REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 29 settembre 2009.
Decadenza di alcuni enti dal beneficio concesso per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione di asili nido e/o micro-nido aziendali e scorrimento della graduatoria dei finanziamenti per la realizzazione di asili nido o micro-nido comunali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 214/62 per l'istituzione, in Sicilia, del servizio degli asili nido;
Visto l'art. 70 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione e gestione degli asili nido, nonché di micro-nido nei luoghi di lavoro, da ripartire tra le Regioni;
Visto il decreto n. 400/S7 del 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 15 aprile 2005 e successive integrazioni, che approva le "direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nido nei luoghi di lavoro ed al potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali..." e prevede l'impiego di E 9.402.226,75 per la realizzazione di asili nido e micro-nido nei luoghi di lavoro (aziende pubbliche e private) e di E 4.029.525,75 per il potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali, con eventuale spostamento delle economie derivanti dall'impiego dei fondi inutilizzati da una fattispecie all'altra;
Visto il decreto n. 1357/S6 del 19 aprile 2006, vistato dalla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 con presa nota al n. 330 del 3 maggio 2006, con il quale è stato approvato il piano di finanziamenti per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 70 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 per la realizzazione delle succitate strutture e l'allegata graduatoria;
Considerato che in base alle risorse finanziarie individuate nel decreto n. 400/S7 del 17 febbraio 2005 sono risultate ammesse a finanziamento tutte le istanze, istruite positivamente dal servizio 6, relative alla realizzazione di asili nido e micro-nido aziendali per un importo di E 5.632.329,24 con un'economia di E 3.769.897,51 e le prime 41 istanze presenti in graduatoria per quanto riguarda il potenziamento, l'adeguamento ed il miglioramento degli asili comunali per un importo di E 7.789.891,60, derivante dalle risorse individuate nel suddetto decreto pari ad E 4.029.525,75 più le economie derivanti dalla tipologia degli asilo nido e dei micro-nido aziendali pari a E 3.769.897,51, con eventuale scorrimento delle posizioni qualora si dovessero verificare eventuali rinunzie o problematiche di diversa natura intestate alle stesse amministrazioni comunali;
Visto il decreto n. 3179/S6 del 23 ottobre 2006, vistato dalla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 al n. 1 del 26 ottobre 2006, con il quale, inoltre, è stato assunto l'impegno complessivo di E 13.422.220,84 sul cap. 183320 per l'esercizio finanziario 2006 per far fronte alla spesa derivante dall'attuazione del succitato piano di interventi;
Visto il decreto n. 2858/S6 del 5 ottobre 2007, vistato dalla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 con presa nota n. 810 del 18 ottobre 2007, con il quale, a seguito della decadenza del beneficio in favore di alcuni enti ammessi per la realizzazione di asili nido e micro-nido nei luoghi di lavoro, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria delle iniziative comunali con conseguente ammissione di ulteriori 11 progetti;
Vista la nota prot. n. 15972 del 23 aprile 2009, con la quale l'Azienda ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, la cui iniziativa era stata ammessa a un contributo di E 110.894,35 e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali, ha formalizzato la propria rinuncia al contributo;
Ritenuto quindi di dover procedere alla revoca del superiore contributo e, quindi, del relativo provvedimento di concessione;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5902 del 2 febbraio 2009, con la quale il comune di Palermo, la cui iniziativa per la realizzazione di un micro-nido aziendale ubicato in via Morselli era stata ammessa a un contributo di E 122.181,69 e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria, è stato diffidato entro 20 giorni a trasmettere la documentazione attestante la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali propedeutici alla fornitura delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo pena la revoca dello stesso;
Vista la nota del comune di Palermo prot. n. 972 del 17 febbraio 2009, con la quale si è comunicato che nessuna iniziativa afferente i lavori sopra citati è stata avviata dall'Amministrazione, determinando, di conseguenza la decadenza del beneficio afferente il contributo in questione;
Ritenuto quindi di dover procedere alla revoca del superiore contributo e, quindi, del relativo provvedimento di concessione;
Visto il decreto n. 1313 del 24 aprile 2007, vistato dalla ragioneria centrale di questo Assessorato con presa nota n. 572 dell'8 maggio 2007, con il quale è stato concesso in favore della Società immobiliare Alis di Belpasso un contributo di E 140.000,00 per la realizzazione di un micro-nido aziendale presso il centro commerciale polifunzionale Etnapolis, la cui iniziativa era stata ammessa a contributo e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali;
