REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2009 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 agosto 2009.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Calascibetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 4107 del 17 aprile 2007, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 18 aprile 2007 al n. 29273, con il quale il comune di Calascibetta ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 11215 dell'11 ottobre 2007 e prot. n. 4956 del 15 aprile 2008, quest'ultimo assunto al protocollo di questo Assessorato il 16 aprile 2008 al n. 29189, con i quali il comune di Calascibetta ha riscontrato la nota di questo Assessorato, prot. n. 44017 del 12 giugno 2007, integrando la documentazione relativa al piano in argomento;
Viste le delibere n. 45 del 7 novembre 2005, n. 57 del 30 novembre 2005 e n. 18 del 27 marzo 2006, con le quali il consiglio comunale di Calascibetta ha adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle sopra citate delibere di adozione n. 45/2005, n. 57/2005 e n. 18/2006;
Vista la certificazione datata 3 ottobre 2006, a firma del segretario comunale di Calascibetta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'acquisizione di n. 45 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 2 fuori termine, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista, unitamente alla relazione contenente le deduzioni sulle stesse;
Viste le delibere n. 7 del 21 febbraio 2007, n. 10 del 12 marzo 2007 e n. 11 del 13 marzo 2007, con le quali il consiglio comunale di Calascibetta ha adottato le deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni allo strumento urbanistico in argomento;
Visto il parere n. 14616/95-3552/96-4645/96 del 20 aprile 2006, con il quale l'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 11 del 9 giugno 2008, con la quale l'unità operativa 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 7 del 9 giugno 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
INDIRIZZI PROGETTUALI
Dalla relazione si evince che i criteri posti a base della redazione del piano, derivanti dagli elementi su cui si fonda lo schema di massima, sono quelli relativi alla "Nuova bipolarità" del territorio di Calascibetta: da un lato il centro storico e dallun nuovo insediamento di case sparse sulla zona comprendente il piano Longuillo.
Il piano regolatore generale assume questa bipolarità, riordinata secondo una nuova articolazione viaria, cercando di delineare ulteriormente la fisionomia e, di conseguenza, prevedendo per la zona a valle i servizi necessari.
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Il progettista, da come si evince dalla previsione demografica al 2015, "per il dimensionamento per il progetto della città", prevede un incremento demografico compreso tra l'8 e il 9% della popolazione attuale, ossia che si passi dagli attuali 5.014 abitanti al censimento del 1991, a circa 5.500 abitanti.
La capacità insediativa prevista dal piano regolatore generale è di 5.606 abitanti previsti per il 2015, distribuiti per il 49,9% nella città storica; per il 28,4% nelle zone di saturazione e completamento, per un totale insieme alla zona storica pari al 78,4%; per 7,4% nelle zone di espansione e per il 4,5% fuori del centro abitato nella frazione di Cacchiamo.







