REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 settembre 2009.
Linee generali di indirizzo ex art. 7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni del personale del comparto sanità.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2005;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. sottoscritto il 19 aprile 2004 ed, in particolare, l'art. 7 "Coordinamento regionale", come integrato dall'art. 2 del C.C.N.L. 31 luglio 2009;
Rilevato che, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a)  all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b)  alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c)  alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b), del C.C.N.L. 7 aprile 1999 ora art. 31, comma 2, lett. a);
d)  alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8, del presente contratto);
e)  alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia;
Che i protocolli come sopra definiti dovranno essere inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di dover emanare linee generali di indirizzo ex art. 7 C.C.N.L. 19 aprile 2004;
Dato atto che, con nota prot. n. 2011 del 30 luglio 2009, si è proceduto alla convocazione della parte sindacale ai fini della programmazione degli incontri per il confronto regionale sulle materie di cui sopra;
Che il servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato, a seguito di confronto con la parte sindacale in data 7 e 21 agosto 2009, ha definito la stesura delle predette linee di indirizzo regionale per il personale del comparto;
Che le predette linee generali di indirizzo regionale sono state sottoscritte dalle parti in data 21 agosto 2009;

Decreta:


Art. 1

Approvare le linee generali di indirizzo ex art. 7 del C.C.N.L. sottoscritto il 19 aprile 2004, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Dare atto che le linee di indirizzo di cui al precedente articolo hanno costituito oggetto di intesa con le organizzazioni sindacali del comparto del personale del S.S.N. in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2004, come integrato dal C.C.N.L. del 31 luglio 2009.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.
Il presente decreto, e le allegate linee di indirizzo, sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 2009.
  RUSSO 

Allegato
LINEE DI INDIRIZZO EX ART. 7 C.C.N.L. 19 APRILE 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Personale del comparto sanità

Premessa
La contrattazione collettiva del personale del comparto sanità per il quadriennio 2002-2005 si colloca in una fase di profonda evoluzione dei rapporti fra Stato e Regioni, in attuazione di quanto previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Tale evoluzione, oltre che sugli aspetti più strettamente costituzionali ed istituzionali, ripete necessariamente i propri effetti anche sul sistema della contrattazione collettiva che regola i rapporti di lavoro per il personale delle pubbliche amministrazioni i cui assetti organizzativi ricadono nella piena competenza del livello regionale, quali appunto quelli relativi al personale del comparto degli enti ed aziende del S.S.N.
Ciò impone una sempre più forte responsabilizzazione delle Regioni, non più limitata alla sola partecipazione alla fase di indirizzo nazionale, ma anche alla fase applicativa dei CC.CC.NN.LL. quale opportuno contributo all'adattamento delle norme contrattuali nazionali al modello organizzativo di ciascun sistema sanitario regionale.
Non si attribuisce quindi al livello regionale una valenza specifica di livello contrattuale ma è il luogo di confronto, su materie in cui la omogeneizzazione dei principi e dei percorsi attuativi in ambito regionale deve portare ad una realizzazione contrattuale il più possibile comune nelle varie realtà aziendali, apportando tuttavia, ove possibile, delle caratterizzazioni delle applicazioni degli istituti nel rispetto delle specificità dell'assetto organizzativo delle aziende ed enti della Regione.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2004, modificato dall'art. 2 dell'ultimo C.C.N.L. del 31 luglio 2009 dell'area del personale del comparto, nel consolidare la funzione di coordinamento regionale, già peraltro avviata con i precedenti CC.CC.NN.LL., ha previsto, che "le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previo confronto con le organizzazioni sindacali" in talune materie di particolare rilevanza, che nell'ambito del presente atto troveranno specifica disciplina.
I principi ispiratori sui quali questa Regione intende svolgere il potere di indirizzo che la contrattazione nazionale le ha riconosciuto saranno quindi i seguenti:
-  conferma piena del ruolo della contrattazione integrativa, come sede deputata all'assunzione delle decisioni e delle responsabilità connesse all'applicazione degli istituti contrattuali nelle realtà aziendali;
-  valorizzazione del confronto con le organizzazioni sindacali anche sul livello regionale, che si pone come momento di indirizzo e coordinamento delle politiche contrattuali, finalizzato alla sempre maggiore efficacia e coerenza dell'azione della contrattazione aziendale rispetto agli obiettivi del S.S.R.;
-  individuazione di modalità volte a garantire un adeguato orientamento dei costi per l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. ed una valutazione di coerenza con la programmazione della spesa a tal fine effettuata a livello nazionale e regionale. L'appropriata gestione della spesa si porrà come elemento di garanzia della coerenza nella destinazione delle risorse alle finalità di sviluppo delle professionalità e di miglioramento dei servizi che il C.C.N.L. ha individuato come prioritari;
-  perseguimento, per taluni istituti contrattuali di particolare strategicità per la riconoscibilità ed il miglior funzionamento del sistema, di un maggior livello di omogeneità nell'applicazione fra le diverse aziende;
-  rafforzamento degli strumenti di sviluppo delle risorse umane previsti dalla contrattazione collettiva, come leva per il miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio e come fattore di riconoscimento dell'apporto professionale dei dipendenti;
-  ricorso all'istituto dell'incentivazione secondo criteri collegati all'effettiva premialità che tengano conto dell'apporto partecipativo in termini di qualità e quantità della partecipazione del dipendente ai progetti e programmi di produttività.