Vista la nota del 31 marzo 2009, con la quale la suddetta società ha manifestato la volontà di non procedere alla realizzazione dell'iniziativa in questione;
Ritenuto quindi di dover procedere alla revoca del superiore contributo e, quindi, del relativo provvedimento di concessione;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 443 del 14 febbraio 2008, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 19 febbraio 2008, con la quale l'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, la cui iniziativa era stata ammessa a un contributo di E 76.000,00 e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali, è stata diffidata a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione la documentazione tecnico-amministrativa utile all'emissione del relativo provvedimento di concessione del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5907 del 2 febbraio 2009, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 4 febbraio 2009, con la quale l'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta è stata ulteriormente diffidata a trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre 15 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Vista la nota prot. n. 1711 del 4 marzo 2009, con la quale l'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, pur manifestando interesse all'iniziativa, ha relazionato in merito alla difficoltà di provvedere al reperimento di ulteriori fondi ad integrazione dell'aumentata spesa progettuale rappresentando una problematica i cui tempi di risoluzione non sono compatibili con la realizzazione della programmazione risalente al 2006 e, soprattutto, alle aspettative degli altri enti in coda alla graduatoria da allora;
Ritenuto, quindi, di dover procedere, in assenza della documentazione richiesta nonché dell'indicazione di una tempistica in brevi termini per la risoluzione della problematica esposta, alla revoca del beneficio in favore dell'Azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta;
Visto il decreto n. 2592 del 20 agosto 2007, vistato dalla ragioneria centrale di questo Assessorato con presa nota n. 756 del 13 settembre 2007, con il quale è stato concesso in favore della Società Calatina Terracotta di Caltagirone un contributo di E 118.680,23 per la realizzazione di un micro-nido aziendale, la cui iniziativa era stata ammessa a contributo e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali;
Visto l'art. 18 del succitato provvedimento che indica il termine perentorio di mesi tre dalla notifica dello stesso per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori pena la revoca d'ufficio dello stesso provvedimento e, quindi, del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 274 dell'1 ottobre 2007, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 5 ottobre 2007, con la quale è stato notificato alla Società Calatina Terracotta di Caltagirone il succitato provvedimento di concessione invitando la società e gli enti in indirizzo ad attivarsi puntualmente in ordine agli adempimenti previsti nello stesso provvedimento;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5663 del 30 gennaio 2009, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 5 febbraio 2009, con la quale la Società Calatina Terracotta di Caltagirone è stata ulteriormente diffidata a trasmettere la documentazione attestante l'avvio del procedimento di affidamento dei lavori entro e non oltre 15 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Ritenuto, in assenza di riscontro, di dover procedere alla revoca del provvedimento di concessione e, quindi, del relativo contributo in favore della Società Calatina Terracotta di Caltagirone;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 144 del 22 gennaio 2007, con la quale l'Azienda ospedaliera ARNAS Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo, la cui iniziativa era stata ammessa a un contributo di E 192.000,00 e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali, è stata invitata a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa utile all'emissione del relativo provvedimento di concessione del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5910 del 2 febbraio 2009, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 5 febbraio 2009, con la quale l'Azienda ospedaliera ARNAS Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo è stata ulteriormente diffidata a trasmettere la documentazione a suo tempo richiesta entro e non oltre 15 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Ritenuto, in assenza di riscontro, di dover procedere alla revoca del contributo in favore dell'Azienda ospedaliera ARNAS Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 312 del 26 gennaio 2007, con la quale la C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta, la cui iniziativa era stata ammessa a un contributo di E 140.000,00 e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali, è stata invitata a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa utile all'emissione del relativo provvedimento di concessione del contributo;
