REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 agosto 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Rilevato che con il foglio prot. n. 98716 del 21 novembre 2008, il comune di Bagheria, in ottemperanza alla decisione del C.G.A. n. 890/2007 del 19 aprile 2007, ha trasmesso per l'approvazione di competenza, la variante urbanistica al piano regolatore generale vigente relativa al piano di lottizzazione Giada sito in contrada Monaco e finalizzata al ripristino del diritto edificatorio, a seguito del ricorso della ditta "Nuova Edilizia s.r.l.";
Vista la delibera del consiglio comunale di Bagheria n. 63 del 19 maggio 2008, avente ad oggetto: "Variante urbanistica, piano di lottizzazione Lo Medico, contrada Monaco, decisione del Consiglio di giustizia amministrativa n. 890/2007 del 19 aprile 2007";
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 63/2008;
Vista la certificazione datata 10 novembre 2008, a firma del segretario generale del comune di Bagheria, sulla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata con la delibera consiliare n. 63/2008;
Vista la nota prot. n. 3459 del 7 febbraio 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul piano di lottizzazione oggetto della variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 16 del 2 marzo 2009, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, la proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Da quanto si evince dalla relazione dell'ufficio e dalla delibera del consiglio comunale n. 63 del 19 maggio 2008;
Il comune di Bagheria è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 148 D.R.U. del 18 aprile 2002, i cui vincoli quinquennali preordinati all'esproprio sono decaduti.
La variante urbanistica, per cui il comune di Bagheria ha avanzato istanza, è riferita ad un'area, in contrada Monaco destinata a F2, zona per attrezzatura, con simbolo funzionale P, affinché possa essere consentito il ripristino per la ditta Lo Medico, del diritto edificatorio. Infatti, nell'area in oggetto, destinata nell'allora strumento urbanistico vigente a zona C4, con delibera del consiglio comunale n. 187 del 25 settembre 1998 era stato approvato un piano di lottizzazione, presentato dal sig. Lo Medico Francesco, regolarmente convenzionato.
In data 23 novembre 1998 con delibera della commissione straordinaria n. 238/98 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale; le previsioni del suddetto piano prevedeva, per l'area di che trattasi la destinazione F2, spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport e aree per parcheggi, nello specifico a "Aree a parcheggi", contraddistinta con il simbolo funzionale P; con successiva delibera n. 268 del 2 dicembre 1999 la commissione straordinaria ha revocato la delibera del consiglio comunale n. 187 del 25 settembre 1998, di approvazione del piano di lottizzazione.
A seguito di detta revoca, la ditta Lo Cascio Giuseppe Maria e Speciale Giuseppe ha presentato ricorso al T.A.R., impugnando la deliberazione commissariale n. 187/98.
Con atto di compravendita i sigg. Lo Cascio e Speciale hanno trasferito la proprietà dei terreni oggetto della lottizzazione alla ditta Nuova Edilizia s.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Lo Medico Francesco; quest'ultimo ha chiesto al comune di Bagheria la voltura degli atti.
Il T.A.R. di Palermo, con sentenza n. 1239 del 21 marzo 2006, ha respinto il ricorso sopracitato ai vecchi proprietari Lo Cascio-Speciale; la nuova ditta Lo Medico, con successivo ricorso in appello al C.G.A. ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. che si è espresso con decisione n. 890/2007 del 19 aprile 2007, accogliendo l'appello del sig. Lo Medico Francesco, annullando pertanto gli atti impugnati, e condannando il comune di Bagheria a formulare un'offerta di risarcimento.
La ditta Lo Medico in esito alla decisione del C.G.A. ha presentato istanza di variante urbanistica al comune di Bagheria, per il ripristino del diritto edificatorio dell'area in questione e l'amministrazione comunale sollevato dall'onere del risarcimento economico ha accolto la proposta di variante adottando la stessa con la delibera del consiglio comunale n. 63 del 19 maggio 2008.
Atteso che lo strumento urbanistico vigente consente la nuova edificazione, di cui al piano di lottizzazione, in zona B4, la variante adottata propone il cambio di destinazione urbanistica da zona F2 a zona B4, tenuto conto anche che la sottrazione di superficie da attrezzature a zona edificabile garantisce comunque il soddisfacimento degli standards urbanistici sia in termini di verde attrezzato che di attrezzature complessive per le zone A e B che si quantifica in 18,2 mq. ad abitante; pertanto si ha:
-  F2 P complessiva - mq. 100.581;
-  B4 per piano di lottizzazione - mq. 2.350;
-  100.581 mq. - 2.350 mq. = 98.231 mq/52.000 ab. = 1,88 mq/ab.;
-  attrezzature complessive in zona A e B - mq. 946.765;
-  B4 per piano di lottizzazione - mq. 2.350;
-  946.765 - 2.350 = mq. 944415/52.000 ab. = 18,2 mq./ab.
