REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 OTTOBRE 2009 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 agosto 2009.
Disposizioni attuative specifiche della misura 311, azione A, Agriturismo -Programma di sviluppo rurale 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione n. C(2008)735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, di approvazione del contratto individuale del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, d.ssa Rosaria Barresi;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;
Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, che approva il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del succitato decreto n. 880 del 27 maggio 2009, un documento specifico che definisca obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione della misura 311, azione A, prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l'allegato "Disposizioni attuative specifiche della misura 311, azione A, Agriturismo", che è parte integrante del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

1. Sono approvate le "Disposizioni attuative specifiche della misura 311, azione A, Agriturismo" di cui all'allegato del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione della misura 311, azione A, Agriturismo, prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2009.
  BARRESI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, addì 9 settembre 2009, reg. n. 2, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 108.
Allegato

Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013, reg. CE n. 1698/2005
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO


Misure a investimento


Parte specifica


Misura 311, azione A Agriturismo

PREMESSA
Gli obiettivi dell'asse 3 sono quelli di migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e di promuovere la diversificazione delle attività economiche, al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali. Ambedue gli obiettivi mirano a frenare o arrestare i fenomeni di declino socio-economico e di conseguente abbandono delle aree rurali, da parte della popolazione.
La misura 311, diversificazione verso attività non agricole, si prefigge l'obiettivo di consolidare l'occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito della famiglia dell'imprenditore agricolo.
La misura è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008.
Inoltre, la misura è attivata nell'ambito del cosiddetto "pacchetto giovani", le cui disposizioni contengono specifiche deroghe e condizioni aggiuntive applicabili per la realizzazione degli investimenti.
Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici dell'azione A "Agriturismo".
Pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013, emanate dall'Autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/ Agricolturaeforeste/Assessorato.
1. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria pubblica della misura per l'intero periodo di programmazione è attualmente pari ad E 65.359.552,00, di cui una quota è riservata per l'attuazione del "pacchetto giovani".
2.  Obiettivi
La misura ha come obiettivo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nelle aree rurali, mediante il sostegno allo sviluppo di attività, in grado di consentire l'integrazione del reddito agricolo. In particolare, l'azione A è finalizzata ad incrementare la tipologia e la qualità dei servizi agrituristici offerti dagli operatori del settore, nonché ad elevare il numero delle aziende agrituristiche nelle zone rurali maggiormente disagiate.
3. Beneficiari
I beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - Parte generale, capitolo I. In ogni caso, costituisce requisito fondamentale l'attività di conduzione e gestione dei fondi dell'azienda agricola oggetto d'investimento, da parte dell'imprenditore agricolo beneficiario.
4. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
a) Fascicolo aziendale e nulla osta agrituristico
Possono accedere ai bandi dell'azione A gli imprenditori agricoli che hanno regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso un CAA convenzionato con AGEA.
Inoltre, i richiedenti devono risultare in possesso di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall'ispettorato provinciale agricoltura di competenza, per le attività oggetto d'investimento. Con riferimento alla didattica, il nulla osta dovrà comprendere anche l'attività di degustazione.
La superficie agricola utilizzata, risultante nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda, deve comprendere almeno quella in base alla quale è stato rilasciato o aggiornato il nulla osta agrituristico. In ogni caso, eventuali modifiche del fascicolo aziendale, dopo la presentazione della domanda telematica, non possono comportare diminuzioni del fabbisogno di lavoro agricolo, considerato ai fini della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
b)  Condizioni legate all'esercizio dell'attività agrituristica e a svantaggi strutturali
Qualora l'azienda agricola interessata sia localizzata nelle macro-aree B individuate nel PSR 2007/2013, ai fini dell'accesso all'azione A "Agriturismo" l'imprenditore deve esercitare, alla data di presentazione della domanda, un'attività agrituristica autorizzata dal comune competente, anche in forma di comunicazione d'inizio attività, inoltrata ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 17/2004.
Esclusivamente per le aziende che esercitano, al momento della presentazione della domanda, la sola attività didattica, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001, il requisito dell'attività già esistente si intende comprovato mediante presentazione di documentazione, attestante l'effettuazione di visite aziendali con finalità didattica nell'azienda medesima. In tali casi, resta confermato l'obbligo di acquisire il nulla osta agrituristico per l'attività didattica e di degustazione, come previsto al precedente punto a).
Considerato, fra l'altro, che per tali aree il PSR richiede anche la presenza di svantaggi strutturali nelle aziende oggetto d'intervento, nella relazione tecnico-agronomica allegata al progetto dovranno essere adeguatamente individuate le suddette condizioni di difficoltà strutturali.
Le condizioni di difficoltà strutturali, desumibili dai risultati del bilancio aziendale e da illustrare nella relazione agronomica in un apposito paragrafo, sono rappresentate da carenze strutturali dell'azienda, che di fatto inibiscono o limitano la redditività agrituristica e causano insoddisfacenti risultati economici dell'attività agricola. In particolare, con riferimento agli aspetti agrituristici, tali carenze possono essere identificate nella mancanza o insufficienza di strutture per il tempo libero e/o ricreative e/o didattiche, di dotazioni atte a contenere i costi di gestione (impianti per il risparmio idrico, impianti per la produzione di energia alternativa, impianti per la corretta gestione dei rifiuti), inadeguatezza della viabilità per l'accesso alle strutture o degli spazi esterni, insufficienza di posti letto. Il progetto, in ogni caso, deve essere finalizzato a risolvere le problematiche connesse all'esercizio agrituristico sopra descritte.
c) Classificazione in spighe
Con riferimento alle aziende agrituristiche già operanti con servizi di ospitalità (posti letto e/o agricampeggio), per la partecipazione ai bandi è obbligatorio il possesso della classificazione in spighe di cui al decreto di questo dipartimento datato 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 24 marzo 2006.
d)  Aree di applicabilità e inapplicabilità
L'azione è applicabile nelle macroaree C e D del PSR e nella macroarea B, con le limitazioni di seguito specificate.
Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura 311, azione A, le aziende agricole localizzate nelle macroaree A, indicate nel PSR. Nelle macroaree B del PSR, l'azione A non è applicabile per la realizzazione di nuove aziende agrituristiche e/o didattiche, nonchè nel caso di aziende già operanti prive di svantaggi strutturali. A riguardo, verrà considerata l'ubicazione dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica e/o didattica.
e)  Affidabilità del soggetto beneficiario
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i soggetti "inaffidabili" così come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - Parte generale, capitolo 3 "Domanda di aiuto".
f)  Requisiti del progetto
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo, definitivo, immediatamente cantierabile e completo della documentazione obbligatoria, di cui al successivo paragrafo 16, fatte salve le deroghe previste nell'ambito del "pacchetto giovani".
g)  Limiti per attività di ristorazione e ospitalità
Considerati l'esiguità della disponibilità finanziaria e gli indirizzi del piano regionale agrituristico in merito alla qualità dell'offerta agrituristica, le aziende agrituristiche di nuova costituzione non possono prevedere la creazione di servizi di ristorazione e/o ospitalità di dimensione superiore a 150 posti tavola e/o 55 posti letto. Parimenti, le aziende già autorizzate dai comuni per servizi di ristorazione e/o ospitalità non possono richiedere contributi per incrementare ulteriormente tali servizi, in misura superiore a 150 posti tavola e/o 55 posti letto complessivi (compresi quelli già esistenti).
Con riferimento all'offerta di ospitalità in spazi aperti, le aziende di nuova costituzione non possono prevedere la creazione di piazzole in numero superiore a 20 e bungalow in legno per non oltre 25 posti letto e con incidenza non superiore al 20% della superficie complessiva delle piazzole. Di conseguenza, le aziende già autorizzate dai comuni per servizi di agricampeggio non possono richiedere contributi per incrementare ulteriormente tali servizi, in misura superiore a 20 piazzole (comprese quelle già esistenti) e per realizzare bungalow, oltre i limiti sopra precisati. Inoltre, non sono ammissibili le domande presentate da aziende di nuova costituzione, con investimento esclusivamente finalizzato al servizio di ristorazione o alla sola attività didattica. A riguardo, il servizio di ristorazione dovrà essere affiancato da una ricettività minima aziendale di almeno 10 posti letto in camere o appartamenti. Infine, non sono ammissibili progetti presentati da aziende già operanti con la sola attività didattica, concernenti miglioramenti ed incrementi di tale attività, che prevedono investimenti localizzati nelle macroaree C e D del PSR, in quanto finanziabili con l'azione C della misura 311.
h)  Cumulabilità in regime de minimis
Il regolamento CE n. 1998/2006 prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dal settore interessato. Pertanto, le imprese che hanno già beneficiato di aiuti in regime "de minimis" potranno ottenere con il PSR aiuti pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro e quello ricevuto in precedenza conformemente alle limitazioni imposte dal regolamento CE n. 1998/2006.
5. Investimenti ammissibili
I progetti presentati in adesione alla misura 311, azione A, possono comprendere gli investimenti ammissibili di seguito descritti, purché compatibili con le attività incluse nel nulla osta agrituristico rilasciato dagli IPA, limitatamente ai fabbricati e agli spazi esterni nello stesso individuati, e con le autorizzazioni degli enti competenti. In ogni caso, ai fini del finanziamento pubblico, devono essere rispettati i massimali di spesa indicati nel successivo paragrafo 12.
a) Ristrutturazione, recupero, riqualificazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad attività agrituristiche, comprese quelle didattiche e di degustazione
Interventi sul patrimonio edilizio per finalità agrituristiche
Gli interventi edilizi ammissibili ad aiuto devono essere realizzati nei limiti di cui all'art. 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.
La ristrutturazione, l'adeguamento, il restauro e il risanamento dei fabbricati aziendali esistenti, come definiti dall'art. 20, commi b, c e d, della legge regionale n. 71/78, nonché dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (recepita con l'art. 14 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 17/2004) e dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4174 del 7 agosto 2003 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003), devono essere realizzati mediante: opere di consolidamento statico e strutturale; il rifacimento di parti strutturali mancanti o obsolete; la ridistribuzione degli spazi interni; il rifacimento delle murature, dei tramezzi, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, degli intonaci, dei marmi, delle coloriture, delle impermeabilizzazioni, delle coibentazioni e delle opere di finitura. Sono, altresì, consentiti interventi necessari al cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, qualora necessario. Come sopra precisato, i fabbricati aziendali oggetto dell'intervento devono essere preesistenti, tuttavia è consentita, nell'ambito della volumetria esistente, la realizzazione di solai o soppalchi, purché autorizzati dal comune competente.
Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 20, comma a, della legge regionale n. 71/78, nonché le opere relative agli ampliamenti e sopraelevazioni, ad eccezione di quanto di seguito precisato.
Sono, altresì, esclusi dall'aiuto pubblico gli interventi su fabbricati totalmente diruti e quelli relativi a fabbricati o porzioni di essi ordinariamente destinati all'attività agricola primaria o ad uso abitativo, anche temporaneo, dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.
-  Tutte le opere edili ed assimilate destinate all'ospitalità devono rispondere ai requisiti previsti per il rilascio della certificazione di agibilità e, pertanto, devono rispettare i parametri fissati dai regolamenti edilizi comunali. Inoltre, qualora previsto dalle vigenti normative, gli interventi sono subordinati al rilascio di concessione e/o autorizzazione edilizia da parte del comune, nonché all'assolvimento degli obblighi per l'inizio lavori (deposito dei calcoli al Genio civile), nel rispetto della semplificazione introdotta dalla legge regionale n. 7/2003, art. 32.
In deroga alla normativa sopra esposta, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, gli imprenditori agricoli professionali possono ampliare i fabbricati adibiti a propria residenza per l'uso agrituristico (compreso quello didattico), esclusivamente per la costituzione di nuove aziende con ospitalità non superiore a 10 posti letto. A tal fine, i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi. Entro tali limiti e condizioni, gli ampliamenti possono essere oggetto di aiuto pubblico, così come previsto dalla misura. Tale deroga, tuttavia, deve essere espressamente prevista nel nulla osta agrituristico ispettoriale e nell'atto concessivo rilasciato dal comune competente.
Per quanto concerne la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici, le stesse possono essere consentite se giustificate in termini di economicità e funzionalità, rispetto a un intervento di recupero del manufatto esistente, a condizione che siano mantenute le precedenti volumetria e sagoma.
