REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 novembre 2009.
Approvazione del piano particolareggiato del comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Vista la nota prot. n. 19950 del 22 giugno 2006, pervenuta il 23 giugno 2006 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 26 giugno 2006 al n. 47601, con la quale il comune di Sciacca ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano particolareggiato di contrada Isabella, rielaborato totalmente in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 286/2004;
Visto il foglio prot. n. 40377 del 31 dicembre 2007, pervenuto il 7 gennaio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 9 gennaio 2008 al n. 2177, con il quale il comune di Sciacca ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato, prot. n. 34744 del 10 maggio 2007;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 22505 del 15 luglio 2008, pervenuto il 16 luglio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 18 luglio 2008 al n. 57358, con il quale il comune di Sciacca ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato, prot. n. 93055 del 24 dicembre 2007;
Vista la delibera del commissario ad acta del comune di Sciacca n. 21 del 31 gennaio 2006, avente ad oggetto "Adozione del piano particolareggiato di contrada Isabella rielaborato in adeguamento alle prescrizioni formulate dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 286 espresso nell'adunanza dell'11 febbraio 2004 e con gli indirizzi impartiti con delibera della giunta municipale n. 211 del 25 novembre 2004";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera del commissario ad acta del comune di Sciacca n. 21 del 31 gennaio 2006;
Vista la certificazione prot. n. 288 del 4 maggio 2006, a firma del segretario generale del comune di Sciacca, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, attestante inoltre che avverso la stessa sono state presentate n. 100 osservazioni e/o opposizioni;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista unitamente alla relazione contenente le determinazioni in ordine alle medesime;
Vista l'ulteriore certificazione, datata 28 dicembre 2007, con la quale viene attestata, in relazione alle procedure di cui all'avvio del procedimento, l'assenza di osservazioni nei termini di legge nonché l'acquisizione di n. 2 osservazioni fuori termine;
Visto il parere n. 1122 del 27 febbraio 2002, con il quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a condizioni e prescrizioni sulla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 3399 del 12 aprile 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha confermato il precedente parere n. 1122 del 27 febbraio 2002, alle stesse condizioni e prescrizioni in esso contenute;
Vista la nota prot. n. 5537 del 10 maggio 2005, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 422 del 24 ottobre 2008, con la quale l'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, la proposta di parere n. 11 del 23 ottobre 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
CRITERI ESEGUITI PER LA RIELABORAZIONE TOTALE
Elementi di riferimento per la rielaborazione del piano in esame sono stati, oltre le determinazioni assessoriali sopra riferite, anche gli indirizzi gestionali, impartiti dall'amministrazione comunale di Sciacca e contenuti nella più volte citata delibera della giunta municipale n. 211/2004, che ha fornito ai progettisti le direttive per "una inedita progettazione del piano particolareggiato".
Preliminarmente, si è proceduto ad una ricognizione dei fabbricati esistenti all'interno dei comprensori ricadenti nell'area da stralciare (mq. 1.034.854) e si sono elaborate delle tabelle (vedi relazione) che per ogni singolo comparto determina la cubatura esistente, differenziando l'ubicazione: se entro il parco del P.U.C. n. 6, o entro l'area forestale ivi compresa la fascia di rispetto. Si è pertanto rilevato:
-  cubatura entro il parco P.U.C. n. 6      mc.  218.503,87; 
-  cubatura entro fascia forestale più fascia di rispetto      mc.  150.428,43; 
  Totale mc.  368.932,30. 

Come già detto, la progettazione dell'area stralciata al piano particolareggiato farà parte delle scelte, demandate alle valutazioni dei progettisti del redigendo piano regolatore generale.
Si è proceduto alla verifica per ogni singolo lotto dei vari comprensori, ricadenti all'interno del perimetro del piano particolareggiato, al calcolo della superficie e della cubatura realizzata (stato di fatto), individuando, così, i lotti inedificati residui, a cui applicare un indice di densità fondiario tale da consentire una volumetria complessiva che, sommata a quella già edificata, non dovrà superare l'indice di densità territoriale di mc/mq. 0,50 previsto dal P.U.C. n. 6 (previsioni di piano particolareggiato).
Dalle tabelle così articolate (vedi relazione e tavola 9) risulta in conclusione:







PROGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Calcolo dei parametri e dei dati urbanistici
Avendo come riferimento di base, per il calcolo dei dati urbanistici, la relazione tecnica e tempi di attuazione (elaborato indicato con la lett. A) si hanno i seguenti elementi di calcolo:
-  superficie della nuova perimetrazione ricadente nel piano particolareggiato mq. 2.159.646 ottenuta sottraendo dalla superficie totale della precedente perimetrazione di cui al decreto n. 732/86 (mq. 3.194.500) la superficie delle aree oggi stralciate, come già detto nella presente relazione (mq. 1.034.854);
-  cubatura massima consentita applicando indice territoriale mc/mq. 0,50 - mc. 1.080.000 ottenuta, arrotondando mq. 2.159.646 x mc/mq. 0,50 = mc. 1.079.823;
-  volumetria max residenziale residua da costruire   mc. 305.062. 

