REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 11 novembre 2009.
Adempimenti ordinanze T.A.R. Sicilia - Calendario venatorio 2009/2010.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale (ZPS);
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con decreto presidenziale n. 36/S.6/S.G. dell'1 marzo 2007 ed attualmente in corso di revisione;
Visto il proprio decreto n. 634 del 15 aprile 2009 con gli allegati A e B, avente per oggetto "Calendario venatorio 2009/2010";
Visti i ricorsi giurisdizionali proposti presso il T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo da Legambiente, Comitato regionale siciliano Onlus, Lav - Lega anti vivisezione Onlus e E.N.P.A. - Ente nazionale protezione animali, WWF Onlus, M.A.N., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del predetto decreto del 15 aprile 2009 in alcune parti;
Viste le ordinanze nn. 730/09, 731/09, 732/09, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2009/2010 nella parte in cui "non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS; come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, e 21, comma 2, legge n. 157/92";
Ritenuto che, comunque, non è previsto dall'ordinamento italiano e comunitario alcun esplicito divieto di caccia nelle ZPS;
Visto il proprio decreto n. 1441 del 7 luglio 2009 di modifica al calendario venatorio 2009/2010;
Visto il proprio decreto n. 1719 del 31 agosto 2009 di modifica ed integrazione al calendario venatorio 2009/2010;
Visti i ricorsi giurisdizionali per motivi aggiuntivi proposti presso il T.A.R.S. di Palermo da Legambiente, Comitato regionale siciliano Onlus, Lav - Lega anti vivisezione Onlus e E.N.P.A., Ente nazionale protezione animali, WWF Onlus, M.A.N., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei predetti decreti n. 1719 del 31 agosto 2009 e n. 1441 del 7 luglio 2009;
Viste le ordinanze nn. 962/09, 963/09, 964/09, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del decreto n. 1719 del 31 agosto 2009 "nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna (art. 21, comma 2, legge regionale n. 33/97) sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte di migrazione" e del decreto n. 1441 del 7 luglio 2009 "in quanto reintroduce, a differenza di quanto previsto nel decreto 15 aprile 2009 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nei territori dei comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2) e b) nel lago Trinità del comune di Castelvetrano (TP2)";
Ritenuto che le ordinanze sopra citate hanno finalità di tutela dei contingenti di avifauna in transito;
Visto che il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011 riporta quanto segue: "Considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono;
Considerato che la norma del divieto di caccia nei valichi montani in Sicilia non è applicabile per quanto sopra specificato e, pertanto, non riportabile sul calendario venatorio;
Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011 individua le seguenti principali rotte di migrazione:
Sicilia orientale - direttrice sud-nord (da isola delle Correnti a Messina):
-  fascia delimitata ad est dalla costa e ad ovest dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte, Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo isole Eolie;
Sicilia sud occidentale - direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese):
-  fascia delimitata ad est dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Sciacca, Burgio, Prizzi, Roccapalumba, Cerda, Foce del fiume Imera; e ad ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola dell'Arena;
Sicilia settentrionale - direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello):
-  fascia delimitata a nord dalla costa, comprese le isole minori ed a sud dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi, Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfornello;
Considerato che, in adempimento all'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92, sono state individuate con il Piano regionale faunistico-venatorio diverse "zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna";
Considerato che la Regione siciliana ha istituito n. 14 oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica nei termini di legge e che altre aree individuate dal P.R.F.V. sono attualmente fondi chiusi o aree precluse all'attività venatoria per l'annata venatoria 2009/2010 ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 9 dell'allegato A al calendario venatorio 2009/2010;
Considerato che lungo le principali rotte di migrazione individuate dalla Regione siciliana con il Piano regionale faunistico-venatorio insistono anche aree protette ai sensi di altre norme nazionali e regionali (parchi e riserve);
Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CE - Uccelli e 92/43/CE - Habitat è stata istituita la Rete natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e la conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;
Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree, all'interno delle quali vigono i criteri minimi uniformi dettati dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007, espressamente recepiti dalla Regione;
Vista la decisione della Commissione della comunità europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
Considerato che nei decreti di approvazione dei piani di gestione dei siti natura 2000 siciliani emessi dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nel mese di giugno corrente anno viene citato quanto segue: "si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 novembre 2007, n. 258";
Considerato che si rimane in attesa della definizione e applicazione dei Piani di gestione dei siti natura 2000 che dovranno regolamentare, tra l'altro, l'aspetto della gestione faunistica;
