REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 novembre 2009.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Biagio Platani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.I.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 235/D.R.U. del 5 novembre 1976, con il quale è stato approvato il P. di F. del comune di San Biagio Platani;
Visto il foglio prot. n. 8687 del 21 agosto 2008, con il quale il comune di San Biagio Platani ha richiesto l'approvazione di una variante urbanistica di un'area, attualmente destinata a zona agricola del P. di F., a zona da destinarsi alla realizzazione di una elisuperficie.
Premesso che:
-  Per la variante in argomento il consiglio comunale aveva approvato, con delibera n. 27 del 30 luglio 2008, la proposta dell'U.T.C. che individuava un'area di proprietà comunale in contrada Nivera per la realizzazione dell'elisuperficie (nella proposta di deliberazione veniva impropriamente richiamato ai fini dell'approvazione della variante l'art. 7 della legge regionale n. 65/81);
-  La documentazione allegata risultava incompleta e pertanto questo Assessorato con nota n. 88872 del 26 novembre 2008 aveva formulato apposita richiesta di integrazione di atti ed elaborati.
-  Con nota prot. n. 3921 del 14 aprile 2009 il comune provvedeva a trasmettere alcuni atti ed elaborati a parziale esito di quanto richiesto con la suddetta nota, ma la documentazione risultava ancora carente degli atti di pubblicazione e delle prescritte certificazioni, inoltre gli elaborati originali risultavano incompleti di vidimazione e del nulla osta ex art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Agrigento. Pertanto con nota prot. n. 35900 dell'8 maggio 2009 questo dipartimento formulava ulteriore nuova richiesta di integrazioni.
-  Il comune di San Biagio Platani provvedeva ad acquisire il parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento (ottenuto con nota prot. n. 1564 dell'8 aprile 2009) e a trasmetterlo con nota prot. n. 6550 del 19 giugno 2009 (acquisita al prot. di questo Assessorato n. 74862 del 7 ottobre 2009).
-  Malgrado l'amministrazione comunale di San Biagio Platani avesse ritenuto che per la variante di che trattasi poteva applicarsi la normativa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81, si precisa che trattandosi di esecuzione di opere di interesse statale o regionale, il progetto di variante doveva essere proposto da "Ente istituzionalmente competente" e sullo stesso il comune avrebbe dovuto esprime il proprio parere.
Tuttavia, l'unità operativa 3.4, al fine di non aggravare l'ufficio comunale di un dispendioso quanto inutile prolungarsi dell'iter di approvazione della variante di che trattasi, ha ritenuto di poter assumere come idonea l'approvazione della variante stessa da parte del consiglio comunale, limitatamente alla scelta dell'area da destinare ad elisuperficie ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 27 del 30 luglio 2008 munita della relativa proposta dell'U.T.C. e completa della certificazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 20 maggio 2009 al 4 giugno 2009, copia del manifesto murale datato 20 maggio 2009;
Vista la copia dell'avviso affisso all'albo pretorio con annessa dichiarazione da parte del messo comunale di avvenuta affissione dal 20 maggio 2009 al 19 giugno 2009 (giorni 30);
Vista la certificazione del dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di San Biagio Platani prot. n. 6550 del 19 giugno 2009 di avvenuta pubblicazione della deliberazione n. 27 del 30 luglio 2008 all'albo pretorio dal 20 maggio 2009 all'8 giugno 2009 e che avverso a tale deliberazione non sono pervenute osservazioni e opposizioni;
Vista la certificazione del segretario comunale prot. n. 6549 del 19 giugno 2009 di avvenuto deposito atti presso la segreteria dal 20 maggio 2009 al 19 giugno 2009 e di mancata presentazione di osservazione e opposizione;
Visto il parere n. 1564 dell'8 aprile 2009 reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere del responsabile della P.O. dell'U.T.C. (relazione istruttoria allegata alla delibera di adozione);
Visto il parere n. 12 del 20 ottobre 2009 espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.4 di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  Il comune di San Biagio Platani è in atto dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 235 del 5 novembre 1976;
-  l'area da destinare alla realizzazione dell'elisuperficie è sita in contrada "Nivera" e risulta indicata in catasto al foglio di mappa n. 12, partt. nn. 254 e 622;
-  l'area di intervento è destinata dal P. di F. vigente a zona E (parti del territorio destinati ad uso agricolo);
-  la variazione urbanistica dell'area è finalizzata all'individuazione di una zona per attrezzature di uso pubblico con destinazione "Elisuperficie";