In ogni caso, gli interventi sui manufatti edili, compresi gli ampliamenti sopra precisati, devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie e con l'impiego di materiali tradizionali della zona. E' consentito il reimpiego dei materiali esistenti purché il prezzo, da determinarsi anche tramite analisi, non superi quello previsto per la realizzazione con materiale di primo impiego.
Nel caso di zone sottoposte a vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici o altro, dovrà essere acquisito il preventivo parere degli enti competenti.
Caratteristiche delle camere, degli appartamenti e locali comuni
Le camere destinate all'ospitalità devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970 per le camere a un posto letto (mq. 8 e metri cubi 24). Con riferimento alle camere con posti letto superiori a uno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 in materia di agriturismo, le misure minime sono così determinate: mq. 12 per due posti letto, mq. 16 per tre posti letto, mq. 20 per quattro posti letto; in ogni caso le camere, che non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili e/o a scomparsa, devono essere adeguate a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e superamento delle barriere architettoniche.
Devono, inoltre, essere assicurati i requisiti obbligatori previsti dal decreto di classificazione in spighe degli agriturismi 28/2/2006 di questo Assessorato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 24 marzo 2006, ed eventuali successive modifiche.
In ogni caso, sono da rispettare i seguenti requisiti minimi per ogni camera: acqua corrente calda e fredda, impianto di riscaldamento (si prescinde da tale requisito nel caso in cui l'attività è limitata alla stagione estiva), condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione (si prescinde da tale requisito nel caso in cui la struttura sia ubicata in località montana), servizi igienici completi di lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, w.c. con cacciata di acqua (almeno un servizio igienico completo ogni 4 posti letto o frazione), impianti idro-elettrici conformi alle norme sulla sicurezza. L'arredamento deve essere confortevole e adeguato, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona.
Nel caso di appartamenti, i monolocali destinati all'ospitalità ed attrezzati per le funzioni di pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico obbligatorio, di mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.
Le unità abitative, composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti, al netto del servizio igienico:
a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 fino a due ospiti, mq. 9 fino a tre ospiti, mq. 10 fino a quattro ospiti;
b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 se ad un posto letto, mq. 19 se a due posti letto, mq. 26 se a tre posti letto, mq. 33 se a quattro posti letto;
c) camere da letto mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.
Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto non sovrapponibili, mentre il numero dei servizi igienici non potrà essere inferiore a 1 per ogni 6 posti letto.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo.
I locali comuni (da adibire ad es. per lettura, svago etc.) devono essere dotati di impianto di riscaldamento o camino (si può prescindere da tale requisito nel caso in cui l'attività è limitata alla stagione estiva), condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione (si può prescindere da tale requisito nel caso in cui la struttura è ubicata in località montana). Le dimensioni e le dotazioni di sicurezza dovranno essere adeguate al tipo di utilizzo.
Somministrazione dei pasti
I locali destinati alla preparazione dei pasti (cucine e laboratori) dovranno possedere tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa, nel rispetto delle procedure di dichiarazione inizio attività (decreto Assessorato della sanità 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 21 marzo 2008). Sono fatte salve eventuali deroghe previste dagli enti competenti per il settore agrituristico, anche in rapporto alle dimensioni dell'attività di somministrazione.
Preferibilmente ubicati a piano terra, i suddetti locali devono trovarsi in posizione tale da agevolare gli approvvigionamenti delle materie prime e l'allontanamento dei rifiuti, evitando la destinazione a zona di transito verso altri locali.
Attività didattica
Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo in materia d'interventi sul patrimonio edilizio, per l'attività didattica la dotazione minima di servizi igienico-sanitari, anche prefabbricati, deve essere adeguata al numero di visitatori ricevibili e comprendere almeno una toilette e un lavabo utilizzabili da soggetti parzialmente abili, ferme restando le eventuali prescrizioni dell'azienda unità sanitaria locale competente.
L'approvvigionamento idrico deve essere garantito in misura di almeno 1.000 litri di acqua potabile, da rendere disponibile con punti di erogazione posizionabili anche all'esterno dei locali aziendali; il rimanente fabbisogno di acqua per i servizi igienici, anche non potabile purché batteriologicamente pura, deve essere in misura adeguata al numero previsto di visitatori al giorno.
In linea generale, sono ammissibili tutti gli interventi edilizi e gli adeguamenti finalizzati all'ottenimento dell'accreditamento di cui al decreto 1 aprile 2009 in materia di fattorie/aziende didattiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2009, compresa la costituzione di spazi espositivi da dedicare alla mostra di attrezzature rurali.
b)  Realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all'attività agrituristica; installazione e/o ripristino degli impianti
Sono ammessi l'installazione e/o il ripristino degli impianti idrici, fognari, igienico-sanitari, elettrici, termici, di sicurezza (compresi sistemi di allarme antifurto), antincendio e telefonici.
Per tali interventi dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed ambiente.
A riguardo, tutti gli impianti dovranno essere dotati di apposita certificazione. In particolare, per l'impianto elettrico dovrà essere rilasciata la certificazione della regolare esecuzione ai sensi della legge n. 46/90 ed eventuali successive modifiche, mentre per gli impianti antincendio dovrà essere prodotta l'apposita certificazione rilasciata dal comando provinciale dei vigili del fuoco, salvo le deroghe previste dalla normativa vigente.
In particolare, nel caso di realizzazione di nuove aziende agrituristiche, il progetto dovrà evidenziare le modalità di reperimento e accumulo della risorsa idrica necessaria per l'esercizio dell'attività.
Non sono ammissibili a contributo gli impianti a servizio dei locali e delle zone destinate esclusivamente all'attività agricola primaria.
Con riferimento alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi, prevista dalla misura, gli stessi dovranno essere di limitata dimensione e strettamente commisurati alle reali esigenze. Nello specifico, tali volumi devono essere destinati esclusivamente a locali tecnici per la collocazione di apparecchiature necessarie al funzionamento d'impianti idrici, fognari, igienico-sanitari, elettrici, termici, antincendio e telefonici. Potranno, inoltre, essere presi in considerazione anche impianti speciali, con particolare riguardo a quelli finalizzati al risparmio energetico e al contenimento dell'impatto ambientale.
