REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 settembre 2009.
Linee generali di indirizzo ex art. 5 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2005;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della dirigenza medica-veterinaria del servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 17 ottobre 2008 ed, in particolare, l'art. 5 "Coordinamento regionale";
Rilevato che ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a)  all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57 del C.C.N.L. 3 novembre 2005;
b)  alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c)  alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del C.C.N.L. 3 novembre 2005);
d)  alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
e)  ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. 3 novembre 2005;
f)  alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;
g)  ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h)  ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l'orario di lavoro come individuati nel capo II del C.C.N.L. 3 novembre 2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell'art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i)  all'applicazione dell'art. 17 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j)  ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2, lett. G), del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;
k)  criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del presente C.C.N.L.;
Che, ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente C.C.N.L., può prevedere gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto può riguardare, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
Che i protocolli come sopra definiti dovranno essere inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto n. 1836 del 18 settembre 2007;
Ritenuto di dover emanare linee generali di indirizzo ex art. 5 C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell'area della dirigenza medica e veterinaria;
Dato atto che il servizio 1 del dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato, a seguito di confronto con la parte sindacale in data 17 luglio 2009, 6 agosto 2009 e 19 agosto 2009, ha definito la stesura delle predette linee di indirizzo regionali;
Che le predette linee generali di indirizzo sono state sottoscritte dalle parti in data 19 agosto 2009;

Decreta:


Art. 1

Approvare le linee generali di indirizzo ex art. 5 C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell'area della dirigenza medica e veterinaria che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Dare atto che le linee di indirizzo di cui al precedente art. 1 hanno costituito oggetto di intesa con le organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria in data 19 agosto 2009.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.
Il presente decreto, e le allegate linee di indirizzo, sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 2009.
  RUSSO 

Allegato
LINEE DI INDIRIZZO EX ART. 5 C.C.N.L. 17 OTTOBRE 2008
Area medica e veterinaria

Il C.C.N.L. per il personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 17 ottobre 2008, relativamente al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006- 2007, ha previsto, all'art. 5, che le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo, previo confronto con le organizzazioni sindacali in talune materie di particolare rilevanza, che nell'ambito del presente atto troveranno specifica disciplina.
Come già avvenuto per il precedente C.C.N.L. del 3 novembre 2005 che prevedeva analogo coordinamento regionale, le parti confermano i principi ispiratori, già individuati con decreto n. 1836/07 del 18 settembre 2007, sui quali la Regione Sicilia intende svolgere il potere di indirizzo che la contrattazione nazionale le ha riconosciuto.
Sistema delle relazioni sindacali regionale
Le parti prendono atto che il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009, agli artt. 3 e seguenti, riconferma il sistema delle relazioni sindacali già previsto nel precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Confermano, pertanto, tra le materie del confronto quelle previste specificatamente dall'art. 5, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, che si danno qui per riportate integralmente, nonché le ulteriori materie individuate quali oggetto di confronto con il succitato decreto (n. 1836/07).
Informativa preventiva
Si dà atto che giusta art. 6 del C.C.N.L. del 2000, ad oggi vigente, l'informativa sarà preventiva per le materie per le quali lo stesso C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione e la consultazione.
Confronto regionale
Le parti, ferma restando la sfera di azione e di autonomia propria di ciascuna, esprimono l'intendimento di attuare un sistema di relazioni finalizzato al positivo sviluppo del dialogo tra parti, ritenuto elemento essenziale per l'esplicarsi delle sinergie presenti tra gli attori del sistema.
Il confronto, attuato attraverso la procedura concertativa prevista dal testo contrattuale, avviene attraverso periodici incontri.
Su richiesta di una delle parti viene prevista l'attivazione di appositi tavoli concertativi nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali ed in particolare entro 15 giorni dalla data della ri-chiesta formale contenente specifica indicazione della materia da esaminare.
Il confronto così attivato dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.
Dell'esito della procedura di concertazione verrà redatto apposito verbale dal quale risulteranno le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa e, nell'ipotesi di "comune convenire" su tutte o su alcune delle materie oggetto della concertazione le parti sottoscriveranno un verbale di intesa che assumerà carattere vincolante per i soggetti sottoscrittori. Al termine della procedura le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

