REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 agosto 2009.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il decreto n. 582/D.R.U. del 13 novembre 2001, con cui è stato approvato il P.R.A.S.I. della Provincia di Siracusa;
Premesso che:
-  con istanza prot. n. 782 del 18 febbraio 2005 il Consorzio A.S.I. richiedeva, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, la preventiva autorizzazione a procedere a variare lo strumento vigente;
-  con voto n. 442 del 9 giugno 2005 il Consiglio regionale dell'urbanistica esprimeva parere non favorevole in quanto il Consorzio avrebbe dovuto procedere a taluni adempimenti discendenti dalle disposizioni dell'art. 5 del predetto decreto n. 582/D.R.U.;
-  con fogli prot. n. 4579/2005 e prot. n. 5034/2005 il Consorzio trasmetteva atti ed elaborati adottati con D.C.G. n. 33 del 29 novembre 2004 aventi per oggetto l'adozione dell'aggiornamento del P.R.A.S.I.;
-  con proposta di parere n. 27 dell'1 dicembre 2005, il servizio n. 5/D.R.U. considerava condivisibile quanto proposto dall'A.S.I. ad eccezione di quanto riportato al punto 4 del rilevato della medesima proposta di parere inerente la rimodulazione dell'agglomerato E2 in territorio di Melilli consistente nell'ampliamento di una superficie pari ad ha. 18,00 dell'area destinata ad attività estrattiva (Cava) per il quale il Consorzio avrebbe dovuto preventivamente chiedere l'autorizzazione ex art. 18, legge regionale n. 1/84 e il parere dell'ufficio del Genio civile;
-  con voto n. 521 del 9 marzo 2006 il Consiglio regionale dell'urbanistica esprimeva parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.A.S.I. adottato con delibera n. 33/2004;
-  con foglio prot. n. 300 del 24 gennaio 2006 il Consorzio A.S.I. richiedeva, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, la preventiva autorizzazione relativa alla variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio;
-  con voto n. 543 del 4 maggio 2006 il Consiglio regionale dell'urbanistica, considerato che gli adempimenti di cui all'art. 5 del decreto n. 582/2001 erano stati esitati favorevolmente con prescrizioni, concedeva la preventiva autorizzazione alla redazione della variante alle norme tecniche ed al regolamento edilizio dello strumento urbanistico vigente;
-  con dirigenziale prot. n. 41739 del 20 giugno 2006 veniva notificato al Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa, il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 543 del 4 maggio 2006;
Visto il foglio prot. n. 936 del 24 febbraio 2009, pervenuto in data 4 marzo 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato l'11 marzo 2009 al n. 19030, con il quale il Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, ai sensi della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, gli atti ed elaborati relativi alla variante alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del P.R.A.S.I. approvato con decreto n. 582/D.R.U. del 13 novembre 2001;
Vista la delibera del commissario straordinario del Consorzio A.S.I. di Siracusa n. 19 del 14 dicembre 2006, avente per oggetto: "Adozione variante al piano regolatore generale consortile";
Vista la delibera del Consiglio provinciale di Siracusa n. 28 del 27 novembre 2007, avente per oggetto: "Prelievo ed approvazione, punto 8, all'ordine del giorno. Avente ad oggetto: Consorzio della Provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - variante alle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del piano regolatore generale consortile approvato con delibera dirigenziale n. 582/ D.R.U. del 13 novembre 2001";
Rilevato che avverso la delibera n. 19 del 14 dicembre 2006, sono state presentate osservazioni da parte della ditta Sidoti e Modanò e da parte del comune di Melilli;
Vista la delibera del consiglio generale del Consorzio A.S.I. di Siracusa n. 35 del 10 novembre 2008, avente per oggetto: "Osservazioni alla variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale";
Vista la nota prot. n. 23 del 7 aprile 2009 con la quale l'unità operativa 5.3/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 17 del 6 aprile 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
...Omissis...
La variante in argomento riguarda taluni adeguamenti ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione (artt. 12, 9, 13, 14 e 19 e l'art. 13 del regolamento edilizio) vigenti discendenti dall'entrata in vigore di nuove norme.
