovo sistema di gestione e controllo della contabilità dei beni mobili di proprietà della Regione: censimento dei consegnatari e avvio della nuova procedura informatica";
-  circolare n. 17 del 19 dicembre 2007: "Scritture contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata";
-  circolare n. 1 del 7 febbraio 2008: "Beni mobili: nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di variazioni della consistenza del 2007";
-  circolare n. 10 del 5 novembre 2008: "Beni mobili - Nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di variazione della consistenza del 2007";
-  circolare n. 6 del 18 febbraio 2009: "Chiusura contabile beni mobili anno 2008".
I beni mobili dovranno essere suddivisi per "categorie" secondo la nuova classificazione prevista dal decreto legislativo n. 279/97.
Per la gestione dei beni mobili si ha l'obbligo di apporre per ogni bene il codice "SEC 95", rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio basata su una nuova classificazione, raccordato con la suddivisione in categorie (dalla I alla VII).
1)  Contabilità modelli 98 C.G.
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.) deve essere prodotto dai consegnatari in duplice copia (corredati dei buoni di carico e scarico - mod. 130 P.G.S. - con la relativa documentazione), validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico e trasmesso entro il termine del 15 febbraio 2010 alla competente ragioneria centrale, come prescrive l'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 (Nuova modulistica: vedi circolare n. 17/2007).
In merito, la procedura informatizzata GE.CO.R.S. consente ai consegnatari di produrre la stampa dei modelli 98 C.G. e i buoni di carico e scarico mod. 130 P.G.S., relativamente alle variazioni nella consistenza di beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio 2009, dopo le operazioni finali di ammortamento, le ultime operazioni dell'anno. Nella consapevolezza che le operazioni legate al computo delle quote di ammortamento possano creare difficoltà o appesantimento procedurale ai consegnatari, si sottolinea il vantaggio recato dall'utilizzazione del sistema GE.CO.R.S. che consente il calcolo automatico delle quote di ammortamento. La procedura di inoltro dei mod. 98 C.G. è descritta dettagliatamente con la circolare n. 6/2009; per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle modalità di compilazione delle maschere di GE.CO.R.S., si rinvia al manuale operativo disponibile on-line.
I dati relativi ai modelli 98 C.G., che le ragionerie centrali competenti confermeranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO.R.S., verranno trasferiti automaticamente al servizio bilancio. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino avallate allo stesso modo dalle competenti ragionerie centrali.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione del conto patrimoniale, è necessario che i prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino da ciascun ufficio compilati distintamente per categoria (dalla I alla VII), e per codice SEC 95, pertanto i mod. 98 C.G. dovranno contenere i seguenti dati:
-  le consistenze iniziali al 1° gennaio 2009;
-  gli aumenti per nuovi acquisti dell'esercizio 2009 (competenza o residui), con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
-  gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;
-  gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
-  gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo, per i quali non occorre operare la distinzione tra competenza e residui poiché gli stessi vanno inclusi tra le sopravvenienze);
-  le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
-  le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;
-  le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
-  le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
-  le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento annuale;