Il piano di lottizzazione in oggetto interessa un'area di mq. 2.350, catastalmente identificata con la particella 2621, 2623, 142/c, 2614, 140, 2612, del foglio 11 di proprietà della ditta Nuova Edilizia s.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Lo Medico Francesco che prevede la realizzazione di un edificio di quattro elevazioni fuori terra su un unico lotto di mq. 1.446 ed una volumetria di mc. 3.614; gli standards urbanistici sono stati previsti per una quantità di 18 mq/ab. e reperiti all'interno dell'area interessata, realizzati dalla ditta e ceduti al comune. La superficie complessiva impegnata per le urbanizzazioni risulta pari a mq. 905, di cui mq. 257 per strade e mq. 252 per urbanizzazioni primarie, e 396 mq. per urbanizzazioni secondarie che saranno anch'esse cedute al comune di Bagheria.
Considerato che:
Il piano di lottizzazione in questione è stato esaminato favorevolmente dalla commissione urbanistica comunale nella seduta del 26 febbraio 2008, verbale n. 27/2002;
l'ufficio del Genio civile di Palermo ha ritenuto di doversi ulteriormente esprimere in quanto sui piani di lottizzazione in oggetto aveva già emesso parere di compatibilità geomorfologia, ai sensi dell'art. 13, legge regionale n. 64/74, con prot. n. 3459 del 22 maggio 1996;
per quanto riguarda il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il comune ritiene che non necessita acquisirlo in sede di adozione della variante, in quanto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, "...in materia urbanistica il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi";
l'azienda sanitaria locale n. 52 ha espresso parere igienico sanitario favorevole prot. n. 17.823 di rep. dell'8 novembre 2007;
Vista la decisione n. 890/2007 del 19 aprile 2007, con cui il C.G.A. ha accolto l'appello del sig. Lo Medico legale rappresentante della ditta Nuova Edilizia s.r.l., e ha condannato il comune di Bagheria a formulare un'offerta di risarcimento.
Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, questa unità operativa 3.1 valuta che quanto richiesto dal dirigente responsabile del servizio urbanistica e pianificazione territoriale e il dirigente del settore VI, urbanistica, del comune di Bagheria è meritevole di accoglimento.
Pertanto, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi si è del parere che la richiesta di variante urbanistica avanzata dal comune di Bagheria, da zona F2 P a zona B4, finalizzata al ripristino del diritto edificatorio di un'area in contrada Monaco, sia meritevole di approvazione a seguito della decisione del C.G.A. n. 890/2007 del 19 aprile 2007.";
Visto il voto n. 149 del 21 maggio 2009, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 3.1/D.R.U. in allegato alla proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2009 sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato i contenuti della variante finalizzata a ripristinare la capacità edificatoria dell'area in oggetto alla luce del contenzioso che si è concluso con la decisione del C.G.A. n. 890/2007 del 19 aprile 2007, i cui aspetti e motivazioni sono riportati nella deliberazione consiliare di adozione n. 63/2008, e nella proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata la variante in esame, il consiglio la ritiene condivisibile in adesione alla proposta dell'ufficio n. 8 del 27 febbraio 2009 che è parte integrante del presente voto, evidenziando tuttavia la necessità che il comune completi la documentazione con la trasmissione della planimetria di progetto del vigente piano regolatore generale (tav. C2 in scala 1:2.000) nella quale sia visualizzata l'area interessata al cambio di destinazione in zone territoriali omogenee B4, in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla variante in oggetto, adottata dal consiglio comunale di Bagheria con la deliberazione n. 63 del 19 maggio 2008, in adesione alla proposta dell'ufficio n. 8/2009, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Rilevato, anche in relazione a quanto contenuto nella nota dell'unità operativa 3.1/D.R.U., prot. n. 41 del 23 luglio 2009, che tra gli atti costituenti il fascicolo, sono compresi gli stralci del piano regolatore generale descriventi la modifica in argomento;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 149 del 21 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 149 del 21 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni riportate nel parere reso dall'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Bagheria, adottata con delibera consiliare n. 63 del 19 maggio 2008, relativa alla modifica di destinazione da zona F2p a zona B al fine di consentire il ripristino del diritto edificatorio in un'area sita in contrada Monaco.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2009 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 149 del 21 maggio 2009;
3)  delibera del consiglio comunale n. 63 del 19 maggio 2009;
4)  elab. "Previsioni del piano regolatore generale del 1976 e del piano regolatore generale vigente";
5)  elab. unico del piano di lottizzazione contenente relazione, tabelle, stralci dell'area oggetto della variante;
6)  relazione geologica.

Art.  3

Il comune di Bagheria dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante in argomento e lo stesso dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2009.
  AGNESE 

(2009.32.2176)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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