In particolare, per come riportato nella relazione illustrativa, le problematiche in esame riguardano gli argomenti di seguito elencati con le lett. a), b), c), d), e) sottoriportate:
In particolare:
a)  attività commerciali: con la previsione di inserimento nelle aree destinate a piccole e medie industrie, di attività commerciali con un fatturato annuo pari a 1.000 milioni ed almeno 5 dipendenti, per come previsto dall'art. 30 della legge regionale 29 del 4 aprile 1995. Dette aree destinate ad attività commerciale non potranno, comunque, superare il 10% della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale;
b)  insediamenti artigianali: è stato previsto di destinare, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, aree da destinare ad insediamenti artigianali nella misura massima del 15% della superficie complessiva di ha. 3.601,80 destinata ad insediamenti industriali;
c)  piani di lottizzazione convenzionata: in attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 34 del 18 maggio 1996 l'attuazione degli insediamenti produttivi, nelle aree destinate a piccole e medie industrie può avvenire a mezzo di piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, consortile o di imprese artigianali aventi, almeno, la disponibilità del 51% delle aree interessate;
Viene, pertanto, integrato l'art. 12 delle norme tecniche di attuazione nel seguente modo:
-  art. 12: aree destinate a piccole e medie industrie, all'artigianato, alle attività commerciali di servizio:
Tali aree sono destinate all'insediamento di piccole e medie industrie e di attività artigianali in genere, nonché a depositi e attività commerciali all'ingrosso, a centri di servizi, anche di iniziativa privata, collegati con le attività industriali "nonché inoltre ad attività commerciali così come definite e con i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 anche di iniziativa privata" nel rispetto delle seguenti norme:
-  superficie massima del lotto: - ettari 4,00;
-  superficie minima del lotto: - ettari 0,20;
-  larghezza minima del lotto sul fronte strada: - metri 30,00.
"Per le attività commerciali come sopra definite si esclude la limitazione della superficie massima del lotto limitandone comunque le aree totali destinate alle suddette attività, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 29/95, ad una quantità non superiore al 5 per cento della superficie complessiva di tutti gli agglomerati A.S.I. e quindi ad ha. 180".
Si prescrive comunque che in ogni caso i predetti lotti da destinare ad attività commerciale siano ubicati ai fini della sicurezza alle seguenti distanze minime di rispetto:
-  150 mt. dalla perimetrazione esterna delle industrie a rischio indicate nella tav. n. 6 del piano regolatore generale (D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
-  1.000 mt. dagli impianti produttivi delle predette industrie.
Sulle predette aree sono altresì consentiti e con carattere di priorità, insediamenti di attività cantieristica a servizio della grande industria comprendenti la realizzazione di capannoni, aree attrezzate, fabbricati etc., tutti esclusivamente a servizio delle predette attività cantieristiche. Per detti insediamenti, da realizzare anche su iniziativa privata e/o della stessa grande industria, si prescinde dai limiti di superficie massima del lotto limitandone l'estensione alle reali esigenze assentite dal Consorzio.
In attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 una quota delle aree normate dal presente art. 12 non superiore al 5% della superficie complessiva corrispondente a 0,05x3.601,80=180 ha. è destinata ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzione.
L'attuazione degli insediamenti produttivi nelle aree regolate dal presente articolo può avvenire anche mediante piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa dei privati o di consorzi o di imprese artigianali che dimostrino di avere la disponibilità del 51% delle aree interessate.
I piani di lottizzazione dovranno essere estesi ad una superficie pari almeno ad 1/4 dell'agglomerato di riferimento e comunque non inferiore a 10.000 mq.
Essi debbono rispettare i parametri urbanistici ed edilizi indicati ai successivi punti b), c), d), e), f), g), h) e sono soggetti inoltre alle seguenti disposizioni particolari: i piani attuativi convenzionati sono ammessi a condizione che sia prevista all'interno dei lotti una superficie destinata ad aree verdi e a parcheggio non inferiore al 10% della superficie del lotto".
"Omissis..."
d)  livello di progettazione delle opere di urbanizzazione: l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione viene integrato con la precisazione che il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste dal piano per tutti gli agglomerati di piccola e media industria e artigianato diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 9 stesso, dovrà essere redatto ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche nella Regione siciliana e redatto, per comparti di ciascun agglomerato di superficie pari ad almeno 1/4 dell'agglomerato di riferimento.
