REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ordinanza dell'11 maggio 2009 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Siciltuna Farm s.r.l. c/Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87). N. 280 reg. ordinanze 2009.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 401/2007, proposto dalla Siciltuna Farm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Bozzi, Claudia M. R. Gatti e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'ultimo dei predetti difensori;

contro

l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

nonché

l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Capitaneria di porto di Siracusa, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

e

l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

e

i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

e

la commissione provinciale BB.NN. di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

del comune di Siracusa, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bianca ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana Colli n. 366, presso lo studio dell'avv. Tommaso D'Angelo;

nonché

della Acquacoltura Lampedusa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e

della Eden Fish - Maricoltura Megarese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. II), n. 122 del 27 gennaio 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni regionali e statali appellate e dell'avv. S. Bianca per il comune di Siracusa;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2008, il consigliere Ermanno De Francisco;
Uditi altresì l'avv. A. Bozzi per la società appellante, l'avv. dello Stato Ciani per le Amministrazioni regionali e statali appellate e l'avv. S. Bianca per il comune di Siracusa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quantosegue.

FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso dell'odierna appellante, e relativi motivi aggiunti, per l'annullamento (con il ricorso introduttivo):
1)  del decreto n. 7/pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 4 febbraio 2003, comunicato con nota prot. n. 206 del 10 marzo 2003, nella parte in cui ha disposto di sciogliere positivamente la riserva contenuta nell'art. 2 del decreto n. 28 del 15 aprile 2002 e di sciogliere negativamente la riserva contenuta nell'art. 3 dello stesso decreto n. 28 del 15 aprile 2002, in ordine all'ammissibilità del progetto AC12, presentato dalla ricorrente, ai benefici di cui alla misura 4.3.1 (ora 4.16), sottomisura b), del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
2)  nonché, per quanto occorrere possa, dello stesso art. 3 del decreto n. 28 del 15 aprile 2002, in parte qua, nonché del decreto n. 1159/2001 con cui è stato approvato il bando pubblico relativo alla misura 4.3.1 (interventi a sostegno della pesca e dell, investimenti produttivi - SFOP), nonché dello stesso bando, in parte qua; nonché (con i motivi aggiunti, depositati il 3 ottobre 2003);
3)  della nota prot. n. 794 del 31 gennaio 2003, del soprintendente e del dirigente responsabile del servizio beni culturali di Siracusa, con cui è stato espresso parere contrario alla richiesta di concessione demaniale marittima nel tratto di mare compreso tra Punta Milocca e Capo Murro di Porco (Siracusa), avanzata dalla ricorrente;
4)  nonché, per quanto occorrere possa, del verbale della commissione provinciale BB.NN. del 5 marzo 2002;
5)  della nota dell'Assessore all'ecologia del comune di Siracusa 22 novembre 2001, prot. n. 91163, concernente "competenza rilascio concessioni demanio marittimo per l'installazione di impianti di maricultura nel tratto di mare Punta Milocca e Capo Murro di Porco;
6)  nonché, per quanto occorrere possa, della nota prot. n. 1395 del 12 febbraio 2002 inoltrata dalla Soprintendenza di Siracusa alla capitaneria di porto di Siracusa;
7)  dell'ordinanza n. 147 del 6 dicembre 2001 dell'Assessore regionale per i beni culturali e dell'allegato 1 alla predetta ordinanza, avente ad oggetto "Rada di Terrazza-Arenella e della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Fontane Bianche";
8)  della nota prot. n. 2766/2002 della capitaneria di porto di Siracusa;
9)  nonché, ancora, per quanto occorrere possa, della nota prot. n. 6420/2002, con la quale la capitaneria di porto di Siracusa ha comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di ritenere di non poter procedere alla conclusione dell'istruttoria relativa alla richiesta di concessione demaniale marittima inoltrata dalla Siciltuna;
10)  nonché, ancora, della nota prot. n. 25733/2002 a firma del dirigente del servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
11)  infine, della nota prot. n. 10329 dell'8 agosto 2003, contenente la risposta della capitaneria di porto di Siracusa all'atto di diffida e messa in mora per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione n. 2037/2001 del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania;