LINEE DI INDIRIZZO EX ART. 5 C.C.N.L. 17 OTTOBRE 2008
Area medica e veterinaria

Lett. a) Utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 3 novembre 2005
Si conferma quanto stabilito nel precedente accordo del 2007 recepito con decreto n. 1836/07.
Per quanto riguarda l'utilizzo di dette risorse relativamente al biennio economico 2006/2007 si rinvia al disposto dell'art. 25 del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008.
Lett. b) Realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente
Tenuto conto della riforma di cui alla legge regionale n. 5/09, si individua la formazione quale leva fondamentale per pervenire alla massimizzazione di efficacia ed efficienza del servizio sanitario regionale.
Si conferma, in materia, quanto stabilito nel precedente accordo del 2007.
Lett. c) Metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale. (art. 50, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del C.C.N.L. 3 novembre 2005).
Si conferma il precedente accordo del 2007 nel caso di riduzione stabile della dotazione organica, definita a seguito di consultazione tra l'azienda sanitaria e le OO.SS. facenti parte della delegazione trattante aziendale, qualora la stessa sia il risultato della realizzazione di processi di razionalizzazione diretti al miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestionale, fermo restando il volume di attività.
Lett. d) Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.
I fondi contrattuali da prendere a riferimento per l'applicazione del presente punto sono quelli di cui agli artt. 24, 25 e 26 del C.C.N.L. 2006-2009.
La loro quantificazione economica (determinazione) deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei parametri e dei riferimenti previsti dalla predetta normativa contrattuale mentre le modalità di utilizzo di detti fondi sono definite dai contratti integrativi aziendali.
Salvo quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, le Aziende qualora incrementino stabilmente, sulla base di una programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, il numero di dirigenti medici e veterinari a tempo indeterminato, rispetto a quelli presi a base di calcolo per la formazione dei fondi, dovranno incrementare i fondi medesimi delle quote necessarie per assicurare il valore del trattamento economico complessivo spettante.
In particolare l'attivazione di strutture complesse o strutture semplici a valenza dipartimentale, previste dalla programmazione regionale, comporterà l'incremento, del fondo di cui all'art. 24 (fondo di posizione), del valore pari alle somme occorrenti per assicurare il nuovo trattamento di posizione dei dirigenti coinvolti da tali attivazioni.
L'incremento dei fondi potrà avvenire anche con riferimento alle quote necessarie per assicurare i servizi, aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, anche ad invarianza della dotazione organica.
Si precisa che all'incremento della dotazione organica non consegue necessariamente un incremento dei fondi contrattuali sovra indicati, ovvero l'incremento potrebbe non interessare tutti i fondi contrattuali.
In presenza di un aumento dei servizi non accompagnato dall'effettuazione di nuove assunzioni si potrà prevedere un incremento dei fondi contrattuali, relativamente ai fondi per la retribuzione di risultato e per il trattamento accessorio legato alle condizioni disagiate, compatibile con le risorse aziendali e in sintonia con gli indirizzi programmatori regionali.
In caso, invece, di riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione a seguito di riorganizzazione del S.S.R., i fondi contrattuali sono rideterminati sulla base di apposite linee di indirizzo regionali, giusta art. 4 C.C.N.L. dell'giugno 2000 e art. 1, comma 565, L.F. del 2007.
Lett. e) Criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. 3 novembre 2005.
Si conferma in materia il precedente accordo del 2007, con le successive modifiche.
In linea con le previsioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008, qui richiamati, la Regione individua gli elementi essenziali per la definizione di un sistema di valutazione dei dirigenti diretto alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa in accordo con quanto previsto dal C.C.N.L. 3 novembre 2005, artt. 25, 26, 27 e 28. Il sistema complessivo di valutazione dei dirigenti si applica a livelli diversi e con assegnazione di uno specifico organismo preposto alla verifica (art. 26) e deve essere improntato ai seguenti criteri:
-  imparzialità;
-  celerità;
-  puntualità;
-  trasparenza dei criteri e dei risultati;
-  adeguata informazione e partecipazione del valutato anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio;
-  diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza (responsabile di struttura), effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organo di verifica (nucleo di valutazione, collegio tecnico) è chiamato a pronunciarsi.
