REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 17 novembre 2009, n. 11.
Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Imprese beneficiarie

1.  La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a)  microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b)  piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c)  medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
2.  Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.
3.  Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.
4.  Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.
5.  In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
6.  Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima.
7.  Nell'"Allegato A", che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.
8.  L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell'1 ottobre 2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli Allegati I e II degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006).
9.  Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'Allegato II al "Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto 2006).
Art.  2.
Misura dell'agevolazione

1.  Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:
a)  per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);
b)  negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'Allegato II al (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'Allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.
Art.  3.
Credito di imposta per le PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti

1.  Al fine di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, il contributo di cui all'articolo 1 è concesso, altresì, alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:






2.  Per fatturato di cui al comma 1 si intende la somma dei ricavi dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.
3.  Fermi restando i limiti minimi di investimento agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli investimenti di cui al presente articolo sono agevolabili fino ad un importo ammissibile di euro 8 milioni.
Art.  4.
Processo di concentrazione delle imprese

1.  Le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione devono rispettare le seguenti condizioni:
a)  il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7;
b)  l'istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;
c)  le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni;
d)  il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Art.  5.
Definizione del processo di concentrazione

1.  Ai fini degli articoli 3 e 4, per concentrazione si intende:
a)  la costituzione di un'unica nuova impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
b)  l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa.
2.  La concentrazione si considera realizzata anche attraverso l'acquisizione del controllo di società, di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497 septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545 septies del codice civile.
3.  La concentrazione si considera avviata nei casi di fusione e di fusione per incorporazione con l'ultima iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti.
Art.  6.
Modalità applicative

1.  Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
2.  I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
3.  Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI. I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.
Art.  7.
Modalità di fruizione del contributo

1.  Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data. L'istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto.
2.  L'istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:
a)  gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
b)  la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'articolo 16bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  l'indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", dell'ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l'indicazione del loro ammontare;
e)  la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell'1 ottobre 2004);
f)  nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell'articolo 1, la dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma di sviluppo rurale - Sicilia 2007/2013 - Misura 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (123)";
g)  nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell'articolo 1, la dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;
h)  nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;
i)  nel caso di PMI di cui all'articolo 3, la dichiarazione che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4, con l'indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al comma 2 dell'articolo 3;
j)  l'impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui al comma 3, nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
k)  l'impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;
l)  l'impegno a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.
3.  La perizia giurata è redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente e deve descrivere il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.
4.  Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.
5.  In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.
6.  Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del credito di imposta.
7.  Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.
8.  Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7, non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione. L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
9.  Per le imprese di cui all'articolo 3, a pena di decadenza dall'agevolazione, la concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della stessa.
10.  Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero - nel caso di terreni ed immobili acquisiti con contratti di locazione finanziaria - se la locazione non prosegua per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
11.  Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere le richieste non ammesse per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
12.  Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Art.  8.
Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni

1.  Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria, del Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della presente legge.
2.  Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'articolo 11.
3.  In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
4.  Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Art.  9.
Norme di salvaguardia comunitaria

1.  Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.
2.  Le modifiche al regime di aiuti di cui alla presente legge, già autorizzato nel testo vigente dalla Commissione europea, sono subordinate alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (pubblicati nella g.u.u.e. C 84 del 3 aprile 2008).
Art.  10.
Risorse finanziarie

1.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:
a)  1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1;
b)  500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1;
c)  400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'articolo 1.
2.  Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.
Art.  11.
Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative

1.  All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della presente legge, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Al relativo onere valutato in 820 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede, nell'esercizio finanziario 2009 con le disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216524 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2010-2011 il relativo onere trova riscontro nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.
Art.  12.
Regolazioni contabili

1.  Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10, l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale - priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive" nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione.
2.  Per le finalità previste dal comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.
Art.  13.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 novembre 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CIMINO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  DI MAURO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BUFARDECI  
Assessore regionale per l'industria  VENTURI 
Assessore regionale per il turismo, le comun cazioni ed i trasporti  STRANO 

"Allegato A"
(ex art. 1, comma 7)
CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECO 2007)

