REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 - N. 46
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Statuto del Comune di Menfi. Integrazione


Lo statuto del comune di Menfi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995. Successivamente sono state pubblicate delle modifiche nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002.
Si pubblica, di seguito, l'art. 5bis, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2009, ad integrazione del suddetto statuto.
Art. 5bis
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
(2009.34.2255)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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