(N.B.: si riscontrano errori nei dati contenuti nelle tabelle della tav. 9 errata la cubatura esistente nei comprensori da 1 a 29; fare riferimento alla relazione tecnica). La volumetria è ottenuta sottraendo dalla cubatura massima consentita sopra riportata di mc. 1.080.000 la cubatura della volumetria esistente mc. 882.289, al netto dei volumi edificati non residenziali mc. 107.351.
In realtà dall'analisi delle tabelle che riportano analiticamente la situazione dello stato di fatto e la relativa disponibilità per nuove costruzioni residue, si rileva che nelle previsioni di piano particolareggiato il dato relativo alla cubatura residenziale residua da costruire è di mc. 301.161 inferiore pertanto a quella massima consentita (circa mc. 305.000), ed in particolare si potranno realizzare:
-  comprensori da A a R      mc.    65.825 
-  comprensori da 1 a 29      mc.  235.161 
  per un totale di mc.  301.161 

Calcolo degli standards (D.I. n. 1444/68)
Correttamente il progettista nella rielaborazione del presente piano, ed anche in sintonia con la richiesta di questo Assessorato contenuta nella citata relazione istruttoria del 3 febbraio 2004, n. 4, e qui riportata al superiore punto C3), ai fini della determinazione degli standards, ha tenuto conto dell'intera area del piano particolareggiato ivi compresa la volumetria degli edifici abusivi condonati, nonché di quelli ricadenti all'interno delle aree stralciate, che, come già evidenziato nella presente relazione (vedi capitolo precedente), corrisponde a mc. 368.932 che, sommata alla cubatura esistente e da realizzare (mc. 1.080.000), forma il dato di riferimento per il calcolo degli standards che risulta di cubatura complessiva mc. 1.448.932.
Per il numero di abitanti da insediare si è preso il parametro di 100 abitanti al mc.
-  mc. 1.448.932x100  Numero di abitanti 14.489. 

Anche il calcolo delle aree da distribuire per gli standards di cui al D.I. n. 1444/68, che fissa il minimo inderogabile dei 18 mq/ab., viene verificato, in specifico i dati di progetto per ogni singola iniziativa collettiva da realizzare, risulta maggiore del minimo legislativo di riferimento.