Attività estrattive (ex art. 1, comma 1)
08.1  Estrazione di pietra, sabbia e argilla 
08.93  Estrazione di sale 
08.99.09  Estrazione di pomice e di altri minerali nca 
09.9  Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali 

Attività manifatturiere (ex art. 1, comma 1)
11.07  Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 
13  Industrie tessili 
14  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 
15  Fabbricazione di articoli in pelle e simili 
16  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
17  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 
18  Stampa e riproduzione di supporti registrati 
20.1  Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 
20.2  Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 
20.3  Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 
20.4  Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici 
20.5  Fabbricazione di altri prodotti chimici 
21  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
23  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
24.2  Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato 
24.3  Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 
24.4  Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari 
24.5  Fonderie 
25  Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
26  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 
27  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 
28.11.11  Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 
28.15.1  Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 
28.2  Fabbricazione di altre macchine di impiego generale 
28.3  Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
28.4  Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 
28.9  Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali 
30.11.0  Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce 
30.12  Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.2  Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 
30.3  Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 
30.4  Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
30.92.1  Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 
30.92.2  Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 
30.92.4  Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 
30.99  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 
31  Fabbricazione di mobili 
32  Altre industrie manifatturiere 
33  Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

Turismo (ex art. 1, comma 1)
55  Alloggio 
79  Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 

Servizi (ex art. 1, comma 1)
62  Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 
63.1  Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web 
72.11  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 
72.19.09  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

Trasformazione dei prodotti agricoli (ex art. 1, comma 2)
10.1  Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 
10.3  Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 
10.4  Produzione di oli e grassi vegetali e animali 
10.5  Industria lattiero-casearia 
10.6  Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei 
10.7  Produzione di prodotti da forno e farinacei 
10.81  Produzione di zucchero 
10.83  Lavorazione del tè e del caffè 
10.84  Produzione di condimenti e spezie 
10.85.01  Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 
10.85.03  Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 
10.85.05  Produzione di piatti pronti a base di pasta 
10.85.09  Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 
10.86  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
10.89  Produzione di altri prodotti alimentari nca 
11.01  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 
11.02  Produzione di vini da uve 
11.03  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
11.04  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
11.05  Produzione di birra 
11.06  Produzione di malto 