12)  nonché per la condanna della capitaneria di porto di Siracusa, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato dei beni culturali, Soprintendenza di Siracusa, a risarcire i danni subiti dalla società ricorrente.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.  Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, la società ricorrente ha impugnato, in sostanza, gli atti che hanno dato luogo al diniego di finanziamento (motivato con la mancanza della concessione demaniale marittima per utilizzare in via esclusiva i pertinenti bracci di mare) per la realizzazione di gabbie per l'allevamento in mare di tonni; nonché, coi motivi aggiunti, il parere della Soprintendenza contrario al rilascio della stessa concessione demaniale marittima e gli atti con cui la capitaneria di porto ha omesso di provvedere sulla relativa istanza di rilascio di detta concessione (atti 8 e seguenti di cui alla superiore narrativa in fatto).
2.  La sentenza di primo grado - in riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata, già in quella sede, rispetto all'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - ha affermato che "Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2003, la questione non appare al collegio rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non riguarda la questione del rilascio della concessione demaniale, bensì la diversa questione della legittimità o meno dell'esclusione del progetto della ricorrente dal contributo richiesto".
Questo collegio non condivide siffatta valutazione del primo giudice, in punto di asserita irrilevanza di detta q.l.c. (che, comunque, parte appellante ha riproposto in questa sede d'appello).
Viceversa tale questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla parte appellante e comunque fatta propria dal collegio - appare chiaramente rilevante sull'esito del presente giudizio, alla stregua delle considerazioni di cui appresso.
3.  Con i motivi aggiunti di primo grado, la parte ricorrente ha censurato, come si è detto nella narrativa in fatto che precede (cfr., ivi, atti 3 e seguenti, e 8 e seguenti), il parere negativo reso della Soprintendenza rispetto al rilascio della concessione demaniale marittima; nonché la restituzione degli atti da parte della capitaneria di porto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, affinché fosse quest'ultimo organo regionale a provvedere, in luogo di quello statale, sull'istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla Siciltuna Farm.
Indubbiamente, siffatta trasmissione di atti - cui evidentemente sottostà il trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione a provvedere al rilascio della concessione - deriva in via immediata e diretta dall'applicazione del citato art. 7 della legge regionale n. 4/2003, ius superveniens rispetto al procedimento per cui è causa.
Con il corollario - che a questo collegio appare di immediata e incontrovertibile percezione - che se non vi fosse stata tale norma di legge regionale (o se essa dovesse essere espunta dall'ordinamento per ritenuta sua incostituzionalità) la capitaneria non avrebbe trasferito gli atti all'Assessorato, ma avrebbe provveduto essa stessa sull'istanza di concessione demaniale marittima avanzata dalla Siciltuna Farm.
Se ciò è vero, né si vede come lo si possa confutare, ad avviso di questo collegio - lungi dal potersi sostenere ciò che si legge a pag. 12, righe 17 e seguenti della sentenza appellata, ossia che "è irrilevante stabilire chi debba adottare la concessione medesima" - andrebbe affermata la pregiudizialità, rispetto all'esame di ogni altro motivo di ricorso, delle censure, disattese in primo grado e puntualmente riproposte in questa sede di gravame, relative all'esatta individuazione del soggetto che abbia la competenza a provvedere sull'istanza di concessione demaniale marittima.
E', infatti, consolidato insegnamento giurisprudenziale che quella di competenza è questione sempre preliminare su ogni altra impingente nei contenuti del provvedimento amministrativo, dato che in astratto non è dato sapere quali determinazioni adotterà lcompetente allorché sarà chiamato a esercitare il proprio potere, ovviamente impregiudicato dalle valutazioni di soggetti incompetenti.
In quest'ordine di idee, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 della legge regionale n. 4 del 2003 si appalesa senz'altro rilevante.
Ove fondata, infatti, essa implicherebbe l'annullamento della determinazione con cui la capitaneria di porto ha trasmesso gli atti all'Assessorato regionale, con accertamento giudiziale della spettanza del potere di provvedere sull'istanza di concessione in capo al predetto organo dello Stato; nonché con il corollario che, in attesa delle preliminari determinazioni di quest'ultimo, anche le ulteriori decisioni negative qui impugnate (col ricorso originario o coi motivi aggiunti) potrebbero risultare viziate nel presupposto, ossia per essersi fondate sull'erroneo assunto del difetto di rilascio di una concessione, la cui istanza finora non sarebbe stata ancora esitata dall'organo competente.
Né potrebbe addursi, in contrario, il fatto che gli atti impugnati con i motivi aggiunti provengano da amministrazioni non coincidenti con quelle che hanno emanato gli atti impugnati con il ricorso principale. Detti motivi, aggiunti sono, infatti, comunque ammissibili, giacché rivolti avverso atti emanati nell'ambito della stessa sequenza procedimentale; dovendo la locuzione "tra le stesse parti" (di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205) essere intesa nel senso che è ammessa l'impugnazione con motivi aggiunti, nel simultaneus processus voluto dalla legge, per ogni atto sopravvenuto in pendenza del giudizio amministrativo, che provenga dalla pubblica amministrazione, lato sensu intesa, e che incida nella sfera giuridica della parte ricorrente.
