REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009 - N. 51
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



Direttive per la proposizione da parte dei comuni di richieste di parere al dipartimento regionale urbanistica.

Pervengono all'ufficio di consultazione del dipartimento urbanistica numerosi quesiti posti per lo più dai comuni dell'Isola riguardanti problematiche emergenti da fattispecie concrete, rappresentate dai responsabili dei procedimenti amministrativi degli uffici tecnici o degli organi comunali, ai fini di una valutazione sugli adempimenti da porre in essere.
Occorre precisare, innanzitutto, che l'attività consultiva di questo dipartimento ha una funzione di supporto alle amministrazioni locali (e non ai privati), in merito agli aspetti generali relativi alla applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia.
Al riguardo è opportuno evidenziare che i pareri rilasciati da questo dipartimento, essendo espressione di una mera manifestazione di giudizio e come tale non direttamente lesiva delle ragioni di terzi, non possono essere impugnati davanti al giudice (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 2 novembre 2007, n. 23031; T.A.R. Sic. sez. II, n. 2237 del 19 ottobre 2007) e non vincolano l'ente richiedente, che resta libero di disattenderli e di adottare comportamenti difformi.
Questo dipartimento, così come peraltro già rappresentato con la circolare n. 4/92 - D.R.U del 7 gennaio 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993), non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti derivanti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia la cui soluzione appartiene alla esclusiva competenza dell'ente richiedente.
Su tali adempimenti e provvedimenti, i comuni potranno semmai servirsi delle ordinarie consultazioni interne all'amministrazione (di norma esercitate dalla commissione edilizia comunale o dalle avvocature comunali, ove esistenti) o di altre esterne alla stessa (pareri legali), tenendo conto, innanzitutto, dei termini di legge o di regolamento previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi attivati (o su istanza di parte o su iniziativa d'ufficio). Termini questi, che verrebbero illegittimamente violati qualora venissero di fatto sospesi in attesa di pareri (come quelli chiesti a questo Assessorato) non previsti per legge, determinandosi in tal senso la violazione di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/91, che fa espresso divieto di "aggravare il procedimento" amministrativo se non per esigenze straordinarie da motivare e conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Occorre, altresì, ricordare che, nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti locali, le funzioni di assistenza e di attività consultiva sono attribuite al segretario comunale (vedasi l'art. 97, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e, pertanto, le richieste di consulenza e di assistenza sull'azione amministrativa vanno indirizzate al suddetto soggetto istituzionale (cfr. la circolare 17 marzo 2008, n. 7 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali).
Va precisato, altresì, che, laddove determinate problematiche risultino prospettate da più amministrazioni locali, questo dipartimento, al fine di formulare un indirizzo interpretativo generalizzato, potrà farsi da tramite con l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, al quale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio, n. 70, sono attribuiti, tra gli altri, compiti di rilascio di pareri sull'interpretazione di norme legislative e regolamentari svolti per conto delle Amministrazioni regionali.
Tutto ciò premesso, si forniscono le indicazioni necessarie per la formulazione delle richieste di parere, a cui le amministrazioni locali dovranno attenersi, ai fini dell'esito delle stesse:
-  le richieste dovranno essere avanzate da soggetti istituzionali (presidenti di province, sindaci, presidenti di consigli, responsabili apicali degli uffici tecnici);
-  le richieste dovranno essere sottoscritte dal richiedente;
-  le richieste dovranno essere supportate dal parere del richiedente o dell'avvocatura comunale, qualora l'ente ne sia dotato, che esprima l'orientamento dell'Amministrazione.
Si ritiene opportuno, infine, ricordare che tutti i parere resi da questo ufficio sono consultabili all'interno del sito di questo Assessorato, www.artasicilia.it. il cui percorso di accesso è stato indicato nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003 (pag. 50).
(2009.42.2685)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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