REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 ottobre 2009.
Modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte - Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 16.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009;
Visto l'art. 16 "Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte" della predetta legge regionale che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese singole, associate e cooperative, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola, recante uno stanziamento di 15 milioni di euro;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito a Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto n. 1466 dell'11 agosto 2008, con il quale è stato nominato come dirigente del servizio VII il dr. Giuseppe Calagna;
Vista la nota prot. n. 22267 del 4 marzo 2009, con la quale è stata assegnata la gestione dei vari capitoli di spesa ai dirigenti responsabili di aree e servizi;
Visto il decreto n. 1718 del 28 agosto 2009, con il quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ha stabilito che all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2009 provvederà il dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 1725 del 4 settembre 2009, visto n. 1 della ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del 7 ottobre 2009, con il quale è stata impegnata la somma di E 15.000.000,00 in favore della Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) sul capitolo 545601 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2009, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali;
Vista la convenzione sottoscritta tra il dipartimento interventi strutturali e la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), registrata presso l'Agenzia delle entrate di Catania in data 24 settembre 2009 al n. 11276, che regola i rapporti tra l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e il gestore concessionario individuato dal comma 5, art. 16, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Ritenuto di dovere approvare le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, contenute nell'allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto - erogato secondo i criteri di cui al regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ("regolamento de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art.  2

E' autorizzata la spesa di E 15.000.000,00, impegnata con decreto n. 1725 del 4 settembre 2009, visto n. 1 della ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del 7 ottobre 2009, per l'esercizio finanziario 2009, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, mediante l'emissione di mandati di pagamento in favore della Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) presso la Tesoreria unica regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2009.
  BARRESI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 19 ottobre 2009 al n. 1403.
Allegato A
MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE PER LA FORMAZIONE DI SCORTE
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 16

1.  PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, il cui art. 16 prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.
Scopo della norma è facilitare l'acquisizione da parte delle imprese agricole dei mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità cioè si esaurisce nel corso dell'esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi che va al di là dell'annata agraria.
2.  AIUTI IN "DE MINIMIS"
I finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/2009, art. 16, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ("regolamento de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, indicati nell'elenco n. 1, allegato alle presenti direttive.
Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, rientranti nell'allegato elenco n. 2.
Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di E 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.
Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di E 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.
L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto.
Trattandosi di finanziamenti agevolati, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o su internet.
I finanziamenti agevolati per la formazione delle scorte non sono concedibili ad imprese "in difficoltà", come definite ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 dell'1 ottobre 2004).
3.  DOTAZIONE FINANZIARIA
Per l'attuazione della norma è previsto uno stanziamento in bilancio per l'anno 2009 di 15 milioni di euro destinato ad incrementare il Fondo di rotazione costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S).
Per consentire un uso equilibrato delle risorse tra le due diverse categorie del settore agricolo, la dotazione finanziaria disponibile è la seguente:
-  E 13.500.000,00 destinati alle imprese agricole di produzione primaria (90% della dotazione totale);
-  E 1.500.000,00 destinati alle imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (10% della dotazione totale).
4.  BENEFICIARI
I soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, titolari di imprese agricole, iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa) e con sede nel territorio della Regione siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) e disporre di un conto corrente bancario, con esclusione di bancoposta, intestato esclusivamente all'impresa agricola richiedente.
Nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Sono esclusi i soggetti:
-  che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
-  si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia).
Per la produzione primaria sono ammesse le imprese singole e associate, per il settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse solo ed esclusivamente le imprese associate.
Per queste ultime il requisito di ammissibilità s'intende in possesso al verificarsi delle seguenti condizioni:
-  per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di I.A.P. (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da soci accomandatari);
-  per le società cooperative, almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di I.A.P. (vanno considerati tutti i soci iscritti nel libro soci);
-  per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.
5.  PRODOTTI E MATERIALI AMMISSIBILI
I prodotti e i materiali di consumo ammissibili al finanziamento devono rientrare nell'elenco 3, allegato alle presenti disposizioni attuative.
