REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 agosto 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Avola.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il decreto n. 425/D.R.U. dell'8 aprile 2003 ed il successivo decreto n. 565/D.R.U. del 25 maggio 2004, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Avola;
Visto il foglio prot. n. 3162 del 14 maggio 2008, pervenuto il 14 maggio 2008 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 36992, con il quale il comune di Avola ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla presa d'atto degli elaborati di piano regolatore generale adottati con delibera consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000, come modificati a seguito e per effetto dei decreti n. 425/D.R.U. dell'8 aprile 2003 e n. 565/D.R.U. del 25 maggio 2004, nonché riguardanti la modifica della perimetrazione del centro storico in conseguenza della sentenza n. 992/2006 del T.A.R., sezione di Catania;
Vista la delibera consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008, avente ad oggetto: "Presa d'atto degli elaborati di piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale adottati dal consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 7 dicembre 2000, come modificati a seguito e per effetto dei decreti n. 425/D.R.U. dell'8 aprile 2003 e n. 565/D.R.U. del 25 maggio 2004 e, limitatamente alla perimetrazione del centro storico, della sentenza n. 992/2006 reg. sent. del T.A.R. di Catania, nonché classificazione dell'area la cui destinazione è venuta meno a seguito e per effetto della sentenza medesima";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008;
Vista la certificazione datata 12 maggio 2008 a firma del segretario generale del comune di Avola, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 31 del 30 maggio 2008, con la quale l'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 14 del 29 maggio 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Rilevato:
Con decreto n. 425 dell'8 aprile 2003 e con decreto n. 565 del 25 maggio 2004, è stato approvato il piano regolatore generale con annesse P.E. e R.E.C. adottati dal comune di Avola, con delibera consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000.
In particolare, e per quanto riguarda l'argomento, con detto piano regolatore generale è stato previsto l'ampliamento della zona A, centro storico ad impianto a matrice esagonale già definita nel piano regolatore generale previgente, approvato con decreto n. 20/72, comprendendo, altresì, parte del tessuto edilizio ottocentesco immediatamente limitrofo a valenza storico-architettonica.
Più precisamente la nuova zona A è stata delimitata dalla via Fra Dolcina, via Foscolo, via Tell, via Corsica, via Nizza, via Rapisardi, via Fieramosca, vico Battisti, via XXIV Maggio, corso Cantuccio, via Custoza, via Pirenaica fino a via Bertani.
Con sentenza n. 992/2006 reg. sent. e n. 3048/2003 reg. gen. dell'8 novembre 2005 e del 4 maggio 2006 del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania, è stato accolto il ricorso presentato dalle ditte Dell'Arte Michelangela, Montoneri Sergio, Grande Benito, Rizza Luigi, Caldarella Vincenzo, Grande Alessandro, Artale Giovanna, Ciancio Gaetano, Vaccarisi Luigi, Caruso Luigi, Bianca Rosina, Nicastro Teresa, Mazzone Concetta, Ciancio Vincenza, Grande Sebastiana, Alessi Paolina e Romano Francesca, in qualità di proprietari di immobili adibiti a civile abitazione, per l'annullamento degli atti di piano regolatore generale, adottati dal comune di Avola e da questo Assessorato, per la parte afferente la perimetrazione della zona A, centro storico, in ampliamento riconducendola alla perimetrazione dello strumento urbanistico del 1972.
Da quanto riportato nella citata sentenza si rileva che "Secondo i ricorrenti la riperimetrazione sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge ed in assenza di adeguata istruttoria... nonché in contrasto con le disposizioni programmatiche e pareri promananti dalle medesime amministrazioni e dai loro organi tecnici interni..." e che "...la decisione della causa dipende essenzialmente dalla corretta interpretazione in punto di diritto dell'art. 2 del D.I. n. 1444/68 e dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78...".