I FABBISOGNI DI ATTREZZATURE AL 2015
Con il previsto aumento di popolazione nel ventennio 1991/2015 di 410 abitanti, anche la dotazione attuale di attrezzatura è stata adeguata utilizzando i parametri stabiliti dal D.I. n. 1444/68.
La loro distribuzione sul territorio nella elaborazione del piano regolatore generale, invece, è studiata per evitare il ripetersi di alcune problematiche presenti nell'attuale organizzazione della struttura urbana.
Per quanto riguarda la verifica dei rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate ad attrezzature e servizi, esse sono state reperite nella misura di mq. 12/ab.
L'individuazione delle singole categorie di attrezzature scolastiche è stata dedotta dalla legge regionale del 14 novembre 1979, n. 214 per quanto riguarda la determinazione della superficie procapite, mentre le altre sono state ricavate dalla distribuzione media consigliata dalla tecnica urbanistica.
Assegnando 12 mq/ab. nel 2015 si prevede che si dovrà impegnare una superficie minima di mq. 66.000 distribuita in modo da avere mq. 22.000 per l'istruzione dell'obbligo; mq. 11.000 per le attrezzature civiche e religiose; mq. 19.250 per il verde attrezzato e sportivo; mq. 13.750 per parcheggi pubblici.
Le attrezzature di interesse comune di livello comunale previste nel piano regolatore generale verificano sempre i minimi stabiliti dallo standard ministeriale:
-  aree per attrezzatura di interesse comune - mq. 17.686 > di 11.000 mq.;
-  aree per l'istruzione - mq. 20.693 < di 22.000 mq.;
-  aree per parcheggi - mq. 12.792 < di 13.750 mq.;
-  aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e sport - mq. 23.332 > di 19.250 mq.;
-  totale mq. 74.503 > di 66.000 mq.
Le attrezzature per l'istruzione dell'obbligo ed i parcheggi a livello generale non sono verificate.
Il D.I. n. 1444/68 prevede una deroga per le zone omogenee A e B ove non sia possibile reperire aree. La deroga consente di valutare in misura doppia le superfici presenti, per tali ragioni nel piano si verifica il fabbisogno previsto.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE:
TESSUTI URBANI
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee di seguito sinteticamente descritte:
TESSUTI URBANI DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE: IL CENTRO STORICO
Definizione:
Comprende le parti del territorio (le zone omogenee A) interessate da tessuti urbani e complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico o ambientale di particolare pregio, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona  A.1  -  Immobili e complessi edilizi di interesse storico monumentale
Destinazione di zona: comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali di particolare pregio architettonico e ambientale.
Attività edilizia consentita: restauro conservativo categoria c), legge regionale n. 71/78, con le modalità e limitazioni prescritte dalle norme tecniche di attuazione.
Strumento di attuazione: concessione edilizia e formazione di piani particolareggiati di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Zona  A.2  -  Centro storico
Destinazione di zona: comprende i principali sistemi ed edifici monumentali della città, e inoltre i principali allineamenti commerciali e di servizi al centro abitato.
Attività edilizia consentita: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione edilizia.
Strumento di attuazione: concessione edilizia e formazione di piani particolareggiati di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
COMPLETAMENTO DELL'AREA URBANA
Definizione:
Sistemi morfologici relativi alla città consolidata (zona omogenea B) che individuano quelle parti urbane in cui sono ammesse trasformazioni fortemente condizionate.
Zona  B.1  -  Area urbana satura
Destinazione di zona: tessuto urbano già o quasi interamente edificato.
Attività edilizia consentita: saturazione dei lotti liberi, la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione.
Strumenti di attuazione: concessione edilizia e/o autorizzazione.
Indici di zona: il rinnovo urbano e l'edificazione dei lotti liberi avviene attraverso la demolizione e ricostruzione con le seguenti caratteristiche:
-  il numero massimo dei piani 3;
-  l'altezza massima dei fabbricati non potrà superare i m. 11,00, in caso di forte acclività il numero massimo dei piani lato valle non deve essere maggiore a 4;
-  indice di fabbricazione fondiaria max 5,00 mc/mq.;
Zona  B.2  -  Area urbana di completamento
Destinazione di zona: aree residenziali libere e aree già destinate ad edilizia residenziale e servizi relativi.
Attività edilizia consentita: nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione regolate dalle norme tecniche di attuazione, gli interventi ammessi sull'edilizia esistente sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla ristrutturazione edilizia.
Strumenti di attuazione: singole concessioni edilizie e piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.
Indici di zona: valgono per tutte le sottozone le norme per la zona B.1, e per i lotti interclusi le demolizioni e ricostruzioni sono regolate dalle seguenti norme:
1)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie non superiore a mq. 120:
-  indice di fabbricabilità fondiaria 8,00 mc/mq.;
-  posteggi privati 1/10 della cubatura;
-  altezza massima pari a quella degli edifici circostanti;
2)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie compresa tra mq. 120 e mq. 200:
-  volume massimo realizzabile mc. 1.000;
-  posteggi privati 1/10 della cubatura;
-  altezza massima ml. 11,00;
3)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie superiore compresa tra mq. 200 e mq. 400:
-  indice di fabbricabilità fondiaria 5,00 mc/mq.;
-  posteggi privati 1/10 della cubatura;
-  altezza massima ml. 11,00;
Zona  B.3  -  Aree residenziali pubbliche
Destinazione di zona: aree residenziali pubbliche già impegnate da strumenti urbanistici attuativi in corso di realizzazione secondo le prescrizioni urbanistiche del programma di fabbricazione precedente.
Attività edilizia consentita: in queste aree si seguono le prescrizioni contenute dagli strumenti urbanistici attuativi approvati, le eventuali demolizioni e ricostruzioni, varianti, lotti interclusi seguono le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione.
Indici di zona: le costruzioni saranno del tipo a schiera, o unifamiliari, anche affiancate a quelle esistenti. Valgono per tutte le sottozone le norme per la zona B.1 ad eccezione dell'indice di densità fondiaria che non potrà superare i 3 mc/mq., e non si potranno costruire più dei 3 piani per un'altezza massima di 10 mt.
Zona  B.4  -  Aree urbane di completamento a Cacchiamo
Destinazione di zona: zone di ristrutturazione B nella frazione di Cacchiamo.
Attività edilizia consentita: trasformazione per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione e ampliamento, nonché l'utilizzazione dei lotti a scopi residenziali.
Indici di zona: per i lotti interclusi le demolizioni e ricostruzioni sono regolate dalle seguenti norme:
1)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie non superiore a mq. 120:
-  indice di fabbricabilità fondiaria 8,00 mc/mq.;
-  altezza massima ml. 11,00;
2)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie compresa tra mq. 120 e mq. 200:
-  volume massimo realizzabile mc. 1.000;
-  altezza massima ml. 11,00;
3)  Per i lotti di terreno interclusi aventi una superficie superiore compresa tra mq. 200 e mq. 400:
-  indice di fabbricabilità fondiaria 5,00 mc/mq.;
-  altezza massima ml. 11,00;
Nelle aree inedificate superiori a mq. 1.000, l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, con i limiti massimo di mc/mq. 5 con un'altezza massima di mt. 11,00.
L'ESPANSIONE URBANA, I MARGINI URBANI E I MARGINI DELLA CITTA'
Definizione:
Comprende le parti del territorio urbano (le zone omogenee C) interessate da tessuti urbani o complessi edilizi di recente formazione, l'espansione e la trasformazione di parti di città, e i nuovi insediamenti residenziali o porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti degli agglomerati stessi.
Zona  C.1  -  Aree residenziali di espansione e completamento
Destinazione di zona: aree residenziali in parte già edificate delle aree urbane previste dal precedente programma di fabbricazione con destinazione d'uso residenziale e servizi relativi.
Attività edilizia consentita: nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione regolate dalle norme tecniche di attuazione, gli interventi ammessi sull'edilizia esistente sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla ristrutturazione edilizia.
Strumenti di attuazione: quando non esistono tutte le opere di urbanizzazione primaria nell'intera area o in una parte di essa, la nuova edificazione e qualsiasi attività comportante interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinate alla preventiva approvazione di piani particolareggiati.