Un'ulteriore possibilità consiste nella realizzazione di nuovi volumi da destinare a servizi igienici, con eventuali spogliatoi annessi, finalizzati allo svolgimento di attività sportive, ricreative e didattiche e dimensionati tenendo conto dei limiti autorizzati. Le strutture, anche prefabbricate, dovranno rispondere a criteri di basso impatto paesaggistico.
c)  Opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e dalla circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669, con la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001. In particolare, come previsto dal suddetto decreto, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 2 stanze con caratteristiche di accessibilità per i disabili, in presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Tuttavia, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali degli edifici aziendali e al numero delle stanze in cui è prevista l'ospitalità, gli uffici istruttori valuteranno la possibilità di limitare ad una stanza la suddetta accessibilità. Tale possibilità resta, in ogni caso, subordinata a successivo parere della competente autorità sanitaria.
Gli eventuali adeguamenti alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi devono essere funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche già presenti o da avviare.
d)  Acquisto di attrezzature, arredi, corredi, nonché attrezzature info-telematiche per l'accesso a collegamenti a banda larga
L'acquisto delle dotazioni necessarie all'espletamento delle attività agrituristiche è consentito in misura coerente con i limiti indicati nel nulla osta ispettoriale e nelle autorizzazioni preventive degli enti competenti. Potranno, pertanto, essere considerati ammissibili gli investimenti per l'arredo e corredo delle camere, della sala per somministrazione dei pasti e per i locali connessi alle attività, compresa la didattica.
Nelle camere per l'ospitalità la dotazione minima, nel rispetto dei requisiti obbligatori previsti dal già citato decreto di classificazione in spighe degli agriturismi, deve essere costituita da almeno: letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano, una sedia per posto letto, cestino rifiuti, specchio, lampade, appliques da comodino.
I servizi igienici all'interno delle camere devono avere una dotazione minima di specchio con presa di corrente, mensola, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona. Inoltre devono essere dotati di cestino rifiuti, scopettino e tappetino da bagno. La biancheria e i corredi dovranno essere commisurati al numero dei cambi.
Gli appartamenti destinati all'ospitalità devono essere arredati e corredati con le seguenti dotazioni minime: letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili; armadi, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino; tavolo per i pasti con numero di sedie pari al numero di persone ospitabili. La zona cottura deve essere dotata di cucina ad almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti, batteria da cucina, accessori (coltelli da cucina, zuccheriera, caffettiera, scolapasta, mestolo, insalatiera, grattugia, spremiagrumi, apribottiglie/cavatappi, apriscatole, bricco, etc.), pattumiera, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina. Inoltre, per ogni persona ospitabile devono essere previsti 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina. I bagni devono avere la stessa dotazione minima prevista per le camere.
Sono considerate ammissibili anche le dotazioni per gli spazi esterni, ivi comprese quelle per le attività ricreative e sportive, con esclusione del materiale di consumo.
Dotazioni per la didattica
Con riferimento all'attività didattica, è ammissibile l'acquisto di attrezzature e arredi strettamente connessi alle effettive necessità delle proposte didattiche programmate (supporti visivi e multimediali, computer, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici etc.); arredo e attrezzatura da destinare a piccole sale per "laboratori del gusto e/o degli aromi", la degustazione e l'assaggio di prodotti tipici; acquisto di attrezzature, di modesta entità, per finalità dimostrative dei processi di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, non utilizzabili per finalità commerciali e/o di ristorazione.
Attrezzature info-telematiche
Il finanziamento di attrezzature per l'accesso a collegamenti a banda larga è subordinato alla dimostrazione, in sede progettuale, della funzionalità, della necessità e della congruità di tali investimenti per l'esercizio delle attività, inoltre devono essere individuati gli obiettivi che si intendono conseguire nella fase gestionale. In particolare, sono da privilegiare gli scopi pubblicitari-promozionali su web e l'attivazione di modalità di prenotazioni telematiche.
e)  Realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale gestione dei rifiuti e per l'auto-approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
In tale categoria di opere, sono compresi tutti gli investimenti fissi e mobili finalizzati al contenimento dell'utilizzo della risorsa idrica, al risparmio energetico, alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività agrituristiche e all'autoapprovvigionamento energetico, anche in conformità alle decisioni della Commissione europea nn. 2003/287/CE e 2005/338/CE, concernenti il marchio di qualità ecologica dei servizi ricettivi e dei campeggi.
A titolo indicativo, si riportano alcune tipologie d'investimento finanziabili.
Risparmio idrico
-  limitatori di flusso per rubinetti e docce;
-  tabelle informative nei bagni;
-  cestini per rifiuti nelle toilette;
-  caratteristiche specifiche degli elettrodomestici;
-  sistemi di annaffiatura degli spazi verdi temporizzati e ad alta efficienza;
-  trattamento delle acque reflue;
-  sistemi di fitodepurazione;
- sistemi di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque piovane per scopi che non richiedono la potabilità;
- utilizzo di acqua riciclata.
Risparmio energetico
-  approvvigionamento di energia elettrica, esclusivamente per le finalità aziendali, da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaico, eolico, nonché da carburanti ottenuti da produzioni vegetali (vedasi anche circolare Agenzia delle entrate direzione centrale n. 32/E del 6 luglio 2009);
-  isolamento degli edifici e architettura bioclimatica (es. tetti ricoperti da erba e piante);
-caldaie ad elevato rendimento;
-elevata efficienza energetica degli impianti di condizionamento;
-  elevato livello d'isolamento termico degli infissi;
-  spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e condizionamento a finestre aperte;
-  spegnimento automatico delle luci;
-  riscaldamento delle piscine da fonti di energia rinnovabile. Sistemi di copertura temporanea delle piscine per evitare il raffreddamento dell'acqua;
-  caratteristiche specifiche degli elettrodomestici;
-  elevata efficienza energetica delle lampadine.
Gestione dei rifiuti
-  contenitori per la raccolta differenziata e relativi avvisi nelle stanze;
-  attrezzatura per la raccolta e il compostaggio dei rifiuti organici provenienti dall'attività di ristorazione e dai residui vegetali provenienti dagli spazi a verde;
-  sistemi di separazione dei grassi nei locali cucina e successiva raccolta e smaltimento.
f)  Investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture, necessari all'ottenimento della certificazione di qualità dei servizi ricettivi
Sono ammissibili i costi relativi a investimenti materiali, necessari per il conseguimento del marchio comunitario di qualità ecologica dei servizi ricettivi e dei campeggi, in conformità alle decisioni della Commissione europea nn. 2003/287/CE e 2005/338/CE, nonché per la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001.
