REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 ottobre 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 49943 del 12 agosto 2009, pervenuto il 13 agosto 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 18 agosto 2009 al n. 63169, con il quale il comune di Caltanissetta ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata al cambio di destinazione urbanistica da zona E1 a zona D2 di un'attività produttiva esistente in contrada Babbaurra, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 57132 del 24 settembre 2009, pervenuto in data 24 settembre 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 71687, con il quale il comune di Caltanissetta ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 68062 del 10 settembre 2009;
Vista la delibera consiliare n. 16 dell'1 aprile 2009, avente ad oggetto: "Spiver s.r.l. - Variante al piano regolatore generale per la titolazione da zona E1 a zona D2 di un'attività produttiva esistente in contrada Babbaurra - Art. 37 della legge regionale n. 10/2000";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 16 dell'1 aprile 2009;
Vista l'attestazione datata 12 agosto 2009, a firma del responsabile di P.O. "Pianificazione territoriale" in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso la delibera n. 16/2009;
Vista la nota prot. n. 17471 del 25 novembre 2008, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 5006 del 21 settembre 2009, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta attesta che l'area oggetto della variante non risulta interessata da vincoli idrogeologici;
Vista la nota prot. n. 58 del 25 settembre 2009, con la quale l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 16 del 24 settembre 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Caltanissetta risulta dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 570 del 19 luglio 2005.
La ditta Spiver, proprietaria di un impianto per la produzione di intonaci, idropitture e prodotti per la definizione estetica in edilizia, ha fatto richiesta al comune di Caltanissetta per l'adozione di una variante al piano regolatore generale per la titolazione dell'area su cui sorge l'impianto da zona rurale E1 - Aree agricole periurbane a zona D2 Aree per la piccola industria e l'artigianato.
L'area interessata dalla variante, sita in contrada Babbaurra, nel piano regolatore generale vigente come già detto è zona E1 e risulta in catasto al fg. n. 106, p.lle n. 355 di mq. 9.070 e 332 di mq. 170, per complessivi mq. 9.240 e ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
L'impianto risulta oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 12354/99 e successivamente, attraverso l'adesione al patto territoriale e finanziamenti P.O.R., sono stati realizzati degli ampliamenti; il volume totale esistente risulta di mc. 8.329,16. Tale volume sviluppa, sulla superficie di mq. 9.240, un indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,90 mc./mq.
Per l'esigenza di un ampliamento dell'impianto produttivo, la ditta ha richiesto la variante al piano regolatore generale a zona D2, in quanto ha un ampio mercato con una quota di esportazione pari al 45% e l'attuale destinazione agricola non consente ulteriori ampliamenti dell'impianto esistente e i provvedimenti di finanziamento pubblico utilizzati deriderivanti da strumenti di programmazione economica, quali il patto territoriale, implicano vincoli di inalienabilità e di mutamento della destinazione dei fabbricati ed impianti.
Allo stato attuale così come è contenuto nella relazione tecnica "all'impresa, impediscono qualsiasi scelta che preveda una diversa dislocazione dell'attività, oltre a motivazioni di tipo economico, ragioni di ordine giuridico, in quanto i provvedimenti di finanziamento pubblico, citati, implicano vincoli di inalienabilità e di immutabilità della destinazione d'uso dei fabbricati e degli impianti oggetto dei programmi di sviluppo già ammessi ai benefici contributivi".
Come è contenuto nella proposta di deliberazione: "l'area è già interessata da un insediamento produttivo esistente e pertanto non ricorre l'ipotesi di utilizzo di suoli per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, previsto dal 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78".
Considerato che:
-  la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, nei termini di legge;
-  non risulta presentata alcuna osservazione od opposizione nei termini di legge previsti, avverso la variante, giusta attestazione del responsabile di posizione organizzativa "Pianificazione territoriale" del comune di Caltanissetta del 12 agosto 2009;
-  la verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accogliere l'intervento in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, che ha reso parere favorevole con prescrizioni n. 58/2008 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la suddetta area è servita da viabilità esistente;
-  l'intervento proposto risulta compatibile con l'assetto urbano in cui ricade;
-  nonostante per la variante, così come è stato rilevato sopra, non è stato acquisito il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, tuttavia con la suddetta nota del comune prot. n. 57132/09, risulta acquisito il nulla-osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta per la realizzazione di un capannone in ampliamento all'esistente, ancorché lo stesso nulla-osta risulta decaduto, in quanto, così come rilevato, è stato rilasciato in data 24 aprile 1998.
Per quanto sopra precede, questa U.O. 4.2/CL è del parere di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, la variante al piano regolatore generale, per la titolazione da zona E1 a zona D2 di un'attività produttiva esistente in contrada Babbaurra, nel territorio del comune di Caltanissetta, adottata con delibera del consiglio comunale n. 16 dell'1 aprile 2009, con le prescrizioni espresse nel parere n. 58/2008, reso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e a condizione che venga espresso in sede di esame C.R.U. parere favorevole da parte del rappresentante della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 179 del 7 ottobre 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Udito il relatore che ha illustrato la proposta di parere favorevole a condizioni, formulata dall'ufficio, e finalizzata alla titolazione dell'area da E1 a D2, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, così come richiesto dal comune di Caltanissetta;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, trovandosi in presenza di una procedura di variante che definisce esclusivamente la zonizzazione dell'area, e rimandando comunque alla progettazione esecutiva per l'espressione del parere della Soprintendenza da formularsi nei termini di legge;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico all'approvazione della variante adottata con la delibera del consiglio comunale n. 16 del 24 settembre 2009 in adesione alla proposta dell'ufficio, per la titolazione dell'area a zona territoriale omogenea D2, da attuare secondo quanto dettato dallo specifico articolo delle N. di A. del piano regolatore generale vigente.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 179 del 7 ottobre 2009, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 16 del 24 settembre 2009 resa dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/1978 nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, in conformità al voto n. 179 del 7 ottobre 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni riportate nel parere reso dall'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Caltanissetta, adottata con delibera consiliare n. 16 dell'1 aprile 2009, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona E1 a zona D2 di un'attività produttiva esistente in contrada Babbaurra.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 16 del 24 settembre 2009 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 179 del 7 ottobre 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera C.C. n. 16 dell'1 aprile 2009;
4)  relazione tecnica;
5)  stralcio catastale, stralcio piano regolatore generale attuale con individuazione del lotto, stralcio piano regolatore generale con campitura della zona D2;
6)  rilievo fotografico.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Caltanissetta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2009.
  AGNESE 

(2009.41.2645)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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