L'articolazione di detti principi si tradurrà nei seguenti obiettivi riferiti ai diversi istituti contrattuali di cui al presente atto di indirizzo:
1)  l'applicazione degli istituti contrattuali e l'impiego delle relative risorse economiche dovranno essere inquadrati in un sistema di generale coerenza rispetto agli obiettivi del S.S.R. ed aziendali, per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento oggettivamente individuati e verificabili nella loro realizzazione, escludendo logiche di automatismo e distribuzione generalizzata;
2)  l'eventuale implementazione o rifinalizzazione delle risorse in conseguenza delle modifiche degli organici e delle posizioni organizzative dovrà avvenire sulla base di espliciti programmi di utilizzo e destinazione e con adozione di parametri di riferimento concordati;
3)  la contrattazione aziendale si orienterà alla conferma ed al consolidamento di sistemi di valutazione come metodo per lo sviluppo delle professionalità e per la loro valorizzazione economica;
4)  la formazione, con particolare riferimento all'educazione continua in medicina (ECM), costituirà elemento strategico per lo sviluppo delle risorse professionali, divenendo quindi strumento di rafforzamento dei processi di miglioramento organizzativo e di qualità dei servizi.
Nella definizione del testo seguente si è inteso, proprio per le finalità espresse sopra che intendono caratterizzarsi nel supporto e indirizzo dell'attività negoziale di secondo livello, affrontare tre ambiti di problematiche:
1)  l'adeguamento del sistema di relazioni sindacali della Regione Sicilia;
2)  le materie specificatamente previste dall'articolo 7 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 "coordinamento regionale";
3)  alcuni aspetti contrattuali che le parti ritengono importanti e che necessitano di un'omogeneità interpretativa sul territorio regionale al fine di eliminare eventuali situazioni di conflitto ovvero di contenzioso.
Sistema delle relazioni sindacali regionale
Le parti prendono atto che il C.C.N.L. 2002-2005 agli articoli 3 e seguenti, nel riconfermare il sistema delle relazioni sindacali già previsto nel precedente C.C.N.L. 1998-2001, adegua il medesimo alle novità intervenute nel quadro istituzionale che prevede un maggiore intervento regionale in materia sanitaria.
La partecipazione ai tavoli di confronto regionale è consentita esclusivamente alle OO.SS. firmatarie del vigente C.C.N.L., previo accreditamento dei dirigenti sindacali da parte delle relative segreterie nazionali/regionali.
Il sistema delle relazioni sindacali regionali dovrà avviarsi nel rispetto della distinzione dei compiti e delle responsabilità rivestite dalla Regione da un lato e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dall'altro, nonché dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientarsi alla prevenzione dei conflitti.
Informativa preventiva
Si dà atto che giusta art. 6 del C.C.N.L. del 19 aprile 1999, ad oggi vigente, l'informativa sarà preventiva per le materie per le quali lo stesso C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione.
Confronto regionale
Le materie di confronto regionale sono quelle indicate all'art. 7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2004, come integrate dall'art. 2 del C.C.N.L. del 31 luglio 2009, che qui si intendono integralmente riportate.
Le parti, ferma restando la sfera di azione e autonomia propria di ciascuna, esprimono l'intendimento di attuare un sistema di relazioni finalizzato al positivo sviluppo del dialogo tra le parti, ritenuto elemento essenziale per l'esplicarsi delle sinergie presenti tra gli attori del sistema.
Il confronto, attuato attraverso la procedura concertativa prevista dal testo contrattuale, avviene attraverso periodici incontri.
Su richiesta di una delle parti viene prevista l'attivazione di appositi tavoli concertativi nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali ed in particolare entro 15 giorni dalla data della richiesta formale contenente specifica indicazione della materia da esaminare.
Il confronto così attivato dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.
