REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 luglio 2009.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di San Giovanni Gemini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 942/D.R.U. del 31 luglio 2003, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giovanni Gemini;
Visto il foglio prot. n. 5758 del 29 aprile 2008, con cui il commissario straordinario del comune di San Giovanni Gemini ha richiesto a questo Assessorato l'approvazione di una variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, consistente in modifiche al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione adottate con delibere del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007 e n. 85 del 29 novembre 2007;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 81375 del 28 ottobre 2008 con cui questo Assessorato ha comunicato le proprie considerazioni riguardo alla variante, chiedendo al comune di controdedurre nei termini di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, successivamente riscontrata dal comune con la nota prot. n. 14273 del 21 novembre 2008 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 94198 del 18 dicembre 2008;
Visto il foglio inviato dal prot. n. 14273 del 21 novembre 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 94198 del 18 dicembre 2008, inviato dal comune di San Giovanni Gemini, con il quale è stata riscontrata la succitata nota;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007, avente per oggetto: "Modifica norme di attuazione del piano regolatore generale su proposta dei consiglieri comunali Barbasso Calogero, Centinaro Giuseppe, Di Vitale Carmelo, Lo Guasto Gabriele, Panepinto Pietro Francesco, Pellitteri Antonio e Zimbardo Custode";
Vista la delibera del consiglio comunale n. 85 del 29 novembre 2007, avente per oggetto: "Modifica regolamento edilizio del piano regolatore generale su proposta dei consiglieri comunali Barbasso Calogero, Centinaro Giuseppe, Di Vitale Carmelo, Lo Guasto Gabriele, Panepinto Pietro Francesco, Zimbardo Custode e Panepinto Salvatore";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 10 luglio 2003, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Vista la certificazione di avvenuta regolare pubblicazione e di mancanza di osservazioni ed opposizioni resa dal segretario comunale in data 21 aprile 2008;
Vista la certificazione di avvenuta regolare pubblicazione e di mancanza di osservazioni ed opposizioni resa dal commissario straordinario in data 24 aprile 2008;
Visto il parere n. 7 del 29 giugno 2009, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95 dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito, nelle sue parti essenziali, parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Si prende atto
-  dei contenuti del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione vigenti di cui al piano regolatore generale approvato con decreto n. 942 del 31 luglio 2003;
-  delle variazioni proposte ed apportate agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 (norme tecniche di attuazione) ed agli artt. 4, 59, 60, 62, 64, 77, 83 e 84 (regolamento edilizio);
-  dei rilievi, delle considerazioni e delle richieste di chiarimento formulate da questo ufficio e riportate in dettaglio nella nota prot. n. 81375 del 28 ottobre 2008;
-  che con nota del comune di San Giovanni Gemini, prot. n. 14273 del 21 novembre 2008, sono state fornite a questo Assessorato le controdeduzioni art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Determinazioni sulle modifiche alle norme tecniche di attuazione
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
Zone C
-  riduzione del lotto minimo per le zone C1 e per le zone C2 da 4.000 mq. a 2.000 mq.;
-  aumento dell'altezza massima per le zone C2, C3 e C4 da 7,40 a 8,60 mt.;
Determinazioni del servizio
-  non si condividono le proposte di modifiche degli artt. 13 e 14, relativamente alla riduzione del lotto minimo. Permangono pertanto le disposizioni della stesura originaria degli artt. 13 e 14, mantenendo il lotto minimo a 4.000 mq. sia per le zone C1 sia per le zone C2;
-  si condividono invece le modifiche agli artt. 14, 15 e 16 relative alla possibilità di aumentare l'altezza massima con la condizione di inserire nell'articolato che: "siano rispettati gli altri parametri urbanistici e cioè i distacchi dai confini, le distanze tra i fabbricati e che non vengano alterati i rapporti fra superfici dei lotti ed aree riservate a verde e parcheggi.";
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
Art. 17 "Zona D"
-  al comma "Prescrizioni articolari" sostituire al termine "Impegnativa trascritta" "con analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante della ditta richiedente";
-  al comma "Strumenti attuativi": lottizzazioni convenzionate estese almeno 10.000 mq. o per minori superfici nell'ipotesi di lotti interclusi;
-  al comma "Parametri urbanistici": N massimo di piani: PT e P1° o PS+PT+P1° qualora lo consenta la conformazione del terreno, per un'altezza massima di ml. 13,00 per gli edifici industriali veri e propri e come all'art. 17 per gli edifici residenziali;
Determinazioni del servizio
-  si condividono le aggiunte proposte al comma "Prescrizioni particolari" e "Strumenti attuativi", così come indicate nella delibera n. 50/2007. La richiesta di modifica all'art. 17, indicata al comma "Strumenti attuativi", può ritenersi condivisibile con la seguente precisazione da inserire nell'articolato: "mantenendo l'altezza massima consentita in 9,00 mt., la stessa potrà essere realizzata ove necessario, con un numero massimo di piani: PS + PT + P1° nel rispetto di tutti gli altri parametri presenti nelle vigenti norme di attuazione e nel rispetto delle leggi o regolamenti previsti per la realizzazione dei fabbricati relativi a detta zona D.
