REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 19 novembre 2009.
Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14, commi 1 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli schemi-tipo sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, applicato nell'ordinamento regionale, ai sensi del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni;
Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario) alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli artt. 14 e 14bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Vista la legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della medesima legge;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 3 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 2003, n. 48, relativo a "Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, emanato per la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle relative schede allegate, da pubblicare per via telematica a cura delle amministrazioni aggiudicatici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, recante ad oggetto "Procedura e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 giugno 2005, n. 150), con il quale sono state ulteriormente modificate le schede-tipo di cui trattasi, a seguito di esame del decreto ministeriale 22 giugno 2004 da parte del tavolo tecnico costituito, con decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM e finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;
Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere adeguare le schede allegate al citato decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 3 ottobre 2003, al fine di razionalizzare e semplificare la redazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, oltre che per consentire la pubblicazione telematica, sia della programmazione triennale sia dell'elenco annuale, nel sito dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed adottare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2.  Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale.
3.  I soggetti di cui al precedente comma 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).
4.  Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede-tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).
5. Presso il sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici saranno resi disponibili il supporto informatico per la compilazione delle schede-tipo allegate al presente decreto, nonché le apposite istruzioni sia per l'accreditamento del soggetto referente di cui al comma 2, sia per la pubblicazione telematica.
Art. 2
Attività preliminari alla redazione del programma

1.  In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 16, della legge stessa, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicate, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Salvo che per gli interventi di manutenzione, per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3, i soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, nel formulare il programma triennale tengono conto di eventuali studi di fattibilità (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa), nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dalldello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni). Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3.  Per i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni.
Art. 3.
Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegati al presente decreto.
2.  Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'art. 14, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.
Art. 4.
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1.  Salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni.
2.  La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3.  Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
5.  Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 5.
Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali sono affissi, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sarà messa a disposizione un'apposita sezione per la pubblicazione informatica degli atti della programmazione.
Art. 6
Applicazione e aggiornamento

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo all'integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
2. Il presente decreto con le relative schede allegate annulla e sostituisce il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 3 ottobre 2003 e si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fatto salvo quanto sopra indicato per la pubblicazione telematica nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Il presente decreto è inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Palermo, 19 novembre 2009.
  BENINATI 



N.B.  -  Il decreto non rientra tra i provvedimenti soggetti al visto di competenza della ragioneria centrale, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99.


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(2009.48.3102)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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