REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 OTTOBRE 2009 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 settembre 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Premesso che:
-  con nota comunale prot. n. 31851 dell'11 novembre 2005, il dirigente protempore del settore urbanistica nel relazionare in ordine allo stato di disponibilità di aree per l'edilizia residenziale pubblica, ha comunicato a questo dipartimento di avere verificato che tutte le aree destinate a tale scopo dal piano regolatore generale vigente risultano essere esaurite;
-  con nota prot. n. 74928 del 20 dicembre 2005, il dirigente generale protempore del D.R.U. ha comunicato al comune di San Giovanni La Punta l'obbligo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, di dotarsi di piano di zona per l'edilizia economica e popolare;
Visto il foglio prot. n. 30132 del 4 novembre 2008, pervenuto il 5 novembre 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 12 novembre 2008 al n. 85456, con il quale il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla localizzazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata;
Vista la delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008 avente ad oggetto: "Variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni riguardante gli obblighi dei comuni in ordine alla dotazione di piani per l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata.";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008;
Vista l'attestazione datata 10 ottobre 2008, a firma del segretario generale del comune di San Giovanni La Punta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante l'acquisizione di n. 7 osservazioni e/o opposizioni, di cui una fuori termine, avverso la delibera n. 56/2008;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso la variante in argomento, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatte dal progettista, unitamente alla relazione contenente le determinazioni sulle stesse;
Vista la delibera consiliare n. 71 del 13 ottobre 2008, con la quale il consiglio comunale di San Giovanni La Punta ha dedotto le osservazioni presentate avverso la delibera n. 56 dell'11 agosto 2008;
Vista la nota prot. n. 27741 del 31 luglio 2008 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizioni, in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 286 del 23 dicembre 2008, con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 24 del 23 dicembre 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione
Il comune di San Giovanni La Punta in atto risulta dotato di vigente piano regolatore generale, approvato da questo Assessorato con decreto dirigenziale n. 498 del 22 giugno 2005.
La proposta di variante in argomento, redatta dall'ing. Marcello D'Amore, consiste nella localizzazione delle aree occorrenti a soddisfare il presunto fabbisogno decennale, relativo al periodo 2008-2018, di edilizia abitativa sociale, sulla base del dato previsto dal piano regolatore generale vigente, rilevabile dalla relazione tecnica illustrativa di un andamento di crescita di popolazione pari a 6.926 abitanti nel medesimo periodo.
Tenendo presente che al riguardo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 167/62 e dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, il fabbisogno di edilizia sociale non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quello complessivo previsto per l'edilizia residenziale, la proposta di variante in questione è stata dimensionata sulla base di un'insediamento di popolazione pari a 4.156 abitanti, su una superficie territoriale complessiva pari a 29 Ha.
Le aree costituenti la proposta di variante in esame (in totale trattasi di n. 20 aree distribuite in tutto il territorio comunale, da nord a sud) ricadono in zona di verde agricolo del piano regolatore generale vigente, e sono state individuate e segnate in colore rosso sull'elaborato grafico denominato "planimetria generale - tav. 1 - scala 1:5000".
La superficie totale delle medesime aree comprende le superfici destinate all'edificazione e quelle destinate alla viabilità ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie (verde e parcheggi pubblici).
La relazione tecnica illustrativa della proposta di variante in questione evidenzia che le aree già destinate dal piano regolatore generale vigente per l'edilizia sociale, e le aree oggetto della variante in esame, raggiungono complessivamente la quota del 51,3% del totale delle aree per l'edilizia residenziale e che, quindi, tale quantità rientra nei limiti prescritti dall'art. 3 della legge n. 167/62 e dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78.
L'individuazione così effettuata, e la localizzazione diffusa sul territorio comunale delle aree oggetto della presente proposta di variante, viene giustificata dal progettista con l'opportunità di evitare di concentrare gli interventi edificatori in un'unica ampia zona territoriale omogenea.
