REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 OTTOBRE 2009 - N. 47
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 25 settembre 2009.
Precisazioni e documentazione da produrre attestante il possesso dei requisiti per le agevolazioni in caso di mancato pagamento di rate scadute in dipendenza di mutui concessi per la prima casa (legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 30).

Con l'art. 30(1) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, limitatamente ai mutui concessi per l'acquisto o la costruzione della prima abitazione, esclusivamente ai sensi della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, sono state introdotte alcune agevolazioni in favore dei titolari di mutuo morosi, in dipendenza di rate scadute e non corrisposte.
Il legislatore regionale, al fine di contenere anche i disagi del perdurare della crisi economica che ha progressivamente coinvolto un numero crescente di cittadini interessati, in particolare laddove il comma 8 dell'art. 4 della richiamata legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, impone all'istituto mutuante, al verificarsi del mancato pagamento di solo due rate scadute e non corrisposte, l'applicazione di interessi moratori, con conseguente lievitazione del debito, e l'avvio delle azioni coattive di recupero, prodomiche della vendita all'asta dell'immobile ipotecato, ha ritenuto di intervenire nel merito, tipizzando e differenziando due forme di agevolazioni in dipendenza delle cause che non hanno consentito di corrispondere rate di ammortamento già scadute, quali:
a)  cause di gravi e sopravvenuti motivi (morte del beneficiario, indisponibilità di reddito per grave ed inabilitante malattia, perdita di occupazione stabile);
b)  cause varie.
Nei casi di rate scadute e non corrisposte, l'istituto mutuante, anche in ipotesi di procedura di esecuzione immobiliare avviata e non conclusa, informerà, dando contestuale comunicazione a questo dipartimento lavori pubblici, il mutuatario moroso, inoltrando copia della presente circolare e specificando distintamente l'importo delle rate scadute, l'ammontare degli interessi maturati, nonché le relative spese aggiuntive in ipotesi di procedura di esecuzione immobiliare avviata.
Questi avanzerà richiesta del beneficio al dipartimento lavori pubblici, servizio 3, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, dando comunicazione per conoscenza all'istituto di credito mutuante, proponendo una transazione del debito maturato delle rate scadute e non corrisposte, che preveda a carico dello stesso mutuatario la corresponsione di tutte le rate scadute, al netto degli interessi legali e di mora, nell'ipotesi di cause di mancato pagamento indicate al punto a), o incrementate dell'importo nella misura del 20% degli interessi legali e di mora maturati per cause diverse che hanno impedito il pagamento delle rate scadute.
Accertato il debito ed il possesso dei requisiti riconducibili al più volte citato art. 30 della legge regionale n. 6/2009, il dipartimento lavori pubblici autorizzerà il beneficio, inoltrando la proposta di transazione del mutuatario all'istituto mutuante per la definitiva sottoscrizione.
Al fine del rilascio della richiesta autorizzazione, il competente servizio 3 procederà a riscontrare le rate non corrisposte e i motivi del mancato pagamento, riconducibili alle cause di cui all'ipotesi a) e dimostrabili con la produzione della seguente documentazione:
Morte del beneficiario
E' autorizzato il beneficio con la presentazione del certificato di morte del beneficiario, nel quale è attestato l'evento del decesso. La certificazione deve contenere i dati relativi allo stesso, con nome, cognome, data e comune in cui è avvenuto il decesso.
Sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi ed inabilitanti malattie
Tale motivo è giustificato da comprovante certificazione del titolare dell'atto di mutuo o di componente a carico fiscale della malattia grave ed inabilitante, quali quelle indicate all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo del Ministero della sanità del 29 aprile 1998, n. 124, rilasciata dalla competente azienda sanitaria locale per comune, con la contestuale produzione della relativa documentazione fiscale. Si procederà all'autorizzazione dell'agevolazione nell'ipotesi che le spese sostenute, regolarmente dichiarate nella dichiarazione dei redditi anno 2008 e antecedenti e documentate dalle relative fatture e/o ricevute fiscali, documentino complessivamente una spesa sostenuta, pari almeno alla metà dell'importo complessivo delle rate scadute e non corrisposte.
Perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui
Presentazione della lettera di licenziamento o di cassa integrazione, rilevata da comprovante documentazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con allegata dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente e con allegato modello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E' beneficiario il lavoratore licenziato, con anzianità lavorativa di almeno 180 giorni solari complessivi (sono esclusi dal beneficio i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e dimissioni volontarie).
Nell'ipotesi non accolta di richiesta tendente ad ottenere i benefici di cui al punto a) della presente circolare, la richiesta sarà da intendersi presentata secondo i criteri del punto b).
Nel fare presente che questo Assessorato resta disponibile per ogni chiarimento, si invita l'istituto bancario convenzionato, al fine di monitorare il fenomeno dei mutuatari morosi, di comunicare entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente il numero dei soggetti morosi interessati.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (www.regione.sicilia.it/lavoripubblici).
  L'Assessore: BENINATI 



(1)  Per comodità di lettura si riporta il testo integrale dell'art. 30 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6: "...1. All'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, dopo il nono comma sono aggiunti i seguenti:
9bis)  I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge, che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati:
a)  morte del beneficiario;
b)  sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie;
c)  perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui.
9ter)  Nei casi elencati nel comma 9bis non si applicano gli interessi legali e di mora.
9quater)  In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute.".
(2009.39.2551)048
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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