Il collegio tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, comma 2, lett. b) e c ) del C.C.N.L. 3 novembre 2005. In caso di valutazione negativa, prima di formalizzare il giudizio, deve essere effettuato un contraddittorio in occasione del quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da persona di fiducia. L'esito della valutazione è acquisito agli atti. Di esso si tiene conto ai fini dell'affidamento di altri incarichi.
In tal senso si rimarca l'assoluta necessità che, anche alla luce della previsione contenuta all'art. 25, comma 7, del C.C.N.L. 3 novembre 2005 (integrativa dell'art. 28, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000), le aziende provvedano, qualora non sia ancora stato fatto, a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi.
Al fine di garantire il rispetto della tempistica stabilita dall'art. 10 del vigente C.C.N.L., le aziende procederanno, ove necessario, ad una revisione delle procedure interne al fine di rispettare la tempistica contrattuale e regolamenteranno la materia previa concertazione con il sindacato. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
In ogni caso deve essere garantito al dirigente valutato il rinnovo o l'affidamento di un nuovo incarico senza soluzione di continuità.
Lett. f) Verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza.
L'azienda deve prevedere strumenti (quali questionari da sottoporre agli utilizzatori dei servizi, verifiche anche a campione ecc.) che consentono di misurare la percezione dell'utenza e la corrispondenza dei servizi alla domanda. Tali strumenti dovranno essere attivati in sede aziendale e previa informazione alle parti sindacali.
Poiché esistono già indicatori di qualità previsti per legge, ad essi si rimanda per l'implementazione di un sistema di valutazione della qualità percepita.
Lett. g) Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzate all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno anche temporale richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.
Si conferma il precedente accordo del 2007 di cui al decreto n. 1836/07.
Lett. h) Criteri generali per la razionalizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l'orario di lavoro come individuati nel capo II del C.C.N.L. 3 novembre 2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell'art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni.
Si conferma il precedente accordo del 2007 di cui al decreto n. 1836/07.
Lett. i) Applicazione dell'art. 17 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei progetti di ristrutturazione aziendale e attuati ai sensi del comma 6.
Si rinvia in materia alle apposite linee di indirizzo regionali sulla ricollocazione e mobilità del personale appartenente alla presente area dirigenziale, predisposte in relazione alla riorganizzazione del S.S.R. in applicazione della legge regionale n. 5/09.
Lett. j) Criteri generali per l'inserimento nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 (lett. g) del C.C.N.L. 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa
Si conferma che la Regione Sicilia individua nell'applicazione dell'istituto della libera professione uno dei meccanismi per la riduzione delle liste di attesa.
L'utilizzo della libera professione ex art. 55, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, tuttavia, deve essere prioritariamente richiesto per l'acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche.
L'istituto verrà normato in conformità con quanto previsto dalla legislazione nazionale tramite emanazione di successive linee di indirizzo.
Lett. k) Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008.
Le aziende sanitarie regionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti ed in modo da preservare la continuità assistenziale, adottano tutte le misure atte a garantire idonee condizioni di lavoro tali da prevenire il rischio clinico ed il pieno recupero delle energie psicofisiche del personale con modalità di riposo nelle 24 ore.
Le parti danno atto che con l'art. 41 del decreto legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008) sono state apportate alcune modifiche al decreto legislativo n. 66/2003, ed in particolare:
1)  Sono state modificate le definizioni di "lavoratore notturno" confermando che per "lavoratore notturno" si intende - in difetto di disciplina collettiva - "qualsiasi lavoratore che svolga ... lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi l'anno", ma aggiungendo "per almeno tre ore".
2)  Viene abolito l'obbligo di informare a consuntivo l'organo ispettivo competente per territorio "in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario"
