REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle degli Elimi


Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto

L'unione dei Comuni della Valle degli Elimi, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dall'11 luglio 2009, con libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del testo unico degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi, quali individuati nel presente statuto.
giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
Elementi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
Art.  2
Finalità

L'Unione si propone di svolgere i seguenti servizi, nella loro più larga accezione e nelle forme gestionali giudicate più economiche che garantiscano il migliore rapporto costo/qualità del servizio stesso, con l'ottimale utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali:
a)  servizi di controllo interno;
b)  gestione di servizi sociali e scolastici, compresi i trasporti e la mensa scolastica;
c)  coordinamento e promozione di sistemi produttivi locali di cui alla legge n. 317/91;
d)  acquisti, appalti, contratti;
e)  polizia municipale, commerciale e amministrativa;
f)  informazione degli uffici e delle attività degli enti associati;
g)  gestione dello sportello unico per le attività produttive;
h)  promozione prodotti locali;
i)  protezione civile;
j)  servizi turistici, sportivi e culturali locali;
k)  formazione ed aggiornamento del personale;
l)  servizi veterinari e prevenzione del randagismo;
m)  ufficio legale;
n)  espropriazioni;
o)  servizi catastali;
p)  servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
q)  e-governement, innovazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;
r) ufficio di programmazione territoriale e progettazione;
s)  costituzione dell'Ufficio Europa per i rapporti con la Comunità europea, anche tramite partenariato pubblico e privato.
L'Unione, a seguito di unanime decisione dei consigli comunali di modifica del presente statuto, può estendere l'attività associata anche ad altri servizi a condizione che siano di interesse comune per tutti i Comuni aderenti.
Art.  3
Sede dell'Unione

L'Unione ha sede nel Comune di Salemi.
Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
Presso la sede dell'Unione e presso ogni Comune dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
Art.  4
Stemma e gonfalone

L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione dei Comuni della Valle degli Elimi", e con lo stemma che verrà approvato dal consiglio dell'Unione.
Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella forma da definire ed approvare dal consiglio dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.
L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.
Art.  5
Adesione all'Unione

Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni, all'esame del consiglio che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei consiglieri.
L'ammissione ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.
Art.  6
Durata e recesso dall'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
Il recesso degli aderenti è ammesso previa notificazione al consiglio dell'Unione della deliberazione assunta in tal senso dal consiglio comunale, con la maggioranza di 2/3, almeno 4 mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
Il recesso va discusso ed approvato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il recesso non deve creare nocumento all'Unione e l'ente che recede dovrà formalmente accollarsi, ripartiti in base alla propria quota di riparto di cui all'art. 37, comma 4, riferita all'anno precedente al recesso, tutti gli oneri pluriennali in corso, compreso il costo del personale assunto fino al momento del recesso stesso.
Contestualmente all'approvazione del recesso, l'Unione, senza particolari formalità e con deliberazione del consiglio, andrà a ridefinire la nuova struttura degli organi, da sottoporre ai singoli consigli comunali per la modifica statutaria. Il ricalcolo delle quote di ripartizione verrà effettuata dal responsabile del servizio finanziario con proprio provvedimento.
Art.  7
Scioglimento dell'Unione

L'Unione si scioglie quando la metà dei consiglieri dei Comuni partecipanti abbiano, con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione.
Nel caso previsto al precedente comma, lo scioglimento ha efficacia decorsi 6 mesi dalla data della deliberazione dell'ultimo consiglio comunale necessario per raggiungere la metà dei Comuni aderenti.
Il presidente prende atto, con proprio provvedimento, dello scioglimento dell'Unione, assumendo pro-tempore le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.
L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nelle proporzioni stabilite dal commissario liquidatore sulla base delle quote stabilite per la determinazione dei trasferimenti, determinate ai sensi dell'art. 37, comma 4, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento.
Titolo  II
L'ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art.  8
Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:
a)  il consiglio dell'Unione;
b)  il presidente del consiglio dell'Unione;
c)  il presidente della giunta dell'Unione;
d)  la giunta dell'Unione.
Sono organi di gestione i responsabili di settore e i dipendenti ai quali sono state attribuite le funzioni di direzione.
Capo  I
Il consiglio
Art.  9
Status degli amministratori dell'Unione

Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione, si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
Agli amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal titolo III - capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, si applica agli amministratori dell'Unione il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per le finalità di cui al comma 1, si fa riferimento alla fascia di popolazione corrispondente al totale della popolazione attinente ai Comuni facenti parte dell'Unione.
Art.  10
Composizione e costituzione del consiglio dell'Unione