-  le consistenze finali al 31 dicembre 2009.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione della concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti, assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2009, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno 2009 per i quali l'impegno o l'accertamento siano contestuali o precedenti a quest'ultimo (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori al 2009, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Va inoltre ricordato che, con l'avvenuto rinnovo degli inventari dei beni mobili, il codice SEC 95 viene richiesto per tutti i beni da inventariare, compresi i beni inseriti nella "classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "categorie" previste.
Si fa presente che gli "automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della circolare n. 22/2006 relativa alle aliquote di ammortamento - costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) e gli automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "altri mezzi di trasporto".
Si ritiene inoltre utile ricordare che i beni d'incerta classificazione dovranno essere riferiti alla categoria VII - altri beni non classificabili - della classificazione SEC 95, denominata "altri beni materiali prodotti", secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla circolare n. 22/2006 di questo Assessorato.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici regionali, dipendenti anche da Assessorati diversi, si richiama l'attenzione delle ragionerie centrali e degli stessi uffici, sulla contabilizzazione su GE.CO.R.S. che deve essere effettuata con l'emissione di un "buono di trasferimento" che consente all'ufficio cedente di scaricare i beni, mentre l'ufficio ricevente li carica nella propria contabilità dopo l'effettiva consegna dei beni. Fino a quando l'operazione non sarà completata cioè firmata dall'ufficio ricevente, le contabilità di entrambi i consegnatari non potranno essere chiuse. La ragioneria centrale del consegnatario cedente, se competente nei riguardi del consegnatario ricevente, avrà cura di intervenire presso quest'ultimo, affinché la situazione contabile venga normalizzata, al fine di evitare il verificarsi di gestioni di beni mobili non inventariati. Diversamente, la ragioneria centrale dell'ufficio cedente si attiverà dando opportuna segnalazione di quanto rilevato alla ragioneria centrale dellricevente, affinché quest'ultima prenda le iniziative del caso nei riguardi del consegnatario inadempiente all'assunzione in carico dei beni ricevuti.
Le ragionerie centrali avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2010, di adoperare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per lo svolgimento dei propri riscontri contabili.
2)  Rendiconti annuali del materiale di facile consumo e dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, I.V.A. compresa
Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'art. 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo.
Secondo quanto già chiarito con la circolare n. 43/2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, si rammenta che detto adempimento va assolto anche per la contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro (I.V.A. compresa).
Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione alla competente ragioneria centrale dei mod. 1 B.D.R.S. - Registro beni durevoli e mod. 2bis M.F.C.R.S. - Riepilogo del materiale di facile consumo e degli oggetti fragili - è fissato al 15 febbraio 2010.
Tali registri saranno prodotti in automatico con la chiusura dell'esercizio finanziario dall'applicativo web GE.CO.R.S.
Per quanto concerne, invece, l'esecuzione dei riscontri da parte delle ragionerie centrali, considerato che i dati esposti nei modelli in argomento non confluiscono nelle risultanze del conto generale del patrimonio, detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.
Trasmissione dei modelli alle ragionerie centrali