Indici di zona: la nuova edificazione, anche a seguito della demolizione e ricostruzione, è regolata dai seguenti indici:
-  l'edilizia sarà a palazzine con un massimo di 4 elevazioni ed un'altezza massima ammissibile di m. 13,60 dal piano di marciapiede fino alla linea di gronda; in ogni caso l'altezza massima non potrà essere superiore a due volte la larghezza della strada su cui prospetta;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 4.
Zona C.2  -  Aree residenziali di espansione
Destinazione di zona: aree destinate prevalentemente ad attività residenziale con particolare attenzione alla conservazione dei caratteri del paesaggio.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  altezza massima m. 10;
-  numero massimo dei piani 3;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 2,50.
Zona  C.3  -  Aree residenziali di espansione
Destinazione di zona: aree destinate prevalentemente ad attività residenziale con particolare attenzione alla conservazione dei caratteri del paesaggio.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  altezza massima m. 7,5;
-  numero massimo dei piani 2;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 1,00.
Zona  C.4  -  Aree per l'edilizia residenziale pubblica o convenzionata
Destinazione di zona: aree destinate ad attività residenziale pubblica con tipologia case a schiera.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  altezza massima m. 4,5;
-  numero massimo dei piani 1;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 1,40.
Zona  C.5  -  Aree per l'edilizia residenziale pubblica o convenzionata
Destinazione di zona: aree destinate ad attività residenziale pubblica con tipologia case in linea sia nel centro urbano che a Cacchiamo.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  altezza massima m. 7,5;
-  numero massimo di piani 2;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 1,00.
Zona  C.6  -  Aree residenziali di espansione a Cacchiamo
Destinazione di zona: aree residenziale di espansione con tipologia case a schiera aperta semplice e case unifamiliari.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  altezza massima m. 10,50;
-  numero massimo di piani 3;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 1,50.
-  sono consentiti laboratori artigianali con superficie coperta non superiore a mq. 600;
-  sono escluse le costruzioni destinate all'allevamento a carattere industriale di polli, suini e conigli o di tutti quegli impianti che, a giudizio dell'amministrazione comunale, risultino in contrasto dal punto di vista igienico-sanitario, con il carattere residenziale.
Zona  CS  -  Aree per la residenza stagionale
Destinazione di zona: in questa zona è consentita la costruzione di case unifamiliari o duplex e villini per la residenza stagionale.
Strumenti di attuazione: l'edificabilità è consentita previo piano di lottizzazione convenzionata interessante superfici minime di mq. 3.000.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  lotto minimo di mq. 800, con massimo rapporto di copertura pari ad 1/10;
-  altezza massima m. 7,50;
-  numero massimo di piani 2;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 0,80;
-  distacco dagli edifici mt. 12,00;
-  distacco dai confini mt. 6,00.
AREE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Definizione:
Comprende le parti del territorio (le zone omogenee D) interessate da complessi edilizi produttivi a carattere artigianale e/o commerciale di recente formazione e i nuovi insediamenti artigianali, commerciali e le zone in cui si prevedono, per imprese, aree per depositi a cielo aperto di materiali edilizi o per la produzione artigiana e la produzione e la commercializzazione di calcestruzzi e asfalti.
Zona  D.1  -  Aree per le attività produttive, artigianali e commerciali in contrada Piano Longuillo e contrada Sotto la Rocca
Destinazione di zona: in queste aree sono previste attività per edifici a carattere produttivo, artigianale e commerciale.
Attività edilizia consentita: si prevedono officine artigianali a carattere produttivo e piccole industrie ed edifici; è consentita solo la costruzione di capannoni per la produzione, per magazzini, per complessi commerciali e direzionali, per l'esportazione e la vendita; non è ammessa nessuna destinazione di uso residenziale.
Strumenti di attuazione: le aree sono utilizzabili solo in seguito alla formazione di piani di lottizzazioni o di piani particolareggiati o piani P.I.P.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, attività collettive saranno il 10% della superficie;
-  altezza massima m. 8,50;
-  numero massimo di piani 2 compreso il P.T.;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 2,00;
-  le lottizzazioni di aree non possono avere una dimensione minore a 2.000 mq.
Zona  D.2  -  Aree per le attività commerciali
Destinazione di zona: aree da destinare solo a botteghe artigianali e locali per esposizione dei manufatti e dei prodotti.
Attività edilizia consentita: sono consentiti solo fabbricati a piano terreno o capannoni che possono essere adibiti ad attività connesse alla vendita, all'esposizione, ad uffici amministrativi, con esclusione della residenza.
Strumenti di attuazione: l'utilizzazione è subordinata a piani di lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati o piani P.I.P.
Indici di zona: l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:
-  le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, attività collettive saranno il 10% della superficie;
-  altezza massima m. 8,50;
-  numero massimo di piani 2 compreso il P.T.;
-  la densità fondiaria non potrà superare mc/mq. 2,00 e con un lotto minimo edificabile di 400 mq.;
-  le lottizzazioni di aree non possono avere una dimensione minore a 10.000 mq.
Zona  D.3  -  Aree per attività industriali, artigianali e per depositi a cielo aperto e la produzione di conglomerati in contrada Fondachello
Sono aree in contrada Fondachello in cui si prevedono le stesse norme di intervento delle zone D.1 per le attività artigianali. Gli interventi relativi ai depositi a cielo aperto e per la produzione dei conglomerati saranno sottoposti a preventivo piano di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato.
IL TERRITORIO APERTO
Definizione:
Il territorio aperto (zona omogenea E) comprende tutto il territorio comunale con esclusione delle parti urbanizzate, delle aree riservate ad attrezzature di interesse generale, per lo sport e per attività alberghiere, o carattere artigianale, commerciale e industriale.
Zona E
Destinazione di zona: nel territorio aperto sono ammesse tutte le destinazioni d'uso e le attività relative alla agricoltura e alle attività connesse con l'uso del suolo agricolo, al pascolo, al rimboschimento, alla coltivazione di boschi e alle aree produttive.
Attività edilizia consentita: sono ammessi gli interventi necessari per il miglioramento e la conduzione dei fondi e per il mantenimento delle aree boscate; è ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali, anche se non espressamente indicate nel piano regolatore generale, previa richiesta di autorizzazione e il rispetto delle indicazioni relative; sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le indicazioni delle norme tecniche di attuazione.
Strumenti di attuazione: il piano regolatore generale del territorio aperto si attua con interventi diretti (concessione edilizia).
Indici di zona: i criteri di intervento sono determinati per ciascuna destinazione d'uso.
1)  Criteri di intervento per le costruzioni residenziali nel territorio aperto:
-  indice di fabbricabilità fondiaria ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 - 0,03 mc/mq.;
-  numero massimo di piani 2;
-  altezza massima alla gronda m. 7,00.
-  tipologia case unifamiliari.
2)  Criteri di intervento per le masserie:
-  sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo.
3)  Criteri di intervento per i mulini ad acqua, le fontane e gli abbeveratoi:
-  ogni intervento è subordinato alla tutela e alla conservazione, con le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro.
4)  Criteri di intervento per gli insediamenti produttivi connessi all'attività agricola e per i fabbricati a servizio del fondo:
-  nel territorio aperto sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, con le modalità e limitazioni prescritte dalle norme tecniche di attuazione.
5)  Criteri di intervento per l'apertura, la coltivazione e la chiusura di cave:
-  l'apertura di cave è subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, approvazione da parte del comune del progetto di studio di fattibilità e del progetto e ad un apposita convenzione che prescriva i tempi modalità per la esecuzione delle opere di esecuzione delle opere di recupero ambientale;
