REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2009 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 agosto 2009.
Criteri e modalità di gestione transitoria dei servizi di cassa erogati nei confronti delle aziende sanitarie regionali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;
Visto l'art. 8, comma 1, della anzidetta legge, che ha stabilito l'articolazione delle nuove aziende sanitarie regionali (nove aziende sanitarie provinciali (A.S.P.); tre aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale; due aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) e tre aziende ospedaliere universitarie);
Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (successione a titolo universale) di qualunque genere, già di titolarità delle aziende preesistenti, relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti ed obblighi;
Considerato che costituisce interesse pubblico preminente garantire e disciplinare nel periodo transitorio il servizio di cassa delle neo-costituende aziende sanitarie regionali ed il perseguimento dei fini istituzionali secondo principi di efficacia e di economicità;
Atteso che dalla ricognizione effettuata emerge che in atto vi sono una pluralità di rapporti convenzionali di cassa con le attuali aziende sanitarie regionali e, conseguentemente condizioni diversificate, sia quanto agli indici finanziari prescelti, sia quanto agli spreads praticati e tali evidenze non sono compatibili con le nuove realtà che si andranno a costituire l'1 settembre 2009, che dovranno fruire al loro interno dell'unicità della gestione del servizio di che trattasi e dell'armonizzazione delle condizioni economiche applicate al servizio;
Considerato peraltro che diverse convenzioni sono scadute o in fase di prossima scadenza e che per garantire l'immediata operatività del sistema e la continuità dei servizi, sotto l'aspetto finanziario, è indispensabile prevedere l'affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dal momento che ricorre l'elemento della estrema urgenza a procedere stante i tempi ristretti che intercorrono prima dell'entrata in vigore della legge di riordino;
Vista la nota del 31 luglio 2009, prot. n. 2629, a firma del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica, indirizzata agli istituti bancari in atto in convenzione con le aziende sanitarie regionali, finalizzata a richiedere la migliore proposta in esito all'erogazione del servizio di cassa, nelle modalità idonee a garantire lo svolgimento dei servizi in regime transitorio, prefigurando una conduzione del servizio in proroga sino e non oltre il 31 dicembre 2010, limite temporale massimo entro il quale i dirigenti generali delle costituite aziende sanitarie, previste dalla legge regionale di riordino, dovranno aggiudicare il servizio di cassa, mediante ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica;
Vista la proposta formulata in data 4 agosto 2009, congiuntamente dagli istituti bancari di seguito individuati, successiva all'esito del tavolo tecnico promosso dall'Assessorato per dare soluzioni ai problemi emersi e per tracciare in modo condiviso le modalità idonee ad assicurare la gestione transitoria dei servizi di cassa erogati nei confronti delle aziende sanitarie regionali:
-  Banco di Sicilia S.p.A.;
-  Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.;
-  Banca Intesa S. Paolo S.p.A.;
-  Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
-  Banca UGF S.p.A.;
-  Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.;
-  Banca Carige S.p.A.;
-  Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
i cui termini vengono di seguito riportati:
a)  attivazione all'interno delle aziende che si accorpano di un raggruppamento temporaneo di imprese con individuazione specifica dell'istituto capofila quale referente principale del servizio di cassa, con funzioni di mandatario della corretta esecuzione del servizio, attribuendo le funzioni di capofila all'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'azienda sanitaria dotata del maggior valore di ricavi fra quelle che andranno a confluire nel nuovo soggetto;
b)  ai fini dell'armonizzazione degli attuali parametri di tasso in vigore, prescegliere quale parametro base di riferimento del tasso debitore sulle anticipazioni straordinarie di cassa la media mensile Euribor 3 mesi su base 365;
c)  utilizzare quale spread da applicare sul parametro precedente, per l'utilizzo delle anticipazioni straordinarie di cassa, determinandolo di volta in volta nei singoli gruppi di aziende e quantificandolo pari al valore dato dalla media aritmetica semplice degli spreads esistenti in capo alle singole strutture e comunque con un livello minimo (floor) di 125 punti base (1,25) - ad eccezione dell'A.S.P. di Caltanissetta, a cui verrà applicato lo spread dell'1,540 (anziché il risultato della media aritmetica semplice pari a 1,860) e dell'A.O.U.P. di Catania data l'assenza di affidamento per l'anticipazione straordinaria di cassa in capo al policlinico universitario; i suddetti parametri e le suddette modalità di calcolo verranno applicate a partire dall'1 settembre 2009;
d)  non apportare variazioni alle condizioni in essere, applicate alle aziende che non sono oggetto di modifica dell'assetto aziendale, ad eccezione:
d.1)  per la convenzione dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Messina, nel frattempo già venuta a scadere, per la quale si applicherà a norma del regime transitorio, il criterio di determinazione di parametro e spreads di cui al punto precedente;
d.2)  per le convenzioni venute nel frattempo a scadere nel periodo dall'1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 (aziende non oggetto di modifica degli assetti) riallineamento, a richiesta delle singole neo-strutture (fatte salve eventuali clausole di proroga già previste in convenzione) alle stesse condizioni di tasso ed alla data di proroga individuata nel 31 dicembre 2010, previste dal regime transitorio;
e)  garantire per quanto possibile e compatibilmente con le politiche commerciali delle singole banche partecipanti, la stabilità dei gruppi di gestione; per questo motivo l'istituto capofila, in caso di volontà di recesso di uno degli istituti componenti il pool si riserva, nella eventualità, di comunicare il subentro nel gruppo di gestione di un nuovo cassiere (non capofila) in luogo di quello uscente;