A riguardo, non sono ammissibili i costi dei servizi erogati dagli organismi di certificazione, registrazione e per l'assegnazione del marchio suddetto.
g)  Sistemazione e adeguamento: di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio compresi i servizi igienici e bungalow in legno; di spazi esterni a verde; di viabilità aziendale di accesso e percorsi per gli ospiti
Agricampeggio
L'ospitalità ai campeggiatori, in conformità ai parametri di classificazione dei campeggi di cui alla legge regionale n. 14/82, può essere effettuata in una o più aree in appositi spazi aperti. Ogni piazzola deve essere destinata a un singolo equipaggio (costituito da non più di 4 persone) e possedere una superficie minima pari a mq. 50 e massima di mq. 100. Inoltre, deve essere dotata di prese di corrente elettrica in conformità alle normative Enpi-Cei e predisposta per la sosta di tende, carrelli-tenda, caravan e autocaravan.
Possono essere realizzate opere di sistemazione del suolo, in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e per consentire un'agevole percorribilità ai veicoli anche con traino. E', altresì, consentita la realizzazione di siepi, recinzioni e delimitazioni, purché a basso impatto ambientale, e la realizzazione di opere di zone ombreggiate, con specie di tipo autoctono o apprestamenti artificiali a basso impatto, per una superficie minima del 20% e massima dell'80% di quella totale. Sono, inoltre, ammissibili le opere relative all'impianto irriguo, destinato al mantenimento delle essenze impiantate e di eventuali zone inerbite.
I servizi igienico-sanitari, anche prefabbricati, devono rispondere a requisiti di igiene, e, pertanto, essere realizzati con materiali idonei, duraturi nel tempo e facilmente lavabili. La dotazione minima deve essere di un gabinetto ogni 12 ospiti, un lavabo ogni 12/20 ospiti e una doccia ogni 20/40 ospiti. Ogni servizio igienico deve essere dotato di chiusino a pavimento, specchio e prese di corrente. Almeno il 20% delle docce e dei lavabi deve essere dotato di acqua calda. Devono, altresì, essere previsti punti per la pulizia di stoviglie e biancheria, con un minimo di un lavello per le stoviglie e uno per la biancheria, ogni 20 ospiti.
L'approvvigionamento idrico deve essere garantito in misura di almeno 50 litri di acqua potabile al giorno per persona; il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, deve essere in misura di almeno 60 litri al giorno per persona. Per le acque reflue, si utilizzeranno impianti di depurazione, ai sensi della normativa regionale e nazionale.
La viabilità interna e le aree destinate al parcheggio degli automezzi, da realizzarsi con materiali a basso impatto ambientale nel pieno rispetto dell'ambiente rurale, devono essere dotate di illuminazione notturna, impianti antincendio e segnaletica.
Nell'ambito delle strutture ricettive dell'agricampeggio sono ammissibili a finanziamento bungalow prefabbricati in legno, la cui capienza complessiva non può superare 25 posti letto, destinati all'ospitalità ed eventuali spazi comuni. I bungalow possono essere dotati di un patio per il soggiorno, corredato da tavolo e sedie e di una zona cottura esterna dei cibi.
In ogni caso lo spazio esterno di pertinenza deve essere non inferiore alla superficie coperta, che non può superare 7 mq. per persona. Si ribadisce, inoltre, che l'incidenza dei bungalow non può eccedere il 20% della superficie complessiva destinata alle piazzole.
Sistemazione di spazi esterni e viabilità
Tali interventi possono consistere in:
-  realizzazione di spazi per parcheggio con materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico (sono esclusi materiali bituminosi e battuto cementizio);
-  camminamenti per il transito e spazi per la sosta dei visitatori con relativa segnaletica in legno, limitati alle zone visitabili e al servizio degli ospiti;
-  sistemazione a verde, compresi l'acquisto e la messa a dimora delle essenze vegetali, la sistemazione del terreno ed impianti d'irrigazione connessi;
-  attrezzature per la fruizione degli spazi aperti;
-  impianti d'illuminazione esterna;
-  ripristino e recupero della viabilità aziendale d'accesso alla struttura agrituristica, comprese eventuali opere di delimitazione (es. muretti in pietra), da realizzare con materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico.
h)  Opere e attrezzature finalizzate ad ampliare l'offerta dei servizi agrituristici, punti vendita di prodotti aziendali non agricoli
Gli investimenti di cui al presente paragrafo sono ammissibili esclusivamente se realizzati in connessione all'offerta di ospitalità e/o ristorazione.
In particolare, possono essere realizzate all'aperto o in locali esistenti nell'ambito dell'azienda, delle zone da destinare ad attività ricreative, sportive, culturali, divulgative, didattiche, ludiche ed escursionistiche, per il benessere psicofisico, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico e con l'utilizzo di materiali e strutture a basso impatto ambientale.
Gli spazi esterni di pertinenza aziendale devono essere dotati di segnaletica di riconoscimento.
Attività ludiche ed escursionistiche
Per quanto concerne le zone attrezzate a parco giochi bambini esse devono essere delimitate da apposita recinzione e dotate di strutture ludiche conformi alla normativa CE, in buono stato di funzionalità e praticabilità.
Possono essere, inoltre, realizzati percorsi fruibili a tema (es. percorsi salute), dotati della necessaria attrezzatura, sentieri aziendali e piste ciclabili con finalità escursionistiche.
Attività sportive e ricreative
E' ammessa la realizzazione di strutture destinate all'attività sportiva non agonistica e ricreativa, complete delle necessarie attrezzature per praticare le attività previste, quali: campi da gioco, in terra battuta o altro sottofondo idoneo all'attività, aventi le dimensioni usualmente previste, campi di bocce, tiro con l'arco, minigolf. Non sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di articoli sportivi d'uso corrente per l'espletamento delle attività sportive (palloni, racchette da tennis etc.).