Vista la nota del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 27633 del 24 luglio 2008, con la quale è stata ulteriormente richiesta alla C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta la documentazione tecnico-amministrativa ancora mancante ed indispensabile all'emissione del provvedimento di concessione del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5895 del 2 febbraio 2009, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 4 febbraio 2009, con la quale la C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta è stata ulteriormente diffidata a trasmettere la documentazione a suo tempo richiesta entro e non oltre 15 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Ritenuto, in assenza di riscontro, di dover procedere alla revoca del contributo in favore della C.E.F.P.A.S. di Caltanissetta;
Visto il decreto n. 2456 del 23 luglio 2007, vistato dalla ragioneria centrale di questo Assessorato con presa nota n. 725 del 6 agosto 2007, con il quale è stato concesso in favore dell'Azienda Trasporti di Messina un contributo di E 137.120,00 per la realizzazione di un micro-nido aziendale, la cui iniziativa era stata ammessa a contributo e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali;
Visto l'art. 15 del succitato provvedimento che indica il termine perentorio di mesi tre dalla notifica dello stesso per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori pena la revoca d'ufficio dello stesso provvedimento e, quindi, del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 2580 del 4 settembre 2007, con la quale è stato notificato all'Azienda Trasporti di Messina il succitato provvedimento di concessione invitando l'azienda e gli enti in indirizzo ad attivarsi puntualmente in ordine agli adempimenti previsti nello stesso provvedimento;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 5660 del 30 gennaio 2009, pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 4 febbraio 2009, con la quale l'Azienda Trasporti di Messina è stata ulteriormente diffidata a trasmettere la documentazione attestante l'avvio del procedimento di affidamento dei lavori entro e non oltre 15 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Ritenuto, in assenza di riscontro, di dover procedere alla revoca del provvedimento di concessione e, quindi, del relativo contributo in favore dell'Azienda Trasporti di Messina;
Visto il decreto n. 3562 del 21 novembre 2007, vistato dalla ragioneria centrale di questo Assessorato con presa nota n. 927 del 14 dicembre 2007, con il quale è stato concesso in favore della Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia un contributo di E 290.020,03 per la realizzazione di un micro-nido aziendale, la cui iniziativa era stata ammessa a contributo e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali;
Visto l'art. 15 del succitato provvedimento che indica il termine perentorio di mesi tre dalla notifica dello stesso per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori pena la revoca d'ufficio dello stesso provvedimento e, quindi, del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 90 del 10 gennaio 2008, con la quale è stato notificato alla Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia il succitato provvedimento di concessione, invitando la cooperativa e gli enti in indirizzo ad attivarsi puntualmente in ordine agli adempimenti previsti nello stesso provvedimento;
Vista la nota pervenuta in data 12 settembre 2008, con la quale la Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia ha comunicato che l'assemblea dei soci ha espresso la volontà di mettere la cooperativa in liquidazione volontaria per carenza di liquidità e debiti esattoriali e, quindi, ha richiesto la voltura del contributo in questione in favore del comune di Palagonia, quale membro di maggioranza della costituente A.T.I., beneficiaria del servizio da istituire, e, quindi, futuro capofila della stessa;
Vista la nota prot. n. 4605 del 5 novembre 2008, con la quale il comune di Palagonia ha manifestato la propria disponibilità a subentrare alla Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia quale capofila della costituente A.T.I. per la realizzazione del progetto oggetto del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 3778 del 21 gennaio 2009, pervenuta al comune di Palagonia, come da ricevuta, in data 5 febbraio 2009 ed alla Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia, come da ricevuta, in data 4 febbraio 2009, con la quale si diffidano i due enti in indirizzo a presentare entro 15 giorni dalla ricezione della nota la documentazione con cui si formalizza l'A.T.I. e relativa individuazione del soggetto capofila subentrante;
Vista la nota prot. n. 10 del 10 febbraio 2009, con la quale il comune di Palagonia si è impegnato a presentare entro sette giorni lavorativi la documentazione richiesta dall'Assessorato con la precitata nota;
Vista la nota prot. n. 16 del 24 febbraio 2009, con la quale il comune di Palagonia ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 10 ai fini della presentazione della suddetta documentazione il cui perfezionamento era oggetto di apposita e prossima convocazione straordinaria e urgente del consiglio comunale;