-  lo studio di fattibilità e il progetto da presentare devono essere corredati da Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
6)  Criteri di intervento per attività agrituristica nel territorio aperto:
-  nell'ambito di aziende agricole, possono essere destinati una parte dei fabbricati a residenza con l'inserimento di attività agrituristica;
-  possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
-  nell'esercizio degli alloggi agrituristici si applicano le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
7)  Aree boscate ai sensi della legge regionale n. 78/76:
-  le costruzioni devono arretrarsi di 200 metri dal limite dei boschi e dalle fasce forestali;
-  per i fabbricati agricoli presenti nelle fasce di rispetto dal limite dei boschi e dalle fasce forestali, la demolizione degli edifici è ammissibile, la ricostruzione deve realizzarsi oltre la fascia di rispetto, e in funzione del volume determinato dall'indice fondiario relativo alla proprietà.
8)  Criteri di intervento nelle aree con tutela paesistico-ambientale:
-  i parametri urbanistici e gli indici edilizi sono quelli relativi agli interventi sull'edilizia esistente e sulle nuove costruzioni nel territorio aperto.
-  ogni intervento edificatorio e di modificazione del suolo finalizzato alla costruzione, trasformazione dei manufatti e dei luoghi è sottoposto al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna.
9)  Criteri di intervento nelle aree a vincolo idrogeologico:
-  per le parti di territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico e riportate nel piano regolatore generale, l'utilizzazione delle aree è subordinata alle direttive indicate dalle norme tecniche di attuazione.
ATTREZZATURE E SERVIZI
Definizione:
Comprende le parti del territorio destinate a spazi pubblici, ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo e generale (zone omogenee F) ai sensi della legge n. 765/67 e del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Aree per attrezzature e servizi
Destinazione di zona: comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive.
a)  aree per l'istruzione dell'obbligo;
b)  aree per attrezzature di interesse comune;
c)  aree per spazi pubblici attrezzati per lo sport;
d)  aree parcheggi.
I rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate ad attrezzature e servizi sono definiti per le categorie di cui al primo comma come segue:
a)  4,00 mq. per abitante;
b)  2,00 mq. per abitante;
c)  3,5 mq. per abitante;
d)  2,5 mq. per abitante.
Aree a verde pubblico
Destinazione di zona: comprendono le aree destinate a verde pubblico attrezzato per lo sport e il tempo libero in cui è esclusa qualsiasi edificazione salvo su esplicita indicazione dell'amministrazione comunale di padiglioni per la musica, per lo spettacolo, portici, pensiline, percorsi coperti, locali per servizi igienici, bar-ristoranti, cabine elettriche ed idriche, depositi e ripostigli a servizio dell'area, attrezzature e servizi per il riposo, il giuoco, lo svago.
Attrezzature e servizi di interesse generale in ambito urbano
Destinazione di zona: sono le aree con destinazione d'uso per attrezzature e servizi di interesse generale previsti, ai sensi del punto 5, art. 4 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Riguardano le scuole superiori non dell'obbligo, i parchi urbani e suburbani, le attrezzature e servizi di interesse territoriale di tipo assistenziale, culturale, per lo sport, la protezione civile, acquedotto comunale e serbatoi idrici, impianti tecnologici, area cimiteriale, macello comunale, centro annonario e attrezzature al servizio della zootecnica, etc.
Criteri di intervento per aree per insediamenti alberghieri (zona F8)
Destinazione di zona: area di proprietà comunale destinata ad attività alberghiera denominata F8.
Indici di zona:
-  indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq. 2,00;
-  altezza massima mt. 11,50;
-  tipologia libera.
Criteri di intervento per complessi ricettivi all'aria aperta (zona F9)
Destinazione di zona: le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio e gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.
I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
Indici di zona: i manufatti e gli accessori e i servizi dovranno essere ad un solo piano con altezza massima di mt. 3,50, copertura a tetto con coppi siciliani, non potranno avere superficie coperta superiore a mq. 1,5 per persona; la superficie minima del lotto non può essere inferiore a 10.000 mq.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Definizione:
Le prescrizioni esecutive costituiscono strumenti attuativi del piano regolatore generale.
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 le prescrizioni esecutive concernono il fabbisogno residenziale pubblico, privato, turistico, produttivo e dei servizi connessi al rapportato, legge regionale n. 15/91, ad un periodo di dieci anni.
Il comune di Calascibetta ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, si è avvalsa della facoltà di adottare lo strumento urbanistico generale senza le prescrizioni esecutive, tuttavia ha individuato nelle tavole di piano tre aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, secondo i parametri che di seguito si riportano:
Pe 1  -  Prescrizioni esecutive residenziali pubblica e privata
-  indice di fabbricabilità fondiaria 1,40 mc/mq. per le case a schiera e 1,00 mc/mq. per le case in linea;
-  gli altri parametri edilizi saranno fissati caso per caso in base alle leggi speciali che regolano la materia.
Pe  2  -  Prescrizioni esecutive per le attività produttive e commerciali
-  indice di fabbricabilità fondiaria 1,5 mc/mq.;
-  gli altri parametri edilizi saranno fissati caso per caso in base alle leggi speciali che regolano la materia;
-  la superficie da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie.
Pe  3  -  Prescrizioni esecutive per le attrezzature sportive
-  indice di fabbricabilità fondiaria 1,50 mc/mq. per le case a schiera e 1,00 mc/mq. per le case in linea;
-  gli altri parametri edilizi saranno fissati caso per caso in base alle leggi speciali che regolano la materia.
PEEP  -  Piani per l'edilizia pubblica e convenzionata
L'art. 8 delle norme tecniche di attuazione prevede che i piani PEEP di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, si attuino nelle aree a ciò espressamente previste e perimetrate nel piano regolatore generale, ed il consiglio comunale può indicare e perimetrare per i PEEP altre aree, tra quelle previste per l'edificazione di nuovi insediamenti, senza che ciò implichi variante al piano regolatore generale, sempre che tali previsioni non contrastino con le prescrizioni del piano regolatore generale stesso.
PIP  -  Piano insediamenti produttivi
L'art. 6 delle norme tecniche di attuazione, prevede che il piano per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della legge regionale n. 71/78 possa interessare zone libere o zone già interessate da insediamenti produttivi. In entrambi i casi il piano ha per obiettivo la realizzazione e/o il completamento delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti stradali e con allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità delle condizioni di lavoro.
La superficie da destinare a spazi o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi (con esclusione delle sedi viarie) non può essere inferiore negli insediamenti a carattere artigianale e industriale al 10% dell'intera superficie.
Programmazione commerciale
Il piano risulta adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e direttive di cui al D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, tale normativa viene articolata nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale nella parte terza agli artt. 83, 84, 85, 86 e 87.
Localizzazione nuove aree artigianali e commerciali
Secondo quanto disposto nella deliberazione di adozione del piano regolatore generale richiamata in premessa è stata individuata una nuova area da destinare ad attività artigianali in sostituzione di quella precedentemente individuata tra le contrade di Pianlonguillo e Fontanelle che oggi risulta occupata da nuova edilizia.
Regolamento edilizio
E' composto di n. 143 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
Tit.  1  -  Disposizioni generali
-  capitolo  I: Norme preliminari; 
-  capitolo  II: Commissione edilizia; 
-  capitolo  III: Categorie di intervento; 
-  capitolo  IV: La concessione edilizia; 
-  capitolo  V: Strumenti attuativi e regolamento edilizio; 
-  capitolo  VI: Destinazioni d'uso e varianti; 
-  capitolo  VII: Esecuzione e controllo delle opere; 