Dell'esito della procedura di concertazione verrà redatto apposito verbale dal quale risulteranno le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa e, nell'ipotesi di "comune convenire" su tutte o su alcune delle materie oggetto della concertazione le parti sottoscriveranno un verbale di intesa che assumerà carattere vincolante per i soggetti sottoscrittori. Al termine della procedura le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
LINEE DI INDIRIZZO EX ART. 7 C.C.N.L. 19 APRILE 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Personale del comparto sanità

a)  Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, di quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali.
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato il fondo di produttività per il personale del comparto previste dai precedenti CC.CC.NN.LL sono acquisite e consolidate nelle disponibilità del fondo per la retribuzione della produttività delle singole aziende sanitarie.
Le risorse economiche, pari allo 0,32% del monte salari dell'anno 2001, al netto degli oneri riflessi, sono già espressamente ripartite e finalizzate dalla norma contrattuale nazionale, ai sensi dell'art. 33 C.C.N.L. 19 aprile 2004.
Qualora si verifichi una mancata utilizzazione di dette risorse, le eventuali somme non spese si costituiscono come ammontare residuo e confluiscono nel fondo di produttività dell'anno successivo, il cui relativo utilizzo sarà regolato nell'ambito del contratto integrativo aziendale, ferma restando la facoltà della Regione di destinare le medesime al perseguimento di altre finalità strategiche ed obiettivi di salute e qualità dei servizi previo confronto con le OO.SS. che specifichi le opportune modalità di utilizzo.
b)  Realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
La formazione del personale del comparto rappresenta una leva strategica per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, nonché strumento indispensabile per adeguare il livello assistenziale alle esigenze dell'utenza, sempre più attenta ed informata.
Lo sviluppo professionale tramite un processo di aggiornamento continuo diventa così interesse primario del sistema sanitario regionale per un costante aumento della qualità, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza ed efficienza all'assistenza.
Ed è, altresì, interesse della Regione che l'attività formativa non sia fine a se stessa, ma si traduca in valore aggiunto per l'organizzazione cui appartiene, nell'ottica di un migliore servizio reso al cittadino.
Ai fini della compiuta attuazione dell'art. 20 del C.C.N.L. 19 aprile 2004, le aziende e gli enti del S.S.N., nell'ambito della programmazione sia annuale sia pluriennale, dovranno contemperare detto obiettivo con la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili previste dall'art. 29, comma 10, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 (riferimento all'1% del monte salari di cui alla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 14/1995, così come ribadito e specificato nel protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997) ed oggi ulteriormente limitate dal Piano regionale di contenimento dei costi con l'esigenza comunque di garantire la continuità delle attività aziendali.
A tal fine potranno essere sperimentate nuove metodologie di formazione quali ad esempio la formazione a distanza (es.: videoconferenze) o la cosiddetta formazione sul "campo" da acquisire mediante lo scambio delle migliori pratiche organizzative e gestionali.
c)  Metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del C.C.N.L. 7 aprile 1999 ora art. 31, comma 2, lett. a).
In presenza di una riduzione stabile della dotazione organica del personale derivante dalla realizzazione di processi di razionalizzazione di particolare impatto diretti a migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale, la contrattazione aziendale provvederà all'impiego di una quota dei minori oneri ed al mantenimento nei fondi delle risorse già destinate al personale cessato ed incidente sui posti di dotazione organica soppressi, al fine di facilitare la realizzazione di detti processi.
Le aziende possono incrementare il fondo ex art. 9 del vigente C.C.N.L. con una quota parte degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Per "minori oneri" deve intendersi il costo del personale non più a carico del bilancio aziendale, al netto del trattamento economico che grava sui fondi contrattuali. Pertanto la predetta quota andrà determinata, in sede di contrattazione integrativa, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% dello stipendio tabellare riferito ai posti di organico soppressi, con riferimento ai valori contrattuali del 31 dicembre 2005.
Se invece la riduzione della dotazione organica dovesse derivare da processi di esternalizzazione dei servizi, discendente da una diminuzione del personale non sostituito in ossequio a disposizioni di contenimento della spesa di personale che permettano solo una parziale copertura del turn-over del personale cessato, non accompagnata da un accertato miglioramento della qualità dei servizi erogati, non sarà possibile procedere all'impiego di detti minori oneri.
d)  Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8, del C.C.N.L. del 2004).
Salvo quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, le aziende qualora incrementino stabilmente, sulla base di una programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, il numero del personale in servizio a tempo indeterminato, rispetto a quelli presi a base di calcolo per la formazione dei fondi, dovranno incrementare i fondi medesimi delle quote necessarie per assicurare il valore del trattamento economico complessivo spettante.
L'incremento dei fondi potrà avvenire anche con riferimento alle quote necessarie per assicurare i servizi, aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, anche ad invarianza della dotazione organica.