La riscontrata ammissibilità dei motivi aggiunti, data l'indubbia connessione tra gli atti impugnati in corso di causa e quelli impugnati col ricorso originario, ne implica cognizione piena in questo giudizio.
Infatti, l'oggetto del giudizio, proprio a causa della proposizione dei motivi aggiunti, non era né è limitato al diniego di finanziamento, come sembra ritenere la sentenza gravata, ma si estende al diniego di concessione demaniale marittima (che del diniego di finanziamento costituisce l'immediato antecedente logico-giuridico, e che proprio per tale ragione è stato censurato con i ricordati motivi aggiunti).
Orbene, richiamato ciò che si è detto, in ordine allo scrutinio di legittimità dell'impugnato diniego di concessione demaniale marittima questo Consiglio ritiene che non si possa prescindere dallo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 4 del 2003.
Ciò chiarito in punto di rilevanza della questione, deve passarsi a trattare della sua non manifesta infondatezza.
4.  La questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 a tenore del quale "La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia" - non appare prima facie manifestamente infondata, e anzi il collegio dubita della sua conformità a costituzione, in ragione del fatto che né lo Statuto siciliano - approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e quindi convertito in legge costituzionale dall'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - né la Costituzione della Repubblica italiana sembrano attribuire competenze alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, almeno per quanto riguarda la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo (ossia quella cui ha riguardo il comma 1 dell'art. 7 della citata legge regionale, nonché quella stessa che viene in rilievo nell'istanza di concessione presentata dalla Siciltuna Farm e per cui è qui causa).
In altri termini, non sembra potersi escludere con certezza che, approvando siffatta norma di legge regionale, la Regione siciliana si sia autoattribuita, praeter vel contra costitutionem, un ambito di competenza funzionale relativo al mare territoriale ubicato al di là del demanio marittimo (costiero) che, nel riparto delle attribuzioni tra organi costituzionali, avrebbe dovuto rimanere allo Stato (come era prima dell'approvazione della citata legge regionale); ovvero, in linea logicamente subordinata, che non avrebbe potuto essere distolto da quest'ultimo alla Regione siciliana, per mero atto unilaterale regionale.
Ciò posto - e dovendosi demandare ogni ulteriore valutazione in merito al giudice delle leggi, giacché il sindacato di costituzionalità in Italia è, come deve restare, accentrato presso la Corte costituzionale - appare senz'altro precluso al collegio di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via preliminare dall'appellante.
Peraltro, e secondo quanto si è già rilevato, se l'art. 7 citato fosse costituzionalmente legittimo, sarebbe esatta l'affermazione che tale norma sopravvenuta abbia imposto, nella vicenda per cui è causa, la restituzione degli atti dalla capitaneria di porto al competente Assessorato regionale; sicché il pertinente motivo di ricorso andrebbe necessariamente disatteso anche in questa sede di appello.
Viceversa, se il citato art. 7 fosse costituzionalmente illegittimo, sarebbe altresì illegittimo, e andrebbe perciò in questa sede annullato, il diniego della capitaneria di provvedere sull'istanza di concessione.
Sicché, pur a voler prescindere da ulteriori corollari (comunque ipotizzabili, come si è sopra accennato) dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 7 sull'esito di questo giudizio a quo, la rilevanza della questione trova sufficiente dimostrazione nel rilievo dell'immediata implicazione che tale declaratoria ha rispetto all'annullamento di almeno uno dei più atti in questa sede impugnati.
5.  E' riservato al merito ogni profilo in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ritenuta, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per contrasto o incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dall'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione della Repubblica italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo, dispone la sospensione del presente giudizio e manda alla segreteria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe notifiche di rito alle parti e alla Presidenza del consiglio dei Ministri, nonché comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2008, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno De Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
Il presidente: VIRGILIO
L'estensore: DE FRANCISCO
Il segretario: TISTERA
(2009.46.2980)044
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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