-  attualmente il sito è adibito in parte a pascolo ed in parte a coltivazioni non specializzate come è possibile desumere dalla relazione descrittiva e dalla documentazione fotografica allegata e per tale ragione non si è ritenuto necessario acquisire uno studio agro-forestale;
-la realizzazione dell'elisuperficie è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2008/2010 approvato con delibera n. 26 del 30 luglio 2008;
-  l'area è a ridosso del centro abitato ed il fabbricato più vicino risulta essere a circa una ventina di metri dalla pista di atterraggio a monte della via G. Pitrè;
-  l'elisuperficie verrà recintata (con dei muretti di altezza mt. 0,60) ed occupa un'area di 38x38 mt.;
-  annesso all'elisuperficie è previsto un locale tecnico di circa 10 mq.;
-  l'elisuperficie sarà collegata alla viabilità esistente (adiacente alla strada provinciale di collegamento tra San Biagio Platani ed Alessandria della Rocca) attraverso una piccola stradella di accesso in prossimità della quale è prevista la realizzazione di un'area di sosta per lo stazionamento di un'ambulanza;
-  le aree interessate dall'elisuperficie e dai suddetti interventi, per quanto risulta nella relazione descrittiva e nella proposta di deliberazione, sono di proprietà comunale e pertanto non è stato necessario avviare procedure d'esproprio;
-  l'area risulta sottoposta a vincolo sismico (zona 2) ed a vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267 del 1923) e il comune ha provveduto all'acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento ex art. 13 della legge, n. 64/74, che, visto il progetto e lo studio geologico allegato, si è espresso favorevolmente per gli aspetti geomorfologici ponendo delle condizioni da attuarsi nella fase esecutiva delle opere da realizzarsi (parere n. 1564 dell'8 aprile 2009);
-  nella relazione tecnica viene evidenziato che l'area oggetto di intervento non è inserita all'interno di alcun "sito di interesse comunitario SIC (IT1110026 Champlas) compreso nella Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva n. 94/93/CEE ("habitat");
-  la realizzazione di una piastra di atterraggio, di modeste dimensioni posta immediatamente nelle vicinanze del centro urbano non determina un impatto ambientale significativo;
-  la finalità della variazione urbanistica è di interesse pubblico e si prefigura come opera utile a garantire la sicurezza degli abitanti del territorio comunale di San Biagio Platani e dei comuni viciniori come possibile scalo di pronto soccorso per un veloce raggiungimento dei centri ospedalieri;
-  sotto il profilo urbanistico non emergono problematiche di sorta in quanto, seppure la piastra di atterraggio risulta essere molto vicina al centro urbano, l'utilizzo dell'elisuperficie sarà limitato unicamente a casi di emergenza e, pertanto, non comporta rilevante disagio fatti salvi i pareri degli enti competenti in materia e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli stessi riguardo alla fattibilità delle opere in argomento.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa 3.4 è del parere che la richiesta di variante al P. di. F. approvato con decreto n. 235 del 5 novembre 1976, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/18 e successive modifiche ed integrazioni, la modifica consiste nella variazione di una area di proprietà comunale in contrada "Nivera" particelle catastali nn. 254 e 622 del foglio di mappa n. 12 da zona E a zona di attrezzature pubbliche (elisuperficie), giusta deliberazione n. 27 del 30 luglio 2008 restano comunque salvi gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento ed a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 12 del 20 ottobre 2009, reso dall'U.O. 3.4 di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 12 del 20 ottobre 2009 espresso dall'U.O. 3.4, è approvata, limitatamente a quanto attiene il profilo urbanistico, la variante al programma di fabbricazione del comune di San Biagio Platani relativa al cambio di destinazione di un'area di proprietà comunale in contrada Nivera particelle catastali nn. 254 e 622 del foglio di mappa n. 12 da zona E a zona di attrezzature pubbliche (elisuperficie), giusta deliberazione n. 27 del 30 luglio 2008.
Restano, comunque, salvi gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere il proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento ed a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'U.O. 3.3 n. 12 del 20 ottobre 2009;
2)  delibera consiliare n. 27 del 30 luglio 2008;
3)  tav.  1.A  - relazione tecnica descrittiva; 
4)  tav.  1.B  - relazione geologica; 
5)  tav.  1.C  - relazione geotecnica; 
6)  tav.  3.A  - elaborati planimetrici; 
7)  tav.  4.A  - planimetrie di dettaglio; 
4)  tav.  5.A  - documentazione fotografica. 


Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di San Biagio Platani resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n.1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2009.
  AGNESE 

(2009.46.2967)116
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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