REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 OTTOBRE 2009 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 22 settembre 2009.
Nuove norme sull'istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, di istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria della Regione siciliana;
Visti il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti e successive modifiche ed integrazioni", che ha attribuito alla Regione siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, nonché tutte quelle in materia di motorizzazione civile;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
Visto il punto 4 dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali, rep. n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, recante: "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci";
Visto il decreto 19 ottobre 2007 "Istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada";
Visto il decreto 19 novembre 2008: "Modifica del decreto 19 ottobre 2007, concernente istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada";
Ritenuto di dovere dare puntuale applicazione all'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 in funzione dell'attuale organizzazione degli uffici del dipartimento trasporti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Tenuto conto che le province regionali hanno manifestato interesse in ordine alle problematiche organizzative del settore dell'autotrasporto, anche allo scopo di offrire all'utenza un servizio più efficiente;
Atteso che le modifiche al decreto 19 ottobre 2007, contenute nel decreto 19 novembre 2008, hanno generato incertezze interpretative;
Ritenuto di dover stabilire le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 7, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale;

Decreta:
Art. 1
Abrogazione norme preesistenti

I decreti assessoriali 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008 sono abrogati.
Art. 2
Commissioni d'esame

Le province regionali istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni.
Le commissioni hanno il compito di svolgere gli esami per il conseguimento del titolo di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 395/2000.
Art. 3
Regolamento provinciale

Il regolamento dovrà prevedere i requisiti dei soggetti da ammettere agli esami, le modalità di presentazione delle domande, il numero minimo e massimo di candidati per ogni sessione d'esame, le modalità di effettuazione degli esami, i criteri di valutazione, il calendario delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento, le modalità di ripetizione dell'esame, quant'altro utile ad assicurare efficienza, trasparenza ed uniformità di trattamento.
Le norme regolamentari provinciali devono avere contenuti conformi alle direttive comunitarie, nazionali e regionali, vigenti in materia.
Il regolamento, al fine di garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, deve prevedere l'utilizzazione dei questionari e delle esercitazioni, contenuti nell'elenco generale dei quesiti per le prove d'esame di cui ai commi 1, lettere a) e b), ed i criteri di sorteggio degli stessi, resi pubblici dal dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Presso ciascuna commissione d'esame provinciale possono partecipare agli esami soltanto coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 395/2000, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, ed abbiano la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale in uno dei comuni della provincia.
Art. 4
Composizione delle commissioni d'esame

Le commissioni provinciali d'esame sono formate da esperti nelle materie d'esame, secondo la seguente composizione:
a) il dirigente della provincia del settore competente, od un suo delegato con qualifica di dirigente, che presiede la commissione;
b) un dirigente del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designato dal dirigente generale;
c) un funzionario direttivo del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designato dal dirigente generale;
d) un segretario scelto tra i dipendenti della provincia, con qualifica almeno di funzionario direttivo.
Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica 3 anni. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.
Le funzioni di segreteria della commissione saranno assicurate dal competente ufficio della provincia regionale.
Art. 5
Attestato di idoneità

La provincia rilascia, alla persona che ha superato l'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci, conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale modello, conforme a quello previsto dalla direttiva n. 98/76/CE, modificativa della direttiva n. 96/26/CE, dovrà essere adeguato ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate con successive direttive comunitarie.
Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci.
La provincia regionale deve trasmettere, anche per via telematica, l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato alla Regione siciliana, Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento trasporti, area 4tr, coordinamento uffici motorizzazione civile ed al Ministero dei trasporti e della navigazione, che provvede alla tenuta dell'elenco nazionale degli attestati rilasciati.
Art. 6
Gettone di presenza

Le province regionali stabiliscono l'importo del gettone di presenza da corrispondere a ciascun componente della commissione, per ogni seduta cui ha partecipato, e provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza con fondi del proprio bilancio.
Le province possono prevedere di porre a carico di ciascun candidato un onere, non superiore a quello corrispondente alla copertura dei costi connessi all'organizzazione degli esami ed alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti la commissione d'esame.
L'importo del versamento da porre a carico del privato dovrà essere prestabilito nel regolamento od in altro atto deliberativo e dovrà essere corrisposto mediante versamento su apposito capitolo del bilancio provinciale.
Art. 7
Norme transitorie

Al fine di evitare l'interruzione degli esami, le commissioni già istituite continuano ad operare per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Entro tale termine le province dovranno modificare la composizione della commissione adeguandola a quella prevista dall'art. 4 del presente decreto.
Le province, che non hanno ancora costituito le commissioni d'esame, dovranno provvedere entro il termine di cui al 1° comma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet: http:// www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/.
Palermo, 22 settembre 2009.
  STRANO 






(2009.38.2506)110
Torna al Sommariohome



*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 4 -  9 -  20 -  41 -  59 -  27 -