Tit.  2  -  Disciplina urbanistica
-  capitolo unico: Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri;
Tit.  3  -  Disciplina della fabbricazione
Parte prima: Il centro storico, regole architettoniche e tecniche di guida all'intervento tra unità edilizia ed elementi di arredo
-  capitolo  I: Caratteri delle opere annesse relativamente agli interventi sulle unità edilizie; 
-  capitolo  II: Regole specifiche per elementi costitutivi le unità edilizie; 
-  capitolo  III: Adeguamento tecnologico ed impianti relativi all'unità edilizia; 
-  capitolo  IV: Arredo urbano; 

Parte seconda: La città e il territorio comunale:
-  capitolo  I: Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano; 
-  capitolo  II: Accessi e fruibilità; 
-  capitolo  III: Norme igieniche; 
-  capitolo  IV: Norme tecnologiche; 
-  capitolo  V: Norme relative alle aree scoperte e a servitù di utilità pubblica; 
-  capitolo  VI: Norme di buona esecuzione; 
-  capitolo  VII: Uso di suolo, spazio e servizi pubblici; 
-  capitolo  VIII: Garanzia della pubblica incolumità; 

Tit.  4  -  Sanzioni e disposizioni transitorie
-  capitolo unico.
Osservazioni e opposizioni
Da come si evince dal libro protocollo delle osservazioni ed opposizioni sono pervenute n. 43 istanze di opposizione entro il termine dell'8 giugno 2006, di seguito elencate:
-  osservazione n. 1: ditta Vaccaro Croce (prot. n. 5516 del 16 maggio 2006);
-  osservazione n. 2: ditta Santostefano Bellavia S.M. (prot. n. 5526 del 17 maggio 2006);
-  osservazione n. 3: ditta Vazzano Candido (prot. n. 5670 del 19 maggio 2006);
-  osservazione n. 4: ditta Rabbiolo Francesca, Butera Calogero Alberto, Butera Guglielmo Maria e Butera Santa Maria (prot. n. 5916 del 26 maggio 2006);
-  osservazione n. 5: ditta Benintende Liliana (prot. n. 5951 del 29 maggio 2006);
-  osservazione n. 6: ditta Daidone Pietro (prot. n. 6041 del 30 maggio 2006);
-  osservazione n. 7: ditta Francesco Borghese (prot. n. 6042 del 30 maggio 2006);
-  osservazione n. 8: ditta Fileccia Salvatore (prot. n. 6151 del 5 giugno 2006);
-  osservazione n. 9: ditta Fileccia Giovanni (prot. n. 6152 del 5 giugno 2006);
-  osservazione n. 10: ditta Ferrara Ninfa Maria (prot. n. 6153 del 5 giugno 2006);
-  osservazione n. 11: ditta Marcellino Maria Giuseppa (prot. n. 6154 del 5 giugno 2006);
-  osservazione n. 12: ditta Cimino Gaetano (prot. n. 6183 del 6 giugno 2006);
-  osservazione n. 13: ditta Morgano Calogero, Morgano Mattia e Morgano Giuseppe (prot. 6189 del 6 giugno 2006);
-  osservazione n. 14: ditta Di Cara Salvatore, Di Cara Lucia e Di Cara Pierina Antonella (prot. n. 6240 del 6 giugno 2006);
-  osservazione n. 15: ditta Capizzi Mario (prot. n. 6242 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 16: ditta Lo Gioco Antonino (prot. n. 6243 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 17: ditta D'Alcamo Giovanni (prot. n. 6244 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 18: ditta Armadio Matteo e Catalano Maria (prot. n. 6248 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 19: ditta Borghese Pietro (prot. n. 6282 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 20: ditta Buscemi Antonino (prot. n. 6183 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 21: ditta Anzalone Giuseppina (prot. n. 6284 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 22: ditta Puzzo Mario e Maimonte Giuseppa (prot. n. 6291 del 7 giugno 2006);
-  osservazione n. 23: ditta Cucci Carmelo (prot. n. 6293 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 24: ditta Giuseppe Grippaudo, Giuseppina Grippaudo e Carmela Grippaudo (prot. n. 6294 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 25: ditta Gigliotti Orsola (prot. n. 6316 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 26: ditta Paglia Giuseppe (prot. n. 6317 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 27: ditta Savarino Salvatore (prot. n. 6318 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 28: ditta Savarino Assunto (prot. n. 6321 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 29: ditta Armadio Mariano (prot. n. 6323 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 30: ditta Associazione Commercianti, Associazione Artigiani Xibetani (prot. n. 6330 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 31: ditta Falzone Pietro, La Via Gaetana (prot. n. 6331 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 32: ditta Di Bella Giovanni (prot. n. 6333 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 33: ditta Lima Giovanni Paolo e Russo Pietra (prot. n. 6338 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 34: ditta Di Franco Salvatore (prot. n. 6339 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 35: ditta Pecora Raffaele (prot. n. 6340 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 36: ditta prof. Bellomo Manlio (prot. n. 6344 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 37: ditta D'Angelo Gabriella e D'Angello Rita (prot. n. 6345 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 38: ditta Dello Spedale Di Bella Maria (prot. n. 6349 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 39: ditta Cuci Giuseppa (prot. n. 6350 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 40: ditta Balzer Maria Therese, Ragona Salvatore e Ragona Mario (prot. n. 6372 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 41: ditta Bonanno Rosario (prot. n. 6374 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 42: ditta Bonanno Rosario e Carroccio Francesca (prot. n. 6375 dell'8 giugno 2006);
-  osservazione n. 43: ditta Gagliano Zaffara Maria (prot. n. 6376 dell'8 giugno 2006).
Sono state inoltre presentate n. 2 istanze di opposizione fuori termine:
-  osservazione n. 44: ditta Cristaldi Francesca (prot. n. 6475 del 13 giugno 2006);
-  osservazione n. 45: ditta Capizzi Benedetto (prot. n. 6485 del 13 giugno 2006).
