REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 novembre 2009.
Esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria di tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso dell'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina fino al 30 giugno 2010.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successivi decreti di attuazione;
Vista la legge n. 405/2001 e specificatamente l'art. 4, con il quale si prevede la facoltà, per le Regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria, ivi compresa l'introduzione di forme di compartecipazione;
Vista la legge n. 405/2001 e specificatamente l'art. 7, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione";
Vista la, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, l'art. 9 come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";
Vista la circolare n. 1157 del 4 gennaio 2005, recante: "Codifica delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria" e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 3665 del 18 giugno 2004, successivamente modificato dai decreti n. 4534 del 20 dicembre 2004 e n. 6118 del 5 agosto 2005, con il quale si stabiliscono le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria e le condizioni di esenzione;
Visto il decreto n. 443 del 21 marzo 2007, che integra e modifica il decreto n. 259/2007, con il quale vengono individuate ulteriori quote per confezione di compartecipazione alla spesa farmaceutica, e i cui effetti sono stati prorogati per tutta la durata del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009 (n. 3815) che, al comma 2 dell'art. 1, ha individuato i comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 che sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina, le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
Considerata la particolare situazione di disagio che la maggior parte della popolazione dei comuni colpiti sta vivendo;
Ritenuto, pertanto, di dover esentare totalmente dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso fino e non oltre il 30 giugno 2010;
Ritenuto che, al fine di consentire la corretta applicazione della deroga di cui sopra e previo accertamento della residenza dell'utente nelle zone in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, dovrà essere rilasciata apposita certificazione di esenzione da parte del comune di residenza;
Ritenuto che il medico dovrà segnalare tale condizione di esenzione sulla ricetta S.S.N., trascrivendo nella apposita casella il codice E99;
Precisato che le predette ricette - all'atto della consegna all'A.S.P. di Messina per le procedure di rimborso - debbano essere evidenziate dalle strutture erogatrici in mazzette a parte;
Considerato il carattere di urgenza che riveste tale provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni e finalità di cui in premessa, con decorrenza immediata fino e non oltre il 30 giugno 2010, tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009 (n. 3815), a cui è riconosciuta apposita certificazione di esenzione da parte del comune di residenza, sono esentati dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale.

Art. 2

Il medico prescrittore, dietro presentazione della certificazione di cui all'art. 1, dovrà segnalare la condizione di esenzione sulla ricetta S.S.N., trascrivendo nella apposita casella il codice E99.

Art. 3

All'atto della consegna all'A.S.P. di Messina per le procedure di rimborso, le strutture erogatrici devono evidenziare in mazzette separate le ricette recanti il codice di esenzione E99.

Art. 4

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si farà fronte con le risorse del 2% per spese impreviste del Fondo sanitario - parte corrente.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 27 novembre 2009.
  RUSSO 

(2009.48.3116)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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