Le norme di attuazione della proposta di variante in questione prevedono i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
-  densità abitativa max: 140 ab./Ha.;
-  densità fondiaria max: mc./mq. 1,80;
-  altezza max: m. 10,50;
-  numero max dei piani: n. 3 fuori terra;
-  rapporto di copertura max: 1/3;
-  distanza minima tra fabbricati: m. 10;
-  distanza minima dai confini: m. 5;
-  distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti: m. 10;
-  verde pubblico: 4,5 mq./ab.;
-  parcheggi pubblici: 2,5 mq./ab.
Inoltre si fa presente che la relazione geologica, redatta dal geologo M. G. Concetta Catalano, evidenzia che nelle aree interessate dalla proposta di variante non sussistono condizioni, sia di carattere geologico-geomorfologico che di carattere idrogeologico-geotecnico, tali da limitarne l'idoneità alla realizzazione di progetti di interventi edificatori.
Avverso la proposta di variante in questione, adottata con delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008, sono state presentate le osservazioni e/o opposizioni delle ditte qui di seguito elencate:
-  Seminara Giuseppa;
-  Maccarrone Angela;
-  Massimino Giuseppe e figli s.n.c.;
-  Cooperativa Edilizia Orizzonte 82;
-  Consorzio Edilizio Meridionale;
-  Romeo Vincenzo;
-  E.C.G. Costruzioni s.r.l. (fuori termine).
Le suddette osservazioni e/o opposizioni sono state visualizzate nell'elaborato grafico denominato "planimetria generale - tav. 1 bis - scala 1:5.000".
Con delibera consiliare n. 71 del 13 ottobre 2008, sulla scorta sia delle deduzioni formulate dal progettista che delle considerazioni espresse dai dirigenti comunali dei settori urbanistica e lavori pubblici, il consiglio comunale ha accolto l'osservazione n. 3 suddetta ed ha respinto le restanti nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 (fuori termine) in elenco.
Considerazioni
Alla luce dell'esame degli atti e degli elaborati pervenuti e di quanto sopra descritto e premesso, si esprimono le seguenti considerazioni:
1)  l'iter amministrativo adottato dal comune per la variante in questione risulta regolare ai sensi di legge e la procedura risulta corredata della documentazione relativa alla pubblicazione, anch'essa da ritenersi regolare ai sensi di legge;
2)  le zone individuate e delimitate, costituenti la proposta di variante in esame, risultano dimensionalmente soddisfacenti del fabbisogno decennale relativo agli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata, la cui quantità rientra nei limiti prescritti dall'art. 3 della legge n. 167/62 e dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
3)  le zone localizzate, costituenti la proposta di variante in trattazione, presentano in linea di massima un carattere di contiguità con ambiti territoriali già edificati, serviti da viabilità, o già destinati all'edificazione dal piano regolatore generale vigente e pertanto si ritiene che posseggano le condizioni necessarie propedeutiche ad interventi di urbanizzazione;
4)  le aree individuate, per come risulta dallo studio agricolo-forestale annesso al piano regolatore generale, agli atti di questo dipartimento, non sono interessate da colture specializzate e pertanto sono state prescelte conformemente al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
5)  si ritiene condivisibile la scelta di limitare le aree per attrezzature e parcheggi a complessivi 7 mq./ab., distinti in 2,5 mq./ab. per parcheggi e 4,5 mq./ab. per verde attrezzato, strettamente funzionali ai nuovi insediamenti, atteso che nell'attuale piano regolatore generale la dotazione complessiva di aree per standards urbanistici è di circa 30 mq./ab.;
6)  occorre rilevare, comunque, che la localizzazione proposta comporta la formazione di aree residue e di spezzoni di terreno in zona di verde agricolo (che vengono evidenziati in colore blu da questo servizio nella tavola 1 - planimetria generale - scala 1:5.000) che rimangono interclusi o adiacenti a comparti destinati per l'edificazione residenziale: al riguardo si prescrive che detti residui e spezzoni di aree vengano inclusi nella delimitazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, ai fini dell'omogeneità delle aree di intervento individuate dalla presente proposta di variante;
7)  relativamente alle osservazioni e/o opposizioni presentate, effettuato l'esame delle medesime, si propone l'accoglimento dell'osservazione n. 3 in elenco e di respingere quelle di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 (fuori termine), in conformità con il parere espresso dal consiglio comunale con la delibera n. 71 del 13 ottobre 2008 di deduzione.