Considerato che:
ASPETTI PROCEDURALI
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenutici, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  La deliberazione del commissario ad acta di adozione del piano con allegato regolamento edilizio, ed adeguato alla programmazione commerciale risultano legittime;
-  Il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  Il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e da quanto dichiarato dal professionista incaricato risulta adeguato alla legge regionale n. 13/99 ed al D.P.R.S 28 giugno 2000;
-  Il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  Il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Il piano è stato sottoposto alla valutazione di incidenza e già all'esame del servizio 2 VAS-VIA dell'A.R.T.A., nelle more dell'acquisizione della suddetta valutazione le previsioni urbanistiche ricadenti nell'ambito delle zone dei siti di natura 2000 sono stralciate;
-  Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore, sono state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state formulate le deduzioni del progettista. In ossequio all'art. 4 della legge regionale n. 65/81, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, con verbale del 14 dicembre 2004, è stato accertato lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
Contenuto del piano
Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di una adeguata relazione tecnica.
Il piano riferito al ventennio appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive, turistiche, commerciali e dei servizi connessi, tenuto conto delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT più recenti. Nel dimensionamento del piano si è tenuto conto, altresì, della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In generale sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
In particolare la zona A relativa al centro storico (o anche ai nuclei storici) appare correttamente delimitata, unitamente all'individuazione dei beni isolati che risultano tutelati da una adeguata normativa di salvaguardia. Inoltre il piano individua le aree e le zone di interesse ambientale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 42/2004, che sono sottoposte ad un regime di tutela ambientale.
Le zone territoriali B ad esclusione della zona B1 appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince che tali zone possiedono i requisiti tecnici prescritti dall'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, prevista nel piano, soddisfa il minimo inderogabile fissato dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ed è ripartita di massima secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge (per es.: legge regionale n. 214/79, legge regionale n. 87/81, art. 7, legge regionale n. 8/78, D.M. 18 dicembre 1975). La quantità di servizi ed attrezzature è stata elaborata utilizzando come parametro di riferimento i 12 mq/ab. previsti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab. Le attrezzature realizzate sono capaci di soddisfare un fabbisogno complessivo per 1738 ab. ed è stato stimato il fabbisogno pregresso per soddisfare una popolazione riferita al 1991 di 3.279 ab. pari a mq. 39.348 (ab. 3279 x 12 mq/ab.).
Il piano conferma e precisa i vincoli discendenti da leggi specifiche ed in particolare:
-  vincoli boschivi con relative fasce di rispetto sono individuati in base alla vigente legislazione in materia forestale e di tutela vegetazionale e secondo le indicazioni contenute nello studio agricolo-forestale;
-  vincoli previsti dalle leggi n. 1089, n. 1497 del 1939, n. 431 del 1985, d'inedificabilità ex art. 5 della legge regionale n. 15/91;
-  vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923;
-  vincoli di rispetto stradale, ferroviario, elettrodotti, corsi d'acqua, metanodotti, cimiteriali, pozzi di presa d'acqua potabile, di depurazione, di discarica etc.;
-  vincoli di arretramento da parchi archeologici;
-  vincoli da parco o riserve regionali;
-  vincoli siti di natura 2000 S.I.C. - ITA 060004 - Monte Altesina.
La viabilità prevista dal piano, nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente, appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana, tuttavia si ritiene doversi stralciare dalle previsioni la viabilità di circonvallazione posta a valle lato sud del centro abitato, in quanto la sua realizzazione non risulta giustificata da ragioni di traffico e/o di congestionamento del centro e comporta inoltre un rilevante impatto ambientale. Le aree di sedime della viabilità disattesa assumono la destinazione di verde agricolo.
In relazione all'accoglimento dell'osservazione n. 33 si ritiene, allo stato, disattendere la previsione della viabilità di progetto nel tratto finale del tracciato di miglioramento di una infrastruttura viaria esistente contermine alle zone F2, per la parte ricadente all'interno della zona CS e della proprietà dell'osservante.
Norme tecniche di attuazione
In linea di massima le norme di attuazione appaiono conformi alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale.
Tuttavia non si ritiene di potere condividere la norma transitoria per la zona A di cui all'art. 44, in quanto viene ammessa la possibilità di intervenire mediante la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti senza i necessari studi di analisi delle caratteristiche architettoniche degli stessi. Si suggerisce di attuare la zona A mediante apposite e circoscritte varianti urbanistiche da parte del comune, avente i contenuti così come indicati nella circolare n. 3 del 2000. Nelle more della redazione delle citate varianti, potranno essere consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni ed appare idoneo a limitare ed orientare l'attività edificatoria privata nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune si propogono le seguenti determinazioni:


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Parere

Per quanto sopra esposto questa unità operativa 4.3 del servizio 4° del D.R.U., è del parere che il piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio del comune di Calascibetta (EN) possa essere approvato, alla luce delle considerazioni e le prescrizioni del presente parere, oltre alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Enna, fatte salve le decisioni del servizio 2 VIA-VAS in ordine allo studio d'incidenza ambientale inerente il SIC ITA060004, ed alle procedure di elaborazione delle prescrizioni esecutive ed alla loro adozione nei termini dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2000.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 111 del 17 dicembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio e quanto rappresentato dall'amministrazione comunale in sede di audizione;
Rappresentati gli esiti del sopralluogo effettuato dalla Commissione questo Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, con le prescrizioni, modifiche e stralci evidenziati nel citato parere n. 7/2008, nonché con l'introduzione delle ulteriori precisazioni e/o prescrizioni.
Zona omogenea A2
In conformità alla proposta di parere dell'ufficio, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna e sulla base di quanto rilevato in sede di sopralluogo si prescrive che "la perimetrazione della zona territoriale omogenea A2 centro storico urbano indicata negli elaborati del piano adottato dovrà ricalcare quella indicata nella scheda del C.S.U., in conformità a quanto asserito nelle linee guida del piano paesaggistico regionale. Dovrà inoltre essere chiaramente vietata la demolizione e ricostruzione, lett. D, art. 20, legge regionale n. 71/78, di volumi edilizi compresi quelli fatiscenti anche nella forma di ristrutturazione" prima della redazione dei piani particolareggiati, legge n. 457/78 e legge regionale n. 71/78, come previsto dall'art. 41 delle norme tecniche di attuazione.
L'area da ricomprendere all'interno del C.S.U. è stata individuata nel piano come zona omogenea B1.
La prevista zona territoriale omogenea B1 dovrà essere riperimetrata in relazione alla superiore prescrizione.
Viabilità
Si condivide il parere del servizio relativamente alla viabilità urbana ed extraurbana che appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità ad esclusione della prevista circonvallazione localizzata a nord-est dell'abitato. Infatti, pur riconoscendone la funzione logistica congrua sotto il profilo urbanistico a soddisfare la riduzione del traffico e/o congestionamento veicolare del centro urbano causato dall'attraversamento dei mezzi pesanti, su detta previsione infrastrutturale non risulta acquisito il preventivo parere del Genio civile art. 13, legge n. 64/74 prima dell'adozione del piano regolatore generale in quanto inserita successivamente nel progetto di piano comunque oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/78.
Detta proposta dovrà pertanto essere stralciata dalle previsioni delle viabilità.
Osservazioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate al piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio che ne è parte integrante.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione, in adesione al parere dell'ufficio n. 7 del 9 giugno 2008, con stralci modifiche e prescrizioni e con le ulteriori prescrizioni imposte con il presente voto, del piano regolatore generale, norme tecniche di attuazione con annesso regolamento edilizio del comune di Calascibetta nel rispetto delle prescrizioni e condizioni degli enti che hanno espresso parere a riguardo.";
Vista la propria nota, prot. n. 10931 del 9 febbraio 2009, con la quale il comune di Calascibetta è stato invitato a formulare, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 111 del 17 dicembre 2008;
Vista la delibera n. 9 del 26 marzo 2009, trasmessa con nota comunale prot. n. 5310 del 6 aprile 2009, pervenuta il 23 aprile 2009 ed assunta in pari data al protocollo generale di questo Assessorato al n. 31737, con la quale il consiglio comunale di Calascibetta ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 111 del 17 dicembre 2008;
Vista la nota prot. n. 16 del 26 giugno 2009 con la quale l'unità operativa 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 8 del 18 giugno 2009 resa in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 111/2008, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la deliberazione n. 7 del 9 giugno 2008 con la quale il consiglio comunale ha adottato le proprie determinazioni in merito alle controdeduzioni di cui al superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e parere del D.R.U. n. 7 del 9 giugno 2008 che di seguito si trascrivono:
1.  Confermare la perimetrazione delle zone territoriali omogenee A2 (centro storico) e B1, così come indicate negli elaborati nel piano regolatore generale adottato, atteso che tale "perimetrazione ricalca sostanzialmente quella approvata dallo stesso Assessorato del territorio e dell'ambiente con il decreto n. 24/79 del 23 febbraio 1979"...;
2.  Confermare le previsioni di una strada di circonvallazione a nord-est dell'abitato, così come indicata in fase di adozione del piano regolatore generale, tenuto conto che l'art. 13 della legge n. 64/74 prevede "l'emissione di un parere, certamente obbligatorio in termine di procedura, ma non vincolante, in termine di contenuto";
3.  Confermare la previsione di cui all'art. 44, comma 1 delle norme tecniche di attuazione, allegate al piano regolatore generale adottato, inerente la possibilità di demolizione e ricostruzione con le limitazioni ivi previste, in quanto in attesa alla redazione di piani attuativi, tale intervento è ammesso dall'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, anche a parere dello stesso Assessorato (cfr. nota prot. n. 17227 del 22 marzo 2004 dell'area affari generali e comuni in risposta al comune di Sciacca (AG) sull'applicabilità in Sicilia del D.P.R. n. 380/2001).
In aggiunta sono stati controdedotti nella stessa deliberazione sopra citata, altri punti di presumibili prescrizioni dettate dall'A.R.T.A./D.R.U. inerenti le sottozone omogenee B1, B2, B3 e B4 la sottozona omogenea C1 e le sottozone omogenee D1, D2 e D3.
Viste le superiori determinazioni comunali, questa unità operativa 4.3 del D.R.U. è del parere di:
Punto 1. - Respingere la controdeduzione del comune, in quanto la perimetrazione del centro storico è stata già oggetto di studi preliminari tali da essere asserita nella scheda del C.S.U., nella quale comprende anche la perimetrazione della zona B1 del piano regolatore generale, in conformità alle linee guida del Piano paesaggistico regionale;
Punto 2. - Condividere la controdeduzione resa in ordine alla previsione della strada di circonvallazione posta a nord-est dell'abitato, tuttavia per gli aspetti strettamente di natura geologica, si rimandano le valutazioni finali in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto dotato di specifica figura professionale (rappresentante del Genio civile di Enna);
Punto 3. - Respingere la controdeduzione del comune anche alla luce della circolare assessoriale n. 3/2000;
In ordine alle prescrizioni dettate dall'A.R.T.A./D.R.U. inerenti le sottozone omogenee B1, B2, B3 e B4 la sottozona omogenea C1 e le sottozone omogenee D1, D2 e D3, esse sono da disattendere in quanto non sono state oggetto di specifici rilievi;