Considerato:
L'area, rimasta priva di classificazione per effetto della sentenza del T.A.R., sezione di Catania, n. 992/2006 reg. sent., è stata classificata dal comune di Avola zona omogenea B1 "Abitato esistente adiacente alle zone A" trattandosi di tessuto urbanistico omogeneo, per tipologia e consistenza, a quello della medesima zona adiacente e normata all'art. 15 delle norme tecniche di attuazione.
Per tutto quanto sopra questa unità operativa 5.3 del servizio 5/D.R.U. è del parere che la nuova perimetrazione del c.s. del comune di Avola risultante dal contenuto della sentenza del T.A.R. di Catania n. 992/2006 e la classificazione in zona omogenea B1 dell'area resa priva di destinazione per effetto della medesima sentenza, adottata con D.C.C. n. 3 del 29 gennaio 2008, sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 120 del 18 dicembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il T.A.R.S., sezione staccata di Catania con la sentenza n. 992/2006, relativa all'annullamento dell'estensione della zona A, non ha mai messo in discussione le peculiarità del tessuto urbano esterno all'esagono;
-  una delle principali motivazioni, riconosciute dal tribunale amministrativo, era la carenza di elementi giustificativi e documentali relativi alla correttezza dell'ampliamento della zona A a fronte di quelle prodotte dai soggetti ricorrenti; infatti, lo stesso dirigente dell'area 3 (area legale organizzativa), con nota n. 221 del 12 luglio 2006, inviata al dirigente capo area 2 (settore urbanistica), sollecitava la richiesta di documentazione e di relazioni giustificative necessarie all'amministrazione comunale per resistere in giudizio;
-  è evidente che la mancanza di "giustificazione" del provvedimento assunto dalla parte dell'amministrazione proponente ha trovato, nella decisione del T.A.R.S. di Catania, la naturale conseguenza di estrapolazione della parte ampliata, ritenendola non motivata;
Considerato che:
1)  E' fuor di dubbio che la perimetrazione circoscritta all'esagono, risulti limitante rispetto a quelle caratteristiche insediative storicamente consolidate che contemplano, nella fattispecie, anche il tessuto ottocentesco esterno; circostanza sempre riconosciuta dallo stesso Consiglio regionale dell'urbanistica nei vari passaggi amministrativi concernenti le rielaborazioni del piano regolatore del comune di Avola;
2)  Tra l'altro il comune di Avola sembrerebbe non aver tenuto conto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 3 dell'11 luglio 2000 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con la quale sollecitava le varie amministrazioni comunali ad aggiornare i contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, trovando nella concertazione con la pianificazione paesaggistica strategie unitarie finalizzate alla conservazione e qualificazione del patrimonio d'interesse storico, archeologico, artistico, culturale e documentario.
3)  Da un raffronto della perimetrazione oggetto del ricorso, con quella individuata nel redigendo piano paesaggistico dell'ambito 17, la prima risulta compresa all'interno dell'area storica consolidata escludendo di fatto parti di tessuto che invece andrebbero tutelati.
4)  Si ricorda a tal proposito che le basi delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici, utilizzati nella redazione del piano paesaggistico sono state, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906/1943 circa) oltre a ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865/85 circa) e le mappe catastali di primo impianto postunitario (così come indicato nella circolare n. 3/2000 delll'A.R.T.A).