Ritenuto, in assenza di ulteriore riscontro e permanendo le condizioni di insolvibilità della cooperativa destinataria del contributo, procedere alla revoca del provvedimento di concessione e, quindi, del relativo contributo in favore della Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia;
Visto il decreto n. 3313 del 7 ottobre 2008, vistato dalla ragioneria centrale di questo Assessorato con presa nota n. 818 del 9 ottobre 2008, con il quale è stato concesso in favore della Società cooperativa sociale Quadrifoglio di S. Margherita Belice un contributo di E 152.000,00 per la realizzazione di un asilo nido aziendale, la cui iniziativa era stata ammessa a contributo e, quindi, regolarmente inserita nella succitata graduatoria per i progetti per la realizzazione di asili nido o micro-nido aziendali;
Visto l'art. 17 del succitato provvedimento che indica il termine perentorio di mesi tre dalla notifica dello stesso per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori pena la revoca d'ufficio dello stesso provvedimento e, quindi, del contributo;
Vista la nota raccomandata del servizio VI di questo Assessorato prot. n. 33377 del 21 luglio 2009, con la quale la Società cooperativa sociale Quadrifoglio di S. Margherita Belice è stata diffidata a trasmettere la documentazione attestante l'avvio del procedimento di affidamento dei lavori entro e non oltre 7 giorni pena la revoca del beneficio afferente il contributo;
Vista la nota prot. n. E/849 del 3 agosto 2009, con la quale la Società cooperativa sociale Quadrifoglio di S. Margherita Belice ha comunicato la rinuncia al contributo di che trattasi per insorte problematiche logistiche;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca del provvedimento di concessione e, quindi, del relativo contributo in favore della Società cooperativa sociale Quadrifoglio di S. Margherita Belice;
Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla formalizzazione della decadenza del beneficio in favore dei succitati enti ed al conseguente scorrimento della graduatoria dei comuni che hanno presentato progetti per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione, anche mediante la fornitura delle attrezzature e degli arredi, di asili nido o micro-nido comunali, così come previsto dal decreto n. 400/S7 del 17 febbraio 2005;
Considerato che a seguito della decadenza del beneficio per gli enti sopra citati si realizza un recupero in termini economici pari ad E 1.611.896,57, come evidenziato dalla tabella A allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
Vista la graduatoria delle istanze presentate dai comuni per il potenziamento e/o la realizzazione di asili nido o micro-nido comunali, allegata al succitato decreto n. 1357/S6 del 19 aprile 2006;
Ritenuto, quindi, di poter scorrere la graduatoria dei comuni per la realizzazione ed il potenziamento di asili nido o micro-nido comunali inserendo tra le iniziative ammesse a contributo quelle che vanno dalla posizione 59 alla 69 per un fabbisogno finanziario complessivo di E 1.698.498,18, comprensivo di E 76.404,82 quale integrazione del contributo a suo tempo assegnato al comune di Nicosia con il precedente scorrimento, il quale era stato ridotto rispetto alla richiesta originaria in ordine alla disponibilità finanziaria;
Considerato, comunque, che l'elenco delle nuove iniziative ammesse, approvato con questo provvedimento e riportato nella tabella B che ne costituisce parte integrante, e che comprende n. 10 ulteriori progetti oltre la citata integrazione per il comune di Nicosia, è subordinato alla formale accettazione del finanziamento da parte degli enti interessati ed in particolare del comune di Saponara, quale ultimo ammesso, a carico del quale è posto il maggior onere oltre a quello previsto di E 69.851,61 derivante dalla differenza tra la somma utile al finanziamento dei dieci progetti e dell'integrazione per il comune di Nicosia e l'importo recuperato a seguito della decadenza del beneficio a favore degli enti sopra citati;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover formalmente revocare i succitati provvedimenti di concessione già emessi in favore dei rispettivi enti per cui oggi si dispone la decadenza del beneficio attinente il contributo;
Ritenuto, quindi, di dover approvare l'elenco delle nuove iniziative ammesse a finanziamento presentate dai comuni per la realizzazione delle strutture in questione, fermo restando ulteriori scorrimenti della graduatoria in caso di mancata accettazione da parte dei nuovi enti destinatari inseriti in tale elenco;
Visto il bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, è disposta la decadenza del beneficio in favore degli enti indicati nell'allegata tabella A presenti nella graduatoria per la realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro con conseguente scorrimento della graduatoria dei comuni che hanno presentato progetti per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione, anche mediante la fornitura delle attrezzature e degli arredi, di asili nido o micro-nido comunali, così come previsto dal decreto n. 400/S7 del 17 febbraio 2005.