Parere

Per quanto sopra esposto questa unità operativa 4.3 del servizio 4° del D.R.U., è del parere che il piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio del comune di Calascibetta (EN) possa essere approvato alla luce delle considerazioni e le prescrizioni del presente parere, fatte salve le decisioni del servizio 2 VIA-VAS in ordine allo studio d'incidenza ambientale inerente il SIC ITA 060004, ed alle procedure di elaborazione delle prescrizioni esecutive ed alla loro adozione nei termini dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2000.";
Visto il voto n. 172 del 29 luglio 2009 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  le controdeduzioni attengono prescrizioni e precisazioni come definite nella proposta dell'ufficio n. 8 del 18 giugno 2009 che fa parte integrante del presente voto;
-  nel corso della discussione è emerso l'orientamento di discostarsi dalla proposta dell'ufficio condividendo della stessa solo quanto riferito alla perimetrazione della zona A2, ribadendo quanto stabilito con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 111 del 17 dicembre 2008, nel quale si prescrive che "la perimetrazione della zona A2 centro storico urbano dovrà ricalcare quella indicata nella scheda C.S.U. in conformità a quanto asserito nelle linee guida del piano paesistico regionale";
-  le osservazioni ed opposizioni presentate al piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio n. 7 del 9 giugno 2008 reso sul piano regolatore generale, al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 111 del 17 dicembre 2008 ed al parere dell'ufficio n. 8 del 18 giugno 2009.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Calascibetta con annesse norme di attuazione e regolamento edilizio adottato con delibere consiliari n. 57 del 30 novembre 2005, n. 18 del 27 marzo 2006 e n. 45 del 7 novembre 2007, con l'introduzione di stralci, modifiche e prescrizioni discendenti dai richiamati pareri espressi da questo Assessorato nell'ambito del medesimo procedimento.";
Rilevato che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. B), della legge regionale n. 6/2009, il piano in argomento resta escluso dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ex decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 111 del 17 dicembre 2008 e n. 172 del 29 luglio 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 111 del 17 dicembre 2008 e n. 172 del 29 luglio 2009, nonché alle prescrizioni contenute nel parere reso dall'ufficio del Genio civile di Enna in premessa citato, è approvato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Calascibetta, adottato con delibere consiliari n. 45 del 7 novembre 2005, n. 57 del 30 novembre 2005 e n. 18 del 27 marzo 2006.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 111 del 17 dicembre 2008 e n. 172 del 29 luglio 2009.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 7 del 9 giugno 2008, resa dall'unità operativa 4.3/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  voto n. 111 del 17 dicembre 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  proposta di parere n. 8 del 18 giugno 2009, resa dall'unità operativa 4.3/D.R.U. di questo Assessorato;
 4)  voto n. 172 del 29 luglio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 45 del 7 novembre 2005;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 57 del 30 novembre 2005;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 18 del 27 marzo 2006;
 8)  delibera del consiglio comunale n. 7 del 21 febbraio 2007;
 9)  delibera del consiglio comunale n. 10 del 12 marzo 2007;
10)  delibera del consiglio comunale n. 11 del 13 marzo 2007;
11)  delibera del consiglio comunale n. 9 del 26 marzo 2009;
Piano regolatore generale
12)  relazione generale;
13)  relazione illustrativa inerente la localizzazione di nuove aree artigianali e commerciali;
14)  norme tecniche di attuazione;
15)  regolamento edilizio;
16)  tav.  A1  - schema regionale, scala 1:200.000; 
17)  tav.  A2  - centralità e rapporti territoriali, scala 1:25.000; 
18)  tav.  B1.1  - stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000; 
19)  tav.  B1.2  - stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000; 
20)  tav.  B1.3  - stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000; 
21)  tav.  B1.4  - stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000; 
22)  tav.  B2.1  - stato di fatto del centro abitato e delle frazioni, scala 1:2.000; 
23)  tav.  B2.2  - stato di fatto del centro abitato e delle frazioni, scala 1:2.000; 
24)  tav.  B2.3  - stato di fatto del centro abitato e delle frazioni, scala 1:2.000; 
25)  tav.  B2.4  - stato di fatto del centro abitato e delle frazioni, scala 1:2.000; 
26)  tav.  C1.1  - disciplina dei suoli e degli edifici nel territorio comunale, scala 1:10.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
27)  tav.  C1.2  - disciplina dei suoli e degli edifici nel territorio comunale, scala 1:10.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
28)  tav.  C1.3  - disciplina dei suoli e degli edifici nel territorio comunale, scala 1:10.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
29)  tav.  C1.4  - disciplina dei suoli e degli edifici nel territorio comunale, scala 1:10.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
30)  tav.  C2  - sintesi della pianificazione territoriale, scala 1:25.000; 
31)  tav.  C3.1  - disciplina dei suoli e degli edifici nel centro abitato e nelle frazioni, scala 1:2.000, l'ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
32)  tav.  C3.2  - disciplina dei suoli e degli edifici nel centro abitato e nelle frazioni, scala 1:2.000, l'ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
33)  tav.  C3.3  - disciplina dei suoli e degli edifici nel centro abitato e nelle frazioni, scala 1:2.000; 
34)  tav.  C3.4  - disciplina dei suoli e degli edifici nel centro abitato e nelle frazioni, scala 1:2.000; 
35)  tav.  C4  - sintesi della pianificazione urbana, scala 1:4.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
36)  tav.  C5   - sintesi delle attrezzature di interesse comune, scala 1:6.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
37)  tav.  C6  - sintesi delle attrezzature di interesse generale, scala 1:5.000, ultima elaborazione del 5 maggio 1998; 
38)  tav.  C7  - tabella dei tipi edilizi; 

Studio geologico
39)  studio geologico a supporto del piano regolatore generale (relazione);
40)  studio geologico - Integrazione alla nota del Genio civile di Enna n. 6863/6908, gr. 5/3 del 19 giugno 1995;
41)  studio geologico - Integrazione alla nota del Genio civile di Enna n. 14616/96 del 17 gennaio 1996;
42)  relazione sulla rielaborazione della carta della suscettività d'uso;
43)  studio geologico integrativo relativo alla proposta di circonvallazione;
44)  tav.  1/A  - carta geologica, scala 1:10.000; 
45)  tav.  1/B  - carta geologica, scala 1:10.000; 
46)  tav.  2/A  - carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
47)  tav.  2/B  - carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
48)  tav.  3/A  - carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
49)  tav.  3/B  - carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
50)  tav.  1  - carta di suscettività, scala 1:10.000; 
51)  tav.  2  - carta di suscettività, scala 1:10.000; 
52)  tav.  5  - profili geologici, scala 1:10.000; 

Studio agricolo-forestale
53)  relazione tecnica;
54)  tav.  1  - carta altimetrica, scala 1:25.000; 
55)  tav.  2  - carta clivometrica, scala 1:25.000; 
56)  tav.  3  - carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
57)  tav.  4   - carta dei suoli, scala 1:25.000; 
58)  tav.  5  - carta dei vincoli, scala 1:25.000; 
59)  tav.  6a  - carta dell'uso dei suoli, scala 1:10.000; 
60)  tav.  6b  - carta dell'uso dei suoli, scala 1:10.000; 
61)  tav.  7a  - carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
62)  tav.  7b  - carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
63)  tav.  8  - area delle possibili espansioni, scala 1:10.000; 
64)  tav.  8a  - carta clivometrica, scala 1:10.000; 
65)  tav.  8b  - carta altimetrica, scala 1:10.000; 
66)  tav.  9a  - carta delle unità di paesaggio, scala 1:10.000; 
67)  tav.  9b  - carta delle unità di paesaggio, scala 1:10.000; 

Elaborati dello studio agricolo-forestale adeguati alle leggi regionali nn. 16/96 e 13/99
68)  tav.  1a  - carta dei boschi naturali ed artificiali, scala 1:10.000; 
69)  tav.  1b  - carta dei boschi naturali ed artificiali, scala 1:10.000; 
70)  tav.  2  - carta dei vincoli boschivi, scala 1:25.000; 

Studio di incidenza
71)  relazione;
72)  tav.  1  - area del SIC e repertorio fotografico, scala 1:10.000; 
73)  tav.  2.1  - visualizzazione del SIC nel piano regolatore generale, scala 1:10.000 
74)  tav.  2.2  - visualizzazione del SIC nel piano regolatore generale, scala 1:10.000. 


Art.  4

Il comune di Calascibetta dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Nelle aree comprese entro gli ambiti territoriali Natura 2000 denominati SIC ITA 060004 "Monte Altesina", oggetto di stralcio in relazione a quanto contenuto nella citata proposta di parere n. 7 del 9 giugno 2008 resa dall'unità operativa 4.3/D.R.U., ai sensi del comma 2, lett. c) della legge n. 1150/42 sono inibite, nelle more della definizione del procedimento ex art. 5, D.P.R. n. 357/97, tutte le previsioni di edificazione.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2009.
  AGNESE 

(2009.33.2249)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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