5)  A sostegno di quanto sopra esposto, si fa notare che la stessa esigenza di mettere in regime di salvaguardia gli edifici ricadenti all'esterno dell'esagono era maturata allo stesso comune di Avola, che qualche anno fa aveva affidato un incarico professionale per il censimento degli edifici meritevoli di tutela ricadenti all'esterno del perimetro esagonale.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale di Avola, relativa alla perimetrazione della zona territoriale omogenea A a seguito della sentenza del T.A.R.S., sezione staccata di Catania n. 992/2006, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008, non sia meritevole di approvazione.";
Vista la nota del dirigente generale pro-tempore, prot. n. 13458 del 18 febbraio 2009, con la quale, ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 17/94, è stato notificato al comune di Avola il condiviso, voto n. 120 del 18 dicembre 2008, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto non meritevole di approvazione la variante in argomento;
Visto il foglio prot. n. 1304 del 27 febbraio 2009, pervenuto il 10 marzo 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 25 marzo 2009 al n. 23201, con il quale il comune di Avola ha fornito le proprie osservazioni relative alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 120/2008;
Vista la nota prot. n. 18 del 23 marzo 2009 con la quale l'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 14 del 19 marzo 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con foglio prot./urb. n. 3162 del 14 maggio 2008 il comune di Avola trasmetteva atti ed elaborati adottati con la delibera consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008 avente per oggetto "Presa d'atto degli elaborati di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale adottati dal consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 7 dicembre 2000, come modificati a seguito e per effetto dei decreti n. 455/D.R.U. dell'8 aprile 2003 e n. 565/D.R.U. del 25 maggio 2004 e, limitatamente alla perimetrazione del centro storico, della sentenza n. 992/2006 reg. sent. del T.A.R. di Catania nonché della classificazione dell'area la cui destinazione è venuta meno a seguito e per effetto della sentenza medesima".
Con dirigenziale prot. n. 44245 del 5 giugno 2008 questo dipartimento prendeva atto degli elaborati di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio.
Con proposta di parere n. 14 del 29 maggio 2008 questa unità operativa 5.3 del servizio 5/D.R.U., rendeva parere favorevole alla nuova perimetrazione del centro storico del comune di Avola risultante dal contenuto della sentenza T.A.R. di Catania n. 992/2006, e alla classificazione in zona B1 dell'area resa priva di destinazione per effetto della medesima sentenza, adottata con D.C.C. n. 3/2008.
Con dirigenziale prot. n. 13458 del 18 febbraio 2009 veniva notificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91 introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 17/2004 il voto n. 120 reso nella seduta del 18 dicembre 2008 dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il quale quell'organo esprimeva parere non favorevole alla perimetrazione della zona territoriale omogenea A discendente dalla citata sentenza del T.A.R.S. di Catania n. 992/2006 per le considerazioni che, di seguito, si riportano per stralcio:
"1)  è fuor di dubbio che la perimetrazione circoscritta all'esagono, risulti limitante rispetto a quelle caratteristiche insediative storicamente consolidate che contemplano, nella fattispecie, anche il tessuto ottocentesco esterno;...";
"2)  ...il comune di Avola sembrerebbe non aver tenuto conto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 3 dell'11 luglio 2000 dell'Assessorato... con la quale sollecitava le varie amministrazioni comunali ad aggiornare i contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici...";
"3)  ...da un raffronto della perimetrazione oggetto del ricorso, con quella individuata nel redigendo piano paesaggistico dell'ambito 17, la prima risulta compresa all'interno dell'area storica consolidata escludendo, di fatto, parti di tessuto che invece andrebbero tutelati";
"4)  ...le basi delle perimetrazioni dei centri storici e nuclei storici... sono state... le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000... oltre a ulteriori fonti cartografiche reperibili...";
"5)  ...la stessa esigenza di mettere in regime di salvaguardia gli edifici ricadenti all'esterno dell'esagono era maturata allo stesso comune di Avola..." avendo rilevato, lo stesso Consiglio regionale dell'urbanistica, tra le motivazioni addotte dal T.A.R. nell'operato del comune essenzialmente "...la carenza di elementi giustificativi e documentali relativi alla correttezza dell'ampliamento della zona A a fronte di quelle prodotte dai soggetti ricorrenti...".
Rilevato
Con raccomandata prot. n. 1304/urb. del 27 febbraio 2009, anticipata via fax in pari data e assunta al n. 16212 del protocollo generale dell'A.R.T.A. in data 2 marzo 2009 il comune di Avola ha, in riscontro alla citata dirigenziale prot. n. 13458/2009, fornito controdeduzioni ai considerata del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 120/2009.