Si legge nella relazione tecnica che alle suddette dotazioni bisogna considerare anche l'esistenza di un parco artistico di mq. 18.110 e delle superfici relative alle attrezzature sportive di mq. 6.000 di uso pubblico facenti parte del complesso turistico ricettivo di proprietà della società S.I.A.S.
VERIFICHE GENERALI
di cui al piano particolareggiato trasmesso con nota prot. n. 19950 del 22 giugno 2006
La stesura del piano particolareggiato di contrada Isabella, nella stesura oggi esaminata, sembra avere affrontato ed analizzato le problematiche urbanistiche relative ad un territorio fortemente compromesso da una serie di interventi edilizi abusivi, "realizzati senza criteri di logica urbanistica, fuori da qualunque disciplina, in una area alle pendici del monte Kronio, che presenta notevoli qualità paesaggistiche".
L'analisi analitica dello stato di fatto, come sopra riportato, ed il calcolo della volumetria realizzata, ha portato all'individuazione degli elementi fisici dei singoli comprensori, denominati con le lett. da A a R e con numeri da 1 a 29, e stabilendo per ogni comprensorio, in relazione alle aree libere, la possibile cubatura realizzabile, nei modi e nei termini di cui alle norme di attuazione del piano stesso, difatti nelle tabelle allegate sia alla relazione tecnica, sia all'elaborato 9, da intendersi come "strumenti normativi" sono riportati per i singoli comprensori i dati analitici relativi all'esistente e al nuovo (di progetto), al fine di stabilire le varie prescrizioni.
Si osserva, come rilevato anche dal progettista, che la consistenza edilizia di fatto dei comprensori da A a R (mc. 543.519) porta ad una densità media territoriale di 0,78 mc/mq. con conseguente indice fondiario di mc/mq. 1,30, essenzialmente da attribuire alla presenza di edificazione in gran parte abusiva condonata, pur tuttavia la scelta progettuale tiene conto del "criterio" condiviso dall'amministrazione di Sciacca, che "...non è possibile impedire nuove costruzioni nei comprensori da A a R. Ciò creerebbe evidenti disparità tra chi ha già costruito al di fuori di ogni norma e chi ha preferito, invece, attendere la stesura di un nuovo piano; questi ultimi si vedrebbero preclusa qualunque possibilità di costruire". Per questo motivo si rende ammissibile la costruzione di nuova volumetria, computata in mc. 65.825 da realizzare applicando il prescritto indice fondiario di mc/mq. 0,50.
Il problema non si pone per il resto dei comprensori del piano (da 1 a 29) che applicando l'indice fondiario di mc/mq. 0,50 permette, come già detto, un'ulteriore volumetria di mc. 235.336.
Norme tecniche di esecuzione
L'elaborato relativo alle norme tecniche di esecuzione fornisce in modo schematico i criteri ed i parametri da attuare per la gestione operativa del piano particolareggiato, così come esplicitato dal progettista, in quanto "...i caratteri del luogo non consentono una semplice e diretta applicazione tecnica di prescrizioni, ma richiedono un articolato intervento in cui i privati cittadini e amministrazione concorrono a formare il processo di gestione e sviluppo dell'intera area.".
Per tale motivo, si è del parere che le stesse norme devono essere viste, correlate ed integrate con quanto contenuto sia nel parere del Genio civile, sia della Soprintendenza per i beni culturali, nonché con l'essenziale riferimento alle tavole progettuali, che come detto hanno carattere normativo.
Considerazioni:
Art. 5 - Prevede i comportamenti da adottare per gli edifici esistenti che alla data di approvazione del presente piano siano costruiti con regolare concessione edilizia, consentendo tutti gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione "tassativa" di interventi di ampliamento e/o demolizione e ricostruzione degli stessi. Risulta in contraddizione il seguito dello stesso articolo che indica norme relative alla ricostruzione, per tale motivo si propone di cassarla.
Art. 7 - Prevede, tra l'altro, una compensazione perequativa per i proprietari che possono utilizzare la cubatura delle superfici (di loro proprietà) soggette ad esproprio, riportandola all'interno del proprio lotto edificabile.
Preso atto di quanto sopra, continua lo stesso articolo che "l'eventuale eccedente rispetto all'altezza massima consentita non può superare il 20%, restando il distacco dai confini e/o le altre prescrizioni di piano".
Si propone che detta parte dell'art. 7 possa essere riscritta, puntualizzando più correttamente, che l'altezza massima consentita degli edifici da realizzare non può superare i m. 7,50 (vedi successivo art. 8, punto D), pertanto si avrà: "...l'eventuale eccedente, rispettando l'altezza massima consentita, non può superare il 20%, restando il distacco dai confini e/o le altre prescrizioni di piano".
Art. 8 - Prevede prescrizioni da rispettare per la realizzazione di nuove costruzioni da realizzare nelle superfici fondiarie residue; al punto D) stabilisce, oltre l'altezza massima (non superiore a m. 7,50), le distanze e i distacchi dai confini (m. 5,00) e dagli edifici fronteggianti (m. 10,00).
Preso atto di quanto sopra, continua lo stesso articolo che "Non sono consentiti fabbricati a confine né edifici a schiera che determinano facciate continue superiori a m. 35,00, tranne il caso di lotti aggregati (max tre lotti)".
Fermo restando che il divieto normativo è riferito alla non ammissibilità di realizzare nuove costruzioni a confine, non si comprende la specificazione delle facciate continue (che in ogni caso risulterebbero vietate), ma si rileva una contraddizione l'escludere dal divieto i lotti aggregati. Si propone di stralciare detta parte dell'art. 8, il quale dovrà contenere solo la dicitura "Non sono consentiti fabbricati a confine, sono ammesse costruzioni in aderenza ad edifici preesistenti realizzati sul confine".
Al punto G), sempre dell'art. 8, modificare la dicitura relativa all'altezza, proponendo di sostituirla da "già fissata in m. 7,50" a "non superiore a m. 7,50".
Al punto H) erroneamente è riportata la tavola 10 che deve essere modificata con tavola 9.
Art. 11 - Riguarda un'area che nella tavola 9 è evidenziata con il simbolo del cerchio campito in verde e dove sono inclusi edifici industriali dismessi. Si prende atto che la cubatura di detti edifici è stata detratta (essendo non residenziale) dal calcolo della cubatura residenziale già costruita, ma per le previsioni di progetto del presente piano si rimanda alla legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.
Si evidenzia, preliminarmente, che il ricorso a detta legge è individuato solo per gli immobili realizzati con fondi pubblici (comma 7, art. 89), considerato che l'applicazione della norma di cui alla legge sopra detta è demandata alla competenza dell'ente locale, si propone di riscrivere l'art. 11 come appresso.
Nel piano particolareggiato con simbolo del cerchio campito in verde sono indicati edifici industriali dismessi. Per tali edifici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 di competenza dell'ente locale con apposito atto dell'organo deliberante, in ogni caso potranno essere ammesse destinazioni urbanistiche finalizzate ad integrare servizi essenziali per l'intera zona compresa nel piano particolareggiato. E' esclusa la destinazione a edilizia residenziale, nonché il ripristino della destinazione urbanistica originaria.