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (ex art. 1, comma 3)
10.2  Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 
10.85.02  Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.", così dispone:
"Imprenditore agricolo. - 1. L'art. 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.".
Note all'art. 1, comma 8:
-  Il paragrafo 4.3 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", così stabilisce:
"4.3  Aiuti ai grandi progetti di investimento - 60. Ai fini dei presenti orientamenti, per "grande progetto di investimento" si intende un "investimento iniziale" come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile.
61.  Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le varie soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali.
62.  Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 e 2002, la Commissione ha ridotto le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento per limitare le distorsioni della concorrenza. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007/2013.
63.  La disciplina multisettoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti.".
-  Il punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013.", così stabilisce:
"Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato.".
Nota all'art. 1, comma 9:
Il paragrafo 4.4 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", così stabilisce:
"4.4. Le regole di cumulo degli aiuti - 71. I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:
-  in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;
-  indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
72.  Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione.
73.  Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.
74.  Quando uno Stato membro stabilisce che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.
75.  Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti.".
Note all'art. 4, comma 1, lett. d):
-  L'art. 2359 del codice civile così dispone:
"Società controllate e società collegate. - Sono considerate società controllate:
1)  le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2)  le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3)  le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.".
-  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Note all'art. 5, comma 2:
-  Per l'art. 2359 del codice civile vedi note all'art. 4, comma 1, lett. d).
-  Gli artt. da 2497 a 2497 septies del codice civile così, rispettivamente, dispongono:
"2497.  Responsabilità. - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.".
"2497-bis.  Pubblicità. - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.".
"2497-ter.  Motivazione delle decisioni. - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428.".
"2497-quater.  Diritto di recesso. - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a)  quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b)  quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c)  all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.".
"2497-quinquies.  Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento. - Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467.".
"2497-sexies.  Presunzioni. - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359.".
"2497-septies.  Coordinamento fra società. - Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.".
L'art. 2545-septies del codice civile così dispone:
"2545-septies.  Gruppo cooperativo paritetico. - Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1)  la durata;
2)  la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3)  l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4)  i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5)  i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.".
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.", così dispone:
"Oggetto. - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b)  all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c)  alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d)  all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)  (soppressa);
e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g)  ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h)  agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis)  al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter)  alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater)  al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis.  (Abrogato).".
Note all'art. 6, comma 3:
Gli artt. 102, 102bis e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi." così, rispettivamente, dispongono:
"102.  Ammortamento dei beni materiali. - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2.  La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3.  (Abrogato).
4.  In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
5.  Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
6.  Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
7.  Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per lutilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96.
8.  Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9.  Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.".
"102-bis. Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate. - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'art. 102:
a)  distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b)  distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'art. 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2.  Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a)  nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166, e alla Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con Del.Aut.en.el. e gas 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)  nell'appendice 1 della relazione tecnica alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3.  Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4.  (Abrogato).
5.  Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6.  In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'art. 102.
8.  Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.".
"103.  Ammortamento dei beni immateriali. - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.
2.  Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3.  Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
4.  Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 102.".
Nota all'art. 7, comma 1:
Il punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", così stabilisce:
"34.  Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
-  la creazione di un nuovo stabilimento;
-  l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
-  la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
-  un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Per "attivi materiali" si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
Per "attivi immateriali" si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione.".
Nota all'art. 7, comma 2, lett. b):
L'art. 16bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.", così dispone:
"Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario. - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli artt. 226 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del citato trattato.
2.  Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'art. 11, comma 8, della presente legge.
3.  Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4.  Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 228, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità europea.
5.  Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6.  Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a)  nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b)  mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lett. a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c)  nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lett. a) e b).
7.  La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8.  I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9.  In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10.  Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
11.  I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.".
Nota all'art. 7, comma 2, lett. c):
Il comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.".
Nota all'art. 7, comma 2, lett. d):
Per il paragrafo 4.4 degli "Orientamenti in materia di aiuti diStato a finalità regionale 2007/2013" vedi nota all'art. 1, comma 9.
Nota all'art. 7, commi 3 e 6:
Per il punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" vedi nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 7, comma 12:
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.", così dispone:
"Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni. - 1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.A. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.
2.  Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dellregionale sulle attività produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis.  Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter.  I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3.  Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c)  le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e)  gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis.  I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3-ter.  Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.
4.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
5.  Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico internet.
6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7.  Le banche e la Poste italiane S.p.A. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter.  Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9.  I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis.  I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10.  La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
11.  Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e delle poste italiane S.p.A., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13.  Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Revoca dei benefìci e sanzioni. - 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2.  In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3.  Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4.  Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5.  Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6.  Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.".
Nota all'art. 8, comma 4:
I commi 421, 422 e 423 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).", così, rispettivamente, dispongono:
"421.  Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.".
"422.  In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".
"423.  La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.".
Note all'art. 9, comma 2:
-  Con decisione n. C(2009) 7182 del 30 settembre 2009, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui alla legge che si annota.
-  L'art. 88 del trattato istitutivo della Comunità europea, così dispone:
"1.  La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
Note all'art. 11, comma 1:
-  L'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane. - 1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane.".
-  L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.", così dispone:
"Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 239
"Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 7 ottobre 2008.
D.D.L. n. 182
"Interventi in favore delle piccole e medie imprese siciliane attraverso il credito d'imposta".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Oddo, Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano il 7 agosto 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 13 ottobre 2008 ed il 6 novembre 2008.
Abbinati nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 24 del 23 ottobre 2008, n. 27 del 30 ottobre 2008, n. 28 del 4 novembre 2008, n. 29 del 6 novembre 2008 e n. 107 del 3 novembre 2009.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008.
Parere espresso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 17 del 25 novembre 2008.
Approvato dalla Commissione nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008.
Trasmesso ai sensi del comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale n. 10 del 1999, alla Commissione europea, in data 12 dicembre 2008, per la successiva decisione avvenuta in data 1 ottobre 2009.
Approvato in via definitiva dalla Commissione nella seduta n. 107 del 3 novembre 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 107 del 3 novembre 2009.
Relatore: D'Asero.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 119 del 4 novembre 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 119 del 4 novembre 2009.
(2009.45.2870)120
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