Viene, pertanto, riformulato l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione nel seguente modo:
-  art. 9, comma 3: il consorzio può rendere il parere di conformità e può autorizzare gli operatori economici, che siano proprietari o che dispongano legittimamente di lotti di terreno ricadenti all'interno degli agglomerati per le piccole e medie industrie ed artigianato, di cui al comma che precede, a realizzare direttamente il loro insediamento produttivo sul lotto di cui dispongono ancor prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione, dopo che il consorzio ha provveduto alla progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione da realizzare nell'agglomerato e dopo che il relativo progetto è stato approvato dal consorzio.
"Il suddetto progetto preliminare deve essere redatto in base alle norme vigenti in materia di opere pubbliche nella Regione siciliana. Esso potrà essere redatto per comparti di ciascun agglomerato, comparti che dovranno avere una superficie pari almeno ad 1/4 dell'agglomerato di riferimento.
L'insediamento produttivo da realizzare dovrà inoltre rispettare le seguenti condizioni".
"...Omissis..."
e)  istituzione dell'autorità portuale del porto di Augusta: viene integrato l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione "Aree destinate alle attrezzature portuali, officine ed impianti" nel seguente modo:
-  art. 14 - Aree destinate alle attrezzature portuali, officine ed impianti: nelle aree destinate alle attrezzature portuali, officine ed impianti, il consorzio "e/o l'autorità portuale intervengono" di norma con espropri e/o acquisti e realizzano le opere di competenza in base a progetti approvati "dagli organi competenti dei suddetti enti" e secondo le norme vigenti nella Regione siciliana per le opere pubbliche;
f)  realizzazione di servizi generali consortili e di attrezzature di interesse generale: le aree destinate alla realizzazione di detti servizi generali consortili sono individuate quali zone S.
La variante proposta modifica l'art. 13 delle norme tecniche di attuazione e consiste nell'uniformare la dizione dell'art. 13 del regolamento con quella riportata nell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione "Aree destinate all'impianto di servizi generali consortili e di attrezzature di interesse generale" e nella possibilità di realizzazione diretta degli interventi da parte del proponente che abbia la legittima disponibilità delle aree interessate, prescindendo dalla pubblica espropriazione.
Vengono, pertanto, riformulati gli artt. 13 delle norme tecniche di attuazione e del regolamento nel seguente modo:
-  norme di attuazione: art. 13 - Aree destinate all'impianto di servizi generali consortili e di attrezzature di interesse generale:
"Omissis..."
Nei casi previsti al punto e) dell'art. 13 del regolamento è consentito l'intervento diretto dei soggetti proponenti che abbiano la legittima disponibilità delle aree interessate.
La realizzazione delle opere ivi previste sarà effettuata con le modalità e le procedure indicate all'art. 13 del regolamento.
"Omissis..."
Regolamento edilizio: art. 13 - Aree per servizi generali consortili, strutture di servizio pubblico in genere ed attrezzature di interesse generale:
"Omissis..."
Il P.R.A.S.I.S. indica e delimita nell'ambito degli agglomerati aree destinate a servizi generali consortili, strutture di servizio pubblico in genere ed attrezzature di interesse generale.
"Omissis..."
d)  i progetti per servizi generali consortili, strutture di servizio pubblico in genere o per attrezzature di interesse generale possono essere anche redatti da enti pubblici, da società o da privati, che sottoporranno i suddetti progetti al consorzio per l'eventuale accettazione, corredati dalle norme e dalle clausole per l'affidamento in concessione dell'opera di che trattasi e della relativa gestione;
"Omissis..."
g)  norme sull'uso delle aree destinate allo sfruttamento di cave nel territorio interessato dal P.R.A.S.I.S.
Con la variante si modifica l'art. 19 delle norme tecniche di attuazione nel seguente modo:
Nel territorio indicato al precedente art. 4 esistono aree sulle quali è in atto la coltivazione di cave, per le quali restano valide le autorizzazioni già concesse.
Nel predetto territorio non potranno ottenersi nuove concessioni per lo sfruttamento di cave, qualora queste interessino aree destinate dal P.R.A.S.I.S. a:
-  agglomerati industriali aventi la destinazione prevista dall'art. 12 che precede;
-  infrastrutture e servizi;
-  agricoltura con speciali norme sull'edificabilità, in quanto distanti meno di 150 metri dai confini degli agglomerati e dai confini della viabilità principale.
