REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 luglio 2009.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 47 del 25 febbraio 1972, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Capaci e le successive varianti approvate con decreto n. 126 del 4 aprile 1972, e il decreto n. 72 del 15 maggio 1975;
Vista l'istanza n. 16513 del 4 settembre 2008, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 69691 l'11 settembre 2008, con la quale il comune di Capaci ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 49 del 29 aprile 2008, con la quale è stata adottata la variante agli artt. 33 e 34 del proprio regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione;
Vista la delibera consiliare n. 49 del 29 aprile 2008, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, con la quale è stata adottata la modifica degli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio;
Visto il parere n. 17 del 18 giugno 2009, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Da quanto si evince dalla proposta di delibera la richiesta di modifica degli artt. 33 e 34 del sopracitato regolamento edilizio mira alla possibilità di utilizzo dei locali interrati ad attività lavorative; infatti i suddetti articoli nella stesura vigente, non consentono la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse, nel rispetto della normativa vigente, sia igienico-sanitaria che di sicurezza sul lavoro, e per i locali seminterrati tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la quota del pavimento dei locali si trova a quota inferiore ad un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e che l'altezza interna non sia inferiore a 3,00 metri, nel rispetto della normativa vigente, sia igienico-sanitaria che di sicurezza sul lavoro. Infatti gli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio vigente così recitano:
-  Art. 33 "I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimesse e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell'ufficiale sanitario sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aereazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria".
-  Art. 34 "I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m. 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art. 33".
Sulla variante in oggetto il comune di Capaci ha richiesto il parere all'azienda sanitaria locale, dipartimento di prevenzione medico, che così si è espressa, "...nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro riguardanti i locali seminterrati/interrati;
-  Art. 34, comma A: altezza utile non inferiore a m. 2,80. Qualora i locali debbano essere adibiti ad attività industriali o assimilate (attività artigianali), l'altezza utile netta media interna non dovrà essere inferiore a m. 3.
-  Comma C: aereazione naturale diretta. E' consentito integrare l'aereazione diretta, qualora questa non raggiunga i requisiti dell'adeguatezza prevista dalla normativa vigente, con sistema di tipo attivo adeguato alla destinazione d'uso dei locali ed in conformità alla normativa tecnica vigente...
-  Comma D: pompe di sollevamento (almeno due di cui una di riserva) o mezzi analoghi.
Per ciò che riguarda il capo 2 dell'art. 34, si precisa che le norme di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro non escludono la possibilità di adibire a cucina i locali seminterrati/interrati, sempre che vengano rispettati i requisiti di cui ai comma A-E e le norme di prevenzione incendi che vietano l'utilizzo di utenza a gas G.P.L. nei locali interrati.
Pertanto alla luce del suddetto parere gli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio sono stati così modificati:
Art. 33: Locali interrati e seminterrati
1)  Sono locali seminterrati quei locali che hanno parte del proprio volume soprastante la quota della sistemazione circostante a sistemazione avvenuta.
2)  Sono locali interrati quelli che presentano l'intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota della sistemazione circostante a sistemazione avvenuta.
Art. 34: Utilizzazione dei locali seminterrati e interrati
1)  I locali seminterrati, ai fini della deroga di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956 (norme generali per l'igiene del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, possono essere adibiti ad attività lavorativa quando possiedono i seguenti requisiti:
a)  altezza utile interna netta interna non inferiore a m. 2,80. Qualora i locali debbano essere adibiti ad attività industriale o assimilate (attività artigianali), l'altezza utile netta media interna non dovrà essere inferiore a m. 3,00;
b)  vespaio aerato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente, resistenza tecnica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto agli indici di fono isolamento di cui alle norme vigenti in materia;
c)  aerazione naturale diretta. E' consentito integrare l'aerazione diretta, qualora questa non raggiunga i requisiti dell'adeguatezza prevista dalla normativa vigente, con sistema di tipo attivo adeguato alle destinazioni d'uso dei locali, ed in conformità alla normativa tecnica vigente...;
d)  scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di sollevamento (almeno due di cui una di riserva) o mezzi analoghi;
e)  idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto.
Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, detti locali possono essere destinati ad usi che comportano permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali.
2)  I locali interrati possono essere adibiti ad attività lavorative quando possiedono tutti i requisiti di cui al comma 1. Le norme di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro non escludono la possibilità di adibire a cucina i locali seminterrati/interrati, sempre che vengano rispettati i requisiti di cui al comma 1 (commi a, b, c, d, e) e le norme di prevenzione incendi che vietano l'utilizzo di utenza a gas G.P.L. nei locali interrati.
Visti:
-  Gli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione approvato con decreto n. 47 del 25 febbraio 1972 e successive varianti approvate con decreto n. 126 del 4 aprile 1972, e il decreto n. 72 del 15 maggio 1975;
-  il parere favorevole espresso dalla III commissione urbanistica consiliare permanente del 28 aprile 2008;
-  il parere, reso dal dipartimento di prevenzione medico, con prot. n. 3492 il 9 aprile 2008;
-  gli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio modificati;
-  delibera del consiglio comunale n. 49 del 29 aprile 2008.
Questa unità operativa 3.1 del servizio 3°/D.R.U. è del parere che la richiesta di modifica agli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del comune di Capaci, adottata con delibera del consiglio comunale n. 49 del 29 aprile 2008, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 17 del 18 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con le prescrizioni del parere n. 17 del 18 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. citato in premessa, è approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Capaci, adottata con delibera consiliare n. 49 del 29 aprile 2008, finalizzata alla modifica degli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 17 del 18 giugno 2009 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 49 del 29 aprile 2008.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di Capaci resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.32.2172)116
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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