Il consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti per il consiglio comunale, individuati, per quanto compatibili, nell'art. 32 della legge n. 142/90, come recepita nella Regione siciliana, ai sensi della legge n. 48/91 e successive modifiche.
Il consiglio dell'Unione è composto da n. 15 consiglieri, di cui n. 4 per i Comuni di Salemi, Campobello di Mazara, e Calatafimi Segesta, n. 3 per il Comune di Vita, oltre i presidenti dei rispettivi consigli comunali che sono membri di diritto; i rappresentanti sono eletti dai rispettivi consigli comunali con voto limitato ad uno, in unica votazione, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza; a parità di voti viene eletto il consigliere più anziano per cifra elettorale individuale.
L'elezione dei neoeletti consiglieri comunali deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di insediamento dei rispettivi ordini consiliari di appartenenza.
Nel caso in cui vi siano tornate elettorali diversamente temporizzate nei Comuni costituenti l'Unione, il presidente neoeletto subentra automaticamente al presidente uscente in seno al consiglio.
La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente dell'Unione.
Il consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di 1 ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.
I componenti del consiglio restano in carica sino alla scadenza del proprio mandato e sino alla nomina dei successori effettuata dai rispettivi consigli comunali.
Il consiglio è convocato su iniziativa del presidente del consiglio dell'Unione su richiesta scritta da almeno 1/5 dei consiglieri su richiesta del presidente della giunta dell'Unione.
La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
Il presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.
Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno 5 giorni prima e le proposte di deliberazioni devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno 3 prima della data di convocazione.
Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso relativo con l'elenco degli argomenti da trattare sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.
Tutti gli organi collegiali dell'Unione sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun Comune e a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:
1)  a mezzo messo notificatore;
2)  posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
3)  telegramma;
4)  raccomandata con avviso di ricevimento.
L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri.
Art.  11
I consiglieri - Diritti e doveri

Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti ed i doveri stabiliti per i consiglieri comunali. In particolare, hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari dei servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione equivale alle assenze ingiustificate.
Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, motivi inderogabili di lavoro, temporanea assenza dalla residenza comportante distanza eccessiva per l'accesso alla sede dell'Unione, ogni altra motivazione che dimostri inequivocabilmente la casualità dell'assenza e la volontà del consigliere di portare a termine il proprio mandato.
I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede municipale del Comune nel quale rivestono la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale.
Art.  12
Organizzazione del consiglio

Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede ad eventuali modificazioni del regolamento stesso.
Art.  13
Competenze del consiglio dell'Unione

Il consiglio stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Unione per il conseguimento dei compiti statuari.
Al consiglio compete in particolare di:
1)  approvare i regolamenti che dovranno regolare il funzionamento e la gestione dei servizi, tranne quello di organizzazione, per il quale dovrà unicamente tracciare gli indirizzi generali;
2)  approvare il bilancio di previsione annuale e triennale dell'ente e la relativa relazione revisionale e programmatica;
3)  approvare il rendiconto di gestione dell'ente;
4)  proporre ai consigli comunali degli enti partecipanti l'estensione dell'attività dell'Unione ed altri servizi di comune interesse;
5)  deliberare le variazioni di bilancio;
6)  deliberare l'assunzione di mutui passivi per l'esecuzione di lavori di interesse dell'Unione, qualora non trovino rispondenza in alcun provvedimento consiliare di programmazione;
7)  approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale di attuazione;
8)  deliberare in merito a tutto quanto previsto, ed, in quanto applicabile, all'art. 32 della legge n. 142/90, come recepita in Sicilia dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche.
Il presidente del consiglio presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.
Ai fini cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione del nuovo presidente della giunta.
La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero dal sindaco del Comune che, al 31 dicembre precedente, aveva il maggior numero di abitanti, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina dei rappresentanti da parte di almeno 2/3 dei Comuni, oppure entro 30 giorni dalla cessazione del presidente in carica.
La seduta nella quale provvede alla presa d'atto della propria composizione ed all'elezione del presidente è presieduta dal sindaco che ne ha disposto la convocazione.
Art.  14
Presidenza del consiglio dell'Unione

Il consiglio dell'Unione nella sua prima seduta elegge fra i suoi componenti il presidente e il vice presidente del consiglio.
L'elezione del presidente dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Unione. In seconda votazione è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.
Eletto il presidente, si procede all'elezione del vice presidente con le stesse modalità di elezione del presidente.
Il presidente ed il vice presidente durano in carica 24 mesi.
In caso di assenza o impedimento del presidente o del vice presidente, il consiglio è presieduto dal componente più anziano di età fra i membri di diritto.
Capo  II
Art.  15
Presidente della giunta