Determinazioni sulle modifiche al regolamento edilizio
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  la modifica riguarda tre punti dell'art. 4, le cui correzioni sono riportate in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
Determinazioni del servizio sulla modifica dell'art. 4
-  punto a): la proposta di modifica dell'art. 4 del regolamento edilizio si ritiene condivisibile relativamente al punto a), così come si rileva dalle correzioni riportate in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
-  punto b): non si condividono le modifiche proposte al penultimo comma dell'art. 4, ritenendo più confacente la dicitura prevista dalla norma originaria, che va pertanto mantenuta;
-  punto c): la proposta di modifica dell'art. 4 del regolamento edilizio, ultimo comma, si ritiene condivisibile così come riportato in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  modifica dell'art. 59 del regolamento edilizio;
Determinazioni del servizio
-  si prende atto di quanto sopra indicato e si condivide la modifica proposta all'art. 59 così come indicato nel testo della stessa delibera n. 85/2007, con l'aggiunta delle specificazioni riportate dal comune nella nota di controdeduzione;
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  la modifica riguarda due punti dell'art. 60 "Piani abitabili" del regolamento edilizio, le cui correzioni sono riportate in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/ 2007;
Determinazioni del servizio
-  punto a): non si condividono le modifiche proposte al 2° comma dell'art. 60, ritenendo più confacente la dicitura a carattere generale prevista dalla norma originaria, che va pertanto mantenuta;
-  punto b): la proposta di modifica all'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento edilizio si ritiene condivisibile così come riportato in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  la modifica riguarda tre punti dell'art. 62 "Piani seminterrati" del regolamento edilizio, le cui correzioni sono riportate in neretto nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
Determinazioni del servizio
-  punto a): non si condivide la modifica proposta che inserisce una nuova definizione dell'art. 62 "Piani seminterrati", pertanto si ritiene più confacente la dicitura prevista dalla norma originaria, che va pertanto mantenuta;
-  punto b): costituisce nuova definizione di "Piano interrato" non presente nel regolamento edilizio originario. Tale aggiunta si ritiene appropriata e condivisibile con la prescrizione di inserire nel testo dell'articolato: "non possono essere adibiti ad abitazioni uffici o ad altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di persone";
-  punto c): la proposta può essere condivisa con la condizione che "la quota del soffitto superi almeno di m. 2,00 il livello del marciapiede suddetto o della sistemazione esterna";
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  modifica dell'art. 64 del regolamento edilizio;
Determinazioni del servizio
-  la proposta di modifica si ritiene condivisibile così come riportato nel testo della stessa delibera n. 85/2007;
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  modifica dell'art. 77 del regolamento edilizio;
Determinazioni del servizio
-  si condivide la modifica con la precisazione che: "in particolare gli edifici e le attrezzature pubbliche devono essere conformi alle norme di cui al D.P.R. 24 aprile 1978, n. 384, mentre gli edifici privati e quelli di edilizia residenziale pubblica devono essere conformi alle norme di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236";
Proposta di modifica della delibera del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2007
-  la modifica si riferisce a due modifiche da applicare all'art. 83 "Elementi aggettanti";
Determinazioni del servizio
-  al punto 1): la proposta di modifica dell'art. 83 si ritiene condivisibile così come riportato nel testo della stessa delibera n. 85/2007, esclusivamente nel ridurre a m. 3,00 l'altezza, mentre deve essere mantenuto l'originale stesura del comma 6 del medesimo art. 83;
-  al punto 2): la proposta di modifica si ritiene condivisibile così come riportato nel testo della stessa delibera n. 85/2007.
Per quanto sopra considerato, questa unità operativa 3.4 è del parere che la variante alle norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio vigenti del comune di San Giovanni Gemini adottata rispettivamente con le delibere del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2008 e n. 85 del 29 novembre 2007 sia meritevole di approvazione con le modifiche segnalate da questo Assessorato con nota prot. n. 81375 del 28 ottobre 2008 e per le quali l'ufficio tecnico comunale ha preso atto con nota n. 14273 del 21 novembre 2008 e con le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nella presente proposta di parere.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 7 del 29 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 7 del 29 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U., è approvata la variante alle norme tecniche di attuazione (artt. 13, 14, 15, 16, 17) ed al regolamento edilizio (artt. 4, 59, 60, 62, 64, 77, 83, 84) al vigente piano regolatore generale del comune di San Giovanni Gemini adottata con le delibere del consiglio comunale n. 50 del 17 ottobre 2008 e n. 85 del 29 novembre 2007, con le modifiche segnalate da questo Assessorato con nota prot. n. 81375 del 28 ottobre 2008 delle quali l'ufficio tecnico comunale ha preso atto con nota n. 14273 del 21 novembre 2008 e con le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nella presente proposta di parere.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 del 29 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 50 del 17 ottobre 2008;
3)  delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2007.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  4

Il comune di San Giovanni Gemini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.32.2170)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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