Per quanto sopra considerato, lo scrivente servizio esprime parere che la proposta di variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di San Giovanni La Punta con delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, finalizzata alla localizzazione delle aree da destinare per l'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata, in ottemperanza all'art. 16 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui al punto 3) delle considerazioni precedenti.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 164 dell'1 luglio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata l'impostazione complessiva della variante che scaturisce a seguito di specifica prescrizione impartita con nota del D.G. n. 74928 del 20 dicembre 2005, con cui il comune di San Giovanni La Punta è stato obbligato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, di dotarsi di piano per l'edilizia economica popolare.
Valutati, altresì, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio n. 24 del 23 dicembre 2008, che il Consiglio, in linea generale condivide;
Visti l'art. 59 della legge regionale n. 6/2009 e la relativa delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, secondo cui non sono soggette all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica le varianti agli strumenti urbanistici generali relative a piccole aree a livello locale, "con esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78, che non comprendano opere ed interventi soggetti alle procedure di V.I.A. o di valutazioni di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni".
Rilevato che:
-  il comune di San Giovanni La Punta è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 498 del 22 giugno 2005;
-  già a far data dall'11 novembre 2005 il comune ha comunicato che le aree destinate dal piano regolatore generale ad edilizia residenziale pubblica risultavano esaurite;
-  per quanto sopra, con la citata nota prot. n. 74928 del 20 dicembre 2005, questo dipartimento ha invitato il comune ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78, in ordine all'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di dotarsi di P.E.E.P.
Considerato che:
1) la variante adottata riguarda il cambio di classificazione urbanistica da verde agricolo a zona "C-E.P." di n. 20 aree localizzate in prossimità dei vari settori del centro abitato, tenendo conto, in primo luogo, delle opere di urbanizzazione già presenti o in previsione e della esistente viabilità;
2) il dimensionamento è stato effettuato sia in relazione al trend demografico, sia in funzione delle notevoli richieste da parte di imprese e cooperative edilizie ammesse a finanziamento per la realizzazione di programmi costruttivi ex legge regionale n. 86/81, come modificata dalla legge regionale n. 22/96, sia nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 71/78 circa l'estensione delle aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica rispetto alle aree di espansione residenziale presenti nel piano regolatore generale;
3) nel caso in esame, l'estensione totale delle aree previste per l'edilizia pubblica è di ha. 29, pari al 51,3% delle aree di espansione residenziale;
4) nelle more dell'esame della variante è pervenuta, per conoscenza, a questo D.R.U. la nota prot. n. 9350 del 10 novembre 2008 indirizzata al comune di San Giovanni La Punta, con cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha richiesto al comune di verificare la consistenza delle aree boscate individuata nello studio agricolo-forestale del piano regolatore generale in relazione alla "ricognizione delle aree boscate" individuate dalla medesima Soprintendenza nell'ambito della predisposizione dei piani paesistici;
5) il comune di San Giovanni La Punta, con nota prot. n. 7339 del 9 marzo 2009, ha trasmesso anche a questo D.R.U. lo studio agricolo forestale aggiornato per come richiesto dalla Soprintendenza di Catania che, con nota prot. n. 1990 del 2 aprile 2009, ha condiviso le risultanze di detto studio. Nella medesima nota la Soprintendenza ha rappresentato che, per le aree boscate di superficie inferiore alle estensioni previste dalla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della classificazione di "bosco", avrebbe attuato i principi di tutela dettati dall'art. 142, lett. g) del decreto legislativo n. 42 del 23 gennaio 2004 (codice dei beni culturali);
6) accertato dallo studio agricolo-forestale aggiornato che le aree individuate dalla variante non interessano le aree boscate di cui sopra né terreni sottoposti a colture specializzate o irrigue ex art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78, e ritenute, altresì, corrette le scelte progettuali sia in ordine al dimensionamento che alla localizzazione, si è dell'avviso di condividere le n. 20 aree oggetto della variante per come adottata dalla deliberazione consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008;
7) osservazioni ed opposizioni: sono pervenute n. 7 osservazioni entro i termini e n. 2 osservazioni direttamente a questo Assessorato.