Le piscine potranno essere ammesse a finanziamento a condizione che nella struttura sia prevista l'ospitalità (pernottamento) e siano rispettate le indicazioni contenute nell'atto d'intesa del Ministero della sanità fra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 31 marzo 2003, come sviluppato nella disciplina interregionale delle piscine, approvato dal coordinamento interregionale prevenzione in data 22 giugno 2004. In ogni caso, la superficie massima della vasca non deve superare mq. 200 e deve essere commisurata alla consistenza degli ospiti che usufruiscono dei servizi agrituristici, con un coefficiente minimo di mq. 2 e massimo di mq. 6 per persona. Nel caso di superamento di tali limiti in fase realizzativa, è ammessa una tolleranza massima del 10%, fermo restando la finanziabilità dell'opera entro le suddette dimensioni massime.
Si precisa che la suddetta superficie massima di mq. 200 non comprende l'eventuale vasca destinata ai bambini, nonché le scalinate d'accesso e isole a verde.
La profondità della vasca non deve essere superiore a metri 1,10 per almeno 1/3 dell'intera superficie della piscina, che dovrà essere realizzata senza implicare un impatto ambientale negativo sul paesaggio circostante, mediante accorgimenti progettuali che prevedano anche l'impiego di materiali tipici per i rivestimenti esterni e le finiture, nonché l'adozione di tecniche di mascheramento realizzate con materiale vegetale vivo e di specie autoctone.
Con riferimento all'equiturismo, è ammissibile l'acquisto di attrezzature per tali attività.
I box per il ricovero dei cavalli e le strutture per la conservazione delle attrezzature dovranno essere del tipo prefabbricato in legno, eventualmente mascherati da idonea vegetazione. I box, di dimensione non superiore a mt. 4 x mt. 4, dovranno essere dotati di tazzetta per abbeveraggio e mangiatoia.
E' ammissibile, inoltre, la realizzazione di maneggi, di dimensione non superiore a 1.500 mq..
Per quanto concerne la pesca sportiva, potranno essere oggetto di finanziamento i seguenti interventi:
-  riattamento di laghetti, di dimensioni complessive non eccedenti 3.000 mq., opportunamente recintati;
-  impianto di immissione, filtraggio e depurazione acqua, con esclusione delle opere di reperimento della risorsa idrica;
-  realizzazione di una struttura prefabbricata in legno per guardiania e ricovero attrezzatura.
Con riferimento al cicloturismo, gli interventi ammissibili nell'ambito aziendale consistono in:
-  creazione di percorsi attrezzati in fondo naturale stabilizzato di larghezza massima di mt. 1,80, dotati di segnaletica, sistemi di sgrondo dell'acqua piovana, aree di sosta attrezzate e, ove possibile, di punti d'acqua;
-  acquisto di biciclette in numero non superiore a 10 e confacente all'attività prevista;
-  realizzazione di una struttura prefabbricata in legno per la conservazione di biciclette e relativa attrezzatura.
Benessere psicofisico
In presenza di servizi di ospitalità, possono essere realizzati centri benessere, strutture per attività psicofisiche e antistress, destinati agli ospiti, localizzati nei fabbricati aziendali esistenti (fatte salve le deroghe già precisate) o in strutture prefabbricate in legno di ampiezza massima di 50 mq., con caratteristiche di basso impatto paesaggistico e consone all'ambiente rurale.
Sono ammissibili le spese per gli arredi, i corredi e le attrezzature, l'acquisto e la posa in opera delle eventuali strutture prefabbricate, nonché gli interventi di adeguamento dei locali aziendali.
Servizi e investimenti per la didattica
Con riferimento alla didattica, possono essere realizzate all'aperto delle zone da destinare a tale attività, opportunamente arredate e inserite nel contesto paesaggistico, con l'utilizzo di materiali e strutture a basso impatto paesaggistico. E' ammissibile, inoltre, la creazione di aree attrezzate da utilizzare per finalità di ristoro, eventualmente riparate dai raggi solari per mezzo di tettoie e/o gazebi in legno.
Gli spazi esterni per il transito dei visitatori, il punto di ricezione, l'area circostante gli edifici destinati all'attività didattica e l'area parcheggio devono essere dotati di segnaletica di riconoscimento.
Sono,inoltre, ammissibili i seguenti investimenti:
-  esclusivamente nelle aziende zootecniche, minizoo per razze animali autoctone con superficie interessata non superiore a 2.000 metri quadrati, compresi recinzione, ricoveri e attrezzatura. Non è ammissibile l'acquisto dei capi. In ogni caso, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa in materia d'igiene e benessere degli animali;
-  realizzazione di giardini botanici di ampiezza massima pari a 3.000 metri quadrati, con specie e varietà tipiche della flora mediterranea e autoctona. Non potranno essere ammesse più di 5 piante per singola specie, mentre nessun limite è previsto per il numero di specie, purché vengano redatte dettagliate schede botaniche, successivamente da utilizzare per i cartellini e le tabelle esplicative. A riguardo, le tipologie di spesa ammissibili sono: lavori preparatori del terreno e concimazione di fondo; delimitazione dei settori; sentieristica interna all'area; acquisto e messa a dimora delle essenze vegetali, compresi tutori, pergolati, ecc.; acquisto cartellini d'identificazione e tabelle esplicative; impianto irriguo, ove necessario, con esclusione della realizzazione ex novo di opere per l'approvvigionamento idrico; realizzazione di piccoli laghetti o stagni per le piante acquatiche rientranti nella flora mediterranea e autoctona.
Attività culturali e divulgative
Per tali finalità, possono essere creati spazi espositivi concernenti la civiltà rurale, con raccolte di attrezzi ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati multimediali.
Sono, inoltre, ammissibili attrezzature e arredi finalizzati ad attività culturali riservate agli ospiti, quali ad esempio attività corsuali di breve durata, comprese nell'offerta di ospitalità, con particolare riguardo alle tematiche ambientali e alla riscoperta delle tradizioni rurali (piante officinali, micologia, aspetti faunistici e floristici, erbe commestibili, gastronomia, etc.).
6. Spese ammissibili - varianti
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti (180 giorni) alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
-  opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009);
-  opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa;
-  tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione. A riguardo, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
-  opere in economia, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013;
-  acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013;
-  spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006.