Decreta:

Per i motivi espressi in premessa:

Art.  1

Disporre l'affidamento del servizio di cassa in regime transitorio nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche (nell'articolazione prevista dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale) ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dal momento che ricorre l'elemento dell'estrema urgenza a procedere, stante i tempi ristretti che intercorrono prima della entrata in vigore della legge stessa.

Art.  2

Approvare i criteri e le modalità di gestione transitoria delle convenzioni di cassa a far data dall'1 settembre 2009 e sino al 31 dicembre 2010 per le aziende sanitarie pubbliche, di cui all'art. 1, che vengono di seguito esposti:
a)  attivazione all'interno delle aziende che si accorpano di un raggruppamento temporaneo di imprese con individuazione specifica dell'istituto capofila quale referente principale del servizio di cassa, con funzioni di mandatario della corretta esecuzione del servizio, attribuendo le funzioni di capofila all'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'azienda sanitaria dotata del maggior valore di ricavi fra quelle che andranno a confluire nel nuovo soggetto;
b)  ai fini dell'armonizzazione degli attuali parametri di tasso in vigore, prescegliere, quale parametro base di riferimento del tasso debitore sulle anticipazioni straordinarie di cassa, la media mensile Euribor 3 mesi su base 365;
c)  utilizzare quale spread da applicare sul parametro precedente, per l'utilizzo delle anticipazioni straordinarie di cassa, determinandolo di volta in volta nei singoli gruppi di aziende, il valore dato dalla media aritmetica semplice degli spreads esistenti in capo alle singole strutture e comunque con un livello minimo (floor) di 125 punti base (1,25), ad eccezione dell'A.S.P. di Caltanissetta, a cui verrà applicato lo spread dell'1,540 (anziché il risultato della media aritmetica semplice pari a 1,860) e dell'A.O. V. Emanuele di Catania in fusione con l'A.O. universitaria policlinico di Catania, che manterrà l'attuale spread, nella misura di 1,495, data l'assenza di affidamento per l'anticipazione straordinaria di cassa in capo al policlinico universitario; i suddetti parametri e le suddette modalità di calcolo verranno applicate a partire dall'1 settembre 2009;
d)  non apportare variazioni alle condizioni in essere, applicate alle aziende che non sono oggetto di modifica dell'assetto aziendale, con la sola esclusione:
d.1)  per la convenzione dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Messina, nel frattempo già venuta a scadere, per la quale si applicheranno, a norma del regime transitorio, i criteri di determinazione di parametro e spreads di cui ai punti b) e c) precedenti, sino all'espletamento della gara;
e)  garantire, per quanto possibile, la stabilità dei gruppi di gestione con possibilità di subentro nel gruppo di gestione di un nuovo cassiere (non capofila) in caso di recesso di uno degli istituti componenti il pool.

Art.  3

Disporre, ai fini di garantire lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 in regime transitorio, la conduzione del servizio di cassa in proroga sino e non oltre il 31 dicembre 2010, limite temporale massimo entro il quale i dirigenti generali delle costituite aziende sanitarie, così come individuate dalla legge regionale di riordino, dovranno aggiudicare il servizio di cassa, mediante ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 12 agosto 2009.
  RUSSO 

(2009.33.2247)102
Torna al Sommariohome


*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 31 -  40 -  43 -  72 -  24 -  35 -