La presidenza della giunta dell'Unione compete a turno a ciascuno dei sindaci dei Comuni associati che rimangono in carica per la durata di anni uno.
Art.  16
Competenze del presidente della giunta

Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio.
Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente:
a)  coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b)  attribuisce gli incarichi dirigenziali sulla base degli indirizzi di organizzazione stabiliti dalla giunta. Nel caso di carenza di organico o di mancanza di idonea professionalità, gli incarichi di direzione possono essere conferiti con contratti di diritto privato ed a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito del pubblico impiego;
c)  svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
d)  nomina il segretario dell'Unione;
e)  affida incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali, laddove non siano previste procedure selettive;
f)  promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g)  promuove direttamente, o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
h)  stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno della giunta;
i)  ha facoltà di delegare a singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
j)  autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;
k)  rappresenta l'ente in giudizio ed in tutti i contratti relativi a diritti reali di godimento in cui l'ente sia parte;
l)  nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali, ed in altri enti, durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esigenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.
Art.  17
Il vice presidente della giunta dell'Unione

Il vice presidente è nominato dal presidente e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente saranno assunte dal componente più anziano di età.
Art.  18
La giunta dell'Unione

La giunta dell'Unione è composta dai sindaci pro-tempore dei Comuni associati. In caso di assenza o impedimento, ogni sindaco può essere sostituito dal vice sindaco o da un assessore di volta in volta delegato per iscritto.
Art.  19
Competenze della giunta dell'Unione

La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
-  a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a proporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
-  a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicante priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei responsabili dei servizi;
-  ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che ai provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica;
-  all'approvazione della contrattazione integrativa decentrata;
-  alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi per l'autonoma gestione da parte dei responsabili;
-  all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti, per legge o dallo statuto, ad altri organi;
-  all'approvazione dello schema di bilancio di previsione e quello del conto consuntivo, predisposti dal responsabile del servizio finanziario;
-  all'approvazione della ripartizione delle spese fra i Comuni aderenti all'Unione;
-  all'approvazione delle progettazioni e degli atti di natura tecnica non riservati alla competenza del responsabile dell'ufficio tecnico.
Art.  20
Funzionamento

La giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
Le adunanze si svolgono in forma non pubblica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, ed i relativi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Titolo  III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE
Capo  I
Art.  21
Principi e criteri di gestione

L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione, che è svolta dal segretario e dai funzionari nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
Art.  22
Personale

L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione del personale e la responsabilizzazione del personale.
Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito, a livello di uffici, mediante la dotazione di attrezzature informatiche e collegamenti telematici interconnessi, ed a livello di servizi esterni attraverso la dotazione di attrezzature che garantiscano un elevato grado di meccanizzazione che garantisca la piena redditività della forza lavoro.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, nonché ad un corretto utilizzo dello strumento della contrattazione integrativa decentrata.
Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, da approvare dalla giunta sulla base degli indirizzi tracciati dal consiglio, disciplina:
-  la struttura organizzativa;
-  la dotazione organica;
-  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
-  le forme di raccordo e coordinamento tra i responsabili della gestione.
L'amministrazione dell'Unione deve essere improntata, a livello regolamentare, ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse attraverso:
-  un'organizzazione del lavoro basata per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
-  un'attenta analisi della produttività e dei carichi di lavoro in capo a ciascuna unità, improntando lo schema organizzativo alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture, favorendone la interconnessione e la intercambiabilità;
-  una corretta individuazione delle responsabilità collegate ad un elevato grado di autonomia operativa dei soggetti preposti.
Capo  II
Il segretario - I funzionari - I servizi
Art.  23
Collaborazioni fra enti in materia di personale

L'Unione ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi, ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono, altresì, avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e di ufficio.
In ogni caso, il rapporto di lavoro del personale assegnato alla dotazione organica dell'Unione è disciplinato con convenzione che regoli tempi e modi della prestazione lavorativa e le modalità di riparto dei costi tra gli enti aderenti all'Unione.
L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione della loro attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
Art.  24
Il segretario - Direttore generale