A tal riguardo, i preventivi e le successive fatture quietanzate devono riportare voci corrispondenti a detto elenco; qualsiasi difformità in tal senso comporta l'esclusione del prodotto e del materiale dal finanziamento agevolato; per casi particolari - da indicare in domanda come FUORI ELENCO - su richiesta della C.R.I.A.S. l'ammissibilità o meno sarà stabilita, ad insindacabile giudizio, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6.  IMPORTO AMMISSIBILE
I finanziamenti agevolati consistono in linee di credito aventi una durata massima di 24 mesi ed un importo minimo di E 5.000,00 e massimo di E 500.000,00.
L'importo del finanziamento concedibile è differenziato in relazione al settore produttivo, come di seguito specificato:
-  produzione primaria, da E 5.000,00 fino ad un massimo di E 50.000,00 (codici ATECO 2007, rientranti nell'elenco n. 1);
-  settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da E 5.000,00 fino ad un massimo di E 500.000,00 (codici ATECO 2007, rientranti nell'elenco n. 2).
7.  FORME TECNICHE E DURATA
L'intervento si attua con finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:
-  copertura massima: 100% della spesa ammissibile;
-  limite massimo di spesa ammissibile:
-  E 50.000,00 imprese agricole, singole o associate di produzione primaria;
-  E 500.000,00 imprese associate di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
-  durata del finanziamento agevolato: 24 mesi.
Rate: costanti semestrali con addebito (R.I.D.) sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente; con decorrenza dalla prima erogazione.
Tasso a carico del beneficiario:
-  30% del tasso di riferimento della Banca centrale europea (B.C.E.), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per i giovani agricoltori.
A tal fine, con riferimento alla data di richiesta di ammissibilità, di cui ai successivi punti 9.1 e 9.2, sono considerate imprese di nuova costituzione quelle iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole da almeno sei mesi (in prima applicazione il termine decorre dall'1 gennaio 2009) e giovani agricoltori le imprese condotte da imprenditori al di sotto dei 40 anni;
-  40% dello stesso tasso di riferimento aumentato di un punto per le altre imprese.
8.  GARANZIE E COMMISSIONI
In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate scaturenti dal finanziamento concesso, l'impresa dovrà corrispondere gli interessi calcolati al tasso legale.
Per finanziamenti superiori ad E 30.000,00 verrà acquisita dalla C.R.I.A.S. idonea fideiussione assicurativa o bancaria per la durata dell'ammortamento più quattro mesi.
L'impresa corrisponderà alla C.R.I.A.S. una commissione a copertura delle spese istruttorie il cui importo è correlato all'importo richiesto, secondo la seguente classificazione:
-  E 30,00 per richieste di finanziamenti di importo fino ad E 30.000,00;
-  E 100,00 per richieste di finanziamento di importo da E 30.001,00 ad E 50.000,00;
-  E 150,00 per richieste di finanziamento di importo da E 50.001,00 ad E 500.000,00.
9.  PROCEDURE
9.1.  Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità
Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla C.R.I.A.S. dalle ore 8,00 del 16 novembre 2009 fino al 30 novembre 2009.
9.2.  Presentazione delle richieste telematiche di ammissibilità
La richiesta di ammissibilità va inoltrata alla C.R.I.A.S. in via telematica, accedendo all'apposita pagina web nel sito www.crias.it.
La C.R.I.A.S., al decimo giorno dalla chiusura del termine ultimo di presentazione delle richieste, pubblicherà nel sito la graduatoria delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità stabilite al punto 4. e seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento dei fondi.
Nel caso in cui si verifichino economie nell'ambito del presente avviso, le stesse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
Considerato che la norma agevolativa è finalizzata all'acquisto di prodotti e materiale che si consumano nel corso dell'annata agraria, la graduatoria di cui alle presenti direttive ha validità di un anno dal termine ultimo di presentazione delle richieste di ammissibilità.
9.3.  Presentazione delle domande di finanziamento
Le imprese inserite positivamente nella graduatoria dovranno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa nel sito, inoltrare la domanda di finanziamento redatta su apposita modulistica allegata alle presenti direttive (scaricabile dal sito www.crias.it e dal sito dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/) interamente compilata, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dello dal suo legale rappresentante, con le modalità di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata alla C.R.I.A.S., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: C.R.I.A.S. - Aiuti all'agricoltura, corso Italia n. 104 - 95129 Catania.