In particolare:
Le controdeduzioni addotte dal comune sono riconducibili alle scelte operate dal medesimo ente sin dalla fase precedente all'adozione del vigente strumento urbanistico con il mantenimento, proposto dall'ufficio urbanistica comunale della "perimetrazione a matrice esagonale" dell'area classificata A così come già definita nel piano regolatore generale previgente (approvato con decreto n. 20/72), comprendente parte del tessuto ottocentesco immediatamente limitrofo a valenza storico-architettonica.
Detta perimetrazione, oggetto di ricorso - divenuto efficace - avanti al T.A.R. di Catania da parte di taluni privati cittadini ha, pertanto, reso priva di classificazione urbanistica una parte della stessa area che è stata classificata B1 con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 a mezzo di atto deliberativo consiliare.
Avverso detta sentenza questo dipartimento non avrebbe posto alcun rilievo.
Il comune, considerato che "...è fuor di dubbio che gran parte del tessuto urbanistico... è simile a quello che si articola all'interno dell'esagono e, pertanto, meritevole di salvaguardia, ma, poiché in tale ambito di area detto tessuto urbanistico è caratterizzato da una stragrande presenza di edifici (circa il 90%) completamente privo di storiche valenze architettoniche..." ritiene, tuttavia, penalizzante l'applicazione delle medesime prescrizioni vigenti per la zona omogenea A per come prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Ciò in quanto, per gli edifici fatiscenti o per quelli la cui utilizzazione è subordinata ad intervento di demolizione, (di cui il 30-40% privo di valenze architettoniche), resterebbe subordinata alla redazione di un piano particolareggiato o piano di recupero ex legge n. 457, di certo oneroso per le casse comunali e, pertanto, non attuabile in breve tempo.
Tuttavia, al fine di evitare un graduale sfollamento degli edifici interessanti l'area in questione e la conseguente espansione in altre parti del territorio, il comune chiede:
-  in prima istanza, la piena condivisione di quanto assunto con l'atto deliberativo n. 3/2008 riguardo alla perimetrazione della zona territoriale omogenea A discendente dalla sentenza T.A.R. di Catania n. 992/2006;
-  in seconda istanza, che l'area in questione venga classificata zona "B1 in ambito di salvaguardia", normata secondo i parametri vigenti della zona territoriale omogenea B1 con la prescrizione che ogni singolo intervento autorizzativo o concessorio sia subordinato alla necessaria e vincolante valutazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
La zona B1, per come risulta agli atti di questo D.R.U., è normata all'art. 15 delle norme tecniche di attuazione ed è definita "abitato esistente adiacente alle zone A" comprendente aree completamente edificate ed interamente urbanizzate.
Considerato
a)  Le motivazioni addotte dal comune con sindacale prot. n. 1304/urb. del 27 febbraio 2009 non sembrano essere, tuttavia, esaustive rispetto ai considerata evidenziati dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato parere 120/2008.
b)  L'ambito, reso privo di classificazione a seguito della sentenza del T.A.R. di Catania e oggetto di nuova classificazione in zona omogenea B1 da parte del consiglio comunale, riguarda la parte di tessuto urbano ottocentesco compreso tra la zona A, riconducibile all'esagono, di cui sono ben noti i caratteri storici, artistici o di particolare pregio ambientale e le vie Fra Dolcina, Foscolo, Tell, Corsica, Nizza, Rapisardi, Fieramosca, vico Battisti, XXIV Maggio, corso Cantuccio, Custoza, Pirenaica fino a via Bertani caratterizzate, in gran parte, da edifici privi di valenza storica.
c)  La volontà del comune mira, comunque, alla salvaguardia di detto ambito avendo proposto che ogni intervento possa essere assentito "previa necessaria e vincolante valutazione della Soprintendenza da espletarsi per ogni singolo intervento la cui realizzazione è subordinata a titolo autorizzativo o concessorio con l'applicazione delle medesime norme e prescrizioni in atto vigenti per la zona B1".
