REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 novembre 2009.
Criteri e punteggi per stabilire il requisito della maggiore rappresentatività delle associazioni regionali dei commercianti.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto l'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, laddove prevede l'istituzione, previa stipula di apposita convenzione con una società o un ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi, di un fondo a gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali;
Vista la convenzione stipulata il 18 marzo 2002 tra la Regione siciliana - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e la Banca del Popolo S.p.A. - Gruppo banca popolare di Vicenza, oggi Banca Nuova, relativa all'affidamento del servizio di amministrazione del fondo a gestione separata di cui all'art. 60 della legge regionale n. 32/2000 sopra citata;
Visto l'art. 60 della legge regionale n. 32/2000 sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 9/2009, che, nel prevedere la costituzione di un comitato amministrativo cui è affidato il compito di sovrintendere alla gestione del predetto fondo, ne disciplina composizione e durata in carica;
Visto che il comma 5, lett. a), dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2009 stabilisce che il comitato deve essere composto anche da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 della riforma delle discipline del commercio ed in particolare l'art. 6 che disciplina la composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio;
Atteso che sull'argomento relativo alla "maggiore rappresentatività" si è da tempo formata un'ampia giurisprudenza, mirata a sottolineare l'esigenza pervenuta che l'accertamento di detto requisito venga effettuato con criteri idonei ad assicurare un'effettiva imparzialità della valutazione;
Rilevato, altresì, che in mancanza di precise disposizioni normative atte ad individuare specifici parametri da prendere a riferimento, debbono essere predeterminati ed espressamente indicati dall'Amministrazione per rendere possibile il sindacato di legittimità in ordine alla adeguatezza, razionalità, congruenza e coerenza della scelta comparativa effettuata (cfr. T.A.R. n. 198/08, CdS n. 462/95, CdS n. 347/98);
Ritenuto ancora che l'elaborazione giurisprudenziale si è data carico di integrare il detto criterio della maggiore rappresentatività con il criterio "pluralistico" visto che "la misura della rappresentatività e l'intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi" (Cons. St. n. 1067/07);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono indicati i criteri ed i punteggi che saranno utilizzati per stabilire il requisito della maggiore rappresentatività di ogni associazione:
a)  numero di iscritti all'associazione, da dimostrare attraverso la produzione delle copie autenticate dei bollettini di pagamento delle quote associative o attestazioni rilasciate dall'INPS - punti max 50, così ripartiti:
-  da 5.000 a 10.000 iscritti punti 10;
-  da 10.001 a 15.000 iscritti punti 20;
-  da 15.001 a 20.000 iscritti punti 30;
-  da 20.001 a 25.000 iscritti punti 40;
-  da oltre 25.000 iscritti punti 50.
Saranno escluse le associazioni con un numero di iscritti inferiori a 5.000;
b)  distribuzione su territorio regionale delle sedi in rapporto alle nove provincie - punti max 27, così ripartiti:
-  per ogni provincia interessata sarà assegnato un punteggio pari a 3 punti.
Saranno escluse le associazioni che interessano meno di 3 province;
c)  numero sedi, si dovranno indicare le sedi complete di indirizzo e nominativo del responsabile - punti max 23, così ripartiti:
-  da 15 a 20 sedi punti 5;
-  da 21 a 30 sedi punti 10;
-  da 31 a 40 sedi punti 15;
-  da 41 a 50 sedi punti 20;
-  da oltre 50 sedi punti 23.

Art. 2

I componenti saranno scelti fra le terne proposte dalle prime cinque associazioni maggiormente rappresentative. Nel caso in cui le associazioni con i requisiti richiesti siano inferiori a cinque, si procederà al completamento dell'organismo con l'ulteriore assegnazione dei seggi disponibili alle associazioni più rappresentative poste in graduatoria.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2009.
  BUFARDECI 

(2009.45.2867)035
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 87 -  76 -  40 -  38 -  74 -  52 -