Art. 13 - Riguarda indicazioni da adottare per "La casa per anziani M. Santissima del Soccorso, la quale ricade nella fascia di rispetto dal bosco, pertanto non rientrando nei confini del presente piano paricolareggiato, si propone di cassare l'art. 13.
Art. 17 - Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo "con le indicazioni di cui all'art. 7".
Studio geologico
Considerazioni
In ordine al sistema geomorfologico del territorio, di cui al parere del Genio civile n. 1122/2005, dovranno essere espressamente riportate sugli elaborati di piano, considerato che questi hanno valore normativo, le aree individuate nello studio geologico e che presentano "gradi di pericolosità", vedi allegato n. 7 dello studio geologico, nonché le indicazioni progettuali indicate sia nell'allegato n. 13 "Carta finale di sintesi" dello studio geologico sia nel citato parere n. 1122/2005 dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.
In particolare per il comprensorio denominato 11a, così come risulta anche dal confronto dell'allegato n. 13 "Carta di zonizzazione in classi di idoneità all'urbanizzazione", per l'area compresa nel comprensorio medesimo che risulta non idonea a nuova urbanizzazione, l'attività urbanistica edificatoria "deve prevedere solo interventi di consolidamento a protezione degli edifici e delle infrastrutture sottostanti". Si propone, pertanto, di stralciare le indicazioni progettuali ricadenti in detta area.
Parere Soprintendenza di Agrigento
Visto il parere n. 5537 del 10 maggio 2005 reso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, favorevole alle condizioni in esso dettate, si ritiene puntualizzare in particolare quanto in esso contenuto relativamente a:
Le previsioni di piano (strade, aree edificabili, opere di urbanizzazione ed attrezzature) ricadenti nell'ambito dei comprensori 27a, 27b, 28a, 28b, 28c, 1a, 2a sono da ritenere solamente indicative, nella considerazione che le aree, per la loro particolare conformazione geomorfologica, abbisognerebbero di un necessario e specifico approfondimento, pertanto si rimanda ogni parere sulla loro effettiva destinazione alle successive fasi di progettazione esecutiva.
Preso atto di quanto sopra, si propone di rimandare l'esecutività degli interventi in dette aree alla progettazione dello studio particolareggiato di sistemazione dei sub/comprensori, comprensivo di schema planivolumetrico, così come riportato nella tavola 14, unico elaborato particolareggiato a scala ridotta (1:2.000, 1:500, 1:250) per il sub/comprensorio 4a.
VERIFICHE GENERALI
di cui all'integrazione al piano particolareggiato trasmessa con nota prot. n. 22505 del 15 luglio 2008
Si prende atto che ai fini dell'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate alla viabilità e servizi pubblici, sono stati espletati gli adempimenti di "Avviso di avvio del procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni" e che con delibera del consiglio comunale viene comunicata l'assenza di osservazioni/opposizioni entro i termini di legge.
Relativamente al secondo quesito, posto da questo Assessorato con la richiesta di atti integrativi (nota n. 93055/2007), che nel merito riguardava la "definizione degli ambiti della variante e le eventuali competenze di questo Assessorato di cui ai commi 7 e seguenti dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78", si riporta quanto contenuto nella relazione tecnica di redazione del piano particolareggiato in argomento, e precisamente che il piano stesso costituisce variante al vigente strumento urbanistico del comune di Sciacca (P.U.C. n. 6), in quanto già dall'avvenuta scadenza dei vincoli nel 1998, il piano con le proposizioni successive (vedi schema in tabella sotto riportato) non ha trovato alcuna determinazione assessoriale di approvazione degli stessi, ed inoltre, come già ritenuto anche dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel precedente voto n. 625 del 23 maggio 2002 propedeutico al decreto di annullamento ex art. 53, legge regionale n. 1/78, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, "E' del parere che la delibera del consiglio comunale n. 68/2001 avente per oggetto riadozione del piano particolareggiato, contrada Isabella, adottato con delibera commissariale n. 61/85 e approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 491/88 e decreto n. 986/92... sia da annullare..." inoltre "...i vincoli preordinati all'esproprio (apposti a seguito della delibera del consiglio comunale n. 411 del 20 aprile 1987 e successivo decreto n. 491/88) sono decaduti nel 1998, e pertanto la loro riapposizione dovrebbe costituire variante allo strumento vigente da sottoporre all'approvazione di questa Amministrazione.".
Si prende atto, in fine delle correzioni apportate alle tavole di piano particolareggiato, le quali vengono aggiornate introducendo le osservazioni d'ufficio relative agli errori materiali individuati nell'osservazione n. 100, la cui portata non incide sulle scelte di piano; e precisamente:
a)  vincolo forestale imposto con legge regionale n. 16/96 che riguarda i terreni posti ad ovest nell'intervento. "Comporta lo spostamento della fascia di rispetto, anche se il vincolo diretto interessa terreni non compresi entro il perimetro che definisce il piano particolareggiato";
b)  alcune aree, destinate a parcheggio, non sono riportate con lo stesso simbolo nelle tavole aerofotogrammetriche;
c)  le linee della battigia riportate nelle tavole fotogrammetriche non coincidono con quelle riportate nelle planimetrie catastali.
Osservazioni ed opposizioni
di cui al piano particolareggiato trasmesso con nota prot. n. 19950 del 22 giugno 2006
Con verbale della segreteria generale del comune di Sciacca, sono state trasmesse al progettista n. 100 tra osservazioni ed opposizioni, visualizzate negli allegati 8 bis e 9bis, rispettivamente particellare ed elaborato di progetto. I risultati discendenti dall'esito delle deduzioni del progettista vengono riportati nelle tavole 8ter e 9ter.
Da aggiungere, perchè trasmesse al commissario ad acta e pervenute a questo Assessorato, le "Ulteriori precisazioni" della ditta Venezia Ignazio e Venezia Margherita, trasmessa con nota nostro prot. n. 61276 del 19 settembre 2006, alle quali è stata data risposta con lettera del progettista ufficio tecnico del comune n. 37652 dell'1 dicembre 2006, indirizzata anche alla ditta opponente.
Nota sottoscritta da vari ricorrenti, nostro prot. n. 14857 del 12 febbraio 2007, che lamentano il non inserimento dei propri terreni nel piano particolareggiato, ma verosimilmente nelle zone stralciate. Si rimanda, pertanto, alle controdeduzioni del progettista indicate al punto 43) dell'elaborato prodotto in merito, e relativo a 53 opposizioni la cui motivazione riguarda, per l'appunto, il ricadere all'esterno del piano.
Considerazioni
Avverso il piano particolareggiato sono state prodotte n. 99 tra osservazioni ed opposizioni elencate progressivamente da 1 a 99, in aggiunta l'osservazione dell'ufficio (numerata con il n. 100) nell'apposita relazione e visualizzate nell'allegata tavola.
Per quanto riguarda le osservazioni sotto riportate, raggruppate per classi di omogeneità del ricorso, si condividono le deduzioni del progettista in quanto migliorative per la realizzazione del piano stesso.