Considerato che il calendario venatorio 2009/2010 di cui al decreto n. 634 del 15 aprile 2009 regolamenta il prelievo venatorio nelle ZPS, così come previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sopra citato, nelle more dell'adozione dei piani di gestione, già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ma non ancora operativi;
Considerato che dall'analisi delle motivazioni riportate nelle schede di Rete Natura 2000 non risultano interessate dalla migrazione le seguenti ZPS:
-  ITA020030 Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora;
-  ITA020042 Rocche di Entella;
-  ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza;
-  ITA020050 Parco delle Madonie;
-  ITA030043 Monti Nebrodi;
-  ITA070015 Canalone del Tripodo;
-  ITA070016 Valle del Bove;
-  ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera;
-  ITA070018 Piano dei Grilli;
Considerato che l'area della ZPS denominata ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela", è interessata solo parzialmente dalla rotta di migrazione degli uccelli acquatici;
Considerato che il prelievo venatorio agli anatidi nel Lago Trinità a partire dal 15 novembre 2009 è stato previsto con il calendario venatorio 2009/2010 di cui al decreto n. 634 del 15 aprile 2009 a causa della fenologia dell'anatra marmorizzata che risulta già assente nel periodo tardo autunnale;
Considerato che in Sicilia gran parte del flusso migratorio con il progredire della stagione autunnale diviene via via meno consistente tanto da poter ritenere la migrazione completata nel mese di novembre (Iapichino e Massa 1989; Lo Valvo et al. 1993) e pertanto l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio può ritenersi sufficientemente trascurabile;
Considerato che i pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, oltre ad essere importanti per l'avifauna acquatica migratoria vengono ritenuti importanti per la nidificazione di alcune specie minacciate quali anatra marmorizzata, moretta tabaccata e pollo sultano (Piano d'azione nazionale per la moretta tabaccata, piano d'azione nazionale per l'anatra marmorizzata, piano d'azione nazionale per il pollo sultano - INFS - Quaderni di conservazione della natura nn. 23, 25 e 8);
Considerato che la popolazione nidificante di moretta tabaccata abbandona le aree di nidificazione dall'inizio del mese di settembre alla metà di ottobre (Scott & Rose 1996), che la migrazione della specie ha luogo fra agosto e novembre (Melega, 2007);
Considerato, come sopra riportato, che l'anatra marmorizzata risulta già assente nel periodo tardo autunnale;
Considerato che il pollo sultano è una specie difficilmente confondibile con altre specie di interesse venatorio;
Ritenuto che la Regione siciliana ha ottemperato alle prescrizioni dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92, in assenza di qualsivoglia diffida ministeriale, la quale condotta impedirebbe l'applicazione del divieto di cui all'art. 21, comma 2, legge n. 157/92;
Ritenuto che posticipando l'apertura dell'esercizio venatorio nelle ZPS vengono comunque salvaguardati flussi di migrazione dell'avifauna;
Ritenuto di dover comunque dare esecuzione alle ordinanze del TAR - Sicilia, sede di Palermo, nn. 962/2009, 963/2009 e 964/2009;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 962/09, 963/09 e 964/09 del TAR - Sicilia, sede di Palermo, per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è vietato prima del 15 novembre 2009 nelle seguenti ZPS della Regione Siciliana interessate ai flussi migratori:
-  ITA090029: Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari;
-  ITA090014:  Saline di Augusta;
-  ITA090013:  Saline di Priolo;
-  ITA090006:  Saline di Siracusa e Fiume Ciane;
-  ITA070029:  Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce;
-  ITA070003:  La Gurna;
-  ITA060002:  Lago di Pergusa;
-  ITA040013:  Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre;
-  ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre;
-  ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina;
-  ITA020049:  Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;
-  ITA020027:  Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino;
-  ITA020010:  Isola di Ustica;
-  ITA010031:  Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone;
-  ITA010030:  Isola di Pantelleria e area marina circostante;
-  ITA010029:  Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio;
-  ITA010028:  Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre;
-  ITA010027:  Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre;
-  ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò.

Art. 2

Il decreto n. 1441 del 7 luglio 2009 è revocato.

Art. 3

A seguito dell'emanazione del presente decreto è eliminato il punto 9) dell'art. 9 dell'allegato A del calendario venatorio 2009/2010 di cui al decreto n. 634 del 15 aprile 2009.

Art. 4

Per la ZPS ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela", il divieto di prelievo venatorio fino al 14 novembre 2009 è limitato all'area specificatamente interessata alla migrazione dell'avifauna acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est della città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad ovest dai confini della ZPS (cartografia allegata).

Art. 5

Per il Lago Trinità rimane in vigore quanto stabilito dall'art. 1, comma e), del calendario venatorio 2009/2010 di cui al decreto n. 634 del 15 aprile 2009 che prevede l'apertura del prelievo venatorio agli anatidi a partire dal 15 novembre 2009.

Art. 6

All'interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti in virtù di altre norme e, nelle more dell'esecutività dei piani di gestione definiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono validi i criteri minimi e uniformi di cui al decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui non contrastano con il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura.
Palermo, 11 novembre 2009.
  CIMINO 






(2009.45.2903)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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