Il presidente sceglie il segretario tra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione il quale svolge le funzioni previste dalla legge. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, con poteri di avocazione delle funzioni nel caso di accertata inerzia, previa comunicazione al presidente per l'emissione del decreto temporaneo di nomina. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
Il segretario assume la responsabilità del servizio personale nonché l'organizzazione e come tale:
-  assume la presidenza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata;
-  rappresenta l'ente nella stipula dei contratti individuali di lavoro nonché dei contratti per l'attribuzione di funzioni di responsabilità a soggetti esterni all'organigramma dell'Unione. Nei contratti in cui il segretario è direttamente parte interessata, la rappresentanza dell'ente nella stipula è assunta dal responsabile dei servizi finanziari.
Art.  25
Il responsabile di servizio

I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono funzioni e compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico.
Ai responsabili dei servizi è attribuita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nel quadro generale concordato con il segretario, allorché tale attività non sia riservata espressamente dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze, poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
I responsabili rappresentano contrattualmente l'ente nelle materie riservate alla propria competenza, fatto salvo quanto riservato alla specifica competenza degli organi elettivi dell'Unione.
Art.  26
Incarichi di responsabilità di servizio

Il presidente, sulla base degli indirizzi di organizzazione dati dalla giunta, e su proposta del segretario, propone ai singoli servizi i dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
Per i posti di responsabile del servizio di alta specializzazione, per i quali non è riscontrabile la necessaria professionalità all'interno dell'organico dell'ente, il presidente può conferire incarico a soggetto esterno, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato. Il provvedimento di affidamento con contratto di diritto privato, essendo eccezionale, deve essere adeguatamente motivato, e la scelta deve essere attuata sulla base di motivazione di oggettiva utilità per l'ente, nel caso di scelta fiduciaria, oppure con valutazione di curricula, o attraverso prove selettive atte a valutarne la professionalità richiesta.
I responsabili di cui al comma precedente devono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al comma 1 del precedente articolo.
Art.  27
Gestione dei servizi

L'Unione garantisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto, alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità speciali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Capo  III
Il controllo interno
Art.  28
Principi generali del controllo interno

Al fine di monitorare, valutare costi, rendimenti, e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a)  vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;
b)  controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
c)  controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d)  controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori allegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.
Le modalità di tali controlli saranno stabilite da appositi regolamenti approvati dall'organo competente.
Titolo  IV
FORME ASSOCIATIVE
Art.  29
Principi generali

L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standards qualificativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
L'Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere, ad enti locali non aderenti o ad altri soggetti, la propria attività e gestire il servizio. Le valutazioni economiche della convenzione sono effettuate dal segretario. L'Unione per la gestione di parziali o specifici aspetti del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da sola, o con altri enti locali, a società per azioni.
Le deliberazioni relative sono assunte dal consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
Art.  30
Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all'opera, all'intervento o al progetto oggetto di accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
L'accordo può precedere idonei provvedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia insorgente fra i soggetti partecipanti all'accordo stesso.
Titolo  V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo  I
La partecipazione all'attività dell'Unione
Art.  31
Associazionismo e partecipazione

Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuovere organismi di partecipazione.
L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.
Art.  32
Istanze e petizioni

Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.
Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame ed il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Art.  33
Referendum consultivo

In previsione di decisioni di particolare importanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.
L'indizione del referendum può essere chiesta:
a)  dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata dai 2/3 dei consiglieri;
b)  dalla maggioranza dei consigli comunali con conforme deliberazione votata dalla maggioranza dei consiglieri;
c)  dal 20% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni Comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autenticate dei promotori.
Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.
Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.
Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Il referendum consultivo è approvato qualora il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei cittadini partecipanti alla consultazione.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera.
Capo  II
Accesso dei cittadini e trasparenza dell'azione amministrativa
Art.  34
Accesso

Il regolamento, nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuati devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o particolari categorie, gli interessati devo riceverne preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente all'emissione del provvedimento finale. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento disciplina, altresì, l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. E in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
Art.  35
Trattamento dati personali

Il regolamento determina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguenti all'azione amministrativa dell'Unione, ne individua il funzionario responsabile.
Art.  36
Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazioni moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare dell'informazione.
I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti delle procedure e quant'altro gli riguardi in relazione ad un procedimento amministrativo.
Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, verrà pubblicata, in ogni Comune, una relazione redatta dal segretario inerente le attività svolte dall'Unione con i relativi risultati conseguiti.
Art.  37
Determinazioni, deliberazioni e ordinanze

L'Unione ha un proprio albo pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti.
Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e in quelle degli altri Comuni associati per un periodo di giorni 15.
Le deliberazioni diventano esecutive dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.
Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.
Titolo  VI
FINANZE E CONTABILITA'
Art.  38
Risorse finanziarie