(*)  Si tratta di ricorsi nei quali le superfici dei lotti dei ricorrenti risultano già impegnate dalla costruzione di fabbricati. La possibilità di ulteriore cubatura da realizzare "Potrebbe essere accoglibile a seguito di una verifica puntuale dell'indice di densità fondiario attualmente fruito" che eventualmente sarà oggetto di verifica in sede di richiesta di concessione edilizia.
Alcune considerazioni si ritiene utile esprimerle per quelle sotto indicate.







Il ricorso in sintesi:
Le previsioni e le destinazioni indicate nel piano particolareggiato (parcheggio e relativa viabilità di accesso) non sono compatibili con la situazione reale dei luoghi, in quanto non tengono conto di un edificio già realizzato ed autorizzato con concessione edilizia.
Risposta del progettista:
Si ritiene ...accoglibile anche perché il previsto parcheggio non potrà essere realizzato a causa di lavori di sbancamento eseguiti per la realizzazione di costruzioni non ancora riportate nelle cartografie aerofotogrammetriche e catastali tenute a base della progettazione del piano particolareggiato.
Si propone:
Visto sia il parere del Genio civile di Agrigento n. 1122/2005, sia l'allegato n. 7 dello studio geologico, nonché le indicazioni progettuali indicate nell'allegato n. 13 "Carta finale di sintesi" dello studio geologico, per la porzione di area compresa nel comprensorio denominato 11a che risulta non idonea a nuova urbanizzazione, l'attività urbanistica edificatoria "deve solo prevedere interventi di consolidamento a protezione degli edifici e delle infrastrutture sottostanti"; vengono pertanto stralciate le indicazioni progettuali di previsione per detta area.
Pertanto le motivazioni del ricorso vanno rigettate, alla luce di quanto sopra detto.
N.B.: l'edificio del ricorrente, di cui alla C.E. n. 773 dell'8 ottobre 1999 e relativa abitabilità n. 298 del 4 settembre 2003, ricade entro "Aree con grado di pericolosità elevato per frane di crollo" (studio geologico, allegato 13).







Si concorda con le controdeduzioni del progettista, ma l'area deve essere nella tavola 9 e 9ter, evidenziata con il simbolo del cerchio campito in verde, dove sono inclusi gli edifici industriali dismessi. Per tali edifici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 di competenza dell'ente locale con apposito atto dell'organo deliberante, in ogni caso potranno essere ammesse destinazioni urbanistiche finalizzate ad integrare servizi essenziali per l'intera zona compresa nel piano particolareggiato. E' esclusa la destinazione a edilizia residenziale, nonché il ripristino della destinazione urbanistica originaria. Art. 11 - Norme tecniche di esecuzione (come qui riproposto):







Ricorso in sostanza simile al superiore n. 6 in quanto si oppone al progetto di previsione nel comparto 13a della strada di accesso al parcheggio.
Anche in questo caso valgono le stesse motivazioni sopra esposte: per la porzione di area compresa nel comprensorio denominato 11a, che risulta non idonea a nuova urbanizzazione, l'attività urbanistica edificatoria "deve solo prevedere interventi di consolidamento a protezione degli edifici e delle infrastrutture sottostanti"; vengono pertanto stralciate le indicazioni progettuali di previsione per detta area. Alla luce di quanto detto, le motivazioni del ricorso non sussistono.







Si concorda con le controdeduzioni del progettista, che chiarisce che la destinazione effettiva riportata anche nel piano particellare di esproprio indica la destinazione di "zona F3", si rileva però che, per probabile errore, non è stata correttamente riportata sulla tavola 9ter l'estensione della predetta zona F3, così come rappresentata nella tav. 9 e che deve pertanto essere aggiornata.







I due ricorsi riguardano la richiesta di eliminazione della previsione dell'arteria di viabilità secondaria tra le due abitazioni vicine site nel comparto 13a.
Si concorda con le controdeduzioni del progettista, ma si deve far rilevare che dalla lettura delle opposizioni risulta che all'interno dei lotti (comparto 13a) degli opponenti esistevano già delle costruzioni, non riportate nelle planimetrie di piano.
Medesima considerazione per il comparto 11a, dalla lettura della già trattata opposizione:







Anche se si considera che la dotazione per l'inserimento delle attrezzature di cui agli standards del D.I. n. 1444/68 è ampiamente soddisfatta (vedi superiore paragrafo della presente relazione), non potendo in questa sede determinare le volumetrie esistenti e non riportate nelle planimetrie di piano (tra l'altro non indicate quelle citate nei ricorsi), sembrerebbe plausibile chiedere all'amministrazione di Sciacca una verifica di quanto sopra, nella fase di controdeduzione di cui all'art. 4, legge regionale n. 71/78, pertanto in questa fase l'opposizione non è valutabile.