"Al fine di salvaguardare la continuità operativa e/o l'ampliamento delle attività produttive esistenti, legate alla coltivazione di cave, le aree circostanti quelle di cui al primo comma del presente articolo riportate nelle tavole di zonizzazione del P.R.A.S.I.S. salvo diversa e specifica indicazione del P.R.A.S.I.S. stesso, possono essere destinate unicamente all'ampliamento delle attività estrattive in atto per una profondità di mt. 500 oltre i confini attualmente definiti dalle tavole di piano, con divieto assoluto di ogni altra e diversa utilizzazione (destinazione).
Restano salve eventuali limitazioni derivanti da vincoli di tutela ambientale, storica, paesaggistica.
L'avvio e/o l'estensione delle attività estrattive resta subordinata all'ottenimento delle concessioni per lo sfruttamento eventualmente necessarie.
Considerato:
1)  Le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, adottate con delibera del commissario straordinario n. 19 del 14 dicembre 2006 risultano essere autorizzate da questo D.R.U., ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, con dirigenziale prot. n. 41739 del 20 giugno 2006.
2)  Con la variante risultano essere state apportate modifiche agli artt. 12, 9, 13, 14 e 19 e all'art. 13 del regolamento edilizio vigenti, motivate dall'entrata in vigore di nuove norme, riguardanti:
a)  attività commerciali;
b)  insediamenti artigianali;
c)  piani di lottizzazione convenzionata;
d)  livello di progettazione delle opere di urbanizzazione;
e)  istituzione dell'autorità portuale del porto di Augusta;
f)  realizzazione di servizi generali consortili e di attrezzature di interesse generale;
g)  norme sull'uso delle aree destinate allo sfruttamento di cave nel territorio interessato dal P.R.A.S.I.S.
3)  Riguardo alla modifica all'art. 19 non risulta agli atti di questo dipartimento alcuna autorizzazione ex legge regionale n. 1/84. Per detto articolo che, di fatto, consente la possibilità di ampliare le attività estrattive fino ad una profondità di mt. 500 oltre i confini attualmente definiti dalle tavole di piano non risulta, altresì, acquisito il preventivo parere dell'ufficio del Genio civile.
Detta modifica, pertanto, è da ritenersi inammissibile.
4)  La variante risulta trasmessa, per la pubblicazione, ai comuni interessati al P.R.A.S.I.
5)  Sulla variante sono state presentate due osservazioni fuori termine a firma l'una dei sigg. Sidoti Rosaria e Modanò Mario e l'altra dal comune di Melilli avverso la rimodulazione dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione. Le osservazioni non sono state accolte, conformemente al parere del progettista, dal Consorzio A.S.I. con delibera n. 35 del 10 novembre 2009.
Osservazioni e/o opposizioni
Per quanto attiene alle osservazioni prodotte non accolte con delibera del consiglio generale n. 35 del 10 novembre 2008, si rimanda alle considerazioni di cui al punto 3) dei considerata.
Per tutto quanto sopra considerato è da intendersi la proposta di parere di questa unità operativa 5.3 del servizio n. 5/D.R.U.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 157 del 17 giugno 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito il relatore;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto;
Ciò premesso, il Consiglio esprime parere che la variante alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del P.R.A.S.I. di Siracusa, adottata con deliberazione del commissario straordinario n. 19 del 14 dicembre 2006, è meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alla proposta di parere n. 17 del 6 aprile 2009, che fa parte integrante del presente voto.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 157 del 17 giugno 2009 di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 17 del 6 aprile 2009 resa dall'unità operativa 5.3/D.R.U;
Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 ed in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanista con il voto n. 157 del 17 giugno 2009, viene approvata la variante alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del P.R.A.S.I. della Provincia di Siracusa, adottata con delibera del commissario straordinario n. 19 del 14 dicembre 2006.

Art.  2

Le osservazioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 157 del 17 giugno 2009;

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 17 del 6 aprile 2009, resa dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
2)  voto n. 157 del 17 giugno 2009, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del commissario straordinario A.S.I. di Siracusa n. 19 del 14 dicembre 2006;
4)  relazione illustrativa (datata Siracusa ottobre 2006);
5)  norme di attuazione (datate Siracusa ottobre 2006);
6)  regolamento edilizio (datato Siracusa ottobre 2006).

Art.  4

Il Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa ed i comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Canicattini Bagni, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino, Siracusa, sono onerati, rispettivamente per le competenze attribuite agli stessi dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2009.
  AGNESE 

(2009.32.2174)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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