Art. 2

E' disposto lo scorrimento della graduatoria dei comuni che hanno presentato progetti per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione, anche mediante la fornitura delle attrezzature e degli arredi, di asili nido o micro-nido comunali, così come previsto dal decreto n. 400/S7 del 17 febbraio 2005, inserendo tra le iniziative ammesse a contributo quelle che vanno dalla posizione 59 alla 69 e contestuale integrazione del contributo in favore del comune di Nicosia per un fabbisogno finanziario complessivo di e 1.698.498,18, ricondotto ad E 1.611.896,57.

Art. 3

Tenuto conto che a seguito della decadenza del beneficio per gli enti sopra citati, di cui all'allegato A, si realizza un recupero in termini economici pari ad E 1.611.896,57 e che, invece, il fabbisogno finanziario afferente il suddetto scorrimento è pari ad E 1.698.498,18, il maggiore onere derivante da tale differenza è posto a carico dell'ultimo ente ammesso e presente in graduatoria, ovvero il comune di Saponara al quale viene assegnato un contributo di E 153.398,39 su una richiesta di E 335.000,00 con conseguente copertura, a carico dell'amministrazione comunale, di E 181.601,61.

Art. 4

E' approvata l'allegata tabella B, parte integrante del presente provvedimento, che presenta l'elenco delle nuove iniziative ammesse a finanziamento e che comprende n. 10 ulteriori progetti, oltre il contributo integrativo di E 76.404,82 in favore del comune di Nicosia, subordinato, comunque, alla formale accettazione di tale finanziamento da parte degli enti interessati ed in particolare del comune di Saponara, quale ultimo ammesso a carico del quale è posto il maggior onere oltre quello previsto di E 86.601,61 derivante dalla differenza tra la somma utile al finanziamento dei dieci progetti e della integrazione per il comune di Nicosia e l'importo recuperato a seguito della decadenza del beneficio a favore degli enti sopra citati ed indicati nell'allegata tabella A.

Art. 5

Per i motivi di cui in premessa è disposta la revoca dei decreti n. 1313 del 24 aprile 2007, n. 2592 del 20 agosto 2007, n. 2456 del 23 luglio 2007, n. 3562 del 21 novembre 2007 e n. 3313 del 7 ottobre 2008, con i quali sono stati concessi i contributi in favore della Società immobiliare Alis di Belpasso, della Società Calatina Terracotta di Caltagirone, dell'Azienda Trasporti di Messina, della Società cooperativa sociale Palikè di Palagonia e della Società cooperativa sociale Quadrifoglio di S. Margherita Belice per la realizzazione di un asilo nido o micro-nido aziendale per i quali viene disposta la decadenza di tale beneficio.

Art. 6

Alla copertura finanziaria delle iniziative inserite nell'allegata tabella B si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme impegnate con il decreto n. 3179/S6 del 23 ottobre 2006 sul cap. 183320 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99.
Palermo, 29 settembre 2009.
  CHINNICI 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 12 ottobre 2009 al n. 515.









(2009.43.2763)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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