REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2009 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 luglio 2009.
Costituzione della commissione regionale dell'ormone della crescita.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;
Visto il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 1993, n. 290, recante "Disposizioni volte a limitare l'impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo";
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 14, recante "Disposizioni applicative del D.M. 29 novembre 1993;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla commissione unica del farmaco";
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 30;
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante "Obbligo di appropriatezza";
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, recante le "Note AIFA 2004" e il "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la determina AIFA 4 gennaio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2007, recante "Note AIFA 2006/2007" per l'uso appropriato dei farmaci e successive modifiche e integrazioni;
Vista, in particolare, la nota AIFA 39 che prevede che la terapia in soggetti con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il punto I della nota e con normale secrezione di GH (punto II della nota) può essere effettuata solo se autorizzata da una Commissione regionale appositamente istituita.
Visti i decreti n. 662 del 25 marzo 2008 e n. 946 del 29 aprile 2008, con i quali sono state individuate le strutture autorizzate alla prescrizione dell'ormone della crescita e che fanno parte del registro nazionale degli assuntori dell'ormone della crescita;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della suddetta commissione che avrà il compito di valutare le prescrizioni di medicinali a base di ormone somatotropo, da parte dei centri autorizzati, per indicazioni al di fuori della nota AIFA 39 e per eventuali ulteriori indicazioni che prevedano il parere della Commissione regionale dell'ormone della crescita;
Ritenuto che la nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo con le ditte farmaceutiche che producono specialità medicinali a base di ormone somatotropo;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, è costituita la commissione regionale dell'ormone della crescita con la seguente composizione:
Presidente
-  dott. Maurizio Guizzardi, dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica (con possibilità di delega);
Componenti
-  dott. Girolamo D'Azzò, U.O.C. di endocrinologia, azienda ospedaliera V. Cervello (PA);
-  prof. Filippo De Luca, U.O.C. di clinica pediatrica A.O.U.P. G. Martino" (ME);
-  prof. Aldo Galluzzo, U.O.C. di endocrinologia e malattie metaboliche, A.O.U.P. "P. Giaccone" (PA);
-  dott. Costantino Sipione, servizio diabetologia/ stati Disendocrini, azienda ospedaliera Cannizzaro (CT).

Art.  2

Le funzioni di segreteria della commissione saranno svolte dal sig. Stefano Campo, funzionario direttivo del servizio 7 farmaceutica dell'Assessorato della sanità.

Art.  3

Compito della commissione è la valutazione delle prescrizioni di medicinali a base di ormone somatotropo, da parte dei centri autorizzati, per indicazioni al di fuori della nota AIFA 39 e per eventuali ulteriori indicazioni che prevedano il parere della commissione regionale dell'ormone della crescita.

Art.  4

Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nessun onere potrà gravare sul bilancio della Regione per l'espletamento dei lavori della commissione come sopra istituita; le eventuali spese di missione restano a carico degli enti di appartenenza.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 29 luglio 2009.
  RUSSO 

(2009.32.2165)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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