Consiste nella costatazione che la viabilità di progetto per il sub comprensorio 4c non rispetta lo stato dei luoghi, sovrapponendosi in taluni casi ad edifici già realizzati.
Preso atto delle considerazioni formulate dal responsabile 5° settore, che riguardano aspetti di carattere generale sulla viabilità del sub comparto 4c, rilevate nell'esame dell'opposizione sotto riportata (n. 1 f.t.), si propone di non prendere in considerazione in questa fase l'opposizione, e si chiede al progettista, nella fase delle controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di valutare quanto rappresentato dal responsabile 5° settore sulla possibilità e la convenienza progettuale che "l'accessibilità ai lotti può essere garantita con la viabilità esistente (via dei Trifogli e via delle Felci)".
Opposizioni in aree ricadenti all'esterno del piano particolareggiato
Rilevato che i terreni degli opponenti ricadono all'esterno del piano particolareggiato di contrada Isabella, le stesse sono motivate dall'esclusione delle aree dai confini normate dal presente piano, pertanto, per esse, numerate dal n. 1 al n. 53, si prende atto delle determinazioni e delle controdeduzioni esposte dal progettista al punto 44 che le ritiene non pertinenti "ultronee".







Osservazione pervenuta al comune di Sciacca oltre i termini di legge, consiste nella costatazione che la viabilità di progetto per il sub comprensorio 4c non rispetta lo stato dei luoghi, sovrapponendosi in taluni casi ad edifici già realizzati. Viene rilevato che, sempre nel sub comparto 4c è stata presentata osservazione n. 54, con medesime caratteristiche, alla quale il progettista si è espresso con il "non accoglimento".
Per quanto sopra, preso atto delle considerazioni formulate dal responsabile 5° settore, che riguardano aspetti di carattere generale sulla viabilità del sub comparto 4c, si propone di non prendere in considerazione l'opposizione in quanto pervenuta fuori termine, ma nel contempo si chiede al progettista, nella fase delle controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di valutare quanto rappresentato dal responsabile 5° settore sulla possibilità e la convenienza progettuale che "l'accessibilità ai lotti può essere garantita con la viabilità esistente (via dei Trifogli e via delle Felci)".







Osservazione pervenuta al comune di Sciacca oltre i termini di legge, consiste nella constatazione che la viabilità di progetto per il sub comprensorio 12.a non rispetta lo stato dei luoghi.
Viene rilevato che, sempre nel sub comparto 12.a è stata presentata osservazione n. 93, con medesime caratteristiche, alla quale il progettista si è espresso, ritenendola "accoglibile".
Per quanto sopra, preso atto delle considerazioni formulate dal responsabile 5° settore, che riguardano aspetti di carattere generale sulla viabilità del sub comparto 12.a, si propone di non prendere in considerazione l'opposizione in quanto pervenuta fuori termine, ma nel contempo si chiede al progettista, nella fase delle controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di valutare quanto rappresentato dal responsabile 5° settore.
PROPOSTA DI PARERE
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio 3° della D.R.U. è del parere che il piano particolareggiato di contrada Isabella, adottato con delibera commissariale n. 21 del 30 gennaio 2006, è condivisibile con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni.";
Visto il voto n. 124 del 4 febbraio 2009, reso ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78 dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Vista la proposta dell'ufficio n. 11/2008 che è parte integrante del presente voto;
-  Sentita la commissione relatrice che ha illustrato il piano, evidenziando che le scadenze di legge (secondo termine - 10 febbraio 2009) riportate nella proposta dell'ufficio non risultano corrette in quanto non tengono conto dell'interruzione dei termini di legge notificata al comune (nota prot. n. 34744 del 10 maggio 2007) a seguito di carenze procedurali rilevate in sede istruttoria;
-  Valutata l'impostazione complessiva del piano particolareggiato, il Consiglio ritiene che possa condividersi la proposta dell'ufficio n. 11/2008, proponendo però, in diverso avviso di questa, ed al fine di dare coerenza al disposto dell'art. 5 delle norme tecniche di attuazione, che il termine "ricostruzione", evidentemente frutto di refuso di stampa, venga sostituito con il termine "nuova costruzione".
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'ufficio, ad eccezione di quelle che interessano previsioni urbanistiche valutate alla luce delle superiori considerazioni.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano particolareggiato di contrada Isabella nel comune di Sciacca, adottato con delibera commissariale n. 21 del 31 gennaio 2006 in adesione alla proposta dell'ufficio n. 11/2008, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 43533 dell'11 giugno 2009, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Sciacca di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 124 del 4 febbraio 2009;
Visto il foglio prot. n. 23733 del 28 luglio 2009, pervenuto il 28 luglio 2009 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 29 luglio 2009 al n. 58939, con il quale il comune di Sciacca ha trasmesso la delibera n. 72 del 20 luglio 2009, con la quale il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 124 del 4 febbraio 2009;
Vista la nota prot. n. 280 del 4 agosto 2009, con la quale l'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, la proposta di parere n. 7 del 4 agosto 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerazioni.
Preso atto che in linea generale le controdeduzioni comunali, espresse con la citata delibera n. 72 del 20 luglio 2009, sono in condivisione con quanto da questo Assessorato rappresentato, con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso nell'adunanza del 4 febbraio 2009.
Preso atto, che nello specifico vengono chiarite ed apportate le correzioni ai dati urbanistici attinenti il comprensorio M, per cui in conclusione il riepilogo dello stato di fatto e delle previsioni del piano particolareggiato, viene così corretto:







Inoltre, in ordine a tale correzione, vengono ad essere adeguati i seguenti dati:
-  superficie complessiva del piano particolareggiato - mq. 2.159.646;
-  superficie fondiaria - mq. 1.620.605;
-  volume complessivo relativo alla densità fondiaria mc/mq. 0,50 - mc. 810.320 (*);
-  superficie totale comprensori - mq. 1.916.480;
-  indice di densità territoriale - mc/mq. 0,42.
Ovviamente dette correzioni dovranno essere riportate sugli elaborati grafici corrispondenti, come ad esempio la "Tavola 9" in scala 1:2.000 che riporta anche le tabelle riassuntive.
Controdeduzioni alle norme tecniche di esecuzione
Si ribadisce quanto precedentemente affermato da questo Assessorato con il citato voto cel Consiglio regionale dell'urbanistica, rilevando la necessità di correlare le norme tecniche, sia con il parere del Genio civile, sia con quello della Soprintendenza per i beni culturali, nonché con l'essenziale riferimento alle tavole progettuali, che assumono un carattere normativo.
Si prende atto che le considerazioni riportate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 124/2009 vengono interamente accolte per gli artt. 7, 11, 13 e 17 e pertanto si condivide per i medesimi il testo indicato nella delibera n. 72/2009.
(*) Quest'ultimo dato mc. 810.320, contiene edifici e complessi diversi dalla residenza e distribuiti nelle "zone residenziali residue" per mc. 310.161.
Si ritiene invece esprimere alcune considerazioni, nel merito degli artt. 5 e 8.

Art.  5.

La stesura originale indicava in modo generico e non circostanziato gli indici ed i parametri edificatori da rispettare nelle aree del piano particolareggiato, pertanto a seguito dei rilievi contenuti nel citato voto, è stato dal progettista del piano riscritto integralmente, specificando con maggiore dettaglio i parametri e gli indici di fabbricabilità, distinguendo gli ambiti di intervento, ed articolandolo strutturalmente in 7 capoversi.
1)  riguarda i lotti identificati con il simbolo "zona residenziale residua" nel quale viene esplicitata la normativa ed i comportamenti amministrativi da attuarsi per l'edificabilità in dette zone, indicando i parametri e gli indici da rispettare;
2)  riguarda i lotti non compresi fra le "zone residenziali residue" nel quale viene esplicitata la normativa ed i comportamenti amministrativi da attuarsi per l'edificabilità in dette zone, indicando i parametri e gli indici da rispettare;
3)  indicazioni e comportamenti da attuarsi nei riguardi della "viabilità secondaria" prevista dal piano particolareggiato;
4)  indicazioni e comportamenti attinenti all'individuazione delle "linee d'acqua" indicate nel piano particolareggiato;
5)  indicazioni e comportamenti normativi attinenti ai fabbricati e alle strutture esistenti all'interno dei comprensori e sub-comprensori del piano particolareggiato, costruiti con regolare concessione o autorizzazione;
6) e 7)  interpretazioni e chiarimenti in caso di errori materiali tra fotogrammetrico e catastale, o non perfetta coincidenza delle linee tra gli stessi elaborati;
Si condivide la nuova stesura dell'articolo, in quanto riporta nel dettaglio la regolamentazione attuativa degli interventi, inoltre redime eventuali interpretazioni sulle scelte progettuali del piano particolareggiato.
In ogni caso la lettura degli interventi ammissibili deve essere effettuata dalla comparazione ed dalla condivisione coordinata della normativa sia su supporto grafico, sia letterale. Si condivide, pertanto, l'art. 5 come riportato nella delibera n. 72/2009.