3)  Viene meno il principio della consecutività del periodo di riposo giornaliero di 11 ore in ogni periodo di 24 ore nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 66, come modificato dall'art. 41, comma 4, decreto legislativo n. 112/2008). In particolare, in caso di interruzione del periodo di riposo giornaliero per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo non decorre nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, e si computano le ore eventualmente già fruite.
4)  Nel decreto legislativo n. 66/2003 non è più espressamente previsto un diritto al riposo settimanale, da calcolarsi su un periodo di soli 7 giorni. Il periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, per ogni periodo di 7 giorni, "è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni".
5)  Viene sottratto alla sfera d'applicazione degli artt. 4 (la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario) e 7 (ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore) del decreto legislativo n. 66 il personale medico dirigente degli enti e delle aziende del S.S.N., "in ragione della qualifica posseduta e della necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità connessa all'incarico dirigenziale affidato" (art. 41, comma 13, decreto legislativo n. 112/2008).
Per i dirigenti del S.S.N. vale solo la regolamentazione, articolata in ragione delle specificità del settore, contenuta nel C.C.N.L.
Fermo restando quanto sopra si ribadisce che la necessità di garantire la continuità assistenziale non può prescindere dalla tutela del paziente e degli operatori e dal rischio di problematiche medico-legali a cui aziende e medici si espongono più facilmente in caso di attività lavorativa non rispettosa degli elementari criteri di sicurezza. Il sistema delle deroghe può celare problematiche organizzative e/o carenze di organico che debbono essere, quando presenti, segnalate e superate nei tempi più brevi possibili.
A tal fine le parti convengono che:
-  il personale medico e veterinario dovrà comunque fruire di regola di un riposo pari ad almeno 11 ore continuative nelle 24 ore e le aziende sanitarie regionali devono attivarsi per porre in essere ogni strumento organizzativo per il raggiungimento di tale obiettivo, qualora le oggettive condizioni organizzative non consentano ancora di garantire il periodo di riposo di 11 ore, e comunque nelle more dell'adozione dei provvedimenti diretti ad assicurarne l'attuazione pratica, la contrattazione integrativa aziendale può definire in casi eccezionali periodi di riposo giornaliero inferiori, sulla base di parametri, concordati in sede di contrattazione aziendale purché siano garantiti equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente usufruibili. D'intesa con le OO.SS. si dovrà, in tal caso, provvedere alla predisposizione di un piano aziendale di verifica e rideterminazione delle dotazioni organiche al fine di consentire, in sede di programmazione annuale delle assunzioni, il raggiungimento dell'obiettivo in premessa. Dei carichi di lavoro derivanti da tale deroga si dovrà tenere conto in sede di verifica degli obiettivi ai fini della retribuzione di risultato;
-  in ogni caso, dopo il servizio di guardia notturna o turnazione notturna, il periodo di riposo, obbligatorio e continuativo, minimo di dodici ore, deve essere fruito immediatamente al termine dello stesso in modo da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva;
-  il turno mattino/notte non può essere previsto routinariamente e deve essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo (es.: il periodo delle ferie e/o delle festività). In tal caso il riposo obbligatorio e continuativo, che deve essere pari a 24 ore, deve permettere il recupero immediato del tempo di lavoro svolto in più per esigenze di servizio.
Nell'ambito della contrattazione aziendale si dovrà tenere in debito conto la necessità di articolare i servizi di pronta disponibilità ed i turni di servizio al fine di garantire ai medici e veterinari adeguati periodi di riposo tra una prestazione di servizio e l'altra.
Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. 3 novembre 2005, le aziende, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, danno annualmente ed obbligatoriamente informativa alle OO.SS. di categoria sulle deroghe relative al riposo dopo i turni notturni o al riposo nell'arco delle 24 ore: tale informativa costituisce strumento per la valutazione delle deroghe, in particolare per verificare se le stesse sono imposte da carenze di organico o da non ottimale organizzazione delle guardie.
Le OO.SS. ove non informate e/o in presenza di inadempienze, devono segnalare all'Assessorato tali carenze ai fini degli opportuni interventi.
Sarà cura della Commissione ex art. 6 del C.C.N.L. del 2005 recepire le istanze sui problemi e disservizi come sopra segnalati.
(2009.37.2373)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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