9.4.  Documentazione a corredo della domanda
La domanda di finanziamento dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Imprese individuali di produzione primaria
-  scheda di validazione del fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del centro assistenza agricolo di appartenza;
-  copia attestato I.N.P.S. di iscrizione gestione previdenziale coltivatore diretto o I.A.P.;
-  copia certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  preventivi delle scorte da acquistare (fatture quietanzate per acquisti effettuati prima della presentazione della richiesta di ammissibilità e, comunque, oltre il 14 maggio 2009);
-  ricevuta del versamento della commissione, così come previsto al punto 8., da effettuare sul conto corrente postale n. 12763959 intestato alla C.R.I.A.S. Catania o mediante bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT 50I0301926200000002175051;
-  fotocopia tesserino attribuzione numero di partiva I.V.A.;
-  modulo R.I.D. - autorizzazione di addebito in conto corrente;
-  copia di un valido documento di riconoscimento.
Imprese associate e cooperative di produzione primaria e di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente:
-  copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
-  copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
-  cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione;
-  cooperative: copia autentica del libro soci.
Qualora la richiesta di finanziamento sia superiore ad E 30.000,00 occorre produrre apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per la durata dell'ammortamento più quattro mesi.
9.5.  Procedura per l'istruttoria delle domande
L'istruttoria delle domande è demandata al gestore concessionario (C.R.I.A.S.) individuato al comma 5, art. 16, della legge regionale n. 6/2009.
Le domande saranno istruite, per la concessione del finanziamento, rispettando le priorità stabilite al punto 4. e secondo l'ordine cronologico, con le modalità della procedura valutativa a sportello, di cui al comma 3, art. 187, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Saranno considerate irricevibili le domande redatte su modello non conforme, pervenute prima del termine previsto per la presentazione e quelle per le quali si accerti la non corrispondenza tra i dati dell'invio telematico e quelli dell'inoltro cartaceo.
L'attività istruttoria, sulle domande ricevibili, verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso in cui la domanda risulterà incompleta dei dati e delle informazioni richieste, sarà assegnato all'impresa, per una sola volta, un ulteriore termine perentorio di dieci giorni solari per l'invio dei dati e/o della documentazione mancante. Qualora l'impresa non abbia ottemperato entro i dieci giorni prescritti, la domanda verrà considerata decaduta.
Verificata la sussistenza dei requisiti, la C.R.I.A.S. delibererà entro 30 giorni la concessione del finanziamento.
Dell'avvenuta concessione del finanziamento sarà data tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria.
Analoga comunicazione, con adeguata motivazione, sarà effettuata con riguardo alle domande istruite con esito negativo.
Resta inteso che per qualsiasi procedimento istruttorio - sia positivamente che negativamente esitato - si farà rigoroso riferimento ai pertinenti dettati normativi di cui alla legge regionale n. 10/91.
Onde evitare l'eccessivo onere economico ed organizzativo dell'invio di singole comunicazioni per ciascuna impresa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in relazione al numero delle domande, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della medesima legge regionale n. 10/91, la comunicazione personale può essere sostituita da un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della C.R.I.A.S. e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, avverso il provvedimento definitivo di diniego è esperibile alternativamente:
-  ricorso al T.A.R. nel termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
-  ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
9.6.  Erogazione
L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione dell'eventuale garanzia fideiussoria (per finanziamenti di importo superiore ad E 30.000,00), alla verifica da parte della C.R.I.A.S. di insistenza a carico dell'impresa di protesti, e di procedure concorsuali e fallimentari, nonché della disponibilità dei fondi destinati a dette agevolazioni ed avverrà mediante bonifico bancario, al netto degli interessi.
Prima dell'erogazione, l'impresa dovrà produrre le fatture quietanzate relative alle materie prime e/o prodotti finiti e/o materiale di consumo acquistati dall'impresa.
In fase di prima applicazione della norma, le fatture possono riguardare acquisti effettuati prima della presentazione della richiesta di ammissibilità e, comunque, oltre il 14 maggio 2009.
Sarà possibile effettuare erogazioni intermedie, sempre dietro presentazioni delle fatture quietanzate, ed entro il semestre successivo alla delibera del finanziamento.
E' consentito il pagamento direttamente in favore delle ditte fornitrici, previa cessione del credito.
In tal caso, la quietanza liberatoria dovrà essere rilasciata dalla ditta direttamente alla C.R.I.A.S. al momento della riscossione del finanziamento.


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(2009.43.2805)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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