REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009 - N. 51
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 1 ottobre 2009, n. 3.
D.P.Reg. 29 giugno 2005 - Comunicazione di inizio attività - Esercizi di vicinato ex articolo 7, legge regionale n. 28/99 per la vendita di prodotti non alimentari - Circolare esplicativa.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Com'è noto, con la circolare 11 dicembre 2008, n. 10 sono stati forniti a codesti enti, da parte di questa Amministrazione, gli orientamenti ritenuti opportuni in merito alla disciplina relativa alla CIA (comunicazione inizio attività), al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali, alla luce anche dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento.
E' noto, altresì, che, in relazione agli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari, la superiore circolare concludeva che l'attività in parola poteva essere iniziata decorsi trenta giorni dalla CIA, mentre poteva iniziarsi immediatamente l'attività dell'esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.
Tuttavia, da un ulteriore approfondimento della questione posta, tenuto conto delle varie osservazioni pervenute e della grave discrasia creatasi fra attività commerciali non dissimili e al fine di assicurare parità di trattamento agli utenti, questa Amministrazione ritiene essere sufficiente, per gli esercizi di vicinato in oggetto, la CIA per dare inizio all'attività che si intende intraprendere, senza attendere il differimento temporale di trenta giorni.
  L'Assessore: BUFARDECI 

(2009.40.2586)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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