REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2009 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 31 agosto 2009.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato con decreto presidenziale n. 36/S.6/S.G. dell'1 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS, così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2009;
Visto il proprio decreto n. 634/2009 del 15 aprile 2009, con gli allegati A e B, avente per oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009;
Visti i ricorsi giurisdizionali proposti presso il T.A.R. di Palermo da Legambiente, Comitato regionale siciliano Onlus, Lav - Lega anti vivisezione Onlus e E.N.P.A., Ente nazionale protezione animali, WWF Onlus, M.A.N., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del predetto decreto 15 aprile 2009 in alcune parti;
Viste le ordinanze nn. 730/2009, 731/2009, 732/2009, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2009/2010 nella parte in cui "non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, e 21, comma 2, legge n. 157/1992";
Visto l'art. l, comma 5, della legge n. 157/1992, che impone alle regioni di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'INFS (ora ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione dell'habitat interno a tali zone ed a quelle limitrofe;
Vista la legge regionale n. 33/97 che, con l'art. 45, comma 1, ha recepito la normativa statale prevedendo, "allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione", l'istituzione di oasi di protezione e rifugio della fauna;
Visto che il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, in adempimento alla norma sopra citata, riporta quanto segue: "In seno al fenomeno della migrazione di avifauna che interessa il bacino del Mediterraneo tutto il territorio della Sicilia e delle sue isole minori è interessato da importanti flussi migratori. Considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono. Le principali rotte di migrazione vengono così di seguito individuate: Sicilia orientale - direttrice sud-nord (da Isola delle correnti a Messina)... Sicilia sud occidentale - direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese,)... Sicilia settentrionale - direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello");
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/97, che affida al Piano regionale faunistico-venatorio l'individuazione delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura;
Considerato che, in adempimento alla norma sopra citata, sono state individuate attraverso il Piano regionale faunistico-venatorio alcune "zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna";
Visto che la Regione siciliana ha già istituito n. 13 oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica nei termini di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 33/97, che sono state riportate nell'allegato B al decreto n. 634/2009 del 15 aprile 2009, avente per oggetto "Calendario venatorio 2009/2010" e che altre aree individuate dal PRFV sono attualmente fondi chiusi o aree precluse all'attività venatoria per il 2009/2010 ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 33/97 e riportate all'art. 9 dell'allegato A al decreto succitato;
Considerato che nel territorio siciliano molte aree precluse all'esercizio venatorio, rappresentate da parchi, riserve ed oasi e riportate nell'allegato B al decreto n. 634/2009 del 15 aprile 2009 sopra citato, ricadono all'interno delle rotte di migrazione dell'avifauna;
Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC), che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale (ZPS);
Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS), n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che parecchie aree individuate dalla Regione siciliana ricadono proprio lungo le rotte di migrazione ed una parte di esse ingloba o è inglobata in aree già protette quali parchi e riserve ove l'esercizio dell'attività venatoria è vietato;
Considerato, inoltre, che nei decreti di approvazione dei piani di gestione per i Siti natura 2000 siciliani, emessi dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nel mese di giugno corrente anno viene citato quanto segue: "si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 novembre 2007, n. 258";
Ritenuto che sono state adottate dalla Regione siciliana le disposizioni previste all'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92, cosa che fa decadere automaticamente quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della medesima legge e che il calendario venatorio, pur non citando espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione, preclude tale attività in tutte le aree riportate nell'allegato B e nell'art. 9 dell'allegato A al decreto n. 634/2009 del 15 aprile 2009, parte delle quali ricadono proprio lungo le rotte di migrazione;
Ritenuto inoltre, che il calendario venatorio 2009/2010 regolamenta il prelievo venatorio nelle ZPS, così come previsto dalla norma nazionale sopra citata, nelle more dell'adozione dei piani di gestione già approvati ma non ancora operativi;
Ritenuto di dover, comunque, dare esecuzione alle ordinanze del T.A.R. - Sicilia, sede di Palermo, nn. 730/2009, 731/2009 e 732/2009;
Vista la richiesta presentata dal comune di Ustica di posticipare l'apertura dell'attività venatoria ai cacciatori residenti alla terza domenica di settembre per motivi legati alla fruizione turistica del territorio;
Vista la richiesta del 20 agosto 2009, prot. n. 3110, della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani di ritardare l'apertura dell'attività venatoria nell'A.T.C. TP4 - isola di Pantelleria alla terza domenica di settembre in quanto buona parte del territorio ricade in aree ZPS ove è previsto il divieto alla pre-apertura;
Vista la medesima nota della Ripartizione faunistico- venatoria ed ambientale di Trapani, con la quale viene richiesto, inoltre, di ritardare l'apertura dell'attività venatoria nell'A.T.C. TP3 - isole Egadi all'1 ottobre 2009 in quanto il territorio per circa il 90% è costituito da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione per le quali è previsto il divieto della caccia in data antecedente all'1 ottobre;
Vista la delibera di G.C. n. 102 del 26 novembre 2008 del comune di Mazzarino, che propone il divieto dell'uso del furetto su tutto il territorio comunale;
Vista la richiesta del comune di Valledolmo di vietare l'uso del furetto su tutto il territorio comunale;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/2009, 731/2009 e 732/2009 del T.A.R. - Sicilia, sede di Palermo ed in conformità alle disposizioni vigenti (art. 1, comma 5, e art. 21, comma 2, legge n. 157/92), per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio dell'attività venatoria lungo le rotte di migrazione è vietato nelle aree corrispondenti a parchi, riserve, oasi naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna, aree demaniali e fondi chiusi di cui all'allegato B al decreto n. 634/2009 del 15 aprile 2009 relativo al calendario venatorio, nonché nelle aree di cui all'art. 9 dell'allegato A.

Art. 2

Nelle ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione il prelievo venatorio, nelle more dell'adozione dei piani di gestione, è consentito a partire dal 1° ottobre, in adempimento alle misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto all'art. 3 dell'allegato A al calendario venatorio 2009/2010.

Art. 3

Negli ambiti territoriali di caccia di PA3 (Ustica) e TP4 (Pantelleria) l'attività venatoria è consentita a partire dal 20 settembre 2009.

Art. 4

Nell'ambito territoriale di caccia di TP3 (Isole Egadi), per buona parte rappresentato da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione, l'attività venatoria è consentita a partire dall'1 ottobre 2009.

Art. 5

E' vietato l'uso del furetto nei territori comunali di Valledolmo (PA) e Mazzarino (CL).
Palermo, 31 agosto 2009.
  CIMINO 

(2009.35.2268)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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