Con deliberazione consiliare n. 71 del 13 ottobre 2008 è stata accolta soltanto l'osservazione n. 3.
Al riguardo, rilevandosi che il comune non ha provveduto a motivare adeguatamente il rigetto delle altre osservazioni, si è dell'avviso che le osservazioni nn. 1, 2 e 6 non si accolgono in quanto alludono genericamente ad irregolarità procedimentali.
Per quanto riguarda le seguenti osservazioni la loro attuazione resta subordinata all'approvazione di piani attuativi da redigere nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi adottati con la variante di che trattasi e con l'obbligo della cessione al comune di aree per attrezzature e servizi in misura di 18 mq. per ogni abitante insediato:
-  le osservazioni n. 4, Cooperativa Orizzonte 82, n. 7, ditta Condorelli Bruno e della Cooperativa Quadrifoglio, trasmessa direttamente a questo D.R.U., si accolgono in quanto interessano aree urbanizzate, limitrofe ad insediamenti preesistenti, e interessate da programmi costruttivi già proposti dalle medesime ditte al comune;
-  l'osservazione n. 5, della ditta C.E.M., in considerazione che riguarda un'area interessata da un programma costruttivo già trasmesso al comune e munito dei pareri della Soprintendenza e dell'ufficio del Genio civile, si accoglie parzialmente limitatamente all'area ricadente sulle particelle catastali nn. 1, 232, 233 e 234 suscettibili di immediata urbanizzazione;
-  osservazione cooperative San Martino des Porres, Miramare Progetto Casa, Egla e Max Kolbe, direttamente trasmessa a questo dipartimento, si accoglie con esclusione delle aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime il parere che la variante al piano regolatore generale di San Giovanni La Punta, adottata con delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008, finalizzata all'individuazione delle aree per il P.E.E.P., sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono.";
Vista la propria nota prot. n. 60244 del 4 agosto 2009, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di San Giovanni La Punta di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 164 dell'1 luglio 2009;
Vista la nota del comune di San Giovanni La Punta prot. n. 23480 del 17 agosto 2009, pervenuta il 21 agosto 2009 ed assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 24 agosto 2009 al n. 63859, di trasmissione della delibera n. 60 del 12 agosto 2009, con la quale il consiglio comunale ha condiviso ed accettato le determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 164 dell'1 luglio 2009;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 164 dell'1 luglio 2009, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 24 del 23 dicembre 2008, resa dall'unità operativa n. 5.1/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 164 dell'1 luglio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni riportate nel parere reso dall'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di San Giovanni La Punta, adottata con delibera consiliare n. 56 dell'11 agosto 2008, relativa alla localizzazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 164 dell'1 luglio 2009.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 24 del 23 dicembre 2008 reso dall'unità operativa n. 5.1/D.R.U.;
2)  voto n. 164 dell'1 luglio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 56 dell'11 agosto 2008;
4) delibera del consiglio comunale n. 71 del 13 ottobre 2008;
5) delibera del consiglio comunale n. 60 del 12 agosto 2009;
6)  relazione tecnica illustrativa;
7)  norme tecniche di attuazione;
8)  tav. 1 P.R.G. planimetria generale - scala 1:5.000.

Art.  4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  5

Il comune di San Giovanni La Punta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 2009.
  AGNESE 

(2009.38.2476)114
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DECRETO 18 settembre 2009.
Adempimenti attuativi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) - Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);
Considerato che l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, prevede che "le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente;
Visto il decreto n. 176/Gab. del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente della Regione siciliana;
Considerato che con l'art. 4 del sopra citato decreto n. 176/Gab. del 9 agosto 2007 è stato istituito, presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, il tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente, organismo collegiale al quale è stato affidato il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia, anche al fine di risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente nel territorio regionale;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
Visto il decreto n. 42/Gab. del 12 marzo 2008, con il quale sono stati attivati i Tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell'aria ambiente previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto 176/Gab. del 9 agosto 2007;

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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