REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2009 - N. 41
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 agosto 2009.
Modalità di individuazione dei componenti e modalità di funzionamento della Consulta regionale della sanità di cui all'art. 17 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto l'art. 17, comma 1, della predetta legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi del quale "E' istituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Consulta regionale della sanità, di durata triennale, composta da non oltre 40 componenti";
Visto l'art. 17, comma 3, della predetta legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi del quale "La Consulta regionale della sanità è composta da rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi, di associazioni di volontariato, di tutela dei diritti dei malati nonché da rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, delle associazioni del settore socio-sanitario, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative";
Visto l'art. 17, comma 4, della medesima legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, da adottarsi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di individuazione dei componenti e di funzionamento della Consulta";
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di individuazione dei componenti e di funzionamento della Consulta regionale della sanità di cui all'art. 17 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Considerato che la Consulta deve essere costituita da un numero massimo di 40 componenti;
Tenuto conto che i collegi e gli ordini professionali, le associazioni di categoria del settore sanitario e le organizzazioni sindacali (voci da 1 a 3 della tabella di seguito riportata) sono espressione delle professioni, delle aziende e degli imprenditori nonché dei lavoratori del settore sanitario e che, pertanto, la somma aritmetica dei relativi componenti in rappresentanza deve avere una valenza percentuale pari o che non si discosti sensibilmente dalla somma aritmetica e dalla correlata valenza percentuale assegnata al terzo settore che comprende i rappresentanti delle associazioni a tutela dei diritti dei malati, delle associazioni di volontariato e delle associazioni portatrici di interessi diffusi del settore socio-sanitario (voci da 4 a 6 della tabella di seguito riportata);
Ritenuto di dovere considerare la macro categoria "associazioni del settore socio-sanitario" di valenza generica in quanto comprendente le categorie indicate alle voci 4, 5 e 6 della tabella di seguito riportata;
Ritenuto di individuare per le organizzazioni sindacali un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative che costituiscono riferimento per i sindacati del settore sanitario, atteso che l'assegnazione di un rappresentante ad ognuna delle organizzazioni sindacali presenti nei vari comparti del settore sanitario assorbirebbe quasi totalmente il numero dei componenti della Consulta;
Ritenuto di individuare per le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative un rappresentante per ognuno dei settori convenzionati con il servizio sanitario;
Ritenuto di individuare per i collegi e gli ordini professionali un rappresentante per ognuno dei collegi e degli ordini professionali del settore sanitario;
Ritenuto, in ragione del cospicuo numero di associazioni portatrici di interessi diffusi, di considerare solo quelle ad ampia diffusione sul territorio regionale e/o che abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale del settore sanitario e che certifichino un congruo numero di iscritti;
Ritenuto, in ragione del cospicuo numero di associazioni di volontariato, di considerare solo quelle iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 22/94, nonché ad ampia diffusione sul territorio regionale e/o che abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale del settore sanitario e che certifichino un congruo numero di iscritti;
Ritenuto, in ragione del cospicuo numero di associazioni di tutela dei diritti dei malati, di considerare solo quelle ad ampia diffusione sul territorio regionale e/o abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale del settore sanitario e che certifichino un congruo numero di iscritti;
Ritenuto di considerare, altresì, in caso di sussistenza di tutti i criteri suindicati, quale criterio residuale per le macro categorie di cui alle voci 4, 5 e 6 della tabella di seguito riportata, la stipula di convenzioni con gli enti del servizio sanitario regionale nel settore socio-sanitario di competenza della Consulta;
Preso atto delle osservazioni e dei rilievi formulati, nonché delle modifiche proposte dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 15 del 24 giugno 2009;
Vista la nota della Segreteria generale prot. n. 1939/ PA.15.9 del 24 luglio 2009, con cui si trasmette copia della nota del servizio delle commissioni parlamentari dell'A.R.S., prot. n. 5994 del 13 luglio 2009, concernente la comunicazione che la VI Commissione legislativa, nella seduta n. 50 dell'8 luglio 2009, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità;

Decreta:


Art.  1

1) Sono stabilite le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della sanità di cui all'art. 17 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di seguito denominata Consulta, come rispettivamente di seguito esposte in tabella e riportate nei successivi articoli.








Art.  2

1)  La Consulta, composta da non oltre 40 componenti, individuati con le modalità di cui in premessa ed esposte nella tabella di cui all'art. 1, elegge al suo interno a maggioranza dei suoi componenti un coordinatore dei lavori.
2)  La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.
3)  La Consulta dura in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
4)  Con apposito successivo decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, saranno nominati i componenti della Consulta a seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi individuati secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art.  3

1)  La Consulta esercita le competenze di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, presso il dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della sanità; il predetto dipartimento regionale assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Consulta, ferma restando l'autonomia operativa della Consulta.
2)  La prima convocazione della Consulta, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dal suindicato dipartimento regionale e dovrà intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente art. 2, comma 4.

Art.  4

1)  La Consulta svolge funzioni di consulenza su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità, in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all'erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; in particolare svolge i compiti di ricerca ed approfondimento indicati dall'Assessore regionale per la sanità, elaborando studi, formulando proposte e proponendo azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza e dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2)  L'Assessore regionale per la sanità può ricorrere alla Consulta anche su impulso dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali in ordine a questioni di rilievo socio-sanitario e socio-assistenziale.
3)  La Consulta è sentita prima della proposta del Piano sanitario regionale da parte dell'Assessore regionale per la sanità; a tal fine la Consulta esprime le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.  5

1)  La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza.
2)  La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
3)  Il coordinatore dei lavori convoca la Consulta, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.

Art.  6

1)  La Consulta può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dalla Consulta medesima.
2)  Il coordinatore dei lavori può richiedere, d'impulso proprio o su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti dell'Amministrazione regionale, dei direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno; il coordinatore dei lavori può altresì procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
3)  L'invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute della Consulta avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente decreto.

Art.  7

1)  La Consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2)  La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.
3)  La Consulta si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. La medesima può formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
4)  La Consulta formula le proprie consulenze, valutazioni e proposte nella stessa seduta in cui è convocata o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 20 giorni dalla medesima seduta.
5)  La Consulta può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.
6)  Delle sedute della Consulta viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore dei lavori e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti della Consulta.

Art.  8

1)  Il funzionamento della Consulta avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del servizio sanitario nazionale né del bilancio regionale.

Art.  9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 agosto 2009.
  LOMBARDO RUSSO 

(2009.31.2124)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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