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12%:
-  spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori (onorari dei tecnici), nei limiti previsti nel vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009);
-  spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato all'investimento e spese per garanzie fidejussorie, nonché per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta.
Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuate con pagamenti rientranti nelle modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
Varianti e adeguamenti progettuali
Con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013". Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'ufficio istruttore, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.
Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%. Tale deroga non è applicabile agli interventi di carattere strutturale sui fabbricati.
Per quanto concerne le categorie d'intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono così determinate:
-  opere edili e impianti (idrico, termico, elettrico, fognario, antincendio, telefonico, antifurto etc.);
-  arredi, corredi e attrezzature (comprese quelle relative ai locali cucina, centri benessere, didattica);
-  sistemazione esterna e agricampeggio, fra cui opere a verde, impianti irrigui, parcheggi, illuminazione esterna, strutture sportive e ricreative, percorsi, maneggi, box per cavalli, bungalow, strutture per la didattica, viabilità.
In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale, rispetto a quanto approvato preventivamente dal-l'Amministrazione, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva dal direttore dei lavori.
Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli enti competenti, nelle diverse materie interessate.
7.  Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili gli investimenti e le spese per:
-  le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i sei mesi antecedenti (180 giorni);
-  acquisto terreni e beni immobili;
-  investimenti immateriali;
-  acquisto animali;
-  opere edili in economia;
-  costi per le certificazioni;
-  opere di manutenzione ordinaria;
-  cure colturali e risarcimento fallanze;
-  acquisto di veicoli, arredi di ufficio e quanto non pertinente con l'attività agrituristica;
-  interventi finalizzati all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli;
-  acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
-  opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
-  acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing;
-  I.V.A., imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
-  investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, fermo restando quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013".
8. Localizzazione
Gli investimenti per l'azione A devono essere effettuati nelle macro-aree C e D. Nelle macro-aree B possono essere finanziati investimenti presentati da agriturismi già operanti e autorizzati dal comune competente, al momento della presentazione della domanda, anche a seguito di comunicazione d'inizio attività, inoltrata ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 17/2004.
Inoltre, nelle macro-aree B, possono essere finanziati investimenti presentati da aziende che esercitano, al momento della presentazione della domanda, la sola attività didattica se sussistono le condizioni di cui al precedente paragrafo 4, lett. b.
9. Criteri di selezione e priorità
Le domande ammissibili saranno selezionate, assegnando i punteggi di seguito riportati:







10. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento
Gli aiuti saranno erogati in conto capitale, con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
11.  Intensità dell'aiuto
Per la concessione del sostegno verrà attuato, in prima applicazione, il regolamento CE n. 1998/2006 (de minimis). L'importo complessivo dell'aiuto concesso al singolo beneficiario non può superare 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, con un'intensità di aiuto pari al 75% del costo ammissibile degli investimenti.
12. Limiti di spesa
Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d'investimento:
-  interventi sul patrimonio edilizio: E 520,00 per ogni mc. di fabbricato interessato all'intervento, compresi l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
-interventi per l'agricampeggio: E 5.000,00 a piazzola, comprensiva della quota di sistemazione del suolo, dei servizi igienici, degli impianti, dell'ombreggiatura, della viabilità e dei parcheggi; massimo E 500,00/metro quadrato per bungalow in legno da destinare a ospitalità e servizi comuni (esclusi posa in opera, arredi ed impianti), per un importo massimo a posto letto di 5.000,00 euro e di spesa complessiva non superiore a 125.000,00 euro;
-  arredi e corredi per ogni camera doppia: E 7.500,00, da decurtare del 20% nel caso di camera singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto;
-  arredi e corredi per sala somministrazione pasti:
-  E 350,00 a posto pasto per ambienti fino a 30 posti;
-  E 300,00 a posto pasto per ambienti fino a 60 posti;
-  E 250,00 a posto pasto per ambienti fino a 150 posti;
-  arredi e attrezzature per locali destinati a cucine e/o laboratori:
-  per la preparazione e cottura E 33.000,00 per singola unità funzionale e fino a 120 posti tavola; E 40.000 fino a 150 posti tavola;
-  con riferimento alla conservazione degli alimenti: E 13.000,00 per attrezzature destinate alla conservazione (frigoriferi, scaffali etc.) per singola unità funzionale e fino a 150 posti tavola;
-  con riferimento al lavaggio degli alimenti: E 5.500,00 (lavastoviglie, lavelli etc.) per singola unità funzionale e fino a 120 posti tavola; E 11.000,00 fino a 150 posti tavola;
-  arredo verde degli spazi esterni: E 20.000,00 (esclusi i costi per l'illuminazione esterna e le attrezzature per la fruizione degli spazi);
-  box per cavalli e maneggio: E 18.000,00 complessivi;
-  centri benessere: E 20.000,00, esclusa l'eventuale struttura prefabbricata;
-  investimenti per la pesca sportiva: E 20.000,00.
-  acquisto biciclette per cicloturismo: massimo n. 10 biciclette al costo massimo di E 200,00 cadauna.
Con riferimento agli investimenti per le attività didattiche, sono determinati i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d'investimento:
-  interventi sul patrimonio edilizio: E 520,00 per ogni mc. di fabbricato interessato all'intervento, compresi l'installazione e il ripristino d'impianti termici e telefonici. In ogni caso, l'investimento non può interessare una superficie superiore a 150 mq., esclusi i servizi igienici;
-  arredi e attrezzatura per la didattica, compresi spazi di degustazione e merenda, assaggio e illustrazione processi produttivi: E 60.000,00 complessivi;
-  giardini botanici: E 100,00/mq., incluso impianto irriguo;
-  minizoo: E 15.000,00 complessivi.
13. Impegni ed obblighi del beneficiario
Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
-  comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento;
-  tutti gli interventi finanziati dovranno essere sottoposti al vincolo di destinazione d'uso. In particolare, gli investimenti fissi al vincolo di 10 anni dalla data di verifica ultimazione lavori, gli investimenti mobili e le attrezzature al vincolo di 5 anni. Il relativo atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
-  produrre all'Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, l'accettazione, da parte del comune competente, della comunicazione d'inizio attività agrituristica o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
-  per le attività didattiche, conseguire l'accreditamento regionale di cui al decreto 1 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2009, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori;
-  mantenere i requisiti e le condizioni oggettive che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui al precedente paragrafo 9, per almeno tre anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore.
Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma e dei casi di primo insediamento dei giovani agricoltori, fermi restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
14.  Modalità di attivazione e accesso alla misura
La misura 311, azione A, è attivata tramite la procedura a "bando aperto a sessioni predeterminate". I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, le risorse disponibili e i procedimenti per la stesura della graduatoria saranno regolati da apposito bando, in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
15.  Domanda di aiuto
Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
La domanda di aiuto cartacea, costituita dalla stampa della domanda on-line sottoscritta con firma autenticata dal soggetto richiedente, unitamente alla documentazione specifica in duplice copia, deve essere presentata, entro dieci giorni successivi dalla presentazione on-line, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA), competenti per territorio, in base alla localizzazione delle strutture agrituristiche. Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013, misura 311, azione A - .............. sottofase - estremi del richiedente.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio poste italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere potrà essere accettata fino alle ore 13,00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo.
La domanda consegnata a mano o tramite corriere, pervenuta successivamente al termine fissato, sarà considerata irricevibile, così come l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.
16. Documentazione
Documentazione essenziale
Si premette che per quanto concerne gli atti progettuali da presentare, considerata la cantierabilità obbligatoria delle iniziative, gli stessi devono essere vistati da tutti i soggetti ed enti competenti per i necessari pareri e/o autorizzazioni preventivi, fatte salve le deroghe previste nell'ambito del "pacchetto giovani". Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l'esclusione dell'istanza:
-  copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
-  titoli di disponibilità con estremi di registrazione (proprietà, affitto, comodato), riguardanti l'azienda agricola oggetto d'intervento, validi alla data di presentazione della domanda e con scadenza non inferiore a 15 anni dalla data di presentazione della domanda; tale documentazione non deve essere prodotta nei casi in cui sia già in possesso dell'ispettorato di competenza. Con riferimento al comodato, lo stesso deve prevedere la clausola d'irrevocabilità del contratto in deroga all'art. 1809, comma 2 e art. 1810 del codice civile, per la durata del vincolo di destinazione;
-  autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
-  certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. come impresa agricola, completo della dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98 (antimafia);
-  scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento;
-  estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
-  corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento;
-  certificato di destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
-  documentazione attestante la pregressa attività di ricevimento di visite aziendali, con finalità didattica. La presentazione di tale documentazione riguarda esclusivamente le aziende, localizzate nelle macroaree B, che hanno già esercitato la sola attività didattica ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001;
-  relazione tecnico-agronomica, con descrizione analitica aggiornata dell'azienda e degli interventi di natura agronomica previsti, comprensiva di bilancio aziendale economico-agrario ex ante ed ex post, comprovante la redditività dell'investimento;
-  relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con esclusione di quelle di cui al punto precedente;
-  planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante le colture praticate e l'ubicazione degli interventi previsti;
-  elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati;
-  computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
-  n. 3 preventivi di spesa per attrezzature, arredi e corredi, ad esclusione di quelli compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013";
-  documentazione fotografica ante intervento;
-  dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
-  per gli investimenti localizzati nelle macroaree B del PSR, autorizzazione comunale agrituristica in corso di validità o, in alternativa, documentazione attestante l'accettazione da parte del comune della comunicazione d'inizio attività agrituristica;
-  elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi alla "qualità e coerenza del progetto" (es. risparmio energetico, tecniche a basso impatto etc.);
-  scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio, allegata alla domanda.
Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione, riportante i criteri e le priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio richiesto, lo stesso non verrà convalidato. Infine, si rileva che i punteggi relativi alla qualità e coerenza del progetto devono trovare rispondenza con specifiche voci del computo metrico.
Documentazione essenziale per le società/cooperative
La seguente documentazione pertinente va presentata in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l'esclusione della domanda:
-  atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
-  attestato d'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente di cui al decreto miniteriale 23 giugno 2004 (ove pertinente);
-  dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
-  elenco complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici, sesso ed eventuale qualifica d'imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale;
-  delibera dell'organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che: approva l'iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiari che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari.
Documentazione essenziale specifica
Inoltre, qualora pertinente, dovrà essere presentata la seguente documentazione connessa alla cantierabilità del progetto, pena l'esclusione della domanda:
-  nulla osta rilasciato dall'ente gestore delle aree protette (parchi o riserve);
-  nulla osta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico;
-  nulla osta dell'amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
-  valutazione d'incidenza per interventi in zone sic/zps;
-  autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, o, in alternativa, denuncia inizio attività (D.I.A.) nei termini previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d'investimento, ivi comprese le piscine interrate;
-  documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi per l'inizio lavori (deposito dei calcoli al Genio civile), nel rispetto della semplificazione introdotta dalla legge regionale n. 7/2003, art. 32;
-  documentazione relativa all'autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP), nei casi di ristorazione già operante.
17.  Procedimento amministrativo
Le domande di contributo devono essere presentate agli ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio, che hanno rilasciato il nulla osta agrituristico allegato alla domanda.
L'istruttoria inizia dalla data di ricevimento della domanda cartacea, da parte dell'Amministrazione.
Per la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda, si applicano le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013, come integrate dalle presenti disposizioni.
In particolare, considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla misura, l'istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.
Completata la fase istruttoria, gli ispettorati provinciali agricoltura provvederanno alla stesura degli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse ed escluse, riportanti le motivazioni di esclusione.
Le fasi successive verranno espletate secondo quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
18.  Domanda di pagamento
Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni attuative e procedurali, misure a investimento, parte generale, ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto.
19.  Controlli e sanzioni
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il calendario dei lavori previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.
L'Amministrazione, procederà, un volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1975/2006 (controlli ex post).
In applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla revoca dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa. A riguardo, si applicherà la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplinerà la griglia da applicare alla misura, si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009.
20.  Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento", parte generale, emanate dall'autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. In particolare, le principali normative riguardanti il settore agrituristico a cui fare riferimento sono: legge regionale n. 25/94, legge regionale n. 32/2000, art. 87, decreto legislativo n. 228/2001, legge n. 96/2006.
L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
(2009.39.2517)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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