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Statuto del comune di Spadafora - Modifica
Lo statuto del comune di Spadafora è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993, con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 13 luglio 2009, l'art. 36 è stato modificato come segue:
Art. 36
La giunta municipale
La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca, e la presiede, e da numero 4 assessori.
E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco può delegare a singolo assessore, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
(2009.45.2872)014
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