REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 7 settembre 2009.
Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 - Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico. Circolare n. 632 del 27 maggio 2009 - Chiarimenti.

AI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE FORZE DI POLIZIA
ALLE SOPRINTENDENZE BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO 

La circolare n. 632 del 27 maggio 2009 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009, parte I, ha portato a conoscenza di tutti gli interessati che l'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, parte I, modificando l'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha attribuito ai comuni, agli organi di polizia e agli enti gestori delle aree protette, oltre il potere di controllo e vigilanza, il potere di accertare le violazioni della detta legge regionale n. 8/2004 e le conseguenti competenze previste dagli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Pertanto, gli organi che accertano le suddette violazioni, qualora non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta, dovranno inoltrare il relativo rapporto alla propria amministrazione con la prova delle eseguite contestazioni e certificazioni (art. 17, legge n. 689/81).
Alle stesse amministrazioni dovranno essere inviati dagli interessati eventuali scritti difensivi e documenti con eventuali richieste di essere sentiti in ordine al presunto illecito compiuto.
L'amministrazione competente, qualora ritenga fondato l'accertamento e non motivate le difese addotte determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta più le spese per la violazione compiuta. In caso di accoglimento degli argomenti difensivi, con ordinanza motivata ordina l'archiviazione del verbale.
Pertanto, al fine di non recare confusione ed incertezze, si invitano gli organi in indirizzo a volere modificare gli attuali modelli di verbali usati per constatare le violazioni di cui alla legge regionale n. 8/2004 nella parte riguardante le suddette competenze previste dall'art. 18 della legge n. 689/91, esplicitandoli in maniera chiara, tale da non ingenerare dubbi.
In relazione alle difficoltà incontrate nella vigilanza e controllo delle guide e accompagnatori turistici provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si ribadisce che detti professionisti possono esercitare la professione nel nostro territorio regionale temporaneamente ed occasionalmente, purché dimostrino documentalmente di avere presentato, preventivamente, al dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, una dichiarazione dell'attività che si intende svolgere nel nostro Paese.
Pertanto, in caso di controlli l'interessato è tenuto ad esibire copia della citata dichiarazione preventiva e dei prescritti allegati, con ricevuta dell'invio al citato dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In caso di mancato o incompleto adempimento al disposto del citato decreto legislativo n. 206/2007, pertanto, l'accompagnatore e/o la guida turistica straniera sono equiparabili a soggetti privi della richiesta abilitazione all'esercizio della professione e quindi parimenti sanzionabili ai sensi della lett. a) della legge regionale n. 8/2004, art. 11.
Anche le imprese turistiche, che si avvalgono di soggetti stranieri che non rispettano il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo n. 206/2007, sono sanzionabili ai sensi della lett. c), art. 11 della citata legge regionale n. 8/2004.
Si suggerisce anche in questo caso l'opportunità della modifica dei modelli di verbali con l'inserimento di diciture riferite agli accertamenti nei confronti dei predetti professionisti e tour operator stranieri, accertando se gli stessi abbiano adempiuto o meno al disposto del citato decreto legislativo n. 206/2007, eliminando, nei casi di esercizio di attività in Italia in maniera occasionale e temporanea, ogni riferimento al mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2004, evidenziando esclusivamente l'eventuale inosservanza di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007.
Ad ogni buon fine, si allega copia del fac-simile della citata dichiarazione preventiva, predisposta dal dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con l'elenco della documentazione richiesta, da esibire in caso di controlli.
In relazione, infine, al carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, lo stesso deve essere valutato, sulla base delle disposizioni impartite dalla Commissione europea, caso per caso, ex post, tenuto conto della natura, della durata, della frequenza, della continuità e della periodicità della prestazione stessa.
Pertanto, ai fini dell'accurata valutazione della temporaneità e occasionalità della prestazione, occorre che codesti organi in indirizzo monitorino gli spostamenti sul territorio siciliano dei professionisti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, a mezzo di verifiche puntuali e riferiscano a questa Amministrazione, ogni fine anno, gli esiti di tali verifiche, indipendentemente se le stesse abbiano dato luogo o meno a sanzioni.
Si confida nella puntuale applicazione della presente circolare.
Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo: SALERNO
Allegato
DICHIARAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento sviluppo e competitività turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
Fax 06/45532 5426
Il/la sottoscritto/a ..................................................... , cittadino/a ..................................................... , nato/a a ...................................................... il ..................................................... , residente a ............................................................. in via ..................................................... in qualità di guida turistica

Dichiara

-  di voler effettuare in Italia prestazioni di servizi di guida turistica a carattere temporaneo e occasionale.
Informazioni sull'assicurazione per la responsabilità professionale (nome della società assicurativa e numero di polizza): ..................................................... ..................................................... .
Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo: ..................................................... .
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Data ..........................................................
Firma
.....................................................

Allega:
1)  Nel caso di professione regolamentata nel Paese di provenienza:
a)  copia del passaporto o della carta d'identità;
b)  certificato attestante che il prestatore è legalmente stabilito nello Stato membro per esercitare la professione e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza;
c)  copia autenticata del titolo professionale di guida turistica oppure copia autenticata del tesserino o patentino di guida turistica se esistente nel Paese di stabilimento.
2)  Nel caso di professione non regolamentata nel Paese di provenienza:
a)  copia del passaporto o della carta d'identità;
b)  dimostrazione con qualsiasi mezzo dell'esercizio effettivo dell'attività per almeno 2 anni dei precedenti 10.
Allo scopo, potranno essere utilmente prodotti l'iscrizione all'assicurazione sociale, da cui emerga l'indicazione specifica relativa allo svolgimento della professione di guida turistica, oppure documentazione comprovante il pagamento delle imposte, dalla quale risulti la professione esercitata. Se lavoratore subordinato, il prestatore dovrà, altresì, produrre un certificato del datore di lavoro che attesti lo svolgimento da parte dello stesso dell'attività di guida turistica.
I documenti redatti in lingua straniera ad esclusione del punto a) vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana o quantomeno in inglese o in francese.
I dati personali saranno utilizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA

Il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro in Italia per esercitarvi l'attività di guida turistica è tenuto ad informare preventivamente il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - ufficio I - servizio relazioni comunitarie e internazionali con una dichiarazione scritta.
Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso o sino a mutamenti oggettivi della situazione attestata. Ad essa occorre allegare alcuni documenti, previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 206/2007; la documentazione richiesta è diversa a seconda che la professione sia o meno regolamentata nel Paese di stabilimento.
Per agevolare tale adempimento da parte del prestatore di servizi, il dipartimento ha predisposto un modello di dichiarazione, con specifica indicazione dei documenti che occorre allegare. La dichiarazione può essere presentata dal prestatore in qualunque momento, purché prima del compimento della prestazione; non è necessario attendere un riscontro da parte dell'Amministrazione, essendo sufficiente la prova dell'avvenuto invio della dichiarazione e degli altri documenti prescritti.
Il professionista eserciterà in Italia la sua professione con il titolo professionale del Paese di origine ed in caso di controlli da parte delle autorità locali italiane esibirà copia della dichiarazione e degli allegati, con prova dell'avvenuto invio. Il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione preventiva comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dal dipartimento, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità.
(2009.36.2346)111


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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