Si precisa che all'incremento della dotazione organica non consegue necessariamente un incremento dei fondi contrattuali sovra indicati, ovvero l'incremento potrebbe non interessare tutti i fondi contrattuali.
In presenza di un aumento dei servizi non accompagnato dall'effettuazione di nuove assunzioni si potrà prevedere un incremento dei fondi contrattuali, relativamente ai fondi per la produttività collettiva e per il trattamento accessorio legato alle condizioni disagiate, compatibile con le risorse aziendali e in sintonia con gli indirizzi programmatori regionali.
In caso, invece, di riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione a seguito di riorganizzazione del S.S.R, i fondi contrattuali dovranno essere rideterminati sulla base di apposite linee di indirizzo regionali giusta art. 4 del C.C.N.L. del 1999 e art. 1, comma 565, L.F. 2007.
e)  Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia.
Le parti prendono atto che il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella legge 8 gennaio 2002, n. 1, all'art. 1, comma 2, prevede la possibilità di remunerare, fino al 31 dicembre 2003, da parte delle aziende sanitarie, previa autorizzazione della Regione, prestazioni aggiuntive rese in regime libero-professionale da parte del personale infermieristico; che il decreto legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito nella legge 1 marzo 2005, n. 26, prima e il decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito nella legge 26 febbraio 2007, n. 17, poi, all'art. 1, comma 2, ha prorogato al 31 maggio 2007 il termine previsto dal citato decreto n. 402/2001; che la legge del 3 agosto 2007, n. 120 - attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria - all'art. 4 differisce il termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006/2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
Si prende atto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. del 31 luglio 2009, l'art. 7 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 è così integrato:
Al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
e)  linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia.
Alla luce di ciò si conviene che le aziende sanitarie si possono avvalere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando l'equilibrio economico-finanziario aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa, nazionali e regionali, vigenti in materia di personale, di tali prestazioni aggiuntive. Il ricorso alle succitate ulteriori ore assistenziali non è automatico, ma subordinato alla sussistenza di determinate condizioni quali eccezionalità e temporaneità, integrazione di attività istituzionali, carenza di organico con impossibilità momentanea a ricoprire posti vacanti.
Si dà atto, pertanto che:
a) le prestazioni aggiuntive sono rese al di fuori dell'orario di servizio in regime c.d. libero professionale e sono assimilabili al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi;
b) sono ammessi, su base volontaria, a svolgere le prestazioni aggiuntive i dipendenti dell'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi;
c) tale personale dovrà essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificato dal medico competente;
d) le singole aziende dovranno far pervenire alla Regione, preventivamente ai fini autorizzativi, le richieste individuando la corrispondente quota corredata dal numero del personale infermieristico coinvolto. Lo stesso vale, ovviamente, per i tecnici sanitari di radiologia medica;
e) la tariffa base oraria della prestazione aggiuntiva a favore dell'azienda riferita a personale appartenente alla categoria D (ivi compreso il personale avente il livello economico Ds), è così individuata:
-  prestazione oraria diurna compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat. D, del tabellare, del C.C.N.L. vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in E 26,00 lorde;
-  prestazione oraria notturna o festiva compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat. D, del tabellare, del C.C.N.L. vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in E 26,00 lorde maggiorati del 15%;
-  prestazione oraria notturna e festiva compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat. D, del tabellare, del C.C.N.L. vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in E 26,00 lorde maggiorati del 35%.
f)  l'attività svolta su base volontaria dovrà corrispondere alle esigenze previste nella turnistica dell'azienda con un tetto massimo individuale stabilito in sede di contrattazione decentrata, fermo restando il limite di due turni giornalieri nel mese e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione dei riposi necessari per il recupero psico-fisico;
g)  resta in capo all'azienda la possibilità di procedere a periodiche valutazioni sulla qualità del servizio reso.
Obblighi informativi
La Regione Sicilia eserciterà un'attività di monitoraggio sull'applicazione del C.C.N.L. e sulla contrattazione integrativa, per verificare l'andamento della spesa ed il rispetto delle compatibilità economiche fissate dal C.C.N.L. Nei confronti delle aziende ed enti del S.S.R. sorgono conseguentemente specifici obblighi informativi nei confronti dell'Assessorato regionale della sanità quali la trasmissione dei contratti integrativi sottoscritti con l'indicazione analitica delle modalità di copertura dei conseguenti oneri e la compilazione delle schede riassuntive inerenti le applicazioni contrattuali ai fini del monitoraggio dell'omogeneità dell'attivazione degli istituti contrattuali nell'intera Regione.
(2009.37.2373)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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