I modelli da trasmettere alle ragionerie entro il termine 15 febbraio 2010 sono i seguenti:
-  mod. 98 C.G. "Prospetto delle variazioni" per ciascuna delle categorie movimentate;
-  mod. 1 BDRS "Registro beni durevoli";
-  mod. 2bis MFCRS "Riepilogo del materiale di facile consumo".
Con l'applicativo GE.CO.R.S. la trasmissione dei modelli alla ragioneria centrale avviene in maniera informatica (seguendo le informazioni indicate dalla circolare n. 6/2009), e per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle modalità di compilazione delle maschere di GE.CO.R.S. si rinvia al manuale operativo disponibile on-line.
Contabilità dei beni immobili

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, le ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontrare le predette contabilità. Per la predisposizione del conto generale del patrimonio, le ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 15 febbraio 2010, alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta dalle norme vigenti.
Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.
Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.
Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.
Contabilità dei beni immobili agli effetti inventariali

In ordine alla contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2009 nella consistenza dei beni considerati "immobili" agli effetti inventariali ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (Gallerie regionali, musei, biblioteche, Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione i prospetti di variazione inventariale in triplice copia debitamente compilati, entro il 15 febbraio 2010.
Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, dovranno essere rappresentati nel conto generale del patrimonio della Regione nelle seguenti poste:
Beni storico-artistici, che includono
-  dipinto (olio su tela, su tavola; tempera su tela, su tavola, su carta; acquerello su carta);
-  scultura (in pietra, legno, metallo o altro);
-  rilievo (basso e alto) [in pietra, legno, metallo o altro];
-  statua e busto (in pietra, legno, metallo o altro);
-  mosaico (indicare la materia);
-  arredi [mobili (indicare il tipo)], orologio, lampada e lampadario, suppellettile in ceramica, porcellana o vetro-cristallo];
-  arma armatura;
-  stampa o disegno;
-  arazzo;
-  manufatto in cuoio;
-  moneta o medaglia;
-  glittica e oreficeria;
-  strumenti musicali;
Beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antropologici, che includono
-  materiali paleontologici;
-  materiali antropologici;
-  materiali litici (preistorici);
-  materiali ceramici (preistorici);
-  bronzi;
-  ceramica dipinta e comune;
-  terracotte architettoniche e terracotta;
-  statue;
-  frammenti marmorei;
-  sculture statuarie;
-  sarcofagi-rilievi;
-  intonaci e dipinti;
-  numismatica;
-  armi e strumenti;
-  oreficeria e glittica;
-  navi;
Beni librari che includono
-  manoscritti;
-  incunaboli;
-  stampe;
-  libri;
Beni archivistici, classificati in relazione al supporto
-  pergamene;
-  documenti cartacei;
-  mappe, piante e disegni;
-  legature;
-  sigilli e tipari;
-  monete;
-  documenti su supporto non convenzionale (fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico, ecc.);
Opere di restauro
Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto conto patrimoniale gli uffici interessati sono tenuti a compilare il consueto prospetto riassuntivo delle variazioni (modello 88) in ossequio alla vigente normativa, e, in attesa della loro riformulazione, avranno cura di allegare a tali modelli, un prospetto, in triplice copia, dal quale si evincono le "nuove" poste patrimoniale, in base al decreto citato.
In particolare, tale prospetto dovrà rappresentare i beni già inseriti nel modello 88 raggruppandoli nelle poste di cui sopra.
Tali prospetti devono essere corredati di ogni notizia utile e più precisamente devono rappresentare la consistenza all'inizio dell'esercizio, le variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, la consistenza al 31 dicembre 2009 distinta nelle voci di cui alla SEC 95.
E' da precisare che il richiamato modello 88, da trasmettere alla ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione in triplice copia, entro il 15 febbraio 2010, non è sostituito dal prospetto di cui sopra che servirà ad aggregare e rappresentare i beni in base alla nuova classificazione.
Si invitano le amministrazioni interessate ad apportare le opportune modifiche alla modulistica relativa ai beni mobili considerati immobili ai fini inventariali al fine di recepire la classificazione SEC 95.
Contabilità delle partecipazioni

Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per le opportune registrazioni contabili, il servizio patrimonio partecipazioni e liquidazioni della ragioneria generale della Regione che ha in gestione le poste patrimoniali, predispone, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili delle singole partecipazioni regionali detenute al 31 dicembre 2009 opportunamente corredati delle informazioni utili per un'esauriente esposizione dei dati, da inoltrare, entro il 15 febbraio 2010, alla competente ragioneria centrale bilancio.
Per quanto attiene le partecipazioni della Regione al fondo di dotazione degli enti, le amministrazioni, in base alla propria documentazione dovranno comunicare, alla ragioneria centrale competente, le variazioni intervenute durante l'esercizio.
Contabilità dei crediti

Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per le opportune registrazioni contabili, le amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di inoltrare, entro il 15 febbraio 2010, alle competenti ragionerie centrali dei prospetti dai quali risultino distintamente, per ogni fondo regionale a gestione separata e di rotazione istituiti presso enti e società, i seguenti dati:
-  consistenza dei singoli fondi al 31 dicembre 2009 indicandone altresì la concordanza con il valore iscritto nel bilancio dell'ente;
-  variazioni intervenute durante l'esercizio 2009 e le cause delle variazioni stesse.
Le amministrazioni e gli uffici in indirizzo, ciascuno per la rispettiva competenza, sono pregati di curare la più ampia diffusione delle presenti istruzioni.
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: DI MAURO 



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(2009.46.2946)017
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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