Per tutto quanto sopra questa unità operativa 5.3 del servizio 5/D.R.U. propone parere favorevole alla classificazione in zona "B1 in ambito di salvaguardia" dell'area compresa tra la zona A, riconducibile all'esagono, e le vie Fra Dolcina, Foscolo, Tell, Corsica, Nizza, Rapisardi, Fieramosca, vico Battisti, XXIV Maggio, corso Cantuccio, Custoza, Pirenaica fino a via Bertani così come richiesto dal comune di Avola con sindacale prot. n. 1304 del 27 febbraio 2009.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 165 dell'1 luglio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che il comune di Avola, con le osservazioni prodotte, nel sottolineare che "gran parte del tessuto urbanistico ricadente nell'ambito dell'area interessata dalla suindicata sentenza del T.A.R. è simile a quello che si articola all'interno dell'esagono e, pertanto meritevole di salvaguardia, ma poiché in tale ambito di area detto tessuto urbanistico è caratterizzato da una stragrande presenza di edifici (circa il 90%) privi di storiche valenze architettoniche" e che pertanto assoggettare detto ambito alle "prescrizioni vigenti per la zona A è fortemente penalizzante", propone di classificare il medesimo ambito quale "Zona B1 in ambito di salvaguardia" da attuare secondo la vigente disciplina della zona B1, previa l'acquisizione, per ogni singolo intervento, del parere della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Considerato che nel precedente strumento urbanistico l'area in oggetto era classificata zona "B di ristrutturazione" e che gran parte dell'edilizia preesistente, oggetto di sostanziali modifiche o sostituzioni, è priva di valenze storiche ed architettoniche, al fine della salvaguardia dell'esistente tessuto urbanistico, si è dell'avviso, in conformità alla proposta di ufficio, di condividere la classificazione dell'area in oggetto di "Zona B1 in ambito di salvaguardia", con le seguenti precisazioni:
-  per gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione e nuova edificazione andrà acquisito il preventivo parere della Soprintendenza;
-  per gli edifici riconosciuti di interesse storico artistico individuati nel C.S.U., sono consentiti esclusivamente, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. e dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78), restano subordinati all'approvazione di piani particolareggiati o di recupero ex legge n. 457/78.
Nei termini di cui sopra il consiglio esprime parere in ordine alle controdeduzioni comunali riguardanti la variante al piano regolatore generale di Avola, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008, per la perimetrazione della zona territoriale omogenea A a seguito della sentenza del T.A.R.S., sezione staccata di Catania n. 992/2006.";
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 165 dell'1 luglio 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 165 dell'1 luglio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Avola, adottata con delibera consiliare n. 3 del 29 gennaio 2008, relativa alla classificazione di zona B1 in ambito di salvaguardia dell'area compresa tra la zona A riconducibile alle sagome e le vie Fra Dolcina, Foscolo, Tell, Corsica, Nizza, Rapisardi, Fieramosca, vico Battisti, XXIV Maggio, corso Cantuccio, Custoza, Pirenaica, fino a via Bertani.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 14 del 29 maggio 2008 resa dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 120 del 18 dicembre 2008;
 3)  proposta di parere n. 14 del 19 marzo 2009 resa dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
 4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 165 dell'1 luglio 2009;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2008;
 6)  relazione tecnica;
 7)  tav.  P1    -  assetto territoriale, scala 1:1.000;
 8)  tav.  P1-1  -  assetto territoriale, scala 1:1.000;
 9)  tav.  P2-1  -  zonizzazione del centro urbano, scala 1:2.000;
10)  tav.  1-  infrastrutture esistenti e di progetto, scala 1:1.000;
11)  tav.  5-  individuazione degli edifici di interesse storico ed architettonico, scala 1:2.000.

Art.  3

Il comune di Avola dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2009.
  AGNESE 

(2009.32.2177)114
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 30 -  61 -  17 -  45 -  63 -  56 -