Art.  8

Si prende atto delle modifiche apportate ed in linea con le indicazioni assessoriali, che vanno pertanto condivise ed approvate così come indicate nel testo di cui alla delibera n. 72/2009, ad eccezione dell'eliminazione del punto L dello stesso art. 8 che non è stata argomento di considerazioni nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, pertanto permane la situazione vincolistica paesaggistica/ambientale (vedi tavola 2), rimanendo, altresì, immodificate le procedure concessorie in detti ambiti.
Per maggiore chiarezza si riferisce che la richiesta soppressione del punto L riguarda le concessioni edilizie per le costruzioni ricadenti all'interno delle aree sottoposte a "vincolo paesaggistico" imposto con verbale n. 71 del 22 novembre 2002, disponendo che il rilascio possa avvenire dopo avere acquisito il prescritto N.O. della SS.BB.CC.AA di Agrigento.
Il comune riferisce che il vincolo di cui sopra risulta decaduto in quanto al verbale n. 71/2002 non è intervenuto il decreto concernente la "dichiarazione di notevole interesse pubblico e paesaggistico della zona" entro i termini di legge.
In ogni caso dette argomentazioni esulano da quelle che sono le competenze di questo ufficio sia nello specifico delle controdeduzioni oggetto del presente parere, sia delle attribuzioni relative al vincolo ambientale sopra menzionato.
PROPOSTA DI PARERE
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio 3° della D.R.U. è del parere che il piano particolareggiato di contrada Isabella, adottato con delibera commissariale n. 21 del 30 gennaio 2006, è condivisibile alla luce delle controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di Sciacca con la delibera n. 72 del 20 luglio 2009, fermo restando le prescrizioni di questo ufficio di cui al parere n. 11 del 23 ottobre 2008, come recepito dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 124 del 4 febbraio 2009.";
Visto il voto n. 180 del 7 ottobre 2009, reso ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78 dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Vista la proposta dell'ufficio n. 7/2009;
-  Visto il voto n. 124 reso da questo Consiglio nella seduta del 4 febbraio 2009 sul piano particolareggiato in argomento;
-  Sentita la commissione relatrice che ha illustrato le controdeduzioni comunali espresse con la delibera consiliare n. 72 del 20 luglio 2009 e la proposta dell'ufficio, il Consiglio dopo ampia discussione condivide la proposta dell'ufficio n. 7/2009 che si richiama integralmente per farne parte integrante;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano particolareggiato di contrada Isabella del comune di Sciacca, adottato con delibera commissariale n. 21 del 31 gennaio 2006, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 124 del 4 febbraio 2009, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni comunali formulate con la deliberazione consiliare n. 72 del 20 luglio 2009.";
Rilevato che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 6/2009, il piano in argomento resta escluso dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ex decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter condividere i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 124 del 4 febbraio 2009 e n. 180 del 7 ottobre 2009, rispettivamente assunti con riferimento alle proposte della struttura del D.R.U. n. 11 del 23 ottobre 2008 e n. 7 del 4 agosto 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 124 del 4 febbraio 2009 e n. 180 del 7 ottobre 2009, nonché alle prescrizioni degli organi citati in premessa, è approvato il piano particolareggiato di contrada Isabella del comune di Sciacca, adottato con delibera del commissario ad acta n. 21 del 31 gennaio 2006.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 124 del 4 febbraio 2009 e n. 180 del 7 ottobre 2009.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 11 del 23 ottobre 2008 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 124 del 4 febbraio 2009;
3)  proposta di parere n. 7 del 4 agosto 2009 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 180 del 7 ottobre 2009;
5)  delibera del commissario ad acta n. 21 del 31 gennaio 2006;
6)  delibera del consiglio comunale n. 72 del 20 luglio 2009;
Elaborati piano
7)  A)  relazione tecnica e tempi di attuazione;
 8)  B)  norme tecniche di esecuzione;
 9)  C)  relazione tecnica finanziaria;
10)  tav.    1  -  planimetria del piano comprensoriale con indicazione delle aree comprese nel piano regolatore particolareggiato, scala 1:5.000;
11)  tav.    2  -  carta dei vincoli, scala 1:5.000;
12)  tav.    3  -  elenco degli immobili di proprietà pubblica e demaniale della zona orientale extraurbana, scala 1:10.000;
13)  tav.    4  -  planimetria dello stato di fatto su catastale, scala 1:2.000;
14)  tav.    5  -  planimetria dello stato di fatto, scala 1:2.000;
15)  tav.    6  -  indagine conoscitiva e calcolo delle volumetrie esistenti all'interno dei comprensori del vecchio piano particolareggiato, scala 1:2.000;
16)  allegato alla tav. 6 - indagine conoscitiva e calcolo delle volumetrie esistenti all'interno del vecchio piano particolareggiato, scala 1:2.000;
17)  tav.    7  -  individuazione dei comprensori del vecchio piano particolareggiato, calcolo delle superfici edificabili residue e per standards nei comprensori ricadenti al di fuori della zona stralciata, scala 1:2.000;
18)  tav.    8  -  previsioni di piano particolareggiato su catastale, scala 1:2.000;
19)  tav.    9  -  piano particolareggiato di contrada Isabella e tabelle riassuntive, scala 1:2.000;
20)  tav.  10  -  impianto di pubblica illuminazione, scala 1:2.000;
21)  tav.  11  -  individuazione delle condotte principali di intercettazione reflui, 1° stralcio funzionale, 1° modulo PARF, scala 1:2.000;
22)  tav.  12  -  localizzazione condotte idriche, scala 1:2.000;
23)  tav.  13  -  localizzazione rete gas-metano, scala 1:2.000;
24)  tav.  14  -  particolare sistemazione sub comprensorio 4a, scale varie;
25)  tav.  15  -  sezioni stradali, alberature, prescrizioni tipologiche, smaltimento reflui, barriere architettoniche, particolari impianto di pubblica illuminazione, arredo urbano;
26)  tav.  16  -  piano particellare di esproprio, fogli di mappa 113, 115, 117, 137, 138, 139, 148, scala 1:2.000;
27)  Elab. piano particellare di esproprio elenco delle ditte da espropriare;
Studio geologico
28)  relazione;
29)  all.    1  -  planimetria con ubicazione delle indagini, scala 1:4.000;
30)  all.    2  -  carta geologica, scala 1:2.000;
31)  all.    3  -  sezioni geologiche, scala 1:2.000;
32)  all.    4  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000;
33)  all.    5  -  carta idrogeologica, scala 1:2.000;
34)  all.    6  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;
35)  all.    7  -  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;
36)  all.    8  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;
37)  all.    9  -  stratigrafia dei sondaggi meccanici;
38)  all.  10  -  curva di resistività;
39)  all.  11  -  risultati delle indagini sismiche;
40)  all.  12  -  risultati delle prove geotecniche di laboratorio;
41)  all.  13  -  carta di zonizzazione in classi di idoneità all'urbanizzazione, scala 1:2.000;

Art.  4

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dal piano particolareggiato all'espropriazione per pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia del piano approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  5

Il comune di Sciacca dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinchè per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  6

Il piano particolareggiato di cui al presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  7

Il comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2009.
  AGNESE 

(2009.45.2909)113
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 44 -  19 -  48 -  52 -  4 -  76 -