L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che con i proventi propri, di cui ai precedenti commi, attraverso contribuzioni di Stato, Regione, Provincia o altri enti pubblici e privati attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo e liberalità.
I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente (con peso pari al 70%) e l'estensione del proprio territorio (con peso pari al 30%), da determinarsi ogni anno, entro il 31 gennaio, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario (vedi tabella A allegata).
I trasferimenti di cui al comma precedente sono disposti entro le seguenti scadenze:
-  entro il mese di febbraio: 1° acconto nella misura del 50% dei trasferimenti dell'anno precedente;
-  entro il mese di giugno: 2° acconto nella misura del 30% dei trasferimenti della previsione di bilancio relativo all'esercizio di competenza;
-  entro 90 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione: quota a saldo.
La liquidazione delle quote di trasferimento verrà disposta con provvedimento del responsabile del servizio finanziario.
Per il primo anno sarà il consiglio dell'Unione a fissare le scadenze.
Il costo dei servizi, la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei Comuni aderenti, deve essere addebitato al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art.  39
Bilancio e programmazione finanziaria

Il consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale nei termini e le modalità previste per i Comuni.
L'attività economica finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.
Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività finanziaria.
Art.  40
Revisione economica e finanziaria

La revisione economica finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal consiglio dell'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo diversa disciplina da definire con apposito regolamento.
Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 a soggetti che abbiano l'idoneità prevista dalla predetta normativa.
Titolo  VII
FUNZIONE NORMATIVA
Art.  41
Statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, e ad esso devono conformarsi tutti gli atti con valenza normativa.
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate con sottoscrizione di almeno il 30%, con arrotondamento matematico, degli scritti alle liste elettorali di ciascun Comune aderente. A tal fine si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art.  42
Procedura di approvazione

Lo statuto è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'ordinamento amministrativo.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei Comuni partecipanti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali in Sicilia.
Art.  43
Regolamenti

L'Unione emana regolamenti:
-  nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
-  in tutte le altre materie di competenza.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione:
-  dopo l'adozione della deliberazione, conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa;
-  per 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
Devono comunque essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.  44
Attività regolamentare

L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e del presente statuto.
Entro 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.
Art.  45
Fase di avvio costitutivo

Nella fase di prima applicazione del presente statuto, la presidenza della giunta dell'Unione viene attribuita al sindaco del Comune di Salemi.
Fino alla costituzione degli uffici dell'Unione, le attività gestionali necessarie e utili alla realizzazione delle attività del presente statuto sono affidate ad apposito ufficio costituito dal sindaco del Comune di Salemi, sentiti i sindaci degli altri Comuni.
In attesa dell'approvazione del primo bilancio dell'Unione, il Comune di Salemi iscriverà nel proprio bilancio di previsione una somma pari ad E 5.000 necessaria a far fronte, ove possibile, alle seguenti spese in nome e per conto dell'Unione:
-  acquisizione arredi ed attrezzature;
-  allestimento aula consiliare e sala della giunta;
-  predisposizione albo pretorio;
-  piccoli lavori di sistemazione della sede;
-  sistemazione impianti;
-  predisposizione sito internet;
-  cablaggio strutturato, fonia, dati.
Le somme spese per le finalità di cui al precedente comma, saranno portate in decurtazione dai trasferimenti dovuti dal Comune di Salemi all'Unione.
Art.  46
Adeguamento a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti a sopravvenute fonte normative, con lo stesso contrastanti, devono essere apportati entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore. Nelle more di approvazione degli adeguamenti, le norme statutarie contrastanti con le nuove norme generali sono inapplicabili fin dalla data della loro entrata in vigore.
Il presente statuto è stato approvato:
1)  dal Comune di Salemi, con deliberazione del consiglio n. 24 del 19 giugno 2009;
2)  dal Comune di Calatafimi Segesta, con deliberazione del consiglio n. 45 del 9 giugno 2009;
3)  dal Comune di Campobello di Mazara, con deliberazione del consiglio n. 57 del 12 giugno 2009;
4)  dal Comune di Vita, con deliberazione del consiglio n. 15 del 4 giugno 2009.
Allegato A
L'Unione dei Comuni è così composta:
-  Comune di Salemi, kmq. 182, abitanti 11.134 al 31 dicembre 2008;
-  Comune di Calatafimi Segesta, kmq. 115, abitanti 7.144 al 31 dicembre 2008;
-  Comune di Campobello di Mazara, kmq. 66, abitanti 10.800 al 31 dicembre 2008;
-  Comune di Vita, kmq. 9, abitanti 2.210 al 31 dicembre 2008.
(2009.34.2264)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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